Raccomandata
Incarto n. 32.2005.159 cr/sc
Lugano 7 agosto 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 8 agosto 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, attivo a tempo parziale quale interprete presso la __________, con decisioni 24 marzo 2005 è stato posto al beneficio di una rendita intera di invalidità dal 1° novembre 2003 al 30 giugno 2004 per un grado d’invalidità del 100%, successivamente ridotta a mezza rendita dal 1° luglio 2004 al 28 febbraio 2005 per un grado d’invalidità del 50% (cfr. doc. AI 31-12). A partire dal 1° marzo 2005 l’assicurato non ha invece più diritto ad una rendita d’invalidità, ritenuto che il suo grado d’invalidità è del 20% (cfr. doc. AI 31-12).
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato - con la quale ha chiesto all’amministrazione di rivedere la propria decisione sostenendo che egli, a causa delle sue condizioni di salute, non può lavorare più del 50%, percentuale lavorativa quest’ultima già elevata e che gli costa notevole sacrificio (doc. AI 31-1) - con decisione su opposizione 8 agosto 2005 l'Ufficio AI ha confermato la propria decisione rilevando che “il danno alla salute è stato valutato a mezzo di esame peritale” e “il rapporto peritale è stato sottoposto al vaglio del Servizio Medico Regionale AI (SMR) di Bellinzona, il quale ha avuto modo di confermare la bontà del giudizio espresso dai periti e quindi di confermare la capacità lavorativa dell’80% a partire dal novembre 2004” (doc. AI 43).
1.3. Contro la decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo atto di ricorso, postulando l'erogazione di una mezza rendita anche dopo il 28 febbraio 2005.
Contestualmente, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
Sostanzialmente in sede ricorsuale egli ha contestato la valutazione medica dell’__________, rilevando quanto segue:
" (...)
7.
La decisione dell'Ufficio invalidità si basa unicamente sulla perizia dell'__________ di __________. In effetti detto ufficio non ha preso in considerazione né il certificato medico allestito dalla Dott.ssa __________, la quale ha in cura il paziente da più di 2 anni, né il rapporto della visita 26 aprile 2004 del __________ __________, né tanto meno si è interessata dell'effettiva capacità lavorativa del ricorrente, interpellando per esempio il suo datore di lavoro e i suoi collaboratori.
La decisione dell'invalidità deve quindi essere annullata e riformata nel senso dei considerandi seguenti già solo per questi motivi.
8.
Le conclusioni dell'Ufficio Al sono sicuramente criticabili, in quanto lo stesso ufficio si è limitato all'esame del contenuto di un'unica perizia, la quale contiene delle considerazioni sul paziente imprecise e superficiali, sebbene la perita incaricata ha visto il paziente solo 4 volte. Essa non si è soffermata con la necessaria professionalità sulla vita dell'assicurato, sulle sofferenze subite e sull'incidenza di questi fatti sullo stato di salute attuale del ricorrente, il quale non è assolutamente migliorato dopo il 28 febbraio 2005, anzi, come risulta dal recente certificato medico della Dott.ssa __________ è piuttosto peggiorato!
In riferimento al lavoro svolto dalla Dott.ssa __________, si precisa che il ricorrente ha perso ogni fiducia nella stessa, in quanto dopo il quarto colloquio, quest'ultima aveva espresso allo stesso che vi sarebbe stato ancora un quinto incontro. Non solo questo incontro non è avvenuto, ma poco dopo, il ricorrente ha ricevuto la decisione oggetto del presente ricorso.
Anche se la perizia allestita potrebbe essere teoricamente corretta, pur contenendo a dire dell'assicurato l'indicazione di fatti errati e di altri imprecisi, non tiene conto dell'effettiva capacità dell'assicurato nell'ambito del suo lavoro quotidiano.
II capo ufficio signor __________ ha allestito in data 2 settembre 2005 una dichiarazione dalla quale emerge che la capacità lavorativa (logicamente effettiva) del ricorrente è al massimo del 50%, a causa di questa precisa malattia.
Il superiore del ricorrente ha pure affermato con chiarezza che la sua efficacia sul lavoro è nettamente migliorata da quando egli svolge la sua attività lavorativa al 50%. Appena, infatti, il ricorrente deve aumentare le ore lavorative, egli lamenta un'evidente stanchezza. Chi lavora con lui ogni giorno afferma quindi che il ricorrente, checché ne dica la perita __________, appena supera la mezza giornata di lavoro, risulta visibilmente affaticato e non può più lavorare!
Inoltre, dal rapporto del __________ __________ risulta pure chiaramente che il signor RI 1 presenta un'inabilità lavorativa permanente del 50%, nel senso che non si può esigere dallo stesso, secondo il parere specialistico del medico curante, un'attività che supera il 50%.
9.
Di conseguenza, si può solo concludere che la perizia allestita, unica prova presa in considerazione dall'autorità giudicante per concludere a una capacità lavorativa del ricorrente, è teoricamente imprecisa e non può di certo essere mantenuta, nel senso di costituire l'unica prova per concludere alla completa abilità lavorativa del qui ricorrente a partire dal 1 marzo 2005.
(…)
13.
Nella sua decisione, l'Ufficio Al sostiene giustamente di aver valutato il danno alla salute a mezzo di esame peritale, e meglio dopo aver visto il ricorrente solo quattro volte.
Contrariamente invero a quanto sostiene in seguito lo stesso Ufficio nella sua decisione, egli non ha preso in considerazione gli accertamenti medici precedenti, l'anamnesi famigliare e personale, nonché i dati soggettivi e le constatazioni obiettive dell'assicurato. Al contrario, l'Ufficio Al ha praticamente sorvolato le conclusioni mediche della Dott.ssa __________ e le conclusioni del __________. Ci si chiede poi che constatazioni obiettive dell'assicurato abbia preso in considerazione detto Ufficio, quando in realtà nemmeno si è interessato a parlare con i collaboratori del ricorrente, i quali dividono con lui la quotidianità della sua attività lavorativa.
A questo punto, e conformemente alla giurisprudenza in materia, si può senz'altro concludere che la perizia medica alla base della decisione non può avere forza probatoria piena, in quanto non solo non giunge assolutamente a conclusioni logiche, ma sussistono indizi concreti che inducono a ritenere gli accertamenti effettuati perfettamente inaffidabili.
Come può l'autorità giudicante sostenere che la valutazione medica è completa, motivata e coerente, quando lo specialista che ha in cura il paziente giunge a conclusioni completamente diverse. Ma non solo, anche il __________ è dello stesso parere, senza contare poi il datore di lavoro, il quale ha affermato con assoluta chiarezza la reale situazione pratica sul lavoro da parte del ricorrente.
A parte le considerazioni sopraesposte, le quali parlano da sé, non si può accettare in una decisione di questa entità (si ricorda che per l'assicurato significa passare da un'inabilità al 50% ad un'abilità al 100%), dichiarare che, in seguito all'opposizione, l'autorità giudicante si è limitata ad ulteriori piccoli accertamenti per concludere alla capacità lavorativa dell'80% del ricorrente.
Se è pur vero che la valutazione dell'incapacità lavorativa è divergente da quanto può concludere il medico a livello diagnostico, nel caso concreto, gli atti e i fatti parlano chiari. Il ricorrente non può svolgere in pratica la sua attività lavorativa presso il Cantone, oltre la mezza giornata. Questa valutazione e conclusione non è solo un parere medico diagnostico, ma una realtà quotidiana.
14.
Visto quanto esposto in precedenza, si sottolinea ancora che il ricorrente non ha nessun interesse finanziario a percepire una mezza rendita! Egli non è assolutamente in grado di lavorare più del 50% ed è questo l'unico motivo, giusto ed equo, per il quale egli chiede di essere posto al beneficio di una rendita al 50%.
Per tutti questi motivi, la decisione impugnata va annullata e va concessa al ricorrente una rendita invalidità al 50%, anche dopo il 28 febbraio 2005 e per un tempo illimitato.
15.
Per i motivi elencati sopra, il ricorso dovrebbe essere accolto, senza ulteriori accertamenti. Nel caso tuttavia, il Tribunale Io ritenesse necessario, si chiede già sin d'ora che venga allestita una nuova perizia sullo stato di salute e l'inabilità lavorativa del ricorrente, vista l'inaffidabilità delle conclusioni prese dalla perita dell'__________ di __________.
16.
Il signor RI 1, a causa del già citato stato di salute, ha conseguito un reddito insufficiente e non è in grado di sopperire alle spese giudiziarie e di patrocinio, come risulterà dal certificato municipale che verrà prodotto non appena la competente autorità del suo comune di domicilio lo avrà ritornato con il preavviso del caso. Egli postula pertanto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio." (Doc. I)
1.4. Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso. L’Ufficio AI ha osservato di avere sottoposto i documenti medici prodotti in fase ricorsuale all’esame del SMR, il quale ha confermato i criteri di qualità della perizia psichiatrica della dr.ssa __________ (doc. III).
1.5. Con scritto 17 novembre 2005 la patrocinatrice dell’assicurato ha chiesto che venga sentita come teste la dr.ssa __________ al fine di spiegare lo stato di salute del suo paziente e il recente peggioramento che lo ha colpito. La patrocinatrice ha inoltre ribadito che quanto espresso dal dr. __________ non corrisponde alla reale capacità lavorativa dell’assicurato, il quale non è in grado di lavorare oltre il 50% (doc. V).
1.6. In data 29 novembre 2005 la rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. VIII), completata poi in data 5 dicembre 2005 (doc. X) e 20 dicembre 2005, così come richiesto dal Tribunale (doc. IX e XI), con il contratto di locazione e la documentazione attestante i suoi debiti, il reddito mensile e l’ammontare dei premi di cassa malati.
1.7. Con decreto 10 gennaio 2006 il TCA ha respinto l’istanza dell’assicurato tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. XIV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità anche dopo il 28 febbraio 2005.
2.3. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.7. Per quanto attiene allo stato di salute, l'assicurato rimprovera all’Ufficio AI di non aver tenuto conto né del certificato medico allestito dalla dr.ssa __________, sua curante da oltre due anni, né del rapporto del __________ dr. __________ (doc. I).
Nel rapporto medico 29 aprile 2003 all’attenzione del dr. __________, __________, la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha indicato:
" (...)
1. Anamnesi recente e diagnosi:
Ho in mia cura il paziente su segnalazione del Dr. med. __________ medico di famiglia del paziente dal gennaio 2003 per una sindrome ansioso-depressiva attualmente ancora di media gravità, insorta nel gennaio del 2002 con un quadro apatico-abulico-astenico, forte ansia, gravi attacchi di panico e grave insonnia dall'ottobre del 2002.
Il paziente nel corso del mese di gennaio ha avuto un discreto miglioramento del quadro clinico con possibilità di ripresa del lavoro al 50% dal 03.02.2003.
Attualmente il paziente presenta ancora grave insonnia, nonostante la terapia di Temesta 25 mg cp per la notte con astenia intensa durante la giornata e facile esauribilità.
Riferisce ancora qualche disturbo di attenzione e di concentrazione e di memorizzazione. Permane ancora un quadro ansioso, con apatia.
Gli attacchi di panico si sono ridotti, il paziente presenta ancora qualche episodio sporadico, soprattutto in luoghi chiusi ed affollati.
È in terapia con Fluctine 20 mg cp 2-0-0-1; Temesta 2.5 mg 1 alla notte.
2. Capacità in percentuale e prognosi lavorativa a medio-lungo termine nell'attuale posizione professionale:
Il paziente è ancora inabile al 50%, tale inabilità risulta giustificata dal quadro ansioso, dalla facile esauribilità, dall'astenia, dall'apatia. Al momento attuale non è ancora prevedibile una ripresa lavorativa al 100%, che rimane l'obiettivo da raggiungere nel corso dei prossimi mesi. Una rivalutazione dal punto di vista dell'aumento della capacità lavorativa potrà essere possibile tra quattro settimane." (Doc. 8-7+8)
Nel successivo rapporto medico 22 gennaio 2004 all’attenzione dell’Ufficio AI la dr.ssa __________, posta la diagnosi di “sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2)” (doc. AI 14-1) e rilevato che l’attività attuale non è più proponibile poiché “la sindrome depressiva grave con apatia, astenia, anedonia, facile esauribilità, i disturbi di concentrazione e di attenzione, le crisi di panico impediscono al paziente di lavorare” (doc. AI 14-3), ha osservato:
" (...)
7. Provvedimenti terapeutici/Prognosi
Il paziente segue una terapia psichiatrica ambulatoriale, con sedute di psicoterapia una ogni 15 giorni; è a beneficio di una terapia con Efexor 175 mg cp 1-0-1; Stilnox 1 cp alla notte.
È collaborante nel trattamento.
Dal punto di vista prognostico, al momento attuale, l'inabilità lavorativa presentata appare di lunga durata vista la gravità del quadro depressivo, il disturbo di personalità presentato dal paziente, la mancanza di una progettualità personale futura.
È difficile prevedere un ritorno del paziente alla stessa attività lavorativa o ad un'altra attività lavorativa. La prognosi non è favorevole." (Doc. AI 14-4+5)
Sulla base di tali refertazioni mediche il dr. __________ ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato ad una perizia psichiatrica, affidata all’__________ di __________ (doc. AI 16 e17). Nel rapporto peritale 5 gennaio 2005 redatto dalla dr.ssa __________, medico assistente del __________ e vistato dal dr. __________, Capo clinica e dal dr. __________, Direttore medico __________ __________, sulla base degli atti contenuti nell’incarto, di quattro colloqui e dell’esame psichiatrico dell’assicurato, il perito ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “episodio depressivo di media gravità, con sintomi biologici e sintomi agorafobici (ICD 10 F32.11)” (doc. AI 19-8).
La dr.ssa __________ ha poi osservato:
(…) 5. Valutazione e prognosi
Dai dati assunti dall'anamnesi e dalla clinica, si ha l'impressione di una personalità con buone risorse psicologiche, buona capacità di analisi dei conflitti interiori ed una capacità relazionale nel complesso funzionale, anche se in anamnesi sono conosciuti atteggiamenti di sfida, momenti di iperattivazione del sistema motivazionale di tipo agonistico e di intolleranza verso l'autorità.
Emerge inoltre un'impulsività di base che in associazione ad un pensiero dicotomico, può in certi momenti aver influito negativamente sui meccanismi di adattamento, con conseguenti ripercussioni negative sul piano socioprofessionale.
II peritando evidenzia buone risorse a livello cognitivo. Ripercorrendo la storia lavorativa si apprezza per anni un funzionamento basato su una iperattività forzata, con un aumento tale della capacità volitiva e della sfera dell'attività, da mettere costantemente alla prova i limiti del peritando.
Allo stato attuale prevale uno stato di apatia e anedonia, che appare anche una difesa dall'iperattività forzata del passato e dalle perdite affettive, ma che evidenzia anche un difetto di integrazione della capacità volitiva e della sfera della attività, oscillante tra le polarità opposte di un funzionamento tutto o nulla.
In base ai dati anamnestici, alle constatazioni obiettive e ai dati soggettivi, si propende per un'organizzazione limite di personalità, di livello superiore, molto vicina ad una struttura di personalità di tipo nevrotico. In questo ambito la modalità organizzativa di tipo fobico-depressivo rappresenta la difesa da un funzionamento limite.
Secondo il sistema di valori del peritando, il lavoro contribuisce a dare un senso alla vita e al tempo stesso riempie un vuoto affettivo che ha radici nella storia di sviluppo e si riconferma al presente, alimentato da innumerevoli fallimenti sentimentali.
L'attuale incapacità lavorativa viene vissuta come una ferita narcisistica, che alimenta ulteriormente vissuti depressivi e sentimenti di vuoto. D'altro canto la ripresa lavorativa al 50% dal 1. aprile scorso, dopo i precedenti tentativi di ripresa di lavoro falliti, ha contribuito a rafforzare l'autostima del peritando e indirettamente al miglioramento del quadro psicopatologico. Il peritando si è sentito riconfermato nelle sue risorse e si è sentito apprezzato dai colleghi e dai superiori, riuscendo a superare i conflitti del passato.
In considerazione dei dati oggettivi al momento si conferma una incapacità lavorativa del 20%. Tenuto conto dell'evoluzione del quadro psicopatologico osservata fino ad oggi la prognosi si presenta favorevole, purché il peritando continui il supporto psicoterapeutico e venga motivato ad un aumento graduale della percentuale lavorativa fino allo svolgimento dell'occupazione a tempo pieno. (…)"
(Doc. AI 19-8+9)
In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato quanto segue:
" (...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI LAVORO
1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi costatati
1.1. A livello psicologico mentale
Allo stato attuale persiste uno stato di apatia e anedonia con motivazione ridotta, abbassamento della soglia di vulnerabilità allo stress, difficoltà a sostenere i ritmi e i tempi lavorativi di un'attività occupazionale a tempo pieno.
1.2. A livello fisico
Non sussistono problemi di ordine fisico che contribuiscono a limitare la capacità lavorativa.
1.3. Nell'ambito sociale
Allo stato attuale persiste una compromissione delle attività sociali abituali con ritiro sociale nell'ambito di una stato di apatia, anedonia e perdita di interessi.
2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
2.1. Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
Non si rilevano alterazioni delle funzioni cognitive o manuali invalidanti, ma essenzialmente persiste un abbassamento della soglia di vulnerabilità allo stress, con difficoltà a sostenere i ritmi e i tempi di un'occupazione lavorativa a tempo pieno.
2.2. L'attività attuale è ancora praticabile?
Sì.
2.3. Se sì, in quale misura (ore al giorno)?
Allo stato attuale nella misura dell'80%.
E' prevedibile una ripresa lavorativa a tempo pieno, purché il peritando venga incoraggiato nell'ambito del supporto psicoterapeutico ad un incremento graduale dei tempi di lavoro.
2.4. E' constatabile una diminuzione dalla capacità di lavoro?
Si.
2.5. Se sì, in che misura?
Incapacità lavorativa del 20%.
2.6. Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20 %?
Dal mese di novembre 2002.
2.7. Quale è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
In base all'anamnesi e all'evoluzione clinica osservata, riteniamo opportuno riconfermare le incapacità lavorative attestate in passato:
- incapacità lavorativa del 100% dal 20 novembre 2002 al 31.01.2003
- incapacità del 50% dal 1.02.2003 al 18.05.2003
- incapacità del 100% dal 19.05.2003 al 3.08.2003
- incapacità del 50 % dal 4.08.2003 al 8.10.2003
- incapacità del 100% dal 9.10.2003 al 31.03.2004
- incapacità del 50% dal 1.04.2004 fino ad oggi.
Da questo momento riteniamo abile il peritando nella misura dell'80%.
3. L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?
Sì. Allo stato attuale il peritando è ben inserito nell'ambiente di lavoro e non vengono segnalati contrasti con i superiori e i colleghi.
C. Conseguenze sulla capacità di integrazione
1. E' possibile effettuare provvedimenti di integrazione? Ve ne sono in corso? Ve ne sono previsti?
Allo stato attuale non sono in corso e non sono previsti provvedimenti di integrazione professionale, in considerazione del livello di formazione raggiunto e della motivazione del peritando a continuare a svolgere l'attività abituale.
2. E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
Sì. Pensiamo che al momento attuale esistono margini prevedibili di recupero che possono far prevedere un miglioramento della capacità di lavoro sul posto attuale a breve termine.
2.1. Se sì con quali ragionevoli provvedimenti (per esempio provvedimenti medici)?
Non pensiamo che la capacità di lavoro possa essere migliorata con un approccio biologico.
Riteniamo invece che il trattamento psicoterapeutico, attualmente in corso, potrebbe migliorare la capacità lavorativa attraverso la motivazione ad un incremento dei tempi di lavoro graduale e in un secondo tempo, attraverso l'elaborazione delle vicende affettive della storia di sviluppo, l'integrazione degli aspetti opposti del sé e il conseguimento di una maggiore stabilizzazione affettiva e motivazionale.
3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
Sì.
3.1. Se sì a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna soprattutto tenere conto nel caso di un'altra attività (esigenze nei confronti delle persone a cui si fa riferimento, clima di lavoro, ecc.).
3.2. In che misura possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno).
3.3. E' constatabile una riduzione della capacità di lavoro?
Sì.
3.4. Se sì in che misura
3.5. Qualora non siano possibili altre attività: per quali motivi.
Risposta ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.
II peritando dal lato psichiatrico potrebbe svolgere un'altra attività in un clima di lavoro disteso, non competitivo, ma non oltre la misura dell'80%, in quanto allo stato attuale persiste un abbassamento della soglia di vulnerabilità allo stress, con incapacità a mantenere la continuità dell'impegno nell'impiego in un'attività lavorativa a tempo pieno, indipendentemente dal tipo di attività svolta.
D. Osservazione o altre domande.
Nessuna. (…)" (Doc. AI 19-9+10+11)
Il dr. __________ del SMR nel rapporto medico 18 febbraio 2005 ha formulato le seguenti proposte:
" (...)
Allo stato attuale, l’A. non presenta alterazioni delle funzioni cognitive o manuali invalidanti, ma essenzialmente persiste un abbassamento della soglia di vulnerabilità allo stress, con difficoltà a sostenere i ritmi e i tempi di un'occupazione lavorativa a tempo pieno. L'attività attuale è ancora praticabile nella misura dell'80 % dalla fine di novembre 2004. Provvedimenti di integrazione non sono necessari, in considerazione del livello di formazione raggiunto e della motivazione dell'A. a continuare a svolgere l'attività abituale. L'A. è attualmente in grado di svolgere altre attività in un clima di lavoro disteso, non competitivo, ma non oltre la misura dell'80%, in quanto allo stato attuale persiste un abbassamento della soglia di vulnerabilità allo stress, con incapacità a mantenere la continuità dell'impiego in un'attività lavorativa a tempo pieno, indipendentemente dal tipo di attività svolta." (Doc. AI 21-2)
Sulla base di tali conclusioni, l’Ufficio AI ha quindi attribuito all’assicurato una rendita intera per un grado di invalidità del 100% dal 1° novembre 2003 fino al 30 giugno 2004 e una mezza rendita per un grado di invalidità del 50% a partire dal 1° luglio 2004 fino al 28 febbraio 2005, mentre a partire dal 1° marzo 2005 l’assicurato non ha più diritto a nessuna rendita essendo invalido al 20%.
In sede di opposizione l’assicurato ha contestato la mancata attribuzione di una mezza rendita anche dopo il 28 febbraio 2005, producendo a sostegno delle sue affermazioni il rapporto medico 20 aprile 2005 della dr.ssa __________, la quale ritiene l’assicurato inabile al 50% in maniera duratura (doc. AI 31-3). La specialista si è così espressa:
" Ho in cura il paziente sopraccitato dall'11.1.2003 su segnalazione del medico curante Dr. __________.
Nel settembre/ottobre del 2002 il paziente ha iniziato a sviluppare una sintomatologia ansioso depressiva, caratterizzata da ansia, insonnia, facile irritabilità e nervosismo, importante calo ponderate, complicatasi successivamente con astenia, apatia, abulia e gravi attacchi di panico.
Il paziente fu inabile al lavoro al 100% dal 20.11.2002 al 31.1.2003, al 50% dal 1.2.2003 al 18.5.2003 e nuovamente al 100% dal 19.5.2003 al 31.8.2003.
Al 100% dal 9.10.2003 fino al 31.3 2004.
Dall'1.4.2004 il paziente è inabile al lavoro in maniera continua al 50%.
Si tratta di una lunga inabilità lavorativa, dovuta ad un importante disturbo ansioso depressivo, cronicizzatosi con una sintomatologia caratterizzata da importante apatia, abulia, astenia, facile esauribilità, difficoltà di concentrazione e di attenzione, con gravi attacchi di panico in luoghi chiusi.
Il paziente riprese l'attività lavorativa al 50% più su una base impulsiva nonostante il mio parere sfavorevole, perché preoccupato per l'aspetto finanziario già precario. Durante tutto questo anno di inabilità lavorativa al 50%, il paziente ha svolto con difficoltà la propria attività lavorativa al 50% investendo in questa attività lavorativa ogni sua energia.
Al di fuori dall'attività lavorativa il paziente presenta una vita estremamente ritirata: chiuso, isolato, non ha praticamente più contatti se non con i familiari. Trascorre la gran parte del tempo in casa, evitando ogni contatto sociale e relazionale.
Riferisce una sintomatologia apatica, abulica, astenica, anedonica, vi sono stati importanti momenti di angoscia, con ideazioni suicidali passive.
Nei contatti esterni, il paziente appare estremamente preoccupato per i frequenti attacchi di panico in luoghi chiusi, ciò lo limita anche nella propria qualità di vita (difficoltà a fare anche la spesa). Anche a livello lavorativo, il paziente riferisce a volte difficoltà con i superiori e i colleghi, difficoltà nel portare avanti e nel condurre in maniera continua il proprio lavoro.
Il sonno è ancora disturbato, con frequenti incubi notturni legati a possibili disgrazie. Solo, non ha nessuna relazione sentimentale in atto, dall'inizio del 2004 non ha più alcuna attività sessuale.
Evita i contatti in maniera importante.
La sua situazione finanziaria precaria e debitoria non è neppure fonte di preoccupazione per il paziente che sembra essersi disinvestito da qualunque ruolo personale e sociale.
Si occupa male di sè e della propria persona, alimentandosi in maniera squilibrata con un aumento progressivo di peso.
Molto anergico, non riesce a proporsi alcun progetto.
Appare molto incentrato sul passato con importanti sensi di colpa rispetto alla propria vita precedente e alle scelte lavorative personali fatte.
Nel novembre 2004 il paziente fu valutato dal Dr. __________, per una roseola da Lues secondaria, motivo per cui fu fatto un trattamento e fu successivamente ricontrollato.
Tutti gli scorsi mesi, l'obiettivo terapeutico era quello di mantenere il paziente nel circuito lavorativo attuale al 50%, pur rappresentando tale obiettivo poco mantenibile per il paziente a causa dell'importante stato depressivo in cui versa.
Non vedo come il paziente potrebbe aumentare la propria capacità lavorativa quando il mantenimento della stessa comporta una compromissione importante della propria qualità di vita.
Ritengo che lo stato ansioso depressivo presentato dal paziente sia medio-grave e che l'abilità lavorativa al 50% sia il massimo esigibile visto il suo stato.
Il paziente fece pertanto una domanda per una rendita d'invalidità in quanto a medio lungo termine non è prevedibile alcun aumento della capacità lavorativa.
Leggendo la perizia effettuata dalla Dr.ssa __________ del __________ di __________, su mandato del SAM di Bellinzona, emerge una valutazione diversa, in particolare si parla di una prognosi favorevole tenendo conto dell'evoluzione del quadro psicopatologico osservato fino ad oggi purché il peritando continui un supporto psicoterapeutico e venga motivato all'aumento graduale della percentuale lavorativa fino allo svolgimento dell'occupazione a tempo pieno.
Personalmente ritengo di non avere osservato in questi anni di trattamento intensivo e regolare del paziente alcun decorso favorevole. Concordo che il paziente può avere delle buone capacità personali ma il quadro depressivo grave presentato, caratterizzato da importante sindrome apatica, abulica, astenica, anedonica, non solo compromette la capacità lavorativa del paziente ma anche la sua qualità di vita.
Non vedo come il paziente possa aumentare la propria capacità lavorativa, quando appare già in difficoltà nel mantenimento della propria attività lavorativa al 50%.
Ritengo personalmente che l'obiettivo raggiunto di un reinserimento del paziente al 50% pur con gravi difficoltà evidenziate più volte anche dai propri superiori (difficoltà nella continuità lavorativa, difficoltà nell'osservanza degli orari di lavoro ecc.) sia già un grosso risultato, l'unico possibile.
Ritengo pertanto che le conclusioni della perizia debbano essere riviste.
Ritengo imperativa una rivalutazione del paziente in quanto l'inabilità lavorativa al 50% è da me considerata in questo momento continua e duratura nel tempo.
Il paziente continua a beneficiare di una terapia farmacologica con Efexor ER 150 mg cpr. 1- 0 - i
Beneficia di una psicoterapia ambulatoriale con una seduta ogni due settimane.
Ho discusso della mia posizione anche con il Dr. __________ (__________) telefonicamente in data 21.3.2005, che in questi anni ha comunque avuto modo di valutare il paziente.
Ho chiesto una rivalutazione da parte del __________, in quanto dal punto di vista etico e professionale non mi sento di certificare una abilità lavorativa all'80% là dove non vi sono i presupposti per poterlo fare.
Considero il paziente inabile al 50% in modo permanente e chiedo l'assegnazione di una rendita." (Doc. AI 32-2+3+4)
Nelle sue annotazioni 18 maggio 2005 il dr. __________ ha rilevato:
" In data 31.03.2005, l'A. ha ricevuto la decisione dell'UAI, riguardante l'assegnazione di una rendita di invalidità del 20 % a partire dal 01.03.2005.
Contro tale decisione l’A. inoltra opposizione il 22.04.2005, affermando che le sue condizioni di salute non gli permettono di lavorare più del 50%, percentuale che necessita già una fatica enorme. Contro il parere della sua psichiatra curante, Dr.ssa __________, l’A. ha già ripreso la sua occupazione a metà tempo dal mese di aprile del 2004, per una questione unicamente finanziaria. Secondo l’A, i pochi passi positivi che era riuscito a fare prima della ripresa del lavoro, sono stati azzerati dal peggioramento del suo stato psichico e dalla mancanza di forze che vengono assorbite totalmente dall'attività lavorativa.
In ottobre-novembre 2004, l’A. è stato sottoposto a perizia psichiatrica dalla Dr.ssa __________ presso l'__________. Questa indagine gli avrebbe causato grossi peggioramenti del suo stato d'animo, facendolo cadere in un baratro, causandogli un aumento degli attacchi di panico e d'ansia. Sulla base di questa valutazione, l'A. è stato riconosciuto abile al lavoro nella misura dell'80% a partire dal 01.04.2004.
In fase di opposizione, l’A. allega un rapporto medico della psichiatra curante, Dr.ssa __________ (20.04.2005). La specialista certifica che l’A. è inabile al lavoro in maniera continua dal 01.04.2004. Secondo lei, l'A. ha ripreso l'attività lavorativa al 50% più su una base impulsiva nonostante il suo parere sfavorevole, perché preoccupato per l'aspetto finanziario già precario. L'A. presenta una lunga inabilità lavorativa, dovuta ad un importante disturbo ansioso depressivo, cronicizzatosi con una sintomatologia caratterizzata da importante apatia, abulia, astenia, facile esauribilità, difficoltà di concentrazione e di attenzione, con gravi attacchi di panico in luoghi chiusi, ideazioni suicidali passive. Al di fuori dall'attività lavorativa l'A. presenta una vita estremamente ritirata, senza più contatti sociali e relazionali. Anche a livello lavorativo vi sono a volte difficoltà con i superiori e i colleghi, difficoltà nel portare avanti e nel condurre in maniera continua il proprio lavoro.
Per la psichiatra, durante tutti gli scorsi mesi, l'obiettivo terapeutico era quello di mantenere l'A. nel circuito lavorativo attuale al 50%, pur rappresentando tale obiettivo poco mantenibile per l'A. a causa dell'importante stato depressivo in cui versa. Essa non vede come l'A. potrebbe aumentare la propria capacità lavorativa quando il mantenimento della stessa comporta una compromissione importante della propria qualità di vita.
Riferendosi alla perizia psichiatrica della Dr.ssa __________ del __________ la Dr.ssa __________ mette in evidenza una valutazione diversa, in particolare quando si parla di una prognosi favorevole tenendo conto dell'evoluzione del quadro psicopatologico osservato fino ad oggi purchè il peritando continui un supporto psicoterapeutico e venga motivato all'aumento graduale della percentuale lavorativa fino allo svolgimento dell'occupazione a tempo pieno.
Personalmente la Dr.ssa __________ non ha potuto osservare in questi anni di trattamento intensivo e regolare dell'A. alcun decorso favorevole. Secondo lei, l'obiettivo raggiunto di un reinserimento dell'A. al 50 % pur con grande difficoltà evidenziate più volte anche dai propri superiori (difficoltà nella continuità lavorativa, difficoltà nell'osservanza degli orari di lavoro ecc.) sia già un grosso risultato, l'unico possibile.
La Dr.ssa __________ ritiene pertanto che le conclusioni della perizia debbano essere riviste, in quanto l'inabilità lavorativa al 50% da lei certificata è da considerarsi continua e duratura.
In conclusione, esiste una discrepanza di valutazione della CL residua dell'A. tra la psichiatra curante, Dr.ssa __________, che ritiene l'A. inabile al lavoro nella misura del 50% a partire dal 01.04.2004 e la Dr.ssa __________ che ha fissato una CL del 80% nella professione abituale, a partire dalla stessa data.
Si chiede dunque alla Dr.ssa __________ complementi di informazioni e precisazioni, alla luce delle considerazioni della Dr.ssa __________."
(Doc. AI 37-1+2)
In base a tali considerazioni, il dr. __________ ha interpellato la dr.ssa __________, invitandola ad esprimere il suo parere in merito alle osservazioni della dr.ssa __________ e chiedendole di precisare se, alla luce dell’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato, l’inabilità lavorativa del 50% a partire dal 1° aprile 2004 può essere ritenuta giustificata (doc. AI 38).
Con scritto 1° giugno 2005 il medico aggiunto, dr. __________ e il medico assistente, dr.ssa __________, del __________ hanno fornito la seguente risposta al SMR:
" Con riferimento alla Sua lettera del 19 maggio 2005, facendo seguito alla telefonata del dr. __________ del 30 maggio scorso, Le confermiamo le conclusioni della nostra perizia del 5 gennaio 2005.” (Doc. AI 39)
A seguito di tale scritto, nelle sue annotazioni 10 giugno 2005 il dr. __________ ha rilevato:
" Siamo confrontati con un assicurato per il quale la decisione Al non sarebbe sostenibile per valutazione insufficiente dello stato di salute. A comprova di ciò, si allega un rapporto della psichiatra curante, dr.ssa __________.
A una prima lettura, veloce, del rapporto della curante, potevano apparire discrepanze sia cliniche che valutative; per questo motivo si era richiesto al perito di dirimere le divergenze.
Allo stato attuale consideriamo:
- il rapporto per l'Al della curante, del 26.01.2004, abbastanza dettagliato, riportava delle lamentele in modo riassuntivo come da definizione ICD-10 e la descrizione dello status, in combinazione con l'anamnesi socio-professionale, lasciavano intravedere elementi socio-economici che avrebbero potuto non essere influenti sulla valutazione della capacità lavorativa.
- Il rapporto della dr.ssa __________, controfirmato dal dr. __________ contiene tutte le informazioni anamnestiche fornite dalla curante, con una descrizione più dettagliata per certi punti (p.es. soggiorno all'estero) ed un po' meno per altri (relazioni sentimentali). Le lamentele del paziente sono descritte in modo più esaustivo e modulato. L'osservazione diretta (status) è pure un po' più dettagliata. La discussione e la valutazione clinica appaiono coerenti; la valutazione dell'IL pure appare coerente e motivata.
- II confronto tra i due rapporti mette in evidenza che dal lato anamnestico, dello status e diagnostico vi sia sovrapposizione (a parte le modalità di descrizione).
- Divergente è la valutazione dell'IL. Si osserva a tale proposito che questa, come detto sopra, è coerente e motivata.
- Va aggiunto che malgrado il non accordo della curante, l'assicurato si è inserito nel processo lavorativo, seppure in misura parziale.
Possiamo affermare che dal lato medico il rapporto della dr.ssa __________ non contiene contraddizioni cliniche ed è motivato, per cui non abbiamo motivo per distanziarci dallo stesso.
Per quanto riguarda il rapporto della curante allegato all'atto di opposizione, si rileva che in esso si ribadisce quanto affermato nel rapporto iniziale e che non contiene elementi di valutazione ulteriori.
In conclusione, non possiamo evidenziare altri elementi che ci permettano di non aderire alla valutazione peritale." (Doc. AI 40-1+2)
Pertanto, sulla base di tali conclusioni, con decisione su opposizione 8 agosto 2005 l’Ufficio AI ha confermato la sua precedente decisione.
2.8. In sede ricorsuale l’assicurato ha nuovamente contestato la decisione dell’amministrazione, osservando che il suo stato di salute non è affatto migliorato dopo il 28 febbraio 2005, come vorrebbe l’Ufficio AI, ma è semmai peggiorato, producendo a sostegno delle sue argomentazioni un nuovo certificato medico datato 14 settembre 2005 della dr.ssa __________, che attesta un’abilità lavorativa massima del 50%. La specialista si è così espressa:
" Ho in cura il paziente sopraccitato dall'11.1.2003 su segnalazione del medico curante Dr. __________.
Nel settembre/ottobre del 2002 il paziente ha iniziato a sviluppare una sintomatologia ansioso depressiva, caratterizzata da ansia, insonnia, facile irritabilità e nervosismo, importante calo ponderale, complicatasi successivamente con astenia, apatia, abulia e gravi attacchi di panico.
Il paziente fu inabile al lavoro al 100% dal 20.11.2002 al 31.1.2003, al 50% dal 1.2.2003 al 18.5.2003 e nuovamente al 100% dal 19.5.2003 al 31.8.2003
Al 100% dal 9.10.2003 fino al 31.3 2004.
Dall'1.4.2004 il paziente è inabile al lavoro in maniera continua al 50%.
Si tratta di una lunga inabilità lavorativa, dovuta ad un importante disturbo ansioso depressivo, cronicizzatosi con una sintomatologia caratterizzata da importante apatia, abulia, astenia, facile esauribilità, difficoltà di concentrazione e di attenzione, con gravi attacchi di panico in luoghi chiusi.
Il paziente riprese l'attività lavorativa al 50% più su una base impulsiva nonostante il mio parere sfavorevole, perché preoccupato per l'aspetto finanziario già precario. Durante tutto questo anno di inabilità lavorativa al 50%, il paziente ha svolto con difficoltà la propria attività lavorativa al 50% investendo in questa attività lavorativa ogni sua energia.
Al di fuori dall'attività lavorativa il paziente presenta una vita estremamente ritirata: chiuso, isolato, non ha praticamente più contatti se non con i famigliari. Trascorre la gran parte del tempo in casa, evitando ogni contatto sociale e relazionale.
Riferisce una sintomatologia apatica, abulica, astenica, anedonica, vi sono stati importanti momenti di angoscia, con ideazioni suicidali passive.
Nei contatti esterni, il paziente appare estremamente preoccupato per i frequenti attacchi di panico in luoghi chiusi, ciò lo limita anche nella propria qualità di vita (difficoltà a fare anche la spesa). Anche a livello lavorativo, il paziente riferisce a volte difficoltà con i superiori e i colleghi, difficoltà nel portare avanti e nel condurre in maniera continua il proprio lavoro.
Il sonno è ancora disturbato, con frequenti incubi notturni legati a possibili disgrazie.
Solo, non ha nessuna relazione sentimentale in atto, dall'inizio del 2004 non ha più alcuna attività sessuale.
Evita i contatti in maniera importante.
La sua situazione finanziaria precaria e debitoria non è neppure fonte di preoccupazione per il paziente che sembra essersi disinvestito da qualunque ruolo personale e sociale.
Si occupa male di sè e della propria persona, alimentandosi in maniera squilibrata con un aumento progressivo di peso.
Molto anergico, non riesce a proporsi alcun progetto.
Appare molto incentrato sul passato con importanti sensi di colpa rispetto alla propria vita precedente e alle scelte lavorative personali fatte.
Nel novembre 2004 il paziente fu valutato dal Dr. __________, per una roseola da Lues secondaria, motivo per cui fu fatto un trattamento e fu successivamente ricontrollato.
Tutti gli scorsi mesi, l'obiettivo terapeutico era quello di mantenere il paziente nel circuito lavorativo attuale al 50%, pur rappresentando tale obiettivo poco mantenibile per il paziente a causa dell'importante stato depressivo in cui versa.
Non vedo come il paziente potrebbe aumentare la propria capacità lavorativa quando il mantenimento della stessa comporta una compromissione importante della propria qualità di vita.
Ritengo che lo stato ansioso depressivo presentato dal paziente sia medio-grave e che l'abilità lavorativa al 50% sia il massimo esigibile visto il suo stato.
Il paziente fece pertanto una domanda per una rendita d'invalidità in quanto a medio lungo termine non è prevedibile alcun aumento della capacità lavorativa.
Leggendo la perizia effettuata dalla Dr.ssa __________ del __________ di __________, su mandato del SAM di Bellinzona, emerge una valutazione diversa, in particolare si parla di una prognosi favorevole tenendo conto dell'evoluzione del quadro psicopatologico osservato fino ad oggi purché il peritando continui un supporto psicoterapeutico e venga motivato all'aumento graduale della percentuale lavorativa fino allo svolgimento dell'occupazione a tempo pieno.
Personalmente ritengo di non avere osservato in questi anni di trattamento intensivo e regolare del paziente alcun decorso favorevole. Concordo che il paziente può avere delle buone capacità personali ma il quadro depressivo grave presentato caratterizzato da importante sindrome apatica, abulica, astenica, anedonica, non solo compromette la capacità lavorativa del paziente ma anche la sua qualità di vita.
Nel corso degli ultimi due mesi in relazione ad una negazione di una mezza rendita e alla necessità di formulare un'opposizione in corso il paziente ha iniziato a sviluppare grave angoscia con ideazioni suicidali passive.
Il caso è sempre stato trattato in collaborazione con il __________ dr. __________ di __________.
Personalmente nutriamo forti dubbi rispetto ad una continuazione di una attività lavorativa al 50% vista l'evoluzione negativa nel corso delle ultime settimane con importante angoscia psicotica e sintomi psicotici congrui all'umore (idee di fallimento, di rovina, propria autosvatutazione), per questo si è ricorsi a Ziprex come farmaco.
Non vedo come il paziente possa aumentare la propria capacità lavorativa, quando appare già in difficoltà nel mantenimento della propria attività lavorativa al 50%.
Ritengo personalmente che l'obiettivo raggiunto di un reinserimento del paziente al 50% pur con gravi difficoltà evidenziate più volte anche dai propri superiori (difficoltà nella continuità lavorativa, difficoltà nell'osservanza degli orari di lavoro ecc.) sia già un grosso risultato, l'unico possibile.
Ritengo pertanto che le conclusioni della perizia debbano essere riviste.
Ritengo imperativa una rivalutazione del paziente in quanto l'inabilità lavorativa al 50% è da me considerata in questo momento continua e duratura nel tempo.
Il paziente continua a beneficiare di una terapia farmacologica con Efexor ER 150 mg cpr. 1- 0 – 1.
Beneficia di una psicoterapia ambulatoriale con una seduta ogni due settimane.
Ho discusso della mia posizione anche con il Dr. __________ (__________) telefonicamente in data 21.3.2005, che in questi anni ha comunque avuto modo di valutare il paziente.
Ho chiesto una rivalutazione da parte del __________, in quanto dal punto di vista etico e professionale non mi sento di certificare una abilità lavorativa all'80% là dove non vi sono i presupposti per poterlo fare.
Considero il paziente inabile al 50% in modo permanente e chiedo l'assegnazione di una 1/2 rendita." (Doc. A)
L’assicurato ha inoltre prodotto il rapporto 1° settembre 2005 del __________ inerente la visita del 31 agosto 2005, del seguente tenore:
" Il signor RI 1 ci comunica che l'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità, in seguito all'opposizione inoltrata dal dipendente, gli ha riconfermato la decisione che lo ritiene abile al lavoro nella misura dell'80%, dunque senza diritto a una rendita. Il signor RI 1 ci informa della sua intenzione di voler ricorrere contro questa decisione al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Dal lato amministrativo, il dipendente è già in riduzione di stipendio e perderà il suo diritto allo stipendio trascorsi i 720 giorni di assenza (approssimativamente alla fine di gennaio 2006)." (doc. C)
L’assicurato ha pure trasmesso al TCA una dichiarazione 2 settembre 2005 del suo capoufficio, signor __________, che afferma che il lavoro prolungato oltre la mezza giornata lo affatica visibilmente:
" Nell'ambito del suo ricorso contro la decisione da parte dell'Assicurazione invalidità il signor RI 1, __________, __________, richiede una dichiarazione riguardo al mio apprezzamento della sua capacità lavorativa attualmente limitata al 50% causa malattia.
In qualità di diretto superiore sul posto di lavoro posso affermare che dall'inizio dell'episodio di malattia nel novembre del 2002, l'ultimo periodo, con abilità lavorativa al 50% dal 1° aprile 2004 ad oggi, risulta essere quello in cui ha saputo affrontare meglio i compiti richiesti sul posto di lavoro.
Le precedenti riprese del lavoro al 50% per un periodo di 3 mesi e mezzo, dopo un'assenza di 2 mesi, e per un secondo periodo di 2 mesi, dopo un'altra assenza di 2 mesi e mezzo, non avevano avuto esito positivo.
Il rientro al 50% dopo l'ultimo periodo di assenza di 5 mesi (ottobre 2003 - marzo 2004) ha invece funzionato bene dal profilo lavorativo fin dall'inizio, anche se il signor RI 1 mi ha periodicamente informato dei suoi problemi di stanchezza dopo il lavoro, che gli impediscono di intraprendere qualsiasi attività.
Su indicazione del medico curante e dell'__________ è stato concesso al signor RI 1 di iniziare in modo flessibile al mattino. Pur tendendo all'obiettivo dell'inizio entro le ore 8:30 come da regolamento, il signor RI 1 nella metà dei giorni lavorativi non riesce a rispettare il normale orario d'inizio, con ritardi quasi sempre inferiori all'ora.
Esigenze di lavoro spingono con una certa frequenza il signor RI 1 a superare l'onere lavorativo quotidiano del 50%; in questi casi egli si è comunque spesso lamentato dell'aumento della stanchezza nel pomeriggio.
In generale egli fatica a sopportare a lungo situazioni lavorative in gruppi numerosi; situazioni nelle quali egli si allontana dal gruppo per brevi intervalli.
In un paio di momenti di lavoro d'équipe gli è capitato di perdere il controllo investendo verbalmente in modo ingiustificato e inadeguato il suo superiore. Negli ultimi mesi non vi sono più stati episodi oggetto dì rimprovero.
Posso tuttavia confermare che il lavoro prolungato oltre la mezza giornata affatica visibilmente il signor RI 1." (Doc. B)
Al riguardo, il dr. __________ nelle sue osservazioni 28 ottobre 2005 ha indicato:
" Dal lato medico i nuovi rapporti specialistici e del med. cantonale aggiunto non contengono fatti nuovi o non conosciuti.
Facciamo notare che le osservazioni del Dr. __________, med. cant. aggiunto, non sono conclusioni tratte da esame clinico del paziente, ma da colloqui con l'Ass. e il collaboratore delle risorse umane.
Un'altra osservazione può essere quella, che poi confermerà la presenza di risorse dell'Ass., che malgrado la certificazione di IL completa, aveva ripreso l'attività traendone beneficio anche a livello psichico (vedi perizia).
La relazione peritale psichiatrica adempie ai criteri di qualità." (Doc. III bis)
L’assicurato ha poi inviato al TCA un nuovo certificato medico della dr.ssa __________, datato 17 novembre 2005, nel quale la specialista ha nuovamente confermato le sue precedenti valutazioni, rilevando che la perizia dell’amministrazione deve essere rivista, ritenuto che l’assicurato continua ad essere inabile al lavoro al 50%. Ella ha infatti indicato:
" Come da Lei richiesto le confermo integralmente il mio rapporto del 14.09.2005 ribadendole che le conclusioni della perizia SAM devono essere riviste in quanto il paziente continua ad essere inabile al lavoro al 50% in relazione ad uno stato ansioso-depressivo medio grave resistente al trattamento ed evoluto in una fase cronica.
Rispetto alle annotazioni del dr. __________ del 28.10.2005 le ribadisco che la situazione clinica del paziente si mantiene invariata e che era importante valutare in ambito peritale le sue effettive capacità lavorative tenendo conto anche delle dichiarazioni del datore di lavoro e delle annotazioni del __________ Dr. __________." (Doc. L)
2.9. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.10. Da un attento esame degli atti di causa, questo Tribunale constata che l’amministrazione ha da una parte correttamente proceduto alla valutazione della patologia psichiatrica dell’assicurato, sottoponendolo ad un esame peritale eseguito dal __________ di __________, in particolare dalla dr.ssa __________ – dal quale emerge una incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico del 20% (doc. AI 19). D’altra parte occorre tuttavia rilevare che la dr.ssa __________, specialista curante del signor RI 1 fin dal gennaio 2003, ha sempre ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 50%, in maniera duratura, contestando fermamente e a più riprese gli esiti della perizia dell’amministrazione e chiedendo ripetutamente all’Ufficio AI di sottoporre il suo paziente ad un nuovo esame specialistico (doc. AI 32, doc. A, doc. L).
A fronte di tali ferme e precise contestazioni, l’Ufficio AI e per esso il dr. __________ del SMR, constatata una discrepanza di valutazione tra la perizia del __________ e le attestazioni della curante, ha chiesto alla dr.ssa __________ una presa di posizione, domandandole in particolare di esprimersi riguardo alle osservazioni della dr.ssa __________ (doc. AI 38). Nonostante la chiara richiesta del SMR, la dr.ssa __________ ha omesso di fornire le precisazioni del caso, limitandosi a confermare le conclusioni della perizia 5 gennaio 2005, senza ulteriori specificazioni e senza esprimersi in merito alle contestazioni della dr.ssa __________ (doc. AI 39). Nonostante tale insoddisfacente risposta, che non chiarisce i motivi di divergenza in merito alla valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato tra la perizia del __________ e le ripetute certificazioni della specialista curante, l’amministrazione ha omesso di compiere ulteriori approfonditi accertamenti volti a stabilire l’effettivo stato di salute dell’assicurato e l’incidenza delle sue limitazioni di ordine psichiatrico sulla residua capacità lavorativa. L’Ufficio AI, al contrario, invece di richiedere ulteriori specificazioni al __________ o, in alternativa, di ordinare una nuova perizia, così come richiesto più volte dalla specialista curante, si è limitato a sottoporre i certificati medici della dr.ssa __________ al vaglio del dr. __________ del SMR il quale, a differenza del dr. __________ (che in precedenza aveva rilevato una discrepanza tra quanto certificato dalla curante e quanto invece emerso dalla perizia del __________, ritenendo opportuno richiedere ulteriori chiarimenti, cfr. doc. AI 37), è giunto alla conclusione che “dal lato medico il rapporto della dr.ssa __________ non contiene contraddizioni cliniche ed è motivato, per cui non abbiamo motivo per distanziarci dallo stesso” e a proposito del rapporto della curante allegato all’atto di opposizione ha indicato che “in esso si ribadisce quanto affermato nel rapporto iniziale e che non contiene elementi di valutazione ulteriori” (doc. AI 40).
Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita dal profilo medico, in relazione alla problematica psichiatrica. Difatti, a fronte della notevole divergenza di valutazione fra quanto stabilito nella perizia del __________ - che giunge alla conclusione che la ripresa dell’attività al 50% da parte dell’assicurato ha contribuito a rafforzare la sua autostima e indirettamente a migliorare il suo stato psicopatologico, motivo per cui la prognosi si presenta favorevole e giustifica un’incapacità lavorativa del 20% (doc. AI 19) – e quanto emerge dai certificati 20 aprile 2005 (doc. AI 32-2), 14 settembre 2005 (doc. A) e 17 novembre 2005 (doc. L) della dr.ssa __________ - nei quali la curante ribadisce con forza l’importanza del disturbo ansioso-depressivo di cui è affetto l’assicurato, cronicizzatosi nel tempo e che lo rende inabile al lavoro al 50% nella sua professione, in maniera duratura, con prognosi sfavorevole - l’Ufficio AI ha omesso di compiere ulteriori accertamenti volti a chiarire le ragioni di tali affermazioni, basandosi su quanto affermato dal dr. __________ il 10 giugno 2005, ossia che “il rapporto della dr.ssa __________ non contiene contraddizioni cliniche ed è motivato, per cui non abbiamo motivo per distanziarci dallo stesso” (doc. AI 40).
Nonostante la richiesta del SMR di chiarimenti e precisazioni in merito a tali discordanti valutazioni (doc. AI 37), la dr.ssa __________ non ha fatto altro che confermare la bontà della perizia 5 gennaio 2005 (doc. AI 39), mentre la dr.ssa __________ ha puntualmente contestato le conclusioni peritali, rilevando che “personalmente ritengo di non avere osservato in questi anni di trattamento intensivo e regolare del paziente alcun decorso favorevole. Concordo che il paziente può avere delle buone capacità personali ma il quadro depressivo grave presentato caratterizzato da importante sindrome apatica, abulica, astenica, anedonica non solo compromette la capacità lavorativa del paziente, ma anche la sua qualità di vita”. La specialista ha quindi ribadito di ritenere l’assicurato abile al massimo, con fatica, al 50% nella sua professione, chiedendo espressamente che le conclusioni della perizia vengano riviste, aggiungendo di ritenere “imperativa una rivalutazione del paziente in quanto l’inabilità lavorativa del 50% è da me considerata in questo momento continua e duratura nel tempo” (doc. AI 32, doc. A).
Il SMR ha completamente ignorato le puntuali contestazioni della curante, anch’esse ben motivate e che avrebbero meritato una precisa ed esauriente presa di posizione da parte dei periti del __________ o, come espressamente chiesto dalla dr.ssa __________, da parte di un altro perito specialista in materia.
Sulla base della discordanza di valutazione citata e dell’insistenza con la quale la curante ha sollecitato una nuova approfondita indagine peritale, l’amministrazione avrebbe dovuto quindi effettuare nuovi accertamenti al fine di valutare l’entità della capacità lavorativa residua dell’assicurato, tenendo conto delle limitazioni psichiatriche, prima di emettere la decisione su opposizione contestata.
Pertanto, annullata la decisione contestata, gli atti sono da rinviare all’amministrazione affinché approfondisca la valutazione delle limitazioni psichiatriche dell’assicurato, tenendo conto sia della perizia 5 gennaio 2005 del __________, sia delle certificazioni della dr.ssa __________, con relativa critica delle conclusioni peritali e accerti l’eventuale abilità lavorativa dell’assicurato. Dopo di che l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’invalidità dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 8 agosto 2005 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti