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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.09.2006 32.2005.200

18. September 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,411 Wörter·~22 min·3

Zusammenfassung

La patologia psichica dell'assicurata non causa un'invalidità maggiore di quella accertata dal perito. Contestazione del reddito da valido e da invalido. Applicazione delle tabelle salariali nazionali.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.200   BS/td

Lugano 18 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 4 ottobre 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1964, precedentemente attiva quale addetta alle pulizie, nel maggio 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________) nonché un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, con decisione 10 settembre 2004 l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita, avendo fissato, mediante l’applicazione del cosiddetto metodo misto, un grado d’invalidità globale del 31% (invalidità in ambito casalingo 11%, in ambito lavorativo 20%; doc. AI 45-2).

                               1.2.   Con decisione 4 ottobre 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione dell’assicurata e confermato il diniego di prestazioni.

                                         Facendo presente che il metodo misto adottato non appare corretto e che l’assicurata deve di conseguenza essere valutata unicamente quale salariata, l’amministrazione, confermata la validità delle due perizie specialistiche, ha quantificato una perdita di guadagno del 29%, non sufficiente per fondare un diritto all’erogazione di una rendita d’invalidità.

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa l’assicurata ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, successivamente completato dal suo legale.

                                         Postulando in via principale il riconoscimento di una rendita intera, essa contesta la valutazione medica dell’incapacità lavorativa e la determinazione dei redditi di riferimento per il calcolo dell’incapacità al guadagno. In via subordinata la ricorrente chiede la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per nuova valutazione medica ed economica. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorre, nei considerandi di diritto.

                               1.4.   Mediante risposta di causa - e con successive osservazioni 2 dicembre 2005 -, l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso e confermato quanto esposto nella decisione contestata.

                                         in diritto

                                         In ordine

2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita AI.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Nel caso in esame, con rapporto 12 maggio 2005 il dr. __________, specialista in pneumologia, fondandosi sulla documentazione medica acquisita e dopo aver proceduto ad un esame clinico, radiografico e funzionale dell’assicurata, nonché ad una registrazione sequenziale del peak-flow, ha posto la diagnosi di asma bronchiale. Egli ha poi concluso:

"  Le manifestazioni variabili dell'asma a seconda della stagione permettono di definire l'asma di grado II-III GINA (rispettivamente da leggera a moderatamente persistente).

L'asma bronchiale, malgrado la terapia instaurata mostra attualmente una certa instabilità caratterizzata da:

-    Iperreagibilità attualmente marcata.

-    Variabilità marcata del peak-flow.

-    Necessità anche se saltuaria di intercorrente trattamento con corticosteroidi sistemici.

Le cause dell'instabilità possono essere in questo caso di varia natura:

-    L'esposizione costante ad agenti irritativi e non specifici delle vie respiratorie come polveri e fumo.

-    Una possibile ma improbabile scarsa compliance.

-    Un asma instabile.

Un’osservazione specialistica prolungata della paziente con un piano terapeutico mirato e potenziato, una conseguente diminuzione, rispettivamente sospensione del tabagismo potrebbero contribuire ad una stabilizzazione dell’asma bronchiale così da eventualmente ridurre i periodi con sintomi, rispettivamente diminuire la gravità dell'asma dallo stadio III secondo GINA a stadio II.

Dal punto di vista valetudinario attualmente la paziente presenta la seguente situazione:

Dal punto di vista medico teorico pneumologico la signora RI 1 non è idonea per lavori con esposizione ad agenti irritativi non specifici delle vie respiratorie (fumi, polveri, sostanze irritanti volatili).

Tenendo conto dei punti sopra esposti riferentisi sia al grado di gravità dell'asma che alle possibilità teoriche di miglioramento dell'asma rispettivamente della sua stabilizzazione, si può dichiarare la paziente attualmente, dal punto di vista medico, teorico pneumologico abile al lavoro al 100% per lavori sedentari o lavori fisici leggeri.

Per lavori fisici pesanti (ad esempio lavori di pulizia con spostamento di mobili, lavare il pavimento a mano, porto di pesi superiori ai 15 kg, rispettivamente lavori con frequenti spostamenti come salire ripetutamente le scale eventualmente con pesi, ecc.) sussiste un'incapacità lavorativa medico teorica al minimo del 50%.

Per lavori fisici moderati riteniamo che la paziente presenti un grado di incapacità lavorativa medico teorica massima del 25-30%.

La signora RI 1 ha lavorato più di 20 anni nella ristorazione e nell'industria elettronica quale operaia. L'ultima attività da lei svolta nel 2000-2001 è di donna di pulizie (istituti scolastici, ditta di risanazioni dopo danni dovuti ad incendi, aerei). Quale donna di pulizie la signora RI 1 può essere da un lato esposta ad agenti irritativi delle vie respiratorie con polveri, sostanze voltatili, prodotti di pulizia, rispettivamente eventualmente ai residui dovuti agli incendi, perciò a seconda dell'impiego essere sottoposta anche a sforzi rilevanti. Il grado di incapacità lavorativa dovrebbe perciò essere riferito al grado rispettivamente alla severità dello sforzo leggero, medio o elevato richiesto dall'attività lavorativa." (Doc. AI 37)

                                         La ricorrente rimprovera all’Ufficio AI di non aver colto o di aver travisato il reale contenuto della perizia pneumologica, facendo valere più precisamente quanto segue:

"  Si rileva infatti come il sopraddetto medico abbia dichiarato abile al 100% la mia assistita in lavori sedentari o in lavori fisici leggeri - risp. al 50% in lavori fisici pesanti ed al 65-70% in lavori fisici moderati - a condizione che fosse intervenuto un netto miglioramento dell'asma, rispettivamente si fosse assistito ad una concreta stabilizzazione di detta affezione respiratoria.

Orbene, in considerazione del fatto che, al momento della redazione della perizia di cui si discute, tale indispensabile presupposto non era affatto soddisfatto al punto che il Dr. med. __________ ha asserito in detto rapporto: "L'asma bronchiale, malgrado la terapia instaurata, mostra attualmente una certa instabilità" - e non essendo intervenuto neanche successivamente un tale miglioramento (i provvedimenti ivi suggeriti non sono stati neppure intrapresi), si contesta all'UAI di aver basato la propria decisione su dati pesantemente falsati e per nulla corrispondenti al reale ed effettivo status clinico in cui versa la mia mandante.

Ne consegue inevitabilmente che tutte le conclusioni cui è giunto l'UAI facenti capo a detto travisamento - in primis il Rapporto finale del Consulente IP del 26.09.2005, che segue pedissequamente quanto affermato dal Dr. med. SMR __________ nel proprio rapporto medico del 4.06.2004, il quale a sua volta si rifà a codesto grave malinteso - non hanno alcun valore probatorio." (Doc. VII)

                                         Orbene, effettivamente il dr. __________ ha accertato una certa instabilità dell’asma bronchiale, malgrado le terapia eseguita. Lo stesso specialista ha tuttavia proposto un’osservazione specialistica prolungata con misure terapeutiche mirate, oltre alla sospensione del tabagismo. Se poi l’assicurata, come traspare da quanto dichiarato dal suo legale, non ha intrapreso i provvedimenti suggeriti, ciò non vuol dire che l’Ufficio AI, come sostenuto nel ricorso, si è basato su dati “pesantemente falsati e per nulla corrispondenti al reale ed effettivo status clinico”, poiché fa stato la situazione medica riscontrata dallo specialista in pneumologica. Anzi, va ricordato che, conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61). In casu, il piano terapeutico suggerito dal perito rientra sicuramente nell’ottica di una esigibile riduzione del danno. Fatto sta che, tenuto conto della dettagliata e concludente perizia, dal punto di vista pneumologico l’assicurata può esercitare al 100% attività leggere e sedentarie evitando l’esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie.

                               2.5.   Per quel che concerne la questione legata ai problemi d’ordine psichico, va innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3C)."

                                         In casu, nella perizia 14 maggio 2004 il dr. __________, diagnosticati  un probabile disturbo di personalità non specificato (ICD F 60.9) ed una probabile distimia (ICD F 34.1), ha valutato un’inabilità lavorativa del 20%.

                                         Al riguardo, la ricorrente ha mosso la seguente contestazione:

"  Ci si conferma inoltre nel contestare - nonostante l'asserita completezza o l'ossequio dei parametri giurisprudenziali - le conclusioni espresse nella perizia psichiatrica dal Dr. med. __________ , in quanto, per sua stessa ammissione, tali valutazioni si basano su pochi dati clinici. In detto rapporto peritale, infatti, il Dr. med. __________ ha affermato che clinicamente s'impone una diagnosi di disturbo di personalità che ha descritto come "non specificato" in quanto "non ho sufficientemente tanti dati clinici per specificare il disturbo, che però è clinicamente percepibile". E ancora: "Devo ammettere che l'esplorazione era molto difficile, la peritanda molto difesa e restia nel dare informazioni e quindi non è stato affatto facile formulare delle diagnosi o descrivere un quadro clinico più preciso."

Alla luce di quanto sopra, non c'è chi non veda come la perizia medica di cui sopra non si è potuta fondare su accertamenti medici approfonditi. Non soddisfacendo i necessari requisiti di cui ai DTF 123 V 176 e 122 V 161 se ne contesta recisamente la forza probatoria." (Doc. VII)

                                         Vero che lo stesso dr. __________ ha ammesso una certa incompletezza dell’esame peritale dovuta alla carenza di dati clinici e dalla scarsità d’informazioni ottenute a seguito dell’atteggiamento di difesa della peritanda. Tuttavia, sulla base di un’approfondita valutazione specialistica, egli ha affermato che il disturbo della personalità è “clinicamente percepibile”. Del resto, a conferma della non particolare gravità dell’affezione il perito ha anche evidenziato che, “nonostante il più probabile disturbo di personalità, la peritanda in passato è comunque sempre riuscita a lavorare, ottenendo anche, ancora nel passato recente, buoni certificati di lavoro (vedasi atti)” (perizia pag. 10). Non negando le notevoli sofferenze avute dall’assicurata, il dr. __________ ha comunque sottolineato che “la componente depressiva, del resto non presente in un modo costante e dipendente, tra l’altro, anche dallo stato polmonare, non giustifica un’inabilità maggiore a quella sopra indicata”  (sottolineatura del redattore, cfr. perizia pag. 10).

                                         Va poi evidenziato che, con riferimento all’obbligo procedurale di collaborare, comprendente in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti), l’assicurata non ha prodotto alcuna documentazione attestante un danno alla salute maggiore di quello apprezzato dal perito psichiatrico.

                                         In conclusione, sulla base dell'affidabili e concludenti perizie d’ordine pneumologico e psichiatrico, alle quali va dato valore probatorio pieno (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che la ricorrente presenta un’ abilità al lavoro del 20% in attività adeguate.

                               2.6.   In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, con rapporto 26 settembre 2004 la consulente in integrazione professionale ha ritenuto che l’assicurata potrebbe essere integrata in attività leggere, poco qualificate, confacenti al danno alla salute, preferibilmente in un ambito già conosciuto o in ditte piccole e “ a misura d’uomo”, oppure in attività nell’ambito dei servizi (doc. AI 53-2).

                                         La consulente ha poi determinato la percentuale d’invalidità:       

" Considerando un reddito ipotetico senza il danno alla salute di circa fr. 42'731 (RH, 2001, cfr. questionario DL e comunicazione di __________ del 21 giugno 2005, aggiornato al 2004 secondo l’indice d’aumento dei salari nominali “La Vie Economique, données économiques actuelles), una capacità di lavoro residua dell’80% in attività adeguata (categoria professionale RSS 4 e quartile 2) e applicando una riduzione del 10% (per difficoltà nell’acquisizione di nuovi savoir-faire dovute alla problematica psicologica), secondo le statistiche RSS, risulta un reddito da invalido di circa fr. 30'431 e una capacità di guadagno residua del 71.21%”

  (doc. AI 53-3).

                            2.6.1.   L’assicurata contesta la determinazione del salario da valido eseguita dalla consulente, facendo presente:

"  Per quanto attiene alla determinazione del reddito da valida svolta dall'UAI, si contesta recisamente che quest'ultimo ammonti a soli Fr. 42'265.--. La mia patrocinata, lo si ribadisce, prima dell'insorgenza del danno invalidante era infatti addetta alle pulizie per conto della spett. __________ a __________ a tempo pieno, percependo un guadagno per il periodo intercorrente tra gennaio a settembre 2001 pari a Fr. 20'925.55.-- (cfr. questionario per il datore di lavoro del 19.12.2002). Detto reddito si giustifica in funzione dell'interruzione del lavoro a causa delle continue problematiche accusate, che non le hanno permesso più di lavorare.

Contestualmente ella lavorava pure presso la spett. __________, a __________, percependo sempre nel corso del 2001 un salario lordo mensile di Fr. 2'085.50 (cfr. questionario per il datore di lavoro del 15.01.2003).

Si allegano in questa sede copia di ulteriori certificati di salario attestanti quanto sopra, Doc. B." (Doc. VII)

                                         Essa ha quindi quantificato il salario da valido al 2001 in fr. 57'337,28 risultante dallo stipendio mensile cumulativo percepito dalla __________ e dalla __________ (cfr. conteggio punto 18 del ricorso).

                                         In merito, con osservazioni 2 dicembre 2005 l’Ufficio AI ha rilevato:

"  Per quanto attiene invece all'aspetto economico, si ricorda a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni che in sede d'opposizione l'assicurata aveva esplicitamente chiesto all'amministrazione di voler prendere in considerazione quale salario da valida un importo annuo pari a Fr. 35'880.-- (cfr. in tal senso il punto 19 del doc. 49-5 incarto AI).

L'UAI, basandosi a giusta ragione sul contratto di lavoro stipulato dall'assicurata (cfr. doc. 49-7 incarto AI), aveva invece stabilito che quest'ultima avrebbe potuto guadagnare da sana per il 2002 un importo annuo pari a Fr. 40'850.-- (cfr. doc. 51-1 incarto AI); di conseguenza, il salario annuo da valida fissato dall'AI nella propria decisione su opposizione era certamente più favorevole per l'assicurata in oggetto di quello invece disposto dal suo rappresentante.

Ora, in sede di ricorso ed in seconda battuta, il patrocinatore della Signora RI 1 pretende (a torto!) di voler mutare a favore della propria assistita il salario annuo da valida di cui sopra elevandolo alla fantasiosa cifra di Fr. 57'337.--.

Evidentemente, si contesta integralmente il calcolo immaginario eseguito dall'assicurata in sede di ricorso al fine di portare il suo grado AI alla percentuale dell'80%." (Doc. IX)

                                         Orbene, a prescindere dal succitato comportamento contraddittorio giustamente rilevato dall’amministrazione, il calcolo operato dalla ricorrente non può essere confermato poiché ciò presumerebbe che quest’utlima da sana potrebbe svolgere contemporaneamente a tempo pieno la sua attività di addetta alle pulizie presso due diversi datori di lavoro. Vero che nel 2001 essa ha lavorato per la __________ (non per nove mesi consecutivi; cfr. certificato di salario 18 gennaio 2002, doc. AI 10-2) e per la __________ (solo da febbraio a giugno; cfr. questionario del datore di lavoro, doc. AI 19-3) ma a tempo parziale con una remunerazione oraria. La soluzione dell’Ufficio AI di basarsi sul salario orario pattuito con l’ultimo datore di lavoro (__________) per riportarlo su base annua appare più realistica (cfr. nota 21 giugno 2005 del funzionario __________, doc. AI 51-1). Il dato salariale è stato poi aggiornato al 2004 (cfr. rapporto 26 settembre 2005 della consulente, consid. 2.6).

                            2.6.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).             Applicando in casu la succitata giurisprudenza del TFA, eccetto quanto concerne il valore mediano statistico, la consulente ha quindi determinato un reddito da invalido, prima di qualsiasi riduzione, di fr. 42'265.

                                         La ricorrente sostiene che non è realistico il conseguimento di tale importo. Inoltre contesta la riduzione del 10% stabilita dalla consulente sostenendo che debba essere riconosciuta quella massima del 25% essendo generalmente le attività adeguate non svolte in modo regolare, in tali casi anche solo su chiamata.

                                         Ora, va fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale nell’ambito di una procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi al TFA (causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido" -, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

                                         Nel caso concreto, la ricorrente, potendo svolgere nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr. 3’893.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4’058 mensili oppure a fr. 48’696 per l'intero anno (fr. 4’058 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Tenuto conto dell’esigibilità dell’80% (38'957), volendo ammettere la riduzione massima del 25%, il reddito da invalido ammonta quindi a fr. 29'218.

                                         Dal raffronto di tale reddito con quello ipotetico da valido di fr. 42’731 risulta un'incapacità al guadagno del 31,6% (42’731 – 29'218 x 100 : 42’731), non giustificante l'erogazione di una rendita. Allo stesso risultato si giungerebbe volendo adeguare i redditi di riferimento al 2005, momento dell’emanazione della querelata decisione.

                                         Sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.

                               2.7.   II legale dell'assicurata ha chiesto l’espletamento di ulteriori accertamenti medici ed economici.

                                         Ora, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. KöIz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs­rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure SVR 2003 IV Nr. 1; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, non è necessario esperire alcun accertamento medico, avendo le due succitate perizie valore probatorio pieno. Lo stesso dicasi per l’aspetto economico della fattispecie. La richiesta dell’assicurata non può essere accolta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.200 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.09.2006 32.2005.200 — Swissrulings