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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2006 32.2005.151

2. Juni 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,057 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Assicurato affetto da problemi reumatici. La valutazione eseguita dal SMR è completa e dettagliata motivo per cui acquista valore probatorio pieno

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.151   BS/sdm

Lugano 2 giugno 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 12 luglio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1941, attualmente attivo a tempo parziale quale economo-contabile, nel mese di settembre 2004 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1). Nel rapporto 14 settembre 2004 il suo medico curante, dr. __________, poste le diagnosi di spondilartrosi L5/S1, diabete mellito II, dilatazione del calibro dell’aorta addominale,sindrome metabolica, tendinopatia tibiale anteriore piede destro e artrosi metatarso falangeale, ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% nell’attività abitualmente svolta con decorrenza dal 20 gennaio 2004 (doc. AI 6).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui un esame medico svolto dal dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), con decisione 29 aprile 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. A motivazione del provvedimento preso, l’amministrazione ha evidenziato quanto segue:

"  (…)

Dalla documentazione medica ed economica acquisita all'incarto risulta che il danno alla salute del quale lei è portatore le ha comportato una parziale incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno limitata a tre mesi (gennaio-marzo 2004). Il servizio medico dell'AI, esaminati gli atti ed esperita la visita medica, ribadisce l'idoneità nell'abituale attività d'ufficio, la quale non comporta invalidità alcuna. (…) (doc. 20)                                 

                               1.2.   Con decisione 12 luglio 2005 l'amministrazione, respingendo l'opposizione dell'assicurato, ha confermato il diniego di prestazioni facendo presente come il giudizio sulla pressoché normale abilità lavorativa nella professione attualmente esercitata derivi da una completa e dettagliata visita medica operata dal SMR, al cui rapporto 5 aprile 2005 va conferito valore probatorio pieno.

                                         L’Ufficio AI ha inoltre evidenziato quanto segue:

"  (…)

Considerato come l'assicurato abbia prodotto dei certificati medici in sede d'opposizione, per un'adeguata valutazione l'incarto ivi comprese le obiezioni sollevate, è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR).

Quest'ultimo ha fatto osservare che la documentazione medica trasmessa in sede d'opposizione (20 certificati d'inabilità lavorativa) non apporta nuove informazioni di carattere medico e che la stessa non oggettiva quindi una diversa valutazione del caso.

Si rilevi d'altro lato come l'assicurato si limiti comunque a contestare genericamente la valutazione effettuata dall'amministrazione, senza fornire elementi atti a metterne in dubbio la bontà del giudizio espresso.

Ne discende pertanto che la decisione impugnata appare corretta e merita piena conferma. (…)" (doc. 24)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso l’assicurato ha invece sostenuto come non sia ragionevolmente pretendibile la continuazione al 100% del proprio lavoro. In particolare egli ha evidenziato:

"  Il rapporto medico del 14 settembre 2004 del Dr. __________ alla base del quale è stata emessa la decisione superato dai fatti medici incorsi nel frattempo. Un nuovo rapporto del medico curante inoltrato al Servizio Invalidità in questi giorni, ma essendo stata già l'emissione della decisione su reclamo esso non viene tenuto in considerazione per una revisione della decisione su opposizione.

Non è stato tenuto in considerazione dal medico incaricato (Dr. __________) che la necessità di cambiare regolarmente la posizione (alzarsi ogni ora dalla posizione seduta in piedi) dura anche fino ad un ora quando lavoro al 50%, poiché non riesco a svolgere la mia attività al 100% a causa delle fitte e dei dolori. In pratica debbo restare alzato per lenire i dolori almeno 1 ½ - 2 ore al giorno quando lavoro al 50%, restando dunque precluso nello svolgimento delle mie attività lavorative fra il 40% ed il 60% (quale economo contabile sono tenuto a lavorare dinanzi ad un computer per l'immissione, la verifica e l'elaborazione dei dati). (…)" (doc. I)

                               1.4.   Con risposta di causa 22 settembre 2005 l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso.

                               1.5.   Il 3 ottobre 2005 il ricorrente, riassumendo l’iter medico del suo caso, ha confermato quanto fatto valere nel ricorso.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.4.   Nell’evenienza concreta, il ricorrente è stato esaminato dal dr. __________ del SMR.

                                         Nel rapporto 5 aprile 2005 il succitato sanitario, dopo aver proceduto ad un’anamnesi dettagliata, all’esame dei referti medici disponibili, ha posto le seguenti diagnosi (le prime due giudicate con influsso sulla capacità lavorativa):

"  Diagnosi:

-          Spondilartrosi da L3 a S1

-          Scoliosi sinistro-convessa e spondilosi L1-L2

-          Diabete mellito II

-          Abuso di nicotina

-          Soprappeso (IMC = 27,4 kg/m2)

-          Esiti di tendomiopatia tibiale anteriore piede destro

-          Artrosi metatarsofalangea dito I piede sinistro, asintomatica

-          Periartropatia scapolo-omerale destra con impingement

-          Ateromatosi delle arterie carodidee, non stenosanti

-          Dilatazione fusiforme delle arterie iliache (…) (doc. 18/5 parte A)

                                         In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il citato medico ha evidenziato:

"  (…)

Valutazione/conclusione

L'attività finora svolta, un lavoro d'ufficio, è idoneo allo stato di salute. La diminuzione del rendimento provocata dalla necessità di cambiare regolarmente posizione (alzarsi ogni ora dalla posizione seduta in piedi per circa 5-10 minuti) è esigua. Le alterazioni degenerative a carico dell'apparato locomotore sono per ora poco sintomatiche e non necessitano attualmente di cure mediche. La situazione metabolica non causa un'incapacità lavorativa, ma richiede una terapia regolare ed un adeguamento dello stile di vita. Controlli medici regolari dell'evoluzione dell'arteriopatia sono indicati." (doc. 18/5 parte B)

                                         Ritenuta dunque un’abilità lavorativa al 90% nella professione abitualmente esercitata dall’assicurato, la domanda di prestazioni assicurative è stata di conseguenza respinta.

                                         Con il presente ricorso l’assicurato sostiene che il dr. __________ del SMR non ha tenuto conto che deve regolarmente cambiare posizione da seduta a eretta) e che necessita di un lasso di tempo di 1½-2 per lenire i dolori, ciò che gli causa un’inabilità lavorativa tra il 40 e 60%.

                               2.5.   Occorre qui ricordare che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Tale principio è stato del resto ribadito dal TFA proprio in occasione di una valutazione del SMR  [“ Un tel rapport, qui émane d’un service medical régional au sens de l’art. 69 al 4 RAI, a en effet une valeur probante s’il remplit les exigences requis par la jurisprudence, ce qui n’est guère contestable en l’espèce (ATF 125 V 352 consid. 3a)” cfr. STFA non pubblicata del 28 ottobre 2002 in re P (I 523/02), consid. 3].

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Va poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                               2.6.   Nel caso in esame, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.8).

                                         Né del resto l’assicurato ha prodotto della documentazione medica attestante una patologia lombare maggiormente invalidante.

                                         Infatti i certificati del medico curante prodotti in sede di opposizione attestanti un’incapacità lavorativa del 50% non sono idonei a sovvertire la valutazione medica in discussione, essendo privi di qualsiasi motivazione.

Va poi ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                               2.7.   Successivamente alla decisione contestata, il ricorrente ha prodotto lo scritto 12 settembre 2005 del dr. __________, avente il seguente tenore:

"  Come curante del sopraccitato paziente certifico il peggioramento dello stato di salute. Il Signor RI 1 ha dovuto essere ricoverato presso l'Hôpital __________ a __________ per

   -    il suo diabete mellito II

   -    dislipidemia

   -    sindrome da stress

   -    adiposita

   allegato valutazione dell'Ospedale

inoltre attualmente il paziente è in cura per

   -    una lesione del menisco mediale

   -    versamento intraarticolare

   -    condropatia rotulia

        previsto una artroscopia

  Allegato referto

inoltre in cura per

-       un ascesso recidivante all'inguine che necessita antibioterapia.

Prego perciò di convocare il paziente per una nuova valutazione del suo stato di salute, valutando pure la decisione formale del 12.7.05.

Sto a disposizione per ulteriori chiarimenti" (doc. AI 27-1)

                                         Allegato a tale scritto si trova il rapporto d’uscita 26 agosto 2005 dell’Ospedale di __________ (__________) in merito alla degenza dell’assicurato per una valutazione cardiaca ed il referto della risonanza magnetica eseguita il 1° settembre 2005 inerente il ginocchio sinistro.

                                         Al riguardo, oltre al fatto che i due succitati certificati non sono sufficientemente circostanziati in ordine ad una valutazione della residua capacità lavorativa del ricorrente, occorre evidenziare che gli stessi non possono essere presi in considerazione nel presente giudizio perché si riferiscono ad una situazione posteriore alla decisione su opposizione contestata.

                                         Infatti, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata, in casu 12 luglio 2005 ( DTF 129 V 4 consid. 1.2). Spetterà pertanto all’assicurato, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, produrre la pertinente documentazione medica atta a dimostrare un rilevante peggioramento della capacità lavorativa.

                                         In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze SMR, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato non presenta un grado d’invalidità pensionabile.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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