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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.06.2006 32.2005.131

13. Juni 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,537 Wörter·~1h 3min·1

Zusammenfassung

Assicurato chiede l'attribuzione di una rendita o di una riformazione professionale,richieste respinte in quanto egli presenta un grado d'invalidità del 38%.Amministrazione non ha tuttavia accuratamente vagliato la sua situazione medica, in particolare dal punto di vista neurologico e psichiatrico.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.131   cr/sc

Lugano 13 giugno 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 agosto 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 23 giugno 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

1.1.  RI 1, classe __________, precedentemente attivo quale lattoniere, nel mese di febbraio 2003 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere posto al beneficio di una riformazione professionale, in quanto affetto da dolori alla cervicale, alla schiena e al ginocchio (doc. AI 1).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc. AI 27), con decisione 8 settembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:

"  (...)

Nel caso specifico, dagli atti medici-specialistici acquisiti all'incarto e dalla perizia esperita dal Dr. __________ si evince che lei dal profilo medico-teorico ha una inabilità lavorativa quale montatore-lattoniere industriale del 75%.

In un'attività lavorativa ergonomicamente adatta, cioè un'attività professionale in cui lei possa alternare la posizione seduta a quella in piedi e possa evitare di piegarsi ripetutamente in avanti con la parte superiore del corpo ed alzare dei pesi superiori ai 20 kg ripetutamente, ha una capacità lavorativa ancora completa.

Secondo il nostro Consulente in Integrazione Professionale dal punto di vista economico, lei potrebbe ancora conseguire un reddito presumibile di Fr. 40'202.00 (Fonte ESS2002, cat. 4, maschile, privato, primo quartile).

Facendo un confronto dei redditi risulta quanto segue:

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità                           CHF    64'539.00

con invalidità                                CHF    40'202.00

perdita di guadagno                   CHF    24'337.00    grado d'invalidità = 38 %

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40 % il diritto ad una rendita non esiste.

Infatti facendo il confronto dei redditi osserviamo come non sussista un pregiudizio economico nei limiti del diritto alla rendita.

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è respinta.

La sua pratica verrà trasmessa al nostro collocatore per valutare il diritto ad un aiuto al collocamento." (Doc. AI 41)

Con decisione 8 settembre 2004 l’Ufficio AI ha accordato all’assicurato il diritto all’aiuto al collocamento (doc. AI 40).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione presentata in data 8 ottobre 2004 dall’avv. RA 1 - con la quale l’assicurato ha contestato il grado d’invalidità del 38%, rimproverando all’Ufficio AI di non avere tenuto conto, accanto alle problematiche lombari, dei disturbi alle cervicali e dei suoi problemi neurologici, per i quali ha richiesto una perizia specialistica, oltre che del suo stato depressivo (doc. AI 47) - con decisione su opposizione 23 giugno 2005 l’amministrazione ha confermato il rifiuto di una rendita, ritenuta la correttezza della perizia reumatologica del dr. __________ e posto che dal confronto dei redditi emerge un’incapacità al guadagno del 38%. L’amministrazione ha inoltre confermato la correttezza del rifiuto del diritto dell’assicurato ad un riformazione professionale, confermando che un aiuto al collocamento ex art. 18 LAI risulta essere la soluzione più adeguata (doc. AI 61).

                               1.3.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA postulando il riconoscimento di un quarto di rendita o del diritto ad una riformazione professionale e dell’aiuto al collocamento (doc. I). L’insorgente ha in particolare rilevato che l’amministrazione non ha svolto approfonditi accertamenti medici in relazione alle patologie da lui sofferte al ginocchio, alla schiena e alle cervicali, nonché delle complicazioni neurologiche che ne derivano e per le quali egli chiede l’esperimento di una perizia specialistica. L’assicurato ha inoltre contestato la mancata valutazione di tipo psicologico-psichiatrico inerente la depressione che lo affligge e per la quale egli è in cura presso il dr. __________. Il ricorrente ha infine criticato il valore del reddito da valido e del reddito da invalido ritenuti dall’amministrazione (doc. I).

                               1.4.   Con la risposta di causa l’amministrazione, rifacendosi al parere espresso dal SMR - secondo il quale da una parte non vi sarebbe stato nessun peggioramento dello stato di salute dell’assicurato con influsso sulla sua capacità lavorativa e dall’altra un esame neurologico risulterebbe superfluo - ha confermato la correttezza della propria decisione, postulando la reiezione del ricorso.

                               1.5.   In data 10 ottobre 2005 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito che lo stato clinico del suo assistito è ben lungi dall’essere stabilizzato, con problemi che concernono non solo le cervicali, ma pure le lombari e le ginocchia, trasmettendo la relativa documentazione medica. L’assicurato a causa dell’irradiamento radicolare alle cervicali afferma infatti di subire in modo imprevedibile la perdita della sensibilità della mano sinistra; analogo inconveniente alla gamba destra, a causa del problema alle lombari, con momentanea compromissione della deambulazione; più in generale, l’incipiente dolore sfianca il ricorrente, costringendolo a coricarsi per un tempo sufficientemente lungo atto a recuperare le forze. L’assicurato è inoltre afflitto da emicranie lancinanti, le quali paiono correlarsi a persistenti stati depressivi. Il ricorrente chiede dunque l’esperimento di una perizia reumatologica, di una perizia neurologica e di una perizia psichiatrica. L’assicurato ha infine contestato l’ammontare del salario da valido e la percentuale di riduzione del 10% del salario da invalido (doc. VII).

                               1.6.   Con scritto 9 novembre 2005 l’Ufficio AI ha osservato di avere sottoposto la nuova documentazione medica prodotta dall’assicurato in data 10 ottobre 2005 al vaglio del SMR, il quale ha stabilito che non vi sono elementi atti a modificare la valutazione clinica-lavorativa dell’assicurato. Quanto all’aspetto economico, l’amministrazione si è limitata a rinviare a quanto già esposto in sede di decisione su opposizione (doc. XIII).

                               1.7.   In data 7 novembre 2005 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato medico 27 ottobre 2005 del dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia e medico curante dell’assicurato (doc. XI).

                               1.8.   Con scritto 11 novembre 2005 l’Ufficio AI ha da una parte rilevato che l’assicurato, prima del 7 novembre 2005, non ha mai prodotto nessun certificato medico di natura psichiatrica e, dall’altra, ha osservato che dal certificato del dr. __________ non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un rilevante peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato perlomeno sino all’emanazione della decisione impugnata (doc. XV).

                               1.9.   In data 21 novembre 2005 l’avv. RA 1 ha nuovamente ribadito la richiesta di procedere ad un’accurata e approfondita valutazione dello stato di salute dell’assicurato, per il tramite di opportune perizie specialistiche di natura reumatologica, neurologica e psichiatrica (doc. XVII).

                             1.10.   In data 4 aprile 2006 il rappresentante dell’assicurato ha inviato al TCA nuova documentazione medica (doc. XIX), trasmessa all’amministrazione per una presa di posizione (doc. XX).

                             1.11.   Con scritto 20 aprile 2006 l’Ufficio AI ha osservato di avere sottoposto la nuova documentazione medica trasmessa da controparte al vaglio del SMR, il quale ha concluso che l’insorgere di una problematica psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa sia avvenuta nel mese di luglio 2005 e quindi dopo l’emanazione della decisione su opposizione oggetto della presente vertenza. A mente del SMR la componente psichiatrica dovrà dunque formare oggetto di una nuova valutazione mediante l’allestimento di una perizia specialistica (doc. XXI).

                             1.12.   In data 3 maggio 2006 il patrocinatore dell’assicurato ha rilevato che già prima dell’emanazione della decisione impugnata sia il dr. __________, sia il dr. __________, avevano rilevato l’esistenza di un progrediente problema di tipo psichico, per il quale l’assicurato era stato sottoposto a terapia medicamentosa anti-depressiva. La problematica psichiatrica era inoltre stata sollevata dall’assicurato in sede di opposizione. Il ricorrente ha quindi chiesto che l’amministrazione riconosca l’insorgenza di una patologia psichica fin dal 2003, rivalutando il suo reale grado di invalidità. Egli ha inoltre chiesto che venga effettuata un’udienza presso il TCA, alla presenza delle parti (doc. XXIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                    2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

                                         Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una riformazione professionale o ad una rendita.

                               2.4.   L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI

"  per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

                                         L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

                                         Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

                                         Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                         Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.6.   Nel caso in esame, nel rapporto medico all’attenzione dell’Ufficio AI 6 marzo 2003 il dr. __________, FMH in fisiatria e reumatologia e curante dell’assicurato da oltre dieci anni, poste le diagnosi di “sindrome lombo-spondilogena cronificata-progrediente su discopatie L4-L5 e L5-S1; gonartrosi, soprattutto del compartimento mediale bilateralmente (a destra stato dopo meniscectomia mediale circa 1 anno fa’); sindrome cervico-brachiale cronificata”, ha attestato la totale inabilità lavorativa dell’assicurato nella professione di lattoniere, indicando:

"  Conosco il paziente da oltre 10 anni per i problemi elencati sotto la diagnosi.

- Malgrado i tentativi di cure fisioterapiche ambulatoriali, la situazione, soprattutto a livello della colonna lombare, ma anche a livello delle ginocchia con predominanza a dx, sta peggiorando.

- Per l'artrosi del ginocchio stiamo facendo una cura medicamentosa con iniezioni intra-articolari di Ostenil ed il paziente è annunciato per una cura stazionaria riabilitativa presso la Clinica di __________.

Dal lato medico-teorico il paziente non potrà più continuare con il suo lavoro abituale di lattoniere, motivo per il quale è indicata una reintegrazione professionale.

Medico-teorico il paziente sarebbe abile nella misura del 100% ad un lavoro idoneo, cioè un lavoro "leggero", da effettuare in posizioni non monotone (parzialmente seduto, parzialmente in piedi), senza alzare/portare pesi oltre i 10 kg (senza dover tenere le braccia tese sopra l'orizzontale." (Doc. AI 6)

L’assicurato è poi stato degente presso la Clinica __________ di __________ dal 21 aprile 2003 al 17 maggio 2003. Nel rapporto di degenza 2 giugno 2003 il dr. __________, coprimario, FMH in medicina interna, reumatologia, fisiatria e riabilitazione, ha indicato le diagnosi di “decondizionamento fisico globale; cervicobrachialgia sinistra aspecifica cronica su alterazioni degenerative multisegmentali, sindrome miofasciale, sindrome delle faccette, stato dopo sindrome radicolare C6 e C1 a sinistra su ernia distale 1995, stato dopo trauma da distorsione anni fa’ (incidente della circolazione); lombalgia aspecifica cronica su turbe statiche con scoliosi dorsale sinistra convessa, cifosi lombare, sindrome sacro-iliaca bilaterale, sindrome miofasciale, discopatie ai livelli L4/L5 e L5/S1; gonartrosi mediale bilateralmente, trattata con Ostenil, stato dopo meniscectomia mediale ginocchio destro un anno fa’; tabagismo cronico con 15 py; ipercolesterolemia trattata”.

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha osservato che l’assicurato, limitato nello scendere le scale, nel sollevare pesi e nell’inginocchiarsi a causa della lombalgia e della gonalgia, presenta un’inabilità del 100% nella sua professione di lattoniere, sottolineando comunque che lo stesso sarebbe motivato a riprendere un lavoro meno pesante (doc. AI 16).

Alla richiesta del medico SMR dr. __________ di fornire ulteriori precisazioni, con scritto 1° luglio 2003 il dr. __________ ha risposto:

"  (...)

I due problemi principali persistenti dopo la degenza a __________ sono dolori a livello del ginocchio destro e della colonna lombare. Il problema del ginocchio destro verrà prossimamente rivalutato da parte del Dr. __________, il quale ha operato il paziente l'anno scorso.

Per il momento il paziente può senz'altro spostarsi su terreni piani fino a 500 metri (alla volta), ma non su terreni sconnessi. Così il raggio di marcia è da valutare al massimo di 15 minuti alla volta.

Se per il ginocchio un lavoro sedentario sarebbe auspicabile, è controproducente inerente alle discopatie plurisegmentali della colonna lombare. Il paziente dovrebbe poter cambiare spesso posizione, in altre parole: se facesse un lavoro sedentario, dovrebbe potersi alzare 3-4 volte all'ora per 2-5 minuti per scaricare così a fasi intermittenti la colonna lombare." (Doc. AI 23)

Il dr. __________, rispondendo anch’egli alla richiesta del dr. __________ del SMR di fornire ulteriori precisazioni in merito ai limiti funzionali dell’assicurato, con scritto 14 luglio 2003 ha osservato:

"  Ho ricevuto la sua lettera del 30.06.2003 e, dopo colloquio con i nostri fisioterapisti siamo del parere che il paziente non dovrebbe essere limitato:

●   a mantenere la posizione seduta

●   a mantenere la posizione eretta

●   a fare spostamenti su terreni piani; con fatica per più di 2-4 km

●   a fare spostamenti su terreni sconnessi ma per brevi tragitti.

Il paziente è limitato nel salire e in particolare nello scendere le scale, nell'inginocchiarsi (max 10x) e nel sollevare pesi (max 10 kg).

Per una valutazione più dettagliata proponiamo di fare eseguire un test di EFL." (Doc. AI 24)

Stante le risposte del dr. __________ e del dr. __________, l’amministrazione ha incaricato il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, di eseguire una perizia specialistica.

                                         Nel dettagliato referto 13 ottobre 2003 il perito, sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, delle dichiarazioni del paziente e delle constatazioni cliniche in occasione della visita 16 settembre 2003, ha posto la diagnosi di “sindrome cervico-brachiale a sinistra su alterazioni degenerative della colonna cervicale, in particolar modo su un’osteocondrosi C5/C6, senza attuali segni per compressioni di tipo radicolare; gonalgia a destra in stato dopo intervento di meniscectomia mediale, con iniziale riduzione della rima articolare al compartimento mediale con iniziale gonartrosi ed artrosi femoro-patellare; sindrome lombovertebrale su disturbo di assimilazione lombosacrale asimmetrico con tendenza alla sacralizzazione di L5 con formazione di neartrosi a sinistra, nonché presenza di un’osteocondrosi, con spondilosi anteriore a livello L4/L5 progrediente nel decorso” (Doc. AI 27).

                                         In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato quanto segue:

"  5. GRADO DI CAPACITÀ NEL LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

Questo paziente presenta delle alterazioni degenerative a livello dell'apparato locomotorio, in particolar modo a livello della colonna vertebrale. A livello cervicale si apprezza una sindrome cervico-brachiale senza compressioni irritative radicolari attualmente, su un'osteocondrosi C5/C6 con spondilosi anteriore. Stato dopo irritazione della radice di C6 nel 1995. Allora valutazione da parte del neurochirurgo Dr. __________. Non si intervenne chirurgicamente. Decorso altalenante da allora.

Presenza attualmente di una sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a livello della gamba destra, senza comunque segni irritativi radicolari, su un disturbo di assimilazione lombosacrale asimmetrico con tendenza alla sacralizzazione di L5 con formazione di una neartrosi a sinistra, nonché soprattutto la presenza di un'osteocondrosi con fenomeno di vaacum e spondilosi anteriore a livello del segmento L4/L5, con reperto progrediente in questi ultimi 10 anni.

Presenza poi di una gonalgia al ginocchio di destra e stato dopo intervento chirurgico di meniscectomia mediale nell'anno 2002, nonché iniziale gonartrosi al compartimento mediale ed artrosi femoro patellare. A questo proposito si deve dire che le radiografie eseguite dal Dr. __________ nel 2003 e che interessano entrambe le ginocchia, non mostrano delle significative differenze tra il ginocchio destro ed il ginocchio sinistro.

Per quanto riguarda l'attività lavorativa recentemente svolta e cioè quella di lattoniere industriale, adibito soprattutto al servizio esterno ed alla riparazione di macchinari per aria condizionata, vi è secondo me un'incapacità lavorativa del 75%. Questo tenendo in considerazione che il paziente deve assumere delle posizioni non ergonomiche e deve rimanere con le ginocchia piegate e la schiena piegata per poter smontare e rimontare apparecchiature e macchinari e motori. Egli è anche obbligato allo spostamento di pesi risultati anche notevoli e superiori ai 50 kg, fatto questo che influenza negativamente la problematica a livello della colonna vertebrale. Per quanto riguarda un'attività lavorativa ergonomicamente adatta, in particolar modo per i problemi a livello della colonna vertebrale, vi sarebbe una capacità lavorativa ancora completa.

Penso soprattutto ad un'attività professionale in cui egli possa alternare la posizione seduta a quella in piedi e possa evitare di piegarsi ripetutamente in avanti con la parte superiore del corpo ed alzare dei pesi superiori ai 20 kg ripetutamente.

A mio modo di vedere la problematica lombare e la problematica cervicale, sono prioritari rispetto ai disturbi a livello delle ginocchia, che clinicamente e radiologicamente non mostrano delle patologie particolarmente progredite.

Da evitare comunque che il paziente debba lavorare inginocchiato, che debba salire più volte durante il giorno le scale o lavorare su dei terreni sconnessi.

Da evitare anche che il paziente debba lavorare con le braccia elevate sopra l'orizzontale a più riprese." (Doc. AI 27, pag. 5)

Il dr. __________ del SMR ha poi chiesto al dr. __________ di fornire ulteriori precisazioni sui limiti funzionali dell’assicurato, sottoponendogli la scheda di funzionalità (doc. AI 31). Il dr. __________ ha compilato la scheda citata in data 8 gennaio 2004, indicando:

A  Sollevamento e/o Trasporto di carichi (kg)

molto leggeri (fino a 5)  ¨ nulla ¨  esigua  ¨  molto ridotta ¨  ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale

          leggeri (6 --> 10) ¨ nulla ¨  esigua  ¨  molto ridotta ¨  ridotta x lievemente ridotta ¨normale

           medi (11 --> 25)             ¨ nulla ¨  esigua  ¨  molto ridotta x  ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale

       pesanti (26 --> 45) x nulla ¨  esigua ¨  molto ridotta ¨  ridotta  ¨ lievemente ridotta ¨normale

     molto pesanti (> 45) ¨ nulla ¨  esigua  ¨  molto ridotta ¨  ridotta x lievemente ridotta ¨normale

sopra piano spalle (> 5) ¨ nulla ¨  esigua  ¨  molto ridotta ¨  ridotta x lievemente ridotta ¨normale

sopra piano spalle (> 5) ¨ nulla ¨  esigua  ¨  molto ridotta ¨  ridotta x lievemente ridotta ¨normale

B Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere

  leggeri / di precisione  ¨ nulla ¨  esigua  ¨  molto ridotta ¨  ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale

                            medi ¨ nulla ¨  esigua  ¨  molto ridotta ¨  ridotta x lievemente ridotta ¨normale

  pesanti/manovalanza  ¨ nulla ¨  esigua  x  molto ridotta ¨  ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale

              molto pesanti ¨ nulla x  esigua  ¨  molto ridotta ¨  ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale

  rotazione della mano   ¨ nulla ¨  esigua  ¨  molto ridotta ¨  ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale

C Posizioni di lavoro Dinamiche particolari

         a braccia elevate             ¨ nulla ¨  esigua  ¨  molto ridotta ¨  ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale

              con rotazione ¨ nulla ¨  esigua  ¨  molto ridotta x  ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale

     seduta e piegata in

                          avanti ¨ nulla ¨  esigua  x  molto ridotta ¨  ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale

       eretta e piegata in

                          avanti ¨ nulla ¨  esigua  x  molto ridotta ¨  ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale

              Inginocchiata ¨ nulla ¨  esigua  x  molto ridotta ¨  ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale

         con ginocchia in

                     flessione  ¨ nulla ¨  esigua  x  molto ridotta ¨  ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale

D Mantenere Posizioni statiche

                        seduta   ¨ nulla ¨  esigua  ¨  molto ridotta ¨  ridotta x lievemente ridotta ¨normale

                         eretta   ¨ nulla ¨  esigua  ¨  molto ridotta x  ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale

E Spostarsi / Camminare

                  fino a 50 m  ¨ nulla ¨  esigua  ¨  molto ridotta ¨  ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale

                   oltre 50 m   ¨ nulla ¨  esigua  ¨  molto ridotta ¨  ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale

         per lunghi tragitti ¨ nulla ¨  esigua  ¨  molto ridotta ¨  ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale

su terreno accidentato  ¨ nulla ¨  esigua  ¨  molto ridotta x ridotta x lievemente ridotta ¨normale

salire / scendere scale  ¨ nulla ¨  esigua  ¨  molto ridotta ¨  ridotta x lievemente ridotta ¨normale

Idem ponteggi, scale a  ¨ nulla ¨  esigua  ¨  molto ridotta ¨  ridotta x lievemente ridotta ¨normale

pioli

F Diversi

impiegato delle sue mani     ¨ impossibile      ¨ possibile solo in parte    x possibile normalmente

In equilibrio /bilanciandosi    ¨ impossibile      x possibile solo in parte   ¨ possibile normalmente

G Esposizioni particolari

indicazioni /controindicazioni  

(Doc. AI 35)

Nel “rapporto finale” 8 luglio 2004 il consulente IP ha fornito la seguente valutazione:

"  RAPPORTO FINALE

Cittadino __________, separato, residente a __________.

Frequenta le scuole dell'obbligo; consegue la formazione di lattoniere industriale; presso la __________ - __________ e nel 2003, ha ricevuto un reddito annuo di fr. 64'539.

N.B. L'A ha chiesto all'ultimo DL di essere reintegrato in altri settori della ditta con altre mansioni, ma a quanto pare la risposta è stata negativa.

Soffre alla CV (cervicali + lombari).

Limiti funzionali residui:

     a.   abbiamo a disposizione la scheda EFL del Dr. __________ (N.B. L'A esprime un'altra tenuta: seduta 45-60 minuti, eretta 90°);

     b.   l'alternanza è da prediligere;

     c.   esigibile un'attività leggera (5-10 kg) in posizioni non monotone a tempo pieno;

     d.   d'evitare la posizione inginocchiata o lavorare su terreni sconnessi, non deve salire/scendere le scale in modo ripetitivo.

In consultazione l'A esprime un marcato disagio sociale. Il fatto di non poter lavorare l'affligge; il fatto che alla cassa disoccupazione l'hanno definito praticamente invalido lo ha amareggiato ulteriormente (P.S. A questo proposito abbiamo discusso il certificato che ha presentato alla Cassa del dr. med. __________ in data 6.11.2003. Esempi concreti di attività che comprovano l'esistenza di ruoli che rispettano l'ergonomia presentata dal Medico, hanno parzialmente rassicurato l'A.).

L'A ha una scolarizzazione e una formazione che difficilmente è ampliabile.

La sua "formazione" è migliorata grazie all'attività pratica, all'esperienza acquisita sul cantiere. L'A è dunque un Soggetto esperenziale che apprende facendo ed osservando, non presenta il profilo tipico di un Formando!

Malgrado ciò, sono ben disposto a valutare ragionevoli e coscienziosi piani/progetti reintegrativi.

L'A aveva compiti di lattoniere, montatore, riparatore di congegni meccanici e di parti elettriche inerenti al settore della ventilazione, capace di lavorare in modo autonomo/indipendente. Un'attività che dal punto di vista funzionale non è più totalmente in grado di fare. Valuto comunque possibile recuperare parte delle sue competenze.

L'A è stato informato sulle seguenti prestazioni AI:

la riformazione, il collocamento.

Personalmente sono convinto che il collocamento + una formazione empirica/pratica della durata di 6-12 mesi presso il DL, sia la soluzione più adeguata e prossima al profilo dell'A.

(È una considerazione soggettiva che deve però essere confrontata con le necessità/aspettative del DL e in funzione del parere del collocatore).

Al fine di aver un parere dal Servizio di collocamento, ho presentato la pratica al collega __________ è dell'avviso che l'intervento del Collocatore è pertinente. Dopo la vostra decisione la pratica è d'attribuire al collocatore di riferimento, __________.

DL che necessitano talvolta di dipendenti capaci di trovare soluzioni alternative, di riparare o di sorvegliare/controllare il funzionamento delle loro apparecchiature d'aerazione/sanitari (stabili, industrie con AC o con sistemi di ventilazione sofisticati come per esempio quelle farmaceutiche, ...) o di saper proporre i loro specifici prodotti (materiale sanitario, elettrico, meccanico, ...).

Per quanto riguarda il reddito presumibile dell'A, vi comunico che nel pieno rispetto dei limiti medici teorici, l'A è nelle condizioni di conseguire un reddito almeno di fr. 40'202.

Sono attività semplici, ripetitive, leggere di scarsa autonomia che evitano di sollecitare il senso di responsabilità o d'iniziativa, presenti soprattutto nel Secondario. Un profilo attitudinale ristretto che probabilmente non corrisponde alle reali risorse del sig. RI 1.

Calcolo: 44'669 - 10% = 40'202. La riduzione del 10% per limiti espressi nell'EFL. Fonte: ESS02, cat 4, maschile, privato, primo quartile.

A disposizione per eventuali (consultazioni con l'A o i colleghi del collocamento)." (Doc. AI 46)

Con decisione 8 settembre 2004 l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita, essendo egli stato riconosciuto, dal profilo medico, abile al lavoro al 100% in un’attività leggera adeguata e risultando dal punto di vista economico, in seguito al raffronto dei redditi, un grado di invalidità del 38%. Nella stessa decisione l’amministrazione ha comunicato all’assicurato che la sua pratica veniva trasmessa al collocatore per valutare il diritto ad un aiuto al collocamento (doc. AI 41). Con altra decisione, datata anch’essa 8 settembre 2004, l’Ufficio AI ha informato l’assicurato che le condizioni per ottenere il diritto al collocamento sono assolte, motivo per il quale vengono accordati, tramite i collocatori, consulenza e sostegno nella ricerca di un impiego (doc. AI 40).

A seguito dell’opposizione dell’assicurato contro la decisione che gli negava il diritto ad una rendita o ad una riformazione professionale, l’assicurato ha avuto un incontro con il consulente IP e il collocatore. Dal verbale 14 ottobre 2004 emerge che l’assicurato è stato informato del fatto che durante la procedura di opposizione il servizio di aiuto al collocamento è sospeso (doc. AI 49 b).

Con decisione 19 ottobre 2004 l’amministrazione ha comunicato all’assicurato che fintanto che vi è una procedura di opposizione in corso la procedura di collocamento viene chiusa poiché, proprio a causa delle osservazioni inoltrate dall’assicurato, è impossibile stabilire la sua esigibilità lavorativa (doc. AI 53).

Nel rapporto complementare 6 giugno 2005 il consulente IP, posto che dal punto di vista medico non vi sono state variazioni, ha rilevato:

"  (…)

L'anamnesi professionale / formativa del Sig. RI 1 è prevalentemente centrata sul saper fare. In questo genere di ruoli e di personalità la manualità, l'azione, la realizzazione, la concretezza, ... rappresentano elementi cognitivi ed attitudinali importanti. Un qualsiasi Formando per sperare di conseguire con successo una Formazione di primo livello (AFC di 2- 4 anni) necessita di: perseveranza, volontà, impegno e soprattutto di solide risorse (cognitive intellettive affettive psicologiche). Risorse che, purtroppo, erano "ridotte" (vedi perizia dr __________).

Altro fatto rilevante, sempre in merito alla riqualifica (intesa come formazione di primo livello) bisogna rammentare che l'A è un Soggetto del __________. Generalmente un Soggetto prossimo alla cinquantina (con o senza danni alla salute), per diversi motivi, mal si adegua ai percorsi formativi istituzionali. Un esempio concreto: "Basti pensare all'oggettivo disagio generazionale che prova un cinquantenne in una classe di quindicenni!".

L'esigibilità lavorativa nel ciclo produttivo non qualificato o semi, nello specifico caso ed in particolare nel Secondario, è a mio avviso possibile in quanto l'A presenta:

-    un profilo ed una dignità lavorativa di tutto rispetto (competenze, esperienza, autonomia, coscienza lavorativa, ... ),

-    una capacità funzionale residua in attività adeguata del 100%.

Detto ciò, sono altrettanto convinto che questo nostro Assicurato ha bisogno di specifici e mirati sostegni (specifici provvedimenti AI).

La proposta del Sottoscritto, l'aiuto al collocamento, ha appunto questo fine: aiutare & sostenere l'A a ricollocarsi di un'attività pratica, adeguata e (se possibile) a breve tempo. L'esperienza insegna che questo genere di Risorse Umane necessita di corsi o periodi di formazione in azienda mirati al contenimento del gap formativo che sussiste tra l’A e le attese della ditta. Generalmente questi progetti reintegrativi sono pianificati sull'arco di 6­-12 mesi.

N.B. L'ampiezza del progetto dipende dalla complessità dall'estraneità dei contenuti, rispetto al vissuto professionale formativo dell'interessato.

Al fine di non essere mal compreso, è urgente una breve considerazione:

Oggigiorno inserirsi nel Mercato del Lavoro è difficile per qualsiasi Risorsa! L'impegno & volontà dell'interessato, la perseveranza, le relazioni, il profilo, ... sono doti che abbinati ai provvedimenti professionali Al consentono di raggiungere la meta.

Per quanto riguarda l'utilizzo del primo quartile e non della mediana (p.s. la mediana è l'indice statistico che la giurisprudenza applica), è dovuto alle seguenti osservazioni oggettive:

     a.   nell'insieme l'A ha delle risorse (il profilo personale funzionale produttivo dell'A è a mio avviso globalmente contenuto rispetto le attese dell'operaio che guadagna complessivamente nel 2002, fr. 51'265) che mal s'adeguano alle attese produttive & economiche a cui la mediana si riferisce;

     b.   nel caso di un inserimento reintegrativo, è inoltre probabile che l'A si trovi in un contesto lavorativo laddove la sua esperienza (capitale lucrativo) non è rilevante e che i suoi limiti diventino motivo di damping salariale (forza, resistenza, rendimento, postura, velocità, età, ... ridotte). D'altra parte, la situazione lucrativa potrebbe, invece, migliorare (preventivo del 5-10%) allorquando il DL fosse interessato in particolare modo al profilo attitudinale esperenziale lavorativo dell'A. Quest'ultima situazione è però quantitativamente ridotta rispetto l'insieme del dominio delle opportunità lavorative adeguate!

Collocarlo nella fascia statistica dei "disagiati economici", in altre parole il primo quartile, è a mio avviso la reale proiezione economica che prospetto al sig. RI 1.

N.B. Ovviamente, auguro all'A un altro scenario economico!

Quale Consulente Al, intraprendo da diversi anni questo esercizio di proiezione economica (il reddito presumibile) e dunque mi permetto in piena coscienza e ragionevolezza d'affermare che la realtà produttiva quotidiana insegna che questo genere di Soggetti difficilmente sono in grado di resistere e vincere la nota forbice salariale (distanza dei redditi: status a reddito medio alto, sopra i 50'000 / status a reddito basso, sotto i 40'000).

Ecco alcuni di questi motivi extra:

     -     gli anni d'esperienza nella nuova attività sono ovviamente a 0 (è un primo impiego),

     -     la carriera per forza di cose sarà contenuta (proiezione ottimistica: l'A ha una decina d'anni di lavoro davanti a sè),

     -     la sua specifica formazione di base è in concreto difficilmente ampliabile,

     -     il target lavorativo a cui può mirare l'A è quello che svolgono compiti produttivi di scarso valore aggiunto, (=> reddito contenuto),

     -     agilità mentale contenuta (capacità d'intraprendere il cambiamento e le nuove tematiche lavorative),

     -     status, età (vedi marginali CIGI 3045 → 3055).

Per quanto riguarda le direttive interne (vedi lettera della CU, Avv. __________) in merito all'utilizzo della mediana, rammento quanto segue:

-     la direttiva è in data 10.9.2004, il rapporto del CIP è del 8.7.2004,

     -     la direttiva esclude l'utilizzo del quartile in questione. Cito: "In ogni caso l'uso di questo quartile deve costituire l'eccezione, motivata da gravi e numerose limitazioni. Il caso deve comunque essere discusso prima con i relativi capi servizio".

Altre due ed ultime considerazioni:

     -     a mio avviso, nell'insieme della persona, si tratta del caso grave in questione; il perché e le limitazioni sono state riprese e discusse in questo rapporto." (Doc. AI 60)

Con decisione su opposizione 23 giugno 2005 l’Ufficio AI ha quindi confermato la sua precedente decisione, negando all’assicurato sia il diritto ad una rendita d’invalidità, sia ad una riformazione professionale, riconoscendogli per contro il diritto ad un aiuto al collocamento ex art. 18 LAI (doc. AI 61).

                               2.7.   In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione, dolendosi in particolare dell’insufficien-te analisi medica dei problemi che lo affliggono: dolori in sede cervicale con conseguenti complicazioni neurologiche soprattutto a livello di perdita di controllo e di sensibilità al braccio e alla mano sinistra e ricorrenti e insopportabili emicranie, nonché disturbi di natura psichiatrica.

A dimostrazione delle sue patologie, l’assicurato ha prodotto il rapporto 2 novembre 2004 della RM della colonna cervicale, stilato dal dr. __________, il quale nelle sue conclusioni attesta una “marcata discopatia negli spazi C5/C6 e C6/C7 con possibile irritazione radicolare C6 a sinistra. Inversione della lordosi cervicale e emangiomi vertebrali” (doc. C). L’assicurato ha pure trasmesso il rapporto 29 ottobre 2004 del dr. __________ relativo alla RM della colonna lombare, dal quale emerge “importante discopatia con ernia discale paramediana e intraforaminale destra spazio L4/L5 con compressione radicolare L4 a destra. Infiltrazione periradicolare raccomandata. Raddrizzamento della lordosi e emisacralizzazione parziale del corpo vertebrale L5 a sinistra” (doc. D).

Al riguardo, il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni 14 settembre 2005, dopo aver riassunto gli atti, ha commentato:

"  (...)

Siamo confrontati con una persona con disturbi dell'apparato locomotore soprattutto ai distretti cervicali, lombari e delle ginocchia. Dal lato diagnostico vi è coerenza tra tutti gli specialisti intervenuti e non vi è discrepanza neppure con la valutazione clinica, limitata alla colonna cervicale del dr. __________ del 1995.

Vogliamo far notare che il rapporto del dr. __________, steso esclusivamente a scopi terapeutici, conclude con l'indicazione per un intervento chirurgico. Negli ultimi 10 anni l'atteggiamento terapeutico è un po' mutato essendo ora considerate le opzioni chirurgiche meno favorevoli rispetto al trattamento conservativo (eccezioni: per esempio: paralisi su compressione nervosa).

Indipendentemente dalle opzioni terapeutiche l'esame di decorso viene dichiarato stazionario.

La valutazione dei limiti/risorse funzionali, non mostra qualche divergenza; facciamo notare come il paziente sia stato oggetto di valutazione ergonomica durante la degenza a __________, dove si concludeva con la presenza di buone risorse, e di valutazione peritale da parte del dr. __________ che pone limiti più severi (ad eccezione dei pesi).

Si può concludere, integrando i vari dati che l'assicurato possa ancora svolgere attività professionali che comportano:

     -     alternanza di posizione da eretta a seduta (se seduta con necessità di alzarsi e sgranchirsi per qualche minuto ogni ora),

     -     mantenere la posizione eretta con possibilità di movimento (la stazione eretta fissa è una rarità), magari con la possibilità di appoggiarsi per qualche minuto

     -     di non sollevare ripetutamente pesi che raggiungano i venti chili, mentre fino a 10 non ci sono limiti particolari (vedi però punto seguente)

     -     dove non si debba chinare ripetutamente con la colonna

     -     dove non debba spostarsi su terreni accidentati

     -     dove non debba lavorare in ginocchio (es. posatore di pavimenti) o con richiesta di flettere le ginocchia ripetutamente

     -     di salire o scendere scale ripetutamente

     -     dove non debba lavorare con le braccia sopra l'orizzontale (sopra il livello delle spalle) ripetutamente.

In sede di ricorso vengono prodotti, come elementi clinici nuovi, un referto di RM della colonna cervicale (doc. C) e della colonna lombare (doc. D).

Si nota come la RM della colonna cervicale del 01.02.95 mostri un quadro "radiologico" più severo di quello attuale; si può dunque confermare quanto descritto dai reumatologi, che non vi è stata progressione delle ernie del disco e delle compressioni radicolari.

Per quanto riguarda la colonna lombare si rileva, come reperto di maggior consistenza, una probabile (nella descrizione dettagliata) compressione della radice L4 (nella conclusione il probabile viene a cadere).

Si tratta di referto radiologico.

Nella valutazione medico assicurativa si deve partire dalla diagnosi, passando ai deficit patofisiologici per arrivare all'handicap.

Già dal lato diagnostico non si possono generalizzarne gli elementi perché ernia del disco non significa sempre una patologia della stessa intensità per tutti. La valutazione del disturbo, conseguenza della patologia è stato valutato in questa sede, senza che si sia potuto oggettivare una conseguenza della discopatia a livello nervoso. L'handicap è stato compiutamente descritto dai vari specialisti che si sono susseguiti e riassunti sopra.

Possiamo concludere affermando che la valutazione di IL/CL è stata eseguita diligentemente, che i referti radiologici, disgiunti dall'esame clinico non portano elementi valutativi ulteriori e che un esame neurologico (esame di estrema rarità per le discopatie) non porterebbe elementi di valutazione nuovi."

(Doc. Vbis)

L’assicurato ha inoltre trasmesso al TCA lo scritto 9 novembre 2004 inviato dal suo medico curante, dr. __________, al dr. __________, FMH in neurologia, nel quale il curante informa lo specialista circa le patologie del suo paziente, affetto da “brachialgia a sinistra su marcata discopatia C5/C6 e C6/C7 con possibile irritazione radicolare di C6 a sinistra”, spiegando che “il problema principale del paziente, mancino “assoluto”, non sono così tanto i dolori, ma una progrediente diminuzione della forza nel braccio sinistro. In più soffre di un’ernia discale paramediana e intraforaminale L4/L5 a destra con compressione radicolare di L4 a destra” oltre che di “una incipiente gonartrosi tricompartimentale bilaterale, per la quale l’ho già annunciato per una cura stazionaria a __________, dove la tua valutazione permetterà sicuramente una riabilitazione più specifica inerente al problema cervicale” (doc. H).

Con scritto 24 novembre 2004 il dr. __________ posta la diagnosi di “sindrome radicolare C6 a sinistra su discopatia C5/C6; sindrome radicolare L4 a destra su discopatia L4/L5”, ha rilevato:

"  Valutazione:

Si tratta di un paziente che si lamenta quindi da un lato di una cervicobrachial-gia a sinistra, dall'altro di una lombo-sciatalgia destra, da ricondurre rispettivamente ad una sindrome radicolare C6 prevalentemente irritativa per incipiente compressione nell'ambito di una discopatia C5-C6 evidenziata all'esame neuroradiologico da un lato, ad una sindrome radicolare L4 a destra irritativa con componente claudicante su discopatia L4-L5 con incipiente compressione della radice di L4 a destra dall'altro. Si ritrovano poi dei segni di tendoinserzionite diffusa che associati ad uno stato depressivo depongono a favore di una fibromialgia aggravante.

È al momento sicuramente indicata, in assenza di deficit neurologici maggiori, una terapia stazionaria adeguata a __________ come da te previsto. Si dovrà rivedere probabilmente anche la terapia antidepressiva, con effetto antalgico centrale, potenziandola se possibile, oltre alle misure fisioterapiche usuali. Qualora la sintomatologia radicolare cervicale o lombare dovesse mantenere in primo piano e invalidante andrà discussa l'indicazione ad un eventuale intervento neurochirurgico, con attenzione però allo stato psichico del paziente.

Da rilevare infine che le disestesie diffuse alla mano sinistra a prevalenza notturna con tendenza a caduta di oggetti sono da ricondurre piuttosto ad un'irritazione del nervo mediano all'altezza del tunnel carpale senza evidenza invece di neuropatia all'esame elettroneurografico.

Ti prego gentilmente di rivedere il paziente alla luce di queste considerazioni e di volermi informare sull'evoluzione." (Doc. I)

Nel rapporto di degenza 20 dicembre 2004 il dr. __________, riferendosi al soggiorno a __________ dal 28 novembre 2004 al 18 dicembre 2004, ha posto le diagnosi di “decondizionamento psico-fisico con cervico-brachialgia aspecifica sinistra, marcata discopatia C5/C6, C6/C7 ed irritazione radicolare intermittente C6, stato dopo distorsione cervicale in incidente della circolazione; lombalgia aspecifica cronica su sindrome delle faccette articolari, con sindrome intermittente irritativa L4 destra; incipiente gonartrosi tricompartimentale bilaterale su stato dopo meniscectomia mediale ginocchio destro; tabagismo cronico; ipercolesterolemia in trattamento, ipertensione arteriosa in trattamento” e ha osservato:

"  (...)

QUADRO CLINICO ALLA DIMISSIONE

Soggettivamente: il paziente si dichiara soddisfatto della degenza nel corso della quale ha riscontrato una regressione della sintomatologia agica a livello della coscia dx ed altresì una riduzione dei dolori a livello del rachide lombare.

Obiettivamente: la mobilità a livello del rachide cervicale appare ancora ridotta e dolente nei movimenti di estensione, rotazione a sx, e nelle inclinazioni. A livello del rachide lombare la mobilità appare ancora ridotta nell'anteflessione e nell'estensione con dolore riferito in sede lombare. La deambulazione appare più fluida ed il paziente riferisce in seguito ad un buon rinforzo degli arti inferiori maggiore stabilità nel corso della marcia. (...)" (doc. L, pag. 3)

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha rilevato che:

"  (...)

Capacità lavorativa: Il paziente risulta inabile al 100% nell'attività di lattoniere. Lo riteniamo abile in un'attività lavorativa leggera e che non comporti soprattutto delle posizioni statiche protratte (sia in piedi che seduto) o movimenti ripetitivi di flesso/estensione del rachide lombare e cervicale e sotto carico. Il paziente riferisce di avere già inoltrato una richiesta di riqualifica presso l'AI. Limitati pure i movimenti sopra l'orizzontale. In considerazione di quanto sopra scritto il paziente dovrebbe avere la possibilità di cambiare spesso posizione." (Doc. L, pag. 4)

Questa nuova documentazione medica è stata sottoposta al vaglio del SMR. Al riguardo, il dr. __________, con scritto 7 novembre 2005, ha rilevato:

"  Mi permetto far riferimento alla mia nota del 21.09.05 nella quale avevo riassunto atti e valutazioni di CL/IL.

Ora giunge documentazione non ancora prodotta.

     1.   Richiesta d'esame specialistico del dr. __________, reumatologo, al dr. __________, neurologo, contenente indicazioni cliniche (doc. H, del 09.11.04)

     2.   Rapporto d'esame specialistico del dr. __________ per il dr. __________. Si descrivono la clinica, le proposte terapeutiche. Non si valuta la capacità lavorativa (doc. I, del 24.11.04)

     3.   Rapporto di degenza a __________ (doc. L del 20.12.04). Non riassumo la valutazione clinica, ma segnalo la valutazione di IL contenuta in tale rapporto: si dichiara che l'attività di lattoniere non è più proponibile, mentre per attività leggere, che non comportino delle posizioni statiche protratte, sia in piedi che seduto, o con movimenti ripetitivi di flesso-estensione del rachide lombare e cervicale e sotto carico. Anche i movimenti sopra l'orizzontale sono limitati.

Commento:

l'evoluzione clinica è conosciuta.

La valutazione della capacità lavorativa, o meglio, dei limiti funzionali, appare più dettagliata e più restrittiva nella valutazione di settembre che non nella valutazione della clinica di riabilitazione. Posso dunque concludere che la valutazione delle funzioni attivabili già risultava corretta e ragionevole." (Doc. XIIIbis)

L’assicurato ha poi trasmesso al TCA il certificato medico 27 ottobre 2005 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

"  Come da nostra discussione telefonica, le confermo che sto seguendo dal 28 luglio di quest'anno, su segnalazione del medico curante Dottor __________ il paziente in epigrafe per un episodio depressivo medio-grave con sintomi biologici, una sindrome somatoforme da dolore cronico, in un paziente con una problematica molto complessa e innumerevole a carico dell'apparato osteo­articolare.

Inoltre il paziente presenta una prostatite che è trattata con Pradif che lo disturba molto.

All'ultimo controllo il paziente lamenta anche una labirintite per cui è in cura specialistica.

Il paziente lamenta da anni una problematica alla colonna vertebrale per cui è stato già seguito da diversi specialisti.

Nel 2003 secondo l'anamnesi un primo episodio depressivo grave che viene trattato dal medico curante con Citalopram, con buona remissione clinica ma persistenza dei sintomi biologici con calo ponderale importante e disturbi del sonno.

Nella primavera-estate di quest'anno nuovo episodio depressivo grave con sintomi biologici che lo portano poi alla mia osservazione.

Il paziente è attualmente sotto costante terapia farmacologica con un farmaco antidepressivo di nuova generazione a dosaggio elevato, inoltre una benzodiazepina ipnoinducente per la notte.

In conclusione al momento, per quanto riguarda la prognosi lavorativa, le condizioni del paziente non permettono di ipotizzare una seppur minima ripresa in una qualsiasi attività lavorativa." (Doc. N)

Al riguardo, l’Ufficio AI ha rilevato che tale certificato, posteriore di ben quattro mesi rispetto alla decisione su opposizione impugnata, non contiene elementi che possano far ammettere l’insorgenza di un rilevante peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato per lo meno sino all’emanazione del querelato provvedimento (doc. XV).

L’assicurato ha poi trasmesso al TCA il certificato medico 14 marzo 2006 indirizzato dal dr. __________ al dr. __________, nel quale lo specialista in neurologia, posta la diagnosi di “probabile sindrome fibromialgica e radicolare C6 a sinistra su discopatia C5/C6; radicolare L4 a destra su discopatia L4-L5; stato depressivo; vertigini su vestibulopatia periferica”, ha osservato:

"  (...)

Valutazione: Il quadro clinico di questo paziente è caratterizzato da segni di importante tendoinserzionite che insieme allo stato depressivo  depongono a favore di una fibromialgia. La sintomatologia è poi aggravata da una componente radicolare C6 a sinistra su discopatia C5-C6 e L4 a destra su discopatia L4-L5, senza però segni radicolari irritativi e apparentemente non evolutiva almeno clinicamente e oggettivamente rispetto all'esame clinico effettuato nel 2004. Nell'ambito della sindrome fibromialgica e dello stato depressivo il paziente ha anche ridotto la sua attività fisica riducendo la mobilità per cui ha favorito l'apparizione di una sintomatologia vertiginosa a carattere rotatorio e provocata ai cambiamenti di posizione, la cui fenomenologia è molto suggestiva per un’origine vestibolare periferica, pur non avendo avuto conferma in un approfondimento ORL.

A mio avviso s'impone una presa a carico con verifiche regolari da parte tua per quanto riguarda una ripresa fisioterapica adeguata, se necessario anche sotto controllo reumatologico. Va sottolineato che nell'ambito di una fibromialgia un approccio diretto con terapia passiva con massaggi oppure attiva con ginnastica porta spesso ad un'esacerbazione dei dolori, per cui si dovrebbe discutere l'indicazione a dell'aquabalancing per un approccio graduale e soprattutto miorilassante. Vanno evitati invece i miorilassanti in quanto potenzialmente possono portare ad un aggravamento della sintomatologia vertiginosa. In ambito fisioterapico il paziente potrebbe pure apprendere della ginnastica vestibolare. Un trattamento antidepressivo che può pure essere incisivo a livello analgesico centrale sembra essere già in atto.

In conclusione il paziente necessita quindi di una ripresa graduale della mobilità sotto verifica regolare da parte tua e con sostegno psichiatrico." (Doc. O)

Nelle sue osservazioni 11 aprile 2006 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

"  Rapporto dr. __________ del 14.3.2006:

diagnosi:    probabile sindrome fibromialgica e radicolare C6 a sinistra su discopatia C5-C6,

                     radicolare L4 a destra su discopatia L4/L5

                     stato depressivo

                     vertigini su vestibolopatia periferica

dal rapporto risulta che:

     -     l'assicurato sarebbe attualmente in cura psichiatrica presso il dr. __________

     -     presenza di importante tendoinserzionite compatibile con fibromialgia

     -     presenza di componente radicolare C6 a sinistra e L4 a destra senza però segni radicolari irritativi e senza evoluzione clinica dal 2004

Valutazione:

l'attuale rapporto del Dr. __________ in pratica conferma una situazione strettamente somatica in pratica invariata dal 2004, si conferma quindi la valutazione espressa da parte dell'ufficio per quanto concerne la capacità lavorativa residua fino alla decisione su opposizione.

A partire da ottobre 2005 (quindi posteriore alla decisione su opposizione) viene fatta valere l'insorgenza di una problematica psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa, problematica che si manifesta come indicato dal dr. __________ in una diffusione della sintomatologia dolorosa nel senso di una sindrome fibromialgica ossia una sindrome somatoforme da dolore cronico come indicato dal dr. __________.

Conclusione: l'attuale rapporto del dr. __________ conferma il sospetto per l'insorgere di una problematica psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa a partire da ottobre 2005. (o ev. da luglio 2005, data inizio cura presso il dr. __________). Ritengo possibile quindi una componente psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa residua a partire da 7.2005, problematica psichiatrica che dovrà essere valutata in modo adeguato in sede peritale (probabilmente SAM)." (doc. XXIbis)

                               2.8.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4 e STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01, consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97, consid. 2b; STFA del 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96, consid. 2b; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb); STFA del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                               2.9.   Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla documentazione medica agli atti emerge che non tutte le patologie dell’assicurato sono state sufficientemente approfondite. In particolare l’Ufficio AI non ha debitamente approfondito né la problematica neurologica, né la tematica relativa all’eventuale affezione psichiatrica dell’assicurato.

Se da una parte, infatti, l’amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato ad un accurato esame reumatologico, incaricando il dr. __________ di eseguire una perizia specialistica, dall’altra non ha reputato necessario compiere ulteriori accertamenti dal punto di vista neurologico, nonostante una precisa richiesta in tal senso formulata dall’assicurato sia in sede di opposizione (doc. AI 47), sia in sede ricorsuale (doc. I). L’assicurato ha infatti rimproverato all’Ufficio AI di non aver tenuto debitamente conto delle implicazioni d’ordine neurologico derivanti segnatamente dai problemi alle cervicali, che gli provocano frequenti irradiazioni dalle cervicali al braccio sinistro, con conseguente perdita di sensibilità della mano sinistra. Tali affermazioni trovano conferma da parte dei medici: già nel rapporto medico 21 marzo 1995 il dr. __________, FMH in neurochirurgia, aveva segnalato che l’assicurato presentava una sindrome radicolare C6 e C7 a sinistra su ernia discale laterale e intraforaminale omonima, che gli provoca dolori cervicali, “con irradiazione degli stessi nel braccio sinistro, dalla nuca passando sul margine superiore del muscolo trapezio, nel dermatoma C5 e C6 a sinistra e nella mano sinistra, in particolare nelle dita I e II, dove ha avvertito delle parestesie specialmente nell’indice” (doc. AI 50.1). Nel rapporto medico 24 novembre 2004 indirizzato dal dr. __________, FMH in neurologia, al dr. __________, specialista in reumatologia che gli aveva inviato l’assicurato per una visita specialistica, dopo aver confermato la diagnosi di sindrome radicolare C6 a sinistra su discopatia C5-C6 e sindrome radicolare L4 a destra su discopatia L4-L5, il neurologo aveva rilevato che “da diverso tempo (l’assicurato presentava) brachialgia a sinistra con disestesie e dolori irradianti fino alla parte volare dell’avambraccio e delle dita I e III della mano sinistra, prevalentemente sotto sforzo ma anche a riposo, con tendenza quando alza il braccio a cedimento del braccio stesso. Inoltre disestesie a prevalenza diffusa alla mano con risvegli notturni. La sintomatologia era presente già nel 1996 …” (doc. I). Il dr. __________ era quindi giunto alla conclusione che l’assicurato lamentava sia una cervicobrachialgia a sinistra, sia una lombo-sciatalgia destra, “da ricondurre rispettivamente ad una sindrome radicolare C6 prevalentemente irritativa per incipiente compressione nell’ambito di una discopatia C5-C6 evidenziata all’esame neuroradiologico da un lato e ad una sindrome radicolare L4 a destra dall’altro”, rilevando pure la presenza di “segni di tendoinserzionite diffusa che associati ad uno stato depressivo depongono a favore di una fibromialgia aggravante”. Lo specialista aveva poi indicato che “qualora la sintomatologia dolorosa radicolare cervicale o lombare dovesse rimanere in primo piano e invalidante andrà discussa l’indicazione ad un eventuale intervento neurochirurgico, con attenzione però allo stato psichico del paziente” (doc. I). La diagnosi di fibromialgia, aggravata da una componente radicolare C6 a sinistra su discopatia C5-C6 e L4 a destra su discopatia L4-L5, è stata poi ribadita dal dr. __________ nel rapporto medico 14 marzo 2006 (doc. O). Sulla base di tali valutazioni specialistiche, a conferma di dolori irradianti al braccio sinistro, con l’indicazione della presenza di una fibromialgia aggravante, l’Ufficio AI avrebbe dovuto sottoporre l’assicurato - oltre che a perizia reumatologica, come è stato fatto - ad ulteriori accertamenti neurologici, al fine di poter valutare compiutamente la sua eventuale residua capacità lavorativa.

L’amministrazione ha altresì completamente omesso di accertare la presenza di un’eventuale patologia psichiatrica, nonostante l’indicazione fornita a più riprese dall’assicurato di essere in cura presso il suo medico curante, che gli ha prescritto un trattamento farmacologico antidepressivo.

Dalla documentazione agli atti emerge infatti che già nella perizia reumatologica 13 ottobre 2003 il dr. __________ aveva fra l’altro indicato, nel paragrafo “anamnesi attuale”, che “in base alle segnalazioni del paziente, vi sarebbe anche un progrediente problema di tipo psichico che sta insorgendo. In effetti, ordinato dal medico curante, è in terapia medicamentosa antidepressiva per una situazione di depressione subentrata nel decorso. Non è comunque mai stato visitato fino ad ora da uno specialista psichiatra”. Nonostante l’assicurato seguisse dunque un trattamento medicamentoso antidepressivo – prescritto, è vero, non da uno specialista in psichiatria, bensì da parte del medico curante – l’amministrazione non ha ritenuto di dover ulteriormente approfondire siffatta problematica, interpellando, se non uno specialista, quantomeno il medico curante.

L’assicurato aveva poi provveduto, in sede d’opposizione, ad informare l’Ufficio AI dell’insorgenza di uno stato depressivo, per il quale egli era in cura (doc. AI 47). Anche a fronte di tale comunicazione l’amministrazione non ha ritenuto necessario svolgere ulteriori accertamenti.

L’esistenza di uno stato depressivo è stato poi confermato dal dr. __________, specialista in neurologia, il quale, nello scritto 24 novembre 2004 inviato al dr. __________, ha rilevato che “si trovano poi dei segni di tendinoinserzionite diffusa che associati ad uno stato depressivo depongono a favore di una fibromialgia aggravante” (doc. I). Il dr. __________ ha quindi indicato che, viste tali patologie, “si dovrà rivedere probabilmente anche la terapia antidepressiva, con effetto antalgico centrale, potenziandola se possibile” (doc. I). Da tale refertazione emerge dunque la conferma che l’assicurato ha continuato a presentare uno stato depressivo, per il quale assumeva dei farmaci.

La patologia psichiatrica dell’assicurato è stata poi definitivamente comprovata dal certificato 27 ottobre 2005 del dr. __________, specialista in materia, il quale ha osservato di avere in cura il signor RI 1 dal 28 luglio 2005, su segnalazione del suo medico curante, dr. __________, “per un episodio depressivo medio grave con sintomi biologici, una sindrome somatoforme da dolore cronico in un paziente con una problematica molto complessa e innumerevole a carico dell’apparato osteo-articolare” (doc. N). Lo specialista ha poi spiegato che l’assicurato ha presentato nel 2003 “un primo episodio depressivo grave che viene trattato dal medico curante con Citalopram, con buona remissione clinica ma persistenza dei sintomi biologici con calo ponderale importante e disturbi del sonno”, evidenziando poi che nella primavera-estate 2005 vi è stato “un nuovo episodio depressivo grave con sintomi biologici, che lo portano alla mia osservazione” (doc. N). Il dr. __________ ha concluso il suo scritto precisando che a causa di tali patologie l’assicurato è sotto costante terapia farmacologica con un farmaco antidepressivo di nuova generazione a dosaggio elevato, oltre una benzodiazepina ipnoinducente per la notte (doc. N).

                                         Ora, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 23 giugno 2005 - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         In tal senso, ai fini del presente giudizio il citato rapporto 27 ottobre 2005 del dr. __________ può essere preso in considerazione poiché, come scritto dallo stesso specialista, si riferisce alla sintomatologia presentata dall’assicurato nella primavera-estate del 2005 (che lo ha portato poi alla visita specialistica del 28 luglio 2005), conseguente ai problemi depressivi presentatisi già nel 2003 - e quindi prima dell’emissione della decisione contestata - e per i quali era stato curato dal dr. __________.

                                         Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         Nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Il TFA, per quanto riguarda sempre il carattere invalidante dei disturbi di natura somatoforme, ha poi precisato che un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

Al riguardo il TFA in una sentenza del 23 aprile 2004 nella causa N. (I 404/03) ha in particolare osservato:

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

(cfr. al riguardo D. Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità, in RTiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29)

                                         Con sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha inoltre evidenziato:

"  (…)

5.1 Contrariamente a quanto sembrano sostenere l'UAI e l'autorità commissionale, anche un disturbo da dolore somatoforme rientra nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni invalidanti (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; cfr. inoltre VSI 2000 pag. 161 consid. 4b come pure le sentenze del 2 dicembre 2002 in re R.,I 53/02, consid. 2.2, del 6 maggio 2002 in re L., I 275/01, consid. 3a/bb e b nonché dell'8 agosto 2002 in re Q., I 783/01, consid. 3a). Anche un siffatto disturbo può infatti, a determinate – seppur limitate condizioni, causare una incapacità lavorativa. Spetta così all'esperto (psichiatrico) porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell'assicurato.

5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff

der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

                                         Ora, nel caso in esame, vista la situazione descritta dal dr. __________ e dal dr. __________, non è da escludere che effettivamente vi sia ora una patologia extra-somatica rilevante.

                                         In applicazione della succitata giurisprudenza federale, gli atti sono quindi da rinviare all’amministrazione affinché proceda, mediante una valutazione psichiatrica, ad accertare anche l’aspetto extra-somatico dell’assicurato, rispettivamente l’eventuale sua abilità lavorativa, con riferimento ad attività adeguate ritenute esigibili.

In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha rinviato gli atti a questo Tribunale perché, “(…) con l’ausilio di un perito, sulla base dei rapporti medici all’inserto chiarisca la questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e in ambito reumatologico, e si pronunci nuovamente sul grado di invalidità del ricorrente (…)”.

In simili condizioni, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza federale citata, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia pluridisciplinare – tenuto conto del referto peritale del dr. __________ per quanto concerne l'aspetto reumatologico e con nuovo completo esame della componente neurologica e psichiatrica - stabilisca la capacità lavorativa globale dell'assicurato e si pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.

                             2.10.   Pendente causa l’assicurato ha chiesto al TCA che le parti vengano convocate ad un’udienza, che “potrebbe rivelarsi opportuna e benefica”, al fine di stabilire l’insorgenza di complicazioni psichiatriche già a partire dal 2003 (doc. XXIII).

                                         Al riguardo va rilevato che la richiesta di poter chiarire la fattispecie in udienza formulata dall’assicurato è stata di fatto superata dalla decisione del TCA di rinviare gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

                             2.11.   Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                      1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                              §  La decisione 23 giugno 2005 è annullata.

                             §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.131 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.06.2006 32.2005.131 — Swissrulings