Raccomandata
Incarto n. 32.2005.1 BS/td
Lugano 14 giugno 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 dicembre 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1 dicembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1941, nel mese di agosto 1993 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti i necessari accertamenti, con decisioni 14 novembre 1995 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera (grado d’incapacità al guadagno dell’80%), con decorrenza dal 1° ottobre 1993 (doc. AI 27 e 28).
Nell’ambito della procedura di revisione della rendita, con comunicazione 4 luglio 1996 è stato confermato il grado d’invalidità dell’80% (doc. AI 32)
1.2. A seguito dell’intervento dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS, doc. AI 48), l’amministrazione ha iniziato una procedura di riconsiderazione della decisione 14 novembre 1995.
Dopo aver disposto una perizia multidisciplinare dell’assicurato a cura del Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM; doc. AI 59), con decisione 26 aprile 1999, sostituita con quella del 9 maggio 1999 (doc. AI 6), l’Ufficio AI ha adeguato il tasso d’invalidità al 50%, riconoscendo un diritto alla mezza rendita dal 1° maggio 1999 (doc. AI 67 e 68).
1.3. Attivata da RI 1 nel luglio 2001 una procedura di revisione della rendita (doc. AI 75), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica, eseguita dal dr. __________ (doc. AI 99), ed una perizia psichiatrica, a cura del dr. __________ (doc. AI 107). Sulla base delle risultanze peritali, dalle quali è emerso un peggioramento delle condizioni di salute dal punto di vista psichico, mediante decisione 11 settembre 2003 l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera con effetto retroattivo dal 1° luglio 2001 (doc. AI 112). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Con scritto 3 febbraio 2004 RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto all’Ufficio AI di rivedere, rispettivamente riconsiderare la decisione 9 maggio 1999 nel senso di riconoscere una rendita intera anche dal 1° maggio 1999 al 30 giugno 2001. Facedo riferimento alla perizia 28 luglio 2003 del dr. __________, egli infatti ha sostenuto che nel succitato periodo, durante il quale percepiva una mezza rendita, il danno alla salute psichico era tale da compromettere in modo totale e duraturo la sua capacità lavorativa (doc. AI 115).
Dopo aver sottoposto il caso all’esame del proprio servizo medico (SMR) (doc. AI 117), con lettera 11 febbraio 2004 l’Ufficio AI ha negato l’esistenza di un motivo per rivedere la decisione 9 maggio 1999 (doc. AI 118).
Con lettera 22 giugno 2004 l’avv. RA 1 ha ribadito all’Ufficio AI la richiesta di revisione/riconsiderazione. Al riguardo egli allegato tre scritti del 27 aprile, 22 maggio e 18 giugno 2004 redatti dal dr. __________, il quale ha sostenuto che già a partire dalla fine del 1998, inizio 1999 l’assicurato (probabilmente) presentava un’incapacità lavorativa psichica attorno al 65/75% (doc. AI 121).
Sottoposti i succitati scritti all’esame del SMR, con decisione 22 luglio 2004 l’amministrazione si è rifiutata di riconsiderare la decisione sulla rendita, facendo valere quanto segue:
" Abbiamo nuovamente esaminato il diritto a rendita.
Il nostro Servizio Medico Regionale (SMR), ritiene che non vi siano criteri per ammettere una patologia maggiormente limitante rispetto la capacità lavorativa per i periodi antecedenti menzionati dal legale. L'assenza di maggiore incapacità lavorativa è determinata dalla descrizione clinica precedente alla quale dobbiamo fare riferimento, le considerazioni successive del perito devono essere ridimensionate in quanto non oggettive ma frutto di una diversa valutazione di pensiero." (Doc. AI 124)
1.5. Con decisione 1° dicembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione dell’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1. Negando l’esistenza sia di un motivo di riconsiderazione che di revisione processuale, l’amministrazione ha osservato:
" Il Servizio medico regionale dell'AI (SMR) ha definito l'inizio di tale incapacità lavorativa al 1 luglio 2001. L'assicurato di seguito ha indicato che la perizia presentava una lacuna, colmata dalle precisazioni degli scritti del 27 aprile, 22 maggio e 18 giugno 2004 del perito stesso, il quale indica come verosimile un'incapacità lavorativa dell'assicurato del 65-75% a decorrere dalla fine del 1998, inizio 1999. Considerato come le risultanze mediche poste a sostegno della pretesa di revisione processuale dell'assicurato sono fondate su un apprezzamento dello stato di fatto presente e già considerato in occasione dell'istruttoria svolta dall'UAI, ritenuto che il medico in questione, dott. __________, si limita ad ipotizzare che l'incapacità manifestata dal sig. RI 1 fosse presente dalla fine del 1998, inizio 1999, ed è quindi solamente probabile, ricordato che il valore probatorio di una perizia medica è determinato dalle conclusioni logiche realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, in casu non provati, ne risulta che le precisazioni del perito che operano l'arretramento dell'incapacità lavorativa del 65-75% alla fine del 1998 configurano un'ipotesi che non trova il necessario substrato medico oggettivo, come precisato nella valutazione dell'SMR e non dimostra il grado d'invalidità preteso dall'assicurato, già a partire dal 1999. Il Servizio medico regionale dell'AI (SMR) ha correttamente definito l'inizio di tale incapacità lavorativa al 1 luglio 2001. La valutazione operata con la decisione impugnata con l'opposizione in oggetto è quindi corretta e viene confermata." (Doc. AI 131)
1.6. Avverso la succitata decisione RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha introdotto al TCA un tempestivo atto di ricorso con cui ha postulato l’erogazione di una rendita intera AI per il periodo 1° maggio 1999 – 30 giugno 2001.
