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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.05.2006 32.2005.137

10. Mai 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,646 Wörter·~43 min·2

Zusammenfassung

Assicurato ha chiesto di poter beneficiare di una rendita intera AI. Secondo i suoi medici curanti egli sarebbe inabile al 75% nella sua professione, secondo SMR inabilità del 50%.Fattispecie non sufficientemente chiarita dal profilo medico,in particolare per quanto riguarda aspetto psichiatrico.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.137   cr/sc

Lugano 10 maggio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 agosto 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione dell'11 luglio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel mese di dicembre 2001 RI 1, nato nel __________, di professione falegname indipendente, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da "ernia iatale, ernia discale, restringimento del canale del midollo spinale, artrosi dorsale e dolori vari estesi" (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 13 luglio 2004 l’Ufficio AI ha accordato all’assicurato una mezza rendita, motivando:

"  (...)

Esito degli accertamenti

Dall'esame della documentazione medico-economica acquisita agli atti AI si rileva che l'assicurato dal profilo medico teorico risulta essere totalmente inabile in attività pesanti come falegname e muratore (ultima professione svolta da indipendente), a causa del danno alla salute.

In attività adeguate e leggere dove non debba sollevare/portare pesi superiori ai 10 kg, effettuare movimenti regolari del rachide lombare, effettuare attività in anteflessione del rachide con possibilità di cambiamento di posizione regolare, la capacità lavorativa è ritenuta essere del 50%.

Dal confronto del reddito ipotetico ancora esigibile in attività confacenti allo stato di salute, pari a ca. fr. 19'700 e il reddito conseguibile nell'attività precedentemente svolta in assenza del danno alla salute, pari a fr. 42'200, ne risulta una perdita di guadagno del 55%.

Risultano pertanto assolti i presupposti per l'assegnazione di una mezza rendita (grado 55%) dall'1.12.2001 (dopo un anno di carenza - art. 29 LAI)." (Doc. AI 41)

                               1.2.   A seguito dell’opposizione 10 agosto 2004 - con la quale l’assicurato ha chiesto all’amministrazione di rivedere la propria decisione sostenendo che egli non è, contrariamente a quanto deciso dall’Ufficio AI, in grado di svolgere qualsiasi attività adeguata e leggera (doc. Q) - con decisione su opposizione 11 luglio 2005 l'CO 1 ha confermato il diritto dell’assicurato ad una mezza rendita d’invalidità, ribadendo la correttezza dell’apprezzamento della capacità lavorativa del 50% sfruttabile in attività leggere espressa dal SMR e del pregiudizio economico del 55% derivante dal confronto dei redditi (doc. AI 54).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha ribadito quanto chiesto in sede di opposizione rivendicando il diritto ad una rendita intera d’invalidità. Egli ha in particolare rilevato che nel corso dell'estate 2003 era stata emessa una “proposta di decisione", con la quale dal 1° dicembre 2001 veniva riconosciuto al signor RI 1 il diritto ad una rendita intera AI, “proposta” successivamente annullata conformemente a quanto osservato dall’UFAS in uno scritto inviato all’amministrazione, nel quale l'autorità federale indicava che nell’ambito del monitoraggio aveva proceduto all’esame dell’incarto, concludendo che "nella concreta fattispecie non riteniamo opportuno accogliere la vostra proposta di decisione". L’UFAS rimproverava all’Ufficio AI di non aver “operato nessun confronto tra le attività e non si è verificato in che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità", invitando l’amministrazione a completare l’istruttoria dal punto di vista economico prima di emettere una decisione.

L’assicurato ha inoltre contestato la conclusione cui è giunto il dr. __________, il quale lo ha ritenuto abile al 50% in attività leggere con possibilità di cambiamenti regolari della posizione, rilevando di non essere in grado di svolgere qualsiasi attività adeguata e leggera. L’assicurato ha altresì osservato che lo stesso consulente IP ha evidenziato l’impossibilità di reinserirlo nel normale ciclo produttivo.

Infine, l’assicurato ha ritenuto che “siano date le circostanze che giustificano una convocazione delle parti ad un'udienza, così come consentito dall'art. 61 cpv. 1 lit. e LPGA. Infatti, la valutazione sommaria della fattispecie, tale da rasentare l'arbitrio, merita i necessari chiarimenti”. (Doc. I)

                               1.4.   Nella risposta di causa l’Ufficio AI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. III).

                               1.5.   In data 30 settembre 2005 l’assicurato ha notificato al TCA quale ulteriore mezzo di prova l’audizione testimoniale del signor __________, funzionario dell’Ufficio AI che ha trattato il caso e gestito l’incarto (doc. V).

