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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.12.2005 32.2005.133

1. Dezember 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,693 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

rendita negata ad assicurato portatore di affezioni reumatologiche per invalidità irrilevante

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.133   rg/ss

Lugano 1 dicembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 25 agosto 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 23 giugno 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   con domanda 5 luglio 2002 RI 1, già operaio di fabbrica e da ultimo attivo come autista e rappresentante di prodotti ittici, ha chiesto di poter beneficiare di una rendita d’invalidità, lamentando un’incapacità lavorativa riconducibile a problemi lombari insorti a seguito di un infortunio occorso nel mese di marzo 2001 sul posto di lavoro;

                                     -   raccolta la documentazione medica ed economica del caso ed esperita una perizia reumatologica a cura del dr. __________, per decisione 26 novembre 2004, confermata con successiva decisione su opposizione 23 giugno 2005, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni ritenendo l’assicurato ancora in grado di svolgere, malgrado il danno alla salute, l’attività di rappresentante ittico o di altri prodotti in misura dell’80%;

                                     con il ricorso in oggetto l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, chiede l’annullamento della pronunzia amministrativa e il conseguente riconoscimento di una rendita intera d’invalidità a decorrere dal 13 gennaio 2001. In particolare egli censura la valutazione della sua capacità lavorativa residua operata sulla base di suddetta indagine peritale e delle successive valutazione del SMR;

                                     con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e la conferma del querelato provvedimento;

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità;

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2002, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%);

                                     -   ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido) (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313);

                                     -   per giurisprudenza federale, ai fini del raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita e i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale, la valutazione dovendo tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; SVR 2003 IV Nr. 11,  2002 IV Nr. 24);

                                     -   nella fattispecie lo stato di salute dell’assicurato è stato accertato tramite perizia reumatologica affidata allo specialista dr. __________. Dal referto datato 11 maggio 2004 (doc. AI 25) risulta che il perito - dopo dettagliata esposizione dell’anamnesi, dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive, posta la diagnosi con influsso sulla capacità al lavoro di “sindrome lombospondilogena cronica: stato dopo asportazione di un grosso lussato craniale e microdiscectomia L2/L3 il 03.04.01 per ernia discale con sindrome radicolare L2 a destra irritativa e deficitaria sul piano sensitivo/avanzata osteocondrosi L5/S1 con piccola ernia discale mediolaterale sinistra senza neurocompressione/sovraccarico dell'articolazione sacroiliaca destra" e dopo pertinente valutazione anche dal profilo della prognosi - ha evidenziato come “le avanzate alterazioni degenerative lombari si ripercuotono su attività pesanti a mediamente pesanti con l'ultima attività svolta dall'assicurato limitando in modo molto importante tutti gli sforzi che richiedono il sollevamento e lo spostamento di pesi inferiore a 15 kg e movimenti ripetitivi di flessione/estensione del tronco", precisando che “l'assicurato è in grado di svolgere attività leggere e adatte, che evitino cioè movimenti eccessivamente ripetitivi con il tronco o posizioni statiche eccessivamente prolungate (stare seduto oltre 1 ora o in piedi oltre 2 ore senza poter cambiare posizioni o sgranchirsi). In un'attività leggera e adatta l'assicurato è totalmente abile al lavoro";

                                     con rapporto 14 ottobre 2004 (doc. AI 28) il SMR, preso atto delle risultanze peritali, in particolare delle sopra descritte limitazioni funzionali, ha dal canto suo giudicato l’assicurato abile in attività leggere adeguate in misura dell’80%;

                                     -   la succitata perizia reumatologica - concludente per una piena capacità lavorativa in attività leggere che non comportino il sollevamento e lo spostamento di pesi e che evitino movimenti eccessivamente ripetitivi con il tronco o posizioni statiche prolungate - può senz’altro essere attribuita forza probatoria piena in quanto completa, dettagliata ed approfondita (cfr. pro multis DTF 125 V 351ss, 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110) e quindi non suscettibile di essere messa validamente in discussione dalla breve e generica attestazione 9 dicembre 2004 del medico curante contenente un diverso giudizio sulla capacità lavorativa dell’assicurato (doc. AI 34);

                                     -   considerata una capacità lavorativa residua in suddette attività leggere adeguate, il calcolo dell’invalidità può quindi essere effettuato - prescindendo quindi dal quesito a sapere in che misura l’interessato può ancora mettere a frutto la propria capacità residua nella precedente attività intrapresa di autista e rappresentate di prodotti ittici, composta a detta dell’insorgente di mansioni anche pesanti - operando il raffronto tra il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido) e quello che egli potrebbe conseguire nell’esercizio di attività leggere (reddito da invalido) rispettose delle limitazioni evidenziate in sede peritale;

                                     -   al riguardo giova anzitutto ricordare il reddito da invalido deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro  (Pratique VSI 2002 p. 68; DTF 126 V 76; RCC 1991 p. 332). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino ad un massimo del 25% (DTF 126 V 80; Pratique VSI 2002 p. 64);

                                     -   al tipo d’attività ritenuto in casu siccome esigibile da parte dell’assicurato corrisponde quel settore d’attività accessibile a lavoratori non qualificati ed è in genere limitato a lavori di manodopera o ad altre attività fisiche. Occorre qui tuttavia precisare che nell’industria e nell’artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e di sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003 nella causa P., U329/01; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332); il settore preso in considerazione si riferisce ad attività con compiti quindi non qualificati, semplici e ripetitivi; nel settore dell’industria, in cui possono essere eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio, oppure in quello dei servizi vi sono attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolti prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA 25 febbraio 2003 nella causa P., U329/01);

                                     orbene, in applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati ogni due anni dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.-nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne. Per quanto riguarda l'applicazione di suddetti dati statistici, il TFA ha ritenuto non criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01; 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00; 27 marzo 2000 nella causa P., I 218/99 e 28 aprile 1999 nella causa T., I 446/98; v. anche STFA 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali).

                                         Conformemente ai dati statistici salariali (valore mediano, cfr.  DTF 126 V 77, 124 V 322) relativi al 2002 (quale anno d’inizio nella fattispecie dell’eventuale diritto alla rendita, la decorrenza del periodo di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI dovendo segnatamente essere fatta risalire al marzo 2001; cfr. doc. AI 9, 14, 28), il salario ipotetico conseguibile in attività semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,7 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 51’266.-- (4'098:40x41,7x12) per gli uomini e fr. 40'945.-- (3'273:40x41,7x12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 52'755.-- (4'217:40x41,7x12) per gli uomini e fr. 41'195.-- (3'293:40x41,7x12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico);

                                     -   stante quindi un reddito da invalido di fr. 51’266.--, pur volendo operare una sua riduzione (massima) del 25% conformemente alla succitata giurisprudenza e pur volendo cifrare, in maniera generosa, il reddito ipotetico da valido in fr. 60'000.-- (il salario mensile conseguito dall’assicurato nelle diverse attività svolte in passato e sino al 2001 non ha mai superato i fr. 4'500.-- mensili [cfr. domanda di prestazioni in doc. AI 1; cfr. certificati di salario e conteggi IG sub. doc. AI 6; cfr. contratto di lavoro in inc. LAINF sub. doc. AI 22; cfr. questionari DL in doc. AI 8 e 19; cfr. formulari dichiarazione di malattia e annuncio infortunio sub. doc. AI  8]), dal raffronto di tali redditi emerge un tasso (arrotondato) d’invalidità del 36% non conferente il diritto all’erogazione di una rendita d’invalidità, non essendo per il resto ipotizzabile, alla luce degli atti all’inserto, l’intervento dopo il 2002 e sino al 2004 di eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento (cfr. la già citata DTF 129 V 222);

                                     il gravame deve pertanto essere disatteso, la pronuncia con cui l’Ufficio AI ha negato a RI 1 il diritto alla rendita meritando di essere confermata;

                                     -   il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

                                         Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. 1 LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202, 372 e ivi riferimenti).

                                         Nel caso di specie, a prescindere dalla questione a sapere se l’insorgente si trovi effettivamente nel bisogno, la domanda d'assistenza giudiziaria deve essere respinta, il ricorso in oggetto risultando infatti già sin dall'inizio siccome privo di esito favorevole ai sensi della citata giurisprudenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso  è  respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   L'istanza d'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio  è respinta.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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