Dei singoli motivi verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
1.7. Con risposta 17 gennaio 2005 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando quanto sostenuto con la decisione contestata.
1.8. Con lettera 28 gennaio 2005 l’assicurato ha ribadito la richiesta ricorsuale, sostenendo che l’amministrazione è incorsa in due errori: aver ridotto la prestazione da rendita intera a mezza rendita (dal 1° maggio 1999) senza sottoporlo ad una perizia psichiatrica e non aver approfondito la perizia 28 luglio 2003 del dr. __________.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (cfr. in merito DTF 130 V 329; 130 V 160 consid. 5.1). Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale questione riveste tuttavia scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l'introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l'invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
Le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.
Non applicabili per contro sono le modifiche della 4.a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004, essendosi in casu lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) realizzato prima della succitata data.
2.3. Con il presente ricorso l’assicurato, chiedendo la riconsiderazione rispettivamente la revisione della decisione 9 maggio 1999, sostiene che già in quel momento presentava un’inabilità lavorativa di natura psichica tale da giustificare l’erogazione di una rendita intera.
L’Ufficio AI è invece del parere di non essere incorso in alcun errore grossolano giustificante un riesame della succitata decisione, negando nel contempo l’esistenza di fatti o mezzi di prova che consentano di procedere ad una revisione processuale.
2.4. Secondo la giurisprudenza del TFA, la decisione formalmente cresciuta in giudicato può o deve essere modificata dall'autorità che l'ha pronunciata:
· in via di revisione, quando la situazione si è modificata in modo tale da modificare pure i diritti dell'assicurato (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130 consid. 3a; DTF 119 V 477 = RAMI 1994 pag. 86);
· in via di riesame, quando sul merito non si sia pronunciata un'autorità di ricorso e qualora il provvedimento appaia senza dubbio errato e la sua rettifica riveste un'importanza notevole (DTF 127 V 469 consid. 2c e sentenze ivi citate);
· nell'ambito della cosiddetta revisione processuale, obbligatoria anche per l'amministrazione quando si scoprano fatti nuovi o nuove prove (DTF 127 V 469 consid. 2c , DTF 126 V 24 consid. 4b con riferimenti).
In merito al riesame ed alla revisione (processuale), l’art. 53 LPGA dispone:
" 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2 L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3 L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso."
2.5. Nel caso concreto, nell’ambito della revisione della rendita attivata dal ricorrente nel luglio 2001, dando seguito all’incarico da parte dell’Ufficio AI di peritare l’assicurato, con referto 28 luglio 2003 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato una sindrome ansiosa depressiva (ICD - 10 F34.1) e una sindrome ansiosa generalizzata (ICD – 10 F41.1), oltre all’esistenza di diverse patologie somatiche. In merito alle affezioni psichiche egli ha specificato che “ la sindrome depressiva è presente dal 1983 circa. La sindrome ansiosa generalizzata è insorta negli ultimi anni.” (doc. AI 107 pag. 8). Riguardo alle conseguenze dei disturbi psichici sulla capacità lavorativa il perito ha così risposto alle domande poste dall’amministrazione:
" 2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
2.1. Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
I disturbi psichiatrici constatati hanno influito negativamente, sulla possibilità del Sig. RI 1, di riprendere la sua attività lavorativa nella misura del 75%.
