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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.12.2005 32.2005.35

7. Dezember 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,927 Wörter·~35 min·2

Zusammenfassung

Quale reddito da valido va preso in considerazione il salario che l'assicurato averebbe percepito senza il danno alla salute al momento dell'insorgenza del diritto alla rendita secondo la LAI.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.35   BS/ss

Lugano 7 dicembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 marzo 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 23 febbraio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1962, professionalmente attivo dal 1991 presso la __________ SA di __________ in qualità di scalpellino/cavista, dal 1° maggio 1992 percepisce dalla __________ una rendita d’invalidità del 25%. Egli è pure stato posto al beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità (cfr. decisione 28 ottobre 1992 della __________ in atti LAINF, doc. AI 7/35).

                                         Nel mese di giugno 2001 egli ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti facendo presente di assere affetto da dolori alla spalla (doc. AI 1).

                                         Con decisione formale 7 febbraio 2003 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, avendo stabilito un grado d’invalidità del 19% (doc. AI 14).

In data 13 maggio 2003 l’amministrazione ha accolto parzialmente l’opposizione dell’assicurato (doc. AI 26) ed ha ordinato l’espletamento di ulteriori accertamenti di natura medica ed economica, tra cui una perizia a cura del dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica (doc. AI 45).

Sulla scorta delle nuove risultanze, con decisione 29 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:

"  Nel caso di specie, l'assicurato, di formazione scalpellino, risulta occupato dal 1991 in qualità di cavista dipendente della ditta __________ SA di __________, ente amministrato ufficialmente dalla moglie, la quale dispone di firma individuale. Egli presenta un danno alla salute combinato di natura infortunistica e non, ben definito in sede peritale da parte del Dr. __________, il quale ha avuto modo di quantificare teoricamente la presenza di una capacità lavorativa del 50% realizzabile sull'arco di una giornata intera di lavoro nella professione di cavista, ma una capacità di lavoro totale per rapporto all'esercizio di attività confacenti e rispettose delle indicazioni mediche. Ora, occorre dire che l'assicurato auspica il riconoscimento di un'invalidità del 50% e la messa al beneficio di una mezza rendita, in modo tale da consentirgli di rimanere alle dipendenze della S.A., nella gestione della quale risulta il principale attore.

Per principio, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno (obbligo di autointegrazione), la persona assicurata deve adoperarsi spontaneamente, per quanto possibile a migliorare la capacità al guadagno, segnatamente a trovare, accettare o conservare ogni attività lucrativa esigibile adeguata alla sua invalidità, nonché a procedere a tutti i cambiamenti possibili ed esigibili nella sua attività lucrativa o nel suo ambito di competenze per sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua (per esempio, chi prima svolgeva lavori prevalentemente manuali può assumere sempre più compiti amministrativi, di contatto con la clientela, ecc.).

Nella fattispecie, il consulente in integrazione professionale, descritta la situazione lavorativa nel contesto della S.A. e ribadite le intenzioni dell'assicurato, ha tuttavia precisato che, in un mercato del lavoro supposto in equilibrio, esiste una vasta gamma di attività lavorative e lucrative non qualificate, del tutto confacenti allo stato valetudinario dell'assicurato, nelle quali queste potrebbe ancora conseguire dei redditi annui di almeno fr. 44'681.- (fonte Ufficio federale di statistica / VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c; 1989 pag. 458 consid. 3b), comprensivi di una riduzione applicata nella misura del 15% per la necessità di dover svolgere attività leggera e per un ipotetico lavoro da primo impiego. Rimane l'eventualità dell'adozione di una riqualificazione professionale, mediante la quale l'assicurato potrebbe essere in grado di conseguire un attestato professionale di capacità che gli permetterebbe di incamerare dei redditi ovviamente più consistenti. Questa soluzione non è stata tuttavia esaminata a fondo, ritenuto che l'assicurato stesso attende la concessione di una rendita ed il proseguimento della sua attuale professione.

Sulla scorta di quanto evidenziato, non appaiono comunque assolti presupposti per giustificare la rendita, situandosi il grado di pregiudizio economico o di invalidità in una percentuale nettamente inferiore al minimo pensionistico fissato al 40% della Legge federale. Non va dimenticato che il salario ipotetico annuo che l'assicurato avrebbe potuto conseguire, in assenza del danno alla salute, sarebbe oscillato da fr. 64'233.- di un lavoratore diplomato a fr. 69'485.- di un capo operaio con mansioni di responsabilità (cf. contratto collettivo di lavoro per l'industria del granito). Il conseguente raffronto dei redditi determina chiaramente un grado di invalidità insufficiente per maturare il diritto alla rendita." (doc. AI 69)

                               1.2.   Con opposizione 30 novembre 2004 RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato la summenzionata decisione formale. Facendo presente che al momento dell’assunzione presso la __________ SA egli era già inabile in ragione del 25%, ha in particolare evidenziato che dal 28 giugno 2001 la sua attività lucrativa è stata ridotta al 50% e che, contrariamente a quanto sostenuto dal consulente in integrazione professionale, all’interno della ditta non vi sono occupazioni leggere. L’assicurato ha poi contestato l’esigibilità in altre attività lucrative e la determinazione dei redditi sia da valido che da invalido (doc. AI 74).

                               1.3.   Respingendo l’opposizione, con decisione 23 febbraio 2005 l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni, evidenziando quanto segue:

"  Nel caso di specie e come di consuetudine, è d'uopo ricordare che l'amministrazione ha espresso il proprio convincimento prendendo la decisione che si è imposta al termine della procedura istruttoria. In sede di opposizione, di regola è compito dell'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.

In concreto, il certificato medico 10 novembre 2004 del Dr. __________, presentato in sede di opposizione, è stato sottoposto come da prassi al vaglio del SMR, il quale ha avuto così modo di riesaminare anche gli atti dell'incarto già precedentemente consultati. A questo proposito, occorre riferire che gli elementi clinici e diagnostici esposti dal medico curante erano già argomenti di conoscenza dell'UAI. Pertanto, la documentazione in questione non ha avuto riscontro tale da mettere in luce la presenza di indizi particolari atti ad imporre all'amministrazione una valutazione diversa rispetto alla situazione clinica già apprezzata antecedentemente in modo approfondito. Di conseguenza, dal profilo prettamente medico l'istruzione del caso appare dunque meritevole di approvazione.

Per quanto attinente invece alla determinazione del grado di invalidità (incapacità al guadagno), le osservazioni poste in sede di opposizione, d'altro canto non avvalorate da documentazione alcuna, non rivestono conseguentemente forza probatoria al punto tale da eventualmente inficiare le argomentazioni sottolineate dall'UAI con la decisione impugnata. Ne discende che le giustificazioni addotte dallo stesso UAI devono essere confermate integralmente.

A titolo complementare e per quanto riguarda il rimprovero all'UAI di non aver stilato una lista delle attività professionali ancora esigibili dall'assicurato, importa segnalare che, allorquando il reddito da invalido viene stabilito sulla base delle tabelle RSS, l'amministrazione non deve obbligatoriamente citare le singole attività che potrebbero entrare in linea di conto (cfr. STFA 05.06.2001 in re A)." (doc. AI 83)

                               1.4.   Contro la succitata decisione su opposizione, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso con cui ha chiesto l’allestimento di una perizia per stabilire il suo attuale stato di salute, nonché il riconoscimento di una rendita d’invalidità del 50% dal 30 maggio 2003. Ribadendo quanto sostenuto con l’opposizione, il ricorrente, con riferimento alla documentazione medica allegata, ha in particolare evidenziato un peggioramento delle condizioni fisiche. Egli ha poi chiesto, nel caso di rinvio degli atti all’amministrazione per l’espletamento di una perizia, di essere posto al beneficio di una riformazione professionale ex art. 17 LAI.

                               1.5.   Con risposta di causa 18 aprile 2005 l’amministrazione, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.

                               1.6.   Il TCA ha eseguito degli accertamenti di natura salariale, sui quali le parti hanno preso posizione. Delle risultanze verrà detto ai considerandi in diritto.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

                                         Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                                         Le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Nell’evenienza concreta, il ricorrente è stato esaminato dal dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica.

                                         Dopo aver riassunto la documentazione medica agli atti, esposto una dettagliata anamnesi e descritto lo status soggettivo ed oggettivo del peritando, con rapporto 22 ottobre 2003 il succitato specialista ha posto la diagnosi di discopatia lombare L3/L4 e L4/L5 con lesione dell’anulo fibroso L4/L5 e L5/S1, gonartrosi in varo del ginocchio sinistro e stato dopo stabilizzazione artroscopica della spalla destra. Ritenuto che l’assicurato non può sollevare pesi superiori a 15kg in modo ripetuto, né portare pesi superiori a 7 kg per via della patologia a carico della colonna lombare e del ginocchio sinistro, il dr. __________ ha valutato un’abilità lavorativa quale cavista del 50%, dal settembre 2003. Egli ha tuttavia ritenuto una piena capacità lavorativa in "un impiego che si svolge soprattutto ma non esclusivamente nella posizione seduta, rispettare i limiti di carico sopra indicati e permettere dei cambiamenti frequenti di posizione all’assicurato fra la posizione seduta e quella eretta" (doc. AI 45 pag. 12, cfr. anche complemento peritale del 2 febbraio 2004, doc. AI 52).

Con rapporto 22 ottobre 2004 il consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente), sulla base della documentazione medica agli atti, ha steso la seguente valutazione in merito alle attività ancora esigibili:

"  Per quanto riguarda le attività ancora esigibili, senza tener conto della particolare situazione lavorativa dell'A. (dell'importanza cioè che egli riveste in seno alla ditta) ritengo ve ne siano sia in ambito qualificato che non qualificato. Attività qualificate: visti l'età e il percorso scolastico e professionale dell'A. (in possesso di un AFC; gestisce il lavoro in ditta da diversi anni ed ha quindi sviluppato delle competenze a livello organizzativo e di contatto con i clienti) penso ci siano i presupposti per l'applicazione di provvedimenti professionali, anche volti al conseguimento di una qualifica di base. Attività non qualificate: le limitazioni imposte da danno alla salute permettono di determinare una gamma sufficientemente ampia di attività esigibili (per esempio a livello industriale o nell'ambito della vendita) tale da giustificare un calcolo indicativo del reddito da invalido tramite le statistiche teoriche RSS (44'681.- riducendo del 15% <per attività leggera, necessità di variare le posizioni statiche e primo impiego> il valore mediano della categoria 4)." (doc. AI 66)

                                         Tenuto conto di un salario da valido di fr. 69'485, determinato dal consulente in conformità al contratto collettivo di lavoro per l’industria del granito, ed un reddito da invalido di fr. 44'681, l'Ufficio AI ha stabilito un grado d’incapacità al guadagno del 36%, non sufficiente per l’erogazione di una rendita.

                               2.5.   Il ricorrente ha dapprima sostenuto un peggioramento delle condizioni di salute (ginocchio sinistro), facendo riferimento al rapporto 3 febbraio 2005 del dr. __________, divenuto nel frattempo suo medico curante, ricevuto dall’Ufficio AI il giorno successivo all’invio della decisione contestata. In quell’atto, lo specialista in chirurgia ortopedica ha riferito di un nuovo infortunio al ginocchio sinistro avvenuto il 14 settembre 2004 (l’assicurato è scivolato sull’erba bagnata, procurandosi una distorsione del ginocchio), facendo presente che:

"  Una risonanza magnetica che segue mostra una amputazione del corno posteriore del menisco mediale, una importante gonartrosi femoro-tibiale laterale e un ganglio posteriormente alla diafisi femorale. Segue il 17.12.2004 un intervento artroscopico dove viene regolarizzata una lesione al menisco mediale. L'intervento artroscopico oltre a mettere in evidenza la lesione meniscale mostra già come descritto nella risonanza magnetica una grave artrosi del compartimento femoro-tibiale laterale soprattutto sul versante tibiale." (doc. AI 84)

                                         Riguardo al ginocchio destro, invece, il dr. __________, dopo aver descritto i tre infortuni avuti dal suo paziente e le relative conseguenze già descritte in sede di perizia 22 ottobre 2003, ha precisato che:

"  Le ultime investigazioni radiologiche mostrano un varo di 6,6°, lo spazio articolare femoro-tibiale laterale è leggermente diminuito in altezza. Clinicamente il ginocchio sinistro ha una flessione di 130° con una estensione completa, vi sono dei forti scroscii retropatellari con un klik intorno a 50° di flessione. La flessione con stress in valgo risulta dolente." (doc. AI 84 pag. 2)

                                         L’Ufficio AI ha sottoposto il nuovo rapporto al vaglio del Servizio medico regionale (SMR). Con nota 6 aprile 2005 il dr. __________, attivo presso il citato servizio medico, ha rilevato:

"  Valutazione: l'attuale certificato del Dr. __________ (dove probabilmente si confonde il ginocchio destro con il sinistro) porta come nuovi elementi unicamente il fatto che l'assicurato è stato sottoposto ad artroscopia in dicembre 2004 con regolarizzazione di una lesione meniscale. La funzionalità del ginocchio sinistro risulta attualmente sovrapponibile a quella presente in occasione della perizia di 10.2003. In particolare non vi è né infiammazione articolare, problematiche che potrebbero eventualmente ridurre la capacità lavorativa anche in attività adatta. L'intervento di artroscopia e la seguente convalescenza porta normalmente ad una inabilità lavorativa completa limitata a poche settimane. A parte questa breve interruzione di capacità lavorativa l'attuale certificato medico non permette di oggettivare una modifica duratura dello stato di salute a livello del ginocchio con influsso sulla capacità lavorativa." (doc. III bis)

                               2.6.   Nel caso concreto, dopo esame approfondito della documentazione agli atti, questo TCA non riscontra alcun rilevante peggioramento della situazione invalidante dell’assicurato intervenuto sino all’emissione della decisione su opposizione contestata (23 febbraio 2005), momento determinante per l’esame giudiziale (DTF 129 V 4 consid. 1.2).

                                         A ragione il dr. __________ del SMR ha evidenziato come la funzionalità del ginocchio sinistro descritta dal dr. __________ nell’ultimo rapporto sia sostanzialmente sovrapponibile a quella esposta in sede peritale ("Flessione/estensione 130-0-0, forti scroscii retropatellari con un clic patellare forte a 45%. Questo salto patellare scompare se la rotula viene mediatizzata durante la flessione. La flessione con stress in valgo del ginocchio sinistro risulta dolente", perizia 22 ottobre 2003; "Le ultime investigazioni radiologiche mostrano un varo di 6,6%, lo spazio femoro-tibiale laterale è leggermente diminuito in altezza. Clinicamente il ginocchio sinistro ha una flessione del 130° con una estensione completa, vi sono dei forti scroscii retropatellari con un klik L3 intorno a 50° di flessione. La flessione con stress in valgo risulta dolente", rapporto 3 febbraio 2005). Per quel che concerne il ginocchio destro, lo specialista ha attestato un trauma distorsivo avvenuto il 14 settembre 2004 ed un’artroscopia "regolarizzante" la lesione meniscale eseguita il 17 dicembre 2004. Vero che l’intervento artroscopico ha evidenziato, oltre la citata lesione meniscale, una "grave artrosi del compartimento femoro-tibiale laterale sul versante tibiale", già riscontrata nella risonanza magnetica eseguita dopo la distorsione; ma è altrettanto vero che il dr. __________ non ha descritto la funzionalità del ginocchio interessato (anzi, come visto, egli ha rimarcato gli effetti positivi dell’artroscopia sulla lesione meniscale), motivo per cui, come rettamente evidenziato dal SMR, il certificato medico del 3 febbraio 2005 non permette di oggettivare una modifica duratura dello stato di salute a livello del ginocchio con ripercussioni sulla capacità lavorativa. Al riguardo va fatto presente che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che il ricorrente è abile in misura del 50% nella sua precedente attività di cavista, rispettivamente in misura del 100% in attività leggere rispettose delle limitazioni elencate dal perito.

                               2.7.   Ai fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

                                         Spetta all’orientatore/consulente in integrazione professionale stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 201).

                                         Decisivo è definire il più oggettivamente possibile, tenuto conto delle risultanze mediche, la residua capacità di lavoro dell'assicurato in un'ottica economica.

                                         D'altra parte, come accennato, in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa - conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).

                               2.8.   Nel caso concreto, con rapporto 22 ottobre 2004 il consulente ha in particolare evidenziato come l’assicurato possa mettere pienamente a frutto la sua residua capacità lavorativa sia in attività qualificate che non. In particolare egli ha fatto presente che il ricorrente ha acquisito delle competenze professionali qualificate, svolgendo in seno alla __________ SA di __________ (la cui amministratrice unica è la moglie dell’assicurato; cfr. estratto RC, doc. AI 49) delle mansioni organizzative e dirigenziali. Tale circostanza è confermata dall’organigramma 2004 della società, dal quale risulta come l’assicurato sia responsabile del settori montagna, laboratorio e cantiere (doc. C), e dal sito internet __________ in cui viene rilevato che "dal 2001 la __________ SA ha una nuova gestione con RI 1 ". L’assicurato svolge quindi un’attività di tipo leggero, senza dover sforzare la colonna lombare e le ginocchia. Tuttavia, come risulta dai rapporti 17 marzo 2004 e 20 aprile 2004 dell’ispettore della SUVA, solo il 15-20% del tempo lavorativo è dedicato alla conduzione di mansioni non pesanti (conduzione del personale, discussione con clienti, controllo offerte a tavolino, direzione lavori) e che il salario percepito corrisponde ad una prestazione lavorativa del 50% (cfr. incarto LAINF in doc. AI 7/96,97).

Per quel che concerne le attività esigibili non qualificate, il consulente ha fatto riferimento al settore industriale e della vendita. Vero che egli non ha specificato in dettaglio le singole professioni, ma è altrettanto vero che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di fronte ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di quel settore (STFA inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b). Inoltre, il TFA in una sentenza del 25 febbraio 2003 (U 329-30/01) ha ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste esigenze troppo elevate:

"  (…)

4.7 La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà.

Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

In quanto infondato su questo punto il ricorso di P.________ va quindi Respinto (…)"

                                         In casu, il consulente, sulla base delle risultanze mediche specialistiche, ha evidenziato che "le limitazioni imposte dal danno alla salute permettono di determinare una gamma sufficientemente ampia di attività esigibili (per esempio a livello industriale o nell’ambito della vendita)" (doc. AI 66).

                                         Visto quanto sopra, è da ritenere verosimile che il ricorrente disponga ancora di una residua capacità lavorativa nei menzionati settori.

                               2.9.   Al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.3).

Nel caso in esame, il perito ha fatto presente che da gennaio 2003 la incapacità lavorativa era superiore al 20% fino ad arrivare al 50% nel mese di settembre 2003 (cfr. perizia pag. 13). Tenuto conto dell’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett.b LAI -che stabilisce l’inizio della rendita dopo un periodo di un anno, senza notevoli interruzioni, di un’incapacità al lavoro per almeno il 40% in media -, la rendita decorrerebbe dal 1° settembre 2004.

                            2.9.1.   Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

                                         Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

Nel caso concreto, il consulente, sulla base del contratto collettivo di lavoro per l’industria del granito e del marmo relativo al 2004, ha determinato in fr. 69'485 il salario di un lavoratore qualificato (doc. AI 66). Il ricorrente contesta tale importo, sostenendo che, senza il danno alla salute, quale responsabile del settore esterno avrebbe conseguito un reddito annuo pari a fr. 90'000, senza aver tuttavia comprovato tale affermazione. In data 10 luglio 2001 il datore di lavoro ha attestato in fr. 6'600 al mese il salario che il ricorrente avrebbe potuto percepire da sano (doc. AI 6), mentre nel rapporto 17 marzo 2004 l’ispettore della __________ ha espressamente indicato che senza impedimenti l’assicurato avrebbe potuto guadagnare almeno fr. 6'000 al mese per tredici mensilità (doc. AI 7/96). Infine, interpellato dal TCA, il 13 settembre 2005 la __________ SA ha attestato che senza il danno alla salute  l’assicurato avrebbe potuto percepire nel 2002 fr. 6'600, nel 2003 fr. 6'700 e nel 2004 fr. 6'720 (VI). Con osservazioni 28 settembre 2005 l’Ufficio AI ha chiesto a quale genere di attività i succitati dati statistici si riferiscono, visto che dal 2001 l’assicurato svolge la mansione di gerente/responsabile della ditta e che quest’ultima è a conduzione familiare ed ha come amministratrice unica la moglie del ricorrente (VIII). Di conseguenza, il TCA ha rivolto al datore di lavoro le seguenti domande:

"  1.  A quale genere di attività si riferiscono i succitati salari, visto che

dal 2001 il vostro collaboratore svolge la mansione di gerente/responsabile dalla società (cfr. allegato 2 e 3)?

2.  Quali sono esattamente i compiti che egli svolge dal 2001 ?

3.  Con quale grado di occupazione, rispettivamente orario di lavoro ?

4.  A quanto ammonta il salario (pf. allegare i certificati di salario dal

     2001 al 2004." (IX)

                                         Il 10 novembre 2005 il legale dell’assicurato ha così risposto:

"  Innanzitutto per quanto concerne i salari, è confermato quanto esposto negli allegati N. 2 e 3, con l'aggiunta dei certificati di salari dal 2001 al 2004, e come a vostra richiesta al punto 4 dello scritto.

Per i compiti iniziali al 75% si fa riferimento al contratto di lavoro del 2001. Il grado di occupazione è oggi del 50% sull'intera giornata.

Attualmente la sua occupazione è limitata alla supervisione dei lavori eseguiti dal personale, e ciò nella sua qualità di responsabile della gestione della ditta e dell'organizzazione della cava e del laboratorio, ma non più ai lavori manuali di lucidatore, cubettista, fresatore, rilievo misure ed opere in cantiere.

Inoltre l'attività di macchinista solo parzialmente." (Doc. XI)

                                         Pertanto, ritenuto come i dati forniti dal datore di lavoro si riferiscono a quanto l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nella sua nuova mansione iniziata nel 2001, nel 2004 il salario ipotetico da valido ammonta a fr. 87'360 (13 x 6720). Al calcolo eseguito dall’Ufficio AI non può essere fatta adesione in quanto si riferisce all’attività di cavista e non è stato tenuto debitamente conto che il ricorrente ha assunto la nuova attività, sebbene a titolo parziale, non per motivi di salute. Va al riguardo fatto presente che, come risulta dal rapporto 17 marzo 2004 della __________ dal 2001 il ricorrente è diventato responsabile della ditta per motivi indipendenti dall’infortunio (sub doc. AI).

                            2.9.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va precisato che lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

                                         In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390 nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929 nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587 (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne. Va poi evidenziato che il TFA ha ritenuto non criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno 2003 in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00, consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali).

Conformemente ai recentissimi dati statistici salariali (valore mediano) nel settore privato relativi al 2004, il salario ipotetico conseguibile in attività semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,7 ore (La vie économique 7-8/2005, Tabella B9.2 riferito al 2003; il dato statistico della durata media lavorativa del 2004 non è ancora disponibile) corrisponde a fr. 53'167.-- (fr. 4'250 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 40'457 (fr. 3234 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 1 relativa al Canton Ticino).

                                         In casu, considerata una capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al 100% ed applicando una riduzione del 15% stabilita dal consulente (doc. AI 66 pag. 2), valutazione che nella specie non è suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (DTF 126 V 75), ciò comporta la fissazione di un salario da invalido di fr. 45'192. Dal raffronto tra i fr. 87'360 di reddito da valido con quello da invalido di fr. 45'192 ne risulta un’incapacità al guadagno del 48,2% (87'360 – 45'192 x 100 : 87'360), arrotondato a 48% (DTF 130 V 121: il risultato aritmeticamente esatto va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica). Ne consegue che il ricorrente ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° settembre 2004.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto. §    La decisione su opposizione 23 febbraio 2005 è annullata.

                                         §§ RI 1 ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° settembre 2004.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1'000 (IVA inclusa) di ripetibili parziali.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.35 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.12.2005 32.2005.35 — Swissrulings