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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.11.2006 32.2005.218

9. November 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,246 Wörter·~1h 6min·2

Zusammenfassung

Casalinga; contestato grado di invalidità stabilito dall'amministrazione; rinvio per valutazione grado di invalidità secondo il metodo misto.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.218   fc/td

Lugano 9 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 novembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 ottobre 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, casalinga, nel gennaio 2003 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti dichiarando di essere sofferente, dal 1990, di fibromialgia, sindrome ansioso depressiva, sindrome vertiginosa (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 17 dicembre 2004 l’Ufficio AI ha attribuito alla richiedente un quarto di rendita di invalidità con effetto dal 1. gennaio 2002, per un grado di inabilità del 41% (doc. AI 36).

                               1.2.   Avverso la decisione amministrativa RI 1, inizialmente patrocinata dalla __________, in seguito dall’avv. RA 1, ha presentato tempestiva opposizione e chiesto il riesame della pratica, allegando diversa documentazione medica (doc. AI 38- 45).

                                         Interpellato il medico del Servizio medico regionale dell’AI (in seguito: SMR) (doc. AI 50), con decisione 21ottobre 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione e confermato il diniego di prestazioni, evidenziando quanto segue:

"  Assicurata casalinga

Vedi rapporto del medico del 1.6.2004 che si basa su

- valutazione peritale Dr. __________ del 29.1.2004

- valutazione specialistica Dr. __________ del 8.4.2004

Diagnosi:                                 stato depressivo di media gravità

                  Sindrome ansiosa generalizzata

                  Sindrome di somatizzazione

                  Sindrome algica generalizzata con dolori panvertebrali senza substrato

                  organico

Inchiesta per casalinghe del 31.7.2004 eseguita in completa conoscenza dei dettagli medici:

- risulta un impedimento del 41 % quale casalinga

in fase di opposizione vengono presentati:

     -  lettera del dr. __________ del 8.2.2005: egli non condivide il grado d'invalidità stabilito. Non vengono forniti nuovi elementi medici. La sua affermazione che l'assicurata non sarebbe stata vista da un psichiatra è errata dato che l'assicurata è stata valutata dal Dr. __________, FMH psichiatrica, in sede SMR il 8.4.2004. Le sue conclusioni erano note in occasione dell'inchiesta a domicilio.

     -  Rapporto dr. __________ del 21.1.2005 con descrizione di una situazione clinica ben nota e presente da anni.

Da parte dell'ufficio è stato richiesto un aggiornamento da parte del SPS dove l'assicurata è in psicoterapia, rapporto pervenuto il 14.2.2005: in questo rapporto viene descritta una situazione clinica sovrapponibile a quella presente in occasione della valutazione da parte del Dr. __________.

Conclusione: la documentazione medica raccolta in fase di opposizione non permette di oggettivare un cambiamento dello stato di salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa rispetto alla situazione presente in occasione delle valutazione specialistiche e dell'inchiesta a domicilio." (Doc. AI 50)

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione, in data 18 novembre 2005 l’assicurata, tramite il suo legale, è tempestivamente insorta al TCA.

                                         Postulando in sostanza il riconoscimento di una rendita intera, e, in via subordinata, la trasmissione dell’incarto all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici, essa ha evidenziato fra l’altro quanto segue:

"  La qui ricorrente ritiene tuttavia che la valutazione dell'Ufficio Al non è solo del tutto sommaria, ma è irrita ed è anche stata presa senza effettuare quelle valutazioni e quegli approfondimenti chiesti in sede di opposizione dalla qui ricorrente (e ciò nonostante l'Ufficio Al abbia atteso quasi un anno prima di emanare la decisione su opposizione qui impugnata).

Si precisa pure che l'Ufficio Al non ha nemmeno proceduto ad alcuna nuova valutazione relativamente alle questioni fisiche, nonostante fosse stato richiesto dall'assicurata e nonostante la certificazione medica e le motivazioni prodotte.

Prove: doc., testi, richiamo atti, perizia medica (ortopedica, neurologica, reumatologica, psicologia e psichiatrica), si richiama l'intero incarto n. __________ da parte dell'Ufficio Al di __________, inchiesta a domicilio sugli impedimenti, si richiama l'intera cartella clinica e l'intera documentazione medica della signora RI 1 da parte del dottor __________ e da parte del dottor __________.

La decisione su opposizione dell'Ufficio Al non può essere accettata, e si ritiene invece che alla qui ricorrente vada riconosciuto un grado di invalidità di almeno il 70%, con diritto quindi ad una rendita intera. Del resto, dal punto di vista psichiatrico, lo stesso perito dell'AI ha valutato il grado di invalidità nella misura del 50%, mentre il dottor __________, dal punto di vista reumatologico, ha valutato l'invalidità almeno nella misura del 50% (anche in lavori leggeri - e sappiamo tutti che l'attività di casalinga non comprende certo solo lavori leggeri, che anzi sono la parte più esigua, mentre la parte del leone la fanno i lavori di media pesantezza, rispettivamente di notevole pesantezza).

Del resto va detto che la perizia del dottor __________ è ben fatta: ha visitato la paziente, ne conosce e ne ha brevemente descritto l'anamnesi, ha posto la

diagnosi (fibromialgia generalizzata), ne ha valutato lo status, ed ha posto le conclusioni, che hanno il seguente tenore:

"La tua paziente lamenta quindi già da anni dei dolori diffusi predominanti alla regione cervico-scapolare e lombo-sacrale, con un disturbo del sonno ed una stanchezza generalizzata importante. Inoltre stato depressivo in cura ed importante. Associato vi è il classico corollario di disturbi neuro-vegetativi (vedi anamnesi).

II tutto depone fortemente per una fibromialgia generalizzata importante presso questa paziente

Come tu ben sai la presa a carico della fibromialgia è particolarmente difficile come gestione dei sintomi....

Per quel che concerne l'invalidità, secondo me la paziente, vista la problematica importante, non può lavorare in nessun lavoro in misura superiore del 50%, dovesse trattarsi anche di un lavoro leggero adattato".

Il rapporto del dottor __________, chiaro e completo, smentisce in tutto e per tutto il rapporto del dottor __________ del 29 gennaio 2004. Fra l'altro, non si comprende minimamente come abbia potuto, il dottor __________, giungere alla conclusione (quindi del tutto contestata) che, dal punto di vista reumatologico, la qui ricorrente doveva essere considerata abile al lavoro al 100%, quando egli stesso ha affermato:

a) che la signora RI 1 presenta una sindrome algica generalizzata con

dolori panvertebrali, alle estremità superiori ed inferiori; b) che il rachide appare con una cifoscoliosi dorsale; c) che la mobilità cervicale risulta limitata;

d) che a qualsiasi movimento del rachide e delle articolazioni la paziente lamenta dolori, e che tutte le parti molli del corpo sono indolenzite senza ripartizione specifica come in una fibromialgia.

Il minimo che si possa dire e che c'è una netta discrepanza fra quanto constatato dal dottor __________ e quando poi da lui valutato nell'ambito dell'effettivo grado di inabilità. Si ritiene quindi che, come minimo, dal punto di vista reumatologico la qui ricorrente sia da considerare inabile al lavoro nella misura del 50% (oltre all'inabilità per motivi psichiatrici). Si auspica in ogni caso una perizia giudiziaria, non solo in virtù di quanto affermato dal dottor __________, non solo in virtù delle notevoli differenze di valutazione fra quella del dottor __________ e quella del dottor __________, ma anche in virtù delle stesse contraddizioni contenute nella perizia del dottor __________ stesso.

Prove: doc., testi, richiamo atti, perizia medica (ortopedica, neurologica, reumatologica, psicologia e psichiatrica), si richiama l'intero incarto n. __________ da parte dell'Ufficio Al di Bellinzona, inchiesta a domicilio sugli impedimenti, si richiama l'intera cartella clinica e l'intera documentazione medica della signora RI 1 da parte del dottor __________ e da parte del dottor __________.

Lo stesso problema traspare chiaramente anche alla lettura del formulario relativo all'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, inchiesta del 31 luglio 2004.

Va detto che l'assistente sociale, a grandi linee, ha correttamente riportato le indicazioni dell'assicurata, e meglio:

A.

Inizio e descrizione del danno alla salute (cfr. pagina 1, punto 1, e si noti tutti i medicamenti che deve assumere);

B.

Definizione dell'attività lucrativa (punto 2);

C.

Persone che vivono nell'economia domestica (punto 3, ritenuto che un figlio è oramai maggiorenne, ma vive in casa);

D.

Condizioni dell'abitazione (punto 4)

Si noti comunque che una casa di abitazione è fonte di maggiori lavori rispetto ad un appartamento.

Il problema giunge al momento della valutazione della percentuale degli impedimenti nell'ambito dei singoli campi di attività (punto 5).

Occorre in questo caso procedere punto per punto, e meglio: Punto 5.1 (conduzione dell'economia domestica)

Correttamente, la signora __________ ha constatato che la signora RI 1 fa molta fatica ad affrontare le giornate, che il suo stato psico-fisico le suggerirebbe di non alzarsi neppure dal letto il mattino, e che tutto le appare estremamente faticoso, creandole uno stato di sofferenza costante (riconosciuto in ambito di perizia psichiatrica).

Si ritiene quindi che la valutazione dell'impedimento nella misura del 50% sia troppo ottimistica. In effetti, con tanti e tali impedimenti (e si noti che in seguito la signora RI 1 ha affermato di avere delegato al marito anche la preparazione dei pagamenti come pure le questioni amministrative familiari: insomma, non può più fare praticamente nulla), si reputa che la valutazione dell'impedimento sia da situare, almeno, al 75%, con una percentuale di invalidità del 3,75%.

Punto 5.2 (alimentazione)

Da quanto constatato dalla signora __________, la signora RI 1 riesce, con notevole sforzo e impiegando molto più tempo del normale, a preparare dei piccoli pasti a mezzogiorno (in ogni caso non la colazione). Oltre a ciò non può fare nulla. Del resto, durante il fine settimana, è il marito ad occuparsi della preparazione di tutti i pasti. Si noti che la signora RI 1 ha la sola fortuna che in casa tutti sono molto comprensivi, e che viene molto aiutata. Non è del resto vero che l'assicurata

prepara personalmente i pasti la maggior parte delle volte: non li prepara durante il fine settimana, non prepara la colazione, e per il resto, i pasti per il figlio a mezzogiorno trattasi di pasti semplici per i quali impiega comunque moltissimo tempo, mentre la sera viene comunque aiutata da tutti gli altri (che comunque apparecchiano, sparecchiano, lavano, riordinano, fanno le pulizie di fino, ecc.).

Alla luce di quanto sopra, si ritiene quindi che la valutazione dell'impedimento nella misura del 30% sia troppo esigua. In effetti, con tanti e tali impedimenti, si reputa che la valutazione dell'impedimento sia da situare, almeno, al 75%, con una percentuale di invalidità del 26,25%. Pensiamo solo al fatto che i pasti, durante una settimana, sono generalmente 21 (colazione, pranzo e cena x 7 giorni), ma che:

la colazione non viene mai preparata;

i pranzi per il figlio minorenne sono semplici e preparati comunque con notevole dispendio di tempo;

le cene preparate in settimana sono semplici, e comunque non solo viene aiutata, ma tutti i lavori "di contorno" (apparecchiare, sparecchiate, lavare, pulire, ecc.) vengono eseguiti esclusivamente dai familiari;

durante il fine settimana è il marito ad occuparsi di tutto.

Punto 5.3 (pulizia dell'appartamento)

Vale lo stesso discorso di cui al punto 5.2, con la differenza che l'attività della signora RI 1 in questo ambito è ancora minore. Si limita in sostanza alle piccole pulizie (quando può), con grande sforzo e con grande dispendio di tempo. Il resto è tutto eseguito dai familiari e dalla cognata.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene quindi che la valutazione dell'impedimento nella misura del 50% sia troppo esigua. In effetti, con tanti e tali impedimenti, si reputa che la valutazione dell'impedimento sia da situare, almeno, al 75%, con una percentuale di invalidità del 15%.

Punto 5.4 (spesa e acquisti diversi)

La signora RI 1 ha perfino dovuto delegare il marito per i semplici lavori amministrativi. Non fa la spesa da sola, perchè non è in grado di farlo (e quindi è di fatto impedita totalmente). Alla luce di quanto sopra, si ritiene quindi che la valutazione dell'impedimento nella misura del 50% sia troppo esigua. In effetti, con tanti e tali impedimenti, si reputa che la valutazione dell'impedimento sia da situare, almeno, al 75%, con una percentuale di invalidità del 7,5%.

Punto 5.5 (bucato, confezione e riparazione di indumenti)

La situazione è tanto grave che marito e figli devono stirare loro stessi i lori indumenti. Il lavoro di stiratura e di lavatura è lento ed incompleto.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene quindi che la valutazione dell'impedimento nella misura del 50% sia troppo esigua. In effetti, con tanti e tali impedimenti, si

reputa che la valutazione dell'impedimento sia da situare, almeno, al 75%, con una percentuale di invalidità del 11,25%.

Punto 5.6 (cura dei bambini e di altri membri della famiglia)

La percentuale del 30% è troppo esigua, ritenuto che di fatto sono (quasi) gli altri membri della famiglia a dovere avere cura della moglie e madre. Si ritiene quindi una percentuale di, almeno, il 50%, con una percentuale di invalidità del 5%.

Punto 5.7 (diversi)

La signora RI 1 non può fare nulla. Dopo avere svolto il poco che riesce a svolgere, non ha più energie per svolgere una qualsiasi attività. La percentuale di impedimento deve quindi essere totale (100%), con una percentuale di invalidità del 5%.

In sostanza, sommando tutte le diverse poste, la percentuale totale di invalidità è superiore al 70%, con diritto quindi ad una rendita intera. Del resto, questa richiesta e valutazione è del tutto compatibile con la documentazione medica prodotta dalla qui ricorrente (oltre che con le constatazioni della signora __________, le cui valutazioni sono invece contestate).

Prove: doc., testi, richiamo atti, perizia medica (ortopedica, neurologica, reumatologica, psicologica e psichiatrica), si richiama l'intero incarto n. __________ da parte dell'Ufficio Al di Bellinzona, inchiesta a domicilio sugli impedimenti, si richiama l'intera cartella clinica e l'intera documentazione medica della signora RI 1 da parte del dottor __________ e da parte del dottor __________." (Doc. I)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame e confermare la decisione contestata.

                               1.5.   Con scritto del 29 dicembre 2005 il rappresentante della ricorrente ha fatto rilevare:

"  Con/riferimento quindi alla mia richiesta di proroga, Le segnalo che, quali ulteriori messi di prova, chiedo l'assunzione delle seguenti testi:

a) signora __________, __________, __________ b) signora __________, __________.

Si tratta di persone che, quando possono, aiutano l'assicurata nell'ambito delle faccende domestiche, delle pulizie, della spesa, ecc., e che possono riferire circa gli effettivi impedimenti della stessa.

Preciso inoltre che reputo necessario predisporre una perizia medica pluridisciplinare (ortopedica, neurologica, reumatologica, psicologica e psichiatrica, richiamando altresì l'intera cartella clinica e l'intera documentazione medica della signora RI 1 da parte del dottor __________ e da parte del dottor __________) onde valutare le affezioni di cui soffre l'assicurata e la loro incidenza sulle mansioni di casalinga.

Del resto, dal rapporto medico del dottor __________ del 21 gennaio 2005, si evince che la signora RI 1, oltre che di importanti disturbi fisici, presenta dei disturbi del sonno ed una stanchezza generalizzata importante, oltre che di un importante stato depressivo con disturbi neuro-vegetativi. Sulla base di quanto affermato dal dottor __________, la signora RI 1 non può lavorare in misura superiore al 50%, e ciò anche nell'ambito

dell'attività casalinga (ritenuto, sia chiaro, che il dottor __________ si riferisce solo all'aspetto reumatologico della problematica).

Da parte sua il dottor __________ ritiene l'assicurata inabile al lavoro nella misura del 70% almeno.

Fra l'altro, l'assicurata soffre di gravi problemi fisici e psichici (che non sono stati tenuti in considerazione nell'ambito dell'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica).

Inoltre nel dossier non risulta nemmeno che il caso, dopo l'ulteriore documentazione medica prodotta, sia stato nuovamente sottoposto al SMR, come sostiene l'Ufficio Al (ed in ogni caso l'assicurata non è stata nuovamente visitata, ritenuto quindi che il SMR avrebbe semmai valutato la problematica unicamente sulla carta...).

Si precisa pure che l'Ufficio. Al non ha nemmeno proceduto ad alcuna nuova valutazione relativamente alle questioni fisiche, nonostante fosse stato richiesto dall'assicurata e nonostante il tenore della certificazione medica e delle motivazioni prodotte.

Fra l'altro, in merito alla perizia del dottor __________, non si comprende minimamente come egli abbia potuto giungere alla conclusione (quindi del tutto contestata) che, dal punto di vista reumatologico, l'assicurata doveva essere considerata abile al lavoro al 100%, quando egli stesso ha affermato:

a) che la signora RI 1 presenta una sindrome algica generalizzata con

dolori panvertebrali, alle estremità superiori ed inferiori;

b) che il rachide appare con una cifoscoliosi dorsale;

c) che la mobilità cervicale risulta limitata;

d) che a qualsiasi movimento del rachide e delle articolazioni la paziente lamenta dolori, e che tutte le parti molli del corpo sono indolenzite senza ripartizione specifica come in una fibromialgia.

II minimo che si possa dire e che c'è una netta discrepanza fra quanto constatato dal dottor __________ e quando poi da lui valutato nell'ambito dell'effettivo grado di inabilità. Si auspica quindi una perizia giudiziaria, non solo in virtù di quanto affermato dal dottor __________, non solo in virtù delle notevoli differenze di valutazione fra quella del dottor __________ e quella del dottor __________, ma anche in virtù delle stesse contraddizioni contenute nella perizia del dottor __________ stesso.

E' pure opportuno organizzare una nuova inchiesta a domicilio sugli impedimenti del lavoro a domicilio. Del resto va detto che l'assistente sociale, a grandi linee, ha correttamente riportato (nel senso di: trascritto) le indicazioni dell'assicurata. Il problema giunge al momento della valutazione (del tutto contestata e che contrasta con le indicazioni dell'assicurata e con le constatazioni dell'assistente sociale stessa) della percentuale degli impedimenti nell'ambito dei singoli campi di attività (punto 5), come indicato in sede di ricorso. In sostanza, sommando tutte le diverse poste, la percentuale totale di invalidità è certamente superiore al 70%, con diritto quindi ad una rendita

intera.

Del resto, questa richiesta e valutazione è del tutto compatibile con la documentazione medica prodotta dalla ricorrente (oltre che con le constatazioni della signora __________ le cui valutazioni sono invece contestate." (Doc. VII)

                               1.6.   In data 9 ottobre 2005 l’Ufficio AI, su richiesta del TCA, ha trasmesso un rapporto datato 14 febbraio 2005 del __________ dell’__________ (doc. X e Xbis), sul quale il legale di RI 1 si è così pronunciato:

"  In merito alla problematica di cui in oggetto, invio la presente in nome e per conto della signora RI 1.

Da parte mia, dopo avere letto il rapporto del 14 febbraio 2005, riconfermo vieppiù il mio ricorso ed i mezzi di prova da me richiesti, cui va aggiunta, a mio avviso, una valutazione da effettuarsi anche a cura del servizio di psichiatria e di psicologia medica di __________." (Doc. XII)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causaC.,I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità per un gra-      do d’inabilità maggiore di quello (del 41%) accertato dall’amministrazione.

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha apportato alcune modifiche legislative anche in

                                         ambito AI.

                                         Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente e che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2).

                                         Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

                                         Tale questione riveste comunque una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.6.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

                                         Giusta l’art. 27bis cov. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                               2.7.   Nella specie, al fine di istruire l’aspetto medico, l’amministrazione ha innanzitutto interpellato il medico curante dell’assicurata, dr. __________, il quale, nel suo rapporto del 3 febbraio 2003, ha attestato una totale incapacità lavorativa dal 1990, con una situazione tendente al peggioramento, ponendo quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: " sindrome cervicobrachiale e cervicocefale cron. rec con nausea e vertigini e stato dopo labirintite 94, sindrome fibromialgica, sindrome lombo-spondilogena bilat, sindrome ansioso-depressiva con attacchi di panico con somatizzazione gastrointestinale, sindrome vertiginosa cronica + nausea”, tutte diagnosi fatte risalire al 1990. Il medico, che ha precisato di avere in cura la paziente dal settembre 2002, ha inoltre attestato una serie di diagnosi minori di natura non invalidante (doc. AI 5).

Con scritto 9 maggio 2003 il medico curante della richiedente ha precisato che l’assicurata era inabile come casalinga all’80% (doc. AI 7).

                                         Agli atti sono stati inoltre versati diversi certificati medici di diversi specialisti relativi ad accertamenti di natura neurologica (prof. dr. __________, dr. __________) e radiologica (dr. __________) e un referto del dr. __________, specialista malattie orecchio naso gola (doc. AI 7,8).

Con rapporto medico all’Ufficio AI del 20 agosto 2003 il prof. dr. __________, specialista in neurochirurgia, diagnosticati “Disturbi funzionali in un contesto ansioso-depressivo” suscettibili di miglioramento, ha precisato:

"  Valutazione unica del 14.10.2002

Questa assicurata presenta cefalee e sensazioni vertiginose non lateralizzate in assenza di un substrato organico. Il problema è stato investigato nei minimi dettagli dal Dr. med. __________, Primario Neurologia __________ (vedi allegato) e dal punto di vista neurochirurgico non abbiamo rilevato alcun elemento suscettibile di un trattamento mirato.

Anche l'approfondimento in ambio otorinolaringologico (vedi allegato) non ha rivelato alterazioni significative.

Sulla base di questi elementi ci troviamo in presenza di disturbi puramente funzionali in un contesto ansioso-depressivo.

Sulla base di questi elementi non riteniamo alcuna incapacità lavorativa medico-teorica di questa assicurata quale casalinga." (Doc. AI 8-3)

In data 18 dicembre 2003 la dr. __________, medico del SMR, ha stilato la seguente “Proposta medico”:

"  Diagnosi:

Sindrome cervicobrachiale e cervicocefalica cronica recidivante

Sindrome lombospondilogena bilaterale

Fibromialgia

Cefalee e sensazioni vertiginose in assenza di substrato organico verosimilmente funzionali in un contesto ansioso-depressivo

Sindrome ansioso-depressiva con attacchi di panico

Medico curante Dr. __________: IL 80% come casalinga (riesce solo a cucinare)

Neurochirurgo Prof. __________: nessun substrato organico per i disturbi lamentati (vertigini e cefalea). Nessuna incapacità lavorativa come casalinga.

Agli atti pure diversi valutazioni neurologica e ORL che non evidenziano substrato organico.

Conclusione: dal punto di vista neurologico/ORL il caso è sufficientemente indagato, avendo escluso una origine organica della sintomatologia vertiginosa e delle cefalee. Non disponiamo invece di nessuna valutazione reumatologica specialistica rispettivamente di una valida descrizione di eventuali deficit funzionali fisici presenti.

Manca inoltre una valutazione specialistica psichiatrica di questo caso nel quale la componente psichica sembra comunque essere preponderante.

Ritengo quindi indicato valutazione peritale reumatologica e psichiatrica." (Doc. AI 10-1)

Di conseguenza l’Ufficio AI ha sottoposto l’assicurata a degli accertamenti medici specialistici di natura reumatologica, tramite il dr. __________, e psichiatrica, tramite il dr. __________ del SMR.

                                         In data 29 gennaio 2004 il dr. __________, specialista in reumatologia, ha presentato all’Ufficio AI una perizia reumatologica ponendo come diagnosi una “sindrome algica generalizzata” e attestando, tra l’altro, quanto segue:

"  2. Dati soggettivi dell'assicurato

L'assicurata riferisce dolori "tremendi" alla colonna cervicale irradianti nucali, verso la spalla destra, diffusamente nel braccio destro fino alla mano destra, talvolta anche proiettanti verso la lombare e nelle gambe, sono presenti giorno e notte indipendenti dalle posizioni corporee. Porta un collare giorno e notte. Al braccio sinistro sente un dolore al polso. Riferisce pure dolori lombari presenti quasi sempre, giorno e notte, indipendenti dalle posizioni, proiettanti diffusamente nelle gambe bilaterali fino ai piedi. Come terapia assume antireumatici, miorilassanti, in parte oppiacei, inoltre diversi psicofarmaci; la fisioterapia viene eseguita direttamente dal medico curante.

3. Constatazioni oggettive

Esame reumatologico

41enne collaborante, che si lamenta di dolori durante l'intero esame peritale, peso 49 kg/statura 143,5 cm. Pressione arteriosa 130/80 mmHg, polso 102 battiti al minuto regolare. Polsi arteriosi ben palpabili alle estremità inferiori.

Colonna vertebrale:

Cifosi dorsale accentuata con minima scoliosi sinistroconvessa, posizione orizzontale del bacino. Test di Matthias positivo. Colonna cervicale dolorante ai movimenti passivi che risultano minimamente limitati (quando si riesce a distrarre l'assicurata che irrigidisce la muscolatura paravertebrale durante il testing); colonna dorsale limitata di un terzo alla flessione, di due terzi all'estensione, libera alle lateroflessioni, movimenti riferiti doloranti; colonna lombare libera alla flessione/estensione e alle lateroflessioni con dolori continui.

Distanza mento-giugulo-sternale 14/4 centimetri, Ott 30/31 centimetri, Schober 10/14, 5 centimetri. Distanza dita-suolo anteriore 14 cm.

Articolazioni periferiche:

Spalle, gomiti, polsi, articolazioni delle dita, libere ai movimenti passivi. Anche libere simmetriche ai movimenti passivi. Ginocchia stabili, mobilità passiva normale. Articolazioni tibioastragaliche normali. Piedi piatti bilaterali. Assenza di sinoviti alle articolazioni delle estremità superiori ed inferiori.

L'assicurata riferisce dolori alla mobilizzazione di tutte le articolazioni.

Tutte le parti molli sono indolenzite, senza preferenza dei punti fibromialgici.

Esame neurologico

Riflessi osteotendinei vivi e simmetrici alle estremità superiori ed inferiori, Babinski negativo. Lasègue negativo. Forza rozza alla muscolatura delle braccia e delle gambe non valutabile per mancanza di compliance. Deambulazione sui talloni e sulle punte dei piedi se possibile (in assicurata esitante). Segno di Trendelenburg negativo. Marcia senza zoppia.

Radiologia

Colonna cervicale ap e laterale del 26.9.2002: uncartrosi C5/6.

Lombare ap secondo De Sèze del 26.3.2003 e in proiezione laterale del 19.12.2003: minime spondilosi anteriori L3 e L4, assenza di altre alterazioni strutturali alla colonna lombare e al bacino, articolazioni coxofemorali e sacroiliache normali.

Valutazione

La signora RI 1, nata il __________, Via __________, __________ presenta una sindrome algica generalizzata con dolori panvertebrali, alle estremità superiori ed inferiori. All'esame clinico il rachide appare con una cifoscoliosi dorsale, la mobilità cervicale risulta minimamente limitata in ogni direzione, la lombare appare libera ai movimenti passivi. Sono assenti deficit cervicolomboradicolari. La mobilità delle articolazioni periferiche risulta normale, senza sinoviti.

A qualsiasi movimento del rachide e delle articolazioni la signora lamenta dolori, tutte le parti molli del corpo sono indolenzite senza ripartizione specifica come in una fibromialgia. Le radiografie della colonna cervicale e lombare mostrano minime alterazioni degenerative, che sicuramente non spiegano la sintomatologia dell'assicurata. La radiografia del bacino non rivela una sacroileite, le articolazioni coxofemorali sono normali.

In base all'anamnesi, ai reperti clinici e radiologici, possiamo porre la diagnosi di sindrome algica generalizzata.

La malattia indicata rientra nella sfera delle patologie psichiatriche. Una terapia strettamente somatica è dunque inutile.

Dal lato strettamente reumatologico, giudico l'assicurata abile al lavoro per qualsiasi attività lavorativa nella misura del 100% con un rendimento al 100%. Questa valutazione è valida naturalmente anche per la professione di casalinga esercitata dalla paziente.

Su vostro mandato, è prevista anche una perizia psichiatrica." (Doc. AI 27 1-4)

                                         e concludendo quanto segue:

"  4.     Diagnosi

        Sindrome algica generalizzata

B.    Conseguenze sulla capacità di lavoro

C.    Conseguenze sulla capacità d'integrazione

Dal lato strettamente reumatologico, giudico l'assicurata abile al lavoro per qualsiasi attività lavorativa nella misura del 100% con un rendimento al 100%. Questa valutazione è valida naturalmente anche per la professione di casalinga esercitata dalla paziente." (Doc. AI 27-5)

Dal canto suo, a seguito di un esame eseguito sull’assicurata l’8 aprile 2004, il dr. __________, psichiatra, ha presentato un dettagliato  “Rapporto d’esame clinico-psichiatrico” datato 15 aprile 2004  precisando tra l’altro:

"  Diagnosi:

❖Stato depressivo di media gravità (ICD10, F32.1)

❖Sindrome ansiosa generalizzata (ICD10, F41.1)

❖Sindrome di somatizzazione (ICD10, F45.0)

Valutazione/conclusione:

nella valutazione dello stato psicopatologico dell'assicurata così come avviene in situazioni analoghe e per quanto attiene alla connotazione di immigrato, bisogna innanzitutto confrontare l'ambiente socio-economico di provenienza con quello in cui ci si trova in Svizzera. Si tratta cioè in genere di soggetti che provengono da territori svantaggiati sotto il profilo economico-lavorativo nei quali i valori normalmente condivisi non sono quelli riscontrabili nei paesi con standard di vita elevati e con tutte le garanzie sociali, ma riguardano principalmente caratteristiche di capacità fisica, forza di volontà, spirito di sacrificio, esclusivamente individuali e con la coesione famigliare come condizione essenziale ed unico referente dei propri sforzi.

Accade però non infrequentemente che chi emigra non possiede sufficiente capacità di integrazione culturale e la flessibilità psicologica necessarie per adattarsi alla nuova situazione socio-culturale, proprio perché ancorato a valori lasciati in patria ma ancora presenti e coltivati in seno alla famiglia. Succede allora che per destabilizzare il fragile equilibrio che si viene così ad instaurare basta poco, anche situazioni vissute in modo traumatico come quella verificatasi in occasione del secondo parto dell'assicurata. Come per un effetto "domino" il trauma di un parto difficoltoso altera questo equilibrio e coinvolge uno dopo l'altro tutti gli ambiti vitali in cui essa si muove. Vengono così coinvolti l'integrità fisica con comparsa di dolori diffusi, quella psicologica con lo sviluppo di una condizione depressiva, la sfera lavorativa con sempre maggiori difficoltà a sostenere i ritmi richiesti e l'ambito famigliare con incapacità a svolgere i compiti che la funzione di casalinga richiede. Con il trascorrere degli anni e senza il ricorso a trattamenti specialistici, tale situazione si radica fino a diventare invalidante, condizione che si rende evidente durante il periodo di trasferimento in Ticino.

Con l'aggravamento dello stato psico-fisico è inevitabilmente sottoposta ad una serie di controlli specialistici che risultano però negativi e solo la valutazione ORL avanza il sospetto di una possibile pregressa vestibulopatia periferica acuta a spiegazione delle sensazioni vertiginose lamentate. Neppure le cure stazionarie che effettua o i trattamenti biologici a cui si sottopone modificano la situazione e solo su insistenza del proprio medico curante, l'assicurata comincia lentamente a rendersi conto che forse la causa del proprio malessere non è fisica ma psicologica, causa a lungo rifiutata per motivi più che altro culturali, ed accetta di sottoporsi a trattamento psicoterapico seppure a tuttora sembrerebbe con scarsi benefici.

In conclusione ci troviamo confrontati con una persona senza alcuna formazione specifica e senza qualifiche professionali, dotata di un modesto bagaglio culturale, con scarse risorse personali e professionali e con una personalità poco differenziata ed è su questa condizione premorbosa che si inserisce l'evento traumatico del parto travagliato come evento scatenante la psicopatologia in atto.

La prognosi è strettamente legata alla prosecuzione del trattamento psicoterapico instaurato ed in quest'ottica ho ritenuto opportuno consigliare all'assicurata anche una costante presa a carico psichiatrica allo scopo di monitorare correttamente il trattamento psicofarmacologico cui è sottoposta dalla propria curante.

Conseguenze sulla capacità lavorativa:

la psicopatologia di cui l'assicurata è portatrice la limita nella misura del 50% sul piano della resa lavorativa. L'inizio di tale inabilità nella percentuale indicata può ragionevolmente farsi risalire ai primi mesi del 1999. Va sottolineato il fatto che l'assicurata non esercita più alcuna attività lucrativa dal 1990, fatta eccezione per un breve tentativo di rientrare nel mondo del lavoro effettuato nel 1998 e fallito dopo pochi mesi. Pertanto la percentuale indicata di inabilità lavorativa va riferita alle mansioni di casalinga.

Per quel che riguarda invece la possibilità di fornire prestazioni lavorative nell'ambito dell'attività di commessa cosi come in altre attività lucrative, dal punto di vista medico-teorico l'inabilità dell'assicurata va attualmente considerata completa dal 1999. Proseguendo il trattamento psicoterapico instaurato e con una presa a carico anche psichiatrica è teoricamente possibile che a medio termine (2-3 anni) l'assicurata possa migliorare le proprie prestazioni come casalinga e considerata la giovane età, riacquistare una sufficiente funzionalità nell'ambito dell'attività precedentemente esercitata come commessa.

Non si vedono invece possibilità concrete e ragionevoli per proporre provvedimenti di riformazione professionale in considerazione del basso livello culturale oggettivato." (Doc. AI 28)

Sentito il parere del medico del SMR dr. __________ (atti AI 29), l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di allestire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica. Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 31 luglio 2004, preso atto della documentazione medica all’inserto, con rapporto del 28 settembre 2004 l’assistente sociale ha stimato le limitazioni nelle attività come casalinga complessivamente in 41%.

L’incaricata ha esposto quanto segue nel suo rapporto AI:

"  5.     ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5%

percentuale degli impedimenti

50%

percentuale di invalidità

2.5%

La signora RI 1 fatica molto ad affrontare le giornate. Il suo stato psico-fisico le suggerirebbe di non alzarsi neppure dal letto al mattino. Tutto le appare estremamente faticoso e tutto le crea uno stato di sofferenza costante peraltro riconosciuta nella valutazione psichiatrica SMR

Valuto gli impedimenti nella misura del 50 %.

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

35%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

10.5%

La signora RI 1 raccoglie tutte le sue energie per riuscire a preparare i pasti per i familiari, almeno durante la settimana. Spiega che si tratta di un reale sforzo poiché, per sua volontà, starebbe a letto tutto il giorno a causa dei dolori diffusi che non l'abbandonano mai. D'altra parte, se non cucina si sente maggiormente "inutile" alla sua famiglia e questo sentimento la disturba molto. Inizia con largo anticipo a cucinare per essere pronta al rientro del figlio a mezzogiorno. La pervade l'ansia e il nervosismo se non riesce ad essere perfettamente in orario. Cucina pasti semplici tutti i giorni salvo durante il fine settimana quando é, generalmente, il marito ad occuparsi della preparazione dei pasti. I familiari l'aiutano molto poiché desiderano vederla serena e allegra. I figli mettono i piatti nella lavastoviglie, il marito riordina ed esegue le pulizie di fino. Pur apprezzando molto l'aiuto prestato dai familiari, si sente in colpa per non riuscire a sbrigare le varie mansioni autonomamente.

La signora RI 1 esprime la sua sofferenza fisica e psichica. Sottolinea come sia, per lei, di fondamentale importanza riuscire a preparare i pasti per i suoi familiari; ciò le permette di sentirsi utile. Accetta una loro maggiore collaborazione durante il fine settimana e ha delegato al marito le pulizie di fino del locale cucina.

In considerazione degli atti medici all'incarto e tenendo conto delle dichiarazioni dell'assicurata, la valutazione degli impedimenti raggiunge il 30 % poiché, di fatto, l'assicurata prepara personalmente i pasti per la maggior parte delle volte.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

50%

percentuale di invalidità

10%

La signora RI 1 afferma che ogni sforzo sostenuto provoca maggiori dolori e malessere. Per questo motivo limita la sua attività ai lavori più leggeri come passare il mocio vileda, spolverare, riordinare, ripulire la vaschetta, ecc. Anche per eseguire questi lavori, afferma, deve raccogliere tutte le sue forze e attendere il momento migliore. Non lavora mai ad un ritmo continuo e sostenuto ma piuttosto a tappe, alternando all'attività il riposo.

Ha rinunciato a passare l'aspirapolvere, lavare i vetri, fare le pulizie di fino della casa poiché si tratta di compiti che la debilitano molto e in modo prolungato. Cambia le lenzuola con l'aiuto del marito. I familiari si occupano delle pulizie durante il fine settimana. Può inoltre contare sull'aiuto della cognata.

La signora RI 1 può ancora svolgere parte dell'attività, impiegando più tempo del dovuto poiché lavora a tappe. Ha delegato completamente ai familiari i lavori più pesanti. La sofferenza psichica dell'assicurata trova riscontro nel rapporto d'esame clinico psichiatrico SMR. Valuto gli impedimenti nella misura del 50 %.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

50%

percentuale di invalidità

5%

La signora RI 1 afferma di recarsi, di solito, in compagnia del marito a fare la spesa settimanale. In questo modo non deve personalmente portare gli acquisti né riordinarli. Sostiene che anche questo compito l'affatica e le arreca più dolori diffusi. Per questo motivo, raramente, si reca a fare la spesa da sola. Nel 2000, le sue condizioni psichiche non le hanno permesso di guidare l'automobile. L'ansia, la paura erano i sentimenti che la bloccavano totalmente al pensiero di salire in macchina e trovarsi in mezzo al traffico. Grazie al sostegno della dott.ssa __________, nel 2003, ha superato questa difficoltà ed é riuscita nuovamente a condurre l'automobile con grande soddisfazione. La signora RI 1 afferma di uscire raramente di casa, se non per le visite mediche o per accompagnare i figli. Sostiene che il malessere generale che l'affligge, le toglie ogni desiderio di stare in mezzo alla gente e intrattenere relazioni. Per le difficoltà di concentrazione e la paura di sbagliare, ha delegato al marito la preparazione dei pagamenti come pure le questioni amministrative familiari.

L'autonomia dell'assicurata appare limitata nel fare le spese come pure nel disbrigo dei pagamenti e valuto gli impedimenti nella misura del 50 %. Le difficoltà descritte dall'assicurata sono riconosciute nella valutazione psichiatrica SMR.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

50%

percentuale di invalidità

7.5%

Dispone di lavatrice e asciugatrice installate in casa. Può fare comodamente il bucato quando se la sente. La signora RI 1 sottolinea che iniziare un lavoro le costa un enorme sforzo, deve lottare contro il bisogno continuo di riposo. I sentimenti di inutilità che nutre la spingono ad attivarsi ma i dolori che avverte fisicamente la bloccano nell'esecuzione pratica dei lavori. Ciò si traduce in sostanza nell'accumulo di biancheria da stirare. La signora RI 1 afferma di stirare a tappe, per brevi momenti. I figli, come pure il marito stirano a loro volta ciò che necessitano.

La signora RI 1 si impegna a fare quanto é nelle sue possibilità, ma il suo ritmo di lavoro é lento e non garantisce la dovuta regolarità nell'esecuzione del lavoro. Valuto gli impedimenti nella misura del 50 %.

5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

3%

La signora RI 1 ha due figli maschi rispettivamente di 18 e 14 anni. Li descrive come bravi ragazzi, autonomi, rispettosi e molto comprensivi nei suoi confronti. Ottengono buoni risultati a scuola e non l'hanno mai seriamente impensierita. __________ é apprendista presso la Posta. Svolge il suo apprendistato con interesse ed impegno. __________ frequenta la terza media con piacere. Entrambi l'aiutano volentieri in casa. Per loro, come pure per il marito, la signora RI 1 afferma di sforzarsi di apparire in buona forma. Ciò le riesce solo a volte, al prezzo di un importante sforzo. Ora che ha ripreso a guidare l'automobile, accompagna talvolta i suoi figli agli allenamenti o altro.

l figli sono la sua ragione di vita, per i quali si sforza di essere una madre presente e attenta, non senza fatica il suo stato psicofisico le rende tutto molto difficile. Da qui la percentuale di impedimento del 30 %.

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

5%

percentuale degli impedimenti

50%

percentuale di invalidità

2.5%

La signora RI 1 ricorda che, quando era in buona salute, si occupava della cura del giardino coltivando diverse varietà di fiori, con molta soddisfazione. Ora, il suo stato psico­fisico non le permette più di dedicarsi a questa attività. E' il marito ad abbellire il giardino di casa. La signora RI 1 ha ricevuto in regalo un cane di piccola taglia che le sta sempre accanto. Non se la sente di portarlo a passeggio frequentemente. Sono i figli ad assicurare al cagnolino le uscite necessarie.

Gli impedimenti, in questo ambito, sono valutabili nella misura del 50%.

valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

41%

▪    Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato

i familiari

6.     GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

Attività

Ripartizione

impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

Salariata

Casalinga

100%

41%

41%

TOTALE

41%

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro? da anni." (Doc. AI 31)

Richiesta in proposito dall’assistente sociale, l’assicurata ha dichiarato che se non fosse intervenuto il danno alla salute, avrebbe esercitato un’attività lucrativa (doc. AI 31-2).

                                         Sulla base della documentazione agli atti e degli accertamenti effettuati, l’amministrazione, con deliberazione 6 ottobre 2004, trasmessa il successivo 13 ottobre alla Cassa di compensazione competente per il calcolo della prestazione, ha attribuito un quarto di rendita alla richiedente per il periodo dal 1. gennaio 2002, motivando il provvedimento come segue:

"  Esito degli accertamenti:

Secondo i nostri accertamenti, dal gennaio 1999 (inizio dell'anno di attesa) la limitazione nel compimento delle mansioni consuete nell'ambito casalingo ammonta al 41%, indicazioni raccolte nell'inchiesta per le casalinghe esperita dalla nostra assistente sociale al suo domicilio in data 31.07.2004. Questa limitazione determina il grado d'invalidità.

Decidiamo pertanto:

•    Dall'01.01.2000 (trascorso l'anno d'attesa - art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) sorge il diritto ad un quarto di rendita, con grado AI del 41%.

Considerato però che la domanda è stata presentata tardivamente, il versamento della rendita decorre unicamente dall'01.01.2002 ossia con un retroattività massima di un anno dall'inoltro della richiesta (art. 48 cpv. 2 LAI)." (Doc. AI 32)

Mediante decisione 17 dicembre 2004 a RI 1 è stato formalmente riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita d’invalidità a far tempo dal 1. gennaio 2002 (doc. AI 37).

                               2.8.   Interposta tempestiva opposizione tramite la CAP, RI 1 in data 31 gennaio 2005 ha contestato la decisione dell’amministrazione sostenendo di essere inabile in misura ben superiore del 41% e  affermando tra l’altro quanto segue:

"  Allego comunque già da ora il rapporto medico del dottor __________ del 21 gennaio 2005, dal quale traspare sia la diagnosi, sia lo status dell'assicurata. Dallo stesso traspare che la mia assistita, oltre che di importanti disturbi fisici, presenta dei disturbi del sonno ed una stanchezza generalizzata importante, oltre ad un importante stato depressivo con disturbi neuro-vegetativi.

Il dottor __________ conclude poi sostenendo che l'assicurata "non può lavorare in nessun lavoro in misura superiore al 50%, dovesse anche trattarsi di un lavoro leggero "adattato". Ed, aggiungo io, anche nell'ambito dell'attività di casalinga (che è tutt'altro che leggera).

Non solo ma il dottor __________, con certificato medico del 12 gennaio 2005 già in vostro possesso (ritenuto che sono in attesa di riceverne uno più dettagliato e completo) ritiene, a ragione, che alla signora RI 1 sia da applicare un grado di invalidità non inferiore al 70%. Da parte mia sposo pure tale tesi, ed in questo senso la vostra decisione del 17 dicembre 2004 deve essere annullata. Ribadisco in ogni modo che sono in attesa di ulteriore documentazione medica che vi sarà sottoposta quanto prima.

Mi riservo del resto il diritto sia di motivare ulteriormente l'opposizione, sia di richiedere o presentare ulteriori mezzi di prova." (Doc. AI 40)

                                         L’interessata ha prodotto un certificato del 21 gennaio 2005 del dr. __________, spec. in medicina interna e reumatologia, il quale ha attestato quanto segue:

"  DIAGNOSI: - Fibromialgia generalizzata

L'anamnesi Ti è ben nota. Si tratta di una paziente presso cui è già nota apparentemente da anni una fibromialgia generalizzata (già stata a __________ anni fa con diagnosi positiva). Recentemente è stata riconosciuta da parte dell'AI un'invalidità al 41%. La paziente lamenta da anni dolori, in particolare nella regione cervico-scapolare bilaterale, secondariamente lombari ma anche alle braccia e alle gambe.

Alle gambe i dolori si sarebbero peggiorati negli ultimi mesi.

Associato il classico corollario di disturbi neuro-vegetativi con palpitazioni, sudori, formicolii diffusi, sensazione di gonfiori, epigastralgie, sintomatologia di colon irritabile. Sonno completamente disturbato. Astenia, stanchezza, affaticamento generalizzato. Stato depressivo importante.

STATUS:

Paziente in buon stato generale, peso 50 kg, altezza 1.45 m (-5 cm?). PA 110/80 mmhg bilaterale. Auscultazione cardio-polmonare nella norma. Esame Neurologico: forza, tono e sensibilità conservata e simmetrica ai 4 arti, ROT vivi e simmetrici, marcia talloni-punte sp. Lasègue e retro-Lasègue negativo.

Esame osteo-articolare: rachide in asse limitata a causa dei dolori la mobilità cervico-dorso-lombare. Articolazioni periferiche tutte sp tranne la spalla sx. con sintomatologia di impingement.

Punti di fibromialgia tutti dolenti (18/18), ma anche numerosi punti di controllo dolenti. Le zone più dolorose si situano nella regione cervico-scapolare e lombo-sacrale.

DISCUSSIONE:

La tua paziente lamenta quindi già da anni dei dolori diffusi predominanti alla regione cervico-scapolare e lombo-sacrale con un disturbo del sonno e una stanchezza generalizzata importante. Inoltre stato depressivo in cura e importante. Associato vi è il classico corollario di disturbi neuro-vegetativi (vedi anamnesi).

Il tutto depone fortemente per una fibromialgia generalizzata importante presso questa paziente. Da escludere una malattia secondaria (test emato-chimici completi, compresa tiroide, ricerca di epatite C) nonché un'eventuale malattia del sistema nervoso (che in presenza di una RMN cerebrale normale sembra poco probabile). Come tu ben sai la presa a carico della fibromialgia è particolarmente difficile come gestione dei sintomi. Ho rassicurato la paziente quanto la benignità della patologia per quel che concerne alterazioni organiche gravi.

Per quel che concerne l'invalidità secondo me la paziente vista la problematica importante non può lavorare in nessun lavoro in misura superiore del 50%, dovesse trattarsi anche di un lavoro leggero adattato." (Doc. AI 40)

                                         In data 14 febbraio 2005 il legale della richiedente ha ulteriormente affermato:

"  In merito alla problematica di cui in oggetto, invio la presente in nome e per conto della signora RI 1, __________; N. AVS: __________. Faccio quindi seguito alla mia ultima comunicazione del 4 febbraio 2005, ed in allegato Vi trasmetto copia del rapporto del dottor __________ dell'8 febbraio 2005.

Da parte mia confermo quindi integralmente la mia opposizione, nel senso che ritengo che la mia cliente abbia diritto ad una rendita di invalidità in misura completa, tenuto conto di un grado di inabilità quale casalinga di almeno il 70%.

Del resto, la mia cliente soffre di gravi problemi fisici e psichici (che senz'altro non sono stati tenuti in considerazione nell'ambito dell'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica). Il rapporto del dottor __________, al quale rinvio onde non essere inutilmente prolisso, è del resto assai illuminante in questo senso. Peraltro l'assicurata non è mai stata visitata dal punto di vista psichico da parte dei vostri servizi medici.

Relativamente alle percentuali degli impedimenti citati nel rapporto della signora __________ del 28 settembre 2004, senz'altro le percentuali di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 sono troppo contenute, e devono invece essere considerate, tutte, almeno nella misura del 70%, tenuto conto sia delle problematiche fisiche ma anche di quelli psichiche." (Doc. AI 45)

                                         Nell’allegato rapporto medico dell'8 febbraio 2005, il medico curante dell’assicurata, dr. __________, dal canto suo affermava:

"  Con questo scritto vorrei oppormi della decisione succitata concernente il grado del 41% a partire dal 01.01.2000.

In prima linea la paziente soffre di una gravissima depressione difficilmente controllabile medicamentosamente che rende la paziente completamente inabile sia per qualsiasi tipo di lavoro tra l'altro anche come casalinga in quanto che la paziente soffre di un umore cronicamente soppresso con apatia e rallentamento importante disturbi della concentrazione memoria-resistenza mentale.

Un fattore aggravante sono sicuramente i suoi attacchi di panico e uno stato ansioso cronico anche difficilmente da regolare medicamentosamente.

Inoltre sussiste una sindrome somatizzante della depressione con effetto soprattutto sul tratto gastrointestinale con dispepsia da un colon spastico che eventualmente viene peggiorato da parte della fibromialgia.

Anche il disturbo importante del sonno viene potenziato con una sopraposizione tra fibromialgia e depressione. Consecutivamente la mancanza di sonno peggiora sia la sintomatologia della fibromialgia generalizzata che anche lo stato ansioso-depressivo.

In quanto che la sindrome della fibromialgia isolatamente valuto anch'io con una incapacità lavorativa del circa 40% si aggiunge un'incapacità lavorativa del 100% per i disturbi psichiatrici.

Sottolineo l'argomento principale della mia opposizione con il fatto che la paziente per quanto riguarda la sua valutazione dell'incapacità lavorativa non è mai stata vista da parte vostra da un psichiatra per stabilire il grado dell'invalidità che già con i problemi psichiatrici arrivano sul 100%." (Doc. AI 45)

                                         L’Ufficio AI ha quindi interpellato il medico del SMR, dott. __________, il quale, nelle sue annotazioni 6 aprile 2005 si è così espresso:

"  Assicurata casalinga

Vedi rapporto del medico del 1.6.2004 che si basa su

- valutazione peritale Dr. __________ del 29.1.2004

- valutazione specialistica Dr. __________ del 8.4.2004

Diagnosi:                                 stato depressivo di media gravità

                  Sindrome ansiosa generalizzata

                  Sindrome di somatizzazione

                  Sindrome algica generalizzata con dolori panvertebrale senza substrato

                  organico

Inchiesta per casalinghe del 31.7.2004 eseguita in completa conoscenza dei dettagli medici:

- risulta un impedimento del 41 % quale casalinga

in fase di opposizione vengono presentati:

     -  lettera del dr. __________ del 8.2.2005: egli non condivide il grado d'invalidità stabilito. Non vengono forniti nuovi elementi medici. La sua affermazione che l'assicurata non sarebbe stata vista da un psichiatra è errata dato che l'assicurata è stata valutata dal Dr. __________, FMH psichiatrica, in sede SMR il 8.4.2004. Le sue conclusioni erano note in occasione dell'inchiesta a domicilio.

     -  Rapporto dr. __________ del 21.1.2005 con descrizione di una situazione clinica ben nota e presente da anni.

Da parte dell'ufficio è stato richiesto un aggiornamento da parte del __________ dove l'assicurata è in psicoterapia, rapporto pervenuto il 14.2.2005: in questo rapporto viene descritta una situazione clinica sovrapponibile a quella presente in occasione della valutazione da parte del Dr. __________.

Conclusione: la documentazione medica raccolta in fase di opposizione non permette di oggettivare un cambiamento dello stato di salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa rispetto alla situazione presente in occasione delle valutazione specialistiche e dell'inchiesta a domicilio." (Doc. AI 50)

                                         Con la decisione su opposizione 21 ottobre 2005, l'amministrazione ha osservato che l’aggiornamento degli atti medici all'incarto non aveva permesso di mettere in luce elementi particolari atti ad imporre una valutazione diversa rispetto a quella apprezzata precedentemente in maniera approfondita. In particolare secondo l’amministrazione sia l’aspetto reumatologico sia quello psichiatrico erano stati valutati esaurientemente, tramite i referti del dr. __________ e del dr. __________. D’altra parte  anche il rapporto esperito dall’assistente sociale dopo l’inchiesta a domicilio era da considerare incensurabile. Né, del resto, in sede di opposizione erano state evidenziate modifiche o peggioramenti dello stato di salute tali da inficiare o sovvertire le precedenti risultanze, il certificato del dr. __________ in particolare non apportando alcun elemento medico nuovo (doc. AI 52; cfr. consid. 1.2).

                               2.9.   Con il presente ricorso l'assicurata, ribadito che il suo stato di salute sarebbe tale da giustificare il riconoscimento di una  rendita intera di invalidità, chiede l’effettuazione di ulteriori accertamenti (I, VII).

                             2.10.   Allo scopo di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

                             2.11.   Nella presente fattispecie, al fine di valutare l'eventuale invalidità dell'assicurata, l'Ufficio AI ha considerato l’assicurata esclusivamente  casalinga, applicando quindi il metodo specifico, dopo aver appurato che dal 1998 la medesima non esercitava alcuna attività lavorativa. Accertati gli impedimenti nello svolgimento delle mansioni consuete tramite l’inchiesta domiciliare, ha quindi fissato il grado di inabilità in tal misura.

                                         Ora, questa Corte non può condividere, su questo punto, le conclusioni dell’amministrazione.

Dall’incarto emerge infatti che l’assicurata ha dichiarato in corso di procedura amministrativa, e più precisamente di fronte al dr. __________, di aver lavorato dapprima come cameriera e poi come commessa in un negozio di frutta e verdura sino alla nascita del primo figlio (nel 1986), e di aver in seguito ripreso nuovamente tale attività sino alla nascita del secondo (nel 1990), evento quest’ultimo che a detta dell’assicurata ha poi scatenato i diversi problemi di salute (segnatamente i dolori all’apparato locomotore) che attualmente ancora la affliggono (doc. AI 28; cfr. consid. 2.7.). L’interessata ha quindi affermato di aver poi ripreso nel 1998 a lavorare come commessa nello stesso negozio di frutta e verdura, ma di aver dovuto interrompere tale attività, dopo pochi mesi, a motivo dei problemi di salute lamentati (doc. AI 28-3 e consid. 2.7). A suo dire, ella non avrebbe più ripreso a lavorare “a causa dei persistenti disturbi lombovertebrali e per il perdurare dello stato depressivo” (doc. AI 28-3).  

D’altra parte, ancora in occasione dell’inchiesta esperita al suo domicilio il 31 luglio 2004 (doc. AI 31) l’interessata, così richiesta, ha dichiarato che se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute avrebbe continuato a lavorare, pur non specificando in quale misura.

Va altresì fatto osservare che già in occasione della presentazione della richiesta di prestazioni assicurative del 2 gennaio 2003, la ricorrente ha postulato la concessione non solo            di una rendita ma anche dell’orientamento professionale, dell’avviamento ad altra professione e del collocamento in un altro posto di lavoro (doc. AI 1.6).

Dall’insieme di queste affermazioni dell’assicurata, rese in momenti, a persone e in contesti diversi, bisogna dedurre che la medesima aveva effettivamente l’intenzione e la volontà di riprendere un’attività lavorativa, se e in misura in cui le sue condizioni di salute lo avessero permesso. 

D’altra parte va evidenziato che nella specie l’Ufficio AI ha omesso di interpellare il suo ultimo datore di lavoro ai fini di chiarire le esatte circostanze che hanno determinato l’interruzione dell’attività salariata e le condizioni della stessa, segnatamente le mansioni eseguite e il pensum dedicato dall’interessata alla medesima.

Ne consegue che dalle affermazioni più volte fatte dall'interessata - che questo Tribunale non ha motivo di considerare inveritiere -, e ritenuta l’assenza di validi elementi probatori di segno contrario, appare giustificato ritenere, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 e riferimenti), che effettivamente la ricorrente ha interrotto risp. non ripreso l’attività lavorativa a motivo delle sue condizioni di salute.

Deve di conseguenza presumersi che senza soffrire di un danno alla salute – e indipendentemente dall’effettivo grado di incidenza dello stesso sulla capacità al lavoro (una non trascurabile incapacità risulta comunque essere stata presente a partire dal 1990, cfr. le attestazioni mediche del suo medico curante; doc. AI 5, consid 2.7) -, l’assicurata avrebbe con ogni verosimiglianza esercitato un’attività lucrativa, almeno a tempo parziale.

Il calcolo dell’invalidità deve quindi essere operato secondo il metodo misto (cfr. consid. 2.5 e 2.6).

Appare quindi necessario che l’Ufficio AI, alla luce degli esiti degli accertamenti effettuati e di quelli che si renderanno a questo scopo ancora necessari, stabilisca la ripartizione più verosimile tra l’attività casalinga e quella ipotetica salariata e proceda ad una nuova valutazione del grado d’inabilità globale. Ne discende che la decisione impugnata va annullata.

                             2.12.  

                          2.12.1.   Per quanto riguarda l’esame dello stato di salute, l’amministrazione ha proceduto a richiamare all’inserto diversa documentazione medica attestante i diversi accertamenti medici esperiti in precedenza, di carattere radiologico, neurologico e neurochirurgico e ha quindi fatto capo a due consultazioni specialistiche, di natura reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

                                         L’assicurata, fondandosi sostanzialmente sui certificati del suo medico curante, ritiene di essere inabile in una misura superiore a quella attestata dai medici interpellati. 

                          2.12.2.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3a, 1997 p. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, 1997, p. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somato-             forme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve         innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione      riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere     fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

                                          persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                          2.12.3.   Dagli accertamenti esperiti risulta che l’interessata soffre di diversi disturbi, in particolare di una sindrome algica generalizzata, oltre che di una sintomatologia vertiginosa, di cefalee e di una sindrome ansioso-depressiva. Rilevato come dal profilo neurologico e neurochirurgico i disturbi lamentati non avessero alcun substrato organico, l’Ufficio AI ha quindi pertinentemente ritenuto necessario indagare la componente reumatologica e quella psichiatrica, quest’ultima risultando del resto nel caso essere preponderante.

                                         Orbene, nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione basandosi su quelle dei due periti, specialisti nelle materie che qui interessano, i quali hanno compiutamente valutato il danno alla salute di cui è portatrice l'assicurata, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito            alla valutazione circa la capacità lavorativa dell’assicurata.

                                         Dal profilo psichiatrico, il dr. __________ ha considerato la ricorrente portatrice di uno “stato depressivo di media gravità, di una sindrome ansiosa generalizzata e una sindrome di somatizzazione”.

                                         In punto alla capacità lavorativa dell’interessata, lo specialista l’ha ritenuta totalmente incapace sul piano lavorativo e parzialmente (nella misura del 50%) nell’attività casalinga (cfr. sopra consid. 2.7; doc. AI 28). Va osservato altresì che l’aggiornamento richiesto dall’Ufficio AI al Servizio di psichiatria e di psicologia medica dell’__________, presso il quale la ricorrente segue una psicoterapia dal novembre 2003, descrive una situazione clinica sovrapponibile a quella che emerge dalla perizia del dr. __________ (doc. Xbis). 

  La componente reumatologica è stata invece esaminata del dr. __________, il quale ha pure lui posto la diagnosi di “sindrome algica generalizzata” e concluso per una piena capacità lavorativa dal profilo puramente reumatologico, sia in un’attività lavorativa che in quella di casalinga, osservando come la patologia di cui è affetta la paziente rientri nelle patologie psichiatriche (cfr. sopra consid. 2.7 e doc. AI 27).

                                         Contrariamente a quanto asserito dall’interessata il referto reumatologico agli atti appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso.

                                         Del resto va in proposito fatto osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01). Nel caso di specie, come del resto anche suggerito dal dr. __________,  l’amministrazione ha proceduto correttamente facendo eseguire un accurato esame psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti e in particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un disturbo extra-somatico rilevante.

                                         Ad entrambi i referti specialistici va senz'altro attribuita piena valenza probatoria conformemente alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.12.2), senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori indagini.

                                         Bisogna altresì osservare che anche l’eventuale componente neurologica risulta nella specie essere stata esaurientemente approfondita. La ricorrente è infatti stata oggetto di esami radiologici e di consulti presso il __________. dr. __________, neurochirurgo, e il dr. __________, neurologo. Entrambi gli specialisti hanno concluso escludendo una relazione tra le alterazioni morfologiche descritte e le manifestazioni sintomatiche, i disturbi lamentati dalla paziente essendo di natura puramente funzionali in un contesto ansioso-depressivo (cfr. certificati 15 ottobre 2002 e 20 agosto 2003 __________. __________, doc. AI 7 e 8; certificato 11 ottobre 2002 dr. __________, doc. AI 8; cfr. sopra consid. 2.7). Nemmeno l’accertamento otorinolaringologico effettuato ha potuto appurare alterazioni significative (certificato dr. __________ del 22 novembre 2002, doc. AI 8). 

                                         D’altra parte, come rettamente rilevato dal dr. __________ del SMR (doc. AI 50), il certificato del 21 gennaio 2005 del dr. __________, spec. in reumatologia, prodotto dalla ricorrente non porta alcun nuovo elemento di valutazione. Del resto, il dr. __________, stabilendo una percentuale di inabilità del 50% a motivo di una fibriomialgia generalizzata, non si discosta dalle conclusioni tratte dal dr. __________ nel suo rapporto del 15 aprile 2004, che anzi ha ritenuto la perizianda addirittura totalmente incapace di svolgere un’attività lavorativa (doc. AI 28 e 40).

                                         Quanto poi al referto 8 febbraio 2005 del dr. __________, lo stesso non può mutare alle conclusioni tratte dagli specialisti sulla base di un’accurata e approfondita valutazione del caso. A prescindere infatti dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.12.2), il medico curante della ricorrente non fa altro che rielencare disturbi e diagnosi            già noti, evidenziando altresì la necessità di sottoporre la paziente ad un accertamento psichiatrico, ignorando che l’amministrazione aveva già provveduto in questo senso (doc. AI 45).

                                         Quanto infine ai disturbi elencati dall’assicurata nel suo gravame, quali in particolare il disturbo del sonno, la stanchezza lo stato depressivo con disturbi neuro vegetativi (cfr. I, VII), degli stessi, già noti, ha già tenuto adeguatamente conto il dr. __________ nel suo referto medico (cfr. consid. 2.7 e doc. AI 28).

                                         Se ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), i disturbi di cui essa è affetta incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai medici interpellati e in particolare dal dr. __________.

                                         In conclusione, rispecchiando i succitati due referti specialistici tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.12.2), ad essi può esser fatto riferimento. Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava un’inabilità totale in ogni attività lavorativa e del 50% nelle mansioni casalinghe.

                             2.13.  

                           2.13.1   Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’UAI, preso atto delle conclusioni mediche agli atti e in particolare di quelle del dr. __________ che concludeva per un’inabilità in ambito domestico del 50%, ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica. Nel rapporto datato 28 settembre 2004, allestito alla luce degli accertamenti medici, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 41% (cfr. doc. AI 31 e sopra per esteso al consid. 2.7).

                          2.13.2.   Come è già stato anticipato ai consid. 2.5 e 2.6, l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

                                         Secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.

                                         In particolare la cifra 2124 prevede:

"  in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

                                         La cifra 2122 prevede che:

"  Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.

   Lavori                                                                            Economia senza figli e senza     membri di famiglia che                                                                                        richiedono cure

                                                                                                           %

  1.       Conduzione dell'economia

          domestica, (pianificazione,

          organizzazione del lavoro,

          controllo                                                                                    5

  2.       Spese e acquisti diversi                                                      10

  3.       Alimentazione (preparazione

          dei pasti, lavori di pulizia

          della cucina)                                                                          40

  4.       Pulizia dell'appartamento                                                   10

  5.       Bucato, pulizia dei vestiti,

          confezione e trasformazione

          degli abiti, (cucito, maglia,

          uncinetto)                                                                               10

  6.       Cura dei figli e di altri membri

          della famiglia                                                                        ---

  7.       Diversi (cura di terzi, cura

          delle piante e degli

          animali, giardinaggio)                                                           5

  8.       Altre attività (p. es. aiuto alla

          famiglia stessa, attività di utilità

          pubblica, perfezionamento,

          creazione artistica, attività

          superiore alla media nella

          confezione e nella trasformazione

          dei vestiti).                                                                              20"

                                         In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

                                         In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

                                         Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano  essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

"  Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.     Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

            2

            5

2.     Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

          10

          50

3.     Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

            5

          20

4.     Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

            5

          10

5.     Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

            5

          20

6.     Accudire i fi

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