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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.10.2005 32.2005.62

10. Oktober 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,395 Wörter·~22 min·3

Zusammenfassung

diritto alla rendita negato per invalidità di grado non pensionabile; confemra in sede di ricorso della valutazione medica operata dall'Ufficio AI

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.62   rg/sc

Lugano 10 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso dell'11 maggio 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 14 aprile 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

visto in fatto e considerato in diritto

che                              -   con domanda 15 dicembre 2003 all’Ufficio AI RI 1, dal __________ operaio generico addetto alla catena di montaggio di radiatori (con mansioni pesanti sino al luglio 2002), ha chiesto di essere posto al beneficio di prestazioni assicurative (rendita d’invalidità). In relazione a tale domanda il medico curante ha certificato che l’assicurato è affetto da “sindrome pseudo radicolare, con esacerbazione e sciatalgie recidivanti, TAC con protrusione dell’interspazio L5-S1” (doc. AI 7);

                                     -   dopo aver richiesto ai medici specialisti presso cui l’assicurato è stato in cura la necessaria documentazione medica e sottoposto in seguito il caso all’esame del SMR e del consulente in integrazione, per decisione 1. luglio 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda motivando:

"  (...)

Dall'esame della documentazione medico-economica acquisita agli atti AI si rileva che l'assicurato dal profilo medico teorico presenta unicamente delle limitazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa per quanto concerne l'alzare e portare pesi superiori ai 10/12 Kg e poter alternare regolarmente la posizione.

Dal confronto del reddito ipotetico ancora esigibile in attività confacenti allo stato di salute, pari a ca. fr. 49'938 e, il reddito conseguibile nell'attività precedentemente svolta in assenza del danno alla salute, pari a fr. 51'233.--, ne risulta una perdita di guadagno del 2%.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita o a provvedimenti professionali non esiste." (Doc. AI 17)

                                    -    con decisione su opposizione 14 aprile 2005, confermando il precedente provvedimento, l’amministrazione ha osservato:

"  (...)

3.                                                                                                      In concreto l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione, in base alla quale il medesimo sarebbe abile al lavoro in misura totale in attività adeguate allo stato di salute. Si ritiene che vi sia una componente extra-reumatologica che possa incidere sullo stato di salute e quindi possibilità di ripresa dell'attività lavorativa.

A seguito dell'opposizione presentata la documentazione all'incarto, segnatamente il rapporto medico stilato dal Dr.med. __________ il 7 ottobre 2004, è stata nuovamente sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale AI (SMR). Quest'ultimo, per il tramite del Dr.med. __________, ha avuto modo di confermare la bontà del giudizio espresso dall'amministrazione e quindi di confermare la totale capacità lavorativa in attività adeguate allo stato di salute.

                                                                                                 In particolare si ritiene che per la valutazione della problematica extra-reumatologica con ripercussione biopsicosociale indicata dal Dr. __________ nel rapporto sopra menzionato, non vi è necessità di ulteriori accertamenti medici in quanto nella documentazione raccolta agli atti non è vi è alcun segno di una possibile problematica di origine psichiatrica.

                                                                                                 L'assicurato non è mai stato in cura o terapia di tipo psicologico-psichiatrico. Nessun medico interpellato dall'amministrazione o dalla Cassa Malati (Dr. med. __________ della Clinica __________, Dr. med. __________, Dr. med. __________, Dr. med. __________, Dr. med. __________ dell'Ospedale __________, Dr. med. __________, Dr. med. __________ e Dr. med. __________) parla di patologie della sfera psichiatrico-psicologica.

                                                                                                 Si ricorda inoltre che il disadattamento sociale non è una problematica tutelata dell'assicurazione invalidità." (Doc. AI 33)

                                     -   con ricorso 11 maggio 2005 completato il 1 giugno 2005 l’assicurato, rilevando in particolare come egli sia stato incapace al lavoro da febbraio 2001 con brevi periodi di abilità al 50%, postula l’erogazione di una rendita intera per un grado d’invalidità del 100% chiedendo inoltre di essere sottoposto a “visita peritale neutra”;

                                     con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del gravame e la conferma del querelato provvedimento;

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   oggetto del contendere è sapere se RI 1 presenta un’invalidità di grado pensionabile;

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal              1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;

                                     -   ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b). La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI  1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35 consid. 1);

                                     -   nel gravame l’insorgente rivendica il diritto ad una rendita per un grado d’invalidità del 100% facendo al riguardo rilevare di aver presentato diversi periodi di incapacità al lavoro (totale ed anche parziale) a partire da febbraio 2001 (di durata superiore a 365 giorni) e rimproverando altresì all’amministrazione di aver esaminato il caso prescindendo da un esame peritale “neutro” tenente conto di tutte le “componenti mediche”;

                                     -   per quanto riguarda la situazione medica, dagli atti all’inserto emerge in particolare che

·        con rapporto 19 novembre 2002 il dr. __________, internista e medico fiduciario della __________, ha attestato:

"  Anamnesi

Avevo già visitato il sopraccitato paziente per lo stesso caso di malattia lo scorso 20.08.02. Ricordo che si tratta di un operaio 4lenne, che lavora in una fabbrica di radiatori, svolgendo un'attività particolarmente pesante. Non lavora dal 19.07.02 a causa di dolori alla schiena irradianti posteriormente alla gamba sx. Sono state eseguite le necessarie indagini radiologiche ed il paziente é pure stato valutato dallo specialista neurochirurgo Dr. __________ il quale ha escluso l'indicazione per un intervento chirurgico. Le misure terapeutiche conservative sino ad ora adottate non hanno permesso di migliorare la situazione. Il Signor RI 1 continua ad accusare dolori soggettivamente invalidanti.

   Esame clinico

Paziente 4lenne in buone condizioni generali e nutrizionali, afebbrile, senza reperti patologici di rilievo all'esame internistico. La marcia é eseguita in modo normale, senza zoppie. Durante l'esame posso osservare una certa discrepanza tra il comportamento sotto osservazione e il comportamento spontaneo. All'esame diretto vi é una netta rigidità del segmento lombare, che scompare nei movimenti spontanei. La manovra di Lasègue non é valutabile a causa di un blocco volontario, che scompare quando il paziente assume la posizione seduta. Non vi sono deficit neurologici oggettivabili agli arti inferiori.

   Conclusioni

   Lombo-cruralgia sx, senza interessamenti radicolari.

   Capacità lavorativa

II Signor RI 1 é completamente inabile al lavoro ormai da quattro mesi e le misure terapeutiche sino ad ora adottate non hanno permesso di modificare il decorso, con persistenza di disturbi soggettivamente invalidanti. Il Dr. __________ ha escluso l'indicazione per una cura chirurgica. Per tentare di sbloccare la situazione, penso sia necessario ricorrere ad una cura intensiva stazionaria, da effettuare presso uno dei Centri specializzati del Cantone, al termine della quale il Signor RI 1 potrà con grande probabilità riprendere regolarmente il lavoro, evitando almeno nei primi tempi gli sforzi eccessivi." (Doc. AI 6)

·        sempre il dr. __________ con precedente rapporto 20 agosto 2002 aveva rilevato:

"  Anamnesi

Si tratta di un operaio 4lenne, che svolge un lavoro particolarmente pesante in una fabbrica di radiatori. Già una decina di anni fa aveva dovuto interrompere il lavoro per un periodo di circa 6 mesi a causa di problemi alla schiena: in quel periodo gli sarebbe stata diagnosticata un'ernia discale lombare, curata conservativamente da parte dello specialista neurochirurgo Dr. __________. In seguito era stato bene sino all'anno scorso, quando ha ricominciato ad accusare saltuariamente dolori lombosacrali, che sono progressivamente peggiorati nel corso della primavera di quest'anno. A partire dall'inizio dell'estate la situazione é diventata sempre più critica, con dolori irradianti anche agli arti inferiori, lungo la fascia posteriore della gamba dai due lati ma soprattutto a dx. Per questo motivo il paziente ha dovuto interrompere il lavoro a partire dal 19.07.02.

Sono state eseguite radiografie convenzionali della colonna lombosacrale in data 29.07.02, che hanno mostrato una discopatia L5-S1. II 14.08.02 é stata eseguita una TAC, di cui ancora non si conosce l'esito.

Il paziente sta effettuando fisioterapia con discreto beneficio ed assume farmaci analgetici.

   Esame clinico

Paziente 41 enne in buone condizioni generali e nutrizionali, adeguato e collaborante, afebbrile, compensato sul piano cardiovascolare, senza reperti patologici di rilievo all'esame internistico. Cammina in modo prudente, mantenendo il tronco rigido. La colonna vertebrale si presenta in asse, rigida nel suo segmento lombare, con mobilità limitata di almeno 1/3 in tutte le direzioni. Non vi sono deficit neurologici motorico-sensitivi agli arti inferiori. I riflessi osteotendinei patellari e achillei sono simmetrici normovivi, la marcia sulle punte e sui talloni é eseguita senza cedimenti, ed il paziente riesce a rialzarsi senza difficoltà dalla posizione accovacciata. La manovra di Lasègue é negativa bilateralmente.

   Conclusioni

Esacerbazione acuta di lombalgia cronica, con sindrome lombo-vertebrale e componente radicolare S1 bilaterale non esclusa, in presenza di discopatia L5-S1.

   Capacità lavorativa

L'incapacità lavorativa totale certificata a partire dal 19.07.02 é giustificata a carico dell'Assicurazione malattia. Per il momento non é proponibile la ripresa del lavoro ed il Signor RI 1 necessita di ulteriori misure terapeutiche. Se il decorso continuerà ad essere favorevole, la ripresa del lavoro sarà possibile nel corso del prossimo mese di settembre." (Doc. AI 6)

·        con rapporto 17 dicembre 2002 il dr. __________, neurochirurgo aveva dal canto suo osservato:

"  (...)

Come tu sai, avevo visto il paziente in precedenza in settembre del 2002 per una sintomatologia lombovertebrale. A quell'epoca proponevo una terapia  degente, poiché la TAC non evidenziava problemi degenerativi di rilievo.

A quanto pare il paziente ha fatto diversi cicli di terapia, fra l'altro anche degente ma senza buon esito. E' stato visto dal Dr. __________ per la Cassa Malati che lo ha dichiarato abile al lavoro al 100% per attività leggere. Un tentativo di lavoro comunque fallito. A quanto pare, il paziente è stato licenziato per fine novembre 2003.

La situazione del signor RI 1 è invariata, con dolori lombari diffusi irradianti alle gambe, in modo particolare a sinistra. L'esame clinico evidenzia una  deambulazione molto dimostrativa. Mobilità lombare bloccata: e dolente in ogni posizione. Palpazione dolente e diffusa del rachide lombare e della muscolatura.

L'esame neurologico evidenzia una parestesia diffusa dalla gamba sinistra.

Riflessi deboli e simmetrïci. Lasègue a sinistra 60° positivo ma non bloccante.

Giving way a sinistra con pseudoparesi. Durante l'esame il paziente è molto dimostrativo e tende all'iperventilazione e tira profondi sospiri.

In considerazione della situazione-clinica e neuroradiologica, ritengo che sia assolutamente necessario provvedere ad un accertamento neuroradiologio che possa mettere luce allo stato clinico del paziente. Ho provveduto quindi ad una RM del rachide lombare che avrà luogo prossimamente.­" (Doc. AI 7)

·        con scritto 3 marzo 2004 il medesimo sanitario ha quindi precisato di “aver rivisto il paziente in dicembre del 2003 con dolori lombari invariati. L’esame clinico e neurologico risultava normale. Paziente comunque molto dimostrativo. Provvedo ad una RM del rachide lombare che conferma la presenza di lievi discopatie L3/4 e L5/S1 senza compressioni radicolari…ritengo che il paziente in un’attività confacente, vale a dire non pesante, ed ergonomicamente favorevole possa svolgere un’attività lavorativa sicuramente superiore al 50%” (sub. doc. AI 9, sottolineatura del redattore);

·        con rapporto 13 agosto 2003 all’attenzione dell’assicuratore malattia il dr. __________, specialista in reumatologia ha  evidenziato (sottolineature del redattore):

"  (...)

Dal lato oggettivo ritrovo il paziente in condizioni simili dell'aprile scorso. Soggettivamente il paziente riferisce di un peggioramento della sofferenza, con un comportamento durante l'esame clinico che suggerisce comunque una forte componente funzionale nell'ambito di difficoltà nell'elaborare il dolore (od a scopi assicurativi).

Riguardante la capacità lavorativa valgono tuttora le considerazioni del rapporto precedente: inabilità lavorativa completa per attività lucrative impegnative per il rachide (come lo fu il posto iniziale presso l'attuale datore di lavoro).

Nei limiti stabiliti nel rapporto precedente il paziente è invece da considerare abile al lavoro al 100% (incluse le attività alternative offerte dal datore di lavoro).

In alternativa potrebbero essere lavori nel settore di montaggio od assemblaggio od ancora di controllo nel settore industriale." (Doc. AI 7)

·        nel citato precedente rapporto dell’aprile 2003 il dr. __________ aveva segnatamente rilevato (sottolineature del redattore):

"   (...)

   Commento

Il paziente presenta un'anamnesi di dolori lombari persi­stenti sin dall'anno scorso con ripercussioni anche negli inferiori (inizialmente bilateralmente, negli ultimi mesi solo a sinistra), sofferenza parzialmente resistente alle cure applicate (FANS, analgesici, fisioterapia, incluso un soggiorno in un Centro di Riabilitazione). Sul piano morfolo­gico è stata riscontrata una discopatia al livello L5/S1 senza chiaro conflitto discoradicolare. Il neurochirurgo ha escluso un'indicazione operatoria (Dr. __________, novembre 2002).

Da due mesi circa il paziente ha ripreso l'attività lucrativa in misura parziale del 50% (lavorando mezza giornata). Mentre in precedenza l'attività richiese regolarmente l'alzare e spostare di pesi anche rilevanti e ad un ritmo sostenuto (secondo il paziente), lavora ora nel settore di montaggio di radiatori, attività fisicamente leggera senza necessità di alzare pesi, svolta in piedi (con possibilità di sedersi qualora il paziente lo desiderasse).

Il quadro clinico attuale è caratterizzato da una modica sindrome vertebrale in zona lombare senza segni di una radicolopatia in atto e senza segni di instabilità segmentale.

Vi è un netto disequilibrio muscolare nel cinto pelvico (accorciamento degli ischiocrurali, indebolimento degli addominali).

I reperti oggettivabili spiegano solo parzialmente l'intensità della sofferenza riferita. L'atteggiamento difensivo del paziente suggerisce oltre alla patologia prettamente reumatologica anche delle difficoltà nell'elaborazione del dolore.

In considerazione del quadro clinico tendenzialmente croni­cizzato appare impossibile il ritorno al posto di lavoro occupato fino a luglio dell'anno scorso dove furono richieste mansioni fisicamente impegnative in particolare per il rachide (vedi sopra).

Il lavoro che svolge attualmente è invece da considerare idoneo per le condizioni fisiche presenti e può essere svolto in maniera normale. Ciò vale anche per delle attività alter­native nel settore del montaggio, assemblaggio o controllo. Il paziente non può alzare pesi dal suolo in maniera regolare e superiori a 10-12- kg circa, sono inoltre controindicati movimenti ripetitivi di flessione/estensione, rispettivamente di rotazione con il tronco. Posizioni statiche possono essere assunte senza interruzione fino a 2 ore (in piedi) rispetti­vamente un'ora (seduto). Non vi è un limite nello spostarsi.

Il paziente può far uso in maniera normale delle sue braccia e delle sue mani." (Doc. AI 6)

·        sempre il dr. __________ nel suo rapporto 3 febbraio 2004 ha osservato (sottolineature del redattore):

"  (...)

   Commento

Non vi sono nuovi aspetti del caso. Il comportamento del paziente durante l'anamnesi e la visita clinica suggerisce una forte componente funzionale possibilmente nell'ambito di difficoltà nell'elaborare il dolore o (non da escludere) a scopi assicurativi. I miei riscontri sono del resto simili a quanto descritto nei rapporti citati sopra (Dr. __________, ottobre 2003, ospedale __________, novembre 2003, Dr. __________, dicembre 2003).

