Raccomandata
Incarto n. 32.2005.211 BS/sc
Lugano 28 settembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 ottobre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, da ultimo attiva quale addetta ai piani presso una casa di riposo, dal 1° maggio 2002 è stata posta al beneficio di una mezza rendita d’invalidità per un grado d’invalidità del 50% prevalentemente per motivi psichici (cfr. decisione 24 settembre 2004; doc. AI 61-1 e 40-1).
Nell’ambito dell’ultima revisione, avviata su richiesta del medico curante (doc. AI 63-1) e dopo l’esecuzione di una perizia multidisciplinare eseguita dal Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito: SAM), con decisione 13 aprile 2005 l’Ufficio AI ha confermato il grado d’invalidità del 50%.
L’amministrazione ha così motivato il provvedimento preso:
" (...)
Preso atto del rapporto peritale SAM del 30.3.2005 si rileva che l'assicurata dal profilo medico teorico risulta tuttora abile al lavoro nella misura del 50% sia quale ausiliaria di cura che in altre attività leggere. I periti del SAM non hanno rilevato alcun peggioramento sostanziale rispetto alla nostra precedente valutazione. Nel corso del 2004 vi sono stati infatti unicamente dei piccoli periodi di totale inabilità inferiori ai 3 mesi. (...)" (Doc. AI 73-1+2)
1.2. A seguito dell’opposizione dell’assicurata, con decisione su opposizione 13 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha confermato la reiezione della domanda di revisione, rilevando quanto segue:
" (...)
In concreto l'opponente contesta la valutazione operata dall'amministrazione, in base alla quale non sarebbe subentrato un peggioramento dello stato di salute.
Come visto il danno alla salute è stato valutato a mezzo di esame peritale. I medici del SAM, in base agli accertamenti medici precedenti, all'anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica e sistematica, al consulto psichiatrico e ortopedico, hanno potuto determinare una capacità lavorativa complessiva del 50%, sia nell'attività precedentemente svolta di ausiliaria di cure, sia in attività adeguate allo stato di salute.
Per quanto attiene al valore probatorio dell'esame peritale si rammenta che secondo costante giurisprudenza le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).
In casu la valutazione espressa dai medici del SAM è completa, motivata e coerente e non offre quindi alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri sovresposti.
A seguito delle osservazioni presentate in sede di opposizione, corredate dal nuovo rapporto medico stilato dalla Dr.ssa __________ il 4 maggio 2005, il dossier è stato sottoposto per competenza al vaglio del Servizio Medico Regionale AI (SMR). Questo, per il tramite del Dr. __________, ha potuto in sostanza confermare che la nuova documentazione presentata non apporta nuovi elementi clinici oggettivi rispetto alla valutazione SAM che ha descritto e discusso in modo minuzioso le patologie di cui è affetta l'assicurata, integrando tutte le componenti, relazionandole tra loro e definendo infine la capacità lavorativa residua del 50%. Gli elementi indicati dalla Dr.ssa __________ nel nuovo rapporto erano già conosciuti ai medici periti SAM; in sostanza il Servizio Medico Regionale ha quindi evidenziato che le argomentazioni avanzate non sono tali da mettere in dubbio la validità della perizia, che dal punto di vista medico è probante e rende totalmente conto dello stato di salute dell'assicurata." (...)"
(Doc. AI 86-2+3)
1.3. Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha introdotto al TCA il presente tempestivo ricorso con richiesta di assistenza giudiziaria. Sostanzialmente essa contesta la valutazione del SAM, ritenuta superficiale ed imprecisa, sostenendo invece un rilevante peggioramento delle condizioni psichiche giustificante l’erogazione di una rendita intera dal 15 gennaio 2004. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha postulato la reiezione del ricorso, osservando in particolare:
" (...)
Con il ricorso è stato prodotto il rapporto medico 2 novembre 2005 della Dr.ssa __________, sottoposto all'esame al Servizio Medico Regionale dell'AI (SMR).
Con annotazione medica 13 dicembre 2005, parte integrante della presente risposta, il SMR (Dr. __________) ha potuto confermare che, in base al rapporto succitato prodotto in fase di ricorso, non emergono modifiche dello stato di salute rispetto alla perizia SAM fino al momento del ricovero ospedaliero avvenuto il 29.09.2005 (dapprima in clinica, indi presso il __________).
Il possibile peggioramento dello stato di salute, con incidenza sulla capacità lavorativa residua dell'assicurata, dovrà quindi essere valutato a partire dal 29.09.2005 con ulteriore istruttoria.
Per il periodo precedente, invece, viene integralmente confermata la decisione su opposizione impugnata." (Doc. VI)
1.5. Con decreto 21 dicembre 2005 il Vicepresidente del TCA ha accolto l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la situazione valetudinaria dell’assicurata ha subito delle modifiche tali da incidere sul diritto alla rendita.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
2.5. Nell’ambito della revisione, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso il SAM. Dal referto 30 marzo 2005 (doc. Al 72) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e ortopedica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro di accertamento, essi hanno posto le seguenti diagnosi:
" (...)
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome mista ansiosodepressiva.
Sindrome somatoforme.
Personalità istrionica.
Disturbo alimentare.
Sindrome cervicotoracolombare vertebrale di carattere cronico con /su:
- cifosi toracale, osteocondrosi e spondilosi toracale bassa;
- moderata spondilartrosi lombosacrale.
Artrodesi (pregressa) astragalocalcaneare a sinistra per artrosi (intervento del 3.08.2001).
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Obesità (BMI 45) con dislipidemia.
Sindrome del tunnel carpale bilaterale con/su
pregresso intervento a sinistra (31.05.2001).
In merito alla capacità lavorativa i periti del SAM hanno evidenziato:
" (...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
La peritanda presenta in primo piano patologie a livello psichiatrico (sindrome mista ansioso-depressiva) e disturbo a livello ortopedico (a livello della caviglia sin. e della colonna vertebrale), con influsso sulla capacità lavorativa.
A causa di queste patologie ella presenta una capacità lavorativa del 50% come ausiliaria di cure (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto).
Si conferma la precedente valutazione dell'ufficio AI e non vi è peggioramento alcuno rispetto a questa valutazione.
Nel corso del 2004 vi sono stati dei peggioramenti, con necessità di ricovero in Clinica psichiatrica e durante quel periodo vi furono periodi d'incapacità lavorativa al 100% (molto probabilmente da fine aprile ad inizio luglio 2004 e nel settembre 2004).
È importante che l'A. continui la presa a carico psichiatrica in atto. La prognosi a medio - lungo termine da questo punto di vista non è favorevole e molto probabilmente non vi sarà un miglioramento della sopraccitata capacità lavorativa. (...)" (Doc. AI 72-11+12)
Accertata quindi l’assenza di un peggioramento rispetto alla momento in cui è stata emanata la precedente decisione, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di revisione.
La ricorrente contesta la valutazione medica del SAM.
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7. Dopo attento esame degli atti all’inserto, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurata è affetta, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa (50% in qualsiasi attività lucrativa), rimasta invariata rispetto a quella accertata al momento dell’emanazione della precedente decisione 24 settembre 2004.
Oggetto del contendere sono le ripercussioni d’ordine psichico sulla capacità lavorativa esaminate nell’ambito della perizia SAM dal dr. __________. Incontestata è invece la valutazione delle affezioni somatiche, in particolare per quel che concerne l’aspetto ortopedico. Nella perizia 25 febbraio 2005 il succitato specialista in psichiatria e psicoterapia, dopo aver visitato l’assicurata e proceduto alla consueta raccolta dei dati anamnestici, ha esposto la sua valutazione conclusiva:
" (...)
Siamo di fronte ad una 45enne che sembra molto più anziana della sua età cronologica, a quanto pare è da circa 2-3 anni che si lascia andare in modo quasi spettacolare, non combina niente durante il giorno e riferisce la figlia che si lamenta tutto il tempo di dolori e fa fatica a deambulare malgrado l'utilizzo delle stampelle in modo costante.
Per quel che riguarda la sua patologia depressiva essa è stata ricoverata per un lungo periodo presso la Clinica __________ di __________ che ha fatto vari indagini e cambiamenti psicofarmacologici, ecc., senza alcun risultato e la sua depressione persiste.
È stata anche valutata dal Dr. __________ sottoforma di una perizia psichiatrica nel luglio 2003 ed il Collega aveva messo in evidenza una reazione mista ansioso-depressiva nell'ambito di una sindrome da disadattamento ed un'iperalimentazione psicogena ed aveva proposto un'inabilità lavorativa nella misura del 50% con una valutazione circa 1 anno dopo.
Per quel che concerne la sua diagnosi in effetti si tratta di una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2) oltre che una sindrome somatoforme, una personalità istrionica ed un disturbo alimentare probabilmente collegato anche al suo malessere psichico con grosse abbuffate e la conseguenza dell'aumento del peso e peggioramento dei suoi dolori e disturbi fisici.
Per quel che riguarda la sua inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico è attualmente constatabile nella misura del 50% vista la persistenza di una serie di sintomi e disturbi ormai già da diversi anni e malgrado un'importante introduzione di una psicofarmacoterapia.
Per quel che riguarda l'evoluzione del suo stato psichico rimane invariato con una prognosi a medio-lungo termine non favorevole ma che giustifica effettivamente la sua inabilità lavorativa attuale nella misura del 50%.
Dal punto di vista terapeutico essa è già regolarmente seguita dalla Dr.ssa __________ ed è assolutamente importante che possa andare avanti e continuare ad essere al beneficio di colloqui di sostegno oltre che l'assunzione della sua psicofarmacoterapia e visto lo stato psichico persistente e varie difficoltà, anche socio-economiche-famigliare che hanno un'influenza negativa sull'evoluzione della sua patologia psichiatrica.
Per quel che riguarda anche la sua capacità lavorativa come casalinga, essa sicuramente presenta ancora un'inabilità lavorativa nella misura del 50% dal punto di vista psichiatrico.
Visto vari problemi psico-fisici, una reintegrazione professionale sarà difficile da effettuare e forse controproducente.
Eventualmente bisognerà prendere in considerazione una sua graduale ripresa lavorativa una volta diminuita anche la sua psicofarmacoterapia, in particolar modo quella sedativa (Nozinan, Tranxilium)." (Doc. AI 72-15+16)
La ricorrente nega l’esistenza di una residua capacità lavorativa.
Orbene, innanzitutto occorre rilevare che il perito psichiatrico ha valutato tutti gli atti presenti nell’inserto, tenendo in considerazione anche i due ricoveri subiti dall’assicurata nel 2004 presso la Clinica psichiatrica __________ di __________. Certo che rispetto alla perizia 13 novembre 2003 del dr. Vianello, sulla quale l’Ufficio AI ha fondato la precedente decisione di rendita (cfr. doc. AI 33-1), la ricorrente presenta ora anche una sindrome da dolore somatoforme, affezione che comunque il dr. __________ ha inglobato nella sua valutazione sulla residua capacità lavorativa.
Le certificazioni della psichiatra curante, dr. __________, attestanti un’incapacità lavorativa al 100% dal 15 gennaio 2004, non sono idonee a sovvertire la valutazione peritale. Nel rapporto 21 settembre 2004, steso prima della perizia SAM, essa ha motivato la propria conclusione facendo presente una cronicizzazione del quadro ansioso-depressivo grave, resistente a trattamenti sia stazionari che ambulatoriali (doc. AI 62-4), circostanze già valutate nell’ambito della perizia psichiatrica. Va poi segnalato che, a mente del TCA, è poco verosimile attestare un’inabilità lavorativa del 100% dal 15 gennaio 2004 quando poco tempo prima il dr. __________, dopo aver visto il 13 novembre 2003 l’assicurata, aveva certificato un’abilità al lavoro del 50%, ritenuto che nei due mesi trascorsi non vi è stato alcun episodio che poteva giustificare un peggioramento. Infine, con rapporto 4 maggio 2005, redatto durante la procedura di opposizione, la psichiatra curante ha genericamente contestato la decisione formale 13 aprile 2005, esponendo le già note diagnosi d’ordine somatico e psichiatrico (doc. AI 74-2).
Non va poi dimenticato che il dr. __________ ha fatto presente che lo status psichico nonché la situazione socio-economica familiare hanno avuto un’influenza negativa sull’evoluzione della patologia. Al riguardo occorre ricordare che, conformemente la giurisprudenza del TFA, i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv.1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
Senza voler minimizzare lo status dell’assicurata, sulla scorta della succitata perizia psichiatrica ed ortopedica, questo TCA non può che confermare l’assenza di una rilevante modifica della situazione valetudinaria e, di conseguenza, la validità del giudizio contestato.
2.8. Merita invece di essere diversamente considerato il peggioramento certificato il 2 novembre 2005 dalla psichiatra curante. Essa ha infatti riferito di un nuovo ricovero dell’assicurata avvenuto il 29 settembre 2005 presso la Clinica __________ e del successivo trasferimento coatto alla Clinica Psichiatria __________ di __________ a seguito di un tentativo di suicidio. La dimissione è avvenuta il 10 ottobre 2005 e dal 13 ottobre 2005 la ricorrente è seguita in regime di Day-Hospital con frequenza di tre volte alla settimana (doc. A). A fronte di tale recrudescenza della sintomatologia psichiatrica, rettamente con nota 13 dicembre 2005 il dr. __________ del SMR ha parlato di “un possibile peggioramento dello stato di salute con influsso sulla capacità lavorativa residua a partire dal 29 settembre 2005, peggioramento che dovrà essere valutato con ulteriore istruttoria” (doc. VI).
Occorre pertanto esaminare se di suddetto attestato peggioramento dev’essere tenuto conto nel presente giudizio.
Al proposito va ricordato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata in concreto il 13 ottobre 2005 -, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Va altresì ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre tener conto del cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. consid.2.4).
Ne consegue che un eventuale rilevante peggioramento dello status psichico a seguito del ricovero del 29 settembre 2005 può essere considerato non prima del 29 dicembre 2005, momento risalente a dopo l’emanazione della decisione contestata.
Gli atti sono quindi da trasmettere all’Ufficio AI affinché valuti, mediante l’apertura di una nuova procedura di revisione, l’esistenza o meno di una rilevante modifica del grado d’invalidità.
Visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.9. La ricorrente ha chiesto l’audizione dei medici curanti.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, non è necessario sentire il medico curante, dr. __________, e la psichiatra curante, dr.ssa __________, avendo la perizia SAM valore probatorio pieno. Del resto, essi potranno riferire su quanto da loro già attestato nei diversi rapporti presenti nell’inserto. Ne consegue che la richiesta dell’assicurata non può essere accolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per l’espletamento di una nuova procedura di revisione conformemente al consid. 2.8.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti