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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.08.2005 32.2005.24

5. August 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,385 Wörter·~32 min·1

Zusammenfassung

incapacità lavorativa per motivi fisici. Apprezzamento anticipato delle prove

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.24   ZA/ss

Lugano 5 agosto 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 18 febbraio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, di professione rappresentante di galleria d’arte (attualmente casalinga), nel giugno del 1997 ha inoltrato una prima domanda di prestazioni AI, respinta dall’UAI con decisione 21 aprile 1998 in quanto l’assicurata non ha voluto sottoporsi ad un accertamento medico atto a meglio chiarire il suo stato di salute (doc. AI 1, 15).

                                         Nel mese di ottobre 2002, RI 1 ha presentato una seconda richiesta di prestazioni tendente all’assegnazione di una rendita (doc. AI 19). Il medico curante ha riassunto le patologie di cui soffre l’assicurata nei seguenti termini:

"  la signora RI 1, __________, è tuttora in cura per problemi residui del grave incidente stradale avvenuto il 07.02.1994 con Politraumatismo e coma.

In questi ultimi tempi si è confrontati con una perdita di memoria assai importante, uno stato di abulia ed astenia psichica.

Nonostante i medicamenti non si ottiene alcuna miglioria.

Restano inoltre i dolori alla colonna cervicale e spalla destra e dolori alla colonna lombare causati dalla vecchia amperolistesi L5-S1, per cui è difficoltoso lo stare sia in piedi lungo tempo sia seduta.

Difficile pensare a questo punto di ottenere un miglioramento."

(doc. AI 21)

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui un esame presso il Servizio medico regionale dell’AI (SMR), per decisione 21 gennaio 2004 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, motivando:

"  (...)

Esito degli accertamenti:

·          La sua pratica d'invalidità ha necessitato della documentazione medica nonché della perizia medica del nostro Servizio Medico Regionale del 10.11.2003.

Dal rapporto di quest'ultima risulta che la sindrome lombovertebrale, peraltro modesta, le consente di svolgere i lavori in posizione seduta ed eretta per un massimo di 3 ore, dopodiché dovrà cambiare posizione per 5-10 minuti. Non è limitata negli spostamenti; non può alzare e trasportare, se non casualmente, pesi superiori ai 10 kg.

La perdita di udito monolaterale non ha influsso importante sulla capacità lavorativa in ambiente non particolarmente rumoroso, la comprensione verbale risulta sufficiente.

Pertanto lei presenta una capacità lavorativa di 6 ore con rendimento normale, tenendo conto delle limitazioni che si riferiscono principalmente alla moderata limitazione funzionale della spalla e del braccio destro dovute alla vecchia frattura della clavicola.

Decidiamo pertanto:

·         La richiesta di prestazioni è respinta." (doc. AI 42)

                               1.2.   A seguito di un colloquio presso l’UAI in data 28 gennaio 2004 è stato stilato il seguente verbale/opposizione:

“(…)

Durante il colloquio la Signora precisa quanto segue:

- dopo il settembre 2003 i problemi all'orecchio sinistro sono peggiorati e le provocano, almeno 1-2 volte alla settimana, dei forti giramenti di testa e quindi per circa ½ ora-un'ora deve sdraiarsi. Inoltre continua a sentire un rumore fastidioso.

- In data 14.05.2003 ha eseguito al pronto soccorso dell'Ospedale __________ un drenaggio all'orecchio ed in agosto il medico Dr. __________ le ha detto che dopo un anno avrebbe dovuto valutare la necessità di un eventuale intervento alla "chiocciola". Nel corso del mese di marzo 2004 prenderà contatto con il medico per fissare l'appuntamento per discutere di questo fatto.

- Dichiara inoltre di soffrire di depressione, per il momento non è in cura da uno specialista, il curante Dr. __________ le prescrive dei medicinali. Ha anche problemi di memoria e di concentrazione.

Concordato che invieremo copia del rapporto della visita c/o Servizio __________ del 09.01.2004 al Dr. __________ per conoscenza e per eventuale presa di posizione in merito. Si metterà subito in contatto con lui.

- L'assicurata, letto il verbale, dichiara di approvarne il contenuto." (doc. AI 46)

                               1.3.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, con decisione su opposizione 18 febbraio 2005 l'UAI ha confermato la precedente decisione:

"  (...)

5. In concreto, per quanto attiene all'aspetto medico, l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione, in base alla quale la medesima non presenterebbe una perdita economica atta ad aprire il diritto a rendita.

Vista la nuova documentazione medica acquisita in sede d'opposizione, l'incarto ivi comprese le obiezioni sollevate, è stato nuovamente sottoposto al vaglio del SMR.

Quest'ultimo, visti i nuovi documenti, ha precisato che il rapporto del 6 febbraio 2004 del dottor __________ riassume le sole lamentele dell'assicurata senza fornire ulteriori elementi nuovi affermando unicamente che la signora __________, dopo l'incidente, non ha più ripreso il lavoro ed attualmente non è in grado di svolgere qualsiasi attività lucrativa a meno che non sia reperibile un lavoro adeguato. Conclude tuttavia affermando che lo stato di salute è stabile.

I certificati allestiti dal dottor __________, in particolare quello del 25 gennaio 2005, confermano la sola presenza di capogiri settimanali (migliorati sotto trattamento medicamentoso - Cerepar) e constatano l'assenza di alterazioni oggettivabili della situazione ORL.

Nel caso particolare, l'assicurata può svolgere in misura di 6 ore al giorno sia la propria attività di dipendente di galleria d'arte sia altre attività adeguate. Tale occupazione comporta un'incapacità lavorativa valutabile nella misura del 25% se rapportata ad un'occupazione lavorativa a tempo pieno di 8 ora giornaliere.

L'assicurata non presenta quindi il grado minimo del 40% richiesto dalla legge per una rendita d'invalidità.

6. In conclusione, si può quindi affermare che non vi sono elementi dal lato medico (compresi quelli presentati in sede d'opposizione i quali sono stati tra l'altro adeguatamente valutati) che depongano per un'incapacità lavorativa superiore a quella già attestata nella precedente valutazione effettuata dall'amministrazione.

Ne discende pertanto che la decisione impugnata appare corretta e merita piena conferma." (doc. AI 63)

                               1.4.   Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurata, rappresentata dal Patronato __________, ha ribadito quanto chiesto in sede di colloquio/opposizione chiedendo di essere sottoposta ad un esame specialistico e rivendicando il diritto ad una rendita d’invalidità:

"  (...)

3. La ricorrente, di lingua madre ungherese, vedova di un cittadino italiano, è da ritenersi sicuramente carente da un punto di vista amministrativo e quasi certamente, rispetto all'Ufficio dell'assicurazione invalidità, non ha fornito tutte le informazioni necessarie e di certo, non tutta la complessa documentazione medica di cui dispone.

La possibile carenza d'informazioni nella trasmissione dei dati da ricorrente a Ufficio AI, non è certamente da ascriversi ad una cattiva volontà della nostra patrocinata, quanto ad una carenza linguistica manifesta e riscontrabile immediatamente.

La scarsa conoscenza dei propri diritti in ambito assicurativo, cosi' come la non conoscenza dell'obbligatorietà di presentare una domanda AI dopo 12 mesi ininterrotti d'inabilità lavorativa, sono la ragione per la quale la ricorrente ha presentato una domanda d'invalidità con notevole ritardo rispetto alla data dell'incidente stradale.

4. Ad ogni buon conto, nel corso degli anni, le condizioni di salute della ricorrente, che pure è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici, a riabilitazione a terapie e a cure medicamentose, non è mai migliorata, così come attestato dalla documentazione medica più recente, rilasciata dal curante dr. med. __________ e dall'__________ e meglio dall'ospedale __________ (__________).

5. Concretamente, con scritto del 19.11.2002 il curante dr. med. __________ ribadisce che la ricorrente è ancora in cura per problemi residui al grave indicente stradale avvenuto nel 1994 con conseguenza politraumatiche e coma.

Il curante riconferma per la ricorrente, una condizione di importante perdita di memoria che continua a persistere e che le cure medicamentose non portano a miglioramento alcuno dello stato di salute.

L'__________, da par suo, in data 13 febbraio 2004 e meglio in dr. med. __________, certifica che la ricorrente presenta una sindrome vertiginosa accompagnata da acufeni e ipoacusia percettiva basso-medio-frequente a sx.

La certificazione del primario dell'__________, attesta una fattispecie Aggiuntiva a quelle già debitamente riscontrate dal curante dr. __________.

6. Ne consegue, a mente dello scrivente patrocinatore, che le conclusioni a cui giunge l'autorità di prime cure nel contesto della impugnata decisione su opposizione del 18 febbraio 2005, sono da rigettare integralmente. Da cui il presente ricorso.

7. Soggettivamente e anche oggettivamente le condizioni di salute delle ricorrente continuano ad essere parecchio cagionevoli sotto diversi punti di vista e, causa una richiamata difficoltà linguistica e di comprensione della lingua italiana, il fatto che la ricorrente non abbia mai chiesto al curante di allestire una perizia medica dettagliata e completa, non può a mente dello scrivente, penalizzarla in termini concreti di rendita AI.

In questa sede ne consegue anche la richiesta di sottoporre la ricorrente ad una visita multidisciplinare con relativo rapporto medico dettagliato.

Un rapporto medico dettagliato attestante le anamnesi più importanti: quella sociale e lavorativa, quella familiare, quella personale, quella relativa ai dati oggettivi, quella relativa a dati soggettivi, l'analisi clinica e sistematica e in particolare, una valutazione specialistica neutrale che si esprima compiutamente sulle conseguenze della capacità di lavoro future della ricorrente.

Trattasi, a mente del sottoscritto patrocinatore, di un documento d'importanza fondamentale che la ricorrente, carente anche da un punto di vista economico dopo il grave incidente stradale e le sue ripercussioni dirette sulla ridotta capacità lavorativa, non è mai stata in grado di ottenere" (doc. III)

                               1.5.   Nella risposta di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. V).

considerando                 in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                                         Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Per quel che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82 cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con "prestazioni" s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3). In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).

Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA. Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Nella fattispecie, il dr. __________, chirurgo e medico curante, nel suo rapporto medico del 4 dicembre 2002 ha certificato una totale incapacità lavorativa dal mese di agosto del 2000, rilevando:

"  A. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

Stato dopo grave infortunio stradale del 7.2.94 - con residua perdita di memoria, abulia e astenia psichica + residui dolori colonna cervicale, spalla dx (esiti di frattura clavicola dx) e dolori lombari.

Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:

su anterolistesi L5-S1

parestesie mano destra

insonnia

crisi ipotensione" (doc. AI 25)

"  La paziente attualmente non lavora più del tutto.

Prima faceva l'attività di gallerista. Adesso ha uno stato psicofisico del tutto esaurito. Impossibile una ripresa del lavoro anche per mancanza di volontà."

(allegato doc. AI 25)

                                         Nel suo "rapporto d’esame clinico SMR" del 9 gennaio 2004 il dr. __________ ha rilevato:

"  7. Diagnosi con influsso sulla CL

Ø       Stato dopo incidente della circolazione nel febbraio 1994, con rottura in serie delle coste a destra, frattura della clavicola destra, contusione cerebrale con ematoma puntiforme nella regione talamica e frattura di zigomo, mascella e mandibola a sinistra e lesione dentale. Attualmente i disturbi principali sono dati dagli esiti della frattura della clavicola destra, curata conservativamente e che residua un'importante callosità con limitazione funzionale e dolorosa lieve della spalla destra.

Ø       Diminuzione dell'udito all'orecchio sinistro, di origine indeterminata, con tinnito intermittente.

Ø       Lieve stato depressivo che non richiede terapia psicofarmacologica specifica.

Ø       Sindrome lombo-vertebrale lieve in presenza di esame clinico normale, su spondilosi bilaterale di L5 in assenza di spondilolistesi sulle RX del 1995, e all'esame clinico.

8. Diagnosi senza influsso sulla CL

Ø       Nessuna.

9. Discussione

Si tratta di un'assicurata quasi 49enne, collaboratrice di una galleria d'arte, che nel febbraio 1994 ha avuto un grave incidente automobilistico con diverse lesioni (vedi diagnosi).

L'assicurata da allora non ha più ripreso l'attività lavorativa, è stata ritenuta inabile dalla propria assicurazione infortuni al 100% dal 07.02.1994 al 31.03.1995, al 50% dal 01.04.1995 al 30.06.1996, dopo questa data è stata ritenuta inabile al 30% definitivamente.

L'assicurata non ha più ricercato un'attività lavorativa al di fuori dell'ambiente delle gallerie d'arte e non ha più ripreso l'attività da allora.

Nel 1997 ha inoltrato una domanda Al, respinta in quanto essa non si è sottoposta agli accertamenti richiesti. L'assicurata ritiene che allora si era trattato di una incomprensione da parte sua, in merito ai meccanismi di accertamento Al.

Attualmente l'assicurata si lamenta specialmente di dolori nella regione della spalla destra, in corrispondenza della frattura della clavicola, guarita con un importante callosità che provoca dolori ed una modesta limitazione dei movimenti. Alla visita si evidenzia un'importante callosità al centro della clavicola, che comporta una modesta limitazione funzionale della spalla destra, e dolori persistenti durante tutta la giornata, di intensità variabile, comunque mai molto forti se non eccezionalmente.

Rimando anche alle valutazioni del dr. __________ e del dr. __________, neurologo, del 1995 e '96 in cui si evidenzia la presenza di un Thoracic outlet syndrom e minime lesioni evidenziate alla elettroneurografia-elettromiografia. L'assicurata non ha ritenuto di sottoporsi ad un intervento chirurgico per correggere il callo ipertrofico dopo frattura della clavicola destra.

Attualmente non si evidenziano disturbi della sensibilità.

Per quanto riguarda la conseguenza del trauma cranico nel rapporto del dr. __________ (22.01.1996) non si ritiene il caso di fare ulteriori esami neuro-radiologici, non rilevando evidenti sequele all'esame clinico.

L'assicurata lamenta inoltre dolori alla schiena nella regione lombare, radiologicamente è nota una spondilosi bilaterale di L5, sulle RX del 1995 non è evidente una spondilolistesi se non minima, l'esame clinico mostra una schiena con motilità normale e la muscolatura paravertebrale non contratta e non dolente.

L'assicurata presenta una discreta diminuzione del tono dell'umore, astenia ed un'asserita modica difficoltà nel mantenere a lungo la concentrazione, riuscirebbe a leggere per 2 ore al massimo, a navigare in Internet per 1 ora al massimo.

Quest'anno è insorta una diminuzione improvvisa dell'udito all'orecchio sinistro che concerne però delle frequenze meno importanti, durante la visita ho potuto intrattenermi normalmente con l'assicurata senza alcuna difficoltà di comprensione. Chiediamo comunque allo specialista curante dr. __________ un rapporto ed una sua valutazione.

In base a quanto riscontrato durante la visita e all'anamnesi, l'assicurata è limitata nell'uso del braccio destro, con il quale può portare pesi solo fino a 5kg con il braccio teso e alzare a livello del tavolo pesi fino a 2kg ripetutamente. Lavori da eseguire al di sopra del livello delle spalle sono da eseguire solo raramente.

La sindrome lombovertebrale, peraltro modesta, consente all'assicurata di svolgere i lavori in posizione seduta ed eretta per un massimo di 3 ore, dopodiché dovrà cambiare posizione per 5-10min. Non è limitata negli spostamenti. Non può alzare e trasportare, se non raramente, pesi superiori ai 10kg.

In presenza di una sindrome depressiva lieve, non trattata con farmaci specifici, che comporta un'aumentata astenia ed una difficoltà a protrarre nel tempo la concentrazione, è giustificato ritenere che l'assicurata abbia una capacità, in attività che rispecchiano le limitazioni sopra descritte, di 6 ore al giorno.

09.01.2004. Ho ricevuto oggi il rapporto del dr. __________, che risponde alla mia lettera dell'11.11.2003. In essa lo specialista conferma che l'assicurata presenta una diminuzione dell'udito all'orecchio sinistro, una perdita di 45dB tra 250 e 1 kHz, specialmente in questa frequenza la perdita d'udito avrebbe un influsso sulla comunicazione e la comprensione verbale.

Da parte mia confermo che durante la visita, durata 1 ora e 1/2 e durante la quale l'assicurata era seduta volgendo verso di me l'orecchio sinistro, l'assicurata ha sempre capito tutto quello che le ho detto, parlando io con la voce normale. Confermo quindi che questa perdita di udito monolaterale non ha un influsso importante sulla capacità lavorativa dell'assicurata in ambiente non particolarmente rumoroso, la comprensione verbale risulta sufficiente.

10. Conclusioni

L'assicurata presenta una capacità lavorativa di 6 ore, con rendimento normale, tenendo conto delle limitazioni sopra espresse che si riferiscono principalmente alla moderata limitazione funzionale della spalla e del braccio destro, dovute alla vecchia frattura della clavicola, guarita con un'importante callo.

La capacità lavorativa non è aumentabile tramite misure terapeutiche." (allegato doc. AI 41)

                                         In data 5 febbraio 2004 il dr. __________ ha confermato i disturbi di cui soffre l’assicurata, tutti riconducibili all’incidente del 1994, ed ha certificato che “lo stato di salute è stabile” (doc. AI 47).

                                         Nelle sue "annotazioni" del 19 gennaio 2005 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

"  Diagnosi:      stato dopo incidente della circolazione nel febbraio 1994

                        con rottura in serie delle coste a destra, frattura della clavicola destra, contusione cerebrale con ematoma puntiforme nella regione talamica e frattura del zigomo, mascella e mandibola a sinistra e lesione dentale

Diminuzione dell'udito all'orecchio sinistro, di origine indeterminata, con tinnito intermittente

Lieve stato depressivo che non richiede terapia psicofarmacologica specifica Sindrome lombo-vertebrale lieve in presenza di esame clinico normale, su spondilosi bilaterale di L5 in assenza di spondilolistesi sulla Rx del 1995 e all'esame clinico

Conclusioni:

limitazioni ad usare il braccio destro, trasporto pesi fino a 5 kg, alzare pesi fino a 2 kg ripetutamente fino altezza tavolo, lavori al di sopra dell'altezza delle spalle sono da eseguire solo raramente

per disturbi rachide dorsale posizione eretta o seduta per al massimo di 3 ore di fila, in seguito pausa di 5-10 minuti. Pesi fino a 10 kg.

Per astenia e difficoltà di concentrazione abile a lavorare 6 ore al giorno

Decisione del 21.1.2004: rifiuto di rendita (abile al lavoro abituale 6 ore al giorno)

In fase di opposizione l'assicurata fa valere:

peggioramento del problema udito dopo settembre 2003 (allegato rapporto Dr. __________ di maggio 2003 attestante una perdita d'udito a sinistra, udito a destra normale)

problemi di depressione (a conferma viene unicamente presentato un piccolo certificato del Dr. __________ attestante che l'assicurata non ha più potuto riprendere l'attività lavorativa)

il 6.2.2004 perviene rapporto Dr. __________ che riassume le lamentele dell'assicurata senza fornire ulteriore elementi nuovi affermando conclusivamente che l'assicurata dopo l'incidente non ha più ripreso il lavoro e attualmente non è in grado di svolgere un'attività qualsiasi a meno che non sia reperibile un lavoro adeguato. Lo stato di salute è stabile.

Certificato succinto del dr. __________ del 13.2.2004: la paziente soffre di una sospetta malattia di Ménière con sindrome vertiginosa accompagnata da acufeni e ipoacusia percettiva basso-medio-frequente a sinistra.

Foglio del PS dell'ospedale civico (non datato) con diagnosi di lombosciatalgia a sinistra inviata dall'assicurata il 7.10.2004.

In conclusione:

fino alla data della decisione lo stato di salute può solamente aver avuto cambiamenti a livello ORL. Il problema di depressione è stato dovutamente preso in considerazione in occasione della visita SMR. Da notare che il medico curante in data 6.2.2004 attesta espressamente uno stato di salute stabile.

Procedere:

richiedo al Dr. __________ ulteriori precisazioni

richiedo al Dr. __________ aggiornamento situazione rachide dorsale." (doc. AI 56)

                                         In data 25 gennaio 2005 il dr. __________, otorinolaringoiatra e chirurgo, scrivendo all’UAI ha osservato:

"  la informo brevemente a riguardo della paziente sopraccitata, in mia cura dal febbraio 2003 che presenta un'ipoacusia a sinistra. La Sig.ra RI 1 è stata inizialmente indagata per una sospetta ostruzione timpanica a sinistra. Gli accertamenti hanno poi evidenziato che è comunque migliorato sotto trattamento con Cerepar. L'ultimo controllo eseguito alla paziente risale al 13 febbraio 2004. La paziente segnalava allora la presenza di capogiri settimanali con nausea e vomito senza presentare comunque alterazioni di tipo oggettivabile. Un aggiornamento allo stato di salute della paziente è pertanto unicamente possibile con una riconvocazione audiologica e otoneurovestibolare. In caso di accordo, vi chiedo di comunicarlo al mio segretario, in modo da poter provvedere alla convocazione diretta della paziente. Sarà quindi mia premura inoltrarvi un rapporto dettagliato." (doc. AI 59)

                                         Nelle sue “annotazioni” del 28 gennaio 2005 il dr. __________ ha ancora osservato:

"   Per quanto concerne presunto peggioramento della problematica d'udito il rapporto del Dr. __________ del 25.1.2005 conferma l'assenza di alterazioni oggettivabili della situazione ORL.

Vi è unicamente nozione di capogiri settimanali migliorati sotto Cerepar.

In conclusione situazione ORL invariata.

Per quanto concerne le altre patologie si fa riferimento al rapporto del 6.2.2004 del Dr. __________ il quale attesta uno stato di salute stabile.

In conclusione: stato di salute invariato." (doc. AI 60)

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb). Tale principio è stato del resto ribadito dal TFA proprio in occasione di una valutazione del SMR  ["Un tel rapport, qui émane d’un service medical régional au sens de l’art. 69 al 4 RAI, a en effet une valeur probante s’il remplit les exigences requis par la jurisprudence, ce qui n’est guère contestable en l’espèce (ATF 125 V 352 consid. 3a)" cfr. STFA non pubblicata del 28 ottobre 2002 in re P (I 523/02), consid. 3].

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                               2.6.   Per quanto attiene al problema fisico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________ (allegato doc. AI 41), medico del SMR, ed avallate dal dr. __________ (doc. AI 56 e 60), anch’egli medico SMR.

                                         Il dr. __________, dopo aver diagnosticato uno stato dopo incidente della circolazione avvenuto nel febbraio 1994, con rottura in serie delle coste a destra, frattura della clavicola destra, contusione cerebrale con ematoma puntiforme nella regione talamica e frattura dello zigomo, della mascella e della mandibola a sinistra e una lesione dentale, e dopo aver rilevato una diminuzione dell'udito all'orecchio sinistro di origine indeterminata con tinnito intermittente, un lieve stato depressivo che non richiede una terapia psicofarmacologica specifica, una sindrome lombovertebrale lieve in presenza di esame clinico normale su spondilosi bilaterale di L5 in assenza di spondilolistesi sulle RX del 1995, una sindrome lombovertebrale su multiple discopatie statico-degenerative senza segni radicolari irritativi o deficitari, uno stato dopo emicolectomia su diverticolite perforata con reintervento a due riprese per infezione e ripristino della continuità intestinale ed uno stato da dolore cronico con disturbi ansio-depressivi modici, ha compiutamente valutato il danno alla salute sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale capacità lavorativa dell’assicurata (6 ore il giorno con rendimento normale) nella sua precedente attività di rappresentante di galleria e in attività adeguate consone ai limiti funzionali esposti nella perizia, ossia in attività dove l'assicurata non debba spostare pesi superiori a 5 kg, alzarne ripetutamente sino all’altezza del tavolo di superiori ai 2 kg o spostarne, se non raramente di superiori ai 10 kg. Il medico ha inoltre precisato che la modesta sindrome lombovertebrale le consente di svolgere i lavori in posizione seduta ed eretta per un massimo di 3 ore, dopodiché dovrà cambiare posizione per 5-10 min.

                                         Il sanitario ha anche precisato che la lieve diminuzione della capacità lavorativa è dovuta sostanzialmente “alla moderata limitazione funzionale della spalla e del braccio destro, dovute alla vecchia frattura della clavicola, guarita con un'importante callo” (doc. AI 41).

                                         Egli ha anche valutato l'incidenza dei lievi disturbi depressivi sulla capacità lavorativa, ritenendoli, unitamente alle altre patologie esistenti, responsabili in maniera molto limitata del danno alla salute nella sua globalità (doc. AI 41 pag. 7).

                                         Per quanto attiene invece ai referti medici del dr. __________ e del dr. __________, entrambi chirurghi, in essi non vengono formulate diagnosi diverse da quelle del dr. __________. Il dr. __________ ha tra l’altro sempre rilevato una certa stabilità (doc. AI 47), mentre il dr. __________ non ha riscontrato “alterazioni di tipo oggettivabile” (doc. AI 59).

                                         Dai referti medici del dr. __________ e del dr. __________ del 5 febbraio 2004 rispettivamente del 25 gennaio 2005 (doc. AI 47 e 59) non si evincono chiari elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento rispetto a quanto accertato precedentemente in sede di esame SMR (doc. AI 41, cfr. anche doc. AI 60 “annotazioni” dr. __________).

                                         Agli atti non sono per il resto presenti validi atti medici che possano in un qualche modo mettere in discussione le conclusioni cui è giunto il dr. __________ (doc. AI 41) e sulle quali l’UAI ha fondato il proprio giudizio.

                                         Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dell’esame SMR, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile al lavoro in misura di 6 ore il giorno (con rendimento completo) nella sua precedente professione di rappresentante di galleria d’arte. Non raggiungendo quindi la percentuale minima del 40% richiesta dalla legge per l’assegnazione di un quarto di rendita, all’assicurata non può essere versata una rendita d’invalidità.

                                         Stante quanto sopra, la decisione contestata merita di essere tutelata mentre che il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.24 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.08.2005 32.2005.24 — Swissrulings