Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.09.2005 32.2005.38

7. September 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,306 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

in casu l'assicurato è da considerare pienamente abile in altre attività adeguate al suo stato di salute; conferma della valutazione economica, del raffronto dei redditi e di un grado d'invalidità non sufficiente per riconoscere dei provvedimenti professionali, né il diritto ad una rendita

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.38   BS/ss

Lugano 7 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 marzo 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 16 marzo 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1956, precedentemente attivo quale aiuto cucina, nel mese di settembre 2003 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere posto al beneficio di una riformazione professionale in quanto affetto da asma bronchiale (doc. AI 1/ 7).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 10 novembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:

"  L'esauriente documentazione medica acquisita agli atti ha permesso di stabilire che presenta una totale incapacità lavorativa nella sua professione di aiuto cucina, mentre ha una piena capacità lavorativa in condizioni di lavoro adatte, ossia privo di sostanze irritanti tipo polveri, fumo, umidità elevata. Da evitare inoltre attività che si svolgono essenzialmente all'aperto nonché attività lavorative pesanti.

Dal lato economico la valutazione da parte della nostra consulente in integrazione professionale ha evidenziato che lei potrebbe essere integrato sul mercato del lavoro supposto in equilibrio, in attività leggere, poco qualificate, ad esempio quale aiuto magazziniere (con l'ausilio del muletto), operaio generico (addetto alle riparazioni, al controllo del prodotto, all'imballaggio, all'assemblaggio), in ambienti dove non c'è contatto con polveri, umidità elevata e sostanze chimiche.

Secondo le statistiche RSS in queste attività e applicando una riduzione del 15% (per attività leggere, per primo impiego) il reddito annuo corrisponde a circa Fr. 44'681.-. Nel suo precedente lavoro avrebbe potuto conseguire un reddito ipotetico di Fr. 45'000.- (valori 2002).

Il confronto dei due redditi determina il grado d'invalidità che nello specifico caso corrisponde al 2%.

Visto quanto sopra non vi è pertanto alcun diritto ad una riformazione professionale, all'aiuto al collocamento al quale può rivolgersi ai normali canali di collocamento, ed alla rendita." (doc. AI 33)

                               1.2.   Con decisione 16 marzo 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione dell’assicurato, avendo determinato un grado d’invalidità del 2%, non sufficiente per riconoscere il diritto ai chiesti provvedimenti reintegrativi nonché ad un’eventuale rendita (doc. AI 45).

                               1.3.   Contro la succitata decisione amministrativa RI 1 ha presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto, in via principale, di poter beneficiare di una riqualifica professionale e, subordinatamente, di una rendita d’invalidità. Sostanzialmente egli ritiene di non disporre di una residua capacità lavorativa poiché:

"  Come bene si evince dalla certificazione medica e dai documenti dei molteplici funzionari che si sono alternati per respingere ogni mia richiesta, non sono in grado di svolgere una qualsiasi attività al di fuori di quanto svolto finora, sia per incapacità fisica, sia per mia impreparazione, e questo a causa della sopravvenuta malattia, di lunga durata ed a carattere evolutivo! Si consideri che sono in costante trattamento medico, con ricoveri d'urgenza e terapie anche ambulatoriali. Di conseguenza ogni mia offerta di prestazioni ad un qualunque datore di lavoro è votata all'insuccesso." (doc. I)

                               1.4.   Con risposta di causa 5 aprile 2005 l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.

                               1.5.   Pendente causa il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, la quale è stata puntualmente sottoposta dal TCA all’amministrazione per osservazioni. Delle relative risultanze si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                                         Va al riguardo fatto presente che recentemente il TFA ha precisato che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343).

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una riformazione professionale, rispettivamente, in via subordinata, ad una rendita d’invalidità.