Non vi è una patologia strutturale e/o funzionale dell'appa­rato locomotorio che potrebbe giustificare un'inabilità la­vorativa in un'attività confacente. Per il lavoro svolto ini­zialmente (alla catena di montaggio di radiatori) con l'ob­bligo di effettuare movimenti ripetitivi con il rachide rispettivamente di alzare pesi importanti il paziente risulta inabile al lavoro al 100% ed in forma definitiva. Per delle attività che possono rispettare i limite dell'esigibilità descritti a pag. 4 del rapporto del 18.04.2003 non vi è invece dal lato reumatologico alcuna inabilità lavorativa (senza alzare pesi dal suolo in maniera regolare e superiore a 10-12 kg circa, senza movimenti ripetitivi di flessione/estensione rispettivamente di rotazione con il tronco; posizioni statiche senza interruzione non oltre 2 ore (in piedi) rispettivamente un'ora (seduto)). L'attività da ultimo assegnata dal datore di lavoro sembra aver corrisposto a ciò con un'abilità lavorativa normale.

Il reinserimento nel mondo del lavoro del signor RI 1 è ostacolato dall'atteggiamento del paziente ma non dalle sue condizioni fisiche." (Doc. AI 6)

·        con rapporto 18 febbraio 2004, posta la diagnosi di “sindrome pseudo radicolare, con esacerbazione e sciatalgie recidivanti , TAC con protusione dell’interspazio L5-S1” ed evidenziata un’incapacità lavorativa nell’ultima professione esercitata (operaio generico) del 100% dal 13 maggio 2003, il medico curante dr. __________ ha in particolare precisato che l’assicurato “lamenta disturbi soggettivamente molto importanti, oggettivamente è difficile valutare la situazione”, che “i dolori sono particolarmente invalidanti, qualsiasi tipo di posizione,particolarmente nella posizione seduta, sotto sforzo il paziente è impossibilitato ad effettuare qualsiasi lavoro”, che relativamente all’esigibilità di altre attività “sicuramente si tratta di valutare quali, ma probabilmente un’attività di magazziniere o di custode che non abbia ad effettuare sforzi importanti. In quel caso non vi sarebbero grosse limitazioni” (doc. AI 7, sottolineature del redattore);

·        con rapporto 27 febbraio 2004 il dr. __________, reumatologo ha messo in rilievo come l’assicurato presenti difficoltà nel sollevare o spostare pesi sopra i 10 kg ma sia in grado di svolgere in misura praticamente totale attività leggere evitando posizioni inergonomiche prolungate (doc. AI 8);    

·        nel certificato 7 ottobre 2004 il dr. __________, internista e reumatologo, ha osservato  (sottolineature del redattore):

"  Il paziente, che  conosco  dal  27.07.2004,  presenta  una  sindrome

lombospondilogena sinistra cronica e cervicobrachialgie à sinistra di carattere tendomiopatico di origine plurifattoriale.

Riscontro una discopatia L5/4 e L314 con retrolistesis di L3 su L4 e note spondilartrosiche e una lieve scoliosi lombare sinistroconvessa. Tali aspetti organici sono combinati con un disturbo somatoforme da dolore persistente, una compromissione biopsicosociale ed un decondizionamento fisico.

In una tale complicata situazione, la valutazione della capacità lavorativa globale deve venir effettuata in maniera differenziata, tenendo conto sia degli aspetti prettamente teorici e reumatologici che dei fattori extrareumatologici che possono in pratica influenzare la capacità lavorativa globale.

Se, dal punto di vista prettamente reumatologico, un lavoro pesante è da considerare assolutamente controindicato, un'attività leggera adattata con porto dì pesi non ripetutamente superiori ai 10 Kg, senza movimenti ripetitivi di inclinazione/reclinazione o rotazione del tronco senza posizioni invariate per periodi prolungati con possibilità di variare la posizione senza esposizione a vibrazioni o a brusche variazioni di temperatura, senza attività costantemente con braccia sopra all'orizzontale, potrebbe esser presa in considerazione teoricamente in misura del  100% con un rendimento variabile fra l'80 e il 100%.

Praticamente, tenendo conto specialmente dal disadattamento socio-culturale, degli scarsi meccanismi di coping, delle risorse molto ridotte del paziente (poca flessibilità, poca iniziativa personale. formazione minima), tale attività teorica appare di realizzazione illusoria o per lo meno di dubbia esigibilità.

Vista l'esistenza di componenti extrareumatologiche di cui sopra con ripercussione biopsicosociale, consiglio una valutazione psichiatrica per giudicare l'incidenza dei problemi extrareumatologici sulla capacità lavorativa globale." (Doc. AI 27)

                                     -   alla luce di surriferita certificazione medica è da ritenere siccome provato con il grado di certezza richiesto nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti) che l’assicurato è totalmente incapace a svolgere attività pesanti (quale quella di operaio generico addetto alla catena di montaggio di radiatori (con mansioni pesanti) esercitata sino al 2002, ma che presenta - come attestato in particolare dagli succitati specialisti __________ e __________ (reumatologi) e come del resto confermato dai medici SMR (doc. AI 15 e 31) - una capacità lavorativa residua in attività leggere adeguate rispettose delle controindicazioni evidenziate da detti specialisti; tali attività corrispondono a quelle considerate dall’Ufficio AI, sulla scorta della valutazione del consulente in integrazione del 25 giugno 2004 (doc. AI 16), nel querelato provvedimento;

                                     -   stante l’obbligo che incombe ad ogni assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e ivi riferimenti; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61), se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221) - al fine della determinazione del reddito da invalido deve essere infatti considerata quel tipo d’attività ancora esigibile dove l’assicurato metta a frutto al meglio la propria capacità lavorativa residua, tale attività non corrispondendo necessariamente quindi a quella effettivamente intrapresa malgrado l’invalidità. Per tale ragione non può essere in casu censurato l’operato dell’amministrazione laddove - nella decisione su opposizione e sulla scorta della valutazione economica (rimasta incontestata) del consulente in intergrazione - ha considerato quale reddito da invalido quello che l’assicurato potrebbe ipoteticamente conseguire in suddette attività adeguate, esigibili in misura pressoché totale (il consulente ha invero considerato una riduzione pari al 5%) e ciò indipendentemente dal grado d’incapacità lavorativa - cui sembra alludere l’insorgente nel gravame -riscontrato durante l’anno di carenza di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, determinante per la fissazione dell’eventuale decorrenza del diritto alla rendita e non corrispondente (necessariamente) al grado d’incapacità al guadagno da valutarsi, trascorso il termine di carenza, giusta i dettami dei succitati artt. 16 LPGA risp. 28 cpv. 2 vLAI  (in argomento Meyer-Blaser, op. cit., p. 233s);

                                     -   per il resto deve essere osservato che il settore d’attività cui rinvia l’Ufficio AI nella decisione 1. luglio 2004 confermata con il qui contestato provvedimento, quale settore ancora accessibile all’assicurato malgrado il danno alla salute, corrisponde a quel mercato del lavoro accessibile a lavoratori non qualificati ed è in genere limitato a lavori di manodopera o ad altre attività fisiche. Occorre tuttavia precisare che nell’industria e nell’artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e di sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.5; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332); il settore preso in considerazione si riferisce ad attività con compiti quindi non qualificati, semplici e ripetitivi; nel settore dell’industria, in cui possono essere eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio, oppure in quello dei servizi vi sono attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolti prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.7);

                                     -   la refertazione medica agli atti contenendo elementi sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente sino al momento in cui essa è stata resa (in casu la decisione su opposizione 14 aprile 2005; DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), non appare necessario procedere agli ulteriori accertamenti quali in particolare l’erezione di una nuova perizia medica (sulla nozione di valutazione anticipata delle prove cfr. fra le tante DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R. [U 239/02]);

                                     con riferimento a quanto attestato dal dr. __________ (doc. AI 27) in merito all’esistenza di componenti extrareumatologiche, non può non essere rilevato che il disadattamento socio-culturale, gli scarsi meccanismi di coping (insieme di strategie comportamentali e mentali messe in atto per fronteggiare una certa situazione) come pure la ridotta flessibilità e iniziativa personale nonché la formazione minima non costituiscono, quali fattori psicosociali o socioculturali, affezioni alla salute suscettibili di originare un’invalidità ai sensi della LAI (DTF 127 V 294), non senza osservare come nel fascicolo non sia del resto rinvenibile alcun atto medico idoneo ad attestare o che permetta di ipotizzare che l’assicurato è portatore di affezioni psichiche di carattere invalidante;

                                     stante quanto sopra, la decisione contestata merita conferma mentre il ricorso dev’essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.62 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.10.2005 32.2005.62 — Swissrulings