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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.08.2005 32.2005.41

19. August 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,867 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

conferma, nell'ambito di una revisione, del diritto ad una mezza rendita; nonostante un peggioramento dell'incapacità lavorativa nella precedente attività di venditore, l'assicurato é giudicato abile al lavoro in misura completa in attivià alternative adeguate

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.41   rg/sc

Lugano 19 agosto 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso dell'11 aprile 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 25 febbraio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che                              -   RI 1, classe __________, dal 1. marzo 2000 beneficia di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50%, presentando egli un’incapacità lavorativa del 50% dovuta alle difficoltà e limitazione funzionali nell’eseguire lavori comportanti il sollevamento, il trasporto e lo spostamento di oggetti pesanti nell’attività intrapresa di venditore al banco/magazziniere;

                                     -   in esito alla procedura di revisione avviata d’ufficio nel luglio 2003, per decisione 21 luglio 2004, confermata con successiva decisione su opposizione 25 febbraio 2005, l’Ufficio AI - riscontrato da un lato un peggioramento delle condizioni di salute con conseguente esigibilità dell’attività intrapresa solo nella misura del 25%, ma costatata d’altro canto una piena capacità in attività alternative adeguate - ha confermato il diritto ad una mezza rendita per un grado d’invalidità del 51% stabilito in base al raffronto dei redditi;

                                     avverso la succitata decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso dinanzi al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità e producendo nuova refertazione medica. Al riguardo l’insorgente ha osservato:

"  (...)

1 -   Con decisione 21 luglio 2004, confermata dalla decisione su opposizione 25 febbraio 2005, notificata al più presto il giorno seguente, l'ufficio delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino ha rifiutato l'aumento del grado d'invalidità del qui ricorrente dal 50 al 75%, sostenendo che quest'ultimo dispone ancora di una capacità lavorativa al 100% nello svolgimento di attività confacenti e che di conseguenza con il rapporto tra il reddito annuo nella professione magazziniere-venditore e quello ottenibile in un'attività adeguata al suo stato di salute, risulta una perdita di guadagno del 51%. Pertanto secondo l'autorità preposta, pur riconoscendo un peggioramento dal punto di vista medico, il grado di invalidità giustifica unicamente il diritto alla rendita come versata finora.

        Prove:

        documenti

        perizia medica

        edizione Incarto AI

2 -   Secondo il medico del servizio regionale TI/GR, Dr. __________, il qui ricorrente ha subito un aumento del limite di carico per la sua attività attuale come pure il mantenimento delle posizioni statiche, per cui è giustificata un'incapacità lavorativa del 75%.

                                                                                                 Nella rivalutazione effettuata dall'ufficio invalidità, il qui ricorrente disporrebbe comunque ancora di una capacità lavorativa al 100% nello svolgimento di attività confacenti.

                                                                                                 La rivalutazione effettuata risulta essere errata. In effetti un'attività al 100% per il ricorrente non è di certo esigibile, e questo poiché tutte le attività non amministrative implicano necessariamente carichi per la schiena, mentre quelle amministrative l'impossibilità di alternare le posizioni monotone.

                                                                                                 Lo specialista FMH in neurochirurgia, dottor __________, ha rilevato chiaramente che la mobilità lombare del qui ricorrente è ridotta e dolente in ogni posizione. Una perizia medica effettuata presso uno specialista non farà che confermare quanto rilevato dal dottor __________.

        Ci si riserva comunque di inoltrare l'ulteriore documentazione medica.

        Prove:

        documenti

        perizia medica

        edizione documenti

        doc. A - fc. rapporto dottor __________

3 -   L'inesigibilità di un'attività al 100% porta ad una drastica riduzione della capacità di guadagno: questo significa una perdita di guadagno pari almeno al 75% e giustifica pertanto la concessione di una rendita AI completa." (Doc. I)

                                     con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma del querelato provvedimento. In particolare l’amministrazione, producendo delle annotazioni del medico AI, ha osservato:

"  Preso atto dell'allegato ricorsuale, lo scrivente Ufficio, oltre a ribadire e confermare i contenuti della decisione su opposizione, della quale postula l'integrale conferma, apporta quale complemento le considerazioni di seguito indicate.

L'ulteriore documentazione medica prodotta dal ricorrente in sede di ricorso è stata sottoposta all'esame del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), il quale ha confermato le valutazioni in base alle quale è stata emessa la decisone su opposizione, sottolineando che la medesima posizione, sostenuta in fase di opposizione, è da convalidare se lo stato clinico e radiologico rimane invariato.

In caso fosse documentato un peggioramento dello stato valetudinario dell'assicurato, ritenuto che detto peggioramento, in base al rapporto del dr. __________, presentato in fase di ricorso, non può essere, aprioristicamente, escluso, il medesimo è da ritenersi successivo alla decisione su opposizione. Pertanto, per quanto attiene al periodo successivo, il caso del ricorrente andrebbe rivalutato." (Doc. V)

                                     -   con scritto 23 maggio 2005 l’insorgente ha ribadito la propria richiesta ricorsuale;

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni;

                                     -   oggetto del contendere è sapere se l’assicurato può essere posto al beneficio, in via di revisione, di una rendita intera d’invalidità;

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;

                                     -   ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b). La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI  1996, pag. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35 consid. 1);

                                     -   se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137);

                                     -   la giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 nella causa P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4). Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258);

                                     -   per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui esse sono state rese, quando si ritenga che fatti  verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). In via eccezionale il giudice delle assicurazioni sociali può, per ragioni di economia processuale, considerare ai fini della sua valutazione anche uno stato di fatto posteriore alla data di emanazione della decisione amministrativa impugnata ed estendere così temporalmente l'oggetto della lite. Un tale modo di procedere è tuttavia soltanto lecito nella misura in cui lo stato di fatto subentrato successivamente alla resa della decisione impugnata e implicante, a partire da tale momento, una nuova valutazione giuridica della controversia, sia stato sufficientemente accertato nel rispetto dei diritti procedurali delle parti, segnatamente del loro diritto di essere sentiti (DTF 130 V 138 consid. 2.1);

                                     -   nella fattispecie l’insorgente censura la valutazione operata dall’Ufficio AI - sulla base dell’esame medico eseguito dal SMR e della successiva valutazione ad opera del consulente in integrazione - secondo cui, pur accusando una diminuzione, rispetto a quanto precedentemente accertato, della capacità nell’attività di venditore/magazziniere, l’interessato presenta una completa capacità lavorativa in attività semplici e ripetitive compatibili con le limitazioni funzionali evidenziate in sede medica. A mente dell’insorgente attività adeguate al suo stato di salute non possono infatti essere ritenute esigibili in misura completa, in quanto “tutte le attività non amministrative implicano necessariamente carichi per la schiena, mentre quelle amministrative l’impossibilità di alternare le posizioni monotone”;  

                                     dall’esame degli atti all’inserto non risulta esserci stata una rilevante modifica della situazione invalidante dell’assicurato sino all’emanazione della contestata decisione su opposizione.

                                         Anzitutto l’amministrazione - sulla base di una convincente valutazione medica eseguita dal SMR (cui può senz’altro essere attribuita forza probante, cfr. DTF 125 V 354 consid. 3b/bb, 123 V 176, 122 V 157; STFA non pubblicata del 28 ottobre 2002 nella causa P. [I 523/02]) e dell’ulteriore refertazione acquisita nell’ambito della procedura di revisione, come pure dell’esaustiva valutazione del consulente in integrazione che ha compiutamente esaminato il caso e motivatamente concluso per un grado d’invalidità del 51%, considerando per altro già nell’ambito del suo esame una riduzione del 25% (percentuale  massima consentita per costante giurisprudenza) del reddito conseguibile in attività adeguate sulla base dei dati statistici salariali - risulta aver pertinentemente stabilito il tipo di attività da ritenersi siccome ancora esigibile da parte dell’assicurato malgrado il (peggiorato) danno alla salute. Pure il grado d’esigibilità delle stesse considerato nell’atto impugnato non può che essere giudicato adeguato; la censura mossa a tale riguardo dall’insorgente non avendo pregio: il settore d’attività cui rinvia l’UAI nel querelato provvedimento, quale settore ancora accessibile all’assicurato malgrado il danno alla salute, corrisponde infatti a quel mercato di lavoro accessibile a lavoratori, come nel caso di specie, non qualificati ed è in genere limitato a lavori di manodopera o ad altre attività fisiche. Occorre qui tuttavia precisare che nell’industria e nell’artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e di sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.5; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332); il settore preso in considerazione si riferisce ad attività con compiti quindi non qualificati, semplici e ripetitivi; nel settore dell’industria, in cui possono essere eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio, oppure in quello dei servizi vi sono attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolti prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.7);

                                     -   in conclusione, non riscontrando un rilevante peggioramento dell’incapacità al guadagno ai sensi dell’art. 17 LPGA, almeno sino all’emanazione della decisione contestata, rettamente l’amministrazione ha respinto la domanda di revisione;

                                     -   per quanto riguarda la succinta e non circostanziata certificazione medica rilasciata dal dr. __________ in data 7 aprile 2005 e prodotta con il gravame (doc. A), la stessa, come rettamente rilevato dal medico AI in sede di risposta di causa, permette solo di ipotizzare l’insorgenza di un possibile peggioramento della situazione invalidante (presenza di una sintomatologia neurologica precedentemente non data) dopo il momento determinante dell’emanazione del querelato provvedimento 25 febbraio 2005); ai sensi della succitata giurisprudenza detto certificato non contiene elementi idonei ad influire sul giudizio in merito all’incapacità di guadagno dell’interessato sino al mese di febbraio 2005 o che permettano addirittura a questa Corte di statuire eccezionalmente nel merito dell’impugnativa estendendo temporalmente l'oggetto della lite;

                                     la decisione impugnata merita pertanto tutela mentre il ricorso deve essere respinto. Alla luce delle considerazioni che precedono, gli atti devono tuttavia essere trasmessi all’amministrazione affinché predisponga i necessari accertamenti atti a stabilire se, successivamente all’emanazione del contestato provvedimento,  sia effettivamente intervenuto un peggioramento dello stato invalidante.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti

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