                               1.6.   In data 7 novembre 2005 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA il certificato medico 27 ottobre 2005 inviato dal dr. __________ direttamente all’amministrazione (doc. VI).

                                         Tale documento è stato trasmesso alle parti (doc. VII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte. In data 14 novembre 2005 l’Ufficio AI ha chiesto nuovamente la reiezione del ricorso, comunicando al TCA che il certificato medico redatto dal dr. __________ è successivo alla decisione su opposizione impugnata, motivo per il quale lo stesso non può essere considerato ai fini della definizione del caso (doc. VIII).

                                         Il doc. VIII è stato trasmesso all’assicurato (doc. IX), per conoscenza.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita intera d’invalidità.

                                         Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3, 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2).

                                         Il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         L’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                                         Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in vigore prima e dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 446 consid. 1.2.2), ritenuto comunque che – come detto - la nuova normativa non ha apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                         Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.4.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Va fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedita 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

                               2.5.   Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                               2.6.   Nella fattispecie, in data 19 luglio 2001 il dr. Med. __________, FMH in medicina interna, ha redatto una perizia per la __________, indicando quale diagnosi “sindrome lombovertebrale cronica in presenza di importanti disturbi degenerativi con ernia discale L5-S1 a sinistra lussata cranialmente e canale spinale stretto in L4-L5; probabile insufficienza segmentaria e sindrome cervicovertebrale con cefalea di tipo tensionale”, giungendo alle seguenti conclusioni in merito all’incapacità lavorativa dell’assicurato:

"  (...)

Dal 14.12.2000 è stata certificata un'incapacità lavorativa al 50% e dal 13.02.2001 al 75%. Il paziente riferisce di poter svolgere la sua attività, particolarmente pesante soltanto per 2-3 ore al giorno e, con numerose difficoltà soprattutto al mattino. Il pomeriggio deve coricarsi per gli importanti dolori. Egli viene descritto dal medico curante come grande lavoratore.

I disturbi riferiti dal paziente trovano riscontro nello status clinico e soprattutto negli esami neuro radiologici finora eseguiti. La mia impressione personale è che se questo paziente svolgesse un'attività da dipendente, sarebbe inabile per questo lavoro pesante in forma completa. Amante del suo lavoro desidera continuare a svolgerlo in misura estremamente ridotta. Ritengo vi  siano sufficienti prove per confermare l'incapacità lavorativa al 75% certificata dal  medico curante. Per quest'attività si tratta di un'incapacità probabilmente di tipo  duraturo." (Doc. AI 26.7)

                                         Con rapporto di visita medica fiduciaria 14 gennaio 2002 per __________ il dr. Med. __________, FMH in medicina interna, poste le diagnosi di “lombalgia specifica, canale lombare stretto a livello L4-L5 con claudicatio spinalis, ernia discale L5-S1 a sinistra (lussata cranialmente), sindrome cervicale, ernia iatale, sindrome depressiva”, ha formulato le seguenti raccomandazioni:

"  (...)

Il paziente era inabile al lavoro al 50% dal 14 dicembre 2000 fino al 7 gennaio 2001 ed al 100% dall'8 gennaio al 12 febbraio 2001. Dal 13 febbraio 2001, egli lavora in misura del 25%, ossia ad orario e rendimento ridotto nei limiti di quanto consentono i dolori.

Le alterazioni strutturali spiegano in modo esauriente i disturbi del paziente. La sua capacità lavorativa è effettivamente limitata, le premesse favorevoli all'interno della propria ditta consentono di realizzare la capacità lavorativa residuale. Ritengo giustificato il grado attuale d'incapacità lavorativa. In caso di decorso sfavorevole con nuova apparizione di segni di radiculopatia potrebbe rendersi necessaria una nuova valutazione neurochirugica." (Doc. AI 26.40)

                                         Con "Rapporto medico" 15 gennaio 2002 il dr. Med. __________, FMH in medicina generale, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome lombovertebrale cronica con/su disturbi degenerativi e ernia discale L5/S1 a sinistra” e la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome cervico-vertebrale di tipo tensionale; anamnesticamente ernia iatale, esofagite da riflusso; stato dopo tonsillectomia, emorroidectomia, appendicectomia, operazione per varicocele”, ha indicato che l’assicurato è inabile al lavoro al 75% dal 13 febbraio 2001. Circa le conseguenze del disturbo sulla sua attuale attività il dr. __________ nell’"Allegato al rapporto medico" ha indicato “falegname che esegue anche tutti gli altri lavori di artigianato che ci vogliono ad esempio per ristrutturare un rustico, ecc….Ogni sforzo è impossibile, non riesce a stare in piedi oltre 15 minuti, non alza pesi, non lavora a terra”. Il medico ha osservato che l’attuale attività non è più proponibile, che “pure in posizione seduta non resiste, deve alzarsi dopo meno di 15 minuti per trovare sollievo”. Il dr. __________ ha poi rilevato che l’assicurato non può svolgere altre attività, “visto che non può stare in piedi, seduto o fare sforzi e che pure non riesce a dormire di notte (non trova la posizione) non vedo cosa si possa offrirgli. Fino a poco tempo fa era abituato a “solo” lavorare” (doc. AI 15 a).

                                         In data 26 giugno 2003 il dr. __________ del SMR ha redatto la seguente proposta:

"  Falegname indipendente con mansioni anche pesanti di muratore ed altri lavori di artigianato. Lavora con il figlio anche falegname.

A dossier dal lato medico si presentano delle patologie ben evidenziate a livello reumatologico nelle visite fiduciarie per __________ dr. __________ 7.2001 e per __________ da parte dr. __________ 1.2002 con valutazione analoga di IL 75% probabilmente a carattere duraturo in questa attività di tipo pesante.

Agli atti vi è anche il rapporto prof. __________ neurochirurgo di una visita e valutazione multidisciplinare che pur essendo del 1.2001 rappresenta la gravità di instabilità segmentata su base degenerativa lombare.

Propongo

IL 100% per attività pesanti quali falegname e muratore.

IL 50% per attività prettamente leggere con possibilità di cambiamenti di posizione regolare, non sollevare/portare pesi>10 kg, non effettuare movimenti regolari del rachide lombare o dover effettuare attività in anteflessione del rachide.

Visto però che l'ultimo rapporto medico risale a oltre un anno orsono.

Pf. inviare al medico curante un rapporto di decorso.

Poi ripresentare per valutazione globale." (Doc. AI 30)

                                         Nel successivo rapporto 7 agosto 2003 il dr. __________ ha posto come diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa “sindrome lombovertebrale cronica con/su disturbi degenerativi e ernia discale L5/S1 a sinistra; episodi depressivi recidivanti reattivi a conflitto coniugale; dolori e disturbi funzionali al ginocchio sinistro in stato dopo due lussazioni” e ha osservato:

"  (...)

II paziente accusa sempre dolori lombari irradianti verso entrambe le anche, specie a sx, ogni tanto anche all'inguine.

Dolori sia a riposo che sotto sforzo, in ogni posizione (sdraiato, seduto, inginocchiato, in piedi). Sta bene quasi solo se cammina.

Non ha più disturbi di erezione.

Alvo e minzione sp..

(…)

Dal lato internistico niente di particolare. Dal lato psichiatrico adeguato al momento della consultazione odierna.

Per quel che concerne il ginocchio segnalo che in dicembre del 2002 ho prescritto un Genutrain P3 che il paziente ha portato fino a metà gennaio. Non voleva essere indirizzato ad uno specialista. I disturbi sono regrediti ma ogni tanto descrive bloccaggi e dolori.

Per quel che concerne lo stato psichico è da notare un conflitto coniugale abbastanza importante. Il paziente attualmente vive con l'amica, la moglie è in cura psichiatrica. Il paziente non ritiene necessaria una cura psichiatrica per lui.

E' stato visto una volta dalla psichiatra della moglie che lo vede depressivo-maniacale. Ha consultato, visto che non ha fiducia nella Dr.ssa della moglie, anche il Dr. __________ dove è stato solo una volta perchè non ne vede l'utilità.

La moglie non capisce che vuole separarsi, "non parlano la stessa lingua". Lui non si sente attualmente depresso e non crede di aver bisogno dello psichiatra.

Anche se vi sono anamnesticamente dei dati (fornitimi dalla Dr.ssa __________, psichiatra della moglie) che potrebbero parlare per dei comportamenti maniacali, da me in studio si è sempre presentato adeguato.

Provvedimenti terapeutici/prognosi: Continua ad assumere regolarmente analgesici. Non sono previsti ulteriori esami. Per quel che concerne la prognosi non vedo possibilità di miglioramento." (Doc. AI 31)

                                         Il dr. __________ ha inoltre così risposto alle domande dell’Ufficio AI in merito alla capacità d’integrazione e al diritto alla rendita:

"  (...)

1.        Domande sull'attività attuale

1.1.     Che conseguenze ha il disturbo alla salute sull'attuale attività? Falegname in proprio che attualmente aiuta ogni tanto alcune ore il figlio che porta avanti la falegnameria. Eseguiva tutti i lavori da artigiano che il cliente chiedeva, per esempio per ristrutturare un rustico. Ora dice di non riuscire a fare nessuno sforzo, già a lavorare alle macchine in falegnameria dopo 15 minuti non ce la fa più, non riesce a stare in piedi oltre i 15 minuti. Non gli è possibile alzare pesi, non può mettere piastrelle, piode non potendo lavorare in ginocchio. Dice di non riuscire a trovare sollievo nemmeno di notte dormendo.

1.2.     È ancora proponibile l'attività attuale? Credo di no

1.3      Esiste inoltre una diminuzione del rendimento ? Nel momenti di depressione sicuramente rende ancora meno. Sono descritti dei momenti di agitazione psicomotoria, anche comportamenti aggressivi nel momenti di conflittualità acuta che a detta dei parenti lo rendono non affidabile. Non l'ho mai visto in fase ipomaniacale/maniacale ma è probabile che se queste fasi effettivamente esistono influiscano sul grado di rendimento.

2.        Domande su possibili provvedimenti d'integrazione.

2.1.     Si può migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale? No

Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti (p. es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari, modifiche del posto di lavoro ecc.)?

2.2.     L'assicurato è in grado di svolgere altre attività? Vedi rapporto del 15.01.2002.

2.2.2. Per questi limiti di tempo vi è un rendimento ridotto ?                 ¨ si       ¨ no

2.2.3. Se altre attività non fossero possibili, quali sono i motivi?

3.        Proposte, altre domande. Mi sono chiesto come mai dopo un anno e mezzo ci voglia un aggiornamento, un altro rapporto medico. Eventualmente potrebbe essere utile una perizia psichiatrica. Se dovessero esserci dei dubbi per quel che concerne la capacità lavorativa (muscolatura abbastanza sviluppata) potrebbe essere utile una valutazione sul posto di lavoro in falegnameria." (Doc. AI 31a)

Nella "proposta segretario ispettore" 12 agosto 2003 il funzionario incaricato ha così riassunto i fatti:

"  Ripresentiamo il dossier dopo aver richiesto il rapporto medico.

La situazione sembra stabile con però l'insorgenza di episodi depressivi.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa nella sua attività ed in altre più adeguate puoi comunque confermare la tua proposta del 26.6.2003."

(Doc. AI 32)

Con "proposta medico" 21 agosto 2003 il medico SMR ha rilevato:

"  Vedi mia proposta del 26.7.2003.

L'esigibilità lavorativa esposta nel mio rapporto del 26.7.2003 non varia alla luce del rapporto di decorso inviato dal medico curante in agosto 2003.

Va in ogni caso discussa la necessità di meglio valutare la problematica depressiva presente:

propongo solo se si procederà ad atti reintegrativi (ulteriori costi di riformazione professionale ...) di effettuare una perizia psichiatrica (tenuta del posto di lavoro? regolarità evt. per la problematica maniacale ricorrente?) altrimenti non reputo il caso se si procederà con una rendita." (Doc. AI 33)

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O. B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G. F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S. H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G. C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P. G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

                               2.8.   Nell’ambito dell’istruttoria amministrativa l’Ufficio AI ha affidato al segretario-ispettore il mandato di esperire un’inchiesta economica per gli indipendenti. Nel rapporto 27 febbraio 2003 egli ha osservato:

"  (...)

5.        Confronto fra le varie attività

(Per facilitare l'applicazione dei N. 2142 e segg. della Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità)

5.1      Attività da eseguire

  A

B

C

1. Direzione dell'azienda

2.

    100%

A =   Percentuale di ogni singola attività rispetto all'insieme dei lavori consueti dell'assicurato/a (senza danno alla salute)

B =   Attività ancora possibile dopo l'insorgenza del danno alla salute, valutato dalla persona incaricata dell'inchiesta (p.es. ancora completa = alla percentuale di A. ancora metà = ½ percentuale di A)

C = Valutazione dell'invalidità tramite l'Ufficio AI

L'assicurato è parecchio vago nel dare indicazioni. Dice comunque che prima dell'insorgenza del danno alla salute, soprattutto d'estate, quando la __________ si riempie di turisti, lavorava anche fino a 13-14 ore al giorno 7 giorni su 7. Si descrive un gran lavoratore, mai stanco e fiero di sempre poter soddisfare i clienti. Andava a scegliere il legname presso le ditte __________ e __________; erano poi queste ditte che si occupavano di portare il materiale presso la sua falegnameria. Lui preparava poi i lavori in officina e li posava sui cantieri.

Adesso riesce a fare poco o niente. Dice di alzarsi al mattino e prendere i medicamenti. Dopo ca. 1 ora e mezza questi medicamenti fanno effetto e si può mettere in marcia. Va in officina a vedere cosa fa il figlio e a dare consigli. Va poi a bere il caffè, leggere il giornale e fare una passeggiata. Solo al pomeriggio riesce a stare al massimo 2-3 ore in officina. Nei giorni che non sta molto bene va dai clienti a vedere i lavori, va a scegliere il legname nelle 2 ditte sopra menzionate, sfoglia cataloghi di falegnameria, calcola il materiale necessario per fare un certo tipo di lavoro, ecc.. Conferma comunque di non lavorare più di 2-3 ore al giorno e comunque con rendimento ridotto in quanto non riesce a fare certi movimenti e non può sollevare pesi.

Praticamente tutti i lavori più pesanti e da svolgere in posizione non ergonomica sono stati affidati al figlio.

5.2   Valutazioni suppletive

5.3   Precisazioni dell'Ufficio Al sulle divergenze dei dati riportati nella colonna C e di quelli indicati nella colonna B

_______________________________________________________________

6.     Provvedimenti di integrazione

6.1   Tramite adattamento dell'azienda I mediate consegna dimezzi ausiliari

Mi spiega che per il lavoro di falegname non ci sono dei macchinari più comodi o che lui potrebbe utilizzare in misura maggiore.

Più o meno tutte le piccole officine hanno gli stessi suoi macchinari. Sono stati acquistati nel 1980 quando si è messo indipendente.

_______________________________________________________________

Attualmente ha 2 piallatrici (una per il filo e una per lo spessore), una circolare con carrello, una tenolatrice (per fare i "maschi" e le "femmine" per gli incastri), una tupy (per la lavorazione di fino e per le battute), una cavatrice a catena e una pressa per incollare.

6.1.1   La capacità di guadagno potrebbe essere considerevolmente migliorata con l'adattamento dell'azienda o mediante la consegna di mezzi ausiliari? Vedi sopra

Ritiene necessaria una perizia? NO, l'assicurato è già stato peritato per la __________ e l'__________. Passeremo comunque il dossier al SMR per una presa di posizione.

6.1.2   In caso affermativo, quali provvedimenti sono consigliabili?

6.2      Tramite riformazione professionale

6.2.1   La capacità di guadagno potrebbe essere considerevolmente migliorata mediante un cambiamento dell'attività nell'azienda stessa o tramite una riformazione professionale?

           No, vedi sopra

6.2.2   In caso affermativo, quali provvedimenti sono consigliabili?

_______________________________________________________________

7.     Firma

        Data 28 febbraio 2003        Persona incaricata dell'inchiesta     __________

Allegati (specificatamente documenti giustificativi riguardanti i N. 4.1 e 4.2)

_______________________________________________________________

8.     Osservazioni dell'Ufficio Al

Il signor RI 1 è una persona molto semplice e di poche parole.

E' stato visto dal Dr. __________ nel dicembre 2000 e da uno specialista di __________ nel 2001 (non si ricorda il nome). Il Dr. __________ (medico di famiglia) non l'ha mandato da altri medici in quanto, a detta dell'assicurato, per la sua malattia non c'è niente da fare.

L'__________ ha chiuso il caso ma l'assicurato non sa il perché.

Dalla __________ prende ancora IG al 75%.

Aveva stipulato 2 assicurazioni separate per pagare meno di premi. Dopo il gennaio 2002 non è più stato peritato.

        Data

_______________________________________________________________

9.     Grado d'invalidità

9.1   Rapporto dei redditi sulla base de! N. 4

        (N. 2093 delle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità)

        (     -     )  x  100

        ---------------------     =     per cento

        reddito ipotetico

9.2   Confronto fra le varie attività sulla base del N. 5." (Doc. AI 23)

Sulla base dei rapporti medici del dr. __________, dell’inchiesta economica esperita dall’ispettore dell’amministrazione e del dossier trasmesso dalla Cassa malati __________ e dalla __________ (dal quale emerge che l’assicurato è stato inabile al lavoro al 50% dal 14 dicembre 2000, al 100% dal 9 gennaio 2001 e al 75% dal 13 febbraio 2001), l’Ufficio AI ha formulato una "proposta di decisione" (doc. AI 35) con la quale ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera AI a partire dal 1° dicembre 2001 (dopo un anno di attesa).

Tale “proposta” è stata tuttavia annullata in seguito ad uno scritto dell’UFAS che invitava l’Ufficio AI ad emettere una decisione solo dopo aver completato l’istruttoria dal punto di vista economico, osservando:

"  Nell'ambito del monitoraggio abbiamo esaminato l'incarto dell'assicurato citato a margine. Nella concreta fattispecie non riteniamo opportuno accogliere la vostra proposta di decisione.

Nel caso concreto l'assicurato, __________, lavora da parecchi anni come falegname indipendente. Secondo i rapporti medici quest'assicurato è inabile al lavoro nella misura del 100% nella pro­pria professione, ma abile al 50% in un'attività idonea. In data 27.02.2003 è stata effettuata un'inchiesta economica per gli indipendenti, dalla stessa risulta che il signor RI 1, che prima del danno alla salute lavorava con il figlio, si occupa tuttora di fare qualche lavoro in seno alla sua ditta. Dal citato rapporto non emergono però dati più precisi. Non è stato operato nessun confronto tra le attività e non si è verificato in che misura possono essere ridotte le per­dite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'in­fermità (CIGI no 3113).

Inoltre la consulente IP non precisa per quali motivi non ritiene che vi siano possibilità di rein­tegrazione tali da potere escludere il diritto alla rendita. Non è stata proposta nessuna attività e nemmeno è stata calcolata la perdita di guadagno.

Prima di emettere una decisione di rendita sarebbe dunque auspicabile completare l'istruttoria dal punto di vista economico." (Doc. AI 36)

Nella valutazione 8 aprile 2004 il consulente IP ha indicato:

"  (...)

Consulenza, discussione e attitudine alla reintegrazione

Anche senza tener conto di eventuali limitazioni di natura psichica (che sarebbero comunque importanti per una valutazione della "reintegrabilità" nel senso più ampio del termine, e non unicamente nel caso vengano applicati provvedimenti reintegrativi) ritengo che l'A. non è reinseribile nel normale ciclo produttivo.

Anche prendendo in considerazione attività semplici e per le quali non è necessaria una particolare qualifica, la limitazione concernente il carico (10 kg) comporta un importante restringimento del mercato lavorativo accessibile all'A. Inoltre, la necessità di cambiare regolarmente la posizione non consente un suo inserimento nemmeno nelle attività proprie al settore secondario (operaio di fabbrica, assemblatore, riparatore), attività che non impongono il sollevamento di pesi gravosi ma che si caratterizzano per la loro staticità. Anche la ricerca tramite le schede DPL della SUVA non ha permesso di identificare delle attività esigibili.

Solo tramite una riformazione ci potrebbero essere delle possibilità concrete e reali di inserimento lavorativo dell'A. Visti l'età, il percorso socio professionale (ha sempre lavorato in attività di tipo manuale ed ha quindi delle competenze specifiche e non, trasferibili in altri settori professionali) e la capacità di lavoro residua giustificata in sede medico-teorica (50%), non ci sono però i presupposti per l'applicazione di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base.

Conclusione

Viste le precedenti considerazioni concludo ritenendo l'A. non inseribile nel mercato del lavoro." (Doc. AI 39)

Nella successiva annotazione 6 maggio 2004 il funzionario incaricato ha indicato di non potere aderire al rapporto del consulente IP, per le seguenti ragioni:

"  Si prende atto del rapporto del Consulente IP al quale non è possibile aderire poiché si ritiene vi sono delle attività esigibili da parte dell'assicurato e questo in considerazione del fatto che la CM, dal 13.02.2001, riconosce l'A. abile nella propria professione nella misura del 25%; l'A. stesso afferma nel suo scritto del 18.03.02, di lavorare ancora nella misura del 25%.

Il medico SMR dr. __________, con proposta 26.06.2003, ritiene l'A. inabile al 100% in attività "pesanti" e abile almeno nella misura del 50% in attività "leggere" (pesi massimi 10 Kg.).

Agli atti vi è uno scritto del 13.11.2000 dei coniugi RI 1, indirizzato all'Ufficio tassazioni di __________, con commento sulla propria attività di indipendente.

Per le attività leggere citate dal medico SMR, in conformità a recente giurisprudenza (la sentenza di principio è stata emanata dal TF nel maggio del 2000) alfine di determinare il salario da invalido di un assicurato che non esercita in concreto professione alcuna, o comunque non sfrutta appieno le residue capacità di guadagno, è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano, o centrale (DTF 126 V 77).

I dati sono periodicamente pubblicati dall'UFS (Ufficio Federale di Statistica) e sono noti generalmente come "tabelle RSS" (Rilevamento sulla Struttura dei Salari).

Nel caso di assicurati che a causa della particolare situazione personale o professionale non possono mettere completamente a frutto la loro residua capacità residua nemmeno in lavori leggeri, e non riescono pertanto a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, può essere operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino ad un massimo del 25% (VSI 2002, p. 64).

Se la determinazione del reddito da invalido avviene su tale base, la giurisprudenza non esige l'allestimento di un elenco di professioni in concreto esigibili, anche se si può presupporre che nel caso concreto il danno alla salute influenzi in maniera rilevante la scelta della professione.

In conclusione, in ossequio alle disposizioni citate e tenendo conto delle indicazioni mediche teoriche, calcolando un reddito secondo tabelle RSS con riduzione del 25% permesso dalla giurisprudenza (nel presente caso per possibilità unicamente di svolgere attività "leggere", guadagno inferiore per tempo parziale, per difficoltà di adattamento, flessibilità, ...), si ottiene per l'anno 2002 un reddito da persona con danno alla salute pari a circa fr. 19'700 che, confrontato con reddito senza danno alla salute di circa fr. 42'200.00 (aggiornamento al 2002 del reddito secondo tassazione 2001-2002) si ottiene un grado d'invalidità (perdita economica) di circa il 55% con conseguente diritto a una mezza rendita Al." (Doc. AI 40)

                               2.9.   Orbene, da un attento esame degli atti di causa, questo TCA constata che sia il medico curante dr. __________ (doc. AI 11 e 31), sia i medici fiduciari della __________ e della __________, dr. __________ (doc. AI 26.7) e dr. __________ (doc. AI 26.40), sono concordi nel ritenere l’assicurato inabile al 75% nella sua professione di falegname. Il dr. __________ ha inoltre chiaramente escluso che l’assicurato possa svolgere altre attività (doc. AI 11 a e 31 a).

                                         Il dr. __________ del SMR, per contro, ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua precedente attività di falegname, ma abile al 50% in altre attività leggere, con possibilità di regolari cambiamenti di posizione, nelle quali non si debbano sollevare/portare pesi superiori ai 10 kg, non si debbano effettuare movimenti regolari del rachide lombare o attività in anteflessione del rachide (doc. AI 30 e 33).

                                         Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita dal profilo medico. Difatti, a fronte del certificato 15 gennaio 2002 del dr. __________ in cui l’assicurato è stato ritenuto inabile al 75% nella sua professione di falegname (può lavorare massimo 2-3 ore al giorno) e nel quale il curante ha indicato che l’assicurato non può svolgere altre attività a causa dell’impossibilità di stare in piedi oltre 15 minuti, seduto oltre 15 minuti o di fare degli sforzi (doc. AI 11 a), valutazione poi ribadita dal dr. __________ nel rapporto 7 agosto 2003 (doc. AI 31 a), l’Ufficio AI ha omesso di compiere qualsivoglia accertamento medico volto a chiarire le ragioni di tali affermazioni. Agli atti figura unicamente il rapporto medico 26 giugno 2003 del SMR nel quale sono stati elencati i limiti funzionali dell’assicurato, rispettando i quali egli deve essere ritenuto abile al 50% (il medico ha infatti indicato che l’assicurato è abile al 50% “per attività prettamente leggere con possibilità di cambiamenti di posizione regolare, non sollevare/portare pesi superiori a 10 kg, non effettuare movimenti regolari del rachide lombare o dover effettuare attività in anteflessione del rachide”, cfr. doc. AI 30). Nel successivo scritto 21 agosto 2003 il dr. __________, pur segnalando che “va in ogni caso discussa la necessità di meglio valutare la problematica depressiva presente”, ha confermato la sua precedente valutazione dell’esigibilità lavorativa dell’assicurato del 50% in attività leggere (doc. AI 33). Su quali basi il SMR abbia fondato il proprio giudizio, stimando una capacità lavorativa del 50%, non è dato sapere. Non risultano infatti agli atti documenti che possano comprovare tali allegazioni.

                                         Stante quanto sopra, l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare nuovi accertamenti al fine di valutare l’entità della capacità lavorativa residua dell’assicurato, in quale percentuale e in quali attività, prima di emettere la decisione su opposizione contestata.

                                         Anche l’esame del rapporto dell’inchiesta economica per indipendenti 27 febbraio 2003 (doc. AI 23) e quello della valutazione del consulente IP 8 aprile 2004 (doc. AI 39) non apportano ulteriori elementi utili ad appurare i motivi che hanno portato il SMR a ritenere l’assicurato abile al 50% in attività leggere adeguate, circostanza del resto contestata dal ricorrente ed oggetto della presente controversia.

                                         Inoltre, l’amministrazione ha completamente omesso di valutare la tematica relativa all’eventuale affezione psichica dell’assicurato, segnalata dal dr. __________ nel rapporto sulla visita medica fiduciaria 14 gennaio 2002, nel quale il medico ha indicato, tra le altre diagnosi, quella di sindrome depressiva, osservando che “la prospettiva di non poter continuare l’attività professionale ha provocato una depressione, per la quale il paziente è in cura farmacologica da alcune settimane” (doc. AI 26.40). La sintomatologia psichiatrica è stata poi segnalata dal curante, dr. __________, nel suo rapporto 7 agosto 2003, nel quale ha indicato, fra le altre diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa, quella di “episodi depressivi recidivanti reattivi a conflitto coniugale”, precisando che “la moglie è in cura psichiatrica. Il paziente non ritiene necessaria una cura psichiatrica per lui. È stato visto una volta dalla psichiatra della moglie che lo vede depressivo-maniacale. Ha consultato, visto che non ha fiducia nella dr.ssa della moglie, anche il dr. __________ dove è stato solo una volta perché non ne vede l’utilità. (…) Anche se vi sono anamnesticamente dei dati (fornitimi dalla dr.ssa __________, psichiatra della moglie) che potrebbero parlare per dei comportamenti maniacali, da me in studio si è sempre presentato adeguato” (doc. AI 31). Il dr. __________ ha poi aggiunto, a proposito del rendimento dell’assicurato, che “nei momenti di depressione sicuramente rende ancora meno. Sono descritti dei momenti di agitazione psicomotoria, anche comportamenti aggressivi nei momenti di conflittualità acuta che a detta dei parenti lo rendono non affidabile. Non l’ho mai visto in fase ipomaniacale/maniacale ma è probabile che se queste fasi effettivamente esistono influiscano sul grado di rendimento”, suggerendo che “eventualmente potrebbe essere utile una perizia psichiatrica” (doc. AI 31 a).

                                         Lo stesso dr. __________ del SMR, del resto, nella proposta 21 agosto 2003 ha indicato che “va in ogni caso discussa la necessità di meglio valutare la problematica depressiva presente: propongo solo se si procederà ad atti reintegrativi (ulteriori costi di riformazione professionale….) di effettuare una perizia psichiatrica (tenuta del posto di lavoro? Regolarità per la problematica maniacale ricorrente?) altrimenti non reputo il caso se si procederà con una rendita” (doc. AI 33).

                                         Anche il consulente IP nel rapporto 8 aprile 2004 ha indicato che “anche senza tener conto di eventuali limitazioni di natura psichica (che sarebbero comunque importanti per una valutazione della "reintegrabilità" nel senso più ampio del termine, e non unicamente nel caso vengano applicati provvedimenti reintegrativi) ritengo che l'A. non è reinseribile nel normale ciclo produttivo” (doc. AI 39).

                                         Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         Ora, nel caso in esame, vista la situazione descritta dal dr. __________, non è da escludere che effettivamente vi sia ora una patologia extra-somatica rilevante.

                                         Non essendo stata approfondita la tematica, in applicazione della succitata giurisprudenza federale, gli atti sono da rinviare all’amministrazione affinché proceda, mediante una valutazione psichiatrica, ad accertare anche l’aspetto extra-somatico dell’assicurato, rispettivamente l’eventuale sua abilità lavorativa, con riferimento sia alla sua precedente attività di falegname, sia, se del caso, ad altre attività adeguate ritenute esigibili.

                                         Da notare inoltre, per inciso, che con certificato 27 ottobre 2005 il dr. __________ ha comunicato all’Ufficio AI:

"  Il paziente sopraccitato mi ha chiesto di aggiornarvi in merito alla sua salute in quanto gli ultimi due anni, più precisamente dopo aver inoltrato il rapporto AI per richiedere una rendita, il suo stato è soggettivamente peggiorato.

Effettivamente posso confermare, oltre ai problemi noti e grossolanamente invariati, essenzialmente due nuovi problemi ossia:

1,  insorgenza di cervicalgie croniche, prob. su base degenerativa e con delle miogelosi importanti

2.  rizartrosi bilaterale." (Doc. VIbis)

                                         L’amministrazione dunque, oltre ad appurare, come visto in precedenza, la capacità lavorativa residua dell’assicurato tenendo conto anche dell’eventuale patologia psichiatrica segnalata dal dr. __________ e dal dr. __________, dovrà pure procedere ad ulteriori accertamenti in relazione ai problemi segnalati da ultimo dal dr. __________, dato che nel citato certificato 27 ottobre 2005 il curante si riferisce a uno stato di salute peggiorato negli ultimi due anni e quindi prima dell’impugnata decisione.

                                         Pertanto, annullata la decisione contestata, gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per gli accertamenti di cui sopra. Dopo di che l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’invalidità dell’assicurato.

                             2.10.   In sede ricorsuale l’assicurato ha chiesto al TCA che le parti vengano convocate ad un’udienza, dato che “la valutazione sommaria della fattispecie, tale da rasentare l’arbitrio, merita i necessari chiarimenti” (doc. I).

                                         Al riguardo va rilevato che la richiesta di poter chiarire la fattispecie in udienza formulata dall’assicurato è stata di fatto superata dalla decisione del TCA di rinviare gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

                             2.11.   Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di  fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione 11 luglio 2005 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.137 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.05.2006 32.2005.137 — Swissrulings