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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.05.2005 32.2004.94

17. Mai 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,095 Wörter·~1h·2

Zusammenfassung

perizia SAM.Incapacità lavorativa totale dell'assicurata nella sua precedente professione,ma capacità lavorativa del 75% in tutte le altre.Aspetti medici ed economici.Quantificazione dei redditi da valido e da invalido da porre a confronto nell'ambito del metodo ordinario di calcolo dell'invalidità

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.94   cr/sc

Lugano 17 maggio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 22 settembre 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, di professione venditrice, nel mese di luglio 2000 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (cfr. doc. AI 1).

                                         Disposti i necessari accertamenti del caso, tra cui una perizia multidisciplinare eseguita dal Servizio medico di accertamento dell’AI di Bellinzona (SAM), con decisione 4 novembre 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni in quanto:

"  (...)

Esito degli accertamenti

Ÿ   La documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, ed in particolare la perizia allestita dal Servizio accertamento medico AI (SAM) di Bellinzona, oggettiva l'inabilità del 25% nella professione svolta di venditrice pertanto, questa attività può essere svolta con uno scapito economico del 25% a condizione che si eviti un'ulteriore esposizione a fattori stressanti (quale potrebbe essere nel caso concreto un banco di vendita di formaggi e salumi con prodotti chiusi all'interno di una vetrina metallica). Si precisa che l'assicurata ha alle spalle una formazione quale disegnatrice e stilista di moda, titolo che potrebbe essere una buona qualifica per esempio come venditrice in una boutique, inoltre l'attività appresa è esigibile almeno nella stessa misura che in quella di venditrice. Questi elementi permettono di ritenere la Signora RI 1 reintegrabile in modo più che soddisfacente dal profilo salariale.

                                                                                                    In conclusione le statistiche RSS non sono applicabili nel caso in oggetto tuttavia, volendo fare un calcolo a titolo abbondanziale, si avrebbe la seguente situazione:

     Reddito da sana                                       Fr. 45'500.--

     Reddito da invalida                                  Fr. 28'362.--

     Perdita della capacità di guadagno      Fr. 17'138.-- grado d'invalidità del 37.67%

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 34)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dall’RA 1 di __________ (cfr. doc. AI 35), con decisione 22 settembre 2004 l’amministrazione ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni facendo presente:

"  (...)

5.     Dagli accertamenti medici l'assicurata è risultata inabile al lavoro se posta nelle condizioni simili a quelle che hanno causato la situazione traumatica vissuta (ovvero al banco di vendita di formaggi e salumi chiusi in vetrina metallica), mentre l'incapacità lavorativa globale non supera il 25% (perizia medica pluridisciplinare 26.11.2001 del Servizio Accertamento Medico dell'AI, pag. 11) e quindi, in svariate altre attività come ad esempio quella ritenuta esigibile di venditrice in un negozio di abbigliamento (l'assicurata ha una formazione di disegnatrice e stilista di moda che può essere unita all'attività già esercitata di venditrice, promossa a vice-gerente, di negozio), risulta abile al lavoro al 75%.

6.     L'assicurata contesta il metodo di valutazione del grado di invalidità da parte dell'Ufficio AI, ottenuto in seguito a valutazione del danno medico, e non a seguito del raffronto dei redditi (da valido e invalido).

                                                                                                 Il grado di invalidità dell'assicurato deve corrispondere al grado della sua incapacità al guadagno, tenuto conto di ogni attività che ragionevolmente si può richiedere e delle possibilità di lavoro aperte (Cfr. SVR 1996 IV n. 74 pag. 213; RCC 1962 pag. 216). L'Ufficio AI deve verificare se e in che misura la residua capacità lavorativa possa essere sfruttata al meglio e quale reddito permetterebbe di conseguire con una attività esigibile. Parimenti, nel metodo specifico, per il calcolo del grado di invalidità, è determinante il confronto delle attività e non la valutazione dell'incapacità lavorativa fatta dal medico.

                                                                                                 Nel caso concreto, l'Ufficio AI ha reputato l'assicurata reintegrabile dal profilo economico in varie attività (ritenuta la sua formazione di disegnatrice e stilista, risulta quindi proponibile una attività nel settore di vendita dell'abbigliamento) ed ha considerato che l'assicurata, svolgendo l'attività di venditrice presso una panetteria al 50%, non sfrutti appieno la sua capacità lavorativa.

                                                                                                 Considerato che la capacità lavorativa comunque già alta del 75% potrà essere migliorata adottando terapie più adeguate contro le cefalee e con un rapido reinserimento lavorativo, che l'assicurata può continuare a svolgere l'attività di venditrice in vari settori, tra i quali quello già citato di vendita di abbigliamento o l'attività appresa, e quindi esiste un mercato del lavoro ampio nel quale realizzare la propria capacità lavorativa residua, che la sua capacità di guadagno non può essere inferiore all'idoneità definita in sede medica e conseguentemente fissata al 75%, che comunque non ha raggiunto una incapacità al lavoro per almeno il 40% in media in un anno (art. 29 cpv. 1 lett. b), l'assicurata è considerata reintegrabile economicamente e quindi vengono confermate le valutazioni eseguite dall'Ufficio AI per definire l'incapacità al guadagno dell'assicurata.

7.     Pur ritenendo superfluo ricorrere alla valutazione del grado di invalidità tramite il raffronto dei redditi basato sulle tabelle RSS, l'Ufficio AI ha tuttavia proceduto in tal senso a titolo abbondanziale.

                                                                                                 Per determinare il reddito d'invalido si possono applicare i salari indicativi (rilevazione svizzera della struttura dei salari RSS) se, dopo l'insorgere del danno alla salute, la persona assicurata non ha assunto nessuna attività lucrativa o comunque nessuna attività lucrativa ragionevolmente esigibile (Pratique VSI 1999 p. 51; RCC 1989 p. 485 cons. 3b). In base alla più recente giurisprudenza federale tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25% e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cf. DTF 126 V 75).

                                                                                                 Nel caso concreto, volendo determinare il grado di invalidità, è necessario dapprima definire il reddito da invalida, contestato dall'assicurata.

                                                                                                 L'importo esigibile da invalido è stato stabilito in base alla tabella RSS n. 4 con quartile appropriato 2, e salario aggiornato al 2002 riferito su 41,7 ore lavorative settimanali, inclusa la tredicesima, che fissa un salario di riferimento di fr. 37'816.--, che ridotto del 25% a seguito della capacità di lavoro residua effettivamente utilizzabile ai fini produttivi, determina la capacità residua di guadagno in fr. 28'362.--. Non si constatano ulteriori elementi che potrebbero essere considerati per giustificare ulteriori deduzioni, visto che l'assicurata non è confrontata a particolari limitazioni o difficoltà. Dal confronto con il reddito esigibile da valido di fr. 45'500.--, confermato dallo scrivente Ufficio, il grado di invalidità risulta essere del 37,67%, arrotondato a 38% secondo la nuova giurisprudenza del TFA.

8.     In base alla giurisprudenza dell'Alta Corte, i salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434). La modalità di calcolo adottata dall'Ufficio AI basata sulla giurisprudenza precitata, è quindi corretta. Non possono essere considerati pertanto i minimi previsti dal contratto collettivo di lavoro nel settore vigente nel cantone Ticino e neppure il reddito conseguito da donne in attività leggere senza limitazioni fissate all'anno 2000 dalla giurisprudenza cantonale.

                                                                                                 Ritenuto che gli elementi necessari per determinare la capacità residua di guadagno dell'assicurata sono stati rettamente stabiliti, lo scrivente Ufficio non può che confermarli.

                                                                                                 Pertanto l'assicurata rimane sotto la soglia del grado di invalidità del 40% e quindi non ha diritto alla rendita." (Doc. AI 41)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso l’assicurata, sempre rappresentata dal RA 1 di __________, ha postulato l'annullamento della decisione su opposizione ed il conseguente diritto ad una rendita.

                                         Ella ha in particolare rilevato quanto segue:

"  (...)

In base alla perizia SAM datata 26 novembre 2001, lettera H "valutazione medico-teorica globale dell'incapacità lavorativa", i periti si esprimono nel seguente modo:

     a)   "  in svariate altre attività, come per esempio venditrice in un negozio di abbigliamento (ha il diploma di disegnatrice / di stilista di moda), la sua capacità lavorativa globale non è superiore al 25%".

     b)   "  In svariati altri lavori ella presenta, dall'1.8.1999 fino ad ora e continua, una capacità lavorativa che raggiunge il 75%".

L'UAI, non solo a titolo abbondanziale come pretende anche nella decisione su opposizione ("Pur ritenendo superfluo ricorrere alla valutazione del grado di invalidità tramite raffronto dei redditi basato sulle tabelle RSS ..."), deve entrare nella logica di raffronto - ipotetico ma poggiato su solide basi - tra i redditi da sana e redditi ipotetici da invalida.

La ricorrente, apprezzata vice gerente di un negozio di derrate alimentari e prodotti al dettaglio (negozio annesso ad una stazione di servizio __________), potrebbe guadagnare, senza limitazioni psico-fisiche accertate, fr. 45'500.--. Questa ipotesi reddituale, assunta anche dall'UAI nella decisione del 4.11.2003, non è contestata dalla ricorrente.

Orbene, prendendo per buona l'ipotesi di reintegrazione professionale in qualità di venditrice nel settore dell'abbigliamento (pur facendo astrazione della realtà contestualmente molto infelice di quel mercato del lavoro) il salario unico di riferimento è quello minimo previsto dal CCL settoriale vigente nel Cantone Ticino (estratto CCL prodotto in fase di opposizione).

Tale CCL, prendendo generosamente il salario minimo contrattuale di una lavoratrice qualificata con formazione triennale (e in questo modo, impropriamente, si assimila il salario minimo di una venditrice qualificata con quello di una venditrice non qualificata, seppur titolare di un diploma conseguito diversi anni prima di disegnatrice di moda) si ottiene un salario mensile lordo di fr. 2'708.-- per 13 mensilità (valuta anno 2002). Il salario lordo annuo, fr. 35'204.--, deve essere ridotto del 25% come accertato dalla perizia SAM, quindi fr. 26'403.-- lordo annuo. Il rapporto tra i due redditi ipotetici, comporta un discapito economico dopo l'evento invalidante del 41.97%, arrotondato come vuole la recente giurisprudenza al 42%. Altre ipotesi reddituali, nella fattispecie superiori al minimo contrattuale di una venditrice qualificata (lo ribadiamo, ipotesi molto generosa ed impropria), non sono nè realizzabili nè proponibili.

Alla luce di quanto precede, è perorato il riconoscimento di ¼ di rendita AI (con riserva di esame del caso di rigore sino al 31.12.2003)." (Doc. I)

                               1.4.   Con risposta 15 novembre 2004 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando quanto esposto in sede di decisione su opposizione (cfr. doc. IV).

                               1.5.   Pendente causa il TCA ha chiesto al datore di lavoro dell’assicurata di precisare quale sarebbe stato il salario mensile che ella avrebbe potuto conseguire nel 2003 e nel 2004 senza l’insorgenza del danno alla salute (cfr. doc. VI).

Il datore di lavoro ha fornito le indicazioni richieste in data 19 aprile 2005 (cfr. doc. VII).

Il doc. VI e il doc. VII sono stati trasmessi alle parti (cfr. doc. VIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Per quel che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione d’interessi di mora, il TFA, dopo avere  dichiarato la citata norma (art. 82 cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con “prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre a contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3). In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).

Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA. Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1 [I 600/01], del 3 febbraio 2003 nella causa R. [I 670/01] pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1 [I 761/01] pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1 [I 26/02]; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2 [I 475/01]).

                               2.5.   Nella fattispecie, in data 14 settembre 2000 il Dr. __________, medico psichiatra caposervizio e la Dr.ssa __________, medico assistente del servizio psicosociale di __________, posta la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress e dopo aver indicato che “nessuna attività è compatibile all’invalidità” (risposta al quesito n° 1.6 doc. AI 14) e che “l’estrema dolorabilità al capo associata allo stato depressivo rendono l’A. impossibilitata a frequentare qualsivoglia scuola o formazione professionale” (cfr. risposta al quesito n° 1.7 doc. AI 14), hanno comunicato all’AI quanto segue:

"  La paziente è una terzogenita di una fratria di cinque (2 fratelli e 2 sorelle). Il padre 70-enne, la madre 60-enne sono proprietari di una macelleria. Nel gentilizio vi è solo la madre che ha  sofferto di depressione. L’A. ha conseguito il diploma professionale di disegno poi ha lavorato un anno in fabbrica. Nell’87, dopo 3 anni, di fidanzamento, l’A. si è sposata con l’attuale marito, magazziniere, che ha anch’egli sofferto di depressione. Dal matrimonio sono nati 2 figli: una bimba di 8 anni e un bimbo di 3 anni. Attualmente la sig.ra è in stato interessante ed è al quarto mese di gravidanza. Arrivata in Svizzera nell’89 ha iniziato a lavorare nel marzo ’90 in un negozio di alimentari dove il 6.1.99 ella, intenta a riempire il banco dei formaggi, venne colpita dallo stesso chiusosi inavvertitamente. A fine febbraio sentendosi sempre peggio, essendo vice-gerente con un carico abbastanza grande di responsabilità, decise di inoltrare domanda di licenziamento con inizio nel giugno ’99.

Ella tuttora lamenta mal di testa con cefalee di tipo emicrania già presenti al mattino e che perdurano per tutta la giornata, con peggioramento in determinate posture (a testa in giù, effettuando movimenti bruschi col capo) e/o temperature (eccessivamente calde o fredde), provocando nausea ed eventuale vomito (se l’A. non assume immediatamente i medicamenti contro tale sintomatologia). Vi è pure paura nell’affrontare problemi di qual si voglia natura, tono dell’umore deflesso verso la polarità negativa, ansie, angoscia, disturbi del sonno (con la presenza di incubi), difficoltà di concentrazione, ecc...Attualmente poche ore di lavoro domestico sono sufficienti a stancare in maniera importante l’A.

Ad aggravare la situazione vi è la gravidanza (4.o mese) che porta ulteriori problemi a livello farmacologico, visto che per il feto sarebbe meglio la minor assunzione possibile di medicamenti, attualmente difficilmente realizzabile per la gravità sintomatologica dell’A.”. (Doc. AI 14)

Nel foglio complementare per la valutazione delle possibilità reintegrative e del diritto alla rendita i citati medici hanno poi indicato che l’attività fino a quel momento esercitata dall’assicurata non è più proponibile, che presenta una limitazione del rendimento del 100%, che la capacità lavorativa nella precedente professione non può essere migliorata e, per quanto riguarda la possibilità di intraprendere altre attività, hanno risposto che “l’estrema dolorabilità al capo con la costellazione di sintomi ad essa connessi, insieme allo stato depressivo presente, rendono l’A. inabile a qualunque attività” (cfr. doc. Ai 14a).

Nella “Proposta segretario-ispettore” del 15 gennaio 2001 la funzionaria incarica ha posto le seguenti domande: “È necessaria una perizia SAM? Da notare che è al termine della gravidanza (8.o mese)” (cfr. doc. AI 15).

Nella “Proposta medico” il Dr. __________ ha osservato quanto segue:

"  Una perizia globale (psi-neurologica) è sicuramente indicata per definire l’esigibilità lavorativa ed evt. gradi di IL in altre mansioni.

Richiedere quando è previsto il termine della gravidanza e prevedere una valutazione a seconda di esso” (Doc. AI 16)

Nello stesso documento è poi stata aggiunta questa annotazione:

"  25.01.2001: Ho telefonato a casa e il marito mi riferisce che nel mese di ottobre 2000 ha perso il bambino” (Doc. AI 16)

                            2.5.1.   Nel caso concreto, l’UAI ha incaricato il SAM di esperire una perizia multidisciplinare.

                                         Dal referto 26 novembre 2001 (doc. AI 18) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi nonché le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne: di natura psichiatrica e neurologica. Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle esplorazioni eseguite durante il soggiorno della ricorrente presso il citato centro di accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"  (...)

F.1         Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Stato dopo disturbo postraumatico da stress.

Disturbo da dolore somatoforme, con cefalee recidivanti.

Cefalee miste croniche, in parte dal carattere vascolare di tipo emicranico, in parte tensive.

F.2         Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Cisti di 2 mm a sin. della ghiandola tiroidea (reperto occasionale dopo la sonografia tiroidea del 26.10.2001).

G            DISCUSSIONE

La peritanda, cittadina __________ di __________ anni, nel luglio 2000 porge richiesta di avviamento ad altra professione, di collocamento in altro posto di lavoro e di rendita. Il dr. __________ la dà incapace al 100%. Nella perizia psichiatrica del dr. __________ del 2.10.2000, questi affronta la questione di fondo, cioè se sia o meno giustificato il rifiuto della __________ di riconoscere, nell'attuale stato della paziente, un nesso di causa a effetto con l'infortunio del gennaio 1999, di conseguenza se si giustifichi il rifiuto di versarle prestazioni. Nella stessa perizia il dr. __________ parla di disturbo postraumatico da stress, ma non precisa l'incapacità lavorativa psichiatrica dell'A.

Nel gennaio 2001 l'UAI, infine, ordina una perizia SAM senza particolari quesiti ai medici.

La peritanda ha conseguito il diploma di disegnatrice e di stilista di moda, in __________. Dopo il diploma lavora un anno in una sartoria. È successivamente casalinga. Nel giugno 1989 è venditrice a ore presso lo __________ della stazione autostradale di __________. Sospende il lavoro per l'infortunio del 6.1.1999, ma riprende dopo quattro settimane. Dal 2.6.1999 non lavora più definitivamente per malattia (la situazione infortunistica sarà precisata in seguito).

Questa paziente appena __________, gode di buona salute fino all'infortunio del 06.01.1999. Precedenti all'infortunio, da un punto di vista anamnestico, vi sono episodi di cefalea per uno - tre giorni il mese.

Il 06.01.1999 l'A. subisce un infortunio di per sè banale. Sul lavoro riceve uno sportello di vetro a bordo metallico sul vertice del capo. Vi è una contusione, senza perdita di coscienza, nè commotio.

Seguono subito accurati controlli medici con controllo del dr. __________, neurologo, praticamente due settimane dopo. Questi parla di cefalee postraumatiche acute con componenti tensive. Si esegue pure una TAC cerebrale risultata normale. Perdurando le cefalee, nel settembre 1999 si esegue anche una MRI cerebrale con un Angio-MRI. Anche questi sono risultati normali. Nel novembre 1999 l'A. inizia la cura psichiatrica presso il Servizio psicosociale di __________, dr.ssa __________ (per i problemi relativi all'infortunio e per l'aborto spontaneo seguito da una trombosi all'inguine). Nel 2000-01, la situazione rimane stazionaria con cefalee di tipo misto che si vanno cronicizzando.

Per completare il quadro è da segnalare pure una situazione famigliare che appare oggettivamente disturbata dai disturbi psicologici del marito, che non lavora più dall'ottobre 2000, per possibile patologia psichiatrica.

La cisti di 2 mm a sin. della ghiandola tiroidea è insignificante. Il TSH è normale.

Patologia neurologica

Rimando al consulto neurologico del dr. __________. L'A. presenta cefalee dall'età di vent'anni. Queste cefalee aumentano dopo l'infortunio del 06.01.1999. Da allora l'A. ha subito accurati controlli neurologici e neuroradiologici. Già nel 1999 il dr. __________ sottolineava sia la cefalea postraumatica, sia la componente vasomotoria. Anche allora l'esame neurologico risultava normale, come è stato normale fin dal giorno dell'infortunio. Il consulto neurologico SAM evidenzia uno stato neurologico e neuropsicologico normali. Secondo il dr. __________ vi è una recrudescenza di cefalee dopo il trauma cranico banale. Sempre il dr. __________ segnala come le cefalee erano presenti anche prima dell'evento traumatico, ma sono aumentate. Il dr. __________ propone di cambiare la terapia per queste cefalee. Egli così conclude il suo consulto neurologico: "La paziente dovrebbe essere spinta a riprendere un'attività professionale, che comporterebbe un rallentamento della tensione in cui vive. Dal punto di vista neurologico, l'unico problema, per una ripresa lavorativa, sono le cefalee dal carattere emicranico che, nella frequenza attuale, potrebbero comportare un'incapacità lavorativa tra il 15 e il 20% al massimo. Non penso che, con la rendita AI sicuramente limitata si faccia un piacere alla paziente, con il rischio di aumentare la sua convinzione di essere definitivamente invalida".

Patologia psichiatrica

La peritanda soffre di lieve depressione prima dell'infortunio e non ha, in precedenza, dovuto ricorrere a cure specialistiche. Nel novembre 1999 entra in cura presso la dr.ssa __________ del Servizio psicosociale. Nel settembre 2000 abbiamo la perizia psichiatrica del dr. __________ (vedi atti al nostro punto "B"). Dal settembre scorso non è più in cura psichiatrica. Nell'ottobre 2001 il dr. __________ parla di sindrome postraumatica da stress, ma sembra che personalmente non l'abbia mai seguita regolarmente.

Fa il punto sulla situazione psichiatrica il dr. __________, nel suo consulto. Egli così si esprime: "diagnosi di disturbo da dolore somatoforme con importanti cefalee recidivanti. Inoltre stato dopo disturbo postraumatico da stress. Sul piano prettamente psichiatrico quest'A. presenta un grado di incapacità di guadagno valutabile a circa il 20%. Ella non è più inseribile nel processo lavorativo che implichi un diretto confronto con una situazione traumatica da lei vissuta, ossia ad un banco di vendita di formaggi e salumi (prodotti chiusi questi all'interno di una vetrina metallica). Purtroppo quest'A. vive una situazione intrafamigliare difficile, con un marito descritto "fragile" a livello nervoso. Le regolari recrudescenze cefalalgiche, che sembrano non avere origini somatiche, sono verosimilmente l'espressione di un disagio più globale di carattere sociofamiliare.

Ritengo però che il problema puramente cefalgico non possa essere inserito unicamente in un disturbo di tipo psichiatrico o in vissuto postraumatico. Ritengo che l'A. potrebbe essere inserita in un'attività professionale conforme alla sua formazione ed alla sua esperienza professionale, a condizione che non sia esposta a situazioni che possono evocare l'evento traumatico subito."

Segnalo dunque come la diagnosi principale psichiatrica attuale sia di disturbo da dolore somatoforme con cefalee recidivanti, mentre lo stato dopo disturbo da stress appare come seconda diagnosi.

I disturbi della sfera psichica appaiono ora modesti. Anch'io sono convinto che la ripresa lavorativa, specialmente nella sua professione, per esempio di venditrice in un negozio di abbigliamento, potrebbe rappresentare non solo una soluzione, ma un'ergoterapia di grande importanza in quest'A. appena __________. La proposta di una ripresa lavorativa viene fatta dal dr. __________ e anche dal dr. __________.

Premetto che l'A. ha sofferto di lieve depressione anche prima dell'infortunio. Questo infortunio inoltre appare piuttosto banale e non ha quel carattere "angosciante" almeno dalla precisa descrizione dell'accaduto. Ciò è confermato anche da una ripresa totale del lavoro dopo circa quattro settimane dall'infortunio.

La presente perizia non ha, tra i quesiti, una discussione approfondita delle conseguenze del trauma; per questo, mi limito a segnalare come l'evento postraumatico sia sempre meno importante. Sicuramente in passato ha anche limitato la capacità lavorativa dell'A.. (...)" (Doc. AI 18, pag. 8-10)

                            2.5.2.   Dal punto di vista psichico l’assicurata è stata visitata dal dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale, con rapporto 26 ottobre 2001, ha diagnosticato un disturbo da dolore somatoforme con importanti cefalee recidivanti e un disturbo postraumatico da stress, presentando dal punto di vista prettamente psichiatrico un’inabilità lavorativa del 20% (sub doc. AI 18).

                            2.5.3.   L’aspetto reumatologico è stato invece vagliato dal dr. __________, il quale ha evidenziato:

"  (...)

Lo stato neurologico risulta normale, in particolare non vi è alcun deficit neuropsicologico, nessun segno d'ipertensione intracranica, non meningismo. Lo stato neurologico e neuropsicologico si sono dunque rilevati perfettamente normali. La paziente accusa, dopo un trauma cranico banale, senza commozione cerebrale, né altri sintomi particolari, una recrudescenza di cefalee dal carattere vascolare di tipo emicranico, già presenti in precedenza, attualmente tuttavia, relativamente rare, non più di una volta per settimana, su uno sfondo di cefalee di tipo tensivo, associate a sindrome psicoastenica e depressivo ansiosa. I sintomi depressivi sono nettamente i più gravi. A parte il Lopresor, preso per alcuni mesi, la paziente non ha mai avuto una terapia antiemicranica. In questi casi consiglierei piuttosto Depakine e Chrono 500 mg la sera. Per le crisi di emicrania consiglierei Zomig o Maxalt. La paziente dovrebbe essere spinta a riprendere un'attività professionale, che comporterebbe un rallentamento della tensione in cui vive. Dal punto di vista neurologico, l'unico problema per una ripresa lavorativa sono le cefalee dal carattere emicranico che, nella frequenza attuale, potrebbero comportare un'incapacità lavorativa tra il 15 e il 20% al massimo. Non penso che con la rendita AI, sicuramente limitata, si faccia un piacere alla paziente, con il rischio di aumentare la sua convinzione di essere definitivamente invalida." (...)"

(Doc. AI 18, pag. 7-8)

                            2.5.4.   Sulla base di tutti gli atti medici acquisiti, inclusi quindi i due succitati referti specialistici, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM hanno concluso come segue:

"  (...)

H            VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE

              DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'incapacità lavorativa dell'A. attuale si può in questo modo precisare:

L'A. non può più lavorare in condizioni analoghe a quelle della situazione traumatica da lei vissuta e cioè ad un banco di vendita di formaggi e salumi con prodotti chiusi all'interno di vetrina metallica. In svariate altre attività, come per esempio venditrice in un negozio di abbigliamento (ha il diploma di disegnatrice - di stilista di moda), la sua incapacità lavorativa globale non è superiore al 25%.

Alle domande posteci nell'incarico peritale così possiamo rispondere:

1.           Anamnesi:

              Vedasi capitoli A.1 e A.2.

2.           Dati soggettivi dell'A.:

              Vedasi capitolo A.3.

3.           Constatazioni obiettive:

              Vedasi capitoli C, D ed E.

4.           Diagnosi:

              Vedasi capitolo F.

5.           Grado di capacità di lavoro, in percentuale, nell'esercizio dell'attività lucrativa o dell'attività abituale (p. es. casalinga) svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute:

              -     Quando la capacità di lavoro ha subìto una riduzione pari almeno al 25 percento?

              -     Quali sviluppi ha subìto da allora la capacità di lavoro?

              -     Quali ulteriori sviluppi ci si deve probabilmente attendere?

              L'A. presenta, ai fini AI, la seguente situazione valetudinaria:

Dal 06.01.1999 fino ad ora e continua l'A. non è più adatta solo a lavori che implichino un diretto confronto con la situazione traumatica da lei vissuta, cioè nel suo ultimo lavoro.

In svariati altri lavori ella presenta, dall'1.08.1999 fino ad ora e continua, una capacità lavorativa che raggiunge il 75%.

Siamo convinti che una ripresa del lavoro in questa misura, particolarmente nell'ambito di venditrice nell'abbigliamento, e in altre attività simili, rappresenterebbe un'utile ergoterapia. Inoltre per le cefalee le possibilità terapeutiche non sono ancora esaurite. Anche la situazione postraumatica è andata con il tempo migliorando ed è ora in secondo piano.

6.           Possibilità di migliorare la capacità di lavoro:

Sicuramente la capacità lavorativa attuale già alta, potrà essere migliorata con una terapia più adeguata delle cefalee e con un rapido reinserimento lavorativo in ambiente adatto alle condizioni sovraesposte.

7.           Altre indicazioni:

              Nessuna.

              Come casalinga l'A. è abile all'80%." (Doc. AI 18, pag. 11-12)

                                         Nella proposta medico del 13 giugno 2002 la Dr.ssa __________ del SMR ha indicato che:

"  Alla luce della perizia effettuata al SAM l'A. risulta abile nella misura dell'80% nella sua professione di venditrice; l'unica limitazione, nell'ambito psicologico, è quella citata dal Dr. __________ alfine di evitare un'ulteriore esposizione a eventuali fattori stressanti (quale potrebbe essere nel caso concreto un banco di vendita di formaggi e salumi con prodotti chiusi all'interno di una vetrina metallica...)." (Doc. AI 22)

                                         Sulla scorta della succitata perizia multidisciplinare del SAM, l’UAI ha dunque respinto la domanda di prestazioni presentando l’assicurata un'incapacità lavorativa del 25%.

                               2.6.   Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.7.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.8.   Questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti gli esperti del SAM.

                                         I medici, specialisti delle affezioni invalidanti di cui la ricorrente è portatrice, hanno compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista neurologico e psichiatrico sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla completa incapacità dell'assicurata nella precedente attività ("l'assicurata non può più lavorare in condizioni analoghe a quella della situazione traumatica da lei vissuta, cioè ad un banco di vendita di formaggi e salumi con prodotti chiusi all'interno di una vetrina metallica", cfr. doc. AI 18 pag. 11) e alla parziale capacità lavorativa, del 75%, in svariate altre attività, come ad esempio quella di venditrice in un negozio di abbigliamento, visto il suo diploma di disegnatrice - stilista di moda (cfr. doc. AI 18, pag. 11).

                                         Gli specialisti hanno segnalato che l'infortunio subito dall'assicurata appare piuttosto banale, come confermato anche dalla ripresa totale del lavoro dopo circa quattro settimane dall'accaduto. I medici hanno osservato che "la diagnosi principale psichiatrica attuale è di disturbo da dolore somatoforme con cefalee recidivanti, mentre lo stato dopo disturbo da stress appare come seconda diagnosi" (cfr. doc. AI 18). I periti hanno rilevato che i disturbi della sfera psichica appaiono come modesti, indicando che la ripresa di un'attività lavorativa, specialmente nella sua professione, per esempio quale venditrice in un negozio d'abbigliamento, rappresenterebbe non solo una soluzione ma anche un'ergoterapia di grande importanza per l'assicurata (cfr. doc. AI 18).

Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

                                         Stante quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile in misura del 75% in attività consone alle limitazioni descritte dagli specialisti del SAM (ossia attività che non espongano l’assicurata a eventuali fattori stressanti che le facciano rivivere l’infortunio subito, come ad esempio dover lavorare ad un banco di vendita di formaggi e salumi con prodotti chiusi all’interno di una vetrina metallica).

                               2.9.   L'Ufficio assicurazione invalidità ha in seguito affidato la valutazione economica del caso alla consulente in integrazione professionale. Basandosi sulla succitata perizia, con rapporto finale 12 settembre 2003 la consulente ha osservato:

"  (...)

Danno alla salute e conseguenze

Oggettivamente

L'assicurata ha subito un infortunio sul lavoro - negozio __________ di __________ - nello svolgere le sue funzioni di Venditrice in data 6 gennaio 1999 (... piegata intenta a riempire la vetrina apribile del banco dei formaggi e salumi, il portellone si è chiuso improvvisamente colpendo la parte centrale della testa dell'assicurata... ).

Per i dati medico-teorici riporto la sintesi, ad opera della Dr.ssa __________ <proposta del medico SMR>: ... alla luce della perizia SAM l'assicurata è abile nella misura del 80% nella sua professione di Venditrice, l'unica limitazione, nell'ambito psicologico, è quella citata dal Dr. __________ di evitare un'ulteriore esposizione a eventuali fattori stressanti (quale potrebbe essere nel caso concreto un banco di vendita di formaggi e salumi con prodotti chiusi all'interno di una vetrina metallica...).

Soggettivamente

Ho incontrato l'assicurata, accompagnata dal marito, per un colloquio di orientamento e pianificazione professionale in vista di un reinserimento nella vita attiva; nel corso del colloquio la signora ha tenuto a ribadire - più volte - di stancarsi facilmente, di avere spesso mal di testa, quindi forti e persistenti emicranie che gli impediscono anche di riposare.

Visto il non miglioramento dello stato di salute, malgrado le cure profuse qui in Ticino dai vari specialisti, la signora RI 1 si è rivolta a medici italiani (prof. __________ di __________) che hanno prescritto una cura farmacologica presa a carico eccezionalmente dalla cassa malati __________.

La signora non concorda con la valutazione medico-teorica ad opera dei medici del SAM (...abilità quasi totale per mansioni di Venditrice di abbigliamento...), ritenendosi molto limitata nella capacità lavorativa anche in attività semplici e di carico leggero, questo soprattutto per le cefalee e le emicranie quasi costanti, che la debilitano.

L'interessata sottolinea che i lavori e le diverse mansioni che ha svolto fino al manifestarsi del danno alla salute erano di carico fisico - e psichico (responsabilità di gestione) impegnativo e che ora sicuramente non potrebbe più fare. Da qualche mese, grazie a conoscenze personali, è riuscita a trovare un impiego a tempo parziale dove sfrutta al massimo le sue capacità produttive e di tenuta fisica (vedi contratto di lavoro con "__________" di __________).

Dati socio professionali ed economici

L'assicurata dopo le scuole dell'obbligo, ha frequentato un Istituto professionale femminile (in __________) dove nel 1986 ottiene il diploma di Disegnatrice di moda (attività che non ha mai esercitato nella pratica professionale in azienda).

Trasferitasi in Svizzera ha sempre lavorato (dal 1989 in poi e fino al momento dell'infortunio) presso il negozio __________ di __________, dove era diventata Vice gerente; ha interrotto l'attività dopo l'infortunio professionale; qui, nel 2002, avrebbe percepito uno stipendio annuo pari a fr. 45'500.-.

Durante l'inverno scorso (periodo natalizio) ha lavorato presso il negozio __________ di __________, alla cassa del reparto abbigliamento per 4 ore al giorno; l'attività è stata interrotta perché troppo stressante. Il lavoro nel settore della vendita le piace, ama il contatto con la clientela; grazie a conoscenze personali dal mese di giugno 2003 è riuscita a trovare un altro posto di lavoro - a metà tempo quale Venditrice di Panetteria (fr. 1'400.- al mese per 12 mensilità, fr. 16'800 all'anno).

Attitudine alla reintegrazione professionale

L'assicurata risulta essere piuttosto centrata sui problemi di salute, soprattutto le emicranie che la affaticano e la rendono nervosa e a tratti demoralizzata-depressa; afferma di non poter più lavorare a tempo pieno nemmeno in un contesto molto tranquillo e/o semi protetto; riesce a lavorare al massimo per mezza giornata tutti i giorni, là dove le sia possibile prendere dei momenti di pausa al bisogno e dove non sia costantemente sollecitata nella richiesta produttiva.

Durante il colloquio ho avuto la sensazione di trovarmi davanti ad una persona realmente motivata a dare il massimo per restare professionalmente attiva; una donna intelligente (il ruolo di vice gerente dimostra le indubbie capacità e qualità professionali); è risultata essere molto preoccupata per lo stato di salute e per il persistere delle emicranie che condizionano la sua vita a diversi livelli (lavoro, famiglia, ...).

Consulenza in integrazione professionale

Ho incontrato l'assicurata e nell'ambito della consulenza ho discusso delle possibilità di un reinserimento nella vita attiva almeno nella misura del 75% come stabilito in sede di perizia SAM. Analizzando nel complesso la situazione di questa assicurata mi sono dovuta rendere conto che esistono effettivi ostacoli al collocamento in contesti con forte richiesta produttiva; penso soprattutto all'attività di Venditrice nei grandi magazzini e/o nei centri commerciali.

Con i limiti lamentati dalla signora RI 1 (soprattutto le emicranie), non si ritiene di proporre dei provvedimenti professionali volti ad una formazione di base (... che porti eventualmente ad esigere un'attività lavorativa in misura maggiore a quella di Venditrice) e con questo recuperare sensibilmente la capacità di guadagno.

Nel caso specifico si tratterebbe di determinare se effettivamente si può pretendere che la signora lavori nella misura del 75%-80% (come stabilito in sede medico-teorica) oppure se quanto si realizza attualmente - presso la panetteria - è il massimo esigibile/raggiungibile.

L'assicurata è impiegata per 4 ore al giorno quale Venditrice di panetteria (in una piccola panetteria di un centro commerciale a __________), qui le è possibile prendere dei momenti di pausa secondo il bisogno; l'affluenza della clientela non è costante e continuata a ritmi serrati (vedi scritto del datore di lavoro del 24 giugno 2003); dal mio punto di vista è opportuno mantenere questa situazione di integrazione.

Provvedimenti d'integrazione professionale

L'assicurata è stata informata sulla questione del diritto alla rendita d'invalidità; non ci sono le condizioni per applicare provvedimenti d'integrazione professionale, volti ad una "riqualifica di base", nemmeno per "formazioni ad hoc" e/o per un percorso di perfezionamento professionale che le permetta di raggiungere altre competenze professionali; la questione delle emicranie e delle conseguenti difficoltà di concentrazione (per lo studio), impedirebbero il buon esito di un percorso formativo che prevede insegnamenti scolastico-teorici.

Calcolo economico

Visto quanto ha messo in luce l'analisi precedente, per un calcolo della capacità di guadagno residua faccio riferimento alle tabelle della Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e prendo in considerazione sia le attività leggere semplici e non qualificate (A) che quella esercitata attualmente presso la __________ (B), quindi:

           A) RSS, lavori leggeri non qualificati

R2  

        •     2002 = fr. 28'947.- (RSS lavori leggeri non qualificati da svolgere

                                                                            al 75%)

R1

        •     2002 = fr. 45'500.- Vice gerente negozio __________ (vedi

                                                                            fax del 11/10/2002)

Capacità di guadagno residua: 47.71%

           B) Venditrice di panetteria a metà tempo

R2

        •     2003 = fr. 16'800.- (c/o "__________" al 50%)

R1

        •     2002 = fr. 45'500.- Vice gerente negozio __________ (vedi

                                                  fax dei 11/10/2002)

Capacità di guadagno residua: 36.92%" (Doc. AI 31)

                             2.10.   In merito alla valutazione economica operata dalla consulente in integrazione professionale va osservato quanto segue.

                                         Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201). Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op cit., p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124). Dall’altra parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15 – 18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

                                         Ciò non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in integrazione professionale.

                                         Nel suo rapporto 12 settembre 2003 la consulente, tenendo conto delle risultanze peritali e specialistiche, ha evidenziato che nel caso di specie non sono più dati i presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione professionale volti ad una formazione di base, che porti ad un recupero o miglioramento della capacità di guadagno e ciò a causa soprattutto delle emicranie che affliggono l'assicurata. La consulente ha precisato inoltre che, analizzando la situazione dell'assicurata, ha potuto rendersi conto del fatto che esistono effettivi ostacoli al collocamento in contesti con forte richiesta produttiva, come ad esempio nell'attività di venditrice nei grandi magazzini e/o nei centri commerciali.

                                         La consulente ha poi proceduto al calcolo della capacità di guadagno residua dell'assicurata, sia nella sua attuale attività di venditrice di panetteria a metà tempo (cfr. punto B doc. AI 31 pag. 4), sia in attività leggere non qualificate (cfr. punto A doc. AI 30 pag. 3). A tal proposito, questo Tribunale rileva che la percentuale di capacità lavorativa residua in lavori leggeri non qualificati del 47.71% indicata dalla consulente sulla base di un reddito da valida di fr. 45'500 e di un reddito da invalida in lavori leggeri non qualificati da svolgere al 75% pari a fr. 28'947 è errata. La percentuale di incapacità lavorativa risultante dal calcolo citato avrebbe infatti dovuto essere ben inferiore.

                                         Nel caso di specie, decisivo è definire il più oggettivamente possibile, tenuto conto delle risultanze mediche, la residua capacità di lavoro dell'assicurata in un'ottica economica.

                                         D'altra parte, come accennato, in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ all'assicurata incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurata deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).

                                         La consulente ha infine ritenuto una riduzione globale di rendimento del 10% (10% per attività leggere, cfr. doc. AI 31a).

                                         Tale valutazione è stata fortemente e decisamente criticata dal funzionario dell’amministrazione, il quale, nella “proposta capo servizio” 31 ottobre 2003, si è così espresso:

"  Prendo atto del rapporto della Consulente IP, Sig.a __________, che non posso ritenere soddisfacente per i seguenti motivi:

Ÿ   La Sig.ra RI 1 è impiegata per 4 ore al giorno quale venditrice di panetteria in una piccola panetteria di un centro commerciale a __________.

Ÿ   Dal lato medico è esigibile che svolga la professione di venditrice - attività svolta fino all'insorgenza del danno alla salute - nella misura del 75%, l'unica limitazione viene data nell'ambito psicologico infatti, dovrebbe evitare un'ulteriore esposizione a eventuali fattori stressanti (quale potrebbe essere nel caso concreto un banco di vendita di formaggi e salumi con prodotti chiusi all'interno di una vetrina metallica ...).

Ÿ   La giurisprudenza permette infine di utilizzare, quale reddito di confronto, il reddito effettivamente realizzato da un assicurato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua. Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perchè l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado d'invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Sentenza TFA 09.05.01 in re S.D. - 275.44.176.310).

Ÿ   Va inoltre rammentato che, conformemente ad un principio generale che informa anche il diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova attività.

Ÿ   Nel presente caso la Consulente IP propone due possibilità: 1) un confronto con il reddito fissato dalle tabelle della Inchiesta Svizzera sulla struttura dei salari (RSS), prendendo come reddito da invalida quello in attività leggere non qualificate; 2) un confronto con il reddito che percepisce attualmente lavorando in misura del 50%.

Ÿ   Dal profilo medico non si può ritenere che l'assicurata sfrutti in modo completo la sua capacità lavorativa, essendo occupata unicamente al 50% quando, invece, potrebbe lavorare al 75%. Alle spalle ha una formazione quale stilista e disegnatrice di moda, che potrebbe essere una buona qualifica per es. come venditrice in una boutique, inoltre l'attività appresa è esigibile almeno nella stessa misura che in quella di venditrice. Tutti questi elementi permettono di ritenere la Sig.ra RI 1 reintegrabile in modo più soddisfacente dal profilo salariale.

Ÿ   In conclusione le statistiche RSS non sono applicabili nel caso in oggetto. La Sig.ra RI 1 potrebbe continuare la sua attività di venditrice nella misura del 75% con l'unica attenzione di evitare banchi di vendita con strutture metalliche apribili verso l'alto (peraltro assai rare nei comuni negozi). La capacità di guadagno non può quindi essere inferiore all'idoneità definita in sede medica e conseguentemente fissata al 75%.

Ÿ   In via del tutto abbondanziale. Non possiamo in ogni modo accettare il calcolo della Consulente IP effettuato con le tabelle RSS, quando espone, senza motivarlo, il quartile 1 ed una riduzione del 10% per attività leggere. Dal lato medico non esistono controindicazioni per lavori pesanti o medio-pesanti e determiniamo perciò un'invalidità del 37.67%, la quale non permetterebbe l'attribuzione di rendita AI." (Doc. AI 32)

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique VSI 2002 pag. 64; STFA del 30 giugno 2000 nella causa B., pag. 5).

                                         La giurisprudenza federale citata (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc), ha già avuto modo di precisare che il giudice delle assicurazioni, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da un stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Pertanto, nel caso di specie, ritenuta la giovane età della ricorrente (nata nel __________), il suo grado di formazione, la nazionalità __________, ma con domicilio in Svizzera fin dal 1989 e le limitazioni funzionali esclusivamente di carattere psicologico dovute al trauma subito, non si intravedono ragioni che possano giustificare una riduzione del 10% come stabilito, senza motivazione, dalla consulente IP, percentuale rettamente contestata dal funzionario dell’UAI.

Per inciso, va comunque rilevato che in sede ricorsuale il rappresentante dell’assicurata non ha contestato la mancata presa in considerazione nella decisione dell’amministrazione, dell’ulteriore riduzione del 10% indicata dalla consulente IP e rifiutata dall’UAI.

                                         In conclusione, alla luce di quanto precede, è da ritenere siccome dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 p. 210/211) che il danno alla salute di cui è affetta l’assicurata - e per il quale è da ritenere non sussistano realistiche possibilità di miglioramento - provoca una incapacità al lavoro totale nella sua precedente professione di venditrice in negozi di alimentari che presentano banchi di vendita con strutture metalliche apribili verso l’alto e nell'ordine del 25 % in altre attività, anche di vendita per esempio nel settore dell’abbigliamento, compatibili con le limitazioni funzionali rilevate in sede peritale (l’assicurata non può più lavorare in condizioni analoghe a quelle della situazione traumatica da lei vissuta e cioè ad un banco di vendita di formaggi e salumi con prodotti chiusi all'interno di vetrina metallica, cfr. doc. AI 18).

                                         In tale contesto, dunque, è corretto procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in quelle attività ritenute proponibili.

                             2.11.   Ora, stante l'assenza di presupposti per l'applicazione di provvedimenti reintegrativi, ritenuta l'esigibilità da parte dell'assicurata di attività leggere adeguate, occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.

                                         Al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art. 16 LPGA, cfr. consid. 2.4.), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale venditrice (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non qualificate (reddito da invalido).

                                         Come detto (cfr. consid. 2.4.), determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento dell’emanazione della decisione contestata.

                                         Nella fattispecie concreta, l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurata decorrerebbe dal 1° ottobre 2000 (inabilità lavorativa al 100% dal 1° ottobre 1999, cfr. doc. AI 14), motivo per cui il raffronto dei redditi è da far risalire a quell'anno.

                          2.11.1.   Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 3 febbraio 2003 la consulente in integrazione ha considerato l’importo annuo di fr. 45'500.-- (non contestato dalla ricorrente) prendendo quale dato di riferimento quello comunicato dallo stesso datore di lavoro per il 2002 (doc. AI 29a), ciò che, come vedremo qui di seguito, non influisce in ogni caso sull'esito della presente procedura.

                                         L'assicurata nel 1999, quale vice-gerente di un negozio alimentare annesso ad una stazione di servizio autostradale, ha guadagnato fr. 3'300.-- mensili (fr. 42'900.--, doc. AI 26).

                                         Nel 2000 e nel 2001 ella avrebbe continuato a percepire, secondo quanto dichiarato dal datore di lavoro, lo stesso salario (cfr. doc. AI 29 a).

                                         Nel 2002, per contro, ella avrebbe guadagnato fr. 3’500.-- mensili (x 13 mensilità, quindi fr. 45'500.-- all'anno; cfr. doc. AI 29 a), nel 2003 ella avrebbe percepito fr. 3'550 mensili (x 13 mensilità, quindi pari a fr. 46'150 annui, cfr. risposte fornite dal datore di lavoro, doc. VII), mentre nel 2004 avrebbe guadagnato fr. 3'600 mensili, pari a fr. 46'800 annui (cfr. risposte fornite dal datore di lavoro, doc. VII).

                          2.11.2.   Riguardo al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Come visto (cfr. consid. 2.10.), per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25%.

                                         Nella fattispecie occorre quindi stabilire il reddito che l'assicurata potrebbe conseguire in attività leggere, ritenute siccome esigibili dal profilo medico (cfr. doc. AI 18) e considerate parimenti in sede di valutazione economica da parte della consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI 31).

                                         In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑) per le donne.

                                         Per quanto riguarda l'applicazione di suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno 2003 in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00, consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali).

                                         Conformemente ai dati statistici salariali (valore mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico).

                                         Considerata una capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al 75%, ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di fr. 27'246.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con quello da valido di fr. 42'900.--, risulta un’incapacità al guadagno del 36.49% (42'900 – 27'246 x 100 : 42'900), arrotondata al 36% (secondo la più recente giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche).

                                         Per il 2001 la situazione è la seguente.

                                         Il reddito da invalido stabilito per il 2000, riportato su 41,7 ore (La Vie économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.3, p. 87), ammonta nel 2001 a fr. 37'139.31.-- ([36'328 : 41.8 x 41.7] x 1902 : 1856).

                                         Considerata una capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al 75%, ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di fr. 27'854.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con quello da valido di fr. 42'900.--, risulta un’incapacità al guadagno del 35.07% (42'900 – 27'854 x 100 : 42'900), arrotondata al 35% (secondo la più recente giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche).

                                         Conformemente ai dati statistici salariali (valore mediano) relativi al 2002, il salario ipotetico conseguibile in attività semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,7 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 51’266.-- (fr. 4'098 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 40'945.-- (fr. 3'273 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 52'755.-- (fr. 4'217 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 41'195.-- (fr. 3'293 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico).

                                         Considerata una capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al 75%, ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di fr. 30'709.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con quello da valido, di fr. 45'500.--, risulta un’incapacità al guadagno del 32.51% (45'500 – 30'709 x 100 : 45'500), arrotondata al 33%.

                                         Per il 2003 la situazione è la seguente.

Il reddito da invalido di Fr. 40’945.- percepito dalle donne nel 2002 nel settore privato riportato su 41,7 ore settimanali di lavoro e adeguato, conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 126 V 81 consid. 7a), in base all’indice dei salari nominali, ammonta per il 2003 ad un salario lordo medio ipotetico pari a Fr. 41’475.- (Fr. 40’945.- : 1933 (indice dei salari nominali nel 2002) x 1958 (nel 2003)) (cfr. “La vie économique 11/2004", Tabella B 10.3 pag. 87).

                                         Considerata una capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al 75%, ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di fr. 31'106.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con quello da valido, di fr. 46’150.--, risulta un’incapacità al guadagno del 32.60% (46’150 – 31'106 x 100 : 46’150), arrotondata al 33%.

Per quanto concerne il 2004, il reddito da invalido deve essere aggiornato al 2004. Tuttavia, il dato relativo all'indice dei salari nominali e reali per il 2004 non è ancora disponibile, per cui occorre riferirsi al dato, certo parziale, ma comunque indicativo, rappresentato dalla variazione percentuale dei salari in termini nominali fra i primi tre trimestri del 2004 in rapporto ai primi tre trimestri del 2003, secondo un tasso evolutivo dello 0,8% (cfr. “La vie économique 3/2005", Tabella B 10.2 pag. 95). Ne discende che, tenuto conto del rincaro applicabile all’anno 2004, il salario da invalido ascrivibile all’insorgente va fissato in fr. 41'807 ((Fr. 41’475.- x 0,8 : 100) + Fr. 41'475.-).

                                         Considerata una capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al 75%, ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di fr. 31'355.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con quello da valido, di fr. 46’800.--, risulta un’incapacità al guadagno del 33% (46’800 – 31'355 x 100 : 46’800).

                                         Stante quanto sopra, appare superfluo esaminare in che misura l'assicurata sia in grado - e con quali ripercussioni sulla sua capacità di guadagno - di sfruttare la propria capacità residua quale venditrice nel settore dell'abbigliamento dove essa, dal profilo medico, risulta presentare un'incapacità non superiore al 25%.

                                         In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.94 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.05.2005 32.2004.94 — Swissrulings