                               2.4.   L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI

"  per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

                                         L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

                                         Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

                                         Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit., pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.6.   Nel caso in esame, sulla base della documentazione medica acquisita agli atti AI, con rapporto 28 giugno 2004 la dr.ssa __________, attiva presso il Servizio medico regionale dell’AI (SMR), ha posto la seguente diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: “asma bronchiale verosimilmente intrinseco con funzione polmonare normale, iperreattività bronchiale grave e possibile componente allergica aggravante (sensibilizzazione agli acari della polvere)” (doc. AI 28). Quali limiti all’esercizio di attività lucrative sono stati evidenziati: "non esposizione ad agenti irritanti per le vie respiratorie tipo polveri, fumo, umidità elevata, di sostanze chimiche. Da evitare inoltre attività essenzialmente all’aperto nonché attività lavorative pesanti". La citata sanitaria ha ritenuto che:

"  si tratta quindi di asma bronchiale essenzialmente di tipo estrinseco, con possibile componente allergologico (acaro della polvere), con funzionalità polmonare sinora nei limiti della norma.

Pare che nel determinare un certo aggravamento dei sintomi asmatici abbia contribuito il fatto che l'impianto di ventilazione sul posto di lavoro non era in funzione per un determinato periodo, creando condizioni di lavoro sfavorevole tipo umidità elevata e accumulo di sostanze irritanti.

Dalla documentazione specialistica a disposizione appare comunque che l'A. ha una piena capacità lavorativa in condizioni di lavoro adatte e cioè: privo di sostanze irritanti tipo polveri, fumo, umidità elevata. Da evitare inoltre attività che si svolgono essenzialmente all'aperto nonché attività lavorative pesanti.

Per quanto concerne la situazione psichica (segnalata reazione ansioso-depressiva in sindrome da disadattamento), la psichiatra curante Dr.ssa __________ segnala uno stato psichico stabile senza deficit funzionali psichici rilevanti. Dal punto di vista psichico, la capacità lavorativa in un attività adatta e completa." (doc. AI 28)

                                         L’assicurato è stato pertanto ritenuto pienamente inabile nella precedente attività di aiuto cucina, ma pienamente abile in quelle professioni da esercitare in ambienti idonei con mansioni rispettose delle succitate limitazioni funzionali.

                                         Il ricorrente contesta invece l’esistenza di una residua capacità lavorativa.

Orbene, da un attento esame degli atti di causa, questo TCA non può discostarsi dalle conclusioni della dr. ssa __________. Se da una parte la documentazione specialistica attesta come l’assicurato attualmente non sia più in grado di svolgere la professione di aiuto cucina – in particolare quando lavora in ambienti umidi o quando è esposto a sostanze irritanti utilizzate per la pulizia della cucina e del forno, senza ventilazione adeguata (cfr. valutazione allergologica 21 maggio 2003 del dr. __________, doc. AI 14) -, dall’altra non vi sono motivi per dubitare del fatto che in attività adeguate egli non disponga di una residua capacità lavorativa. Lo stesso medico curante, dr. __________, nel rapporto 26 settembre 2003 all’Ufficio AI ha attestato che il suo paziente è in grado di svolgere altre attività senza il contatto con agenti irritanti inalanti (doc. AI 8).

Nemmeno dal lato psichico vi sono delle controindicazioni, visto che la sindrome ansiosa depressiva di cui il ricorrente è affetto non risulta avere caratteristiche invalidanti. Nel rapporto 18 maggio 2004 la psichiatra curante (dr. ssa __________) ha in tal senso precisato che "attualmente il signor RI 1 non presenta deficit funzionali psichici di grande rilevanza", che "lo stato psichico è abbastanza stabile; periodi di ansia e scoraggiamento sono dovuti dalla situazione precaria in cui egli sta vivendo e sono ben gestibili", motivo per cui “la capacità lavorativa in un’attività adatta è completa” (doc. AI 25).

                               2.7.   Pendente causa il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, in parte già presente agli atti AI.

                                         Con rapporto 18 maggio 2005 il dr. __________, capo del Servizio di pneumologia all’Ospedale __________, ha riscontrato un peggioramento delle condizioni respiratorie dell’assicurato, riservandosi di esprimersi dopo 4 settimane sull’abilità lavorativa: In particolare egli ha rilevato:

"  Si tratta di un paziente 48enne che ho visitato per l'ultima volta il 30.3.2004 per problemi legati ad asma bronchiale di tipo misto con ipersensibilità agli acari della polvere ottenendo dopo somministrazione di corticosteroidi sistemici al controllo del 18.5.2004 un netto miglioramento della situazione respiratoria e una normalizzazione dell'esame spirometrico. Il 27.1.2005 è stato sottoposto ad esame di esofago-gastroscopia, che ha confermato la diagnosi di ernia iatale complicata da esofagite peptica e sospetta gastrite antrale. Durante l'estate 2004 è stato bene dal profilo respiratorio con esacerbazione dell'asma nell'ottobre e dicembre 2004 e nei mesi di febbraio e aprile 2005, che ha richiesto la somministrazione di corticosteroidi sistemici e antibiotici. Il signor RI 1 ha sospeso in data 8.5.2005 la terapia da te prescritta con Prednisone con transitorio beneficio.

Lamenta attualmente tosse produttiva con espettorato giallo, denso il mattino e la sera, accompagnata da dispnea da sforzo NYHA II e fischi espiratori. All'esame clinico i polmoni sono simmetricamente ventilati senza rantoli o sibili. Dal profilo funzionale noto rispetto al 18.5.2004 un netto peggioramento dell'ostruzione bronchiale, attualmente di gravità moderata, non reversibile con iperinflazione alveolare lieve. Il valore di FEV1 raggiunge 1.97 litri (59% del predittivo) quando il 18.5.2004 raggiungeva i 3.23 litri (96% del predittivo).

Consiglio il seguente procedere:

Ø       ho somministrato 80 mg di Kenacort i. m.,

Ø       mantenere durante i prossimi 3 mesi il seguente trattamento invariato: Seretide Diskus 250 µg 1-0-1, nebulizzazioni con Dospir fiale 1-0-1 e in riserva, Singulair 10 mg 0-0-1, Spiriva 18 µg 0-0-1, Pariet 20 mg 1-0-0 e Ventolin Diskus in riserva,

Ø       controllo funzionale previsto tra 4 settimane, quando mi esprimerò come da te richiesto sull'abilità lavorativa." (doc. D1)

                                         Con nota 19 giugno 2005 il medico responsabile SMR, dr. __________, ha così valutato il succitato atto medico:

"  si tratta di assicurato portatore di patologia respiratoria mista con componente irritativa da acaro.

La situazione non è stazionaria; si alternano momenti di benessere a momenti di recrudescenza. La diligenza nel seguire le terapie è indispensabile. La componente "acaro" (conosciuta anche impropriamente come polvere di casa) può essere praticamente eliminata con accorgimenti tecnico-igienico nella casa: temperatura delle camere relativamente bassa, uso di materiali da letto senza lana, ev. apparecchi disinfettanti).

La malattia, indipendentemente dalla presenza dell'acaro può avere delle recrudescenze, ma non tali da dover rinunciare a tutte le attività in modo continuo e/o prolungato.

Le recrudescenze e la ripresa di funzionalità, come dimostrato per il 2004, mostrano come non vi sia uno stato che non permetta l'assunzione di attività professionali, soprattutto se si tratta di attività di tipo leggere come descritte nella decisione AI." (doc. XIX)

                                         Con rapporto 14 giugno 2005 il dr. __________ ha proceduto al preannunciato aggiornamento dello stato di salute dell’assicurato, evidenziando:

"  Il 17.5.2005 avevo visitato ambulatorialmente il signor RI 1 per progressivo peggioramento dell'asma bronchiale avvenuto a partire dal mese di ottobre 2004 e con ulteriore incremento dei sintomi dal febbraio 2005. L'incremento dei sintomi respiratori caratterizzati da dispnea da sforzo, tosse produttiva e fischi espiratori trovava un correlato funzionale in un importante aumento dell'ostruzione bronchiale rispetto all'ultima visita del 30.3.2004. Al controllo odierno persistono tosse il mattino e dispnea da sforzo NYHA malgrado avessi somministrato 80 mg di Kenacort il 17.5.2005 e sotto regolare terapia con Seretide Diskus 250 µg 1-0-1, nebulizzazioni con Dospir una fiala mattino e sera, Singulair 10 mg 0-0-1, Spiriva 18 µg 0-0-1 e Ventolin Diskus in riserva." (doc. E1)

                                         Infine, con certificato 16 giugno 2005 il medico curante ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 17 giugno 2005 al 3 luglio 2005 (doc. F2).

Interpellato dal TCA, con nota 22 giugno 2005 il medico responsabile del SMR ha osservato:

"  I documenti prodotti ora non aggiungono elementi di valutazione nuovi. Ci si pone però la domanda sulla gravità della situazione polmonare rispettivamente disciplina nel seguire le terapie: tali evenienze potrebbero far porre l'indicazione per una cura stazionaria, comprendente la somministrazione controllata di medicamenti e la riabilitazione "respiratoria".

Un passo in questa direzione per migliorare la situazione sanitaria non è documentata, per cui possiamo ragionevolmente supporre che non abbia mai avuto luogo." (XXV bis)

                                         Orbene, va evidenziato come la documentazione prodotta pendente causa contenga elementi medici già noti, presenti almeno fino al momento della decisione contestata, né sono stati segnalati fatti o circostanze nuove che possano modificare l’esauriente e dettagliata valutazione 28 giugno 2004 del SMR, cui va dato valore probatorio pieno (DTF 125 V 351ss.). Al riguardo occorre precisare che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata -  in casu 16 marzo 2005 - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). In via eccezionale il giudice delle assicurazioni sociali può, per ragioni di economia processuale, considerare ai fini della sua valutazione anche uno stato di fatto posteriore alla data di emanazione della decisione amministrativa impugnata ed estendere così temporalmente l'oggetto della lite. Un tale modo di procedere è tuttavia soltanto lecito nella misura in cui lo stato di fatto subentrato successivamente alla resa della decisione impugnata e implicante, a partire da tale momento, una nuova valutazione giuridica della controversia, sia stato sufficientemente accertato nel rispetto dei diritti procedurali delle parti, segnatamente del loro diritto di essere sentiti (DTF 130 V 138 consid. 2.1). Siccome in casu non è possibile evincere quali siano gli effetti del peggioramento segnalato dal dr. __________ nei rapporti 18 maggio e 19 giugno 2005 sulla residua capacità lavorativa dell’assicurato, rispettivamente sul diritto o meno ad una prestazione assicurativa, spetterà all’Ufficio AI, al quale gli atti sono inviati, determinarsi in merito, eventualmente mediante l’allestimento di una perizia specialistica.

Fatto sta che, alla luce di quanto riportato sopra, è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che il ricorrente, almeno sino al 16 marzo 2005, presenta una piena capacità lavorativa in attività leggere non qualificate rispettose dei limiti funzionali sopra evidenziati.

                                         In tal senso, con scritto 4 marzo 2005 il medico curante, ad ulteriore conferma della piena capacità lavorativa residua, ha attestato:

"  allo stato attuale delle cose il Signor RI 1, 05.12.1956, presenta un'inabilità lavorativa legata agli ambienti atmosferici carichi di sostanze irritanti, eventualmente allergeniche.

Quindi il paziente non può lavorare in locali carichi di umidità, esalazioni di solventi, vernici o altre sostanze chimiche, come pure ambienti polverosi. Sono inoltre inadatte attività faticose che richiedono sforzi dell'apparato respiratorio, in particolare è controindicato il lavoro in cucina (sulla scorta delle esperienze pregresse).

Per il resto, fino a prova contraria, il Signor RI 1 può essere considerato abile al lavoro al 100%." (sottolineatura del redattore, doc. A2)

                               2.8.   Con rapporto 26 ottobre 2004 la consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente), basandosi sulle risultanze mediche, dopo aver visto l’assicurato, ha proceduto alla valutazione economica osservando fra l’altro quanto segue:

"  Dati socio-professionali

Da quanto si evince dal curriculum vitae:

Formazione scolastica e professionale

L'A ha frequentato le scuole dell'obbligo.

Percorso professionale

Dal 1981, l'A lavora presso diversi alberghi e ristoranti quale ausiliario di pulizie e aiuto cucina (cf CV). L'ultima attività lucrativa svolta senza impedimenti originati dal danno alla salute è stata quella di aiuto-cucina presso la Clinica __________ (dal 1 novembre 1998 al 31 gennaio 2004).

Situazione attuale

L'A lavora e beneficia delle indennità da parte dell'Assicurazione Malattia.

Possibilità di reintegrazione

L'A potrebbe essere integrato sul mercato del lavoro supposto in equilibrio, in attività leggere, poco qualificate, e confacenti con il danno alla salute, ad esempio quale aiuto magazziniere (con l'ausilio del muletto), operaio generico (addetto alle riparazioni, al controllo del prodotto, all'imballaggio, all'assemblaggio), in ambienti dove non entra a contatto con polveri, umidità elevata, sostanze chimiche.

Dati economici

Considerando un reddito ipotetico senza danno alla salute (RH 2002) di circa fr. 45'500.- (cf questionario DL), una capacità di lavoro residua del 100% in attività adeguata e applicando una riduzione del 15% (per attività leggere, per primo impiego), secondo le statistiche RSS, risulta un reddito da invalido di circa fr. 44'6681.- e una capacità di guadagno residua del 98,20%." (doc. AI 32)

                                         In merito ad un possibile reinserimento professionale, la consulente ha precisato:

"  Discussione e proposta

Ho incontrato l'A il 12 ottobre 2004 e l'ho informato sulle prestazioni AI e sui relativi criteri di assegnazione dei provvedimenti professionali.

Visto quanto sopra e considerando il bagaglio attitudinale (psico-sociale), l'assenza di una solida formazione scolastica / professionale, l'età dell'A (e quindi la scarsa adattabilità nell'acquisizione di nuovi "savoir faire"), ritengo che dei provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base, non siano proponibili.

Tuttavia, la presenza sul mercato del lavoro di diverse attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, induce a concludere che l'A sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo.

Peraltro, a mio avviso il Signor RI 1 potrebbe beneficiare di un aiuto al collocamento. Il 27 ottobre 2004, ne ho discusso con i collocatori AI __________ e __________, entrambi ritengono che l'A non possa usufruire di un aiuto al collocamento da parte dell'AI ma debba rivolgersi ai normali canali di collocamento." (doc. AI 32)

                               2.9.   Nel dettagliato ed esaustivo rapporto 26 ottobre 2004 la consulente ha dunque evidenziato che nel caso di specie sono date delle opportunità reintegrative in attività leggere non qualificate, quali magazziniere, operaio generico addetto alle riparazioni, al controllo del prodotto, all’imballaggio, all’assemblaggio, professioni esercitabili in ambienti in cui non vi sia contatto con polveri, umidità elevata e sostanze chimiche.

Occorre qui ricordare che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201). Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op cit., p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).

Nel caso concreto non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione della consulente, eseguita tra l’altro da una persona versata in questioni reintegrative. Va poi ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, nell’industria e nell’artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e di sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.5; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332). Gli ambiti lavorativi presi in considerazione dalla consulente si riferiscono del resto ad attività con compiti non qualificati, semplici e ripetitivi: nel settore dell’industria possono essere eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio; in quello dei servizi vi sono attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolti prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.7);

                                         Per questi motivi, questa Corte non può che aderire alle conclusioni riportate dalla consulente nel citato rapporto 26 ottobre 2004.

                                         Infine, riguardo ad un’eventuale riformazione professionale – oggetto principale del contendere -, a prescindere dal fatto che, come si vedrà, l’assicurato non dispone del grado minimo d’invalidità del 20% per poter avere diritto a simili provvedimenti (consid. 2.4), occorre ricordare come la consulente non abbia individuato un progetto reintegrativo di qualifica, non disponendo l’interessato del necessario bagaglio attitudinale e culturale (cfr. consid. 2.8).

                             2.10.   Ritenuta la piena esigibilità da parte dell'assicurato di attività leggere non qualificate, occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.

                                         Al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art. 16 LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale aiuto di cucina (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non qualificate (reddito da invalido).

                          2.10.1.   Per quel che concerne il salario da valido, nel più volte citato rapporto 26 ottobre 2004 la consulente ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 45'500 determinato sulla base del questionario del datore di lavoro (doc. AI 7).

                          2.10.2.   Riguardo al salario da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un’attività adeguata, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 p. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

                                         In concreto, la consulente ha fissato il reddito ipotetico da invalido in fr. 44’681.--, partendo da una un reddito statistico per attività leggere, ripetitive non qualificate pari a fr. 52'566, praticando una riduzione di rendimento del 15%. Dal raffronto tra tale dato ed i fr. 45'500.-- di reddito da valido, essa ha determinato un’incapacità al guadagno pari al 2% [( 45'500 – 44'618) x 100 : 45’500], non sufficiente per aprire il diritto ad un riformazione professionale, né ad una rendita.

                                         In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma mentre il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.38 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.09.2005 32.2005.38 — Swissrulings