2.2. L'attività attuale è ancora praticabile? No.
2.4. E' constatabile una diminuzione della capacità di lavoro? Sì.
2.5. Se sì, in che misura? Nella misura del 75%.
2.6. Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%? Secondo il rapporto medico del Dr. __________ dal febbraio del 2001.
2.7. Qual è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
Si prega di riferirsi alle "evoluzione delle risorse e deficit, sviluppo della malattia e risultati della terapia e alle valutazioni e prognosi"." (Doc. AI 107)
Infine, il dr. __________ ha escluso la possibilità di qualsiasi reintegrazione professionale, facendo presente che l’assicurato “non è più in grado di svolgere attività lucrative che richiedono un impegno quotidiano regolare con orari da rispettare” (doc. AI 107 pag. 11).
Di conseguenza, con decisione 11 settembre 2003 l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro motivo per cui gli ha riconosciuto, con effetto dal 1° luglio 2001, una rendita intera d’invalidità (doc. AI 112). Va qui ricordato che con questa decisione l’amministrazione ha modificato e sostituito la precedente pronunzia del 26 aprile 1999, mediante la quale, sulla base della perizia del SAM, il grado d’invalidità dell’assicurato era stato definito nella misura del 50% dal maggio 1999 (cfr. consid. 1.2).
2.6. Su richiesta dell’avv. RA 1, con scritto 27 aprile 2004 il dr. __________ ha fatto presente quanto segue:
" In seguito alla cortese Sua del 6 aprile 2004, volentieri rispondo alle sue richieste.
La domanda che lei mi poneva era la seguente:
Le sarei grato se potesse precisare se nel periodo 1 maggio 1999, 30 giugno 2001 la depressione ansiosa persistente (ICD-10 F 34.1), presente dal 1983, e/o la sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10 F 41.1), insorta negli ultimi anni, aggravavano l'incapacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 50%, già presente per motivi fisici.
Da quanto si legge nella mia perizia del 28 luglio 2003 (pagg. 8 e 9) laddove si scrive "… il fatto di essere stato riconosciuto … nel 1995 come inabili all'80%, gli permise di mantenere un minimo equilibrio della persona … quando vi fu la revisione della AI nel 1998 con … attribuzione di una mezza rendita, egli scivolò progressivamente in un nuovo stato di insicurezza e di fragilizzazione…", è presumibile ipotizzare che egli fosse già psichicamente molto fragile in quell'epoca di vita.
In effetti egli mantenne un adeguato, ma fragile equilibrio psichico grazie all'attribuzione di una rendita intera nel 1995, così come scritto a pagina 8 della mia perizia del luglio 2003 "… In effetti l'essere riconosciuto come incapace di lavorare per cause prettamente somatiche, in una persona ove alto è il senso di responsabilità ed ove vi è una dinamica psicologica caratterizzata da un accumulo delle tensioni piuttosto che da una comunicazione delle ansie e delle angosce, fu vissuto in modo positivo…".
Alla luce di quanto descritto è adeguato, dal lato psichiatrico medico-teorico, ipotizzare che la depressione ansiosa persistente e la sindrome ansiosa generalizzata abbiano aggravato l'incapacità lavorativa del sig. RI 1 in misura superiore al 50%, già a partire dalla fine del 1998, inizio 1999." (Doc. AI 121)
In data 22 maggio 2004 lo specialista ha poi precisato al legale dell’assicurato:
" In seguito alla cortese Sua del 17 maggio 2004, volentieri rispondo alla Sua richiesta.
Alla luce di quanto descritto è adeguato, dal lato psichiatrico medico-teorico, ipotizzare che la depressione ansiosa persistente e la sindrome ansiosa generalizzata abbiano aggravato l'incapacità lavorativa del sig. RI 1 in misura superiore dal 50%, già a partire dalla fine del 1998, inizio 1999.
È ipotizzabile quantificare attorno al 65-75% l'incapacità lavorativa a decorrere dalla fine del 1998, inizio 1999." (Doc. AI 121)
Infine, nuovamente interpellato dall’avv. RA 1, mediante lettera datata 18 giugno 2004 il dr. __________ ha risposto:
" In seguito alla cortese Sua del 11 giugno 2004, volentieri rispondo alla Sua richiesta.
Alla luce di quanto descritto è adeguato, dal lato psichiatrico medico-teorico, ipotizzare che l'incapacità lavorativa manifestata dal Sig. RI 1 alla fine del 1998, inizio 1999 è probabile.
È ipotizzabile quantificare attorno al 65-75% l'incapacità lavorativa a decorrere dalla fine del 1998, inizio 1999.
Dai dati in mio possesso non mi è possibile essere più preciso rispetto all'incapacità lavorativa." (Doc. AI 121)
Sulla base di questi scritti, con il presente ricorso l’assicurato sostiene che “secondo il grado di verosimiglianza preponderante, è quindi provato che l’assicurato era inabile al lavoro in una percentuale oscillante dal 65% al 75%, già a fine 1998, inizio 1999”, motivo per cui egli ha postulato il riconoscimento di una rendita intera anche per il periodo (1° maggio 1999 - 30 giugno 2001) in cui l’amministrazione gli aveva riconosciuto una mezza rendita.
L’Ufficio AI sostiene invece che non vi sono motivi per procedere né ad un riesame né ad una revisione processuale della decisione 9 maggio 1999.
2.7.
2.7.1. Conformemente alla giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di LPGA (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V 422; 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994, pag. 175; DTF 119 V 180).
Per valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione di diritto ‑ compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c).
L'Istituto del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134). Gli errori in cui è incorsa l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF 102 V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c).
Un errore manifesto è ad esempio dato nell'ipotesi di un calcolo di rendita contrario alla legge (DTF 103 V 128 e 119 V 483 consid. 4; Kieser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum AHG, Zurigo 1996, pag. 299), come pure di una valutazione errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di principi fondamentali relativi al calcolo dell'invalidità (DTF 119 V 483 consid. 3; 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137).
Secondo il TFA, per contro, l'errore nell'apprezzamento del grado di invalidità, non va considerato quale sbaglio grossolano (DTF 119 V 483 consid. 3; 109 V 113 1c).
Va qui rilevato che se una decisione è manifestamente errata, inconciliabile con le disposizioni legali oppure deriva da una visione errata o incompleta dello stato di fatto, la modifica della stessa può avvenire in ogni tempo (Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, pag. 267).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tuttavia né la dottrina né la giurisprudenza hanno posto criteri generali circa gli effetti del riesame nel tempo (DTF 119 V 184 consid. 3b).
Ritenuto che il giudice non può costringere l'amministrazione a procedere al riesame di una decisione palesemente errata - se non è entrata nel merito della domanda (DTF 117 V 21 consid. 2d) - bisogna ammettere che non possono esserle prescritte, in difetto di una norma positiva, le modalità del riesame e in particolare in quale misura esso debba avere effetto retroattivo (DTF 119 V 180, 184; 110 V 296 consid. 3c).
2.7.2. In casu, l’Ufficio AI, pur entrando nel merito della domanda di riesame, ha tuttavia negato che vi siano motivi per rivedere la decisione 9 maggio 1999. A ragione. Secondo questo TCA l’amministrazione non ha infatti commesso errori grossolani e manifesti nell’istruzione della causa, né ha proceduto ad accertamenti lacunosi. Essa ha sottoposto l’assicurato ad un esame multidisciplinare eseguito nei giorni 30 novembre e 1° dicembre 1998 da parte del SAM e tenuto debitamente conto delle risultanze peritali. Né può essere rimproverato all’Ufficio AI di non aver ordinato una perizia psichiatrica, visto che comunque i periti del SAM non avevano riscontrato alcun danno alla salute di natura extra-somatica. Vero che, come è risultato dalla successiva perizia 28 luglio 2003 del dr. __________, dal 1983 l’assicurato presenta una sindrome depressiva. Ma è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza federale, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, pag. 128), circostanze che nel caso in esame al momento della resa della decisione 9 maggio 1999 non erano ancora adempiute. A tal riguardo va fatto presente che nella descrizione fatta dai periti del SAM in merito allo status psichico non si riscontrano elementi di una psicopatologia (“L’esame dell’affettività evidenzia una timia adeguata, nessun segno per disforia o depressione “ …”Globalmente non si notano disturbi psicopatologici maggiori”, cfr. punto C della perizia, doc. AI 59). Da una parte, la prima volta in cui viene menzionata una patologia psichica invalidante è nel rapporto datato 20 agosto 2001 del dr. __________, il quale ha evidenziato “una grave sindrome depressiva” con ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. AI 79); dall’altra, volendo per ipotesi di lavoro seguire quanto indicato dallo stesso dr. __________ all’avv. RA 1 negli scritti del 2004 (cfr. 2.5), l’eventuale inizio dell’incapacità lavorativa per motivi psichici sarebbe da collocare tra la fine del 1998 e l’inizio del 1999 (questo punto verrà ripreso nel prossimo considerando), motivo per cui l’eventuale diritto alla rendita avrebbe potuto sorgere al più presto, scaduto l’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, a fine 1999 e non al momento della decisione 9 maggio 1999. Infine, il ricorrente non può nemmeno essere seguito allorquando imputa all’Ufficio AI l’errore di non aver approfondito la perizia psichiatrica. Di fronte al referto 28 luglio 2003 del dr. __________, da considerare completo in ogni suo punto e coerente nelle conclusioni tali da conferire forza probatoria piena (in merito cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 60 consid. 1c), l’amministrazione non aveva alcuna ragione per dubitare della valutazione peritale.
