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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.11.2006 32.2005.248

24. November 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,826 Wörter·~19 min·4

Zusammenfassung

Viste le risultanze della perizia pluridisciplinare del SAM a ragione l'Ufficio AI ha negato all'A. il diritto a prestazioni. Non provato un peggiormento di salute tra la perizia e la decisione impugnata. A. non collabora ed é teatrante. Importanza del contatto diretto con l'A. grazie al traduttore.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.248   FS

Lugano 24 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 21 novembre 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato,                   in fatto e in diritto

che                              -   RI 1, classe __________, da ultimo e fino al 31 luglio 2003 attiva per la __________ – quale operaia a cottimo la cui attività consisteva nell’assemblaggio di penne – (doc. AI 12/1-3 e 15/1), il 30 agosto 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “cefalea ribelle – sindrome ansioso depressiva” (doc. AI 3/1-7);

                                     -   esperiti gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare eseguita dal Servizio di accertamento medico del-l’AI (in seguito SAM), con decisione 20 settembre 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda adducendo che dalla perizia del SAM “(…) risulta che il suo stato di salute permette lo svolgimento sia delle attività finora svolte che quelle richieste in ambito casalingo nella misura del 100% (…)” (doc. AI 29/1-2);

                                     -   a seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata tramite la __________ – la quale ha prodotto un certificato medico 26 ottobre 2005 del dr. __________ – con decisione su opposizione 21 novembre 2005 l’Ufficio AI ha respinto l’impugnativa puntualizzando che “(…) il SMR ha rilevato che tale referto medico si basa su di un’unica visita, eseguita in urgenza, richiesta dalla paziente in epoca successiva all’emanazione della decisione negativa notificata dall’UAI. Il quadro ostentato dall’assicurata potrebbe essere compatibile con la diagnosi di “grave depressione endogena con sintomi autistici e regressivi molto marcati” espressa dal Dr. __________, ma come ben esposto in occasione della perizia eseguita al SAM con l’appoggio di un interprete ufficiale, non membro della famiglia, il quadro è da interpretare nel contesto delle seguenti diagnosi: psicopatia a carattere conversivo, elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche, sindrome da disadattamento, tendenza all’aggravazio-ne della sintomatologia, ossia tutte patologie non ritenute invalidanti ai sensi delle disposizioni dell’AI. Il SMR ha dunque escluso l’insorgenza di una modifica dello stato di salute rispetto al momento della perizia SAM e considerato del tutto coerente, esauriente e conclusiva la valutazione posta in ambito peritale, sia a livello clinico, sia a livello delle possibili conseguenze sulla capacità lavorativa (…)” (doc. AI 38/3-4, punto 3);

                                     -   con il ricorso in oggetto l’assicurata contesta la valutazione medica – in particolare per quanto attiene all’aspetto psichiatrico – operata dall’amministrazione e chiede l’erogazione di una rendita;

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI si è confermato nelle proprie allegazioni e ha chiesto di respingere il ricorso;

                                     -   con lettera 8 febbraio 2006 l’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica;

                                     -   nelle osservazioni 6 marzo 2006 l’Ufficio AI ha insistito nella domanda di reiezione del ricorso producendo le annotazioni 2 febbraio 2006 del dr. __________, medico SMR, che ha rilevato:

"  (…)

in fase di ricorso vengono presentati:

   -    certificato dr. __________, del 6.2.2006 nel quale viene genericamente affermata la persistenza di una IL del 100%

   -    rapporto dr. __________ del 6.2.2006: viene descritto la sintomatologia già nota e valutata in sede SAM. Il dr. __________ conferma la sua valutazione di una IL del 100% per ragioni psichiche.

Valutazione: l’attuale rapporto del dr. __________ descrive una situazione in pratica ben nota. La problematica è stata valutata in sede SAM in conoscenza di tutti i dettagli anamnestici. Lo stato dell’assicurata non ha subito modifiche di rilievo rispetto al momento della valutazione SAM.

Conclusione: non si intravedono ragioni a discostarci dalle conclusioni SAM.

(…)” (doc. X/Bis)

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   oggetto del contendere è la questione a sapere se, vista la perizia pluridisciplinare 13 settembre 2005 del SAM – in particolare avuto riguardo all’aspetto psichiatrico –, a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita AI;

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313);

                                     -   nel caso in esame, l’Ufficio AI – fondandosi sulla perizia pluridisciplinare del SAM – ha negato all’assicurata il diritto a una rendita AI.

                                         Dal referto 13 settembre 2005 (doc. AI 28/1-31) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), ortopedica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"  5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Nessuna

5.2      Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Psicopatia a carattere conversivo.

Elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche.

Sindrome da disadattamento.

Dolori a carattere diffuso nell’ambito di un quadro fibromialgico.

Tendenza all’aggravazione della sintomatologia.

Blocco di branca ds. incompleto all’RCG.

Ipercolesterolemia.” (doc. AI 28/12)

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “l’A va considerata abile al lavoro nella misura del 100% nella sua attività finora svolta di operaia a cottimo e come casalinga” (doc. AI 28/16), hanno concluso che:

"  8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Dal punto di vista psichiatrico, neurologico e reumatologico, l’A. è totalmente abile al lavoro nell’attività finora svolta di operaia a cottimo e di casalinga. Predominante nel comportamento dell’A. è l’atteggiamento oppositivo, teatrale, mirato ad impedire una valutazione clinica oggettiva corretta dello stato di salute. Questo atteggiamento che è stato riscontrato da tutti i consulenti e dal perito SAM, con delle risposte prolisse, anche se vaghe, da parte dell’A. quando deve rispondere riguardo ai suoi disturbi e ai suoi dolori, mentre le risposte sono sempre caratterizzate da “non ricordo, non so”, quando si tratta di raccogliere dati familiari, professionali, ecc.. Ora, questo atteggiamento non è sicuramente indice di una patologia psicotica, in quanto molto mirata. Per questo, seppur in presenza di una psicopatia a carattere conversivo, riteniamo che in primo piano vi sia, come già descritto dalla dr.ssa __________, un’elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche. Questo è quanto emerge pure dal rapporto del nostro consulente psichiatra dr. D. __________, che fa notare come all’origine dell’ostina-zione compulsiva dell’A., “possa esserci l’esigenza categorica di ottenere qualcosa, segnatamente il rispetto di una richiesta caparbia di indennizzo”.

9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D’INTEGRAZIONE

Sulla base di quanto appena detto, riteniamo che l’A. sia ostinata nel non voler mettere in atto le risorse, seppur scarse, che possiede per poter reinserirsi in una nuova attività lavorativa.

Riconosciamo la presenza di fattori psicosociali importanti, quali la non conoscenza della lingua italiana, una precarietà finanziaria, emarginazione, analfabetismo, eventualmente problemi famigliari.

La prognosi pertanto deve essere considerata come riservata.

10       OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.” (doc. AI 28/16-17)

                                     -   affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124);

                                     -   nella fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’assenza di connotazione invalidante delle stesse.

                                         Oggetto del contendere sono le ripercussioni d’ordine psichico sulla capacità lavorativa esaminate nell’ambito della perizia SAM dal dr. __________. Incontestata è invece la valutazione delle affezioni somatiche (reumatologiche e neurologiche), ritenute non invalidanti.

                                         Nella perizia 13 settembre 2005 il succitato specialista in psichiatria e psicoterapia, dopo aver visitato l’assicurata e proceduto alla consueta raccolta dei dati anamnestici, ha esposto la sua valutazione conclusiva:

"  (…)

Come era già accaduto durante le precedenti valutazioni specialistiche l’A. ha mostrato una minima collaborazione all’esame psichiatrico rendendo assai difficile il compito di valutare la presenza o meno di un disturbo psicopatologico maggiore. Rispetto alla data dell’inizio dei disturbi somatici e psicopatologici va fatta risalire al 2003, immediatamente dopo essere stata licenziata dal datore di lavoro. Si è quindi assistito alla insorgenza di una cefalea che ha mostrato una tendenza ad estendersi in diverse regioni del corpo in associazione ad una sintomatologia di tipo depressivo. La serie di esami specialistici ha permesso da un lato di escludere la presenza di alterazioni organiche alla base della cefalea e dall’altro ha consentito di approfondire l’influsso della componente psichica sui disturbi somatici e viceversa. Purtroppo la scarsa partecipazione dell’A. al processo diagnostico non ha permesso di giungere a conclusioni definitive circa il nesso causale lasciando questo capitolo aperto a diverse ipotesi eziologiche (somatizzazioni nell’ambito di disturbo depressivo, dissociazione a carattere psicotico, disadattamento nell’ambito di struttura di personalità sradicata primitiva isteroparanoide, nevrosi da rendita con rielaborazione di sintomi somatici per ragioni psicologiche). Da parte nostra l’esame del materiale a disposizione compresi gli atti, l’esame clinico avvenuto in condizioni precarie stante la scarsa collaborazione dell’A. e alcuni indizi significativi desunti dal comportamento dell’A. di fronte ad un test dei colori (scelta dei colori ottenuta solo dopo aver sollecitato l’A. a prendere una posizione, nel caso contrario avremmo dovuto considerare l’esame come non conclusivo) ci hanno permesso di scartare l’ipotesi della psicorganicità e del disturbo depressivo maggiore (tenuto conto della integrità della comprensione e della sfera volitiva della personalità) e di propendere nettamente per una psicopatia a carattere conversivo (non ci discostiamo molto dall’impressione avuta a suo tempo dalla Dr.ssa __________ che propendeva per una struttura di personalità primitiva isteroparanoide) attraverso la quale l’A. rifiuta la situazione corrente (compresa quella dell’esame peritale) e vuole imporre la sua volontà ostinata. Ostinazione compulsiva di cui ci sfugge il motivo ma che potrebbe trovare a nostro modo di vedere anche una possibile spiegazione nell’esigenza categorica di ottenere qualcosa, segnatamente il rispetto di una richiesta caparbia di indennizzo.

(…)” (doc. AI 28/21)

                                         Orbene, secondo questa Corte, non è possibile giungere ad una diversa valutazione avuto riguardo ai certificati medici 26 ottobre 2005 e 6 febbraio 2006 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, prodotti dall’assicurata dopo la decisione 20 settembre 2005 dell’Ufficio AI (doc. AI 36/2 e B/3).

                                         Infatti in quei certificati non sono stati presi in considerazione elementi o circostanze che non siano state analizzate nella perizia pluridisciplinare del SAM e lo stesso specialista non si pronuncia chiaramente sui motivi per cui vi sarebbe un peggioramento della capacità lavorativa dell’assicurata, rispettivamente, ritenuta anche l’impossibilità di entrare in contatto con lei, sulle ragioni che gli hanno permesso di concludere che “(…) dal punto di vista psicopatologico/psicodinamico la paziente presenta uno stato di inibizione grave di tutte le sue facoltà mentali. In particolare l’affettività appare coartata, così come coartata e invalidata appare la componente cognitiva e volitiva. Il risultato di ciò è che la paziente vive una regressione di tipo psicotico a fenomenologia autistica associata a stereotipie e indifferenza a tutto quanto la concerne e la circonda (…)” (doc. B/3).

                                         Va qui inoltre rilevato che la perizia del SAM è stata ordinata proprio perché, non potendo entrare in contatto diretto con l’assicurata (necessità di un interprete), non è stato possibile effettuare una valutazione attendibile del suo stato di salute. Infatti il dr. __________, nella perizia psichiatrica 23 aprile 2005, aveva osservato che “(…) il presente rapporto peritale è stato realizzato sulla scorta delle informazioni indirette e senza una minima collaborazione da parte della periziata la quale comprende soltanto la lingua albanese. Per una corretta valutazione del caso è indispensabile una presa a carico da parte di un collega che padroneggi la lingua albanese (…)” (doc. AI 22/6). Inoltre la Dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 23 dicembre 2004 indirizzato alla __________, aveva rilevato che “(…) per quanto alla prognosi futura, non mi posso pronunciare, ma il comportameto della paziente e di tutta la famiglia mi sembra coagularsi attorno alle rivendicazioni di malattia, che sono sfociate in una richiesta d’invalidità e che perpetuano la patologia dell’assicurata. Da questo punto di vista, la situazione mi appare cristallizzata, non vedo grandi possibilità evolutive. Per quanto riguarda alla prognosi futura, se è possibile, la paziente dovrebbe essere ricoverata presso il SAM di __________ per una rivalutazione complessiva del quadro psico-patologico su un lasso di tempo prolungato, sull’arco di diversi giorni, mettendola in condizioni di isolamento dalla famiglia, semmai utilizzando un traduttore ufficiale (…)” (doc. AI 21/5).

                                         Infine, neppure va dimenticato che tutti i periti del SAM hanno riscontrato un atteggiamento dell’assicurata “(…) oppositivo, teatrale, mirato ad impedire una valutazione clinica oggettiva dello stato di salute (…)” (doc. AI 29/16) e che già la Dr.ssa __________, nel rapporto 23 dicembre 2004, aveva sostenuto che “(…) esiste una tendenza manifesta all’aggravamento e alla manipolazione (…)” (doc. AI 21/5).

                                         Non è possibile giungere ad una diversa conclusione nemmeno in base al certificato medico 6 febbraio 2006 con il quale il dr. __________, FMH in medicina generale, conferma in modo del tutto generico un’inabilità lavorativa totale dell’assicurata, e allo scritto 3 febbraio 2003 del __________, nel quale solo si attesta che dal 3 ottobre 2005 l’assicurata è presa a loro carico per una problematica psichica (doc. B2 e B4);

                                     -   in conclusione, senza voler minimizzare lo status dell’assicurata, sulla scorta della succitata perizia pluridisciplinare del SAM questo TCA non può che confermare l’assenza di affezioni invalidanti e, di conseguenza, la validità del giudizio contestato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti