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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.11.2006 32.2005.257

23. November 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,803 Wörter·~44 min·2

Zusammenfassung

Assicurato, 61enne al momento della decisione, con una capacità lavorativa non più sfruttabile in un mercato del lavoro equilibrato.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.257   cr/sc

Lugano 23 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 21 novembre 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1945, precedentemente attivo in qualità di manovale, nel mese di novembre 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da stato ansioso-depressivo, riflusso gastro-esofageo, grave insonnia, stato dopo ulcera duodenale, stato dopo operazione per tunnel carpale bilaterale, cataratta all’occhio sinistro (doc. AI 23).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia a cura della Clinica __________ di __________, con decisione 16 giugno 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, dato che dal punto di vista medico l’assicurato dispone ancora di una totale capacità lavorativa in attività leggere rispettose delle sue limitazioni funzionali e, dal raffronto dei redditi, emerge un grado di invalidità del 31% (doc. AI 47).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dall’RA 1 - con la quale ha contestato la valutazione dell’amministrazione concernente l’esigibilità al lavoro in attività idonee al suo stato di salute, rilevando che, da una parte, il consulente in integrazione professionale ha osservato che è difficile identificare delle attività concretamente esigibili e che, dall’altra, lo specialista curante, dr. __________, ha stimato che dal profilo professionale l’assicurato non è in possesso delle capacità necessarie per adattarsi ad attività diverse da quella esercitata in precedenza (doc. AI 55) - con decisione su opposizione 21 novembre 2005 l’amministrazione, dopo aver sottoposto al vaglio del SMR la documentazione prodotta in sede di opposizione, ha confermato che l’assicurato è totalmente abile al lavoro in attività leggere adeguate (doc. AI 63).

                               1.3.   Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera.

                                         Sostanzialmente egli contesta che vi siano delle attività leggere concretamente esigibili, rilevando:

"  (...)

L'assicurato non può accettare questa presa di posizione, soprattutto perchè non ritiene corrette le valutazioni espresse in particolare per quanto concerne l'esigibilità al lavoro in attività idonee al suo stato di salute.

Del resto, come già ribadito in sede di opposizione, anche il consulente in integrazione professionale, signor __________, nel suo rapporto finale dell'8 marzo 2005, per quanto attiene le attività esigibili, evidenzia come l'assicurato "con il suo profilo, la sua problematica generale, l'età avanzata e malgrado la sua volontà a trovare un'opportunità lavorativa, mi riesce difficile identificare delle attività concretamente esigibili".

Il dottor __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, nel suo rapporto medico datato 5 gennaio 2004, effettua le seguenti considerazioni in merito ai provvedimenti terapeutici/prognosi:

" Il paziente è seguito per una psicoterapia di sostegno e per una psicofarmacoterapia.

  Finora le cure non hanno prodotto risultati soddisfacenti.

La particolare struttura di personalità del paziente e le sue limitate capacità intellettive rendono la prognosi piuttosto sfavorevole.

Dal profilo professionale egli non sembra in possesso delle capacità necessarie per adattarsi ad attività diverse da quella esercitata finora".

Questa valutazione è stata ulteriormente confermata dal dottor __________ mediante rapporto medico del 23 agosto 2005.

Anche il dottor __________, medico curante e specialista FMH in medicina interna, nel suo rapporto del 18 luglio 2005, ha precisato quanto segue:

omissis

" si tratta di un paziente presto 61enne che presenta una polipatologia che sicuramente lo rende inabile al lavoro nella sua attuale professione di muratore ma che d'altra parte, come espresso anche dai collocatori dell'AI non appare inseribile in un'altra attività".

Pertanto, anche in considerazione delle indicazioni contenute nel rapporto redatto dal consulente dello stesso ufficio dell'assicurazione invalidità, non riusciamo francamente a comprendere come possano essere considerate "inconsistenti" le motivazioni addotte dai medici curanti, così come espresso nella decisione impugnata (punto 4, secondo capoverso)." (Doc. I)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.5.   Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                               2.6.   Nel caso di specie, l’amministrazione ha incaricato la Clinica __________ di __________ di eseguire una perizia specialistica (doc. AI 35).

                                         Nel dettagliato referto 18 giugno 2004 i periti - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti in occasione della visita 12 maggio 2004 – non hanno ritenuto che dal punto di vista psichiatrico vi fossero diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno posto quelle di “sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD 10 : F43.23) in associazione a problemi correlati all’occupazione e alla disoccupazione (ICD 10 : Z 56) e problemi di adattamento alle transizioni del ciclo della vita (ICD 10 : Z 60.0)” (doc. AI 37-7).

Quali valutazione e prognosi i periti hanno rilevato:

"  (...)

5.     VALUTAZIONE E PROGNOSI

Siamo di fronte ad una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD 10: F43.23) in associazione a problemi correlati all'occupazione e alla disoccupazione (ICD 10: Z 56) a problemi di adattamento alle transizioni del ciclo della vita (ICD 10: Z60.0) la quale di per sè non produce una menomazione della capacità lavorativa.

Si tratta di condizioni di malessere soggettivo e disturbo emozionale, che in determinate circostanze può interferire con il funzionamento e le prestazioni sociali, e che insorgono nel periodo di adattamento ad un significativo cambiamento di vita o alle conseguenze di un evento stressante. Le manifestazioni sono variabili ed includono umore depresso, ansia, preoccupazione, un sentimento di incapacità ad affrontare la situazione, a fare progetti per il futuro, o a continuare nella presente condizione, nonché un certo grado di compromissione delle prestazioni delle attività quotidiane.

Pur tenendo conto della struttura di personalità del peritando e delle limitate capacità intellettive riteniamo che il disturbo psichiatrico non lo renda di per sè inabile al lavoro.

Ovviamente la prognosi potrebbe essere sfavorevole qualora il peritando non reperisse un'attività lavorativa più idonea, dove non vengano richiesti sforzi fisici prolungati; ad esempio potrebbe volentieri occuparsi in un magazzino come proposto dallo stesso peritando.

Il peritando stesso infatti non esclude la possibilità di riprendere l'attività lavorativa, attribuendo all'inattività la causa di gran parte del suo malessere.

In conclusione riteniamo che dal profilo psichiatrico il peritando non manifesti nessuna inabilità lavorativa nell'abituale professione quale manovale, come peraltro soggettivamente dichiarato dal peritando che riporta la specifica inabilità come relativa a disturbi quali dispnea e mal di ginocchia. Consideriamo remota la possibilità di attuare un provvedimento di reintegrazione professionale data la bassa scolarità, di certo beneficerebbe di un aiuto nel reperire un'attività più semplice. (...)" (Doc. AI 37-7+8)

                                         In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato quanto segue:

"  (...)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1.    Menomazioni dovute ai disturbi constatati

1.1  a livello psicologico e mentale

        Il peritando non presenta menomazioni tali da limitarne la capacità lavorativa.

1.2  a livello fisico

        In base all'incarto, il peritando presenta una gonartrosi bilaterale; una sintomatologia dolorosa in sede cervicale con tendenza all'irradiazione brachiale bilaterale nel quadro di lesioni malformative, turbe statiche e lesioni degenerative; una dispnea da sforzo ed infine, recentemente, una leggera sindrome delle apnee notturne. Ovviamente si rimanda alle constatazioni degli specialisti del caso.

1.3 nell'ambito sociale

        Il peritando non manifesta malfunzionamenti in questo ambito benché dichiari che effettui un costante sforzo per non abbandonare il proprio circuito di integrazione.

2.     Conseguenze dei disturbi dell'attività attuale

2.1. Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

      I disturbi psichiatrici oggettivati non compromettono la ripresa dell'attività lavorativa attuale.

2.2. L'attività attuale è ancora praticabile?

      Sì.

2.4.                                            E' constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?

        Non dal profilo psichiatrico.

2.5.                                            In che misura?

2.6.                                            Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?

        Dal novembre 2002, secondo le certificazioni motivate anche da disturbi fisici.

2.7.                                            Qual è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

        In base all'incarto risulta una variazione della capacità lavorativa per motivi fisici. Dal punto di vista psichiatrico consideriamo una costante abilità.

3.     L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

        Sì, essi sono determinati dal timore di non essere più qualificato agli occhi del datore per una paventata riduzione del rendimento dovuta a problemi fisici.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

1.     E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Sì.

        Ve ne sono in corso? No.

        Ne sono previsti? No.

1.1.                                            Se sì, La preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione

        Il peritando potrebbe svolgere un'attività lavorativa che richieda un dispendio di energie compatibili con il quadro internistico e che non richieda sforzi prolungati (es. magazziniere)

2      E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

        Il tentativo effettuato dal peritando non ha sortito alcun effetto per la scarsa collaborazione mostrata dal datore di lavoro. Il peritando aveva chiesto di poter lavorare nel magazzino della ditta, consapevole di non poter più reggere gli sforzi connessi ad un'attività sui cantieri ricevendo una risposta negativa.

3.     L'assicurato è in grado di svolgere altre attività? Sì.

3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tener soprattutto conto nel caso di un'altra attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa riferimento, clima di lavoro ecc.)?

        Si veda il punto C 1.1.

3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?

        A tempo pieno.

3.3 E' constatabile una riduzione della capacità di lavoro?

        No. (...)" (Doc. AI 37-8+9+10+11)

Nelle sue osservazioni 11 novembre 2004 il dr. __________ del SMR ha indicato:

"  La perizia permette di escludere una componente limitante della CL dal lato psi.

Dal lato organico si ritiene l'A completamente inabile quale manovale muratore, ma totalmente abile in attività leggere (carico massimo di 10 kg) con possibilità di alternare le posizioni statiche e che eviti sforzi fisici prolungati e ripetuti." (Doc. AI 39-1)

Nella decisione 24 novembre 2004 l’Ufficio AI ha quindi respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato, rilevando che egli è inabile al 100% nella sua precedente attività, ma totalmente abile in una professione leggera adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali e, dal raffronto dei redditi, emerge un grado di invalidità del 31% (doc. AI 47).

In sede di opposizione l’assicurato ha trasmesso all’ammini-strazione nuova documentazione medica, comprendente un certificato del dr. __________ ed una attestazione del dr. __________.

Nel suo certificato 18 luglio 2005 il dr. __________, specialista FMH in medicina interna, ha rilevato:

"  (...)

Si tratta di un paziente presto 61enne che presenta una polipatologia che sicuramente lo rende inabile al lavoro nella sua attuale professione di muratore ma che d'altra parte, come espresso anche dai collocatori dell'AI, non appare inseribile in un'altra attività.

Occorre ricordare che il paziente presenta da una parte un grave stato ansioso depressivo con crisi di ansia, irritabilità, disturbi del sonno, che rende già la vita familiare assai difficile con frequenti conflitti intra-famigliari.

Presenta poi una sonnolenza diurna nel quadro di una documentata sindrome dell'apnea notturna.

Sono poi presenti numerose patologie remumatiche-ortopediche e in particolare una gonartrosi bilaterale sintomatica, una sindrome cervico-vertebrale su turbe statiche, discopatie multiple ed un'ernia discale C5-C6 paramediana a sinistra.

Il paziente presenta poi ripetuti episodi di epigastralgie e di riflusso gastroesofageo nell'ambito di un endo-brachi-esofago tormento.

In questa situazione non vedo come il paziente possa essere inserito in una attività lavorativa.

Si può chiedere all'Istituto delle Assicurazioni Sociali di valutare la possibilità di inserimento professionale presso il Centro di __________." (Doc. AI 59-2)

Dal canto suo il dr. __________, nel referto 23 agosto 2005, ha osservato:

"  (...)

Se da un punto di vista medico peritale il grado d'invalidità del paziente è considerata al 31%, con quindi una restante capacità di guadagno del 69%, mi chiede ora di pronunciarmi in termini clinici sui disturbi lamentati dal Signor RI 1. Considerato che il signor RI 1 è affetto da una polipatologia somatica e psichiatrica mi esprimo solo sulla componente psichiatrica visto comunque che le mie valutazioni di tipo somatico non hanno alcun valore né per l'Ente assicurativo né tanto meno per il Tribunale.

Sia le sue scarse competenze intellettive e cognitive sia la persistenza delle sue affezioni somatiche non gli permettono di elaborare sufficientemente la malattia in un aspetto prospettico reintegrativo. Egli ha sempre svolto mansioni ausiliare anche pesanti.

In risposta al quesito di "valutare l'esigibilità" al lavoro in mansioni adeguate tenuto conto di tutte le limitazioni, posso rispondere che:

1. non sono un orientatore professionale

2. l'Ufficio Al ha istituito un servizio specifico a questo proposito

3. penso che sia ben difficile riqualificare questo sessantenne in un'attività anche leggera e soprattutto che questa attività abbia una potenzialità di guadagno residua del 69%.

Ritengo un compito specifico dell'assicurazione invalidità di riqualificare gli assicurati ma con una prospettiva occupazione sicura perché altrimenti l'Al che assicurazione sociale è?

Mi sembra anche criticabile la presa di posizione medica di fronte agli esposti economici comprese le modalità integrative professionali. Condivido tuttora la mia affermazione che il signor RI 1 dal profilo professionale non sembra in possesso delle capacità necessarie per adattarsi ad attività diverse da quelle esercitate finora."

(Doc. AI 59-3+4)

Nelle sue annotazioni 10 novembre 2005 il dr. __________ si è così espresso:

"  In fase di opposizione vengono inviati due certificati che motivano un’incapacità dell'A a riprendere un’attività diversa da quella sinora svolta. Le motivazioni per tale affermazioni sono inesistenti. Dal lato organico vengono già prese in considerazioni delle limitazioni che giustificano una completa IL nella sua professione, ma una CL normale in attività adatte. Tali attività risultano essere reperibili nel mondo del lavoro per cui il grado d'invalidità è inferiore al 40% con conseguente rifiuto di prestazioni. Un’attività adatta (come magazziniere nel campo edile) non può essere esclusa con dei motivi medico-psi non meglio definiti.

Ritengo che le osservazioni inviate in fase di opposizione non giustificano una modifica della CL in attività adeguata. Nessun elemento oggettivo nuovo viene presentato per cui possiamo confermare la nostra precedente decisione." (Doc. AI 62-1)

Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita, dato che la nuova documentazione medica presentata in sede di opposizione non permette di rendere verosimile una modifica sostanziale del suo stato di salute e della relativa capacità lavorativa.

In sede ricorsuale l’assicurato non ha trasmesso nuovi certificati medici.

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, deve rilevare quanto segue.

                                         L’amministrazione, ritenuto che l’assicurato presenta una polipatologia comprendente una lieve affezione respiratoria e un disturbo psichiatrico che risulta essere, secondo il curante, l’impedimento maggiore, ha correttamente proceduto alla valutazione della patologia psichiatrica, per la quale l’assicurato è in cura da anni dal dr. __________, sottoponendolo ad un esame peritale ad opera della Clinica __________ di __________. Dal rapporto peritale è emerso che l’assicurato non presenta, dal punto di vista psichiatrico, nessuna inabilità lavorativa (doc. AI 37). Questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dalla Clinica __________ di __________ in data 18 giugno 2004, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.7.).

I periti hanno infatti esaurientemente spiegato che l’assicurato presenta una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali in associazione a problemi correlati all’occupazione e alla disoccupazione e a problemi di adattamento alle transizioni del ciclo della vita, che di per sé non producono una menomazione della capacità lavorativa. Essi hanno rilevato che l’assicurato presenta condizioni di malessere soggettivo e di disturbo emozionale, con manifestazioni variabili come umore depresso, ansia, preoccupazione, sentimenti di incapacità ad affrontare la situazione e a fare progetti per il futuro, nonché un certo grado di compromissione delle prestazioni delle attività quotidiane. Tenendo conto della struttura della personalità e delle sue limitate capacità intellettive, i periti sono giunti alla conclusione che il disturbo psichiatrico dell’assicurato non lo rende, di per sé, inabile al lavoro (doc. AI 37-7).

Quanto certificato dallo specialista curante, dr. __________, e dal dr. __________, non può rimettere in discussione tale conclusione. Il dr. __________, infatti, nel rapporto medico dettagliato sull’evoluzione della malattia 15 aprile 2003 all’attenzione della Cassa malati __________, aveva posto la diagnosi principale di “disturbo ansioso-depressivo. Il paziente è affetto da narcolessia e apnee notturne” e quale diagnosi secondaria quella di “disturbi dell’apparato respiratorio”, segnalando che l’assicurato “presenta dei sintomi ansiosi, con difficoltà di concentrazione e di attenzione verosimilmente legati alla sua narcolessia, a loro volta associati al perdurare di una broncopatia cronica con apnee notturne”, rilevando che i motivi che impediscono all’assicurato di svolgere la sua attività lavorativa sono “soprattutto la sua narcolessia accompagnata da disturbi d’ansia” (doc. AI 29-10, la sottolineatura è della redattrice). Nel certificato 31 dicembre 2003 il dr. __________, curante dal 1997, ha evidenziato che “la patologia psichiatrica tende a persistere, malgrado una presa a carico psichiatrica specialistica (dr. __________) ed un adeguato trattamento medicamentoso”, aggiungendo che “lo stato depressivo si associa anche ad uno stato di affaticabilità, astenia, sonnolenza diurna che molto verosimilmente è in parte legata ad una sindrome dell’apnea notturna per la quale il paziente segue un trattamento con l’apparecchio C-PAP”, ritenendo che l’assicurato sia totalmente inabile al lavoro nella precedente attività lavorativa e, tenuto anche conto della sua età, che non possa essere sottoposto a riqualifica professionale (doc. AI 29-2, la sottolineatura è della redattrice). Nel rapporto 5 gennaio 2004 il dr. __________, curante dal marzo 2003, ha indicato che l’assicurato aveva presentato problemi respiratori, per i quali era stato visitato dal dr. __________, specialista FMH in malattie polmonari presso l’Ospedale regionale di __________, il quale aveva riscontrato una roncopatia e una leggera sindrome delle apnee notturne, patologia quest’ultima curata a partire dal mese di ottobre 2003 con una terapia con apparecchiatura C-PAP Sullivan Autoset Spirit. Lo specialista aveva osservato che l’assicurato, persona estremamente semplice e poco organizzata dal profilo intellettivo e psico-affettivo, con disturbi caratterizzati da insonnia e da dolori gastrici di origine nervosa, non ha sufficienti capacità psichiche per poter gestire una situazione di crisi sia dal profilo somatico che dal profilo professionale (doc. AI 30-2, la sottolineatura è della redattrice).

Riguardo alle apnee notturne, agli atti figura il rapporto 21 ottobre 2003 inviato dal dr. __________, Caposervizio di penumologia dell’Ospedale regionale di __________, al dr. __________, in cui lo specialista afferma che l’assicurato presenta una leggera sindrome delle apnee da sonno, trattata tramite terapia con apparecchiatura C-PAP (doc. AI 29-9). Al successivo controllo 26 novembre 2003 il dr. __________ ha constatato un quadro clinico migliorato, constatando “dal lato oggettivo un’ottimale compliance con porto dell’apparecchio praticamente per tutto il periodo proposto” e “si constata pure un quadro praticamente normale per quanto riguarda gli eventi di apnea e ipopnea in ragione di 5 episodi orari, valore normale”, proponendo un controllo dopo sei mesi (doc. AI 29-6). Dalla documentazione agli atti non emergono ulteriori rapporti medici al riguardo, per cui non si può ritenere che vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato in relazione alle apnee notturne trattate medicalmente.

Ancora, nel suo referto 23 agosto 2005, il dr. __________ ha sottolineato che il suo giudizio, ritenuto che l’assicurato è affetto da una polipatologia somatica e psichiatrica, concerne solo la componente psichiatrica, ribadendo che “sia le sue scarse competenze intellettive e cognitive, sia la persistenza delle sue affezioni somatiche, non gli permettono di elaborare sufficientemente la malattia in un aspetto prospettico integrativo” e che “penso che sia ben difficile riqualificare questo sessantenne in un’attività anche leggera e soprattutto che questa attività abbia una potenzialità di guadagno residua del 69%” (doc. AI 59-3).

Quanto alle affezioni somatiche, il SMR ha ritenuto che l’assicurato sia completamente inabile nella precedente professione di manovale muratore, ma totalmente abile in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, ossia che consentano di alternare le posizioni statiche, che non prevedano carichi superiori a 10 kg e che non richiedano sforzi prolungati e ripetuti (doc. AI 3).

                                         Dalla documentazione agli atti risulta che l’incapacità lavorativa totale nella precedente attività di manovale sia iniziata il 29 novembre 2002, come da attestazione 31 dicembre 2003 del dr. __________: l’assicurato è stato infatti inabile al lavoro al 100% dal 29 novembre 2002 al 20 dicembre 2002 e poi nuovamente a partire dal 14 gennaio 2003 (doc. AI 29). Nel rapporto medico 12 marzo 2004 il dr. __________ ha correttamente ritenuto che l’assicurato sia totalmente inabile al lavoro nella precedente attività di manovale a partire dal novembre 2002 (doc. AI 33). Anche nella perizia 18 giugno 2004 i periti della Clinica __________ di __________ hanno indicato che esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20% “dal novembre 2002, secondo le certificazioni motivate anche da disturbi fisici” (doc. AI 37-9).

Nella decisione 16 giugno 2005 l’Ufficio AI ha giustamente rilevato che “dalla documentazione medico-specialistica acquisita agli atti risulta giustificata una totale inabilità lavorativa nella sua abituale attività di muratore a partire dal mese di novembre 2002” (doc. AI 47).

                                         Infatti, secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media; tuttavia, se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI). Vi è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Nel caso di specie, dunque, l’anno di carenza va fatto risalire al mese di novembre 2002.

Il SMR ha poi fatto risalire la completa abilità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate al mese di dicembre 2003, sulla base di quanto valutato nel suo rapporto medico di fiducia 26 novembre 2003 dal dr. __________, FMH in medicina interna e medico di fiducia di __________, il quale aveva potuto rilevare quanto segue:

"  RIASSUNTO DEGLI ATTI:

L'assicurato viene convocato per la valutazione della capacità lavorativa.

L'assicurato è inabile al 100% dal 14.01.2003.

Secondo il certificato del Dr. __________ del 17.06.2003 soffre di:

        ●    Sindrome ansio-depressiva.

        ●    Roncopatia con apnee notturne e tendenze alla narcolessia.

Per questo è stato visto il 28.03.2003, il 10.07.2003 in cui il Dr. __________ non ha potuto esprimersi sulla capacità lavorativa.

E' stata fatta una funzione polmonare da parte del Dr. __________ al __________, nel suo rapporto del 07.05.2003, nelle conclusioni scrive: "parametri statici dinamici e meccanici normali, attualmente nessun evidente disturbo ventilatorio di tipo ostruttivo".

E' stato valutato in modo più approfondito da parte del Dr. __________ per un'apnea del sonno con un esame poligrafico respiratorio (vedi rapporto del 21.10.2003). Una prova con C-PAP ha dato un risultato apparentemente positivo sia dal lato soggettivo sia da quello oggettivo anche se non eclatante. E' stata installata una terapia fissa.

In un rapporto del Dr. __________, sotto il punto 8, si legge: "non sussistono elementi oggettivi tali da giustificare, a nostro modo di vedere, un'incapacità lavorativa medico teorica significativa. L'assicurato viene convocato per valutare l'insieme della situazione."

(Doc. 1-3, inc. cassa malati)

Poste tali premesse, il dr. __________ era giunto alle seguenti conclusioni:

"  (...)

Paziente con leggera sindrome ansioso-depressiva, attualmente con dispnea che, secondo la valutazione del Dr. __________, non è di rilievo per un'inabilità lavorativa.

Anche la sindrome ansioso-depressiva al momento non è più un fattore che potrebbe limitare la capacità lavorativa.

Quello che abbiamo è una dispnea da sforzo NYHA I-II, ciò significa che sotto grandi sforzi il paziente ha una dispnea. Questa può fare che il paziente, come manovale-muratore, sia limitato soprattutto in terreno sconnesso dove deve portare grandi pesi.

Per quanto concerne altri problemi, soprattutto l'operazione della cataratta, penso che la situazione si dovrebbe stabilire verso la metà dicembre ossia dal 15.12.2003 in avanti non ci sono più problemi sotto questo punto.

In tutto il paziente é da ritenere inabile come muratore manovale al 100%, ma abile dal 15.12.2003 come operaio in fabbrica con la possibilità di lavorare parzialmente seduto, parzialmente in piedi senza dover fare sforzi fisici prolungati e ripetuti. Può fare lavori di controllo, di spostamento di carrelli o altro, per esempio in un magazzino con la tipologia della __________ ai tempi.

Per quanto sopra scritto il paziente é da ritenere abile al 100% dal 15.12.2003." (Doc. 1-4+5, inc. cassa malati)

L’assicurato non ha prodotto certificati medici che attestino una sua totale o parziale inabilità lavorativa in attività leggere adeguate, rispettose dei limiti funzionali appena esposti.

Di conseguenza, posto che l’assicurato è totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di manovale, occorre ritenere che a partire dal mese di dicembre 2003 egli sia pienamente abile in attività leggere adeguate ai suoi limiti funzionali, descritti dal SMR.

                               2.9.   Ritenuta dunque una capacità lavorativa in attività leggere nell'ordine del 100%, il consulente in integrazione professionale ha proceduto ad una valutazione economica.

                                         In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, l’amministrazione nella decisione 21 novembre 2005 ha indicato che l’assicurato, totalmente abile dal profilo medico in attività adeguate ai suoi limiti funzionali, senza il danno alla salute avrebbe potuto percepire nella sua attività di manovale un reddito di fr. 56’446 (stato 2003), mentre in attività adeguate al suo stato di salute, a tempo pieno, non qualificate, potrebbe ancora percepire un salario lordo di fr. 39’141 (stato 2003 con riduzione del 25%). L’amministrazione ha quindi concluso che dal raffronto dei redditi da valido e da invalido risulta una perdita di guadagno del 31% (doc. AI 47 e doc. AI 63).

                             2.10.   Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124).

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i ivi riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit., p. 221).

                                         Come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido (DTF 126 V 78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64).

                                         Tuttavia la più recente giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro.

                                         Indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre quindi stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02).

                             2.11.   Nella fattispecie concreta, dagli atti risulta che l’assicurato, __________ al momento dell’emanazione della decisione impugnata, a causa del danno alla salute di cui è portatore presenta, da novembre 2002, una totale inabilità nella sua precedente professione di manovale. Egli, per contro, sulla scorta della valutazione del SMR - che ha evidenziato limitazioni nel mantenere posizioni statiche, escludendo la possibilità di trasportare pesi oltre i 10 kg e di compiere sforzi fisici prolungati e ripetuti, cfr. doc. AI 33 e 39 - è stato giudicato abile in misura del 100% dal dicembre 2003 in attività leggere adeguate in considerazione di suddette limitazioni.

                                         Per quanto riguarda la valutazione degli aspetti professionali, con rapporto 8 marzo 2005 il consulente ha evidenziato:

"  (...)

Verbale del primo colloquio - progetti, idee, proposte, ecc.

L'assicurato si è presentato al colloquio assieme alla moglie. Ha spiegato il suo iter professionale e la sua problematica di salute. Quanto viene riportato nella perizia psichiatrica lo si ritrova chiaramente nel racconto del suo vissuto. È una persona che ha cominciato a soffrire con la chiusura della __________. L'interrompersi dell'ultima attività lavorativa non ha fatto che aggravare il suo sentimento di frustrazione. Personalmente vorrebbe ancora lavorare ma si rende conto che nella sua si-tuazione non riesce a trovare niente.

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

L'assenza di formazione, la pratica lavorativa unicamente in attività pesanti non qualificate limita molto la reintegrazione. L'esperienza alla __________ era fine a se stessa e non direttamente applicabile ad altre situazioni sul mercato ticinese attuale. La seconda esperienza quale manovale non apre nuove opportunità. Dal punto di vista fisico potrebbe ancora svolgere delle attività leggere nel settore industriale. Tuttavia, sarebbero escluse attività prettamente sedentarie, anche leggere, mansioni dove è richiesta una certa manualità. La scelta si riduce quindi molto. Inoltre, il profilo dell'assicurato porta a considerare che questo tipo di attività è difficilmente esigibile. Anche il magazziniere potrebbe essere visto come un'alternativa. Tuttavia, questa funzione nel caso dell'assicurato, sarebbe unicamente intesa come una semplice gestione di piccolo magazzino, entrata e uscita della merce, riordino. Non potrebbe lavorare come magazziniere nell'edilizia, tranne occasioni rare, vista l'esigenza di sollevare pesi superiori al consentito. In attività più adatte dal punto di vista fisico, sempre di più al magazziniere vengono richieste nozioni informatiche (semplici) e la capacità di gestire aspetti a volte complessi che l'assicurato non possiede e che non ritengo possa ancora acquisire. Con il suo profilo, la sua problematica generale, l'età avanzata e malgrado la sua volontà a trovare un'opportunità lavorativa, mi riesce difficile identificare delle attività concretamente esigibili. Tuttavia, ritengo che l'assicurato sia ancora in grado di fornire una prestazione lavorativa leggera, semplice e non qualificata. L'ostacolo sta nell'individuarne una paletta sufficiente in un mercato cosiddetto in equilibrio.

Calcolo GR - senza (ri)formazione specifica

Partendo dal reddito ipotetico di fr. 55'536.--, in applicazione delle tabelle RSS, categoria professionale 4, mediana, riduzione del 25% per attività leggera e per le limitazioni fisiche messe in relazione al profilo dell'assicurato, si ottiene una capacità di guadagno residua del 51.07%. Il reddito da invalido è di fr. 28'362.--.

Proposte formative - (eventuali) o di chiusura del caso

Per motivi legati al profilo complessivo dell'assicurato non ritengo opportuno proporne. La situazione dell'assicurato meriterebbe di avere ancora una possibilità lavorativa. Sarebbe sicuramente positiva per il suo stato di salute. Tuttavia, anche dopo discussione con il collocatore __________ siamo arrivati alla conclusione che non esistono più possibilità concrete di reintegrazione nel normale ciclo produttivo. Si propone quindi una rendita intera."

(Doc. AI 43-2+3)

                                         Va qui ricordato che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

                                         Nel caso in esame il consulente ha concluso che per motivi legati al profilo complessivo dell’assicurato non ci sono i presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione professionali. Egli ha aggiunto che, dopo discussione con il collocatore, si è giunti alla conclusione che non esistono più possibilità concrete di reintegrazione nel normale ciclo produttivo, proponendo l’attribuzione di una rendita intera AI (doc. AI 43-3).

                                         L'Ufficio AI contesta in sostanza la valutazione del consulente. La proposta 15 giugno 2005 del capo servizio __________, ha il seguente tenore:

"  Prendo atto del rapporto di valutazione del collega __________ del 08.03.2005.

A questo proposito devo formulare le seguenti considerazioni e conclusioni.

Come giustamente asserito dal collega una riformazione professionale non entra in considerazione per le ragioni da lui esposte. Le indicazioni mediche permettono di stabilire che attività leggere entrano in considerazione in misura completa.

L'ostacolo di individuare una paletta sufficiente di attività non può per contro essere condiviso.

Quali esempi posso citare (non si tratta ovviamente di una lista esaustiva):

    ●   addetto/a alla vendita di carburanti e altri prodotti in stazioni combinate del tipo servisol, con compiti essenzialmente d'incasso;

     ●    operaio/a ausiliario/a in lavori leggeri non qualificati (addetti al controllo, imballaggio, etichettatura, spedizioni, ausiliari) nelle cinque categorie presenti nel campo dell'abbigliamento, della confezione, della maglieria e simili;

     ●    operaio/a generico/a nell'industria cioccolatiera;

     ●    operalo/a nell'industria farmaceutica (controlli, condizionamento);

     ●    operaio/a assembIatore/trice nel campo della componentistica elettromeccanica ed elettronica;

     ●    saldatore/trice su dispositivi automatici nell'assemblaggio di componenti per l'industria elettronica;

     ●    operaio/a generico/a nell'orologeria industriale;

     ●    impacchettatore/trice, imballatore/trice e simili (MM);

     ●    venditore/trice non qualificato in grande magazzino (MM, COOP, Denner e altri).

Si possono pertanto ritenere applicabili tout cour le tabelle RSS, e contrariamente a quanto stabilito dal collega (attività femminili?), in lavori maschili, categoria 4, quartile 2. Determiniamo così una CGR del 69% (arrotondata secondo recente giurisprudenza) secondo il calcolo allegato.

Si impone quindi una decisione di rifiuto ammontando il grado d'invalidità al 31%." (Doc. AI 45-1)

                                         Tale critica non può essere condivisa da questo TCA.

                                         Se da una parte, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.5.), occorre tener presente che, conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno, ciò che lo obbliga ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione, dall’altra non va dimenticato che, secondo la più recente giurisprudenza del TFA (cfr. consid. 2.10.), quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre quindi stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro

                                         Dall’esame degli atti e in particolare dalle attestazioni del dr. __________ e da quanto ritenuto dal consulente IP, dopo discussione con il collocatore, non è ipotizzabile che l’assicurato possa svolgere, realisticamente, un’altra attività al di fuori di quella esercitata in precedenza.

                                         Professionalmente l’assicurato ha esercitato per 20 anni l’attività di addetto ai forni e, poi, di autista interno presso la __________ e, dopo la chiusura della ditta, è stato attivo quale manovale nel settore edile, ciò che lascia presumere che egli, stante in particolare la mancanza di una solida formazione scolastica e le sue scarse competenze intellettive e cognitive, come attestato dal dr. __________ incontrerebbe verosimilmente grosse difficoltà nell’intraprendere una nuova attività, anche di tipo leggero nel settore del controllo, della sorveglianza o dell’incasso, senza formazione complementare, ritenuto inoltre che anche nell’esercizio della maggior parte di dette attività egli, a causa del danno alla salute, non potrebbe mantenere a lungo posizioni statiche, né seduto, né in piedi. Le possibilità d’impiego in detto settore d’attività appaiono quindi in concreto del tutto teoriche e irrealistiche, essendo altamente improbabile che un datore di lavoro (anche nel settore dell’incasso) accetti di assumere nelle condizioni sopra descritte, un impiegato 61enne - che quindi a (relativamente) breve termine raggiungerà l’età del pensionamento - tenuto altresì conto dei rischi connessi ad una eventuale sua assunzione (elevati contributi del datore di lavoro destinati alla previdenza professionale, inesperienza professionale e mancanza di adattamento del lavoratore dovuta sia all’età che alla scarsa formazione scolastica; cfr. le succitate STFA 4 aprile 2002, 26 maggio 2003 e 10 marzo 2003 in cui il TFA ha ritenuto, alla luce delle circostanze concrete, siccome non più economicamente utilizzabile la capacità lavorativa residua di un assicurato 62enne, rispettivamente di un 61enne e di un 64enne).

                                         Stante quanto precede, la capacità residua dell’assicurato non risultando in concreto economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, ad esso deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° novembre 2003, conformemente a quanto previsto dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI - che prevede che il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media – ritenuto che, come visto in precedenza (consid. 2.8.), a partire dal mese di novembre 2002 l’assicurato è totalmente inabile nella sua precedente attività di manovale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione 21 novembre 2005 è annullata.

                                         §§ L’assicurato ha diritto ad una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° novembre 2003.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.257 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.11.2006 32.2005.257 — Swissrulings