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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.09.2005 32.2005.45

19. September 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,998 Wörter·~1h·1

Zusammenfassung

Assicurata dal punto di vista medico inabile al lavoro al 50%. Tale incapacità lavorativa non equivale tuttavia ad una corrispondente rendita d'invalidità, dato che dal punto di vista economico le affezioni non le hanno causato una rilevante perdita di guadagno.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.45   cr/sc

Lugano 19 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 aprile 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione dell'11 marzo 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel mese di ottobre 2002 RI 1, nata nel __________, di professione parrucchiera indipendente, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “depressione e ansia e ipotiroidismo” (cfr. doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia psichiatrica, per decisione 7 ottobre 2004 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, motivando:

"  (...)

●   Dalla documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, ed in particolare dalla perizia allestita dalla Dr.ssa __________, si evince l'inabilità del 50% nella sua professione di parrucchiera indipendente, intesa come riduzione del tempo di lavoro rispetto ad un tempo pieno e quindi non vi è una riduzione rispetto all'abituale attività già svolta in tale misura. Per le abituali mansioni richieste dalla conduzione dell'economia domestica non vi sono impedimenti, eventualmente ci potrebbe essere una riduzione della velocità d'esecuzione che non compromette comunque l'esigibilità.

Attività                                         Quota parte    Limitazione    Grado d'invalidità parziale

parrucchiera indipendente           50 %                0 %                                           0 %

casalinga                                         50 %                0 %                                           0 %

Grado d'invalidità                                                                                                       0 %

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

Decidiamo pertanto:

●   La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 28)

                               1.2.   Avverso la decisione amministrativa RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato tempestiva opposizione, rilevando:

"  (...)

1/.                                              L'opponente è una donna di __________, nubile, che vive sola, senza persone a carico, né persone che la sostengono.

L'opponente esercita, da sempre, la professione di parrucchiera, da molti anni a titolo indipendente. L'opponente è priva di patrimonio, nel senso che vive esclusivamente del reddito prodotto dalla propria attività (cfr. Doc. P).

              L'opponente esercita l'attività di parrucchiera indipendente a tempo pieno.

2/.          L'opponente è una persona estremamente sfortunata dal profilo della salute.

2.1/.       Dalla documentazione agli atti dell'Ufficio risulta che, almeno a partire dal 1991, la opponente ha sofferto di numerosi episodi di malattia di diverso genere, episodi che hanno causato in generale il ricovero in ospedale della opponente, e in alcuni casi degli interventi chirurgici.

Questi episodi hanno sempre evidentemente causato l'interruzione temporanea della attività lavorativa della opponente, e pure la successiva temporanea riduzione dell'attività, nei periodi di convalescenza e terapia.

2.2/.       Dal rapporto medico 13.12.2002 della Dr.ssa __________ all'Ufficio si può infatti rilevare, sostanzialmente, quanto segue:

              ●    1991 - a seguito di una condizione di ansia acuta, la opponente

                     viene ricoverata in Ospedale. Seguì un periodo di terapia.

              ●    1994 - la opponente viene operata per una dermocisti ovarica.

              ●    1996 - la opponente viene operata per un fibro adenoma alla

                     mammella destra.

              ●    1996 - la opponente viene operata per un osteoma alla mandibola.

              ●    1999 - la opponente è in terapia per la diagnosi di una tiroide di Hashimoto.

              ●    2002 - la opponente viene operata nuovamente per un osteoma alla mandibola (recidivante).

2.3/.       Sempre dal rapporto medico 13.12.2002 della Dr.ssa __________ si rileva, in particolare, che "le patologie internistiche, che la portano a più interventi chirurgici, esitano in periodi di depressione della durata di alcuni mesi" (cfr. rapporto citato, pag. 2).

3/.          A partire dal 1999 la opponente iniziò a soffrire di una grave malattia tiroidea (Doc. C e Doc. H).

La sua incapacità lavorativa prese a ridursi in modo stabile e progressivo (Doc. C e Doc. H).

3.1/.       Nel 2002 e 2003 la capacità lavorativa della opponente era ridotta ormai, in modo stabile, al 50% (cfr. Doc. H perizia Dr.ssa __________).

3.2/.       In quel biennio l'opponente poté esercitare la propria attività unicamente al 50% in modo continuo e stabile (Doc. L; M; N).

L'opponente poté beneficiare in quel periodo delle prestazioni della Assicurazione Individuale di indennità giornaliera secondo LAMaI, erogate da __________ (cfr. Doc. E, F, G).

3.3/.       Come risulta dal Doc. E, dopo 720 giorni di incapacità lavorativa, a seguito di malattia, al 50%, __________ ha comunicato alla opponente che il suo diritto alle prestazioni LAMal, di indennità giornaliera, si è esaurito per quanto riguarda la sua attuale incapacità lavorativa.

3.3.1/.   Dal 1. gennaio 2004 l'opponente non percepisce pertanto più la prestazione di indennità giornaliera, che compensava il 50% di mancato reddito perso a causa della subentrata incapacità lavorativa.

                                    L'opponente è costretta a vivere con il reddito della propria residua attività al 50%.

              L'opponente è comprensibilmente in gravissime difficoltà economiche.

Si impone l'erogazione a suo favore della prestazione di invalidità, e ciò in tempi il più brevi possibili.

4/.          Dal momento che i medici che avevano in cura l'opponente avevano ritenuto come la sua subentrata incapacità lavorativa fosse destinata a rimanere stabile e duratura al 50%, l'opponente formulò il 23.10.2002 la domanda di una corrispondente rendita di invalidità.

4.1/.       Agli atti dell'Ufficio della Assicurazione Invalidità del Cantone Ticino (di seguito l'Ufficio) vi sono i referti allestiti dalla Dr. med. __________ (Doc. H) e dalla Dr. med. __________, quest'ultima, medico curante dell'opponente (Doc. C).

                                    La Dr. med. __________ venne incaricata dall'Ufficio di allestire un referto peritale.

4.2/.       La perizia specialistica della Dr. med. __________, eseguita su mandato dell'Ufficio, ha accertato sostanzialmente che:

              a)   nel 1999 è iniziata una limitazione della capacità di lavoro di almeno il 20%, e ciò a seguito della insorgenza della malattia tiroidea.

              b)   lo sviluppo della limitazione della capacità lavorativa è stato graduale fino al 2.1.2002, anno in cui si è ridotta al 50%, rimanendo stabile da quel momento.

              c)   la Dr.ssa __________ ha affermato la prognosi secondo la quale la capacità lavorativa della richiedente sia stabile al 50% nella sua attività di parrucchiera.

                                                                                                         (cfr. perizia indicata)

5/.                                              L'Ufficio, con decisione 7.10.2004, ha respinto la richiesta di prestazioni, segnatamente di una rendita di invalidità a favore dell'opponente.

5.1/.       L'Ufficio ha innanzitutto fondato la propria decisione su degli accertamenti (cfr. decisione, pag. 1 in fine e ss).

5.2/.       Sostanzialmente, l'Ufficio ha poi adottato un metodo di valutazione fondato sulla convinzione secondo la quale l'opponente eserciterebbe due attività abituali: quella di parrucchiera indipendente, al 50%, e quella di casalinga, al 50%.

5.3/.       L'Ufficio ha correttamente ripreso le conclusioni della perizia della Dr. med. __________, secondo le quali l'opponente è inabile al 50% nella sua professione di parrucchiera indipendente, intesa tale inabilità come riduzione del tempo di lavoro rispetto ad un tempo pieno.

Tuttavia, avendo l'Ufficio valutato l'opponente quale parrucchiera indipendente (50%) e anche quale casalinga (50%), l'Ufficio ha concluso come non vi sarebbe una riduzione della capacità lavorativa, rispetto all'abituale attività già svolta nella misura del 50% (anche per l'attività di casalinga l'Ufficio non riscontra inabilità rilevante alcuna).

5.4/.       L'opponente impugna la decisione dell'Ufficio, siccome fondata su accertamenti errati ed arbitrari.

L'opponente ritiene che l'Ufficio abbia adottato di conseguenza un metodo di valutazione non corretto.

L'opponente afferma che senza il danno alla salute ella avrebbe regolarmente svolto la propria attività di parrucchiera indipendente al 100%.

6/.          Sulla base di quali dati o affermazioni l'Ufficio abbia potuto concludere nel senso che l'opponente avesse esercitato, abitualmente, due attività (50% parrucchiera indipendente; 50% casalinga), non è proprio dato di sapere e comprendere.

6.1/.       La perizia della Dr. med. __________, allestita su incarico dell'Ufficio, è d'altra parte chiara ed univoca laddove si esprime - quanto alla limitazione della capacità lavorativa - unicamente a proposito (giustamente) della attività di parrucchiera dell'opponente.

Si veda in particolare il capitolo "B. Conseguenze sulla capacità di lavoro", a pag. 6 della perizia.

La Dr. med. __________ risponde ai quesiti postile esclusivamente riferendosi alla incapacità relativa all'attività di parrucchiera dell'opponente, e mai riferendosi a quella di casalinga.

                                    In particolare risultano evidenti, a questo proposito, le risposte No. 2.1 e seguenti.

6.2/.       Del resto l'opponente, mai, ha affermato che la propria abituale attività consista al 50% in quella di parrucchiera indipendente, ed al 50% in quella di casalinga.

Da un colloquio telefonico dello scrivente legale con la signora __________, dell'Ufficio, sembrerebbe che le affermazioni formulate dall'opponente, nel suo scritto del 26 novembre 2002 all'Ufficio, (doc. D) sarebbero state interpretate come l'ammissione di una duplice, abituale attività dell'opponente (parrucchiera e casalinga).

E' sufficiente tuttavia leggere con attenzione tale scritto per rilevare come l'opponente si sia espressa in modo corretto e chiaro:

              ●    "  ... con precisato orario di lavoro ridotto per ragioni di salute".

     ●    "  ... ho notificato alle Autorità Fiscali un orario di lavoro ridotto per ragioni

               di salute..."

                                                                                    (cfr. Doc. D, sottolineature in rosso).

L'opponente ha sempre inteso affermare che in assenza di malattia essa avrebbe svolto la propria attività di parrucchiera al 100%.

D'altra parte la situazione personale, economica e finanziaria soprattutto, della opponente non le permettono altra scelta.

              Si veda al proposito anche il certificato medico del dr. __________, Doc. I.

6.3/.       Non esiste, pertanto, fondamento alcuno alla convinzione dell'Ufficio secondo la quale l'opponente avrebbe esercitato abitualmente, due attività, al 50% ognuna (parrucchiera indipendente e casalinga).

              Ne consegue che tale convinzione è errata ed arbitraria.

Ne consegue, infine, che il metodo di valutazione adottato dall'Ufficio è risultato non corretto.

7/.          II metodo di valutazione.

Secondo la prassi, per stabilire il metodo di valutazione da adottare occorre determinare il genere di attività che l'assicurata avrebbe esercitato se non fosse subentrata l'invalidità (DTF 104 V 150).

Nel caso in esame il metodo adottato (valutazione quale parrucchiera indipendente al 50% e casalinga al 50%) non appare come visto corretto.

Considerata in particolare la situazione personale della richiedente (stato civile di non coniugata; persona senza figli né altre persone facenti parte della sua economia domestica), e la sua situazione finanziaria (priva di patrimonio e di alcuna persona che le offra un sostegno finanziario), la assicurata doveva essere valutata unicamente quale esercitante una attività lavorativa indipendente.

Di conseguenza, vista la valutazione medica che attesta una stabile incapacità lavorativa della assicurata al 50% (cfr. Doc. H), ad essa deve essere riconosciuto il diritto alla mezza rendita.

8/.          Il termine di attesa.

Il termine di attesa, nel caso concreto, deve essere fatto iniziare dal 1999, allorquando è iniziata una duratura incapacità lavorativa al 20% (art. 29 ter OAI) (cfr. rapporto peritale Dr. med. __________, risposta 2.6). Pertanto il termine di attesa scade nel 2000, ed al più tardi dal 1.1.2001 può essere fatta iniziare l'erogazione della rendita." (Doc. AI 34)

                               1.3.   Con decisione su opposizione 11 marzo 2005 l'UAI ha confermato la precedente decisione, osservando:

"  (...)

7.                                                                                                      In concreto, l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione ed in particolare la ripartizione delle attività eseguite (50% salariata - 50% casalinga).

                                                                                                 Orbene, come visto, l'aspetto psichiatrico è stato valutato a mezzo di esame peritale.

                                                                                                 Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).

                                                                                                 In casu, la valutazione peritale espressa dalla dottoressa __________ è completa, motivata, coerente e non offre alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri sovraesposti.

8.                                                                                                      Nel presente caso, il metodo misto adottato (il quale combina l'attività lucrativa con quella di casalinga) non appare corretto. In effetti, vista la documentazione economica agli atti nonché l'opposizione del 29 ottobre 2004, l'assicurata deve essere valutata unicamente quale salariata e di conseguenza, per una precisa valutazione del caso, è stata esperita un'inchiesta economica per indipendenti eseguita a domicilio il 28 dicembre 2004.

                                                                                                 In particolare, occorre rilevare come l'esame della documentazione fiscale e contabile agli atti permette di ritenere che le affezioni di cui l'opponente è portatrice non hanno affatto influenzato l'andamento del salone di parrucchiera (__________); del resto tale aspetto è altresì confermato dal rapporto d'inchiesta esterna del 29 dicembre 2004 agli atti.

                                                                                                 Infatti, in merito ai dati economici riferiti al periodo 1998-2004, sia a livello di entrate che di spese generali, si possono osservare dati assai lineari e costanti.

                                                                                                 Tra l'anno 1998 e l'anno 2004 le spese generali si aggirano costantemente di media intorno a fr. 25'000.-- annui.

                                                                                                 Per quanto concerne gli incassi generali, essi corrispondono a fr. 74'850.-- nel 1998, a fr. 74'424.-- nel 1999, a fr. 72'757.-- nel 2000, a fr. 74'968 nel 2001, a fr. 80'192.-- nel 2002, a fr. 78'301.-- nel 2003 e a fr. 75'096.-- nel 2004.

                                                                                                 Ora, il danno alla salute che comporta un'incapacità lavorativa è insorto nel 1999 (inabilità del 20%) peggiorando gradualmente e causando un'incapacità lavorativa del 50% a partire dal gennaio 2002.

                                                                                                 Tuttavia, come dimostra inequivocabilmente la documentazione contabile agli atti, gli introiti relativi all'anno 2002 e seguenti risultano superiori a quelli degli anni dal 1998 al 2001.

                                                                                                 Per quanto riguarda l'utile netto del salone da parrucchiera in questione, quest'ultimo corrisponde a fr. 32'958.-- nel 1998, a fr. 32'239.-- nel 1999, a fr. 31'714.-- nel 2000, a fr. 31'321.-- nel 2001, a fr. 35'823.-- nel 2002, a fr. 37'149.-- nel 1993 ed a fr. 36'612.-- nel 2004.

9.                                                                                                      In queste circostanze l'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) sostiene che, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicurata, nonostante il danno alla salute, abbia saputo convenientemente reintegrarsi nella gestione del salone di parrucchiera, consentendo alla stessa una stabilità economica.

                                                                                                 Non avendo dunque l'assicurata accusato, nonostante il danno alla salute, alcuna perdita di guadagno, l'amministrazione conferma il rifiuto alla rendita d'invalidità." (Doc. AI 42)

                               1.4.   Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha ribadito quanto chiesto in sede di opposizione rivendicando il diritto ad una rendita d’invalidità:

"  (...)

8/.             La ricorrente impugna la decisione dell'Ufficio per i seguenti sostanziali motivi.

8.1/.          L'Ufficio ha applicato in modo errato e arbitrario le regole di determinazione dell'invalidità.

8.1.1/.       Il grado di invalidità delle persone attive si determina di principio tramite il confronto dei redditi.

                  Termine di paragone è il reddito che l'assicurato avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (art. 16 Legge Federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali).

8.1.2/.       Nel caso di assicurati esercitanti un'attività indipendente, è ammessa l'applicazione del metodo straordinario (cfr. decisone impugnata, pto 3; DTF 105 V 151).

8.1.3/.       Dagli atti risulta in modo documentato ed inoppugnabile che l'ultimo anno durante il quale la ricorrente ha esercitato la propria attività (di parrucchiera indipendente) a tempo pieno è stato il 1989 (cfr. anche pto 4.1 ss che precede).

                  Si vedano al proposito le dichiarazioni fiscali prodotte dalla ricorrente all'Ufficio.

                  Si vedano inoltre i documenti allegati alla lettera 22.2.2005 del sottoscritto legale all'Ufficio AI, in particolare la ricostruzione contabile 1989 /2004, atti che si allegano nuovamente alla presente.

                  La ricorrente, con lettera 26 novembre 2002 l'Ufficio AI, aveva prodotto le dichiarazioni di imposta e le relative notifiche di tassazione a partire dal 1993 (Doc. D).

                  Da questi documenti risulta in modo inoppugnabile che la ricorrente, in quegli anni, lavorò costantemente in modo parziale ("orario di lavoro ridotto per ragioni di salute").

                  Con il medesimo scritto all'Ufficio AI la ricorrente produceva i certificati di malattia __________ per gli anni 1994 - 2002.

8.1.3.1/.   La ricorrente, con lo scritto 26 novembre 2002 all'Ufficio, attirava chiaramente l'attenzione sul fatto determinante che da 10 anni, come sopra documentato, essa era costretta a lavorare irregolarmente e sostanzialmente al 50% per ragioni di salute:

                  "  ... conseguentemente il reddito dichiarato (n.d.r. fiscalmente) come indipendente corrisponde al 50% del reddito presumibile per una attività al 100% pari a 50 ore lavorative alla settimana ..."

                                                                                                         (cfr. Doc. D)

8.1.4/.       L'errore commesso, a mente della ricorrente, dall'Ufficio AI consiste nell'aver paragonato il reddito dell'assicurato invalido sempre con il reddito del medesimo assicurato invalido, e non con il reddito che tale assicurato avrebbe potuto conseguire in assenza di invalidità.

L'Ufficio ha assunto, quale periodo determinante per il confronto dei redditi, quello dal 1998 al 2004.

Naturalmente, trattandosi di un periodo durante il quale la ricorrente era già  da tempo afflitta dalle affezioni accertate agli atti (cfr. atto di opposizione 29.10.2004, pto 2.2 ss; Doc. C), e di conseguenza trattandosi di un periodo durante il quale la ricorrente già lavorava solo parzialmente (5 ore al giorno, pari al 50% dell'orario normale di lavoro), il confronto dei redditi ne risulta forzatamente inefficace e falsato.

Che durante il 1998 la ricorrente avesse esercitato la propria attività lavorativa solo parzialmente è comprovato oltretutto dal confronto della cifra d'affari del 1989 (CHF 101'387, con le tariffe dell'epoca !) con quella del 1998 (CHF 74'850) (cfr. Doc. Q, allegata allo scritto 22.2.05 dell'avv. RA 1 all'Ufficio AI).

8.1.5/.       L'Ufficio avrebbe per contro dovuto, o con l'applicazione del metodo ordinario, o di quello straordinario, comunque paragonare l'attività dell'assicurata invalida con quella che l'assicurata potrebbe esercitare in assenza delle affezioni invalidanti.

Invece l'Ufficio ha paragonato due attività, e due redditi da esse prodotti, già ridotti in conseguenza delle affezioni patite dalla ricorrente.

L'Ufficio, quale reddito che la ricorrente avrebbe potuto ottenere se non fosse divenuta invalida, avrebbe dovuto assumere quello del 1989, ovvero dell'ultimo anno durante il quale la ricorrente esercitò la propria attività al 100%.

Così facendo, ed è possibile farlo, si procederebbe secondo il metodo ordinario, del confronto dei redditi prima e dopo l'insorgenza della/e affezione/i invalidanti.

Dal momento tuttavia che il confronto implicherebbe l'adozione di dati di reddito riferiti a 15 anni orsono, sarà necessario adeguare quei dati tenendo conto dell'incremento subito dall'indice del costo della vita, e dalle tariffe professionali (agli atti).

Rimane inoltre eventualmente aperta la possibilità di applicazione del metodo straordinario di valutazione dell'invalidità." (Doc. I)

                               1.5.   Nella risposta di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso:

"  (...)

A titolo puramente abbondanziale, si fa notare a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni quanto verrà esposto qui di seguito.

Per quanto attiene all'aspetto prettamente medico, occorre rilevare come una limitazione della capacità lavorativa dell'assicurata pari al 20% è iniziata unicamente a far tempo dall'anno 1999 con l'insorgenza della malattia tiroidea (cfr. in tal senso la perizia 24.5.2004 della Dr.ssa __________, agli atti); con l'inizio dell'anno 2002, l'assicurata è invece stata ritenuta abile al 50% nella sua abituale professione di parrucchiera indipendente (cfr. a tal proposito il rapporto medico 9 agosto 2004 del Dr. __________ del Servizio medico regionale dell'AI).

Per quanto riguarda l'aspetto economico della presente fattispecie, bisogna sottolineare che, considerati i dati economici relativi al periodo 1998-2004, il danno alla salute patito dall'assicurata non ha avuto un'incidenza economica tale da poter giustificare l'assegnazione di una rendita d'invalidità da parte dell'Ufficio AI del Canton Ticino (cfr. rapporto d'inchiesta esterna per indipendenti del 29.12.2004 in fine).

In effetti, dato che l'assicurata risulta inabile al lavoro al 20% soltanto a partire dall'anno 1999, essa ha di conseguenza potuto lavorare senza impedimento alcuno in qualità di parrucchiera indipendente durante tutto l'anno 1998, motivo per cui l'utile netto inerente l'anno 1998 avrebbe dovuto essere di gran lunga superiore rispetto a quello ricontratto negli anni successivi.

Tuttavia, la documentazione fiscale e contabile agli atti dimostra inequivocabile che durante gli anni 2002, 2003 e 2004 l'assicurata ha avuto un utile netto addirittura superiore rispetto a quello conseguito nell'anno 1998.

Alla luce di quanto suesposto, lo scrivente ufficio sostiene che, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicurata, nonostante il danno alla salute, abbia saputo convenientemente reintegrarsi nella gestione del proprio salone di parrucchiera, consentendo allo stesso una certa stabilità economica.

In conclusione, non avendo pertanto l'assicurata accusato, malgrado il danno alla salute, alcuna rilevante incapacità al guadagno, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. III)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                                         Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Per quel che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione d’interessi di mora, il TFA, dopo avere  dichiarato la citata norma (art. 82 cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con “prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3). In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).

Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA. Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.5.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a).

Va fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI,  26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedita 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

                               2.6.   Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                               2.7.   Nella fattispecie, l’assicurata ha subito nel corso degli anni diversi interventi chirurgici: il Dr. __________, FMH in medicina interna e medico curante, nel suo rapporto medico 4 novembre 2002 ha evidenziato:

"  Si tratta di problemi plurifattoriali,

1) endocrinologici, si tratta della tiroidite autoimmune diagnosticata nel 1999 con sostituzione con Eutirox con grave difficoltà di trovare la dose adeguata;

2) dal lato gastrointestinale: adenoma tubolare del colon sin. in sett. 2000 ultimo controllo;

3) dal lato ginecologico: attualmente controllato dalla Dottoressa __________;

4) maggio 2002 problemi dermatologici con danno atinico diffuso della pelle, eritrosi interfolicolare:

5) alla TAC delle articolazioni mandibolare giugno 02 neoplasia ossea che è stata operata in data 25.6.02 per una recidiva dell'osteoma;

6) scompenso psichico: paz. sotto psicoanalisi.

DIAGNOSI:

Tiroidite autoimmune Hashimoto con ipotireosi e farmaci sostitutivi Eutirox.

Adenoma tubolare del colon sin.; stato dopo polipectomia 1999; colon irritabile con costipazione cronica e sindrome emorroidale; ernia iatale I; gastrite cronica C, pancreatite acuta 1986.

Osteoma del ramo mandibolare sin.; stato dopo ostectomia 31.7.96; recidiva 2002; st. dopo resezione dell’osteoma e asportazione di una esostosi 15.8.02.

Sindrome ansio depressivo con episodi lipotinici recidivanti associati a sintomatologia psico-somatica in paz. ansio depressiva con spunti fobici e tendenza all'iperventilazione.

Emicrania senza aura; mastopatia fibrocistica con diversi fibroadenoma e diverse biopsia al seno; ciste dermoide ovaio sin. 1996; stato dopo aborto 1977.

Pitiriasi rosea Schilbert; eritrosi interfollicolare Leder Miescher Collo.

Asma pollinosa e rinocongiuntivite con desensibilizzazione 1989.

Disfonia ipofunzionale; stato dopo tonsillectomia." (Doc. AI 5)

Il medico ha quindi indicato che l’attività attuale dell’assicurata è ancora proponibile, nella misura di 4 ore giornaliere; che questa capacità lavorativa sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale non può essere migliorata e che l’assicurata non è in grado di svolgere altre attività (cfr. doc. AI 5a).

La Dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, con rapporto medico 11 dicembre 2002 ha evidenziato:

"A.     Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa

        1.   Sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di gravità media F33.1

        2.   Sindrome ansiosa generalizzata F41.1

        3.   Tiroide di Hashimoto in terapia sostitutiva diagnosticata nel 1999

        Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

        1.   Dermocisti ovarica, operata 1994

        2.   Fibro adenoma mammella destra, operta nel 1996

        3.   Osteomi alla mandibola recidivanti, operati 1996 e 2002

D.    Dati medici

        3.   Anamnesi

La storia anamnestica della paziente è evocativa di un disturbo psichico già presente nell'infanzia e nell'adolescenza.

Nella famiglia d'origine sono noti episodi ripetuti di maltrattamenti fisici e psichici destabilizzanti le relazioni interpersonali e l'accudimento verso i figli.

Da bambina la paziente ricorda d'aver manifestato sintomi d'ansia e disturbi della condotta con comportamento oppositivo.

Al termine della scolarità obbligatoria intraprende l'apprendistato di parrucchiera che termina con successo.

Si trasferisce a __________ e __________ ma interrompe bruscamente le due esperienze lavorative per l'insorgere di scompensi psichici acuti.

Sono soprattutto le rotture affettive che la portano a importanti manifestazioni di malattia: depressione con pianto, insonnia, inappetenza con importante calo ponderale, pensieri suicidali.

Questa condizione la porta ad acutizzare anche piccoli conflitti sul posto di lavoro, determinando impulsività e aggressività, fino all'interruzione del rapporto di lavoro in tronco.

Alle fasi depressive seguivano episodi ipomaniacali, che ora si presentano più attenuati.

Nel 1991 si è reso necessario un breve ricovero all'Ospedale __________, per una condizione d'ansia acuta.

La paziente intraprende allora una psicoterapia presso uno psichiatra di __________.

Pur essendoci un'importante presa di coscienza dei propri meccanismi psichici, sintomi permangono e si riacutizzano ad ogni cambiamento di vita, mostrando l'elevata vulnerabilità.

Anche nella propria vita affettiva la paziente non riesce a mantenere legami stabili.

Le patologie internistiche, che la portano a più interventi chirurgici, esitano in periodi di depressione della durata di alcuni mesi.

Nel 1999 viene diagnosticata una Tiroide di Hashimoto che provoca i noti disturbi, rendendo la paziente sempre più disforica.

La sintomatologia, caratterizzata dall'irritabilità, l'instabilità emotiva, crisi d'angoscia, aumentata affaticabilità, crisi di pianto, la rende inabile al lavoro per tutta la parte pomeridiana della giornata.

        4.   Disturbi soggettivi

Il disturbo psichico influisce sulle sue attività lavorative in misura maggiore del certificato al 50%.

Infatti non si tratta solo della mancata capacità agli aspetti manuali della professione, ma ne risentono anche le capacità gestionali e di relazione con le/i clienti.

La paziente manifesta disturbi cognitivi di concentrazione e attenzione che la mettono in difficoltà nelle gestioni amministrative finanziarie della propria attività autonoma.

Gli aspetti perturbati del carattere la portano ad un mal controllo dell'impulsività con danni a volte irreparabili nei confronti dei clienti.

Il trattamento psichiatrico in corso prevede una cura farmacologica con antidepressivi e ansiolitici e una psicoterapia di sostegno.

Il trattamento psichiatrico è svolto in collaborazione al trattamento del medico di base, Dr. med. __________, per le problematiche patologiche internistiche.

              La prognosi è incerta, piuttosto negativa dato il lungo decorso della malattia." (Doc. AI 9)

Con “proposta segretario ispettore” 1 settembre 2003 il funzionario incaricato ha osservato:

"  Assicurata __________ parrucchiera e biostetica indipendente.

Atti __________:

IL   50% dal   2.1.2002 al   4.8.2002

IL 100% dal   5.8.2002 al 15.9.2002

IL   50% dal 16.9.2002

Dalla documentazione medica acquisita all'incarto viene oggettivata un'IL 50% a causa del danno alla salute in attività di parrucchiera __________ oppure occorre una perizia anche per verificare la CLR in attività alternativa?

Si avalla la tesi che lavorava al 50% per problemi di salute?" (Doc. AI 14)

Nella “proposta medico” 16 settembre 2003 il Dr. __________ ha evidenziato:

"Diagnosi:        sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media

                        Sindrome ansiosa generalizzata

Professione: parrucchiera, indipendente, lavora al 50% da 10 anni.

IL: 50% dal 2.1.2002.

Dalla documentazione a disposizione risulta la presenza di problemi psichiatrici di  lunga durata (vedi rapporto osped. __________ del 1990).

Chiedo precisazioni alla dr.ssa __________ a partire da quando il disturbo psichico ha influsso sulla capacità di lavoro." (Doc. AI 15)

Alla richiesta di chiarimenti formulata in data 16 settembre 2003 dal Dr. __________ (cfr. doc. AI 16), la Dr.ssa __________, con scritto 17 ottobre 2003, ha fornito le seguenti risposte:

"  Posso confermare che dal punto di vista psichiatrico il danno alla salute ha un influsso duraturo dal settembre 2002.

La paziente ha manifestato in modo ricorrente un peggioramento della sua condizione di base durante gli anni, con fasi intercritiche mai libere da malattia soprattutto nei suoi aspetti ansiosi.

Attualmente è in corso una recidiva della sindrome depressiva-ansiosa.

Il trattamento si avvale di Zoloft 2 cpr., Temesta Exp. 1 mg. 3-4 al giorno, Lexotanil 3 mg. la sera al bisogno, Euroxim 0,75 mg.

La capacità lavorativa non può essere migliorata in un'altra attività; la scelta di un lavoro individualistico, senza relazioni gerarchiche o di condivisione, la mette al riparo da questi aspetti comportamentali quali insofferenza alla frustrazione, irritabilità e bassa autostima in aggiunta alle frequenti interruzioni per malattia dovute alle patologie internistiche, che hanno minato e minerebbero ogni attività lavorativa da svolgere con altri.

Con il sostegno psicoterapeutico viene mantenuta quella parte di attività come parrucchiera che essendo apprezzata dai clienti, nutre a livello narcisistico la paziente soprattutto quando le condizioni umorali e d'ansia sono più stabili.

Le disfunzioni psichiche sono quelle descritte sopra con una vulnerabilità importante agli eventi di vita.

La paziente in questo periodo si trova ad affrontare la gravissima malattia del suo compagno e le condizioni psichiche sono peggiorate richiedendo un rinforzo medicamentoso e di sostegno.

La prognosi sulle capacità di lavoro sembra attestarsi intorno al 50%, fermo restando la necessità della continuazione del trattamento psichiatrico." (Doc. AI 17)

La Dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, su incarico dell’UAI in data 24 maggio 2004 ha rilasciato il seguente referto peritale:

"  (...)

3.     CONSTATAZIONI OBIETTIVE

Status psichico (in caso di disturbi psicosomatici si richiede un'analisi precisa di sintomi e dolori)

Al colloquio si presenta lucida e orientata, assenti deficit di memoria retrograda (anche se risulta vaga rispetto alle date dei suoi interventi), deficit di attenzione non obiettivabile, pensiero nella forma tendente alla logorrea, nel contenuto è incentrato sui sintomi fisici (esprime un senso di onnipotenza ed interpretatività sull'ambiente allorquando accusa stanchezza). È presente  inoltre una certa rigidità di pensiero che la porta a credere di difendere la "verità" unica ed assoluta. Tono dell'umore oscillante fra il depresso ed in equilibrio con tendenza ipertimiche con le clienti. Progettualità negativa per il futuro visto che la sua salute fisica non tende a migliorare, assenti le idee suicidali. Ritmi circadiani senza particolarità con un aumentato fabbisogno di sonno (10 ore per notte). L'assicurata lamenta crisi di pianto se è da sola, intolleranza allo stress e vaghe sensazioni di derealizzazione (non appartengo al mio corpo), isolamento sociale, irritabilità con le clienti. Crisi di palpitazioni cardiache ed iperventilazione sul lavoro. Da quattro-cinque anni presenta fobia degli ascensori e delle altezze.

Metodi e risultato del test

In data 9.03.2004 è stato eseguito il test psicologico di personalità MMPI-R che ha portato ai seguenti risultati. L'analisi delle scale di validità e del profilo clinico ha dato l'esito seguente: una certa casualità, spesso correlata a scarsa motivazione a collaborare, sembra caratterizzare le risposte fornite dal soggetto. Possono inoltre essere presenti atteggiamenti oppositivi o eccessivamente critici o anche di "sfida". La successiva interpretazione del profilo deve pertanto essere sottoposta ad accurata conferma dell'attendibilità attraverso l'indagine clinica poiché le risultanze testologiche possono essere state fortemente condizionate dall'atteggiamento assunto dal soggetto nei confronti della prova.

All'interpretazione per scale ed indici speciali l'assicurata presenta polarizzazioni ideative ed affettive su temi ipocondriaci. È presente una marcata tensione nei confronti di tali vissuti per cui l'assicurata può elaborare come "sintomi somatici" elementi anche di nessun rilievo organico. È possibile che di fronte a tali ansie l'assicurata cerchi attraverso comportamenti che sovente possono essere iterativi e compulsivi, rassicurazioni circa la non reale pericolosità dei disturbi di volta in volta da lei ipotizzati. La vita di relazione dell'assicurata appare profondamente influenzata e inquinata dalla strumentalizzazione e dalla manipolazione nevrotica del rapporto interpersonale, vissuto soprattutto come fonte di conferme e di accettazione. È presente un'elevata probabilità che somatizzazioni dell'ansia ma anche problemi somatici in genere siano mantenuti oltremisura dalla forma libera e legate a stimoli specifici ma molto generalizzati. Le eventuali reazioni emotive sono inibite nella loro espressione diretta o mediata all'esterno e vengono prevalentemente vissute all'interno anche se con sofferenza. Sono presenti grossolani inquinamenti emotivi dell'ideazione, per cui può risultare alterato il giudizio di realtà. Ciò espone l'assicurata ad una situazione di marcata inadeguatezza del rapporto e delle comunicazioni interpersonali, con conseguenti esperienze di isolamento affettivo e comportamenti di chiusura. Per quanto riguarda i rapporti interpersonali, non compaiono particolari problemi: è possibile che l'assicurata tenda ad instaurare rapporti intensivi piuttosto che estensivi.

All'interpretazione delle variabili di Diamond è presente abulia, senso di sfiducia, marcata astenia che possono influenzare negativamente i livelli di attività dell'assicurata che, pertanto, può avere notevoli difficoltà ad iniziare attività anche di routine. L'assicurata appare tendenzialmente ipercritica nei confronti della valutazione delle proprie capacità di affrontare situazioni problematiche. Ciò può indurla talvolta ad ipervalutare le difficoltà reali ed essere eccessivamente prudente ed analitica nel modo di affrontare la realtà. Tratti di compiacenza formale e di accentuazione di generica disponibilità compaiono nell'assicurata come modalità di adattamento prevalentemente autoplastico. II maggior peso attribuito all'accettazione da parte del gruppo può agire da rinforzo in tal senso. L'assicurata inoltre appare molto reattiva alle frustrazioni, che sembra tollerare solo in misura ridotta. Di fronte alle frustrazioni o a esiti negativi di azioni l'assicurata reagisce facendosene intrapunitivamente intero carico e giungendo, talvolta, ad esprime o ad elaborare pensieri di autoaccusa che possono compromettere l'immagine di sé.

L'analisi discriminante condotta sul profilo ha consentito di evidenziare le seguenti affinità con gruppi psichiatrici: nevrosi depressiva con una probabilità del 70% e nevrosi isterica con una probabilità del 22%. La configurazione generale del profilo ha caratteristiche patognomoniche compatibili con l'ipotesi di un disturbo depressivo in personalità nevrotica.

4. DIAGNOSI

4.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro

Episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici in sindrome ricorrente (ICD-10 F33.11) con primo episodio all'età di 23 anni e peggioramento nel 2002.

Disturbo di personalità istrionico dall'età di 23 anni circa (ICD-10 F60.4).

4.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro

Fobie isolate (ascensori ed altezze) (ICD-10 F40.2).

5. VALUTAZIONE E PROGNOSI

L'assicurata appare avere buone risorse di base che le hanno permesso in questi anni di affrontare una relazione conflittuale con il padre e una grande sequela di problemi fisici ed operazioni chirurgiche. La sua attività come parrucchiera indipendente ha un discreto successo commerciale, malgrado le particolarità della sua personalità di base. Le stigmate nevrotiche della personalità istrionica quali labilità affettiva, intransigenza, senso di onnipotenza, egocentrismo, un certo grado di interpretatività sull'ambiente ed intolleranza allo stress, necessità di porsi al centro dell'attenzione, si sono probabilmente accentuate con la malattia tiroidea per il senso di stanchezza fisica indotto. Tali stigmate fanno prevedere una prognosi stazionaria ma suscettibile di peggioramento rispetto alla capacità di lavoro ed alla qualità di vita. La terapia di colloqui e farmacologica prescritta è adeguata al disturbo (un aumento di dosaggio a 100 mg non ha portato modificazione dei risultati clinici). Per la facile esauribilità, per l'intolleranza allo stress, per l'isolamento sociale, per l'instabilità del tono dell'umore nel corso del giorno, ritengo che la sua capacità lavorativa sia stabile al 50% nell'attività di parrucchiera. Nelle attività casalinghe vi potrebbe anche essere un calo di rendimento nella resistenza ma non nella qualità e capacità (esegue i suoi lavori al mattino prima del lavoro).

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ  DI LAVORO

1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute e disturbi constatati

1.1 a livello psicologico e mentale

II deficit di attenzione è legato all'anergia, che è presente alla sera e al pomeriggio. Fabbisogno aumentato di sonno, intolleranza allo stress, costante sovraccarico.

1.2 A livello fisico

Anergia, stanchezza muscolare, sensazione di freddo, dolori ossei ed attacchi di iperfagia.

1.3 Nell'ambito sociale

Isolamento sociale, irritabilità accentuata con le clienti, logorrea, intolleranza allo stress.

2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurata?

I disturbi si ripercuotono sull'attività attuale nel senso che dopo un’ora di lavoro l'assicurata è stanca. Ciò accentua la sua difficoltà interpersonale con le clienti (logorrea, intolleranza alle diversità caratterologiche). Al pomeriggio accusa stanchezza, deficit di attenzione, non svolge alcuna attività. Riposa, si isola dagli altri ed ha crisi di pianto.

2.2 l'attività attuale è ancora praticabile?

Si, è ancora praticabile.

2.3 Se sì, in quale misura?

Quattro ore al giorno.

2.4 E' constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?

Sì, vi è una riduzione della capacità di lavoro.

2.5 Se sì, in che misura?

Nella misura del 50%.

2.6 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?

La limitazione della capacità lavorativa del 20% è iniziata nel 1999 con l'insorgenza della malattia tiroidea.

2.7 Quale è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Lo sviluppo della limitazione della capacità lavorativa è stato graduale fino al 2.1.2002 in cui si è ridotta del 50% rimanendo stabile fino ad oggi.

3. L'ambiente di lavoro dell'assicurata è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

Si, l'ambiente di lavoro ovvero le sue clienti sono in grado di sopportare i suoi disturbi psichici anche se a volte vi sono degli abbandoni delle stesse clienti per l'eccessivo egocentrismo dell'assicurata.

Non sono previsti provvedimenti di integrazione." (Doc. AI 21)

                                         Nella “proposta per il medico” 24 giugno 2004 il funzionario incaricato ha osservato:

"  Note riassuntive

La perizia conclude con un'IL del 50% nella sua professione, l'inabilità è iniziata nel 1999 e lo sviluppo della stessa è stato graduato fino al 02.01.2002 in cui si è giunti al 50% rimanendo stabile fino ad oggi.

Dobbiamo pertanto ritenere che la riduzione dell'attività del 50% presente già da 10 anni non è imputabile al danno alla salute?

In tal caso, vi sono impedimenti nello svolgimento delle abituali mansioni (casalinga)?

L'inabilità del 50% è intesa in qualsiasi professione?" (Doc. AI 22)

Il Dr. __________ del SMR, con scritto datato 9 agosto 2004, ha chiesto alla Dr.ssa __________ di fornire i seguenti chiarimenti:

"  Ti ringrazio della tua perizia concernente la sig.ra RI 1. Per evitare malintesi devo chiederti ancora alcune precisazioni.

     -     nelle tue conclusioni ritieni la capacità lavorativa ridotta del 50%, mentre ai punti 2.3 e 2.5 affermi che l'assicurata può solo lavorare 4 ore con rendimento del 50%, questo porterebbe quindi ad una inabilità lavorativa del 75%. Ti prego quindi di precisarmi esattamente la capacità lavorativa residua.

     -     Potrebbe l'assicurata svolgere un'attività senza contatti con la clientela in forma maggiore di quella quale parrucchiera?" (Doc. AI 23)

In data 3 settembre 2004 la Dr.ssa __________ ha precisato:

"  (...)

La capacità lavorativa dell'assicurata è pari al 50% con un rendimento normale per le sue quattro ore di lavoro. L'assicurata non potrebbe svolgere un'attività senza contatti con la clientela in quanto ha un apprendistato di parrucchiera e, vista l'età del soggetto e i deficit di attenzione, non potrebbe svolgere un'altra formazione."

(Doc. AI 24)

Con “rapporto medico” 9 agosto 2004 il Dr. __________ ha fornito le seguenti raccomandazioni:

  Diagnosi principale

episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici F33.11 disturbo di personalità istrionico F60.4  

  Codice ICD 10

Codice AI

  Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL  

  Codice ICD 10

Codice AI

  Ulteriori diagnosi senza influsso sulla CL  

Fobie isolate F 40.2

  Limiti funzionali  

stanchezza, logorrea e intolleranza a frustrazioni    

  IL in %

  Attività abituale

50

Attività adeguata

50

  Inizio IL duratura Mese/anno

1.2002

Inizio-possibilità integrazione (mese/anno)

Raccomandazioni, proposte SMR Perizia psichiatrica Dr.ssa __________ del 24.5.2004: perizia completa per quanto concerne dati anamnestici, dati soggettivi e status psichiatrico. Vengono poste le diagnosi di episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici F33.11 e disturbo di personalità istrionico F60.4. Le risorse dell'assicurata vengono valutate come buone. La psichiatra valuta che i disturbi presentati dall'assicurata come stanchezza, logorrea e intolleranza portano ad una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 50% (vedi anche complemento alla perizia del 3.9.2004).   In considerazione della struttura di personalità un'altra attività risulta difficilmente attuabile e potrebbe portare ad uno scompenso maggiore. Secondo la perizia e la documentazione medica a disposizione la capacità lavorativa è stata ridotta nella misura del 50% solo da inizio 2002.   Procedere: ad rendita con revisione a distanza di 2 anni circa.

(Doc. AI 25)

Il 10 settembre 2004 il funzionario incaricato ha redatto la seguente “proposta per il medico”:

"  Poiché l'inabilità viene fatta risalire al gennaio 2002, la pratica viene valutata in base al metodo misto (50% casalinga + 50% parrucchiera indipendente).

Vi sono impedimenti quale casalinga? In caso di risposta negativa si avrebbe la seguente situazione:

casalinga al 50%                   totalmente abile                       0%

parrucchiera al 50%              abile in questa misura           0%

TOTALE                                                                                        0%

Si rifiuta pertanto il diritto a rendita." (Doc. AI 26)

Con “Annotazioni del medico” del 5 ottobre il Dr. __________ ha osservato:

"  Per quanto concerne la capacità lavorativa quale casalinga secondo la valutazione peritale l'assicurata è in grado di svolgere tutte le attività in quel campo ma vi può essere una riduzione della velocità d'esecuzione con quindi necessità di impiego superiore di tempo." (Doc. AI 27)

                               2.8.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.9.   Per quanto attiene al problema psichico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito Dr.ssa __________.

                                         In esito ad un approfondito esame dello stato di salute dell'assicurata, nel referto peritale 24 maggio 2004 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.8.) - la Dr.ssa __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, sulla base di una consultazione avvenuta il 24 febbraio 2004, di un colloquio telefonico con la Dr.ssa __________, FMH psichiatria e psicoterapia e curante dell’assicurata, di un test psicologico MMPI-R, dell'esame degli atti medici a sua disposizione, dopo illustrazione dei dati anamnestici, dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive, alla luce di una valutazione anche dal profilo prognostico, ha diagnosticato un episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici in sindrome ricorrente, con primo episodio all’età di 23 anni e peggioramento nel 2002 e un disturbo della personalità istrionico dall’età di 23 anni circa, concludendo per una capacità lavorativa del 50% nella sua professione di parrucchiera (cfr. doc. AI 21). Il perito ha espressamente indicato che l’attività di parrucchiera esercitata dall’assicurata è ancora praticabile, nella misura di 4 ore al giorno e che le sue clienti e il suo ambiente di lavoro sono in grado di sopportare i disturbi psichici della ricorrente. A mente del perito, per contro, l’assicurata non potrebbe svolgere un’attività senza contatti con la clientela in quanto ha un apprendistato di parrucchiera e, vista l’età e i deficit di attenzione, non potrebbe svolgere un’altra formazione (cfr. doc. AI 24).

                                         Tale valutazione è stata confermata anche dal Dr. __________ del SMR (cfr. doc. AI 25).

                                         Agli atti non sono per il resto presenti validi atti medici che possano in un qualche modo mettere in discussione le conclusioni cui è giunta la specialista Dr.ssa __________ (cfr. doc. AI 21), avallate anche dei medici del SMR (cfr. doc. AI 25) e in sintonia con quanto già diagnosticato dalla curante, Dr.ssa __________ (cfr. doc. AI 17).

                                         Questo Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità lavorativa dell'assicurata, pari al 50%. Tale incapacità lavorativa, dal punto di vista medico, del 50%, tuttavia, non equivale, come verrà esposto di seguito, ad una corrispondente rendita d’invalidità, dato che dal punto di vista economico le affezioni non hanno causato alla ricorrente una rilevante perdita di guadagno.

                             2.10.   In seguito all’opposizione dell’assicurata, nella quale veniva tra l’altro contestato il metodo di valutazione adottato dall’UAI (cfr. doc. AI 34), l’amministrazione ha riesaminato la sua decisione, rilevando che il “metodo misto adottato (il quale combina l’attività lucrativa con quella di casalinga) non appare corretto” (cfr. doc. AI 42). In sede di decisione su opposizione l’UAI ha quindi precisato che “in effetti, vista la documentazione economica agli atti, nonché l’opposizione del 29 ottobre 2004, l’assicurata deve essere valutata unicamente quale salariata e di conseguenza, per una precisa valutazione del caso, è stata esperita un’inchiesta economica per indipendenti eseguita a domicilio il 28 dicembre 2004.” (cfr. doc. AI 42).

                                         Al fine di chiarire la situazione dal profilo economico-lavorativo, l’UAI ha pertanto effettuato in data 28 dicembre 2004 una visita presso il salone di parrucchiera dell’assicurata. In quell’occasione, il segretario-ispettore incaricato ha redatto il seguente “Rapporto di visita esterna”, datato 29 dicembre 2004:

"  L'interessata è stata incontrata in data 28.12.2004 , in presenza del suo rappresentante legale Avv.to RA 1, in __________ a __________, dove gestisce il __________ - salone di parrucchiera per signora, cura del viso e solarium. La signora RI 1, dopo aver conseguito la formazione di parrucchiera, ha maturato esperienza lavorativa quale salariata, dapprima a __________, durante un anno, indi a __________ durante 3 anni. In questo periodo ha conseguito la formazione in bioestetica, a __________ per il viso ed a __________ per i capelli.

Nel 1977 si è licenziata, in quanto in quel periodo aveva avuto problemi di salute, segnatamente dal profilo psichico (depressione).

Si è quindi trasferita a __________ dove ha lavorato per ca. un anno presso il __________ in __________ prima di mettersi in proprio a partire dal 1978, con l'apertura di un salone in __________ , lasciato dopo una decina d'anni per sfratto, dovuto alla vendita dello stabile. Si è quindi trasferita nell'attuale sede in __________, prendendo in affitto uno spazio di una sessantina di mq, al piano terra di una palazzina.

L'attività lavorativa, sia nella vecchia sede che nell'attuale, ha sempre comportato una presenza a tempo pieno.

La signora RI 1 applicava l'orario continuato, aprendo il salone verso le ore 07.00/07.30, e lavorando sino alle 17.00. Impegnata dal martedì al sabato. Negli ultimi anni ha sempre lavorato da sola. Nella precedente sede, aveva tenuto degli apprendisti.

L'attività professionale viene esercitata su appuntamento. A grandi linee si dichiara impegnata nella misura del 50-60 % circa in mansioni quale parrucchiera da donna e per il 40 % circa quale bioestetica, in cura solo del viso (non effettua cure generali del corpo), analisi del capello e relative cure e trattamenti. Una parte importante di questa mansione è costituita dalla vendita dei prodotti. Per quanto riguarda il solarium invece, trattasi di un'attività marginale, di poco conto.

I problemi di salute, di natura psichica e fisica, si sono manifestati gradualmente nel corso degli anni, incidendo inizialmente sulla sua capacità lavorativa, nelle fasi acute, quindi temporaneamente, a periodi. Ci riferisce che bene o male, sino al 1999, anno in cui è subentrata la tiroide di Hashimoto, ha cercato di far fronte alla situazione. In seguito invece, l'aumento dei disturbi, segnalati in facile affaticamento, sensibilità allo stress, sensazioni di freddo, talvolta febbre, difficoltà a stare con la gente, intolleranza,irritabilità, problemi di recupero delle energie, ecc, ha dovuto ridurre il suo impegno lavorativo, quantificato nella misura del 20 % circa, vuoi per minor rendimento, vuoi per dilazione del lavoro su appuntamento, quindi calo di clientela. Da allora la sua qualità di vita ne risentirebbe. Inizialmente ha avuto problemi nello stabilire la cura, nel trovare il giusto dosaggio medicamentoso. Per la tiroide assume Euroxim 0.75.

La situazione è peggiorata ulteriormente ad inizio 2002, quando per depressione ha dovuto ridurre ulteriormente il suo apporto lavorativo, annunciandosi alla CM __________, per la riscossione delle IG di malattia, che sono state riconosciute nella misura del 50 % sino ad esaurimento dei 720 giorni. Già negli anni scorsi aveva usufruito delle prestazioni CM per diversi periodi, tra cui il più importante, dal 08-1999 al 05.2000 nella misura del 50%.

Ci segnala di aver dovuto ridurre la sua presenza sul posto di lavoro, modificando quindi la fascia oraria d'apertura del salone. Dal gennaio 2002 inizia normalmente l'attività verso le ore 08.30, terminandola alle 13.00. Invariati invece i giorni di lavoro. La sera, si sente molto affaticata. Spesso non se la sente più di uscire e deve coricarsi presto.

Normalmente verso le ore 20.00. Ha problemi di recupero. Se fa tardi, ne risente subito.

Per non perdere clientela segnala che negli ultimi anni avrebbe persino rinunciato a vacanze, visto già la riduzione della fascia oraria d'apertura del salone.

Detto della situazione lavorativa, per quanto riguarda i dati economici, rimandiamo invece alla tabella allegata, che riassume il periodo 1993 - 2003.

Dal 1993 al 2003, sia a livello di incassi lordi (i dati contabili non forniscono un dettaglio delle entrate) che di spese generali, rispettivamente di spese per i fornitori, abbiamo dei dati che non presentano modifiche significative. Stesso discorso vale per l'utile, che si è mantenuto costante nel trascorrere degli anni.

I dati per il 2004, saranno da richiedere all'interessata. Nell'ambito contabile/amministrativo viene aiutata dal padre.

A livello fiscale le ultime imposizioni sono state le seguenti:

2003:                 Aziendale di fr. 38000.-- (notifica 05.11.04)

2001/2002:      Aziendale di fr. 43000.--

­1999/2000:      Aziendale di fr. 45000.--­

1997/1998:      Aziendale di fr. 36000.--­

In considerazione di quanto sopra il caso va quindi valutato a norma dell'art. 4 LAI.

Tuttavia, nonostante il danno alla salute abbia costretto l'interessata a ridurre il suo impegno lavorativo, con particolare riguardo alla fascia oraria di presenza, riorganizzando quindi la sua attività su appuntamento, senza peraltro far ricorso ad aiuti esterni, visti i dati economici sopra citati, si può ragionevolmente ritenere che lo stesso non ha avuto un'incidenza economica tale da giustificare da questo profilo, l'assegnazione di una rendita." (Doc. AI 38)

                                         L’esame della documentazione fiscale e contabile agli atti permette di ritenere che le affezioni di cui la ricorrente è portatrice non hanno influenzato l’andamento aziendale. In tale contesto va fatto presente che, come risulta dalle chiusure contabili presenti all’inserto, prodotte dall’assicurata stessa (cfr. doc. AI 39), l’utile del 1997 (fr. 34'103, cfr. doc. AI 39g) e del 1998 (fr. 32'958, cfr. doc. AI 39f) - anni precedenti l’insorgenza della Tiroide di Hashimoto - è rimasto più o meno invariato negli anni successivi (era pari nel 1999 a fr. 32'239, cfr. doc. AI 39e; nel 2000 a fr. 31'714, cfr. doc. AI 39d; nel 2001 a fr. 31'321, cfr. doc. AI 39c), aumentando addirittura nel 2002 (fr. 35'823, cfr. doc. AI 39b) - anno a partire dal quale, come visto (cfr. perizia Dr.ssa __________, doc. AI ), l’assicurata è divenuta inabile al lavoro al 50% in maniera stabile e duratura – così come nel 2003 (fr. 37'149, cfr. doc. AI 39a) e nel 2004 (fr. 36'612, cfr. doc. AI 39). Lo stesso dicasi per la cifra d’affari, rimasta più o meno invariata dal 1997 al 2001 (pari a fr. 74'688 nel 1997, cfr. doc. AI 39g; fr. 74'850 nel 1998, cfr. doc. AI 39f; fr. 74'424 nel 1999, cfr. doc. AI 39e; fr. 72'757 nel 2000, cfr. doc. AI 39d; fr. 74’968 nel 2001, cfr. doc. AI 39c) e aumentata nel 2002 (fr. 80'192, cfr. doc. AI 39b), nel 2003 (fr. 78'301, cfr. doc. AI 39a) e nel 2004 (fr. 75'096, cfr. doc. AI 39).

Del resto l’assicurata stessa, come visto, in occasione della “visita esterna” effettuata dall’amministrazione in data 28 dicembre 2004, ha affermato, come risulta dal verbale citato (cfr. doc. AI 38) che “bene o male, sino al 1999, anno in cui è subentrata la tiroide di Hashimoto, ha cercato di far fronte alla situazione. In seguito invece, l'aumento dei disturbi, segnalati in facile affaticamento, sensibilità allo stress, sensazioni di freddo, talvolta febbre, difficoltà a stare con la gente, intolleranza, irritabilità, problemi di recupero delle energie, ecc, ha dovuto ridurre il suo impegno lavorativo, quantificato nella misura del 20 % circa, vuoi per minor rendimento, vuoi per dilazione del lavoro su appuntamento, quindi calo di clientela. Da allora la sua qualità di vita ne risentirebbe. (...) La situazione è peggiorata ulteriormente ad inizio 2002, quando per depressione ha dovuto ridurre ulteriormente il suo apporto lavorativo, annunciandosi alla CM __________, per la riscossione delle IG di malattia, che sono state riconosciute nella misura del 50 % sino ad esaurimento dei 720 giorni” (cfr. doc. AI 38).

                                         In queste circostanze, a ragione l’amministrazione sostiene che, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.6.), la ricorrente, nonostante il danno alla salute, ha saputo convenientemente reintegrarsi nella gestione della ditta - essendo impegnata, come risulta dal verbale della “visita esterna” citato (cfr. doc. AI 38), “nella misura del 50-60% circa in mansioni quale parrucchiera da donna e per il 40% circa quale bioestetica, in cura solo del viso (non effettua cure generali del corpo), analisi del capello e relative cure e trattamenti. Una parte importante di questa mansione è costituita dalla vendita dei prodotti. Per quanto riguarda il solarium invece, trattasi di un'attività marginale, di poco conto” - consentendo alla stessa una stabilità economica.

                                         Non avendo dunque l’assicurata accusato, nonostante il danno alla salute, alcuna rilevante incapacità al guadagno, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.45 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.09.2005 32.2005.45 — Swissrulings