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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.07.2006 32.2005.166

20. Juli 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,132 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Assicurata contesta un miglioramento delle sue condizioni psichiche invalidanti. In casu conferma della valutazione medica eseguita dall'Ufficio AI e conferma della riduzione della rendita da intera e tra quarti.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.166   bs/td

Lugano 20 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 16 agosto 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1963, dal 1° agosto 2003 è stata posta al beneficio di una rendita intera per un grado d’invalidità dell’80% (cfr. decisione dell’Ufficio AI datata 13 giugno 2002, doc. AI 16).

                                         A conclusione della revisione, avviata d’ufficio nel maggio 2003, e dopo l’esecuzione una perizia psichiatrica eseguita dal dr. __________, con decisione 14 giugno 2004 l'amministrazione ha ridotto la rendita intera a tre quarti avendo il perito accertato un miglioramento dello stato di salute con conseguente abilità lavorativa al 40% in qualsiasi professione (doc. AI 42 e 39).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione dell’assicurata, con decisione su opposizione 16 agosto 2005 l’amministrazione ha confermato la riduzione a tre quarti di rendita, facendo presente quanto segue:

"  In casu la valutazione espressa dal Dr. __________ è completa, motivata e coerente, e non offre quindi alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri sovraesposti. Il rapporto peritale è stato pure sottoposto al Servizio Medico Regionale AI (SMR), il quale non ha potuto altro che confermare quanto espresso dal perito.

A seguito delle osservazioni presentate in sede di opposizione, corredate dalle certificazioni mediche del Dr. __________ e del Dr. __________, il dossier è stato nuovamente sottoposto al vaglio del SMR, che ha provveduto a chiedere ulteriori informazioni al Dr. __________. Con annotazioni del 22 luglio 2005 il Dr. __________ ha indicato che l'assicurata in febbraio 2005 ha presentato un temporaneo peggioramento dello stato di salute della durata di 2 mesi. Il decorso è stato da allora parzialmente favorevole con discreta stabilizzazione e con uno stato di salute in pratica sovrapponibile a quanto constatato dal Dr. __________ nel rapporto peritale del maggio 2004. Il medico SMR ha quindi potuto confermare il grado di incapacità lavorativa del 60% evidenziando quindi che le argomentazioni avanzate non sono tali da mettere in dubbio la validità della perizia, che dal punto di vista medico è probante e rende totalmente conto dello stato di salute dell'assicurata.

Viene pertanto confermato il diritto ad un tre quarti di rendita AI con un grado del 60%." (Doc. AI 60)

                               1.3.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurata, ha presentato ricorso al TCA, postulando il ripristino della rendita intera. Sostanzialmente contesta un miglioramento delle proprie condizioni psichiche e ritiene di non poter svolgere alcuna attività lucrativa.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.

                               1.5.   Pendente causa, con scritto 12 settembre 2005 il medico curante dell’assicurata si è rivolto direttamente allo scrivente Tribunale, evidenziando:

"  Con la presente mi riferisco alla decisione di abbassare la rendita AI della mia paziente.

La signora RI 1, continua a soffrire di una sindrome depressiva importante, con ripetuti ricoveri anche prolungati (fino a 2 mesi), per degli episodi considerati gravi da parte degli specialisti.

Continua un'intensa psicoterapia, e deve assumere alti dosi di psicofarmaci.

La ripresa di qualsiasi lavoro in queste condizioni di salute è impensabile.

La decisione dell'AI è quindi incomprensibile, e deve essere rivista." (Doc. II)

                                         in diritto

                                         In ordine

2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1  LPTCA.

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se vi è stato un miglioramento della situazione psichica invalidante dell’assicurata giustificante in via di revisione la riduzione a tre quarti della rendita d'invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                               2.5.   Per quanto attiene lo stato di salute psichico dell’assicurata, l’Ufficio AI ha conferito mandato al dr. __________ di esperire una perizia.

                                         Nel rapporto 25 maggio 2004 lo specialista in psichiatrica e psicoterapia, dopo aver proceduto ad una dettagliata anamnesi e ad un test, ha diagnosticato una sindrome depressiva cronica in nevrosi isterica (ICD-10: F33.1 e F44.1). Circa la valutazione delle capacità lavorativa, egli ha rilevato quanto segue:

"  Nel caso della peritanda siamo confrontati con un classico caso di nevrosi isterica a manifestazione depressiva. La forte apprensività, la tendenza alla dissociazione del pensiero e dell'affetto, l'instabilità del contatto affettivo che può sfociare in una notevole provocazione masochista, l'incapacità di regolare la propria vita verso un equilibrio stabile e piacevole, confermano l'impressione diagnostica. La sensazione che una motivazione nevrotica quasi cosciente si cela dietro le scelte di vita chiaramente deficitarie della peritanda, così come lo stato attuale di fuga dalla responsabilità lavorativa, sono tipiche dell'isteria e non devono trarre in inganno.

L'isterica è infatti una malata e il suo disturbo può essere invalidante. Ritengo comunque la peritanda abile al lavoro in misura del 40%, questa capacità lavorativa è dimostrata dalla sua frenetica attività di "samaritana", attività chiaramente difensiva atta a parare sentimenti di ansia riguardo alla propria scelta di non lavorare per un datore di lavoro. Se l'inabilità lavorativa totale è giustificata fino all'attuale stesura di questa perizia, essa non lo è più in seguito. La diminuzione della rendita d'invalidità dai 4/4 ai ¾ ha infatti un valore terapeutico e servirà da stimolo alla paziente per arrestare un flusso patologico simile al comportamento additivo (dipendenze). Una revisione del caso è assolutamente indicata nell'arco di due anni al massimo, al fine di poter constatare un'ulteriore riduzione dell'inabilità lavorativa a un massimo di 50%. Oltre questo limite probabilmente la prognosi non potrà essere favorevole." (Doc. AI 32)

                                         Interpellato dall’Ufficio AI, con scritto 5 novembre 2005 il dr. __________ ha precisato che ritiene data una capacità lavorativa del 40% e che quindi l’incapacità lavorativa ammonta a 60% con diritto ad una rendita di ¾ (doc. 37).

                               2.6.   La ricorrente contesta un miglioramento delle sue condizioni di salute.

                                         Durante la procedura di opposizione essa ha prodotto il rapporto 4 marzo 2005 del dr. __________, psichiatra presso la Clinica __________ di __________ dove l’assicurata è stata ricoverata diverse volte. In quell’atto medico, il menzionato specialista, dopo aver esposto una breve e recente anamnesi, ha concluso:

"  Il decorso non ha mostrato finora miglioramenti né dal lato della timia né da quello delle somatizzazioni d'ansia che si sono intensificate con diversi episodi di aerocolia. Permane una difficoltà nell'elaborare la conflittualità con il coniuge e con il figlio, inoltre risulta ancora deficitaria la capacità di gestione di sé stessa con momenti di marcata regressione ed evitamento associati a crisi di pianto." (Doc. AI 48)

                                         Siccome nel succitato scritto il dr. __________ aveva segnalato un ulteriore ricovero avvenuto l’8 febbraio 2005, l’Ufficio AI gli ha chiesto un aggiornamento della situazione sanitaria. Con scritto 6 luglio 2005 egli ha risposto come segue:

"  La Signora RI 1 continua ad essere seguita presso il Day Hospital della Clinica __________ di __________ con frequenza settimanale beneficiando di colloqui di sostegno da parte della psicologa Dr.ssa __________ e di precisazioni e adattamenti della terapia psicofarmacologica da parte del sottoscritto. Attualmente assume 400 mg di quetiapina, 60 mg di fluoxetina e una quantità modesta di ansiolitici benzodiazepinici. Il quadro clinico, dopo la degenza stazionaria di circa due mesi nella primavera di quest'anno motivato da una recidiva ansioso-depressiva con somatizzazioni a livello viscerale è leggermente migliorato, con soprattutto una discreta stabilizzazione della personalità emotiva e una migliore capacità di gestione degli impulsi. Naturalmente invariata è rimasta la diagnosi psichiatrica già evidenziata nella perizia effettuata un anno fa da collega Dr. __________ di __________.

Rimane dunque presente un disturbo della personalità con episodi depressivi recidivanti e somatizzazioni ad estrinsecazione viscerale.

A mio modo di vedere il danno alla salute rimane rilevante nonostante un leggero miglioramento della sintomatologia. Ritengo che l'incapacità lavorativa psichiatrica dell'assicurata si attesti al 70%." (Doc. AI 57)

                                         Con nota 22 luglio 2005 il dr. __________ del SMR ha preso posizione in merito alla succitata nuova documentazione, osservando:

"  Perizia dr. __________ 5-2004: il perito mette l'accento sulla diagnosi di nevrosi isterica invalidante ma ritiene (vedi discussione a pagina 11 della perizia) che l'assicurata presenti una capacità lavorativa residua sfruttabile dopo un certo miglioramento avvenuto negli ultimi 2 anni.

L'assicurata è tuttora in trattamento psichiatrico con Fluctine 2-0-0, Tranxilium 20 mg e Seresta 50 mg.

In fase di opposizione viene presentato un rapporto medico firmato dal MC dr. __________ nel quale si attesta un peggioramento dello stato di salute (in gran parte reattiva a problematica familiare) con avvenuto ricovero in clinica in febbraio 2005.

Nel rapporto del 6.7.2005 viene precisato che l'assicurata è stata ricoverata per 2 mesi per recidiva ansioso-depressiva con seguente miglioramento/stabilizzazione. La diagnosi è rimasta invariata, il trattamento medicamentoso non ha subito modifiche di rilievo.

Valutazione: l'assicurata ha presentato un passeggero peggioramento dello stato di salute in febbraio 2005 con necessità di ricovero per la durata di 2 mesi. Il decorso è stato da allora parzialmente favorevole, con discreta stabilizzazione.

L'assicurata ha quindi subito un passeggero peggioramento dello stato di salute della durata però inferiore di 3 mesi; lo stato di salute attuale è in pratica sovrapponibile a quello presente in occasione della perizia __________. La capacità lavorativa stabilita in occasione di tale perizia va quindi confermata." (Doc. AI 58)

L’Ufficio AI ha quindi confermato l’inabilità lavorativa al 60% e, di conseguenza, anche la riduzione della rendita.

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, 1997, p. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

                               2.8.   Nel caso in esame, questo TCA non ha ragioni per non aderire alla valutazione peritale 25 maggio 2004 del dr. __________, il quale nel suo dettagliato ed esaustivo rapporto, riscontrando di fatto un miglioramento della sintomatologia psichiatrica, ha ritenuto la ricorrente abile al 40% in qualsiasi attività lucrativa. Non solo, egli ha auspicato una revisione fra due anni non escludendo un’ulteriore riduzione dell’inabilità lavorativa ad un massimo di 50%.

                                         Va qui rilevato che anche il dr. __________ della Clinica __________ di __________, dove l’assicurata viene regolarmente assistita, nel citato rapporto 6 luglio 2005 ha riscontrato un seppur discreto miglioramento, in particolare dopo l’ultima degenza di due mesi (“ Il quadro clinico, dopo la degenza stazionaria di due mesi nella primavera di quest’anno motivato da una recidiva ansioso-depressiva con somatizzazione a livello viscerale è leggermente migliorato, con soprattutto una discreta stabilizzazione della personalità emotiva e una migliore capacità di gestione degli impulsi”, doc. AI 57). Lo specialista non ha del resto evidenziato una differente diagnosi rispetto a quanto accertato dal perito (“Naturalmente invariata è rimasta la diagnosi psichiatrica già evidenziata nella perizia effettuata un anno fa dal collega Dr. __________ di __________”; doc. AI 57). Inoltre, come rilevato dal SMR nella nota 22 luglio 2005, “lo stato di salute attuale dell’assicurata è sostanzialmente sovrapponibile a quello presente in occasione della perizia __________” (doc. 58), escludendo di fatto un peggioramento intervenuto dopo la valutazione peritale 25 maggio 2004.

                                         Vero che sussistono divergenze tra le due valutazioni in merito al grado d’incapacità lavorativa (60% secondo il perito e 70% secondo lo psichiatra curante), ma questo Tribunale ritiene di doversi basare sulla valutazione peritale in quanto dettagliata ed esaustiva.

                                         Infine va detto che lo scritto 12 settembre 2005 del medico curante (dr. __________) al TCA (cfr. consid. 1.6) non è idoneo a modificare l’esito della fattispecie, non apportando esso nuovi elementi.

                                         Ora, non si misconosce la gravità della patologia psichiatrica di cui l’assicurata è portatrice e tantomeno si vuole relativizzare i precedenti ricoveri, l’ultimo durato fino a due mesi. Tuttavia, come riportato poc’anzi, i due medici specialisti interessati hanno evidenziato un miglioramento, anche se il dr. __________ in misura minore del perito.

                                         In conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente perizia del dr. __________, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.7), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (cfr. consid. 2.5), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurata presenta un’inabilità al lavoro, rispettivamente al guadagno del 60%.

                                         Pertanto l’Ufficio AI ha rettamente ridotto la rendita a ¾          (cfr. consid. 2.3.).

                                         Visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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