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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.04.2006 32.2005.132

19. April 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,722 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Vista la forza probatoria piena della perizia psichiatrica che attesta una capacità al 75% nella precedente attività e ritenuto che il curante non ha preso in considerazione elementi non analizzati dal perito, va confermata la decisione di una mezza rendita limitata nel tempo.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.132   FS

Lugano 19 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 agosto 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 29 luglio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto e in diritto

                                     -   RI 1, classe __________, attiva quale maestra di scuola elementare, il 1° aprile 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da dolori di tipo reumatico a tutto il corpo (fibromialgia) associati a stati di forte ansia e depressione che necessitano di cure farmaceutiche e psicoterapeutiche (doc. AI 1);

                                     -   esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia affidata al Dr. __________ del Servizio di __________, per decisione 23 giugno 2005, confermata con decisione su opposizione 29 luglio 2005, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una mezza rendita dal 1° aprile 2003 al 28 febbraio 2005 (doc. AI 28 e 40);

                                     -   con il ricorso in oggetto l’avv. RA 1, suo rappresentante, ha chiesto per la sua assistita il beneficio di una mezza rendita anche dal 1° marzo 2005 adducendo che l’Ufficio AI non si è pronunciato sul grado d’incapacità lavorativa che essa ritiene sussistere e che, esclusa una capacità lavorativa del 100%, non entra in linea di conto che una possibilità pratica ed effettiva di esercitare la professione di docente di scuola elementare a metà tempo (doc. I);

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa, facendo notare che l’assicurata solleva le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione (doc. III);

                                     -   con ulteriori scritti 7 ottobre e 30 novembre 2005 il legale dell’assicurata ha chiesto al TCA l’assunzione di una perizia super-partes e comunicato la rinuncia alla richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. VI e IX);

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;

                                     -   ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35;

                                     -   per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

                                     -   nel caso in esame, l’Ufficio AI – fondandosi sulla perizia 2 dicembre 2004 del Dr. __________ – ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una mezza rendita dal 1° aprile 2003 al 28 febbraio 2005.

                                         Nel suo rapporto 2 dicembre 2004 lo specialista, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, nonché i dati soggettivi dell’assicurata e le constatazioni obiettive, posta la diagnosi di “sindrome mista ansioso depressiva (ICD 10 F41.2) e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F45.4)”, dal gennaio 2002, ha osservato che “(…) questi disturbi ansioso-depressivi associati a disturbi somatoformi si sono sviluppati ed accresciuti in intensità negli anni 2002 e 2003, presentando un graduale miglioramento e riduzione di intensità e gravità nel 2004, nel contesto sia di un processo psicoterapico che ne ha comportato la attivazione di capacità ricostruttive e narcisistiche, sia nel contesto di una risoluzione del conflitto latente con la madre, che ha permesso con il suo sostegno morale ed economico la realizzazione di un progetto di acquisto di una casa. L’assicurata presenta buone risorse psichiche ed attraverso un potenziamento del trattamento psichiatrico, attraverso l’introduzione di un trattamento antidepressivo in modi e tempi adeguati, risulta esigibile un’attività lavorativa nella propria mansione di maestra elementare almeno del 75% (…)” (doc. AI 15).

                                         Circa le conseguenze sulla capacità di lavoro il perito ha concluso che:

"  (…)

1. Menomazioni qualitative e quantitative dovute ai disturbi costatati

1.1. A livello psicologico e mentale, l’assicurata presenta un umore moderatamente deflesso con disturbi cognitivi quali ridotte capacità di concentrazione ed attenzione, con tendenza ad astenia e facile affaticabilità, riduzione delle capacità di memoria a breve termine, oltre a vissuti di insicurezza ed inadeguatezza, sebbene non di grado elevato.

1.2. A livello fisico, l’assicurata lamenta le algie diffuse suddescritte, di fronte alle quali ha buone capacità di tolleranza di adattamento.

1.3. In ambito sociale, l’assicurata non presenta particolari limitazioni e menomazioni delle relazioni interpersonali.

2. Conseguenze dei disturbi sull’attività attuale

2.1. Come si ripercuotono i disturbi sull’attività attuale dell’assicurata?

I disturbi suddescritti si ripercuotono sull’attività attuale dell’assicurata di maestra elementare, con una riduzione moderata delle capacità di tolleranza agli stress lavorativi di tipo cognitivo, presentando una tendenza all’affaticabilità ed una riduzione delle capacità di concentrazione ed attenzione.

2.2. L’attività attuale è ancora praticabile?

Sì, l’attività di maestra elementare è ancora praticabile.

2.3. Se sì in quale misura?

La capacità lavorativa attuale è del 75% (7 ore al giorno).

2.4. E’ costatabile una diminuzione della capacità di lavoro?

Sì è constatabile, da un punto di vista medico-psichiatrico, una diminuzione della capacità di lavoro.

2.5. Se sì in che misura?

Incapacità lavorativa del 25%.

3. L’ambiente di lavoro dell’assicurata è in grado di sopportare i disturbi psichici?

Sì, è risultato in grado di sopportarne fino ad oggi i disturbi psichici.

(…)” (doc. AI 15)

                                     -   affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;

                                     -   nella fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il Dr. __________, nella sua perizia 2 dicembre 2004, il quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla ridotta (75%) capacità al lavoro nella sua professione di insegnante di scuola elementare dal mese di dicembre 2004.

                                         In particolare non è possibile giungere ad una diversa valutazione avuto riguardo al certificato medico 8 giugno 2005 del Dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, spec. bambini e adolescenti, che attesta una inabilità al lavoro al 50% a tempo indeterminato (doc. A5) e allo scritto 13 giugno 2005 nel quale lo stesso specialista rileva che “in qualità di psichiatra curante considero però la signora RI 1 inabile al lavoro al 50% e questo anche dopo il 28.02.2005. La signora RI 1 si presenta effettivamente come una persona stenica e desiderosa di riprendere un’attività lavorativa al 100% ma le sue risorse psichiche e psicosomatiche non glielo permettono. Considero quindi la signora RI 1 inabile al lavoro al 50% anche per l’anno scolastico 2005/2006 e questo sia per la sua attività di docente sia per qualsiasi altro tipo di attività. (…)” (doc. A6).

                                         Infatti, il Dr. __________ non ha preso in considerazione elementi o circostanze che non siano state analizzate nella perizia del Dr. __________ e non ha fornito una soddisfacente spiegazione che avvalori la sua tesi stante la quale la capacità lavorativa dell’assicurata non sia effettivamente aumentata come concluso dal perito (anche il medico SMR Dr. __________, nelle sue annotazioni 22 luglio 2005, ha rilevato che “(…) non vengono forniti elementi clinici oggettivi come prova di questo mancato miglioramento certificato nella perizia del Dr. __________ (02.12.2004) (…)” (doc. AI 35);

                                     -   alla perizia 2 dicembre 2004, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza. La refertazione specialistica agli atti contenendo chiari e sufficienti elementi per valutare la capacità al lavoro dell’assicurata nella sua professione di insegnante di scuola elementare sino all’emanazione del querelato provvedimento, non si rende necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti di natura medica e in particolare della richiesta perizia super-partes (sul concetto di valutazione anticipata delle prove cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1 consid. 2; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti);

                                     -   visto l’inoltro della domanda di prestazioni AI il 1° aprile 2004 e considerata una capacità al lavoro del 75% nella sua professione di insegnante di scuola elementare da dicembre 2004 dopo una precedente inabilità al 50% dal gennaio 2002, a ragione, conformemente agli artt. 48 LAI e 88a OAI, l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una mezza rendita dal 1° aprile 2003 al 28 febbraio 2005;

                                     -   ne consegue che la decisione su opposizione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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