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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.10.2005 32.2005.52

4. Oktober 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,238 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Assicurato, nato nel 1962, di professione manovale e affetto da problemi ortopedici, è stato ritenuto abile al 75% in attività confacenti; in casu la riduzione del reddito da invalido del 15% valutata dall'Ufficio AI rispecchia la giurisprudenza del TFA.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.52   BS/sc

Lugano 4 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 1 aprile 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________ e professionalmente attivo quale manovale, nel mese di novembre 2002 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI indicando, quale danno alla salute, una discopatia e una cofosi all’orecchio sinistro (doc. AI 1).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI), con decisione 13 luglio 2004 l’Ufficio AI gli ha riconosciuto un quarto di rendita dal 1° gennaio 2002, motivando come segue:

"  (...)

Esito degli accertamenti:

Dal gennaio 2001 (inizio dell'anno di attesa) la capacità lavorativa dell'assicurato è limitata in modo rilevante.

Dalla documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, con particolare riferimento alla perizia del Servizio Accertamento Medico dell'AI, risulta che l'assicurato, nonostante il danno alla salute, dispone ancora di una capacità lavorativa del 75% in attività confacenti allo stato di salute.

Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo nella professione di manovale (Fr. 60'453) e quello ottenibile in un'attività adeguata allo stato di salute (Fr. 31'540.--), ne risulta una perdita di guadagno del 48%. (...)" (Doc. AI 40)

                               1.2.   Con decisione 1° aprile 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione dell’assicurato, confermando il calcolo del grado d’invalidità.

                               1.3.   Contro la succitata decisione amministrativa RI 1, rappresentato dalla RA 1, ha presentato un tempestivo atto di ricorso ed ha postulato di essere posto al beneficio di una mezza rendita dal 1° gennaio 2002. Sostanzialmente egli contesta il grado d’invalidità determinato dall’amministrazione, in particolare il non riconoscimento della massima riduzione (25%) di rendimento del salario da invalido. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                               1.4.   Con risposta di causa 25 maggio 2005 l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una mezza rendita.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Nell’evenienza concreta, il ricorrente è stato peritato dal SAM. Dal referto 26 aprile 2004 (doc. AI 36) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica e reumatologica. Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno  dell’assicurato presso il citato centro di accertamento, poste le diagnosi invalidanti di sindrome toraco- e lombovertebrale cronica, di sindrome somatoforme del dolore cronico e di un disturbo depressivo con sintomi biologici di natura algica, i periti hanno valutato un’incapacità lavorativa del 50% nella precedente professione di manovale edile, presente dal novembre 2001. In attività adeguate, con carico massimo di 10 chili, senza movimenti ripetuti di flessione, estensione e rotazione del tronco, da svolgere in posizioni ergonomiche che permettono il cambiamento delle posizioni statiche, in ambienti non rumorosi o dove non sia necessario un perfetto orientamento sonoro, l’assicurato è stato ritenuto abile al 75% (da intendersi come 6 ore e 15 minuti al giorno, intercalate da pause più lunghe). Infine, i periti del SAM non hanno intravisto la necessità di provvedimenti sanitari volti a migliorare la capacità lavorativa dell’interessato, consigliando tuttavia il proseguo del trattamento psichiatrico in corso. Quanto alla prognosi, essi l’hanno ritenuta fortemente negativa a causa della cronicizzazione dei dolori e della forte componente somatoforme degli stessi (doc. AI 36 pag. 14).

Alla succitata completa ed esauriente perizia, rimasta per altro incontestata, va conferito valore probatorio pieno (DTF 125 V 351 seg; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                               2.5.   Tenuto conto dei succitati dati medici, l’Ufficio AI ha in seguito proceduto alla determinazione del grado d’invalidità.

Riguardo al salario da valido, sulla scorta del questionario del datore di lavoro 24 dicembre 2002 (doc. AI 9), con rapporto 10 maggio 2004 il caposervizio dell’AI ha accertato che l’assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe potuto conseguire un salario annuo di fr. 60’453 (fr. 4'568 x 13; doc. AI 9), importo rimasto incontestato.

Per quel che concerne il salario da invalido, considerato che il ricorrente non ha mai intrapreso un’attività adeguata, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 p. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64). Tale deduzione non è automatica, ma deve essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. È in ogni caso compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della deduzione. Quest'ultimo non può scostarsi, dal canto suo, dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5 b/dd e 6).

In applicazione alla succitata giurisprudenza del TFA, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha determinato come segue il salario da invalido, rispettivamente il grado d’invalidità:

"  (...)

La vertenza in concreto verte unicamente sulla determinazione del reddito da invalido, stabilito dall'amministrazione per l'anno 2002 in CHF 31'540.--. Non viene invece contestato il reddito da sano stabilito in CHF 60'453.--, sempre riferito all'anno 2002.

Orbene, in base alla più recente giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale, allorché non si dispone di dati concreti, il reddito da invalido può essere stabilito sulla base dei salari teorici, editi dall'Ufficio federale di statistica (statistiche RSS). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cf. DTF 126 V 75).

In concreto l'amministrazione, escludendo l'adozione di una riqualificazione professionale per l'assenza dei presupposti basilari, correttamente ha applicato le disposizioni legali, definendo la capacità di guadagno residua nell'ordine di CHF 31'540.-annui ed un corrispondente grado d'invalidità pari al 48%, dopo aver ritenuto una riduzione di ben il 20% legata alla necessità di svolgere attività leggera, all'adattamento al posto di lavoro e alla flessibilità. Una riduzione del 25% non è possibile in quanto la capacità lavorativa medico teorica del 75% in attività adeguate tiene già conto delle pause di riposo necessarie.

Vi è inoltre da aggiungere che la riduzione massima prevista dalla giurisprudenza è applicabile soltanto in casi particolari (cf. VSI 1998, p. 181, VSI 1999, p. 185, VSI 2000, p. 320)." (Doc. AI 58)

                               2.6.   Con il presente ricorso l’assicurato ha contestato l’importo del salario da invalido, sostenendo che debba essere applicato il tasso massimo di riduzione (25%) previsto dalla giurisprudenza, poiché:

"  (...)

In considerazione dei principi suesposti, va rilevato come in concreto vi siano tutta una serie di fattori che indubbiamente penalizzano l'assicurato a livello salariale. In effetti, il signor RI 1, di nazionalità __________, non è certo più giovane, perlomeno per il mercato del lavoro: è infatti noto che attualmente già dopo i 40 anni le possibilità lavorative diventano vieppiù esigue, soprattutto per persone come l'assicurato, il quale dispone di una formazione scolastica (elementari) e professionale (contadino e manovale edile) pressoché nulle.

A ciò va poi ad aggiungersi la limitazione dovuta al danno alla salute che gli impedisce di lavorare al 100% anche in attività leggere, circostanza che rendite ulteriormente meno attrattivo il signor RI 1 per il mercato del lavoro.

Il tutto con palesi conseguenze anche sul piano salariale.

Nell'ottica di quanto precede, si ritiene pertanto che l'Ufficio AI doveva riconsiderare la propria valutazione sulla percentuale della riduzione del reddito da invalido del signor RI 1, riconoscendo a quest'ultimo la percentuale massima del 25%. Applicando poi tale percentuale di riduzione nell'ambito della valutazione del grado AI, si ottiene così un reddito con danno alla salute di Fr. 29'568 e quindi un grado di invalidità del 51.1 % che dà diritto ad una mezza rendita. (...)" (Doc. I)

                                         Da un’attenta valutazione della fattispecie, secondo questo Tribunale non vi sono gli estremi per discostarsi dalla valutazione dell’amministrazione. Innanzitutto il fatto che l’assicurato sia di nazionalità straniera (portoghese) non giustifica di per sé una riduzione. Secondo la giurisprudenza del TFA, infatti, non è esatto affermare che gli stranieri guadagnino meno della totalità degli svizzeri e degli stranieri, con la precisazione che vi possono tuttavia essere sostanziali differenze tra le categorie di permessi (Aufenthaltskategorie) e il livello di esigibilità (Anforderungsniveau), facendo inoltre riferimento agli stranieri con il permesso di domicilio (permesso C) il cui salario medio per mansioni semplici e ripetitive può essere maggiore della media (DTF 126 V 79 consid. 5a/cc con riferimenti). Riguardo al fattore età, la giurisprudenza del TFA non è sempre coerente.

                                         A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, sono collocabili a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

                                         Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3, l’Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

                                         In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

                                         Lo stesso nella sentenza 28 luglio 1999, I 377/98, pubblicata in Pratique VSI 1999 pag. 246, dove l’assicurato, al momento della decisione contestata aveva 53 anni (sentenza riportata anche in DTF 126 V 79 consid. 5a/cc).

                                         Occorre inoltre considerare che nelle persone, il cui danno alla salute li ha resi parzialmente inabili anche in mansioni ausiliarie leggere, dal punto di vista remunerativo sono svantaggiate rispetto ai lavoratori che godono di una piena capacità lavorativa in simili attività, motivo per cui esse persone generalmente percepiscono un salario inferiore alla media (DTF 124 V 324 consid. 3b/bb = Pratique VSI 1999 pag. 51; DTF 114 V 310 consid. 4 no pubblicato e Pratique VSI 1998 pag. 179 consid. 3a, citati in Pratique VSI 1999 pag. 185).

                                         Nel caso in esame, vista la succitata giurisprudenza, tenuto conto della relativa giovane età dell’assicurato (nato nel 1962), che egli risiede in Svizzera dal 1990 e che dal 1994 è titolare di un permesso di domicilio, che egli è inabile al 50% nella sua attività di manovale (non tanto per le alterazioni degenerative a livello della colonna vertebrale, ma piuttosto a seguito del processo di somatizzazione dei dolori), ma abile al 75% nelle succitate attività adeguate, esigibili a tempo pieno ma con una riduzione di rendimento a seguito dell’inserimento di pause più lunghe (cfr. consid. 2.4), appare equo e adeguato alle circostanze concrete riconoscere un tasso di riduzione del 20%, così come valutato dall’Ufficio AI.

                                         Del resto, va fatto presente che in particolari situazioni, non paragonabili a quella in esame, il TFA ha ammesso una riduzione massima del 25% (cfr., fra le tante, STFA inedita del 21 marzo 2001 nella causa P, I 645/00, consid.  2.d : “La ricorrente, ormai cinquantenne (sottolineatura del redattore) all'epoca in cui è stata presa la decisione impugnata, ha sempre svolto attività quale bracciante agricola, vale a dire un mestiere che deve essere considerato pesante e che non richiede né particolari conoscenze, né particolare abilità manuale. Ciò costituisce indubbiamente un punto di partenza estremamente sfavorevole, che si ripercuote in misura massiccia sulle possibilità dell'interessata di mettere a frutto la sua non completa capacità lavorativa residua in attività leggere, quali per esempio quella di operaia non qualificata in una tipografia o in altra industria simile o ancora nell'industria delle macchine, tanto più che essa rimane comunque portatrice di una polipatologia che può certo incidere sulla continuità nello svolgimento del lavoro”, in quel caso l’Alto Tribunale aveva aumentato dal 15% al 25% la riduzione del salario da invalido; cfr. anche VSI 2000 pag. 320, 1999 pag. 185, e 1998 pag. 181).

In queste circostanze, la decisione contestata merita conferma e il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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