Raccomandata
Incarto n. 32.2005.12 BS/ss
Lugano 29 agosto 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 dicembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1959, a seguito di una dermatite atopica con prurigo di tipo nodulare recidivante (doc. AI 4), ha dovuto cessare l’attività di aiuto giardiniere.
Nel mese di gennaio 2003 egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti volta al riconoscimento di una riformazione professionale (doc. AI 3).
Esperiti i necessari accertamenti medici e economici del caso, con decisione 14 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha negato qualsiasi prestazione assicurativa, facendo presente:
" Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione medica acquisita agli atti risulta che il danno alla salute, di cui l'assicurato è portatore, gli comporta una parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella misura massima del 20%.
Più esplicitamente, secondo il parere medico il Signor RI 1 è stato ritenuto totalmente inabile nella sua abituale attività di aiuto giardiniere, per contro, in attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute, lo stesso risulta abile nella misura del 100%.
Confrontando il guadagno che l'assicurato avrebbe potuto percepire oggigiorno senza il danno alla salute, ossia Fr. 59'000.00 all'anno, con quello che lo stesso può ancora raggiungere da invalido in attività adeguate (quali per esempio: operaio di fabbrica in attività leggere - assemblaggio, controllo o imballaggio autista-fattorino, magazziniere, aiuto venditore o addetto alla sorveglianza), vale a dire Fr. 47'309.00 annui, si ottiene un grado di invalidità pari al 20%.
Il calcolo di cui si è detto sopra è riportato qui di seguito.
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 59'000.00
con invalidità CHF 47'309.00
Perdita di guadagno CHF 11'691.00 = Grado d'invalidità 20%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Decidiamo pertanto:
· La richiesta di prestazioni, preso in considerazione quanto sopra esposto, è respinta.
A titolo abbondanziale le comunichiamo che lo scrivente Ufficio resta a disposizione per un'introduzione al posto di lavoro o per una "formazione ad hoc" qualora il Signor RI 1 dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo e se questa dovesse permettere un aumento della capacità di guadagno residua." (Doc. AI 24)
1.2. Con decisione 16 dicembre 2004 l’amministrazione ha respinto l’opposizione dell’assicurato. Modificando il reddito da valido in fr. 55'762, essa ha di conseguenza determinato un grado d’invalidità del 15% (doc. AI 37).
1.3. Contro la succitata decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso e postulato il riconoscimento di tutte le misure reintegrative adeguate al suo caso, rispettivamente del diritto ad una rendita intera.
Sostenendo una riduzione maggiore del reddito teorico da invalido di quanto stabilito dalla consulente in integrazione professionale, il ricorrente ha evidenziato:
" Tenuto conto del reddito ipotetico valutato dall'AI in CHF 59'000.00 annui del 2002 per l'attività di aiuto-giardiniere (doc. E, pag. 1 in fine) e di quello da invalido ridotto del 25% (CHF 39'424.00) si ottiene un tasso d'invalidità (39'424.00 x 100 : 59'000 = 66.83) del 32.17%.
Detto tasso, ben superiore al 20% (valore che sarebbe comunque anche superato tenendo conto del reddito di CHF 55'0762.00 adottato dall'UAI nella sua decisione su opposizione e qui comunque contestata), consente di accordare misure di riformazione: infatti, al di là dell'esistenza della perdita di guadagno durevole causata dall'invalidità superiore al 20%, la misura appare adeguata sotto tutti i punti di vista previsti in materia con buone probabilità di successo. In questo senso è il rapporto medesimo della consulente in integrazione (doc. E, pag. 2) a darne dimostrazione, ritenendo l'assicurato inseribile in un mercato del lavoro seppur non qualificato e dichiarando la disponibilità per una formazione ad hoc (questo però solo qualora l'assicurato dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo). Viste queste circostanze, si deve concludere che all'AI tocchi l'assunzione di questa fattispecie con l'accordo di misure integrative, rispettivamente con la concessione di una rendita d'invalidità, poiché se le prime non fossero giudicate attuabili, non lo sarebbero in quanto potrebbe essere messa in discussione la durevolezza del successo previsto, dipendente dall'evidente propensione della malattia a ripresentarsi in forme recidive gravi anche in assenza di attività da parte dell'assicurato (cfr. doc. D e doc. F). Questo allora starebbe a significare che, per i postumi dell'affezione, l'assicurato dovrebbe essere giudicato invalido nella misura del 100% in quanto non abile sufficientemente anche in attività alternative vista l'incompatibilità con il suo stato di salute." (Doc. I)
1.4. Con risposta di causa 15 febbraio 2005 l’amministrazione, confermando la propria decisione, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. Il TCA si è rivolto all’Ufficio AI in merito alla prospettata "messa a disposizione" di una formazione ad hoc, ricevendo risposta il 23 giugno 2005 (VI).
Con scritto 6 luglio 2005 il legale dell’assicurato ha osservato che sono dati i presupposti per una riformazione professionale (VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
Le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3. L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Nell’ambito dell’istruttoria amministrativa RI 1, affetto da dermatite atopica (cfr. rapporto 19 gennaio 2004 del dermatologo curante, dr. __________, doc. AI 15) è stato visto dalla consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente).
Dopo aver riassunto la situazione medica e socioprofessionale dell’assicurato, con rapporto 12 ottobre 2004 essa ha evidenziato quanto segue:
" Discussione e Proposte
Ho incontrato l'A. per un colloquio il 30.9.2004; è stato convenientemente informato sulle prestazioni AI e sui vari criteri di assegnazione.
Il signor RI 1 non possiede una qualifica. Nel passato professionale ha sempre svolto attività pesanti e non qualificate. Presso l'ultimo datore di lavoro ha potuto approfondire delle conoscenze professionali nel settore del giardinaggio: la costruzione di giardini, taglio di prati, potatura di piante, concimazione, lavorazione di terre, posa di piazzali e lavori di posa scarico acque. Tenuto conto del problema di salute, quest'attività non è più praticabile dall'A.
A mio avviso, l'A. non ha potuto acquisire sufficienti competenze lavorative durante il suo percorso socio professionale, da poter essere inserito in attività qualificate. Inoltre, l'assenza di qualifica, le scarse conoscenze scolastiche e linguistiche e la sua attitudine, renderebbero alquanto difficile la messa in atto di un provvedimento professionale volto al conseguimento di una qualifica.
Considerate le conseguenze fisico-funzionali del danno alla salute e tenuto conto che l'A. non ha le competenze per svolgere attività qualificate, come per esempio quelle di operaio di fabbrica in attività leggere (assemblaggio, controllo o imballaggio), autista-fattorino, magazziniere, aiuto venditore o addetto alla sorveglianza.
In questa situazione si resta a disposizione per un'introduzione al posto di lavoro o per una "formazione ad hoc" qualora l'A. dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo e se questa dovesse permettere un aumento della capacità di guadagno residua.
Calcolo della capacità di guadagno residua
Considerando un reddito ipotetico di fr. 59000, una capacità di lavoro residua del 100% e applicando una riduzione del 10% per attività leggera, secondo le statistiche RSS teoriche (4° rango e 2° quartile), risulta un reddito da invalido di fr. 47309 e una capacità di guadagno residua del 80.19%." (Doc. AI 23)
In merito alla succitata valutazione, con scritto 17 novembre 2004 il dermatologo curante (dr. __________) ha fra l’altro rilevato:
" Teoricamente le conclusioni dell'Assicurazione Invalidità del Canton Ticino sono corrette. Tuttavia, nel caso specifico del Signor RI 1, tuttora in cura per il suo eczema, riterrei che sarà molto difficile reintegrarlo nel mondo lavorativo, a causa di una mancata remissione costante del suo eczema e per il fatto di possibili recidive anche a breve termine. A mio avviso, non sono comunque un esperto di diritto assicurativo professionale, l'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità del Canton Ticino dovrebbe garantire al paziente una riqualifica professionale, in un'attività esigibile anche all'80% malgrado la sua dermatosi o, se ciò non è possibile, puntare ad una rendita almeno del 40%, affinché il paziente possa da una parte curarsi e allo stesso tempo svolgere un'attività di tipo magazziniere, che a mio avviso è poco confacente con una dermatite atopica, vista la presenza di polvere, possibile fattore irritativo scatenante di eczema. In tutti i casi, visto il decorso della dermatosi in questi due anni, nutro seri dubbi sulla possibilità del paziente di essere considerato abile al 100% per le professioni indicate dal documento AI sulla durata di un anno di attività professionale." (allegato Doc. AI 31)
Sottoposto tale atto al Servizio medico regionale dell’AI (SMR) per una presa di posizione, con nota 7 dicembre 2004 il dr. __________ del succitato servizio, ha fatto presente:
" Alle osservazioni del Dr. __________ concernenti la riqualifica, facciamo notare la disponibilità dichiarata dall'AI per l'introduzione al posto di lavoro o per una riformazione ad hoc che dovesse permettere un aumento della capacità di guadagno residua. Le riserve dello specialista sulla pertinenza delle attività lavorative proposte dall'AI potranno essere eliminate in seguito all'accurata ricerca di un'attività lavorativa confacente, senza contatto con gli allergeni incriminanti. Il calcolo matematico del diritto alla rendita, in funzione dei parametri presi in considerazione, non presta ad interpretazioni, che d'altronde non sono di competenza medica.
La decisione dell'Ufficio AI del 14 ottobre 2004 in materia di prestazioni d'invalidità rimane applicabile." (Doc. AI 36)
Orbene, da un attento esame dei succitati atti questo TCA non può che ritenere l’assicurato pienamente abile in altre attività adeguate al suo stato di salute. Innanzitutto è stato accertato che egli non può più svolgere la sua originaria attività di giardiniere; nel citato rapporto 19 gennaio 2004 il dr. __________ ha infatti evidenziato che "la dermatosi è così facilmente scatenata dal contatto con l’erba, che il semplice curare il proprio giardino attorno a casa, è già stato occasione di importanti recidive" (doc. AI 15). Dal punto di vista medico teorico nella nota 7 dicembre 2004 il dr. __________ del SMR ha di conseguenza rettamente ritenuto esigibili "attività non a contatto con l’erba, fieno e terra, anche da svolgere in ambienti caldi o lavori pesanti che causano eccessiva sudorazione"; lavori pesanti esclusi "anche tenendo conto dell’anamnesi di ernia inguinale operata due volte e di lombalgia anamnestica"(doc. AI 16).
In tale contesto, la consulente ha segnatamente individuato, quali lavori esigibili non qualificati e leggeri, le seguenti professioni: operaio di fabbrica impegnato nell’assemblaggio, controllo o imballaggio, autista-fattorino, magazziniere, aiuto venditore o addetto alla sorveglianza.
Al riguardo va fatto presente che compito dell’ostentatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op cit., p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124). Dall’altra parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15-18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.
Ciò non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in integrazione professionale.
Ora, se da una parte il medico curante non ha ritenuto idonea l’attività di magazziniere, per via della presenza di polvere che scatenerebbe l’eczema, dall’altra le altre professioni menzionate dalla stessa consulente non implicano il contatto con sostanze irritanti la pelle, come, ad esempio, è il caso dell’addetto alla vigilanza ecc..
D'altra parte, va ricordato che in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa - conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).
2.6 Al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art. 16 LPGA, cfr. consid. 2.3), determinante per sapere se l’assicurato è almeno invalido nella misura del 20% per poter avere il diritto ad una riformazione professionale (consid. 2.3), rispettivamente ad una rendita (consid. 2.4), occorre porre in confronto il reddito che l’interessato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale giardiniere (reddito da valido) con quello risultante da attività leggere non qualificate (reddito da invalido).
Con la decisione formale 14 ottobre 2004 l’Ufficio AI, sulla base del rapporto 12 ottobre 2004 della consulente, ha quantificato un salario da valido di fr. 59'000 e un reddito da invalido di fr. 47'309, derivante dai dati statistici per attività ripetitive, tenuto conto di una deduzione del 10% per attività leggere, giungendo così alla determinazione di un grado d’invalidità del 20%.
Mediante la decisione su opposizione, oggetto del contendere, l’amministrazione ha rivisto il calcolo del reddito da valido, facendo presente che lo stipendio annuo dell’assicurato, senza il danno alla salute, ammonterebbe a fr. 55'762, corrispondente a fr. 22 per ora lavorativa, a cui vanno aggiunti i seguenti supplementi salariali: 3% per giorni festivi, l’8,30% per le vacanze e l’8,33% per la tredicesima (doc. AI 37), importo che è stato preso in considerazione anche dall’assicurazione malattia per il calcolo ed il versamento dell’indennità giornaliera (sub doc. AI 12).
L’assicurato, cittadino portoghese, non solo contesta genericamente il nuovo calcolo del salario da valido, ma soprattutto il grado di riduzione di rendimento del 10% valutato dalla consulente. Egli sostiene che le incisive limitazioni mediche, in particolare l’importante grave dermatite, nonché l’esigua formazione scolastica lo rendono scarsamente inseribile in un mercato del lavoro leggero e non qualificato.
Va qui ricordato che per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn")(DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64). Tale deduzione non è automatica, ma dovrà essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. Sarà in ogni caso compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della deduzione. Quest'ultimo non potrà scostarsi, dal canto suo, dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5 b/dd e 6).
Orbene, la consulente ha motivato una riduzione del 10% dovuta principalmente al fatto che l’assicurato può esercitare unicamente attività leggere, valutazione che il TCA non mette in dubbio. Del resto, a favore della residua capacità lavorativa dell’interessato vi è la relativa giovane età, nonché le diverse attività ancora esigibili, motivo per cui un aumento del succitato tasso di riduzione non appare giustificato. Va comunque fatto presente che anche volendo ammettere una riduzione del 25%, nonché un reddito da valido di fr. 59'000, l’assicurato non presenta un grado d’invalidità pensionabile, ammontando lo stesso al 33,5% [59'000 – 39'235 (75% di 52'566) x 100 : 59'000].
2.7. Per quanto riguarda la riformazione professionale ex art. 17 LAI, pur volendo ammettere un grado minimo d’invalidità del 20% necessario per aprire il diritto a simili provvedimenti, va fatto presente che, come risulta dal rapporto 12 ottobre 2004 della consulente, l’assicurato non dispone delle sufficienti competenze lavorative e scolastiche per intraprendere un’eventuale riformazione in ambito di attività qualificate, che verosimilmente gli potrebbero aumentare la capacità al guadagno.
Effettivamente dal curriculum personale e professionale non vi sono le garanzie per un successo durevole di un eventuale provvedimento in tal senso.
Ciononostante la consulente ha fatto presente la disposizione dell’Ufficio AI per un’introduzione dell’assicurato al posto di lavoro nelle professioni non qualificate ritenute pienamente esigibili o per una "formazione ad hoc" qualora egli dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo e se questa attività dovesse permettere un aumento della capacità di guadagno residua. Al riguardo questo TCA ha chiesto all’amministrazione delle delucidazioni, ricevendo risposta il 23 giugno 2005:
" 1. Come dev'essere intesa questa "messa a disposizione"?
Va intesa all'interno delle misure di ordine professionale. L'Ufficio AI, da caso a caso, resta a disposizione dell'assicurato per quanto riguarda la reintroduzione nel ciclo economico, attraverso il versamento di indennità giornaliere durante un periodo di introduzione a nuove mansioni, così come un breve periodo di formazione (formazione ad "hoc", corsi specifici,...), nel caso in cui vi sia un datore di lavoro che garantisce l'assunzione al termine della misura professionale e allo stesso tempo vi sia un recupero della capacità di guadagno residua.
2. Su quali basi legali, rispettivamente su quale norma di prassi si fonda
questa "messa a disposizione"?
Art. 17 LAI sub riformazione professionale che comprende, in via di massima, tutte quelle misure di ordine professionale necessarie ed adeguate per procurare all'assicurato, nel limite del possibile, la possibilità di realizzare un guadagno sensibilmente equivalente a quello ottenuto prima del danno alla salute (la riformazione può quindi spaziare dalla semplice introduzione al posto di lavoro o alla formazione di breve durata (concordata caso per caso) fino alla formazione organica secondo programma ufficiale, compresa quella accademica, passando per tutti i possibili stadi intermedi (formazione empirica, tirocinio ordinario, tirocinio pratico, scuola professionale pubblica o privata, corsi professionali ad hoc. ecc.). Generalmente maggiore è la durata del provvedimento, maggiore deve essere il recupero della capacità di guadagno residua.
3. Quali sono i presupposti per accedervi (grado d'invalidità, ecc.)?
Assicurati che non realizzano i presupposti per accedere ad una riformazione professionale per vari motivi (essenzialmente a motivo delle scarse conoscenze di base e degli appurati limiti intellettivi), ma che raggiungono un grado d'invalidità del 20% superiore e che trovano un datore di lavoro disposto ad assumerli.
4. In che cosa consiste l'introduzione al posto di lavoro e la "formazione ad
hoc"?
L'introduzione al posto di lavoro è la reintroduzione nel circolo economico dell'assicurato. Pertanto trattasi di misura che può comprendere aiuto economico (ad es.: se datore di lavoro è disposto a pagare un determinato reddito, inferiore a quello di norma applicabile, allora l'Ufficio AI versa il restante quale indennità giornaliera per la durata del breve periodo di introduzione), mentre per formazione ad hoc si intende la formazione empirica sul posto di lavoro, quindi l'assicurato in una nuova attività per un periodo molto più breve (generalmente alcuni mesi) rispetto alla durata di una formazione teorica (apprendistato, formazione superiore,...). Anche in tal caso vengono versate delle indennità giornaliere all'assicurato.
5. Non si tratta in effetti di una riformazione professionale ex art. 17 LAI in
quelle professioni ritenute esigibili da parte della consulente? (P.f. motivare in dettaglio la risposta).
Sì. Infatti la consulente in integrazione professionale __________, dopo aver valutato il caso dell'assicurato, ha ritenuto quest'ultimo integrabile sul mercato libero del lavoro solo in attività qualificate. Pertanto, a tali condizioni, si è proposto di rimanere a disposizione per un'introduzione al posto di lavoro o per una formazione ad hoc, solo a condizione che l'assicurato trovi un datore di lavoro disposto ad assumerlo e se dette misure permettono un aumento della capacità di guadagno residua." (Doc. VI)
Quindi, anche in caso di assenza dei presupposti personali (quale formazione ecc.) per predisporre un piano reintegrativo professionale, l’Ufficio AI ha comunque confermato la propria prassi di "messa a disposizione" per un’introduzione al posto di lavoro in attività non qualificate o per una formazione ad hoc - con erogazione tra l’altro di un’indennità giornaliera - di un assicurato invalido almeno al 20%, a condizione che trovi un datore di lavoro disposto ad assumerlo e che l’attività aumenti la capacità al guadagno residua. Ciò non esclude quindi che l’interessato possa essere integrabile sul mercato del lavoro, svolgendo attività non qualificate per le quali non necessita di una particolare formazione. È in questo contesto che s’inserisce la succitata disponibilità dell’Ufficio AI a sostenere l’assicurato. Non da ultimo va segnalato all’assicurato la possibilità di accedere, a determinate condizioni, al servizio di orientamento professionale ex art. 18 LAI, a condizione che il danno alla salute sia d’impedimento alla ricerca di un posto di lavoro (DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche Cattaneo, La promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, RDAT I 2003 pag. 595s).
In queste circostanze, dunque, la decisione va confermata ed il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti