Raccomandata
Incarto n. 32.2005.101 rg/td
Lugano 17 novembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1 giugno 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - RI 1 dal 1. gennaio 1994 beneficia di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50%;
- in esito alla procedura di revisione avviata nel luglio 2002 su domanda dell’assicurata, per decisione 13 settembre 2004, confermata con successiva decisione su opposizione 1. giugno 2005, l’Ufficio AI - riscontrando, sulla base della perizia pluridisciplinare eseguita dal SAM, un peggioramento della situazione invalidante dal mese di novembre 2001 con conseguente inabilità al 100% rispettivamente, da giugno 2003, un riacquisto dell’abilità lavorativa nella misura del 60% - ha riconosciuto all’interessata il diritto una rendita intera dal 1. luglio 2002 al 30 settembre 2003, successivamente il diritto ad una mezza rendita e, a far tempo dal 1. gennaio 2004, il diritto a tre quarti di rendita;
avverso la succitata decisione su opposizione l’assicurata interpone ricorso dinanzi al TCA contestando “la decisione di una rendita del 60%” evidenziando al riguardo come il suo stato di salute, caratterizzato dalla presenza di forti dolori, pregiudichi l’esercizio della propria attività lavorativa di segretaria. A sostegno della sua tesi ricorsale l’insorgente richiama in particolare un rapporto redatto dal reumatologo dr. __________ nel febbraio 2004;
con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e la conferma del querelato provvedimento;
- la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto del contendere è la graduazione dell’invalidità stabilita dall’amministrazione nell’ambito della procedura di revisione avviata nel luglio 2002 su richiesta dell’assicurata;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%);
- il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido) (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss);
- se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 41 LAI in vigore sino al 31 dicembre 2002; art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI);
- la giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 nella causa P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C.);
- nella fattispecie sulla base di un’approfondita, dettagliata e completa valutazione, i periti SAM, avvalsisi anche di consulti specialistici (psichiatrico, neurologico e ortopedico) esterni - poste le diagnosi, con influsso invalidante, di “sindrome lombovertebrale cronica (…), lesione parziale della cauda equina con disturbi sfinterici e disturbi di sensibilità lat. agli arti inf. nei territori L5 e sacrali , istrogeno (…)”, rispettivamente, senza influsso sulla capacità lavorativa, di “sindrome somatoforme da dolore persistente, sovrappeso (…)” - hanno giudicato l’assicurata incapace al lavoro: in misura completa, nella professione esercitata di impiegata d’ufficio, a decorrere dalla fase postoperatoria dopo gli interventi di agosto e novembre 2001 (intervento d’ablazione del materiale d’osteosintesi in stato dopo spondilodesi interpeduncolare L4-L5 risp. laminectomia L4-L5, allargamento del canale spinale, evacuazione di un’ernia discale in L3-L4 e L4-L5 d’ambo i lati e L5-S1, fusione L4-L5 tramite tecnica di Oh per spondilolistesi instabile L4-L5 nonché intervento di revisione L4-L5 a ds. e rimozione della vite di Oh) e sino alla seconda metà del 2003, e ciò a causa dei deficits acuti riferiti alla lesione della cauda equina; in misura del 40% dalla seconda metà del 2003 a seguito del sostanziale miglioramento descritto in perizia. I periti hanno quindi evidenziato come la riduzione della capacità al lavoro sia dovuta soprattutto al fatto che essa non è in grado (dal profilo ortopedico e neurologico) di mantenere in maniera prolungata la posizione eretta/seduta senza possibilità di alternanza della posizione, ritenuto inoltre che essa necessita di eventuali momenti di riposo a causa delle esacerbazioni dei dolori lombari e che anche spostamenti in auto potrebbero causare un certo peggioramento, non senza menzionare l’incidenza sulla capacità al lavoro delle alterazioni degenerative della colonna lombosacrale, i disturbi neurologici con turbe sensitive ed una limitata debolezza della muscolatura gluteale media e minima a ds., sconsigliando da ultimo il sollevamento e trasporto di pesi oltre 8-10kg ed indicando quindi l’esigibilità in misura ridotta di lavori relativamente sedentari e che permettono di cambiare spesso posizione. Quo all’aspetto psicologico e mentale, i periti hanno invece sottolineato come non siano ravvisabili (alla luce dell’approfondita valutazione specialistica operata dallo psichiatra dr. __________, Capo Servizio __________) elementi o sintomi che consentano di ipotizzare una malattia psichica comportante una limitazione della capacità lavorativa. Per quanto riguarda la prognosi i sanitari hanno rilevato come a medio-lungo termine non siano da prevedere cambiamenti di rilievo (e ciò anche dal profilo neurologico), pur ammettendo un possibile lento aumento delle alterazioni degenerative del rachide lombare, giudicando tuttavia siccome non attendibili cambiamenti sostanziali dal profilo funzionale, ritenendo infine favorevole la prognosi dal profilo psichiatrico e comunque utile un appoggio psichiatrico per sostenere la ripresa lavorativa e ciò anche tramite rivalutazione del trattamento psicofarmacologico antidepressivo;
- perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M. [I 162/01]). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die IVG, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 111). Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e segg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss). Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Per quanto attiene alla sindrome da dolore somatoforme, va rilevato che quest’ultima rientra, ai sensi della giurisprudenza, nella categoria delle affezioni psichiche per le quali l’allestimento di una perizia psichiatrica si rende generalmente necessario al fine di stabilirne le ripercussioni invalidanti (DTF 130 V 353; Pratique VSI 2000 pag. 161 come pure le sentenze del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, del 6 maggio 2002 nella causa L., I 275/01 nonché dell’8 agosto 2002 nella causa Q., I 783/01). A determinate condizioni la sindrome da dolore somatoforme può infatti causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato. Al riguardo, va fatto presente che nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 e segg., l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri (cfr. anche STFA inedita del 28 maggio 2004 nella causa B., I 702/03 e del 21 aprile 2004 nella causa P., I 870/02; Pratique VSI 2000 p. 155; Meyer-Blaser, in: Schaffhauser/Schlauri [ed], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76ss e 80 ss);
- alla perizia SAM può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza. Per quanto riguarda la valutazione del reumatologo dr. __________ contenuta nel suo rapporto del febbraio 2004 (doc. A2) e considerata per altro anche in sede d’esame peritale SAM, la stessa - che oltre a non contenere (come rettamente rilevato nelle annotazioni SMR del 10 febbraio 2005, doc. AI 69), elementi clinici nuovi, conclude, in maniera alquanto generica e di certo meno circostanziata rispetto a quanto stabilito in sede peritale, per una totale incapacità al lavoro dell’assicurata quale segretaria - non permette di modificare e mettere validamente in discussione le conclusioni cui sono giunti i periti in esito ad esaustivi e completi esami affidati a specialisti delle singole affezioni di cui l’assicurata è portatrice e sulla base quindi di una precisa ed accurata osservazione e valutazione pluridisciplinare, tenendo conto della totalità delle lamentele accusate dall’interessata;
- la refertazione specialistica agli atti contenendo chiari e sufficienti elementi per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, non si rende necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti di natura medica (sul concetto di valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 124 V 94, 122 V 162, 122 III 223, 119 V 344);
la decisione impugnata merita pertanto di essere tutelata mentre il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti