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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2005 32.2005.23

21. November 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,512 Wörter·~23 min·5

Zusammenfassung

per via del deficit uditivo un'assicurata non può frequentare le medie superiori in una scuola pubblica, motivo per cui entra in considerazione la frequentazione di un liceo presso una scuola priva a titolo di prima formazione professionale; rinvio degli atti per accertarne i presupposti

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.23   BS/sc

Lugano 21 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2  

contro  

la decisione su opposizione del 31 gennaio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1989, ha frequentato la scuola media presso l’Istituto __________ di __________, beneficiando, a causa di una sordità bipolare, da parte dell’Ufficio dell’__________ del sostegno di una docente appositamente formata, oltre ad un sussidio per gli studi riconosciuto della Divisione della __________ (doc. A6, A7 e A8).

                                         Terminata la scolarità obbligatoria, l’assicurata si è iscritta al Liceo Linguistico del succitato istituto scolastico per conseguire la maturità italiana.

                                         Con scritto 29 marzo 2004 l’Istituto __________, per conto dei genitori di RI 1, ha inoltrato all’Ufficio AI una richiesta di assunzione dei costi relativi ai quattro anni di scuola media superiore (fr. 10'000 all’anno) (doc. AI 33).

                                         Dopo aver esperito i necessari accertamenti, l’amministrazione ha respinto la domanda facendo presente:

"  Abbiamo esaminato il diritto a provvedimenti di scolarizzazione privata.

Le persone assicurate e secolarizzabili in età inferiore ai 20 anni, hanno diritto a provvedimenti di scolarizzazione privata, quando la frequenza della scuola pubblica non è possibile o non esigibile a causa di un danno alla salute (art. 19 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)).

Dalla documentazione medica acquisita all'incarto, si evince che con gli apparecchi acustici funzionanti (già riconosciuti dall'Ufficio AI) e sedendosi in prima fila il più vicino possibile all'oratore l'assicurata è in grado di seguire le lezioni.

Non si sono pertanto i motivi, in base al danno alla salute, per i quali l'assicurata debba frequentare una scuola privata." (Doc. AI 44)

                               1.2.   A seguito dell’opposizione dei genitori dell’assicurata, con decisione 31 gennaio 2005 l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni, motivando:

"  (...)

In concreto, l'opponente contesta la valutazione operata dall'amministrazione, precisando in sostanza che la stessa non può seguire una formazione presso una scuola pubblica (numero d'allievi, minore interesse da parte dei docenti ed ecc.).

Nel presente caso, il dottor __________ specialista in otorinolaringoiatra nel suo rapporto del 6 settembre 2004 precisa che con apparecchi funzionanti (forniti dall'AI nel 2001 - decisione del 24 gennaio 2001) e sedendosi in prima fila in maniera tale da essere più vicina all'oratore, l'assicurata è in grado di seguire normalmente le lezioni senza alcuna particolare restrizione.

Si rileva inoltre che il liceo __________ di __________ prepara gli allievi privatisti unicamente agli esami (svizzeri o italiani) di maturità ma come quest'ultima non venga rilasciata dall'Istituto testé menzionato.

In sede d'opposizione, non viene d'altronde oggettivato alcun nuovo elemento che possa portare ad un diverso apprezzamento del caso." (Doc. AI 49)

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione i genitori dell’assicurata e per essi l’assistente sociale del RA 1, hanno interposto il presente tempestivo ricorso. Dopo aver ripercorso l’iter scolastico della loro figlia, essi hanno concluso:

"  (...)

Il RA 1, dopo la segnalazione del 28 dicembre 2004 da parte della famiglia e della scuola, prende contatto con le varie parti e, dopo valutazione della situazione, concorda con il nuovo certificato medico del Dr. __________, datato 24 febbraio 2005, secondo cui la ragazza necessita di un sostengo mirato, individualizzato e di un contesto di classi poco numerose (ca. 10 studenti).

L'affermazione secondo cui RI 1 "con apparecchi funzionanti e sedendosi in prima fila ... è in grado di seguire normalmente le lezioni senza alcuna particolare restrizione" non sembra rispecchiare la realtà dei fatti e l'entità del danno alla salute in questione, che comporta una serie di ripercussioni a livello cognitivo, scolastico e sociale.

RI 1, a parere unanime, è in grado di seguire un programma di Scuola media superiore unicamente beneficiando di un contesto di classi poco numerose, come pure di un sostegno da parte di ogni docente di materia e di un docente di sostegno formato al lavoro con persone con un handicap sensoriale uditivo. Il contesto formativo non deve essere troppo rumoroso e la componente relazionale assume una grande importanza.

Tutto ciò è reso possibile, attualmente, dal contesto scolastico in questione, nel quale la ragazza è molto ben inserita.

Concludiamo pertanto chiedendo cortesemente di chinarvi nuovamente sul caso, alla luce del nuovo certificato medico del Dr. __________ del 24 febbraio 2005." (Doc. I)

                               1.4.   Con risposta 10 marzo 2005 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, osservando in merito al nuovo documento medico:

"  (...)

A titolo puramente abbondanziale, si rileva come l'assicurata ha prodotto in sede di ricorso lo scritto 24.2.2005 del Dr. __________.

Tuttavia, lo scritto di cui sopra non è tale da modificare la valutazione medica dell'assicurata in oggetto e conseguentemente il giudizio espresso dall'amministrazione con decisione su opposizione datata 31 gennaio 2005.

In effetti, la dichiarazione summenzionata del Dr. __________ non porta nulla di nuovo dal lato prettamente medico e non risulta sufficientemente circostanziata: essa è del tutto generica e rimane allo stadio di una pura valutazione soggettiva, smentita del resto dalle risultanze mediche dello stesso dottore già presenti agli atti (cfr. in tal senso il rapporto medico 6.9.2004 del Dr. __________ con relativo allegato) nonché dalle annotazioni 22.9.2004 del Dr. __________ del SMR dell'AI." (Doc. IV)

                               1.5.   Pendente causa sono stati prodotti gli scritti 12 e 28 aprile 2005 dell’Ufficio dell’educazione speciale (VIII e XIIbis).

                                         Con osservazioni 22 aprile e 28 maggio 2005 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito alle succitate due lettere (X, XIV).

                                         Il 29 luglio 2005 lo scrivente Tribunale ha chiesto all’amministrazione delle informazioni riguardo alla tematica in discussione, ricevendo risposta il 17 agosto 2005 (XVII). Invitata dal TCA a prendere una posizione in merito (XIX), la ricorrente è rimasta silente.

                                         Con lettera 9 settembre 2005 il legale dell’Istituto __________ ha presentato delle considerazioni in merito a quanto asserito dall’amministrazione nel citato scritto del 17 agosto 2005 (XIX).

                                         Interpellate in merito dal Tribunale, con scritto 26 settembre 2005 l’Ufficio AI ha presentato le proprie osservazioni (XXII), mentre l’assicurata non ha prodotto alcunché.

                                         Delle risultanze relative ai citati accertamenti verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI deve assumersi i costi di scolarizzazione dell’assicurata relativi alla frequentazione del Liceo linguistico presso l’Istituto __________ di __________.

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.3.   Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI, indipendentemente dal fatto che esercitassero un’attività lucrativa prima di diventare invalidi, gli assicurati invalidi o direttamente minacciati da invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione necessari e atti a ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete. Per stabilire tale diritto, è considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.

                                         Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).

                                         In virtù dell'art. 16 cpv. 1 LAI gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.

                                         E' considerato prima formazione professionale ogni tirocinio o avviamento professionale, come anche l'istruzione conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle università, dopo che l'assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a un lavoro ausiliario o a un'attività in laboratorio protetto (art. 5 cpv. 1 OAI).

                                         Per formazione professionale iniziale si intende lo sviluppo sistematico di un individuo, avente lo scopo preciso di renderlo idoneo a esercitare una professione, in altre parole, a insegnargli delle nozioni e dargli una capacità specificatamente professionale. Un tale insegnamento non include l'acquisizione di nozioni scolastiche fondamentali necessarie per intraprendere con possibilità di successo un apprendistato professionale o una formazione elementare (RCC 1982 pag. 471).

                                         Secondo la prassi amministrativa sono considerati come formazione professionale iniziale:

                                         - lo svolgimento di un tirocinio o di una formazione elementare

                                             secondo la legge sulla formazione professionale;

                                         - la frequentazione di una scuola secondaria superiore, di una    scuola professionale o di un’università;

                                         - i corsi preparatori previsti in un programma di formazione

                                          ordinaria (RCC 1981 pag. 40) (cifra marginale 3012 della  Circolare UFAS sui provvedimenti d’integrazione professionale  - CMRP).

                                         Ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LAI sono parificati alla prima formazione professionale: la preparazione ad un lavoro ausiliario o ad un’attività in un laboratorio protetto (lett. a), la formazione in una nuova professione per gli assicurati, i quali, dopo l’invalidità, hanno intrapreso un’attività lucrativa inadeguata, che non può essere ragionevolmente continuata (lett. b); il perfezionamento nel settore professionale dell’assicurato o in un altro settore in quanto sia idoneo e adeguato e possa presumibilmente migliorare o conservare la capacità al guadagno. Di principio il perfezionamento offerto dalle istituzioni o dalle organizzazioni di cui agli articoli 73 e 74 è escluso. In casi fondati, definiti dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale), è possibile derogare a tale principio (lett. c, entrata in vigore al 1° gennaio 2004).

                                         Un provvedimento integrativo ai sensi dell'art. 16 LAI entra quindi in linea di conto se la formazione scelta dall'assicurato corrisponde manifestamente alle sue attitudini e se é suscettibile di favorire un giorno, in modo durevole e importante, un'attività grazie alla quale guadagnerà almeno una parte di quanto necessita per coprire le spese di mantenimento (Valterio, Droit et pratique de l'AI, Les prestations, Losanna 1985, pag. 129).

                                         La prassi amministrativa consente, in caso di dubbio, di ordinare una prova di formazione limitata nel tempo.

                                         Per quel che concerne le spese riconosciute, l’art. 5 OAI (cpv 2- 6) prevede:

"  2 Le spese per la prima formazione o per il perfezionamento professionale sono considerate rilevanti se la differenza, cagionata dall’invalidità, tra le predette spese e quelle che l’assicurato dovrebbe sostenere, se non fosse invalido, per una formazione analoga, supera l’importo annuo di franchi 400.

3 Il calcolo delle spese suppletive viene effettuato confrontando le spese inerenti alla formazione dell’invalido con quelle che una persona sana dovrebbe probabilmente assumere al fine di raggiungere lo stesso scopo. Se l’assicurato aveva già iniziato la sua formazione professionale prima di essere invalido oppure se, non essendo invalido, avesse ricevuto una formazione evidentemente meno costosa, le spese necessarie a quella formazione servono di base comparativa per il calcolo delle spese suppletive causate dall’invalidità.

4 Entrano nell’ambito delle spese sopportate dall’assicurazione, nei limiti previsti al capoverso 3, quelle fatte per acquisire le necessarie cognizioni e abilità, quelle di acquisto di utensili personali e di abiti da lavoro, come pure le spese di trasporto.

5 Se l’assicurato, a causa dell’invalidità, è posto in un centro di formazione, l’assicurazione si addossa le spese di vitto e di alloggio.

6 Se l’assicurato prende vitto e alloggio fuori di casa e fuori del centro di formazione, l’assicurazione assume, fatte salve le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2):

  a.    per il vitto, le prestazioni di cui nell’articolo 90 capoverso 4          lettere a e b;

  b.    per l’alloggio, le spese necessarie debitamente provate fino a          concorrenza della prestazione di cui nell’articolo 90 capoverso 4          lettera c.

                               2.4.   Secondo l’art. 19 cpv. 1 LAI, invece, sono assegnati sussidi per l'istruzione speciale di assicurati educabili che non hanno compiuto 20 anni e che, causa invalidità, non possono frequentare la scuola pubblica o non possono ragionevolmente essere tenuti a frequentarla. L'istruzione scolastica speciale comprende la formazione scolastica propriamente detta, come anche, per i minorenni incapaci o poco idonei ad assimilare i rudimenti scolastici, provvedimenti destinati a sviluppare la loro abilità manuale e la loro attitudine agli atti ordinari della vita e ai contatti con l'ambiente (art. 19 cpv. 1 LAI).

                                         La necessità di ricevere una formazione scolastica presuppone un'invalidità ai sensi degli art. 4 e 5 vLAI, per la quale é necessario prendere delle misure speciali per ridurne e annullare gli effetti (Valterio, op. cit. pag. 144; Meyer-Blaser, "Die Bedeutung der Sonderschulzulassung für den Leistungsanspruch gegenüber der Invalidenversicherung", in SZS 1989 pag. 68).

                                         I sussidi comprendono:

a.   un sussidio per le tasse scolastiche, determinato tenendo conto di una partecipazione dei Cantoni e dei Comuni, corrispondente alle loro spese per l'istruzione di assicurati non invalidi che non hanno compiuto 20 anni;

b.   un sussidio per le spese di vitto e alloggio, determinato tenendo conto di un'equa partecipazione dei genitori, se l'assicurato, per seguire l'istruzione speciale, deve prendere i pasti o dev'essere collocato fuori di casa;

c.    assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari oltre all'istruzione speciale, come corsi di ortofonia per assicurati colpiti da gravi difficoltà di eloquio, allenamento uditivo e insegnamento della lettura labiale per assicurati duri d'orecchio e ginnastica speciale destinata allo sviluppo della capacità motoria per assicurati colpiti da infermità degli organi sensori o da grave debilità mentale;

d.   assegni speciali per le spese connesse con il trasporto alla scuola, cagionate dall'invalidità.

     (art. 19 cpv. 2 LAI)

                                         Il Consiglio federale stabilisce particolareggiatamente le condizioni necessarie per l'assegnazione dei sussidi, conformemente al capoverso 1, e l'importo degli stessi. Esso emana disposizioni sull'assegnazione di sussidi per provvedimenti in favore di bambini invalidi in età prescolastica, segnatamente per la preparazione all'istruzione scolastica speciale, e per provvedimenti in favore di bambini invalidi frequentanti la scuola pubblica (art. 19 cpv. 3 LAI).

                                         Rientra dunque nella formazione scolastica vera e propria l'insegnamento dispensato ai minorenni invalidi inabilitati a ricevere l'insegnamento di una scuola pubblica a causa della loro invalidità (cfr. art. 19 cpv. 1 LAI).

                                         L'insegnamento specializzato inizia a livello di scuola dell'infanzia e, se necessario, può essere continuato oltre l'obbligo scolastico, ma al massimo fino al compimento del 20° anno d'età (art. 8 cpv. 2 OAI).

                                         Per scuola pubblica si intende, a livello di scuola dell'infanzia e ai livelli primario e secondario, l'insegnamento scolastico impartito nelle classi regolari, in quelle di sostegno e in quelle di sviluppo, così come altre forme d'insegnamento analoghe. La scuola pubblica comprende anche l'insegnamento impartito dopo la scuola dell'obbligo a livello secondario II, il quale serve a colmare lacune scolastiche o a preparare alla formazione professionale. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (ufas) definisce, sulla base di ogni sistema scolastico cantonale, le forme particolari d'insegnamento che fanno parte della scuola pubblica (art. 8 cpv. 3 OAI).

                                         Pertanto, il minorenne capace di seguire il ciclo di scolarità obbligatoria non può essere posto a beneficio di sussidi per la formazione scolastica speciale, così come l'assicurato capace di seguire l'insegnamento di una classe differenziale o di sviluppo (Valterio, op.cit., pag. 146).

                                         Conformemente al tenore dell'art. 19 cpv. 1 LAI, una scuola pubblica non può essere allo stesso tempo una scuola speciale (RCC 1980 pag. 254).

                                         Alla stessa stregua una scuola privata il cui insegnamento é parificato a quello di una scuola pubblica non può, di principio, essere considerata una scuola speciale (RCC 1978 pag. 31, cfr. Valterio, op.cit., pag. 147).

                                         Per poter beneficiare dei sussidi dell'AI, il minorenne deve dunque frequentare una scuola riconosciuta che soddisfi le prescrizioni cantonali e le esigenze dell'assicurazione (art. 26 bis cpv. 1 e 2 LAI).

                                         Il Consiglio federale ha affidato al Dipartimento dell'in­terno la competenza di promulgare delle prescrizioni sull'autorizzazione ad esercitare un'attività a carico dell'AI (art. 24 cpv. 1 OAI).

                                         In virtù di questa delega il Dipartimento ha emanato l'Or­di­nanza sul riconoscimento di scuole speciali nell'AI (ORSS; RS 821.232.41). L'art. 10 cpv. 1 ORSS conferisce all'UFAS la competenza di riconoscere le scuole speciali che danno insegnamento in modo continuato a 5 o più scolari aventi diritto ai sussidi previsti dall'art 19 LAI. Mentre il Cantone, dove ha sede la scuola, é competente per il riconoscimento delle altre scuole speciali (art. 10 cpv. 2 ORSS).

                                         Né l'UAI, né il giudice hanno la competenza di pronunciarsi sul riconoscimento di una scuola privata o di avviare una procedura di riconoscimento (DTF 120 V 424 consid. 1a con riferimenti).

                               2.5.   Nel caso in esame, occorre innanzitutto ricordare che il riconoscimento di eventuali sussidi ex art. 19 LAI è escluso se l’istituto scolastico è sprovvisto del riconoscimento federale (UFAS) e cantonale per quel che concerne la formazione scolastica speciale (cfr. consid. 2.4 in fine; cfr. STFA inedita 15 maggio 2002 nella causa K, I 485/01, consid. 1).

                                         L’Istituto __________ di __________ non figura nell’elenco UFAS, stato 1° gennaio 2005, delle scuole speciali riconosciute (cfr. anche STCA 27 settembre 2001, inc. 32.2001.9), motivo per cui la fattispecie in esame dev’essere esaminata sotto l’aspetto di una prima formazione professionale ex art. 16 LAI.

                                         Del resto, va ricordato che la frequentazione di un liceo (scuola media superiore) è considerata come prima formazione professionale (cifra marg. 3012 CMRP, consid. 2.3).

                                         Pertanto occorre accertare se a causa dell’invalidità l’assicurata non può frequentare un liceo pubblico, incorrendo in “notevoli spese suppletive” ai sensi dell’art. 5 OAI relativi alla frequentazione del Liceo __________ (consid. 2.4).

                               2.6.   Secondo l’amministrazione, l’assicurata, portatrice di due apparecchi acustici finanziati dall’AI, può frequentare la scuola pubblica e già per questo motivo la richiesta in oggetto dev’essere respinta. A torto.

                                         Vero che l’Ufficio AI (cfr. in particolare nota 22 settembre 2004 del dr. __________, del Servizio Medico Regionale dell’AI [in seguito: SMR], doc. AI 43) fonda il proprio convincimento basandosi sul rapporto 6 settembre 2004 dell’otorino curante, dr. __________, il quale ha attestato che la paziente, affetta da ipoacusia percettiva bilaterale pancocleare di grado elevato, “con gli apparecchi funzionanti non dovrebbe avere difficoltà durante le lezioni”, consigliando che la stessa “sia seduta in prima fila il più vicino all’oratore per via della perdita d’udito” (doc. AI 41).

                                         Non va tuttavia dimenticato che in quel momento l’assicurata già frequentava il liceo __________.

Con scritto del 24 febbraio 2005, reso dopo la decisione formale di diniego delle prestazioni, lo stesso dr. __________ ha precisato:

"  Mi riferisco al rapporto precedentemente inviatovi e alla vostra conseguente delibera negativa.

Tengo a precisare, in aggiunta a quanto già scritto, che la ragazza in questione, affetta da sordità profonda è in grado di seguire la scuola unicamente in una classe di pochi allievi con docenti e sostegni orientati alla problematica e individualizzati.

Va aggiunta la componente psicologica, la ragazza è ben integrata nella classe con i compagni che conosce già dagli anni precedenti. Non è quindi pensabile un trasferimento in una scuola pubblica se non a costo del rendimento scolastico." (Doc. AI 51)

In tale contesto va citato quanto scritto il 12 aprile 2005 dal Capo dell’Ufficio dell’__________, con riferimento alle informazioni da lui rese all’Ufficio AI il 19 maggio 2004 e 25 giugno 2004 (cfr. doc. AI 35 e 40), in cui ha evidenziato:

"  (...)

Come indicato nei documenti menzionati, il proseguimento degli studi medio-superiori nelle scuole pubbliche in vista dell'ottenimento della maturità è escluso a RI 1 perchè, a causa del suo deficit sensoriale, ha ottenuto l'esonero dall'insegnamento della lingua francese durate le scuole dell'obbligo. Da questo punto di vista la valutazione medica attuale non ha rilevanza.

Il Dipartimento dell'__________ e dello __________ ha garantito le spese supplementari causati dal deficit uditivo per tutto il corso della scolarizzazione obbligatoria, proprio perchè (in particolare per la scuola media) era impossibile pretendere che RI 1 frequentasse con profitto una classe regolare.

Mi sembra ora che spetti all'UAI assumere le spese supplementari necessarie alla prima formazione professionale." (Doc. C)

In una successiva lettera, datata 28 aprile 2005, il succitato Capoufficio ha ulteriormente spiegato:

"  (...)

Io non ho contestato in alcun modo la diagnosi medica; nè la conosco nè ho competenza alcuna per farlo. So solo che la minore era e è audiolesa.

Capisco che i medici, non conoscendo le leggi e i regolamenti che regolano la scuola ticinese attuale, possano, erroneamente indicare possibilità non praticabili, basandosi esclusivamente sui loro dati.

Peccato che lo facciano pure i funzionari dell'UAI (giuristi, orientatori professionali, aggiunti capouffici).

Come indicato nel mio scritto, il proseguimento degli studi al liceo cantonale (scuola pubblica) è escluso a RI 1 perchè, a causa del suo deficit sensoriale, ha ottenuto la licenza di scuola media con l'esonero dall'apprendimento della lingua francese. È in questo senso che la valutazione medica attuale, anche se corretta, non ha rilevanza ai fini della scelta della scuola, per cui le conclusioni dei medici non reggono all'evidenza. Anche se ci sentisse la situazione non cambierebbe!

Jacqueline ha l'italiano e il tedesco. Non ha nè il francese, nè l'inglese, nè il latino. Con due sole lingue la frequenza al liceo è esclusa e, di conseguenza, è pure esclusa la possibilità di ottenere la maturità svizzera.

Diverso il discorso per la maturità italiana (con valenza europea), che per sue peculiarità non richiede così tante lingue.

L'esito agli esami annuali richiesti, diranno se RI 1 è meritevole di continuare gli studi o non. È per questa ragione che la mia richiesta del 19 maggio 2004 contemplava un riconoscimento annuale della scuola, da rinnovare." (Doc. XIIbis)

                                         Quindi, secondo il TCA, a seguito del deficit uditivo, nonostante l’utilizzo di due apparecchi acustici, l’assicurata non può seguire il liceo pubblico, tant’è che essa è stata esonerata – proprio per la grave ipoacusia bilaterale – dalla frequentazione nel liceo del francese, dell’inglese e del latino, ciò che esclude la possibilità di poter conseguire la maturità svizzera, così come esaurientemente spiegato dal Capo dell’Ufficio dell’__________, il quale ha altresì evidenziato come la maturità italiana sia più consona alla situazione della ricorrente.

                               2.7.   L’Ufficio AI è inoltre del parere che la frequentazione dell’Istituto __________ non sia adeguato ai fini formativi, con evidenti implicazioni sul successo reintegrativo, non potendo le scuole private in Ticino rilasciare direttamente il diploma di maturità federale, ora denominato esame svizzero di maturità.

                                         Se da un lato è incontestato che nel nostro Cantone non esistono scuole private autorizzate a rilasciare l’esame svizzero di maturità, essendo di competenza della Commissione svizzera di maturità, dinnanzi alla quale i candidati devono presentarsi per i relativi esami organizzati dalla Segreteria di Stato per l’__________ e la ricerca (__________; cfr. in merito scritto 10 agosto 2005 signor __________, segretario dell’Ufficio dell’__________ [sub. doc. XVIIIbis] e scritto 8 settembre 2005 dell’avv. __________ [XIX]), dall’altro non vanno dimenticate le opportunità che offre la maturità italiana.

                                         Al riguardo, lo stesso legale dell’Istituto __________, avv. __________, ha evidenziato, nel suo scritto 8 settembre 2005 al TCA, che:

"  (...)

Per quanto riguarda la maturità italiana, l'Istituto __________ è stato la prima scuola in Ticino ad organizzare oltre vent'anni or sono, i corsi di preparazione alla maturità linguistica italiana. I corsi si svolgono interamente a __________ mentre gli esami si tengono alla fine di ogni anno presso un liceo italiano ufficialmente riconosciuto il quale al termine dell'ultimo anno rilascia la maturità italiana secondo i programmi e la legislazione della Repubblica italiana. Per effetto degli accordi comunitari, la maturità italiana è oggigiorno denominata maturità europea e consente come tale l'accesso a tutte le università europee, comprese anche le università svizzere. Negli ultimi vent'anni sono centinaia gli studenti che hanno conseguito la maturità italiana frequentando i corsi all'Istituto __________. Molti di loro, si sono iscritti senza alcuna difficoltà presso le varie Università svizzere le quali, lo si ricorda, sono di competenza dei cantoni. Forse è proprio a ciò che allude la lettera 17 maggio 2005 dell'Ufficio federale della formazione professionale." (Doc. XIX)

                                         Vero che in merito al riconoscimento in Svizzera delle maturità conseguite all’estero, nel citato scritto 17 maggio 2004 dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnica (prodotto dal consulente in integrazione professionale nella sua presa di posizione del 10 agosto 2005; XVIII bis), si legge che “ a livello federale non esiste purtroppo alcuna possibilità di riconoscere a livello federale la maturità conseguita all’estero. Viene pertanto lasciato al libero arbitrio di ogni istituzione il giudizio sul valore di un diploma di questo tipo”, spiegabile con il fatto che l’insegnamento universitario nel nostro Paese è di competenza sia federale (vedi i Politecnici di Zurigo e Losanna) che cantonale (le singole Università). Questo non significa giocoforza, come evidenziato dall’avv. __________, che la maturità italiana non permette di accedere alle Università svizzere (cfr. in merito le direttive per la valutazione di diplomi svizzeri ed esteri per l’accesso alle Università svizzera rilasciate dalla Conferenza dei rettori delle Università svizzere (CRUS) nel 31 gennaio 1992, con le modifiche apportate il 17 febbraio 1994; in particolare per quel che concerne l’Italia vedi la scheda riassuntiva pubblicata in

                                         http://www.crus.ch/mehrspr/enic/kza/laender/italien.htm ), con palesi benefici per un inserimento nel mondo del lavoro.

                                         Riassumendo, a mente del TCA, da una parte, a causa della grave ipoacusia l’assicurata non può frequentare il liceo pubblico, dall’altra, la frequentazione del Liceo __________ non appare inadeguata rispetto al successo reintegrativo.

                                         Quello che difetta è in casu una valutazione sulle attitudini dell’assicurata a seguire un simile iter scolastico, come pure sulla consistenza o meno delle spese supplementari dovute all’invalidità conformemente all’art. 5 OAI (cfr. consid. 2.3; a proposito di questo punto nel rapporto 10 agosto 2005 il consulente ha fatto presente di non avere sufficienti informazioni “per potere definire con coscienza le spese formative presso un istituto pubblico”, XVIIbis).

                                         Per questi motivi, annullata la decisione 31 gennaio 2005, gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché, mediante ulteriori accertamenti, verifichi quanto sopra ed in seguito emani una decisione relativa all’eventuale concessione di prestazioni assicurative nel campo della prima formazione professionale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                            1.-   Il ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi

                                   §    La decisione contestata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione conformemente al consid. 2.7.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2005.23 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2005 32.2005.23 — Swissrulings