Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.03.2006 32.2005.139

13. März 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,083 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Se rifiuta di entrare nel merito di una domanda di revisione e poi ordina una perizia l'UAI entra nel merito e quindi il ricorso contro la dec. su opp. che conferma la non entrata in materia va accolto.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.139   FS/sc

Lugano 13 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 settembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 12 luglio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, di professione consulente del personale, è stata posta al beneficio di una mezza rendita d’invalidità – confermata in occasione della procedura di revisione avviata d’ufficio nell’agosto 2003 – dal 1° ottobre 2001, in quanto riconosciuta inabile al 50% nella sua professione (doc. AI 34, 39, 40, 42 e 48).

                                         Con lettera 1° ottobre 2004 il Dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, e lo psicologo __________, curanti dell’assicurata, hanno segnalato all’Ufficio AI un peggioramento dello stato di salute di quest’ultima (doc. AI 49).

                                         Con decisione 8 novembre 2004, visto il parere del medico SMR Dr. __________, l’Ufficio AI ha deciso di non entrare nel merito della richiesta di revisione della rendita inoltrata dall’assicurata (doc. AI 51 e 53).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata tramite la __________, con decisione su opposizione 12 luglio 2005, viste le risultanze della perizia pluridisciplinare SAM nel frattempo ordinata (doc. AI 70), l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione e riformato la propria decisione nel senso che il diritto alla rendita è stato soppresso.

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione, tramite la RA 1, l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA col quale ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione 12 luglio 2005 e la conferma del diritto dell’assicurata a una mezza rendita. Oltre a sollevare delle argomentazioni di merito concernenti la valutazione medica e il confronto dei redditi, ha evidenziato i seguenti aspetti formali:

"  (...)

2.1.     Tema della decisione dell'8 novembre 2004 era una non entrata in materia sulla richiesta di revisione della rendita. La decisione era stata motivata come segue:

                 "  La documentazione medica presentata non fornisce elementi oggettivamente sufficienti per poter entrare nel merito di una revisione della rendita finora accordata. "

Contro tale decisione l'assicurata ha interposto opposizione, sostenendo che l'Ufficio AI, sulla base del certificato del Dr. __________ del 1 ° ottobre 2004, avrebbe dovuto entrare in materia sulla richiesta di revisione della rendita e ordinare ulteriori accertamenti.

Dal punto di vista formale, quindi, oggetto della decisione dell' 8 novembre 2004 non era a sapere se lo stato di salute dell'assicurata fosse effettivamente peggiorato o meno, ma se vi fossero a disposizione o meno elementi sufficienti che permettessero una entrata in materia.

Nella decisione su opposizione del 12 luglio 2005 l'Ufficio AI non si è espresso però solo sulla correttezza della sua decisione di non entrata in materia - e quindi sull'oggetto della sua decisione dell'8 novembre 2004 - ma ha valutato contemporaneamente anche il grado di invalidità dell'assicurata ed il suo diritto o meno ad una rendita. Su questo secondo aspetto, però, non era ancora stata emanata nessuna decisione. Procedendo in questo modo l'Ufficio AI ha privato l'assicurata di un rimedio giuridico (l'opposizione) contro la soppressione del diritto alla rendita, soppressione che avrebbe dovuto essere oggetto di una decisione separata. L'Ufficio AI avrebbe dovuto quindi emanare una decisione su opposizione nella quale confermava di entrare in materia sulla richiesta di revisione della rendita ed una decisione giusta l'art. 49 cpv. 1 LPGA, con la quale sopprimeva il diritto dell'assicurata alla rendita di invalidità. In questo modo l'assicurata avrebbe avuto a disposizione tutti i rimedi giuridici garantiti dalla legge.

La decisione su opposizione del 12 luglio 2005 è pertanto formalmente scorretta, violando un principio generale del diritto procedurale, secondo il quale l'assicurato ha diritto a tutti i rimedi giuridici previsti dalla legge. Essa va quindi annullata.

2.2.     Ma anche se si volesse presupporre che la decisione su opposizione del 12 luglio 2005 non è scorretta per il motivo esposto sopra, essa resterebbe comunque formalmente scorretta, avendo violato il diritto dell'assicurata ad essere sentita, diritto garantito dall'art. 12 cpv. 2 OPGA e scaturente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. L'assicuratore che nell'ambito della procedura di opposizione intende modificare la decisione a sfavore dell'assicurato, deve infatti annunciare a quest'ultimo la prevista reformatio in peius e dargli la possibilità di ritirare l'opposizione (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, art. 52 marg. 23, DTF 122 V 166).

Nella fattispecie l'amministrazione nell'ambito della procedura di opposizione, avviata dall'assicurata con l'opposizione del 6 dicembre 2004, ha emanato una decisione comportante un peggioramento della situazione dell'assicurata (la soppressione della mezza rendita di invalidità alla quale essa aveva avuto diritto fino ad allora), senza prima avvisare quest'ultima delle sue intenzioni e senza darle, la possibilità di ritirare l'opposizione.

La violazione del diritto ad essere sentiti è di natura formale ed implica in principio l'annullamento della decisione impugnata, senza che sia necessario provare un interesse materiale al suo annullamento (STFA 1236/02). Dal momento che anche la possibilità prevista in alcuni casi dalla giurisprudenza di pronunciarsi davanti a codesto Tribunale non permetterebbe all'assicurata di ritirare la sua opposizione e non sanerebbe quindi la violazione del suo diritto di essere sentita, la decisione su opposizione del 12 luglio 2005 va annullata.

3.        Economia procedurale

Un accoglimento del ricorso per motivi formali porterebbe l'Ufficio AI a emanare una decisione su opposizione con la quale entra in materia nella richiesta di aumento della rendita e ad emanare contemporaneamente una decisione con la quale sopprime la rendita di invalidità dell'assicurata. Ciò comporterebbe per l'assicurata il dover inoltrare opposizione e, con certezza, un ricorso presso codesto Tribunale. Per motivi di economia procedurale si richiede quindi a codesto Tribunale non solo di annullare la decisione su opposizione ma di entrare direttamente in materia e di giudicare sia la valutazione medica che la valutazione economica effettuate dall'amministrazione e portanti alla soppressione del diritto alla rendita di invalidità. (...)" (Doc. I)

                               1.3.   Nella risposta di causa l’Ufficio AI riconfermando le argomentazioni addotte nel querelato provvedimento, riguardo agli aspetti formali, si è così espresso:

"  (...)

Con decisione 8 novembre 2004 l'amministrazione ha emesso la decisione di non entrata in materia sulla richiesta di revisione della rendita in quanto la documentazione medica prodotta non aveva fornito elementi oggettivamente sufficienti dimostranti una modifica del grado d'invalidità. Detta decisione è stata contestata con opposizione dalla ricorrente.

Con annotazione del 07.03.2005 il Servizio Medico Regionale dell'AI ha reputato opportuno aprire un'istruttoria per valutare l'attuale capacità lavorativa dell'assicurata, chiedendo un accertamento medico presso il Servizio accertamento medico (SAM).

Pertanto come rettamente asserito dalla ricorrente, entrando nel merito della domanda, e quindi nel merito della richiesta di revisione, l'amministrazione avrebbe dovuto accogliere l'opposizione. In seguito, le conclusioni scaturite dagli accertamenti, sia medici che economici, avrebbero dovuto essere contenute in una decisione finale amministrativa.

Nella fattispecie, lo scrivente Ufficio ha invece emesso una decisione su opposizione negativa a seguito degli accertamenti eseguiti in fase di opposizione.

Limitatamente al diritto di essere sentito, la ricorrente ha comunque avuto a disposizione i mezzi giuridici adeguati per contestare la decisione emanata, pertanto un'eventuale violazione del medesimo principio è comunque stata sanata con la procedura di ricorso.

In merito alla censura concernente la "reformatio in peius" ed il fatto di non avere dato possibilità alla ricorrente di ritirare l'opposizione, si osserva che di principio, accogliendo la decisione di entrata in materia, l'amministrazione avrebbe proceduto a nuova istruttoria all'interno della procedura di revisione, con definizione del caso sfociante in una decisione finale di revisione della rendita con soppressione della medesima. L'assicuratore non sarebbe stato vincolato comunque dalle conclusioni dell'opponente, non rientrando il caso nella tipologia indicata all'art. 12 OPGA (di decisione su opposizione).

In caso il lodevole Tribunale voglia entrare nel merito del gravame, si osserva che sono state sollevate in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, pertanto lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, postulandone l'integrale conferma. (...)" (Doc. III)

                               1.4.   Con scritto 17 ottobre 2005, trasmesso per conoscenza all’Ufficio AI, la rappresentante dell’assicurata ha ribadito le proprie argomentazioni (doc. V e VI).

                                         in diritto

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

                                         Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.

                                         L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

                                         Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

                                         Secondo l'art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

                                         L'art. 56 cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

                               2.3.   Per quel che concerne l'assicurazione per l’invalidità, l'art. 1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l’invalidità (art. 1°-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga”.

                                         Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

                               2.4.   In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 389 l'Alta Corte ha stabilito che, anche sotto l'egida della LPGA, l'emanazione di una decisione costituisce, nell'ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa, un presupposto indispensabile per il giudizio di merito nella susseguente procedura di ricorso amministrativo e di ricorso di diritto amministrativo.

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha inoltre rilevato che in assenza di una concretizzazione più precisa all'art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa.

                                         In una sentenza del 19 novembre 2004 nella causa C. (I 664/03) il TFA ha avuto modo di sviluppare le seguenti considerazioni a proposito della procedura di opposizione:

"  (...)

2.2  L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 121 consid. 2a et les références). Elle assure la participation de l'assuré au processus de décision et poursuit notamment un but d'économie de procédure et de décharge des tribunaux, dans les domaines du droit administratif où des décisions particulièrement nombreuses sont rendues (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 2 ss ad art. 52, avec les références; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème édition, Berne 2002, p. 533 n° 5.3.2.2; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 939). Dans ce cadre, la procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant (voir cependant Kieser, op. cit., n. 13 ad art. 52); à défaut, on courrait le risque de faire de l'opposition une simple formalité avant le dépôt d'un recours en justice, sans qu'assuré et autorité aient véritablement examiné sur quoi portent leurs divergences. Les exigences formelles posées par l'art. 10 al. 1 OPGA concrétisent, par ailleurs, l'obligation de l'assuré de collaborer à l'exécution des différentes lois d'assurances sociales (art. 28 al. 1 et 43 al. 3 LPGA; Marco Reichmuth, ATSG - [erste] Erfahrungen in der IV, in: Schaffhauser/Kieser (édit.), Praktische Anwendungsfragen des ATSG, St-Gall 2004, p. 44), et correspondent largement à celles posées par la jurisprudence antérieure à la LPGA pour la procédure d'opposition prévue dans certaines branches d'assurance-sociale (ATF 123 V 130 consid. 3 et les références; voir également, en matière d'assurance-accidents, l'art. 130 al. 1 OLAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002).

2.3  La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (cf. ATF 119 V 350 consid. 1b et les références; voir également l'arrêt D. du 8 octobre 2003 [U 152/01] consid. 3). Si la décision initiale ne porte que sur un seul rapport juridique - par exemple, le droit de l'assuré à une rente d'invalidité -, celui-ci constitue également l'objet de la procédure d'opposition. L'autorité valablement saisie d'une opposition devra donc se prononcer une seconde fois sur tous les aspects de ce rapport juridique, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l'opposant. En cas de recours ultérieur à un juge, ce rapport juridique constituera également l'objet du litige dont il a à connaître (cf. ATF 125 V 415 ss consid. 2; pour la procédure d'opposition : Meyer-Blaser, Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in: Schaffhauser/Schlauri (édit.), Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, St-Gall 2001, p. 19).

(…)." (cfr. STFA del 19 novembre 2004 nella causa C., I 664/03, la sottolineatura è del redattore)

                                         In un'altra decisione, pubblicata in SVR 2005 AHV Nr. 9, l'Alta Corte ha riaffermato il principio secondo cui, salvo le eccezioni esplicitamente previste dalla legge, il TCA può entrare nel merito del ricorso solo in presenza di una decisione su opposizione. In questa sentenza, nella quale ha pure fornito nuove importanti indicazioni sulla procedura di opposizione, il TFA si è così espresso:

"  (…)

1.3.1  (…) Durch das dem Verwaltungsjustizverfahren vorgelagerte Rechtsmittel der Einsprache (BGE 117 V 409 unten) erhält die verfügende Stelle die Möglichkeit, die angefochtene Verfügung nochmals zu überprüfen und über die bestrittenen Punkte zu entscheiden, bevor das Gericht angerufen wird. Das Einspracheverfahren stellt nicht bloss eine Wiederholung des Verfügungsverfahrens dar. Vielmehr hat die verfügende Behörde gegebenenfalls weitere Abklärungen vorzunehmen und auf Grund des vervollständigten Sachverhalts die eigenen Anordnungen zu überprüfen (BGE 125 V 190 f. Erw. 1b  und c mit Hinweisen; RKUV 1998 Nr. U 309 S. 460 Erw. 4a; Kieser a.a.O. S. 518 f.). Dabei ist es nach Massgabe der Organisation der Verwaltung allenfalls erforderlich und im Übrigen auch sinnvoll, die Einsprache durch eine andere als die im Verfügungsverfahren zuständig gewesene Person oder Einheit behandeln zu lassen (BGE 125 V 191 Erw. 1b, 118 V 187 oben; Andreas Freivogel, Zu den Verfahrensbestimmungen des ATSG, in: Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) [Band 15 der Schriftenreihe des IRP-HSG, St. Gallen 2003 (René Schaffhauser/Ueli Kieser [Hrsg.])] S. 109). Eine solche verwaltungsinterne Aufteilung der Entscheidungskompetenz kennen seit jeher die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) und das Bundesamt für Militärversicherung (BAMV; vgl. Bericht «Parlamentarische Initiative Sozialversicherungsrecht» der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 26. März 1999 [BBl 1999 4523] S. 4613 unten sowie Botschaft vom 27. Juni 1990 zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [BBl 1990 III 201] S. 255). In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass auch im Einspracheverfahren Anspruch auf rechtliches Gehör besteht (BGE 125 V 338 Erw. 4c und RKUV 1999 Nr. U 328 S. 113; vgl. auch BGE 122 II 286 Erw. 6a). Im Einspracheentscheid hat somit eine Auseinandersetzung mit den Vorbringen des Einsprechers oder der Einsprecherin zu erfolgen. Die Begründung darf sich insbesondere nicht in einer wörtlichen Wiederholung des bereits in der Verfügung Gesagten erschöpfen (vgl. BGE 124 V 182 f. Erw. 2; Kieser a.a.O. S. 525 Rz 21 zu Art. 52; ferner Freivogel a.a.O. S. 108 f.) Das zum Verwaltungsverfahren zählende, Elemente der streitigen Verwaltungsrechtspflege aufweisende Rechtsmittel der Einsprache soll letztlich der Entlastung der Gerichte dienen (BGE 125 V 191 Erw. 1c und RKUV 1998 Nr. U 309 S. 459 unten; Freivogel a. a.O. S. 108 unten).

1.3.2  Das Eintreten auf die Beschwerde gegen die Verfügung vom 4. Februar 2003 widerspricht offensichtlich Sinn und Zweck des Einspracheverfahrens. Gerade die von der Vorinstanz in erster Linie ins Feld geführten prozessökonomischen Gründe sprachen zwingend für eine Überweisung der Sache an die Ausgleichskasse zur Behandlung als Einsprache. Entgegen dem kantonalen Gericht besteht nicht ein im Belieben der Parteien stehendes verzichtbares Recht zur Einsprache. Die Rechtsuchenden haben nicht die Wahl zwischen verschiedenen Verfahren, um ihre Ansprüche geltend zu machen und durchzusetzen. Sie haben den Weg zu beschreiten, den das Gesetz vorschreibt (BGE 130 V 226 Erw. 7.2.1). Dass die Überweisung der Sache an die Ausgleichskasse zur Behandlung als Einsprache nicht überspitzt formalistisch gewesen wäre, räumt auch die Vorinstanz selber ein. Wollte im Übrigen die Ausgleichskasse die Anwendung der alten Verfahrensordnung mit der Möglichkeit der direkten Anfechtung, hätte sie unzweifelhaft die Verfügung noch vor Ende 2002 erlassen. Das hat sie indessen nicht getan. Daraus irgendwelche Schlüsse in Bezug auf die Eintretensfrage zu ziehen, verbietet sich daher. (…).“

(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 9, pag. 31-32, la sottolineatura è del redattore)

                                         Anche in una decisione del 15 settembre 2005 nella causa A. (C 119/05) l’Alta Corte si è riconfermata nella propria giurisprudenza e ha precisato:

"  (…)

Im Einspracheentscheid hat gemäss dem auch dort geltenden Anspruch auf rechtliches Gehör eine Auseinandersetzung mit den Vorbringen des Einsprechers oder der Einsprecherin zu erfolgen. Die Begründung darf sich nicht in einer wörtlichen Wiederholung des bereits in der Verfügung Gesagten erschöpfen. Das zum Verwaltungsverfahren zählende Rechtsmittel der Einsprache soll letztlich der Entlastung der Gerichte dienen (SVR 2005 AHV Nr. 9 S. 31 Erw. 1.3.1, mit Hinweisen auf Judikatur und Literatur).

3.4 Da es vorliegend um den Abbruch der Ausrichtung besonderer Taggelder geht, was einerseits erheblich ist und womit andrerseits der Versicherte nicht einverstanden war, hätte die Verfügung gemäss Art. 49 Abs. 1 ATSG schriftlich erlassen werden müssen. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz kann die telefonische Mitteilung vom 18. Oktober 2004 nicht als Verfügung und die so genannte Ersatzverfügung vom 27. Oktober 2004 nicht als Einspracheentscheid betrachtet werden. Indem die Vorinstanz die gegen die Ersatzverfügung erhobene, mit "Einsprache" betitelte und gestützt auf die diesbezüglich falsche Rechtsmittelbelehrung bei ihr eingereichte Eingabe vom 25. November 2004 als Beschwerde entgegengenommen hat und darauf eingetreten ist, hat sie den Rechtsmittelweg des Versicherten verkürzt und nach Gesagtem Sinn und Zweck des vorgeschriebenen Einspracheverfahrens zuwidergehandelt. Mangels eines Anfechtungsgegenstandes hätte sie nicht auf diese Eingabe eintreten dürfen, sondern das Schreiben an das AWA zur Behandlung als Einsprache überweisen müssen. Mit dieser Feststellung ist der angefochtene Entscheid aufzuheben. (…)”

(cfr. STFA del 15 settembre 2005 nella causa A., C 119/05, la sottolineatura é del   redattore)

                               2.5.   Nel caso concreto dagli atti di causa risulta che con decisione 8 novembre 2004 l’Ufficio AI ha deciso di non entrare nel merito della richiesta di revisione della rendita inoltrata dall’assicurata.

                                         Nella decisione su opposizione 12 luglio 2005, oggetto della presente vertenza, l’Ufficio AI ha deciso che:

                                         -  l’opposizione interposta contro la decisione 8 novembre 2004 è respinta;

                                         -  la decisione impugnata 8 novembre 2004 è riformata nel senso che il diritto alla rendita è soppresso ai sensi dei considerandi.

                                         La decisione su opposizione impugnata è dunque costituita da due parti che, visti i diversi oggetti e, come si vedrà, considerati i diversi esiti, devono qui essere trattate singolarmente.

                            2.5.1.   Reiezione dell’opposizione alla decisione 8 novembre 2004

                                         Con la decisione 8 novembre 2004 l’Ufficio AI ha deciso di non entrare nel merito della richiesta di revisione della rendita in quanto “(…) la documentazione medica presentata non fornisce elementi oggettivamente sufficienti per poter entrare nel merito di una revisione della rendita finora accordata (…)”.

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata l’Ufficio AI ha ordinato l’allestimento di una perizia pluridisciplinare (doc. AI 65, 66, 68, 69 e 70).

                                         Pertanto, ordinando la perizia pluridisciplinare, l’Ufficio AI è di fatto entrato nel merito della domanda di revisione della rendita.

                                         Significative al riguardo sono le annotazione del medico SMR Dr. __________ laddove, dopo aver elencato i rapporti medici presentati dall’assicurata in sede di opposizione contro la decisione di non entrata in materia, conclude che “(…) in considerazione dei rapporti dei curanti (anche se privi di chiari elementi attestanti una variazione significativa dello stato di salute) ritengo indicato aprire istruttoria. In considerazione della patologia risulta indicata una perizia SAM (psichiatrica, reumatologica, neurologica) onde valutare attuale capacità lavorativa (….)” (doc. AI 65; la sottolineatura è del redattore).

                                         E’ dunque a torto che con la decisione su opposizione qui impugnata l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione con cui l’assicurata aveva contestato la decisione 8 novembre 2004 di non entrata in materia.

                                         Del resto lo stesso Ufficio AI ammette nella risposta di causa che “(…) entrando nel merito della domanda, e quindi nel merito della richiesta di revisione, l’amministrazione avrebbe dovuto accogliere l’opposizione (…)”.

                                         Di conseguenza, laddove ha respinto l’opposizione che chiedeva di entrare nel merito della domanda di revisione, la decisione impugnata deve essere annullata.

                            2.5.2.   Riforma della decisione 8 novembre 2004 con soppressione del diritto alla rendita

                                         Con la decisione 8 novembre 2004 l’Ufficio AI ha deciso unicamente di non entrare nel merito della richiesta di revisione della rendita AI formulata dall’assicurata.

                                         Di conseguenza, anche se così erroneamente denominata, la decisione con la quale l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto dal secondo mese che seguirà la notifica della decisione non configura una decisione su opposizione bensì una vera e propria decisione formale ai sensi dell’art. 49 LPGA.

                                         Al riguardo, l’Ufficio AI nella risposta di causa ammette che “(…) le conclusioni scaturite dagli accertamenti, sia medici che economici, avrebbero dovuto essere contenute in una decisione finale amministrativa (…)”.

                                         Inoltre nella misura in cui ha inteso emanare una decisione “su opposizione” suscettibile di ricorso al TCA - nella quale ha statuito nel merito della domanda di revisione dopo aver proceduto ad accertamenti peritali sulle cui risultanze non è stata data facoltà all’assicurata di prendere posizione (copia dei documenti formanti l’incarto AI sono stati trasmessi all’assicurata solo dopo l’emanazione della decisione 12 luglio 2005, doc. AI 75-80) - l’Ufficio AI è incorso in una crassa e manifesta violazione del diritto di essere sentito sancito dall’art. 42 LPGA.

                                         In simili condizioni, limitatamente a questa parte della decisione impugnata, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi all'Ufficio AI affinché, ritenuta la decisione su opposizione del 12 luglio 2005 quale decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA, esamini il ricorso inoltrato dall’assicurata alla stregua di opposizione (che soddisfa senz'altro i requisiti dell'art. 10 OPGA; vedi pure Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, pag. 521-523), confrontandosi con le puntuali argomentazioni sollevate dall’assicurata in relazione sia alla valutazione medica che agli aspetti economici.

                                2.6   Riguardo all’asserita reformatio in peius, questo Tribunale si limita ad osservare che quella parte della decisione su opposizione con la quale l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita, come visto, costituisce una vera e propria decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA (cfr. consid. 2.5.2). Di conseguenza essa non può configurare una reformatio in peius della precedente decisione 8 novembre 2004 con la quale lo stesso Ufficio aveva unicamente deciso di non entrare nel merito della richiesta di revisione della rendita.

                                         In conclusione, laddove ha respinto l’opposizione 6 dicembre 2004, in accoglimento del gravame la decisione 8 novembre 2005 va annullata. Nella misura in cui il ricorso - con riferimento alla parte della decisione 12 luglio 2005 in cui l’Ufficio AI ha statuito la soppressione del diritto a prestazioni - postula la conferma del diritto ad una mezza rendita, esso deve essere dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi all’Ufficio AI perché emani una decisione su opposizione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso 5 settembre 2005 è    parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § Gli atti sono trasmessi all'Ufficio AI affinché esamini l'opposizione dell'assicurata e renda una decisione su opposizione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.139 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.03.2006 32.2005.139 — Swissrulings