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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.11.2006 32.2005.233

14. November 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,269 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Revisione della rendita. In caso non è stato riscontrato un peggioramento della patologia somatica dell'assicurata e nemmeno l'insorgenza di una affezione psichica invalidante. Conferma della reiezione della domanda di revisione.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.233   BS/sc

Lugano 14 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 2 novembre 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, già attiva quale aiuto gerente di un albergo, nel mese di agosto 2001 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti motivata da “contusione della colonna lombo-sacrale, distorsione del piede sinistro, sindrome lombovertebrale su instabilità lombare e stato dopo operazione per ernia discale “ (doc. AI 2-1).

                                         Dagli atti medici raccolti durante l’istruttoria AI è emerso che  l’assicurata non poteva più esercitare la sua originaria professione e che per contro un’attività confacente al suo stato di salute risultava ancora esigibile al 50%. Con delibera 23 dicembre 2002 l’Ufficio AI del Cantone Ticino, sulla base dell’usuale raffronto dei redditi, ha determinato un grado d’invalidità del 55% con diritto alla mezza rendita dal 1° luglio 2001 (doc. AI 37-1). Avendo l’assicurata nel frattempo spostato il domicilio a __________, con decisioni 13 febbraio 2004, cresciute in giudicato, l’Ufficio AI del Cantone __________ ha erogato la mezza rendita (doc. AI 54-1/atti cassa di disoccupazione in AI 1-6).

                                         La mezza rendita è stata confermata, in via di revisione, nel mese di agosto 2004 (doc. AI 52-1).

                               1.2.   In data 23 novembre 2004 l’assicurata ha presentato una domanda di revisione, motivata da un peggioramento del suo stato di salute.

                                         Al riguardo essa ha prodotto il certificato 3 dicembre 2004 del suo medico curante, dr. __________, avente il seguente tenore:

"  Si certifica che la sopraccitata paziente, in mia cura dal luglio 2000, ha presentato un peggioramento del suo stato di salute a partire dall'aprile 2004. Dal 5 aprile 2004 è stata dichiarata inabile al lavoro nella misura dell'80 %.

In effetti si è manifestata da una parte una sintomatologia caratterizzata da astenia, affaticabilità, disturbi della concentrazione, disturbi del sonno da attribuire ad uno stato ansioso-depressivo reattivo soprattutto a delle problematiche famigliari. D'altra parte la paziente ha manifestato un peggioramento della sintomatologia dolorosa in sede lombare in stato dopo operazione per ernia discale L4-L5 nel 1984 e nell'ambito di una discopatia L5-S1 e lesioni artrosiche degenerative. Nel corso degli ultimi mesi ha pure sviluppato episodi recidivanti di dolori anginosi retrosternali, le indagini cardiologiche ed in particolare una cicloergometria non hanno per ora messo in evidenzia una coronaropatia." (Doc. AI 57-2)

                                         Sottoposto il caso all’esame del Servizio medico regionale  dell’AI (SMR), con nota 28 aprile 2005 il dr. __________, attivo presso il citato servizio medico, ha sostenuto che la nuova documentazione medica non fornisce elementi obiettivi che permettono d’identificare un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata (doc. AI 64-1).

                                         Di conseguenza, costatato l’immutato stato valetudinario, con decisione 3 maggio 2005 l’Ufficio AI del Cantone Ticino ha respinto la domanda di revisione (doc. AI 65-1).

                               1.3.   Con decisione 2 novembre 2005 l’amministrazione, ribadendo che gli atti medici prodotti non comprovano un deterioramento delle condizioni di salute, ha respinto l’opposizione dell’assicurata, confermando il diritto alla mezza rendita e la reiezione della domanda di revisione (doc. AI 73-1).

                               1.4.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurata ha inoltrato il presente ricorso. Postulando il riconoscimento di un grado d’invalidità dell’80%, essa ha fatto proprie le censure      esposte dal suo medico curante, dr. __________, nello scritto 25 novembre 2005. Essa ha inoltre chiesto al TCA di assumere i risultati degli esami specialistici che verranno eseguiti dal dr. __________, specialista in reumatologia, durante la visita concordata per il 13 marzo 2006.

                               1.5.   Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

                               1.6.   Su richiesta dello scrivente Tribunale, la ricorrente ha trasmesso il rapporto 7 aprile 2006 del dr. __________ (doc. B).

Con lettera 30 ottobre 2006 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito al nuovo rapporto (VIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se vi è stato un peggioramento delle patologie invalidanti dell’assicurata giustificante, in via di revisione, un aumento della rendita d'invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

                               2.5.   Nel caso in esame, l’assicurata ha sostenuto una recrudescenza delle affezioni invalidanti. Come visto, con certificato 3 dicembre 2004 il medico curante ha evidenziato un peggioramento della sintomatologia dolorosa in sede lombare. Egli ha pure individuato una sindrome da astenia e dolori anginosi retrosternali, facendo tuttavia presente che riguardo a quest’ultime affezioni le indagini cardiologiche non hanno messo in evidenza una coronaropatia. Il dr. __________ ha quindi concluso per un’incapacità lavorativa all’80% (doc. AI 62-1; cfr. consid. 1.2).

                                         Con rapporto 1 giugno 2005 lo stesso medico curante, confermando un’incapacità lavorativa all’80%, ha inoltre rilevato una sintomatologia dolorosa influenzata da osteoporosi, nonché una fibromialgia diffusa. Egli ha pure valutato una recrudescenza dello stato ansioso-depressivo dovuto in particolare ad importanti problematiche famigliari (doc. AI 68-4). Il 13 giugno 2005 il dr. __________ ha completato quanto scritto il 1° giugno 2005 (doc. AI 70-1).

                                         Con nota 22 giugno 2005 il dr. __________ del SMR ha diffusamente preso posizione in merito ai due succitati rapporti, concludendo che non è stato provato un peggioramento dello stato di salute (doc. AI 72-2).

                                         Infine, con scritto 25 novembre 2005, prodotto pendente causa, il dr. __________ ha esposto alcune osservazioni riguardo alla citata nota del SMR (doc. A2).

                                         Sia come sia, va fatto presente che nel referto 7 aprile 2006 il dr. __________, dopo aver visitato l’assicurata e tenuto conto dei dati soggetti ed oggettivi, nonché di tutte le affezioni alla colonna vertebrale e cervicale - anche dell’osteoporosi già segnalata dal medico curante nei succitati rapporti-, ha valutato che “non vi sono elementi che motivano un’incapacità lavorativa superiore al 50% per un’attività adeguata dal punto di vista reumatologico”. Egli ha tuttavia escluso la presenza di una sindrome da fibromialgia (doc. B).

                                         Va qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Vista la succitata completa e dettagliata valutazione specialistica, alla quale va conferito valore probatorio pieno, è da ritenere dimostrato che, rispetto al 2001 (anno in cui è stata eseguita la valutazione medica che ha portato al riconoscimento del diritto alla mezza rendita), dal punto di vista reumatologico la situazione valetudinaria è rimasta invariata.

                               2.6.   Per quel che concerne l’aspetto extra-somatico, nel certificato 13 giugno 2005 il medico curante ha sostenuto che l’assicurata presenta uno stato depressivo con ansia, angosce, diminuzione dell’umore, alterazioni del sonno, stanchezza e affaticabilità, principalmente legato alla problematica famigliare (ricovero della figlia presso la Clinica __________ di __________; cfr. doc. AI 70-1),

                                         Ora, senza voler minimizzare la situazione psichica in cui l’assicurata si trova, questa Corte concorda con quanto sostenuto dal SMR nella nota 27 ottobre 2006, ossia dell’assenza di una patologia psichiatrica invalidante (doc.VIII)

                                         Innanzitutto non va dimenticato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare       un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3C)."

                                         Nel caso in esame, il SMR ha ben evidenziato che si tratta di una depressione reattiva (va qui ricordato che generalmente le depressioni reattive non sono considerate affezioni invalidanti, poiché di regola sono facilmente influenzabili e scompaiono dopo poco tempo, ad esempio se viene meno la causa di tale affezione; cfr. DTF 127 V 294 consid. 4a con riferimento alla sentenza del TFA non pubblicata del 28 dicembre 1981, 585/79; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 17) e che finora non ha necessitato di un trattamento specialistico. A prescindere dal fatto che la depressione non è stata certificata da nessun specialista in psichiatria (cfr. STFA del 23 aprile 2004 nella causa N., I 404/03; STFA del 12 giugno 2006 nella causa C., I 771/05), va poi rilevato che non vi è nessun atto medico che soddisfi le esigenze poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di un danno psichico invalidante.                                                                                 

                                         A tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Per questi motivi, la problematica psichica in parola non può essere ritenuta tale da avere ripercussioni di lunga durata sulla capacità lavorativa dell’assicurata, almeno sino alla momento della decisione impugnata (DTF 130 V 138 consid. 2 con riferimenti).

                                         In conclusione, visto che la situazione valetudinaria dell’assicurata è rimasta invariata, rispettivamente che non è stato dimostrato un peggioramento delle sue condizioni di salute, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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