Raccomandata
Incarto n. 32.2005.236 FC/gm
Lugano 24 ottobre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassna-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 novembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nell’agosto 2003, RI 1, nata nel __________, casalinga, già al beneficio dal 2002 di mezzi ausiliari (scarpe ortopediche; doc. AI 2, 10), ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita in quanto affetta da “Malattia (Depressione dic. 2001), Incidente (Patologia vertebrale) 1972” (doc. AI 12).
Esperiti gli accertamenti del caso, per decisione 12 agosto 2005 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, motivando:
" (…)
Esito degli accertamenti:
• Dalla documentazione acquisita all’incarto, con particolare riferimento all’inchiesta esperita a domicilio, risulta un impedimento nello svolgimento delle abituali mansioni richieste nella conduzione dell’economia domestica del 21%.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Decidiamo pertanto:
• La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 33)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, con la quale ha postulato l'assegnazione di una rendita d’invalidità, e la produzione di un certificato medico del dr. __________ tramite l’avv. __________ subentrata quale patrocinatrice dell’assicurata (doc. AI 33 e 39), in data 2 novembre 2005 l’Ufficio AI ha emanato una decisione su opposizione confermando il precedente provvedimento:
" (...)
3. Nella fattispecie e come di consuetudine, va ricordato che l'amministrazione ha espresso il proprio convincimento prendendo la decisione che si è imposta sulla scorta della documentazione raccolta nel corso della procedura istruttoria.
In sede di opposizione, l'assicurata ha dissentito dal rifiuto a prestazioni ribadendo uno stato di salute compromesso al punto tale da rendere problematica la conduzione dell'economia domestica e costituire un impedimento assoluto nell'assunzione di un'attività lucrativa extra casalinga.
A tal proposito, occorre anzitutto evidenziare che l'atto di opposizione, corredato dalla certificazione medica prodotta dal Dr. __________, è stato sottoposto per competenza al Dr. __________ del SMR, il quale, con rapporto interno del 25 ottobre 2005, ha posto le sue osservazioni, denotando in particolare che la descrizione del disturbo dell'umore, anche cronico, non può essere tale da motivare un ulteriore incremento delle limitazioni per rapporto ad un'attività che non richiede un costante rendimento o obblighi di ritmo sostenuti. Pertanto, quanto presentato dall'opponente non riveste forza probatoria alcuna nei confronti di un durevole ed oggettivo peggioramento dello stato valetudinario, motivo per cui gli accertamenti di carattere medico esperiti dall'amministrazione e i conseguenti apprezzamenti del SMR non possono altro che essere confermati anche in questa sede.
4. Fatte queste considerazioni prettamente di carattere medico, occorre esaminare l'opposizione laddove l'assicurata si è lamentata dell'impossibilità di poter svolgere una professione lucrativa a causa dello stato di salute cagionevole, ponendo indirettamente all'amministrazione il quesito a sapere se il metodo di valutazione adottato per stabilire il grado di invalidità sia corretto.
A questo proposito, è opportuno evidenziare che la giurisprudenza in vigore, precisa che per stabilire l'invalidità di assicurate coniugate, separate o divorziate, determinante è l'attività che verrebbe esercitata se non fosse insorto il danno alla salute. È quindi necessario esaminare la situazione generale dell'assicurata in relazione alle componenti personali, professionali, sociali ed economiche, alfine di determinare se essa, nel caso avesse goduto di buona salute, avrebbe dedicato la parte più importante della sua attività ad un'occupazione lucrativa a tempo pieno o parziale o all'economia domestica. Per circoscrivere il campo di attività probabile dell'assicurata, nell'ipotesi che avesse goduto di buona salute, bisogna di conseguenza prendere in considerazione la necessità finanziaria che la spinge a riprendere o ad estendere l'attività lucrativa, come pure gli eventuali oneri educativi e di cura dei figli, la sua età, le sue qualifiche professionali, la sua formazione e le sue affinità e capacità personali.
Nello specifico, valutando attentamente gli atti dell'incarto, non sono emersi elementi particolari ed indizi concreti che possano indurre l'amministrazione a valutare il grado di invalidità dell'assicurata giusta l'art. 16 LPGA (vedi considerando 2), segnatamente alla luce della componente finanziaria garantita dal marito in virtù di una convenzione alimentare convenuta fra le parti, nondimeno anche del fatto che l'assicurata stessa non ha mai manifestato durante il matrimonio intenzione alcuna di riprendere un'attività lucrativa, nonostante il fatto che le contingenze familiari, così come l'età e l'indipendenza delle figlie, nate nel 1983 e 1985, lo avrebbero certamente consentito.
Conseguentemente, l'operato dell'amministrazione comportante la valutazione del caso giusta gli impedimenti riscontrati nell'ambito casalingo deve trovare piena conferma, così come merita tutela la decisione impugnata.
L'Ufficio AI del Canton Ticino pertanto
risolve:
1. L'opposizione è respinta.
2. La procedura è gratuita. (...)" (cfr. doc. AI 42)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurata ha contestato il provvedimento amministrativo e ribadito quanto chiesto con l’opposizione precisando:
" Con decisione 2 novembre 2005, pervenuta il 7 novembre 2005, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità ha emesso la decisione su opposizione, respingendola. La decisione 12 agosto 2005, alla quale la ricorrente ha interposto opposizione, ha valutato l'impedimento a svolgere le mansioni abituali di conduzione dell'economia domestica nella percentuale del 21% e pertanto insufficiente per poter ricevere una rendita di invalidità.
Con la decisione impugnata l'Ufficio invalidità ha confermato tale valutazione e pertanto il rifiuto di riconoscimento di ogni rendita, ciò che non può essere accettato.
Intanto va sottolineato che la ricorrente soffre di patologia fisica e psichica, ciò che incide sia sullo svolgimento delle mansioni casalinghe sia sull'assunzione di lavoro extra-coniugale.
Secondo lo psichiatra curante dr. __________ l'assicurata presenta un aggravamento del suo stato psichico che la rende completamente inabile; tale accertamento non è stato in alcun modo preso in considerazione dall'Autorità la quale rimanda ad osservazioni del dr. __________ del SMR, sconosciute all'assicurata, con le quali si contesta la certificazione prodotta. Ciò non può essere accettato posto che di fronte ad un rapporto del medico specialista, che segue la ricorrente dal 2001, esigibile è un approfondimento del caso, ciò che non è avvenuto.
Non si fa parola nella decisione impugnata della patologia fisica, importante, di cui soffre la ricorrente.
Una corretta valutazione deve in ogni caso tener conto di tutta la situazione personale, fisica e psichica, ciò che per contro non sembra essere avvenuto, considerato che l'accento nell'impugnata decisione è stato posto sullo stato di salute psichica. A tal proposito va ricordato che nel rapporto medico psichiatrico agli atti risulta che "la percentuale di inabilità vada rivalutata e quantificata nella misura del 30/40%"; se si pon mente anche all'impedimento dovuto alla patologia fisica non si può che concludere che il grado di invalidità è superiore a quanto sin qui valutato, ciò che si chiede venga riconosciuto.
Nell'ambito del metodo di valutazione del grado di invalidità, la ricorrente ha sottolineato di ritenere di non trovarsi nelle condizioni di poter assumere un impegno lavorativo fuori casa.
L'autorità nell'esaminare la ripercussione economica del danno alla salute si è espressa in modo insostenibile giungendo alla conclusione che non è possibile procedere ad una valutazione secondo l'art. 16 LPGA.
L'autorità ha sostenuto che l'assicurata non ha mai manifestato intenzione alcuna di riprendere l'attività lavorativa nonostante il fatto che le contingenze familiari così come l'età delle figlie, nate nel 1983 e 1985, lo avrebbero certamente consentito; queste considerazioni non possono che venir interpretate in un'accezione negativa da parte dell'assicurata e dalla stessa recisamente respinte.
L'assicurata non ha mai espresso intenzioni, non sa che cosa intende l'autorità con contingenze familiari non vede come si possa dire che non ha ripreso il lavoro malgrado avesse potuto farlo.
I fatti, così come risultanti dall'incarto, dicono che l'assicurata si è dedicata durante il matrimonio esclusivamente alla famiglia e che la stessa oggi ritiene di non trovarsi nelle condizioni di poter assumere un impegno fuori casa, date le sue invalidanti condizioni di salute, psichiche e fisiche.
E' escluso che l'autorità possa riferirsi a infondati e non istruiti elementi per rifiutare, a torto, la richiesta di rendita.
Si chiede quindi che la decisione sia annullata e che venga riconosciuto il diritto alla rendita di invalidità." (cfr. doc. I)
1.4. Nella risposta di causa l’UAI, rilevato come nel suo gravame l’assicurata sollevasse in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, ha confermato il contenuto della decisione su opposizione chiedendo la reiezione del gravame (IV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d'invalidità.
Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003 (l’assicurata ha addotto patologie invalidanti presenti dal 1972 e 2001, doc. AI 12), occorrerebbe distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA. Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2002) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un’attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
"Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.7. Nella fattispecie al fine di valutare l’invalidità dell’assicurata l’Ufficio AI ha applicato il metodo di calcolo specifico per le persone non esercitanti un’attività lucrativa in quanto ha appurato che l’interessata, prima dell’insorgere del danno alla salute, non svolgeva, dal 1982, alcuna attività lavorativa.
Alla luce delle conclusioni tratte dai medici, che hanno concluso per un’inabilità in qualsiasi attività del 30-40%, e dall’assistente sociale - che ha effettuato un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica al domicilio dell’interessata concludendo per un grado di impedimento del 21% -, l’amministrazione ha concluso per il rifiuto della rendita in quanto l’invalidità riconosciuta alla ricorrente non raggiungeva la soglia minima del 40%.
RI 1 contesta queste conclusioni.
2.8. In data 6 ottobre 2003 il dr. __________, specialista in psichiatria e medico curante dell’assicurata, nel suo rapporto medico all’Ufficio AI, ha posto come diagnosi “Sindrome depressiva cronica, dal 1997/8 e patologia ossea post-traumatica” dichiarandola inabile al lavoro nella misura del 50% dal 21 dicembre 2001 e precisando:
" (...)
La paziente, diplomata in commercio, madre di 2 adolescenti, si è recentemente separata dal marito dopo una lunga relazione conflittuale (doppia vita del marito). Depressione nervosa. Inoltre essa soffre di una patologia ossea che non le permette di eseguire certi lavori a lungo, di modo che il reinserimento professionale appare compromesso. Ciononostante la paziente desidera avere un'occupazione a tempo parziale.
Ritengo indicata l'assegnazione di una mezza rendita AI. (...)" (cfr. Doc. AI 14)
Sentito il medico del Servizio medico regionale dell’Assicura-zione invalidità (in seguito: SMR), l’Ufficio AI ha affidato il compito di esperire un accertamento ambulatoriale di tipo psichiatrico ai sanitari dell’__________ (di seguito __________), i quali, con un dettagliato referto datato 25 marzo 2005, hanno posto la diagnosi di “Sindrome mista ansioso-depressiva” esponendo le seguenti valutazioni e conclusioni:
" (...)
5. VALUTAZIONE E PROGNOSI
La valutazione clinica emersa nel corso del colloquio depone per la presenza di un disturbo affettivo compatibile con la diagnosi di Sindrome mista ansioso-depressiva. Non avendo a disposizione un certificato medico dettagliato da cui desumere l'evoluzione dello stato psichico nel corso degli ultimi anni (abbiamo in possesso solo un breve rapporto, di cui si fa sopra menzione), si possono unicamente avanzare delle ipotesi circa l'evoluzione clinica stessa. Certamente la mancata prescrizione di una terapia psicofarmacologica più specifica e al tempo stesso la somministrazione riservata al bisogno di un blando ansiolitico a basso dosaggio (Temesta 1mg exp), depongono per l'esclusione pregressa di un scompenso depressivo franco. La personalità premorbosa della signora tende d'altra parte ad un senso di insicurezza costante ed ad una bassa autostima. Nell'attuale, il timore di un mancato introito economico da parte dell'ex-coniuge e la percezione di un'imminente autonomizzazione da parte delle figlie, hanno certamente attivato una preoccupazione relativa al proprio futuro e al proprio sostentamento.
Si ritiene tuttavia che dal punto di vista psichiatrico la percentuale di inabilità vada rivalutata e quantificata nella misura del 30-40%.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
1. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
Si precisa che la signora non ha mai lavorato ad eccezione di un breve periodo di pochi anni, dopo il conseguimento del diploma. L'introduzione nel mondo del lavoro tenuto conto delle condizioni cliniche, della fragilità emotiva, del senso di insicurezza e di incertezza generate, dovrebbe essere graduale.
2. L'ambiente di lavoro è in grado di sopportarne i disturbi psichici?
Si precisa che la signora, a parte alcuni anni dopo il conseguimento del diploma in cui ha lavorato come impiegata, non ha più svolto alcuna attività lucrativa dedicandosi per sua scelta alla cura della casa e della propria famiglia.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI INTEGRAZIONE
1.E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione?
Non si ravvisano allo stato attuale indicazioni per provvedimenti d'integrazione.
2. E' possibile migliorare la capacità di lavoro?
Indubbiamente una presa in carico ambulatoriale più strutturata (la frequenze delle visite risulta essere solo mensile) e l'appoggio di una terapia psicofarmacologica più incisiva, potrebbero portare ad un miglioramento del quadro clinico e di conseguenza ad un miglioramento della capacità lavorativa.
3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
L'assicurata può svolgere qualsiasi attività nella misura del 60-70%; per il restante 30-40% va considerata lavorativamente incapace.
CONCLUSIONI:
Si ritiene utile consigliare il ricorso ad una terapia farmacologica che possa aiutare a modulare le risposte emotive pure comprensibili della signora al fine di ripristinare uno stato quo tale da permettere una vita qualitativamente più soddisfacente." (cfr. doc. AI 26)
Nelle sue Annotazioni del 12 aprile 2005 il medico SMR osservava:
" La perizia permette di determinare una IL in qualsiasi attività del 30-40%. Si può concludere con una limitazione del 35% della CL che permette di decidere con un rifiuto di prestazioni” (doc. AI 28)
L’Ufficio AI ha quindi incaricato l’assistente sociale di allestire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica. Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 19 luglio 2005, con rapporto 5 agosto 2005 l’assistente sociale ha concluso per un grado d’inabilità complessivo del 21% esponendo quanto segue:
" (...)
DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA
a. formazione scolastica e professionale
scuole dell'obbligo - scuola "__________"
b. se non fosse intervenuto il danno alla salute, l'assicurata eserciterebbe oggi un'attività lucrativa?
La signora RI 1 ritiene di non trovarsi nelle condizioni di poter assumere un impegno fuori casa.
§ Eventuale situazione economica
Vedi convenzione all'incarto. Il marito versa fr. 4'100.- mensili a favore dell'assicurata.
§ Attività svolta e in che misura
Nessuna dopo il matrimonio
c. L'assicurato conferma le indicazioni fornite dal datore di lavoro sul questionario apposito?
-.-
(...)
5. ATTIVITÀ – descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5 %
percentuale degli impedimenti
0 %
percentuale di invalidità
0 %
Nessun impedimento.
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
45 %
percentuale degli impedimenti
20 %
percentuale di invalidità
9 %
La signora RI 1 prepara personalmente i pasti per sé e la figlia con la quale convive. A causa del dolore alla schiena evita di rimanere in piedi a lungo. All'infuori di un maggior impiego di tempo, dovuto alla necessità di lavorare a tappe e alternare spesso la posizione, la signora RI 1 non segnala altre difficoltà.
Considero un maggiore impiego di tempo pari al 20 %.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
20 %
percentuale degli impedimenti
30 %
percentuale di invalidità
6 %
La signora RI 1 ha deciso, tra l'altro, di lasciare la grande abitazione coniugale perché troppo impegnativa da mantenere pulita. Da tempo delegava ad un aiuto domestico i lavori più impegnativi. Ora vive in tre locali e mezzo e, distribuendo il lavoro sull'arco di più giorni, può eseguire le pulizie personalmente. La signora RI 1 sottolinea di non poter lavorare in modo continuativo, mantenendo un ritmo di lavoro sostenuto. Incontra maggiori difficoltà mentre pulisce in basso o in alto. Si tratta di posizioni che portano all'intensificazione dei dolori alla schiena. Le figlie l'aiutano nelle pulizie di fino, nel lavaggio dei vetri e nel cambio delle lenzuola. La signora RI 1 spiega di poter lavorare al mattino mentre al pomeriggio sente la necessità di riposarsi almeno durante due ore.
L'assicurata descrive difficoltà legate alla problematica fisica e, in parte, alla stanchezza che l'accompagna sempre. La signora RI 1 può occuparsi delle pulizie di casa organizzandosi come meglio le conviene e a dipendenza di come si sente. Attribuisco pertanto un impedimento pari al 30 %, in considerazione dell'aiuto prestato dalle figlie (peraltro esigibile) e il maggior impiego di tempo nell'esecuzione dei lavori domestici dovuto alla problematica psico-fisica.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10 %
percentuale degli impedimenti
20 %
percentuale di invalidità
2 %
Si fa accompagnare dalle figlie per effettuare la spesa settimanale in modo tale che l'aiutino a trasportare le borse della spesa. La signora RI 1 spiega di evitare di recarsi in luoghi "nuovi" poiché teme un attacco di panico. Ha ridotto allo stretto necessario le uscite poiché si sente al sicuro soltanto fra le mura di casa. Guida l'automobile per recarsi dal dott. __________ a __________, ma non se la sente di guidare, per esempio, fino a __________ se non accompagnata da una figlia. Si occupa personalmente delle questioni amministrative e dei pagamenti che la riguardano.
L'assicurata vive "isolata" nella sua abitazione dove trova la tranquillità e sicurezza che le necessita. Non vi è un effettivo impedimento nel fare le spese, ma l'autonomia appare ridotta dalla situazione psichica vissuta. Conteggio un impedimento pari al 20 %.
5.5 Bucato, confezione e riparazione di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza assegnata
20 %
percentuale degli impedimenti
20 %
percentuale di invalidità
4 %
La lavanderia è facilmente accessibile trovandosi al pianterreno come l'appartamento dell'assicurata. La signora RI 1 esegue personalmente il bucato per sé e le figlie e stira, poco per volta, l'intero bucato. Anche in questo ambito segnala di non poter lavorare in modo continuativo, ma a tappe di dieci minuti. Ne deriva un maggior impiego di tempo.
L'impedimento dovuto al maggior impiego di tempo non supera il 20 % poiché la collaborazione delle figlie adulte è da ritenersi esigibile.
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
comprsa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
0 %
percentuale degli impedimenti
0 %
percentuale di invalidità
0 %
-.-
5.7 Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
0 %
percentuale degli impedimenti
0 %
percentuale di invalidità
0 %
-.-
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100 %
percentuale di invalidità
21 %
§ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato
Le figlie
6. GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
Attività
Ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
Salariata
Casalinga
100 %
21 %
21 %
TOTALE
21 %
(...)" (cfr. doc. AI 31)
Sulla base di questi accertamenti, l’amministrazione, con decisione 12 agosto 2005, ha negato il diritto a prestazioni d’invalidità ritenendo il grado d’invalidità della richiedente inferiore al 40% (doc. AI 33).
2.9. Nell’opposizione 29 agosto 2005 RI 1 ha contestato le conclusioni dell’amministrazione chiedendo ulteriori accertamenti medici (doc. AI 33).
In data 5 ottobre 2005 la patrocinatrice della richiedente ha fatto pervenire all’Ufficio AI un attestato medico del 12 settembre 2005 del dr. __________, il quale ha rilevato:
" Rispetto alla situazione valutata nel mio, certificato AI del 6.10.2003, si è verificato un aggravamento del quadro complessivo, in particolar modo riguardo al disturbo dell'umore, che tende a cronicizzarsi.
Si ricorda che la paziente soffre di un disturbo psichico in relazione all'avvenuta separazione dal marito, sotto la forma di una depressione nervosa reattiva. La paziente ha sopportato per anni una situazione coniugale estremamente conflittuale, dalla quale essa non trovava la forza di uscire, malgrado il disprezzo dimostrato dal coniuge e malgrado la paziente fosse al corrente della doppia vita del marito. La paziente riferisce di essersi sentita molto sola; il marito assente, freddo, indifferente, si comportava come se essa non esistesse, provocando nella paziente sentimenti di rabbia impotente e sintomi di derealizzazione. Il quadro patologico, reattivo alla situazione famigliare improntata alla violenza psicologica, necessitava di una presa a carico specialistica.
L'accudire le figlie, oggi entrambe maggiorenni, frenava la paziente dal mettere un termine a una relazione che la faceva solo soffrire.
I disturbi fisici, di cui la paziente soffre da anni, in seguito ad un infortunio in gioventù, disturbi documentati, tendono inoltre ad aggravare lo stato psichico già precario e rendono la paziente inidonea a lavorare, tanto più che, negli anni del matrimonio, la paziente era casalinga e, poco dopo aver concluso l'apprendistato come impiegata di commercio, non ha più lavorato fino ad oggi.
In preda ad una sofferenza psichica, la paziente ha dovuto rivolgersi al sottoscritto e ha intrapreso una psicoterapia il 21.12.2001." (cfr. doc. AI 39)
Richiesto in merito, il medico SMR ha osservato quanto segue nelle sue Osservazioni 25 ottobre 2005:
" La documentazione medica psi inviata parla di un disturbo dell'umore che tende a cronicizzarsi.
La perizia psi ha permesso di evidenziare una limitazione psi in un attività di tipo salariata. La giurisprudenza tiene in considerazione piu realistica la valutazione dell'inchiesta casalinga. Un disturbo dell'umore anche cronico non motiva un ulteriore incremento delle limitazioni in un attività che non richiede un costante rendimento o obligi di ritmo sostenuto.
Ritengo che gli elementi medici psi inviati non motivano oggettivamente un peggioramento durevole.
Possiamo respingere l'opposizione e confermare la nostra decisione." (cfr. doc. AI 41)
Con la decisione su opposizione del 2 novembre 2005, l’amministrazione, rilevato come un sostanziale peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata non fosse comprovato, ha confermato il precedente provvedimento negando che l’assicurata dovesse essere considerata come salariata (doc. AI 42; cfr. consid. 1.2).
2.10. Con il presente ricorso RI 1 contesta le conclusioni dell’amministrazione adducendo in sostanza che non avrebbe valutato esaurientemente le sue reali condizioni di salute (I; cfr. sopra consid. 1.3).
Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.11. Per quanto concerne la patologia psichiatrica di cui è affetta RI 1, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravvede ragioni che impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i medici dell’__________ interpellati, specialisti nella materia che qui interessa, che hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata.
In effetti i sanitari dell’__________ hanno sottoposto la richiedente ad una valutazione approfondita ed accurata, stilando il 25 marzo 2005 un dettagliato rapporto medico - che del resto l’interessata non ha mai contestato - in cui è stato accertato che la ricorrente, affetta da sindrome ansioso-depressiva, presentava comunque una capacità lavorativa in ogni attività del 60-70% (doc. AI 26 e consid. 2.8). A tale perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza.
Dopo l’emanazione del provvedimento 12 agosto 2005, l’assicurata ha di fatto sostenuto, sulla base del certificato del dott. __________ del 12 settembre 2005, che le sue condizioni psichiche erano peggiorate (cfr. consid. 2.9 e doc. AI 39).
Ora, il rapporto del dr. __________ non è tale da modificare le conclusioni cui sono giunti i periti incaricati dall’amministrazione nel loro referto del 25 marzo 2005. In particolare, tale certificato non permette di stabilire con chiarezza un peggioramento dello stato di salute della richiedente da un punto di vista psichiatrico intervenuto tra la perizia del 25 marzo 2005 e la decisione su opposizione del 2 novembre 2005. In effetti, il medico curante dell’interessata ha in realtà attestato le patologie già note e un peggioramento delle condizioni che tuttavia non è riuscito a sostanziare né a precisare non indicandone né la misura né l’eziologia. In particolare, l’affermazione per cui il disturbo dell’umore riscontrato nella paziente, e già noto, tenderebbe a cronicizzarsi, non muta la sostanza del quadro invalidante già precedentemente accertato, come del resto pertinentemente osservato nelle Annotazioni del 25 ottobre 2005 dal medico del SMR cui è stato sottoposto per osservazioni il certificato del medico curante della richiedente (cfr. consid. 2.9; doc. AI 41). Anzi, l’unica descrizione data dal sanitario non fa in sostanza che ripercorrere quanto già affermato nel precedente rapporto medico all’attenzione dell’Ufficio AI del 6 ottobre 2003 (doc. AI 14).
Bisogna quindi concludere che dall’attestazione del 12 settembre 2005 del medico curante di RI 1 non si rilevano elementi tali da evidenziare con chiarezza un peggioramento rilevante della patologia psichiatrica rispetto alla situazione accertata dai periti nel referto del 25 marzo 2005, anche perché non vi è da escludere che il peggioramento citato dal dr. __________, espressamente riferito al precedente certificato del 6 ottobre 2003, fosse in realtà già intervenuto nel momento in cui, nel marzo 2005, la ricorrente è stata peritata dai medici dell'__________.
A prescindere quindi dal fatto che la certificazione del dr. __________ non meriterebbe di essere presa in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziata e dettagliata e, quindi, non conforme ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6 e 2.10), va detto che in ogni caso da tale referto non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente in sede peritale e avallato dai medici del SMR.
Al proposito va comunque anche ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Quanto d’altra parte ai problemi ortopedici lamentati dalla ricorrente, relativi alla frattura del femore subita nel 1972, non vi sono all’inserto atti medici che permettano di concludere per una limitazione rilevante. In effetti, l’unica valutazione specialistica è quella del dr. __________, chirurgo ortopedico, il quale, in data 3 aprile 2002, aveva concluso per una capacità lavorativa dell’assicurata intatta a dipendenza dei postumi della rottura del femore (doc. AI 9-1). Agli atti non vi sono altre attestazioni mediche che permettano di concludere altrimenti, né del resto l’assicurata, che peraltro non risulta nemmeno essere seguita da un medico per tale problema, ha sostenuto mai prima diversamente, segnatamente nel senso che i problemi ortopedici abbiano subito un deterioramento di rilievo.
In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa di almeno il 60%.
Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di revisione.
2.12. Per quel che concerne d’altra parte l'attività di casalinga e la valutazione dei relativi impedimenti, va ricordato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.4 e 2.5), è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 prevede:
"Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2
5
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10
50
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5
20
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5
10
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5
20
6. Accudire i figli o altri familiari
0
30
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0
50
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique
VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G.C., il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).
2.13. Nella specie, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica.
Il relativo rapporto è stato allestito il 5 agosto 2005 (doc. AI 31). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 21% (cfr. consid. 2.8).
Alla valutazione dell’assistente sociale, genericamente contestata dalla ricorrente, va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga, tenendo adeguatamente conto peraltro delle indicazioni fornite dall’interessata.
Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza è del resto pure la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia, e, quindi, della collaborazione dovuta nella gestione dell’economia domestica della ricorrente da parte delle due figlie ormai maggiorenni.
Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non può che ritenere adeguato il grado d'invalidità dell'assicurata quale casalinga stabilito dall’Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.
Il grado globale d’impedimento del 21% va pertanto confermato.
2.14. Quanto infine all’allegazione, espressa dalla ricorrente più o meno implicitamente, per la quale a torto l’amministrazione non l’avrebbe considerata parzialmente salariata, la stessa non può mutare all’esito del presente contendere.
Va qui ribadito che, con lo scopo di accertare il metodo applicabile per il calcolo del grado di invalidità, occorre innanzitutto stabilire se un assicurato deve essere considerato come persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, parziale o senza attività e questo in base a cosa egli avrebbe fatto se non fosse subentrato il danno alla salute (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
Nella specie, dall’inserto è emerso che la ricorrente ha lavorato pochi anni prima del matrimonio, celebrato nel 1980, e ha poi interrotto, per sua scelta, e comunque sicuramente non per motivi di salute, ogni attività lucrativa nel 1982 (doc. AI 2), senza poi più riprenderla. D’altra parte, considerato come le figlie dell’assicurata sono nate nel 1983 e 1985, la ripresa di un’attività lucrativa, se desiderata, sarebbe stata per l’assicurata da tempo possibile, almeno a tempo parziale. Va detto inoltre che l’interessata, durante la procedura di fronte all’AI, non ha mai dichiarato chiaramente di essere intenzionata a riprendere il lavoro.
Alla luce di queste considerazioni le affermazioni per cui la ripresa di un’attività lucrativa sarebbe essenzialmente ostacolata dal suo stato di salute risultano quantomeno poco credibibili.
Ma a prescindere da queste costatazioni, va detto che anche volendo considerare l’assicurata parzialmente salariata e, quindi, anche volendo fissare al 50% la quota riservata alle mansioni professionali ed al restante 50% quella dedicata alle occupazioni casalinghe, il grado di invalidità globale non raggiungerebbe comunque la soglia pensionabile di grado d’invalidità del 40%, considerato come per la mansioni casalinghe il grado di inabilità è del 21% e quello per quella ipotetica di salariata, nella professione precedentemente praticata di impiegata d’ufficio (ritenuta perfettamente esigibile dai medici, sia dal profilo psichiatrico che da quello ortopedico; cfr. doc. AI 26 e 9) del 40% al massimo (cfr. perizia medici __________, citata al consid. 2.8); in tale evenienza infatti il grado d’invalidità globale sarebbe del 30,5% (50 x 40% + 50 x 21%). Nemmeno considerando un’attività salariata esercitata all’80%, sarebbe del resto possibile giungere ad una tasso d’inabilità complessivo conferente il diritto ad una rendita di invalidità.
2.15. Visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti