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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.09.2005 32.2005.42

14. September 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,772 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

la legge non riconsce il rimborso delle spese di parcheggio di un assicurato detentore di un autoveicolo consegnato dall'Ufficio AI a titolo di mezzo ausiliario

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.42   BS/td

Lugano 14 settembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 aprile 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 16 marzo 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, affetta da focomelia congenita alla gamba destra (infermità congenita OIC 176, doc. AI 9), beneficia di diverse prestazioni AI, tra cui il contributo annuo di fr. 3'750, valido dal 1° febbraio 2000 al 31 dicembre 2005, eventualmente prorogabile, per l’ammortamento delle spese d’acquisto dell’automobile WV Golf TDA, vettura a lei indispensabile per recarsi al lavoro dal proprio domicilio (doc. AI 70).

                               1.2.   Con scritto 19 gennaio 2004 essa ha chiesto all’Ufficio AI di assumersi i costi del parcheggio (fr. 120 al mese) dell’auto ubicato nello stabile della ditta in cui lei lavora, non potendo usufruire, per motivi di deambulazione legati all’infermità congenita, dei posteggi riservati ai dipendenti distanti dalla sede lavorativa (doc. AI 143).

Facendo riferimento alla cifra marginale n. 10.01.14 della circolare sulla consegna di mezzi ausiliari dell’assicurazione invalidità (in seguito: CMAI), con decisione 4 febbraio 2004 l’amministrazione ha fatto presente che le spese di parcheggio non posso essere prese a carico dall’AI (doc. AI 146).

Con tempestiva opposizione 25 febbraio 2004 l’assicurata ha contestato tale decisione, sottolineando che per motivi di salute necessita di un parcheggio nelle immediate vicinanze del luogo di lavoro (doc. AI 155).

In data 14 febbraio 2005 l’assicurata, facendo presente di aver nel frattempo cambiato datore di lavoro e di non dover più sostenere delle spese di parcheggio, ha sollecitato una decisione in merito all’eventuale assunzione da parte dell’Ufficio AI dei costi sostenuti per il posteggio ammontanti a complessivi fr. 1'023,80 (doc. AI 197).

                               1.3.   Con decisione 16 marzo 2005 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione, osservando:

"  3. Nella fattispecie, occorre anzitutto ricordare che, con decisione 14 marzo 2000 e in conformità alla cifra marginale 10.04.1 CMAI, l'assicurata è stata precedentemente posta al beneficio di una garanzia AI valida dal 01 febbraio 2000 al 31 dicembre 2005, eventualmente prorogabile, inerente il contributo annuo di fr. 3'750.-- accordatole per l'ammortamento delle spese di acquisto dell'automobile WV Golf TDI, vettura a lei indispensabile per recarsi dal proprio domicilio al luogo di svolgimento dell'attività lucrativa.

Ora, nell'ambito delle disposizioni federali elencate dalla Circolare sulla consegna dei mezzi ausiliari, il parcheggio dell'autovettura personale viene citato esclusivamente alla cifra marginale 10.04.14 testé menzionata, la quale ne esclude però chiaramente il riconoscimento delle spese d'uso da parte dell'AI.

Pertanto, pur comprendendo dal profilo umano la difficile situazione dell'assicurata, la decisione impugnata del 04 febbraio 2004 deve essere confermata. (Doc. AI 204)

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione, RI 1 ha interposto il presente tempestivo ricorso. Dopo aver dettagliatamente esposto la sua situazione medica, essa ha concluso come segue:

"  Conclusioni

Gradirei essere sentita per potervi esporre più dettagliatamente la mia situazione. Visto i fatti e i motivi in breve indicati sopra, concludo dicendo che questo causerebbe meno costi all'AI in quanto non migliorerei, ma manterrei il mio stato di salute attuale senza velocizzare, per la forzata deambulazione, il peggioramento dello mio stato di salute. Non potendomi permettere i costi di posteggio particolareggiato. Chiedo quindi il riesame del caso per l'ottenimento di questa prestazione, cioè la possibilità di avere un rimborso dall'AI per il pagamento del posteggio sul posto di lavoro, qualora questo fosse necessario.

Momentaneamente non ho alcuna spesa di questo tipo.

Inoltre chiedo il rimborso delle spese di posteggio richieste all'AI per l'importo di Fr. 1'023.80." (Doc. I)  

                               1.5.   Con risposta di causa 2 maggio 2005 l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.

                                         in diritto

                               2.1.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Secondo la giurisprudenza del TFA, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 160 consid. 5.1).

Siccome nella fattispecie concreta oggetto del contendere è la richiesta dell'assunzione da parte dell'UAI dei costi relativi al parcheggio dell’auto sostenuti dall’assicurata nel 2004, la LPGA risulta essere in casu applicabile, come pure applicabili sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4° revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.2.   Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione.

Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato, il quale a causa della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.

                                         In virtù di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51) che, tra l'altro, regolamenta Ia consegna di mezzi ausiliari.

                                         (lett. a) ed i contributi alle spese di adeguamento di apparecchi e d’immobili rese indispensabili dall’invalidità (lett. b).

Infine, l’art. 21 cpv. 3 LAI prescrive che i mezzi ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato, che l’assicurato deve assumersi personalmente le spese supplementari di un modello più costoso. Secondo la giurisprudenza del TFA (DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 110 V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF 115 V 198 consid. 4e cc e 206 consid. 4e cc, nonché sentenze ivi citate). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 110 V 102 consid. 2, 103 V 16, consid. 1b e riferimenti; cfr. anche DTF 107 V 88 consid. 2).

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 OMAI, per le spese d’uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l’assicurazione invalidità eroga un sussidio annuo. Tale sussidio è determinato dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Le spese d’uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall’assicurazione.

                                         Il marginale no 1051 delle circolare dell’UFAS sulla consegna dei mezzi ausiliari AI (CMAI), nel tenore in vigore dal 1° aprile 2004, recita:

"  per le spese d’uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l’assicurazione accorda un contributo annuo (cfr. Allegato 1 N.6.3; apparecchi acustici N. 6.7). Come spese di manutenzione si possono rimborsare anche abbonamenti di servizio (EED, elevatori per scale ecc.). L’assicurazione non assume le spese d’uso e di manutenzione per i veicoli a motore."

                                      Giusta la cifra marginale 10.04.1/10.01.14 CMAI, le spese d’uso e di manutenzione sono a carico della persona assicurata. Si tratta in particolare:

- tasse di circolazione e premi dell’assicurazione;

- spese per un parcheggio o per un’autorimessa;

- benzina, olio, cambio olio, lubrificazione, pulizia;

- servizi, manutenzione, controllo annuo del gas di scarico;

                                         rinnovamento di pneumatici;

- trattamento di protezione contro il gelo e la ruggine;

- rinnovamento della carrozzeria e della sistemazione.

                               2.4.   Nel caso concreto, pur comprendendo la richiesta dell’assicurata, questo TCA non può che confermare la decisione negativa dell’amministrazione, essendo le spese d’uso e di manutenzione degli autoveicoli, assegnati quali mezzi ausiliari, esplicitamente escluse dall’AI.

È vero che le direttive amministrative (incluse le circolari) non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali, il giudice dovendo tenerne conto solo nella misura in cui esse consentano nel caso di specie una corretta interpretazione delle disposizioni di legge. Viceversa, egli deve scostarsene, in quanto esse non siano compatibili con le norme legali (DTF 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a, 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate). Tuttavia, come visto, la messa a carico all’assicurato delle spese di parcheggio prevista dalla cifra marginale 10.04.1/10.01.14 CMAI trova fondamento nell’art. 7 cpv. 3 OMAI che prevede espressamente che “le spese d’uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall’assicurazione”. In casu non si tratta del resto di accessori o di adeguamenti ad un mezzo ausiliario resi necessari dall’invalidità che sono finanziati dall’AI (art. 2 cpv. 3 OMAI). Va qui ricordato che, conformemente la cifra 10.01.1 CMAI, i veicoli a motore sono rimborsati sotto forma di contributo d’ammortamento (cfr. art. 21 bis LAI: “L’assicurazione può assegnare sussidi di ammortamento all’assicurato che acquista a proprie spese un mezzo ausiliario al quale ha diritto”), periodicamente fissati dall’UFAS (allegato 2 delle CMAI), a compensazione delle spese dovute ad esami medici, collaudo del veicolo, licenza di circolazione, targhe, trattamento di protezione contro la ruggine o le spese annue di riparazione, comprensive di eventuali spese per il taxi (cfr. cifra 10.01.2/10.4.02 CMAI), contributo che l’assicurata attualmente percepisce.   Per i motivi appena esposti, la decisione su opposizione contestata dev’essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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