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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.10.2006 32.2005.232

13. Oktober 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,742 Wörter·~49 min·3

Zusammenfassung

Amministrazione, chiamata a valutare la seconda richiesta di prestazioni da parte dell'assicurato, non ha approfonditamente valutato tutte le patologie di cui è affetto. Atti rinviati all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.232   cr/sc

Lugano 13 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2005 di

RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 2 novembre 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, di professione manovale, nel mese di agosto 2001 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da forti dolori alla schiena (doc. AI 2). Tale domanda è stata respinta dall’Ufficio AI con decisione 16 dicembre 2002, poiché dal raffronto dei redditi è emerso che l’assicurato, inabile al 100% nella sua precedente professione di manovale ma pienamente abile in attività confacenti allo stato di salute, presenta un grado di invalidità del 32%, che non dà diritto ad una rendita.

                                         L’amministrazione ha inoltre rilevato che la capacità di guadagno dell’assicurato non può essere migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine professionale (doc. AI 37). Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

                                         Nel mese di dicembre 2004 l’assicurato, per il tramite del suo medico, dr. __________, il quale ha attestato un peggioramento delle condizioni di salute del paziente, ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 41).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica presso il __________ di __________, con decisione 1° settembre 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, dato che dal punto di vista medico l’assicurato dispone ancora di una capacità lavorativa del 100% in attività rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. AI 56).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 - con la quale ha contestato la decisione dell’amministrazione, criticando in particolare le conclusioni della perizia del __________ di __________, diametralmente opposte rispetto alla valutazione dei curanti, dr. __________ e dr. __________ (doc. AI 74) - con decisione su opposizione 2 novembre 2005 l’amministrazione ha confermato il rifiuto di una rendita, ritenuta la correttezza della perizia del __________ di __________ e posto che dal confronto dei redditi emerge un’incapacità al guadagno del 32% (doc. AI 79).

                               1.3.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di un quarto di rendita dal 1° settembre 2004 al 30 novembre 2004 e una rendita intera a partire dal 1° dicembre 2004.

                                         Sostanzialmente egli ha contestato, basandosi su quanto certificato il 20 settembre 2005 e il 15 novembre 2005 dal dr. __________ e il 21 settembre 2005 dal dr. __________, la valutazione medica operata dal __________, rilevando quanto segue:

"  (...)

La querelata decisione dell'Ufficio AI si basa, come già la decisione 1. settembre del medesimo Ufficio, sulla perizia del __________, le cui conclusioni il ricorrente non può condividere.

Come già detto in sede di opposizione, l'opinione della dott. __________, secondo cui nel caso in esame le condizioni di salute psichiche del ricorrente sarebbero migliorate e addirittura migliorate al punto da escludere l'esistenza di una patologia invalidante sul piano psichiatrico, è stata confutata dai certificati medici datati risp. 20 settembre 2005 e 21 settembre 2005 del dott. __________ e del dott. __________.

Entrambi questi medici hanno in effetti attestato che il pregiudizio alla salute psichica presentato dal ricorrente, che, ripetiamo, si aggiunge peraltro a quello alla sua salute fisica, sussiste tuttora e si è anzi aggravato, continuando a compromettere in misura completa la sua capacità al lavoro e al guadagno residue.

In particolare il dott. __________ nel suo certificato medico del 20 settembre 2005 ha confermato la diagnosi di "una sindrome depressiva ricorrente (ICD - 10 F 33.1)", da lui già formulata nei propri rapporti 3 febbraio 2005 e 17 marzo 2005 all'Ufficio AI, con la precisazione tuttavia che dal mese di settembre 2005 il grado di gravità della stessa non è più solo "medio" bensì "medio-grave ".

Il dott. __________ ha altresì ribadito la necessità per il ricorrente di continuare a beneficiare di cure psichiatriche, sottolineando che lo stato di salute psichico di quest'ultimo, nonostante l'importante psicofarmacoterapia cui egli si sotto­poneva, rimaneva precario e preoccupante, continuando a cagionargli un'inabilità lavorativa e un'inabilità lucrativa totali.

Il dott. __________ nel proprio ulteriore certificato medico datato 15 novembre 2005 ha integralmente confermato il contenuto e le conclusioni del proprio precedente certificato medico del 20 settembre 2005, segnatamente il fatto che le condizioni di salute psichiche del ricorrente non sono affatto migliorate, anzi sono peggiorate, per il che egli dal profilo psichiatrico continua a necessitare di cure mediche, in particolare di una psicofarmacoterapia e di colloqui di sostegno regolari, e rimane inabile al lavoro e al guadagno in misura completa.

3.3.

Nella querelata decisione l'Ufficio AI non ha tenuto alcun conto degli argomenti fatti valere e delle prove apportate dal ricorrente in sede di opposi­zione.

Intanto non corrisponde al vero l'asserzione contenuta nella querelata decisione secondo cui il dott. __________ non si sarebbe pronunciato sulla capacità lavora­tiva del ricorrente: al contrario, nel certificato medico del 20 settembre 2005 il dott. __________ ha ribadito che il ricorrente a causa del pregiudizio alla salute psichica da lui presentato continuava ad essere inabile al lavoro e al guadagno in misura completa.

Il dott. __________ ha poi confermato anche nel suo ultimo certificato medico del 15 novembre 2005 che il ricorrente dal punto di vista psichiatrico continua ad essere totalmente incapace al lavoro e al guadagno.

Pure inesatta è l'affermazione dell'Ufficio AI, giusta la quale il ricorrente con l'opposizione non avrebbe fornito le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso: in effetti i certificati medici del dott. __________ e del dott. __________, allegati all'opposizione stessa, permettono di confutare le conclusioni della perizia del __________ e comprovano che il ricorrente già solo a causa del pregiudizio alla salute psichica di cui soffre presenta un'inabilità al lavoro e al guadagno totali.

L'Ufficio AI sostiene altresì che il parere del medico di famiglia non è sufficiente per sovvertire l'apprezzamento medico peritale del __________.

A prescindere dal fatto che il ricorrente non condivide questa tesi, la stessa in ogni caso potrebbe applicarsi solo alle valutazioni mediche del dott. __________ e non varrebbe invece per quelle del dott. __________: quest'ultimo è infatti un medico specialista, al quale il medico di famiglia del ricorrente, cioè il dott. __________, lo ha indirizzato per una presa a carico specifica.

Ricordiamo d'altronde che il dott. __________ funge spesso da perito, anche per il Servizio di Accertamento Medico dell'Ufficio AI in Bellinzona (SAM).

Infine l'Ufficio AI nella querelata decisione non ha preso posizione su quanto fatto valere dal ricorrente in sede di opposizione circa una certa prevenzione dimostrata dalla dott. __________ nei suoi confronti.

In particolare il ricorrente aveva contestato e ancora contesta l'affermazione della dott. __________, secondo cui egli le avrebbe riferito "di non assumere regolarmente la terapia farmacologica prevista dal medico di famiglia e confermata dal dr. __________": al contrario, il ricorrente si è sempre scrupolosamente attenuto sia alla psicofarmacoterapia prescrittagli dal dott. __________, sia a quella prescrittagli dal dott. __________.

E neppure corrisponde al vero l'asserzione della dott. __________, secondo cui il ricorrente le avrebbe indicato che il suo umore sarebbe migliorato nel corso degli ultimi mesi precedenti alla perizia: al contrario, il ricorrente ribadisce anche in questa sede che, nonostante le cure mediche da lui seguite, continua a provare sentimenti di ansia, di angoscia, di esclusione e di inutilità, che gli causano un senso di profondo malessere e di scoraggiamento con disturbi dell'appetito, del sonno, della memoria e della concentrazione.

Il ricorrente postula pertanto che, se del caso, codesto Tribunale ordini l'allestimento di un'ulteriore perizia medica.

3.4.

Per quel che precede è giocoforza concludere che il ricorrente nella fattispecie presenta un pregiudizio alla salute fisica dovuto a malattia e a causa del quale egli è invalido nella misura del 32% a far tempo dal 15 febbraio 2001, così come stabilito dall'Ufficio AI nella propria decisione 16 dicembre 2002, cresciuta in giudicato.

Inoltre il ricorrente presenta altresì un pregiudizio alla salute psichica pure dovuto a malattia e a causa del quale egli non è più in grado di svolgere alcuna attività lavorativa e lucrativa, neanche in misura parziale, a far tempo dal 1. luglio 2004 in poi.

Di conseguenza, il ricorrente ha il diritto di beneficiare di un quarto di rendita di invalidità a partire dal 1. settembre 2004 e sino al 30 novembre 2004 (art. 28 e 29 cpv. 1 lettera b. LAI) nonché di una rendita di invalidità intera a partire dal 1. dicembre 2004 in poi (art. 28 LAI e 88a cpv. 2 OAI). (...)" (Doc. I)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, rilevando che il certificato medico 15 novembre 2005 del dr. __________ prodotto in sede ricorsuale è stato sottoposto al vaglio del SMR, il quale ha ritenuto che lo stesso non abbia apportato elementi nuovi a favore di una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato rispetto al momento della perizia psichiatrica (doc. III).

                               1.5.   In data 13 gennaio 2006 l’avv. RA 1 ha nuovamente contestato le conclusioni della perizia psichiatrica del __________ sulla quale si è basata l’amministrazione per rifiutare una rendita all’assicurato, rilevando che il suo assistito presenta dal punto di vista psichiatrico una patologia medio-grave, aggravatasi a partire dal mese di settembre 2005, che lo rende totalmente inabile al lavoro così come attestato dal dr. __________ (doc. V). Tale scritto è stato trasmesso all’Ufficio AI (doc. VI), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                                         Il TFA ha precisato che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343).

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se la modifica delle condizioni invalidanti dell’assicurato rispetto al momento della precedente decisione (16 dicembre 2002) giustifica il rifiuto di una rendita, come stabilito nella decisione contestata, oppure il riconoscimento di un quarto di rendita dal 1° settembre 2004 al 30 novembre 2004 e di una rendita intera dal 1° dicembre 2004 in avanti così come sostenuto dal ricorrente.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                               2.5.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (cfr. art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.7.   Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                               2.8.   Nel caso in esame, nel rapporto 13 dicembre 2004 il curante, dr. __________, FMH in medicina generale e medicina del lavoro, ha comunicato all’Ufficio AI quanto segue:

"  (...)

Nel frattempo, la situazione del signor RI 1 si è parecchio alterata, come ben risulta dai documenti che allego alla presente:

1.  certificato incapacità lavorativa (riassunto);

2.  certificato di incapacità lavorativa del 4.02.2004;

3.  certificato di incapacità lavorativa del 29.07.2004;

4.  mio scritto al Dr. __________ del 24.08.2004;

5.  rapporto del Dr. __________ del 18.10.2004.

Parallelamente restano valide le importanti problematiche sul piano reumatologico e ortopedico che già sono state dettagliate nella precedente domanda AI.

Come risulta dall'allegato 1., per il periodo 1.01.2003 - 30.06.2004 il paziente si è ritrovato in disoccupazione, collocabile sul piano medico al massimo al 50%.

Dalla primavera 2004, netto peggioramento sul piano della timia, con introduzione di terapia ansiolitica e anti-depressiva e ricorso in seguito allo psichiatra Dr. __________ (vedi suo rapporto).

Situazione psichiatrica attuale alquanto instabile, per non dire a rischio. Prognosi (confermata, dallo psichiatra) sfavorevole.

Ritengo perciò giustificata l'attuale richiesta di prestazioni AI sottoforma di una rendita." (Doc. AI 58-11+12)

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 18 ottobre 2004 inviato al dr. __________ ha osservato:

"  Mi riferisco alla tua del 24.08.2004 a proposito del paziente a margine che attualmente è seguito presso il mio studio medico dal 27.08.2004.

Non rivengo sulla sua anamnesi che a te è ben nota ma per quel che riguarda i suoi disturbi psichici ti trasmetto qualche informazione.

Si tratta di un __________ celibe che vive in Svizzera già dal 1982 ed aveva lavorato per diversi anni presso varie imprese di costruzione ma attualmente è inabile al lavoro, a quanto pare già da diversi anni, a causa anche di una serie di problematiche della colonna vertebrale sottoforma di ernia discale e spondilosi.

Per quel che riguarda il suo stato psichico, come tu sai già, da tempo presenta un importante stato ansioso-depressivo e persistono i suoi sintomi malgrado una terapia psicofarmacologica importante che hai instaurato, in particolar modo egli presenta un importante stato d'ansia accompagnato da disturbi del sonno e della veglia sottoforma anche di vari incubi notturni con attacchi di panico ed una serie di paure eccessive ed esagerate sottoforma di fobie a volte con isolamento e rifiuto di contatti sociali.

Effettivamente spesso si rinchiude al suo domicilio, non esce e ha pochissimi contatti anche con i fratelli che vivono in Svizzera, fra l'altro un fratello si è suicidato in circostanze poco chiare ed un altro fratello è gravemente depresso ed è in cura.

Il paziente praticamente ha presentato una depressione ansiosa-reattiva alla sua situazione socio-professionale ed affettiva presentando come già noto una serie di sintomi, un malessere soggettivo e disturbi emozionali che interferiscono direttamente sulle sue prestazioni sociali fino ad una depressione vera e propria con un rallentamento psico-motorio e diminuzione dello slancio vitale e varie altre somatizzazioni sottoforma di dolori e disturbi emozionali.

E' importante che egli possa continuare ad assumere la sua psicofarmacoterapia ed è altrettanto importante che venga seguito e sostenuto per evitare che la situazione peggiori.

E' da notare che egli in passato ha avuto anche idee suicidali importanti che attualmente sono sottoforma di pensieri latenti.

Per quel che riguarda la sua abilità lavorativa, attualmente dal punto di vista psichiatrico è compromessa, difatti presenta un'inabilità lavorativa nella misura del 100% per un periodo importante e bisognerà rivalutare il caso fra qualche mese dopo la continuazione della sua nuova psicofarmacoterapia e colloqui di sostegno ma comunque la sua prognosi a breve-medio termine rimane riservata e poco favorevole.

Per quel che riguarda la sua diagnosi strettamente dal punto di vista psichiatrico si tratta di una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (lCD-10 F43.22). (...)" (Doc. AI 58-17+18)

Nel rapporto 3 febbraio 2005 all’attenzione dell’Ufficio AI, il dr. __________, posta la diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media (ICD-10 F33.1); disturbi statici con alterazioni degenerative a livello delle vertebre lombari”, ha rilevato:

"  Si tratta di un __________ di origine __________, in Svizzera dal 1982.

Ha lavorato come operaio presso varie imprese di costruzioni per circa 18 anni fino al 2001, data dell'inizio della sua patologia della colonna vertebrale.

E' stato seguito dal Dr. __________ oltre che dal medico di famiglia Dr. __________ che hanno fatto varie indagini e questa patologia ha causato un'inabilità lavorativa che praticamente dura da diversi anni.

Lo scorso anno aveva presentato un’importante sindrome ansioso-depressiva reattiva alla sua situazione socio-famigliare e professionale, ragion per la quale il medico di famiglia me l'ha segnalato per una presa a carico di tipo psichiatrico.

E' seguito regolarmente presso il mio studio medico dal 27.08.2004 a tuttora e per quel che riguarda la sua patologia psichiatrica egli presenta ancora vari sintomi depressivi con somatizzazioni ed una preoccupazione eccessiva accompagnata anche da un rallentamento psico-motorio per il quale non riesce a svolgere alcuna attività professionale.

La sua prognosi a breve-medio termine rimane riservata con un'inabilità lavorativa attualmente totale ma causata piuttosto dai dolori alla colonna vertebrale." (Doc. AI 51-3)

In data 28 febbraio 2005 il dr. __________ ha rilevato che l’assicurato è affetto da un’importante patologia psichiatrica per la quale è in cura presso il dr. __________. Nell’allegato al rapporto medico 28 febbraio 2005 il dr. __________ si è così espresso riguardo alla capacità lavorativa dell’assicurato:

"  (...)

1.     Domande sull'attività attuale:

1.1.                                                                                                  Che conseguenze ha il disturbo alla salute sull'attuale attività?

Verdi rapporto medico.

1.2.                                                                                                  E' ancora proponibile l'attività attuale? Se sì, per quanto tempo (ore al giorno)?

No.

1.3.                                                                                                  Esiste inoltre una diminuzione del rendimento? Se sì, in che misura?

Si, totale.

2.     Domande su possibili provvedimenti d'integrazione:

2.1.                                                                                                  Si può migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale?

No.

Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti?

-

2.2.                                                                                                  L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

No.

2.2.1. Se sì, da quando? -

Di che tipo di attività si potrebbe trattare? -

Di che cosa bisognerebbe tener particolarmente conto? -

In quale misura (ore al giorno) queste attività possono essere svolte? -

2.2.2. Per questi limiti di tempo vi è un rendimento ridotto?

Se sì, in che misura?

2.2.3. Se altre attività non fossero possibili, quali sono i motivi?

Vedi rapporto medico.

3.        Proposte, altre domande?

Purtroppo per il momento, vista l'importante patologia psichiatrica, difficile pronunciarsi su una eventuale nuova attività proponibile in futuro." (Doc. AI 58-9+10)

Nel rapporto medico 17 marzo 2005 il dr. __________ ha chiesto all’Ufficio AI di esperire una perizia pluridisciplinare presso il SAM, osservando:

"  Rispetto all'ultimo rapporto AI, l'assicurato non ha presentato grossi cambiamenti per quel che riguarda la sua patologia depressiva. Spesso presenta un importante stato d'ansia, varie somatizzazioni e disturbi neurovegetativi oltre che importanti dolori alla colonna vertebrale che gli impediscono di svolgere un'attività importante.

E' seguito regolarmente presso il mio studio medico ed è al beneficio di una psicofarmacoterapia.

Si lamenta di vari dolori e disturbi e si sente una persona senza speranza ed è convinto di non riuscire più a svolgere alcuna attività lavorativa a causa dei suoi importanti dolori alla colonna vertebrale.

Per quel che riguarda la sua abilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico attualmente rimane ancora compromessa e vista la persistenza dei suoi disturbi fisici credo che sia auspicabile una perizia multidisciplinare presso il SAM per valutare con più precisione le sue possibilità lavorative, in particolar modo per quel che riguarda i suoi dolori fisici." (Doc. AI 61-2)

                                         Nel caso in esame, l’amministrazione ha incaricato il __________ di __________ (__________) di eseguire una perizia psichiatrica.

                                         Nel dettagliato referto 12 agosto 2005 i periti - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché del colloquio del 4 agosto 2005 - hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “reazione mista ansioso-depressiva (ICD 10 F43.22)” (doc. AI 64-7).

                                         In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato quanto segue:

"  (...)

Conseguenze sulla capacità di lavoro:

1.     Menomazioni:

Da un punto di vista strettamente psichiatrico, al momento attuale non si rileva altro che una sindrome mista ansioso-depressiva reattiva allo stato generale di cui si è ampiamente detto. La stessa non giustifica sempre da un punto di vista psichiatrico alcuna percentuale di inabilità lavorativa.

2.     Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:

2.1. Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

Riteniamo che l'attività da ultimo svolta dall'assicurato non possa essere svolta per i motivi già esplicitati ampiamente dai colleghi delle specialità inerenti. Da un punto di vista strettamente psichiatrico, il paziente potrebbe svolgere l'attività di manovale.

2.2.  L'attività attuale è ancora praticabile?

Da un punto di vista psichiatrico l'attività di manovale non è controindicata. Certamente la rilevanza che questa ha per il sovraccarico fisico, potrebbe avere un effetto negativo sulla prognosi, motivo per cui non la controindichiamo, ma chiediamo una attenzione particolare all'assicurazione invalidità.

2.3.                                                                                                  Se sì in quale misura?

Dal punto di vista psichiatrico l'attività attuale è praticabile al 100%.

2.4.                                                                                                  È constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?

Al momento attuale non è rilevabile da un punto di vista puramente psichiatrico alcuna limitazione della abilità lavorativa per l'attività da ultimo svolta dal soggetto (capacità lavorativa al 100% per l'ultima attività svolta da un punto di vista puramente psichiatrico).

2.5.                                                                                                  Se sì in quale misura?

Vedi punto 2.4.

2.7.                                                                                                  Quale è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Il soggetto riferisce la presenza di uno stato come descritto ampiamente, sia nei dati soggettivi che nello status al colloquio, fino a partire dalla perdita di lavoro datata 2001, con un momento di peggioramento intorno alla verifica del 2002, l'esistenza di problematiche di natura burocratico-amministrative e poi ancora nel 2004 molto probabilmente in relazione all'interruzione della disoccupazione, quindi al rendersi più evidenti di problematiche di natura economica. Da quel momento, dopo un aggravamento datato inizio 2004, il paziente in realtà negli ultimi mesi, quindi a partire grosso modo dall'inizio del 2005 riferisce un miglioramento dello stato psicopatologico.

3.     L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportare i disturbi psichici dello stesso?

Non esistono alterazioni psichiche tali da rendere non sopportabile la presenza dell'assicurato nel posto di lavoro da ultimo svolto.

C.    Conseguenze sulla capacità di integrazione:

1.     È possibile effettuare provvedimenti di integrazione, ve ne sono in corso, ne sono previsti?

Concordiamo con quanto rilevato dal consulente IP, __________ in data 24.10.2001. Nella sua relazione egli registra: "Competenze professionali decisamente modeste e tutto sommato monovalenti, per cui non appaiono di grande utilità in altri settori, se non in attività non richiedenti una particolare specializzazione... ", prosegue affermando "Popolazione di lavoratori privi di formazione specifica, impiegati con successo produttivo in qualità di operai generici, ossia in mansioni che essenzialmente richiedono capacità pratiche e tollerano quindi scarse attitudini verbali, come quelli concernenti il campo industriale e artigianale". Concordiamo peraltro con la considerazione del tecnico in merito al fatto che il sig. RI 1 si collochi all'interno di questa popolazione alle fasce inferiori di questa categoria.

Non avendo espresso alcuna limitazione da un punto di vista strettamente psichiatrico per l'attività da ultimo svolta e in generale per altre attività esigibili dal paziente, non riteniamo di doverci esprimere su eventuali possibilità di reintegrazione. Concordiamo di fatto sull'ipotesi che l'eventuale nuova attività da svolgere sia comunque un'attività dell'ambito di attività semplici, poco diversificate, compatibili con lo stato di algia lombare.

2.     È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

Vedi riferimento 2.4.

3.     L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

Riteniamo che l'assicurato possa da un punto di vista strettamente psichiatrico svolgere al 100%, sia la propria attività di manovale da ultimo svolta che tutte le altre attività teoricamente esigibili.

3.1. 3.2.

Vedi punto 3.

3.3. È costatabile una riduzione della capacità di lavoro?

No. Non è rilevabile da un punto di vista psichiatrico alcuna limitazione della capacità di lavoro, né per l'ultima attività lavorativa svolta dal soggetto, né per altre attività lavorative teoricamente esigibili.

CONCLUSIONI:

Riteniamo che il soggetto non presenti al momento attuale una condizione di ordine psichiatrico tale da determinare una limitazione alcuna in ambito lavorativo per qualsiasi attività teoricamente esigibile.

Il miglioramento complessivo dello stato psicologico, anche in assenza di una corretta compliance con la terapia farmacologica prevista e anche in presenza di colloqui a cadenza mensile (quindi non particolarmente frequenti), sono a favore di una buona prognosi per il paziente." (Doc. AI 64-7+8+9)

                                         Nelle sue annotazioni 30 agosto 2005 il dr. __________ del SMR ha quindi ritenuto non sussistere un’affezione psichiatrica invalidante, motivo per il quale la richiesta di rendita andava respinta (doc. AI 65-1). L’amministrazione di conseguenza ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurato.

Con l’opposizione l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione, fondando le proprie pretese su quanto certificato dal dr. __________ e dal dr. __________.

In data 20 settembre 2005 il dr. __________ si è così espresso in merito alla perizia __________:

"  Mi riferisco alla sua del 16 settembre 2005 e con la presente confermo che il paziente a margine è regolarmente seguito presso il mio studio medico dal 27.08.2004 a tuttora.

Egli presenta una serie di importanti sintomi depressivi di tipo ansia, angoscia, disturbi del sonno, diminuzione dello slancio vitale, rallentamento psico-motorio, importanti disturbi neurovegetativi che vengono classificati sottoforma di una depressione ormai ricorrente che durano già da prima di essere seguito presso il mio studio medico.

Infatti anche il medico di famiglia l'aveva curato con importanti psicofarmaci di tipo Fluctine, Tranxilium e Somnium con scarsi risultati, ragion per la quale mi aveva chiesto una presa a carico di tipo psichiatrico e come già accennato è necessario e dura tuttora.

Egli presenta una sindrome depressiva ricorrente (ICD 10 F 33.1) attualmente di gravità media-grave, in particolar modo nelle ultime settimane ha ricevuto la decisione dell'AI che non riconoscono una percentuale d'invalidità importante.

Il paziente inoltre soffre di un'ernia discale e spondilolistesi a livello delle vertebre L4-L5 che causano importanti dolori alla colonna vertebrale ed influiscono in modo negativo sul suo stato psichico.

Attualmente la sua situazione è precaria e presenta un'inabilità lavorativa nella misura completa, tutto ciò malgrado un’importante psicofarmacoterapia a base di Fluctine, Tranxilium, Somnium oltre che Remeron 30 mg.

Dunque è al beneficio di due medicamenti antidepressivi, un ansiolitico ed un sonnifero e la sua situazione rimane ancora precaria e preoccupante."

(Doc. AI 74-7+8)

In data 21 settembre 2001 il dr. __________ ha osservato:

"  Con la presente il medico sottoscritto prende posizione in merito alla perizia psichiatrica effettuata dalla Dr.ssa __________ (__________) in data 4 agosto 2005 e concernente il signor RI 1, nato il __________ e domiciliato in __________ a __________ (assicurato n.ro: __________ / n.ro decisione: __________), perizia richiesta dall' Ufficio Assicurazioni Invalidità del Canton Ticino.

E' con viva meraviglia che ho preso conoscenza del rapporto della perizia sopraccitata, rapporto che conclude con le seguenti parole: "riteniamo che il soggetto non presenti al momento attuale una condizione di ordine psichiatrico tale da determinare una limitazione alcuna in ambito lavorativo per qualsiasi attività teoricamente esigibile".

Non è mio compito (non essendo specialista in psichiatria e psicoterapia) disquisire su quanto la Dr.ssa __________ ha citato nel suo rapporto a seguito del colloquio avuto con il paziente in data 4 agosto (in questo senso il collega Dr. __________ preparerà un rapporto dettagliato che illustrerà quanto da lui messo in evidenza non in un solo colloquio ma in tutta una serie di colloqui avuti con il paziente nel corso degli anni), ma mi sembra (in qualità di medico curante) importante sottolineare come personal­mente ritengo inaccettabili simili conclusioni.

Da più anni il sottoscritto e lo psichiatra curante si stanno prendendo cura di una situazione certamente non delle più facili certificando delle incapacità lavorative basate ovviamente su delle certezze e delle oggettivazioni di una situazione che secondo gli intervenenti meritava (e merita) una "messa a riposo" del paziente sul piano lavorativo.

Leggendo le disquisizioni della collega Dr.ssa __________ e soprattutto le conclusioni alle quali ella giunge, mi sembra di poter dire che qualcuno in questa situazione ha esa­gerato: com'è possibile che due medici curanti (tra cui uno psichiatra) si permetta­no di mantenere una incapacità lavorativa "long-time" per poi essere smentiti nel modo più categorico alla luce di una consultazione effettuata da una collega che si­curamente non ha potuto e mai potrà conoscere il paziente come coloro che, lo ripe­to, da anni si occupano in maniera assidua della situazione.

Penso che già questa mia osservazione possa essere alla base di una rivalutazione della situazione, situazione che ancora tutt'oggi non è delle più brillanti e che, per­sonalmente, mi impedirebbe nel modo più categorico di proporre una qualsiasi ripre­sa lavorativa per il signor RI 1 (anche in qualità di medico del lavoro).

Parallelamente (e di questo gli uffici competenti già sono al corrente) il signor RI 1 presenta anche tutta una serie di problematiche a livello osteo-articolare per le quali già fu inoltrata una richiesta di prestazioni Al inizio 2002 (richiesta atta a ottenere dei provvedimenti professionali), domanda che fu respinta dall'Ufficio AI. Ovviamente queste problematiche (attualmente non in primo piano ma sicuramente un fardello supplementare nella situazione medico patologica del paziente) vanno ad aggiungersi alla situazione psicopatologica che, a parere del medico curante e soprattutto dello psichiatra curante, è a tutt'oggi la causa principale dell'incapacità lavorativa dovutamente certificata con cognizione di causa nel corso degli ultimi anni." (Doc. AI 74-9+10)

Nelle sue annotazioni 25 ottobre 2005 il dr. __________ ha ritenuto che non vi fossero nuovi elementi giustificanti una diversa valutazione del caso:

"  La documentazione medica inviata in fase di opposizione riprende le stesse diagnosi senza descrivere un peggioramento oggettivo.

Dopo avere rivalutato la perizia con le affermazioni del psi curante non si evidenziano elementi nuovi. Dal lato psi il curante elenca nuovamente gli identici disturbi soggettivi e si rifa sulla patologia organica presente.

Da notare che tale problematica è stata valutata in sede adatta con determinazione di una CGR del 68%. Solo dopo tale decisione subentra la problematica psi. Nell'ultima documentazione del psi curante questo non prende posizione sulla IL. Nel precedente rapporto tale medico affermava la necessità di un accertamento specialistico. Tale procedura è stata data e ha permesso di evidenziare con perizia autorevole delle conclusioni adeguate.

Per quanto riguarda le affermazioni del MC, ritengo che non sia necessario entrare in materia, visto che la sua attitudine è soprattutto polemica.!!!

Ritengo che la procedura di quest'istruttoria è stata corretta, a mio parere non vengono presentati elementi oggettivi per motivare un cambiamento della nostra decisione. Possiamo confermare la precedente decisione con respinta dell'opposizione." (Doc. AI 78-1)

Con la decisione su opposizione l’amministrazione ha dunque confermato il rifiuto di una rendita.

In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato tale decisione, producendo un nuovo certificato medico, datato 15 novembre 2005, del dr. __________, del seguente tenore:

"  Mi riferisco al nostro recente colloquio telefonico ed alla sua richiesta del 07.11.2005 e, con la presente le trasmetto la seguente lettera dopo aver letto la decisione dell'Ufficio Invalidità a riguardo della opposizione che è stata respinta.

In realtà confermo il contenuto della mia lettera precedente del 20.09.2005 nella quale avevo sottolineato come il paziente soffre di una sindrome depressiva ricorrente (ICD-10 F33.1) già da diverso tempo ed è stato in cura all'inizio presso il medico di famiglia che me l'aveva segnalato nell'agosto 2004.

In effetti il paziente è seguito regolarmente presso il mio studio medico dal 27.08.2004 a tuttora a causa della sua depressione.

La sua cura consiste in un’importante psicofarmacoterapia che egli assume regolarmente a base di due antidepressivi, un ansiolitico ed un sonnifero oltre che colloqui di sostegno regolari.

Vi è da segnalare che già da tempo soffre anche di disturbi alla colonna vertebrale in modo non indifferente e per quel che riguarda la sua patologia psichica oltre i vari disturbi e sintomi che avevo già segnalato nella mia lettera precedente (tipici disturbi di una depressione ricorrente) dopo la decisione a riguardo del rifiuto delle sue prestazioni, la sua situazione è peggiorata.

Ha un umore molto più depresso, si sono riesacerbati i suoi disturbi neurovegetativi con vari dolori e somatizzazioni ed importanti stati d'ansia, angoscia e preoccupazioni, ecc..

Egli si sente scoraggiato, non ha più interessi o piacere per le attività che in passato svolgeva con importante perdita di sicurezza ed autostima oltre che diminuzione delle sue capacità cognitive negli ultimi tempi, in particolar modo della concentrazione, memoria recente e vari disturbi dell'appetito, del sonno ed un rallentamento psico-motorio che aveva già presentato anni fa ma che veniva curata dal medico curante e che attualmente si è riesacerbato in modo più marcato e specialmente dopo le ultime decisioni si sente triste ed è convinto che la sua situazione psichica non è stata valutata in modo corretto.

Crede che una nuova perizia psichiatrica metterà in evidenza in modo più preciso i suoi disturbi ed i sintomi, ragion per la quale aveva chiesto il suo intervento.

Egli attualmente presenta dal punto di vista psichiatrico un'inabilità lavorativa completa per un periodo da determinare.

Terapia in corso

Fluctine 20 mg 1-0-0

Remeron 3 0 mg 0-0-1  Somnium 0-0-0-1

Tranxilium 10 mg ½-0-1/2-0." (Doc. B)

Al riguardo, il dr. __________ nelle sue annotazioni 28 dicembre 2005 ha indicato:

"  In conclusione non vengono apportati nuovi elementi a favore di una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato rispetto al momento della perizia psichiatrica. Si conferma una reazione mista ansioso-depressiva reattiva in prima linea ad una problematica socio-economica. Non posso che confermare le conclusioni della perita psichiatrica la cui valutazione risulta completa, coerente e conclusiva." (Doc. III bis)

                               2.9.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                             2.10.   Nell’evenienza concreta, da un attento esame degli atti questa Corte deve concludere che la documentazione medica su cui si è fondata l’amministrazione difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.

                                         In occasione della precedente richiesta di prestazioni, motivata da problemi lombari, l’amministrazione, sulla base di quanto certificato dal dr. __________ e dal dr. __________, era giunta alla conclusione che l’assicurato era totalmente inabile nella sua attività di manovale, ma andava considerato pienamente abile in attività leggere adeguate (doc. AI 19).

                                         Il medico curante, dr. __________, con certificato 9 dicembre 2002 aveva indicato di avere in cura l’assicurato dal 1994 per importanti affezioni della sfera reumatologica e neurochirurgica, rilevando che tali affezioni “sono di natura cronico-recidivante e non potranno nel tempo che presentare un peggioramento, il ritmo del quale è per il momento difficile da preventivare” (doc. 1-12 inc. disoccupazione, la sottolineatura è della redattrice).

                                         Nella nuova richiesta di prestazioni del febbraio 2005, al punto 7.2 “indicazioni dettagliate circa il genere del danno” è stato indicato “peggioramento dei disturbi reumatici e ortopedici nonché subentrare di uno stato depressivo dalla primavera 2004 e meglio come risulta dallo scritto 13.12.2004 del dr. __________ e dai certificati medici allegati allo stesso, già in vostro possesso” (doc. AI 57-7, la sottolineatura è della redattrice).

                                         Il dr. __________, nel rapporto medico 3 febbraio 2005 all’attenzione dell’Ufficio AI ha fra l’altro indicato che “per quel che riguarda la sua patologia psichiatrica egli presenta ancora vari sintomi depressivi con somatizzazioni ed una preoccupazione eccessiva accompagnata anche da un rallentamento psicomotorio per il quale non riesce a svolgere alcuna attività professionale. La sua prognosi a breve-medio termine rimane riservata con un’inabilità lavorativa attualmente totale ma causata piuttosto dai dolori alla colonna vertebrale” (doc. AI 51-3, la sottolineatura è della redattrice). Anche il dr. __________, nel suo certificato medico 4 febbraio 2005 ha indicato di ritenere l’assicurato totalmente inabile al lavoro a causa delle importanti patologie della sfera psichiatrica e della sfera osteoarticolare (doc. AI 58-13, la sottolineatura è della redattrice). Ancora, il dr. __________ nel suo rapporto medico 17 marzo 2005 ha sottolineato che “per quel che riguarda la sua abilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico attualmente rimane ancora compromessa e vista la persistenza dei suoi disturbi fisici credo che sia auspicabile una perizia multidisciplinare presso il SAM per valutare con più precisione le sue possibilità lavorative, in particolar modo per quel che riguarda i suoi dolori fisici” (doc. AI 61-2, la sottolineatura è della redattrice). Nel certificato medico 20 settembre 2005 il dr. __________ ha inoltre osservato che “il paziente soffre di un’ernia discale e spondilolistesi a livello delle vertebre L4-L5 che causano importanti dolori alla colonna vertebrale ed influiscono in modo negativo sul suo stato psichico” (doc. AI 74-7, la sottolineatura è della redattrice). Il dr. __________ ha nuovamente ribadito la presenza di importanti disturbi alla colonna vertebrale nel suo certificato 15 novembre 2005 (doc. B, “vi è da segnalare che già da tempo soffre anche di disturbi alla colonna vertebrale in modo non indifferente”).

                                         Nonostante dunque l’indicazione ribadita a più riprese sia dal dr. __________, sia dal dr. __________, della concomitanza di patologie osteoarticolari e psichiatriche, entrambe di una certa rilevanza e meritevoli di approfondimenti, con l’esplicita richiesta di effettuare una perizia multidisciplinare volta a definire le ripercussioni di tali affezioni sulla capacità residua dell’assicurato, l’Ufficio AI non ha ritenuto opportuno esperire una perizia pluridisciplinare, limitandosi ad ordinare una perizia psichiatrica ad opera del __________. Tale modo di procedere non può essere condiviso da parte di questo Tribunale. A fronte delle indicazioni di un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato anche da un punto di vista reumatologico-ortopedico, considerato inoltre che le precedenti valutazioni al riguardo risalivano al 2001, l’amministrazione avrebbe senz’altro dovuto approfondire sia la tematica psichiatrica, sia quella osteoarticolare, ordinando una perizia pluridisciplinare. Già solo per questo motivo si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici.

                                         Inoltre, a fronte dell’indicazione dell’emergere di una patologia psichiatrica invalidante, certificata dal curante, dr. __________, che ha in cura l’assicurato dal 27 agosto 2004 - il quale ha diagnosticato, oltre ai problemi fisici alla colonna vertebrale, una sindrome depressiva ricorrente con somatizzazioni e disturbi neurovegetativi, attestando un’inabilità lavorativa del 100% a partire dal 27 agosto 2004 (doc. AI 61-2) - l’amministrazione ha sottoposto l’assicurato ad una perizia presso il __________. Il dr. __________, medico capo servizio __________ e la dr.ssa __________, medico assistente, dopo esame approfondito del caso, sono giunti alla conclusione che i disturbi psichici non compromettono l’abilità lavorativa dell’assicurato. I periti hanno precisato che “stando al colloquio e ai dati emersi sembra che nelle epoche più recenti, a partire sicuramente dall’inizio di quest’anno, abbia registrato un discreto miglioramento. Questo nonostante incontri con il dr. __________ non particolarmente frequenti (una volta al mese) e nonostante lui stesso riconosca di non assumere regolarmente la terapia farmacologica proposta dal dr. __________, ma soprattutto di giovarsi dell’utilizzo di un ipnoinduttore che assume la sera” (doc. AI 64-5, la sottolineatura è della redattrice).

                                         Il ricorrente, il dr. __________ e il dr. __________ hanno fortemente criticato gli esiti di tale perizia, in particolare con riferimento ad un presunto miglioramento delle condizioni di salute, ribadendo a più riprese che i problemi psichiatrici dell’assicurato (sindrome depressiva ricorrente), accompagnati ai problemi osteoarticolari, lo rendono totalmente inabile al lavoro (doc. AI 74-9, doc. B). Nel suo certificato medico 21 settembre 2005 il dr. __________ ha contestato le disquisizioni della dr.ssa __________, restando stupito del fatto che alla luce di una sola consultazione la psichiatra abbia potuto smentire nel modo più categorico la valutazione di una completa inabilità lavorativa decretata dal curante e dallo specialista curante che si occupano da anni delle complesse problematiche dell’assicurato (doc. AI 74-9). Nel suo certificato 20 settembre 2005 il dr. __________ ha rilevato che l’assicurato presenta da anni (ancora prima della sua presa a carico specialistica) importanti sintomi depressivi di tipo ansia, angoscia, disturbi del sonno, diminuzione dello slancio vitale, rallentamento psico-motorio, importanti disturbi neurovegetativi che vengono classificati sottoforma di una depressione ormai ricorrente, di gravità medio-grave, che è peggiorata dopo la decisione di rifiuto delle prestazioni da parte dell’amministrazione. Egli ha precisato che tali disturbi, sommati ad importanti dolori alla colonna vertebrale che influiscono negativamente sul suo stato psichico, rendono al situazione dell’assicurato precaria e preoccupante, rendendolo totalmente inabile al lavoro (doc. AI 74-7, la sottolineatura è della redattrice). Nel certificato 15 novembre 2005 il dr. __________ ha ribadito che la problematica psichiatrica, la cui cura consiste in una importante psicofarmacoterapia con assunzione regolarmente di due antidepressivi, un ansiolitico e un sonnifero oltre a colloqui di sostegno regolari, è peggiorata dopo la decisione di rifiuto delle prestazioni: “ha un umore più depresso, si sono riesacerbati i suoi disturbi neurovegetativi con vari dolori e somatizzazioni ed importanti stati d’ansia, angoscia e preoccupazioni. Egli si sente scoraggiato, non ha più interessi o piacere per le attività che in passato svolgeva, con importante perdita di sicurezza ed autostima oltre che diminuzione delle sue capacità cognitive negli ultimi tempi, in particolar modo della concentrazione, memoria recente e vari disturbi dell’appetito, del sonno ed un rallentamento psico-motorio che aveva già presentato anni fa ma che veniva curato dal medico curante e che attualmente si è riesacerbato in modo più marcato specialmente dopo le ultime decisioni si sente triste ed è convinto che la sua situazione psichica non sia stata valutata in modo corretto” (doc. B, la sottolineatura è della redattrice).

                                         Nonostante le divergenze d’opinione tra il dr. __________ e il __________ in merito all’eventuale capacità lavorativa residua dell’assicurato, nella decisione impugnata oggetto della presente vertenza l’amministrazione ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività adeguate, basandosi sulle annotazioni del SMR, il quale ha confermato la bontà della perizia del __________, ritenendola sostanzialmente coerente nelle sue valutazioni cliniche ed implicazioni lavorative, precisando che la documentazione presentata in sede di opposizione ha ripreso le stesse diagnosi senza oggettivamente descrivere un eventuale peggioramento (doc. AI 78). Anche nella risposta di causa l’amministrazione ha ribadito la bontà della perizia psichiatrica, rilevando che, secondo il parere del SMR, il certificato 15 novembre 2005 del dr. __________ non apporta nuovi elementi a favore di una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato rispetto al momento della perizia psichiatrica, confermando che l’assicurato presenta una reazione mista ansioso-depressiva reattiva in prima linea ad una problematica socio-economica (doc. III bis).

                                         Ora, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 2 novembre 2005 - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         In tal senso, ai fini del presente giudizio il citato rapporto 15 novembre 2005 del dr. __________ può essere preso in considerazione poiché quanto descritto dallo stesso specialista non fa altro che ripetere quanto già indicato dallo specialista nel certificato 20 settembre 2005.

                                         Le conclusioni del SMR che confermano la bontà della perizia specialistica del __________ non possono essere fatte proprie da questo Tribunale: l’amministrazione, infatti, a fronte di una patologia psichiatrica che secondo lo specialista curante è peggiorata, mentre secondo i periti sembrerebbe addirittura migliorata, avrebbe dovuto compiere ulteriori approfondimenti al fine di determinare l’esatta ripercussione della patologia psichiatrica sulla residua capacità lavorativa dell’assicurato. Anche per questa ragione si giustifica quindi il rinvio degli atti all’amministrazione per un complemento istruttorio.

                                         Pertanto, visto quanto sopra, la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia pluridisciplinare che valuti sia le problematiche osteoarticolari, sia le patologie psichiatriche, stabilisca la capacità lavorativa globale dell'assicurato e si pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione 2 novembre 2005 è annullata.

                                          §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.10.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.232 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.10.2006 32.2005.232 — Swissrulings