2.8.
2.8.1. Dal riesame deve essere distinta la cosiddetta revisione processuale. In questi casi l'autorità è tenuta a rinvenire su decisioni cresciute in giudicato quando sono scoperti fatti o prove nuovi idonei a determinare un diverso apprezzamento giuridico (DTF 127 V 469 consid. 2c con riferimenti di giurisprudenza). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha dichiarato che il tema della revisione processuale di provvedimenti amministrativi va disciplinato analogamente alla normativa relativa alla revisione dei giudizi pronunciati dalle autorità di ricorso di prima istanza. Sono così considerati nuovi i fatti ed i mezzi di prova che lo sono secondo le regole vigenti in materia di revisione di decisioni giudiziarie (sentenza del 29 novembre 2002 in re B., I 339/01, consid. 2.2; RAMI 1998 no. K 990 pag. 254).
In particolare, secondo la giurisprudenza sono da ritenere idonee a modificare le conseguenze giuridiche in senso favorevole all'istante le prove che servono a corroborare sia i fatti nuovi importanti che giustificherebbero una revisione, sia i fatti che, pur essendo noti nella procedura precedente, non hanno potuto essere provati a sfavore del richiedente. Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto l'autorità competente a statuire in modo diverso se ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. E' decisiva la circostanza secondo cui il mezzo di prova non serve solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che l'autorità potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può prefiggersi di correggere una decisione che potrebbe sembrare erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b e i riferimenti ivi citati). Non sono così mezzi di prova nuovi rilevanti perizie che apprezzano in modo diverso fatti noti e non modificati (sentenza del 29 novembre 2002 in re B., già citata, consid. 2.2; RDAT 1993 I n. 86 pag. 196).
2.8.2. In casu, non si è confrontati con nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova ai sensi della succitata giurisprudenza. Con gli scritti 27 aprile, 22 maggio e 18 giugno 2004 il dr. __________ ha proceduto ad una diversa valutazione del grado di capacità lavorativa, basandosi su fatti già noti durante l’esame peritale 28 luglio 2003.
Se ora l’assicurato ritiene tale perizia lacunosa, ciò non esclude che a suo tempo egli avrebbe dovuto contestare la decisione 11 settembre 2003 con cui è stato fissato, sulla base del menzionato rapporto, il diritto alla rendita intera per motivi psichici dal 1° luglio 2001.
Va poi evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è provato con il grado della verosomiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V 204), che nel periodo in questione l’assicurato fosse portatore di un’affezione psichica invalidante.
Al riguardo, nella nota 10 febbraio 2004 la dr.ssa __________ del SMR ha rettamente concluso come non vi sia “dato medico che possa permettere di accertare con certezza nel periodo tra maggio 1999 e gennaio 2001, la presenza di una psicopatologia grave al punto tale da determinare un ulteriore aumento dell’incapacità lavorativa oltre il 50% già presente per motivi essenzialmente fisici”.
Infatti, nel referto 28 luglio 2003 il dr. __________ aveva aderito alla valutazione del medico curante (dr. __________) in merito all’inizio dell’incapacità lavorativa, ossia dal mese di febbraio 2001 (doc. AI 79, cfr. consid. 2.5), mentre nei citati scritti 27 aprile, 22 maggio e 18 giugno 2004 egli ha unicamente ipotizzato un’incapacità lavorativa tra il 65 e 75% dalla fine del 1998 ( “… è adeguato, dal lato psichiatrico medico-teorico, ipotizzare che l’incapacità lavorativa manifestata dal Sig. RI 1 alla fine del 1998, inizio 1999 è probabile”; risposta 22 maggio 2004, doc. AI 121, riportata al consid. 2.5).
In queste circostanze, dunque, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti