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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.04.2006 32.2005.128

12. April 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·930 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Assicurato inoltra una domanda di prestazioni AI dopo che in precedenza gli era stata concessa una rendita limitata nel tempo. L'amministrazione deve entrare nel merito della domanda non essendo applicabile in questo caso l'art. 87 cpv. 4 OAI.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.128   FS

Lugano 12 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 agosto 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 17 giugno 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato,                   in fatto e in diritto

che                              -   con domanda 18 febbraio 2004, completata tramite l’invio di un rapporto 19 aprile 2004 del Dr. __________, FMH in neurologia e Primario della Clinica __________, e dalla valutazione neuropsicologica del 3 marzo 2004 rilasciata dallo stesso istituto (doc. AI 91), RI 1, classe __________, ha chiesto, per la seconda volta, di poter beneficiare di prestazioni AI (doc. AI 84). Con decisione 26 marzo 1998 l’Ufficio AI aveva infatti riconosciuto all’assicurato una rendita intera per il periodo dal 1° novembre 1995 al 30 settembre 1996 (doc. AI 74);

                                     -   con decisione su opposizione 17 giugno 2005 l’Ufficio AI ha confermato la decisione 27 gennaio 2005 con la quale non era entrato nel merito della nuova richiesta e ha respinto l’opposizione inoltrata dall’assicurato rappresentato dall’avv. RA 1 (doc. AI 107, 114 e 116);

                                     -   con il ricorso in oggetto, sempre assistito da suddetto legale, l’assicurato contesta la decisione di non entrata nel merito e – con particolare riferimento al certificato medico 18 gennaio 2005 con cui il suo curante, il dr. __________, FMH in medicina interna, attesta un’inabilità al lavoro al 50% dal 1° gennaio 2005 per una durata indeterminata nella sua abituale attività di cameriere e una abilità al 70% in un lavoro adatto (semplice e ripetitivo) (doc. H) e al reperto 19 aprile 2004 della Clinica __________ nel quale il Dr. __________ dichiara che “(…) ho forti dubbi che il paziente possa rendere come cameriere al 70%, anche in condizioni abbastanza ideali (…)” (doc. AI 91) – chiede un riesame del caso da parte dell’Ufficio AI;

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e la conferma della decisione impugnata, facendo notare che l’assicurato solleva le stesse obiezioni e produce la medesima documentazione già acquisita in sede di opposizione (doc. IV);

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   quando in precedenza è stata concessa una prestazione limitata nel tempo, in caso di nuova domanda il competente Ufficio AI deve nuovamente esaminare se sono dati i presupposti per il riconoscimento del diritto a prestazioni, l’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI - secondo cui una nuova richiesta è riesaminata solo se vien dimostrato che il grado d’invalidità ha subito una rilevante modifica - non trovando in siffatta evenienza applicazione (DTF 125 V 410 e STFA 15 febbraio 2000 nella causa K., I 81/99, nella quale il TFA – proprio nel caso in cui un assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni dopo che in precedenza gli era stata concessa una rendita intera limitata nel tempo – ha rilevato che “(…) nicht zugestimmt werden kann dem kantonalen Gericht insoweit, als es di Grundsätze über die Bahandlung einer Neuanmeldung nach vorgängiger Ablehnung einer Rente (Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV; BGE 117 V 198 Erw. 3a und 200 Erw. 4b mit Hinweisen) auch im vorliegenden Fall zur Anwendung bringt. Denn nach dem noch nicht veröffentlichten Urteil P. vom 8. November 1999, I 66/99 [ndr. nel frattempo pubblicata in DTF 125 V 410] bezieht sich die Rechtsprechung zu Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV stets auf Fälle mit vorausgegangener Leistungsverweige-rung und gilt nicht, wenn zuvor eine Leistung zugesprochen, aber befristet wurde. (…)“;

                                     -   nel caso in esame, con decisione 26 marzo 1998 - fondandosi sul rapporto peritale 13 marzo 1998 del __________ (doc. AI 71) – l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera per il periodo dal 1° novembre 1995 al 30 settembre 1996 (doc. AI 74). Il 18 febbraio 2004 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni. Richiamata la suesposta giurisprudenza, è dunque a torto che l’Ufficio AI ha emesso una decisione di non entrata in materia fondandosi sull’art. 87 cpv. 4 OAI;

                                     -   ne consegue che la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché entri nel merito e si pronunci sulla nuova domanda di prestazioni dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché si pronunci sulla domanda di prestazioni dell’assicurato.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.128 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.04.2006 32.2005.128 — Swissrulings