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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.03.2005 32.2004.83

14. März 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,566 Wörter·~38 min·4

Zusammenfassung

revisione. Commerciante indipendente. Incapacità lavorativa per motivi fisici

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.83   ZA/sc

Lugano 14 marzo 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'11 ottobre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 10 settembre 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, __________, commerciante indipendente, dal 1° agosto 1998 è stato posto al beneficio di una mezza rendita d'invalidità per un'incapacità al guadagno del 50% (doc. AI 11-14).

                                         Una prima richiesta di revisione (datata 6 febbraio 2001, doc. AI 19) è stata respinta con decisione 4 settembre 2002 (conferma del grado d’invalidità del 50%, doc. AI 54).

                               1.2.   La successiva domanda di revisione (del 30 aprile/7 maggio 2003, doc. AI 59) si è parimenti conclusa con la conferma del precedente grado d’invalidità del 50%:

"  (...)

Esito degli accertamenti

Ÿ    Preso atto del rapporto peritale del Dottor __________ del 3.12.2003 si rileva che, in considerazione dell'evoluzione clinica e radiologica, non vi sono i presupposti per una modifica della percentuale in incapacità lavorativa parziale del 50% finora stabilita.

Ÿ    L'attività professionale svolta risulta essere ergonomicamente adatta e di tipo leggera e quindi compatibile al danno alla salute.

Questo grado d'invalidità giustifica l'ulteriore diritto alla rendita come versata finora.

Decidiamo pertanto:

Ÿ    La richiesta di aumento della rendita d'invalidità è respinta."

(Doc. AI 79)

                               1.3.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, che ha postulato il riconoscimento di un grado d’invalidità del 70% e l’erogazione di una rendita intera, con decisione su opposizione 10 settembre 2004 l'UAI ha confermato la propria precedente decisione:

"  (...)

3.                                                                            In concreto, occorre sottolineare che l'Ufficio AI ha espresso il proprio convincimento intimando la decisione che si è imposta al termine di una procedura istruttoria che ha consentito l'acquisizione di elementi fondati e probatori.

                                                                         Di regola, in sede di opposizione spetta all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.

                                                                         Nell'evenienza specifica, l'assicurato ha difatti inviato le sue osservazioni completate dalla dovuta certificazione medica.

                                                                         A questo proposito, l'UAI ha sottoposto di nuovo al proprio SMR gli atti dell'incarto comprensivi pure della documentazione raccolta in sede di procedura d'opposizione.

                                                                         Il SMR ha evidenziato innanzitutto che il contenzioso avviato dall'opponente, nonché dal medico curante Dr. __________, non verte sull'esame clinico reumatologico, ma sulla diagnosi di osteoporosi ed a comprova di ciò è stato allegato il risultato di densitometria ossea eseguita il 09 marzo 2004 presso l'Ospedale __________ di __________. I dati di tale esame hanno riassunto anche i valori precedenti, ad eccezione di quelli riscontrati l'11 settembre 1997. Si tratta di valori con variazioni nel tempo, che hanno denotato l'efficacia della terapia e che sono stati indicativi per la presenza di un'osteoporosi non di grado severo.

                                                                         In definitiva, va precisato che le conclusioni, alle quali è giunto il curante Dr. __________, sono state basate solo sui rilievi clinici puri, facendo astrazione dell'esame di funzionalità.

                                                                         Le variazioni dello stato di salute sono state minime e non tali dunque da incidere in misura diversa sulla capacità lavorativa dell'opponente, rispetto a quanto già precedentemente era stato apprezzato dall'UAI.

                                                                         Per principio, bisogna infine sottolineare che le perizie mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).

                                                                         In conclusione, ritenuto che la perizia effettuata dal Dr. __________ di __________ non offre spunti di critica, risultando completa e dettagliata , e valutato che le argomentazioni sostenute in sede di opposizione non possono sovvertire il giudizio espresso dall'amministrazione con la decisione impugnata, l'Ufficio AI del Canton Ticino risolve: l'opposizione è respinta." (Doc. AI 89)

                               1.4.   Con tempestivo ricorso al TCA  l'assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha chiesto che gli venga riconosciuta una rendita intera d’invalidità dal 10 settembre 2004, motivando:

"  (...)

3.                                                                            II 22 gennaio 2003 il ricorrente ha segnalato all'Ufficio Al di aver cessato ogni attività lavorativa dal 1. gennaio 2003, a causa della recrudescenza dei suoi disturbi fisici (cfr. incarto Al, lettera ricorrente a Al del 22.1.2003).

Con lettera 30 aprile 2004 il Dr. __________ ha confermato un'ulteriore accentuazione delle sofferenze causate dai disturbi statici e degenerativi del ricorrente, sottolineando come, nelle persone affette da alterazioni osteoarticolari degenerative, di solito, le modificazioni morfologiche e patologiche evidenziabili sono precedute da perdite di funzione, anchilosi e disagi.

Il medico ha quindi postulato, nuovamente, il riconoscimento di un'incapacità lavorativa del 70% (cfr. incarto Al, lettera Dr. __________ a Ufficio Al del 30.4.2003 e rapporto del Dr. __________ del 5.11.2002).

In data 31.5.2003 il ricorrente ha presentato una nuova richiesta di revisione della rendita (cfr. incarto Al, richiesta di revisione della rendita del 31.5.2003).

Il Dr. __________, incaricato dall'AI di effettuare una nuova valutazione sulla residuale capacità lavorativa del ricorrente (cfr. incarto Al, proposta del Dr. __________ del 7.10.2003, perizia Dr. __________ del 3.12.2003), ha dichiarato che, dal punto di vista reumatologico, la situazione restava sostanzialmente invariata rispetto alle precedenti constatazioni, concludendo per un quadro clinico non modificato.

In base alle conclusioni peritali, l'Ufficio Al ha respinto la richiesta di aumento del grado d'invalidità, con decisione 13 gennaio 2004 (cfr. incarto Al, decisione Ufficio Al 13.1.2004), decisione contro la quale il ricorrente ha formulato tempestiva opposizione il 13 febbraio 2004, successivamente precisata con l'invio di ulteriori atti medici, tra cui il rapporto di una nuova misurazione della densità ossea fatta eseguire presso il __________ di __________, e un rapporto del Dr. __________ con allegata diversa dottrina medica (cfr. incarto Al, opposizione 13.2.2004, lettere ricorrente del 10/28.3.2004, risultati densitometria, rapporto dr. __________ del 31.3.2004).

A seguito dell'opposizione, i risultati dell'esame di densità ossea sono stati sottoposti al Dr. __________ che ha concluso ad una variazione dello stato di salute minima e non tale da incidere ulteriormente sulla capacità lavorativa del ricorrente (cfr. incarto Al, annotazioni del medico del 2.8.2004).

      Prove: richiamo incarto Al, c.s.

4.   Con decisione su opposizione del 10 settembre 2004, l'Ufficio Al ha confermato la propria posizione del 13 gennaio 2004, negando al ricorrente un'estensione dell'incapacità lavorativa. Da qui il presente ricorso.

      Prove: richiamo incarto Al, c.s, doc. A.

5.   Contestate, nel caso concreto, sono le conclusioni del perito incaricato dall'AI, Dr. __________ e del medico responsabile SMR, Dr. __________, secondo le quali, le variazioni dello stato di salute sono state minime e non tali da incidere in maniera diversa sulla capacità lavorativa del signor RI 1.

      Prove: c.s.

6.   Va considerato in primo luogo che, benché la diagnosi di osteoporosi del ricorrente sia stata riconosciuta sin dalla prima domanda di prestazioni Al, e confermata nella prima richiesta di revisione, nell'ambito della seconda domanda di revisione, il perito dell'AI non ha richiesto un nuovo esame della densità ossea, per determinarne l'evoluzione e quindi non si è pronunciato su quest'aspetto.

Quest'esame è stato fatto eseguire a posteriori, direttamente dal ricorrente, presso il __________ di __________. I dati, trasmessi all'Autorità nell'ambito della procedura di opposizione, sono stati esaminati sommariamente dal Dr. __________ e non sono stati invece sottoposti al perito designato, Dr. __________, per una sua valutazione. Si chiede dunque che i dati dell'ultima densitometria siano sottoposti al perito affinché formuli il suo parere su questi dati e sulla loro evoluzione. Ci chiede inoltre se non sia opportuno che sia effettuato un nuovo rilevamento della densità ossea.

Il Dr. __________, che ha fornito il proprio parere, dopo l'inoltro dell'opposizione, ha allegato diversi estratti di dottrina medica recente, che attesta come la coesistenza tra morbo di Scheuermann e osteoporosi abbia per conseguenza un aumento del rischio di fratture. Il rischio di fratture, costituisce, infatti, una complicazione dell'osteoporosi, ed è notevolmente aumentato in caso di cumulo tra questa patologia e il morbo di Scheuermann. Il rischio è tanto più elevato se, come nel caso concreto, si assiste ad un peggioramento dei valori della densità ossea.

Secondo il Dr. __________ l'aumento maggiorato del rischio di fratture, dovuto alla coesistenza delle due patologie e alla nuova diminuzione della densità ossea (vedi densitometria del 9.3.2004), costituisce un elemento nuovo delle condizioni di salute del signor RI 1, che non è stato valutato nella sua giusta misura dal perito e dai medici dell'Al.

Si chiede dunque che l'esame dei suddetti dati densitometrici, avvenga in considerazione di quanto sopra indicato dal Dr. __________ e alla luce della più recente dottrina medica in questo campo.

A mente del Dr. __________, se i dati fossero stati valutati secondo il loro giusto peso, l'autorità di prima istanza avrebbe riconosciuto al ricorrente un grado di invalidità almeno pari al 70%. Secondo il medico, questo rischio aggravato, ha per conseguenza di limitare in modo rilevante il ricorrente non solo nella sua attività professionale, ma nella sua vita quotidiana. Anche minimi sforzi possono, infatti, facilmente provocare fratture ossee importanti e sono quindi controindicati in pazienti affetti dalle due patologie cumulate.

Questa constatazione costituisce un nuovo aspetto, che valutato con la preesistente e comprovata necessità del ricorrente di fare numerose pause e all'impossibilità, pure accertata, di mantenere a lungo la medesima posizione, determinano una modifica rilevante del suo stato di salute, contrariamente a quanto invece concluso dal perito e dal medico dell'AI.

Questa modifica è quindi tale da giustificare una variazione del grado d'invalidità, da fissarsi almeno al 70%, con conseguente riconoscimento di una rendita intera.

      Prove:  richiamo incarto Al (in particolare: perizia Dr. __________ 3.12.2003, perizia Dr. __________ 8.4.2002, parere Dr. __________ 31.3.2004, annotazioni del medico Dr. __________ 2.8.2004, dottrina medica, risultati MOC vertebrale e femorale 9.3.2004); doc. C/lettera 6.10.2004 del Dr. __________ all'attenzione RA 1.

6.   Oltre alle considerazioni sopra menzionate, il ricorrente ribadisce che soffre delle conseguenze di un aumento della cifosi, specie a livello vertebrale, e ciò nonostante, a giudizio del perito, non vi siano state variazioni sostanziali a livello radiologico e la statura riscontrata sia invariata. Quest'aumento dell'incurvatura provoca al ricorrente un'intensificazione dei disagi e dei dolori, che gli impongono pause ed esercizi fisici specifici maggiori rispetto al passato.

Anche in questa sede il ricorrente ripropone la necessità di essere sottoposto ad un esame dell'incurvatura della sua cifosi vertebrale, esame che non è stato eseguito nell'ambito dell'istruttoria. Egli ritiene l'esame necessario per costatare se e in che misura vi è stato un aumento dell'incurvatura indipendentemente dalla variazione della sua statura, a conferma dell'aumento dei disagi e dolori fisici.

      Prove:  richiamo incarto Al, perizia atta a misurare l'incurvatura della cifosi del ricorrente e comprare i risultati con le risultanze precedenti.

Per tutti questi motivi, richiamate tutte le norme applicabili, riservato un più ampio sviluppo in fatto e in diritto in corso di procedura, si chiede che venga

giud icato

      I.   II ricorso è accolto. Di conseguenza:

           1.  La decisione su opposizione del 10.09.2004 dell'Ufficio Al è annullata.

           2.  È accertato l'aumento del grado d'invalidità del signor RI 1 e il conseguente diritto a percepire una rendita Al intera.

      II. Protestate tasse, spese e ripetibili." (Doc. I)

                               1.5.   Con risposta di causa 11 novembre 2004 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso, precisando:

"  (...)

Preso atto dell'allegato ricorsuale, ritenuto che il ricorrente ha prodotto nuovi documenti medici a suffragio delle proprie argomentazioni, abbiamo valutato in base a questi ultimi, se vi sono i presupposti per sostenere un peggioramento rilevante dello stato valetudinario del ricorrente.

Dall'annotazione medica emessa dal Servizio medico regionale dell'AI (SMR) che alleghiamo alla presente, si riconfermano le considerazioni già espresse in sede di opposizione ovvero che non vi è comprova dell'avvenuto peggioramento dello stato di salute del ricorrente con influsso ulteriore sulla capacità lavorativa.

Rilevato come, per il resto, l'atto ricorsuale sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, lo scrivente ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, della quale postula l'integrale conferma." (Doc. V)

                               1.6.   Con scritto 26 novembre 2004 l’assicurato ha osservato:

"  (...)

Nuovo mezzo di prova:

doc. D/rapporto dell'Istituto __________ di __________ del

            12 ottobre 2004 con allegata lettera del Dr. __________.

Osservazioni con riferimento al doc. D e al doc. Vbis

Con riferimento al doc. D, si osserva che il rapporto contiene il fattore "T score", che mancava nel documento di cui all'incarto AI sull'esame densiometrico MOC del 9.3.2004. Il nuovo documento evidenzia che il livello dell’osteoporosi del signor RI 1 non è "ai limiti della significatività clinica" come indicava il Dr. __________ nel suo scritto del 9.3.2004. Va considerato che un "T score" al di sotto del valore

-2.5 indica la presenza di osteoporosi nel soggetto. Un valore di -3.2 è quindi indice di un'osteoporosi marcata.

Il documento conferma dunque un netto peggioramento della situazione clinica del ricorrente, che è stato a torto negato dall'autorità di prime cure.

Con riferimento al doc. Vbis, si contesta quindi anche che non vi sia stata una modifica dei dati dei valori dell'osteoporosi dal 1996.

La presenza di un'osteoporosi marcata nel ricorrente conferma ulteriormente l'esistenza di un rischio aggravato di fratture dovuto alla coesistenza di questa patologia con le note deformazioni vertebrali (morbo di Scheuermann). Questo rischio aggravato, oggi riconosciuto dalla letteratura scientifica (messa a disposizione dal Dr. __________ dell'Ufficio AI e allegata quindi agli atti), non è stato considerato nel caso concreto dal Dr. __________, che insiste nel non prendere in considerazione questo aspetto. Si tratta invece di un nuovo elemento, significativo, che limita ulteriormente la capacità lavorativa del ricorrente, che non è stato analizzato nell'ambito della perizia del Dr. __________ e che merita, quindi, a mente del ricorrente e del Dr. __________, di essere riconosciuto ed approfondito." (Doc. VII)

                               1.7.   Con osservazioni del 10 dicembre 2004 l’UAI ha precisato:

"  A seguito dello scritto 26.11.2004 del ricorrente, abbiamo sottoposto per esame i documenti medici al Servizio Medico Regionale dell'AI (di seguito SMR).

Dall'annotazione medica emessa dal SMR, che alleghiamo alla presente, si evidenzia come il rischio descritto dal ricorrente (osteoporosi marcata) non è per nulla aumentato  in modo significativo. Per il resto si rinvia alle considerazioni mediche già espresse precedentemente (cf. annotazione SMR del 03.11.2004).

Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del  ricorso." (Doc. IX)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme di legge introdotte dalla 4a revisione dell’AI.

Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se vi è stato un cambiamento importante della situazione invalidante di RI 1 giustificante un aumento, in via di revisione, della rendita d'invalidità.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit., pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Riguardo al reddito conseguibile senza invalidità, va inoltre precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         La giurisprudenza federale ha inoltre precisato che è giustificato fondarsi sul reddito effettivo nella misura in cui si può ammettere che l'assicurato potrebbe conseguire un guadagno analogo in altri posti sul mercato del lavoro (RCC 1973 201, 1961 80; Valterio, op. cit., pag. 202-203; ATFA 1968 188; EVGE 1961, 41).

                               2.5.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

                                         Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.

                                         Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                               2.6.   La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4). Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

                               2.7.   Nella fattispecie, in sede di revisione, basandosi sulla perizia del dicembre 2003 del dr. __________, reumatologo, l’amministrazione ha accertato che le condizioni di salute di RI 1 non sono peggiorate negando quindi, come al contrario auspicato dall’assicurato e dal suo medico curante, il diritto ad una rendita intera (doc. AI 77, 78, 87, Vbis, IXbis).

                                         Dagli atti all’inserto risulta che il 30 aprile 2003, il dr. __________, internista, endocrinologo e medico curante, ha attestato quanto segue:

"  Il Signor RI 1 mi ha comunicato all'occasione di una visita medica ambulatoriale del 25.02.03 che aveva dovuto liquidare il negozio perchè la sua attività al 50% non gli lasciava il tempo per curarsi, cioè di fare le pause di riposo-stretching e la fisioterapia-passeggiate che la sua sofferenza (mal di schiena) richiede. Vedi al proposito il rapporto peritale del Dr. __________, del 08.04.02, in Vostro possesso e il rapporto specialistico del Dr. __________, qui allegato.

Devo fare osservare che la sofferenza causata dai disturbi statici e degenerativi vertebrali si è accentuata, tanto da costringerlo ad aumentare la durata e la frequenza delle interruzioni terapeutiche del lavoro in negozio (svolto in piedi o seduto). Il malessere che è andato intensificandosi col tempo non è oggettivabile e quantificabile nè tramite una perdita di statura, nè in una diminuzione della massa ossea alla densitometria ossea.

Sarebbe errato di sminuire l'incapacità lavorativa solo perchè le sue cause non sono misurabili con metodi fisici o radiologici. La perdita di funzione, l'anchilosi, il disagio che nasce con l'immobilità delle persone affette da alterazioni osteoarticolari degenerative, di solito precede le modificazioni morfologiche e patologiche evidenziabili.

Il Signor RI 1, che per i motivi elencati è stato costretto a lasciare il suo lavoro, ha notato di aver avuto un beneficio evidente da quando non deve più mantenere a lungo la stessa posizione, ciò che ne aumentava la rigidità dolorosa.

Egli mi ha pregato di segnalare l'evoluzione favorevole del suo stato alle Autorità assicurative competenti da quando ha cessato di lavorare, avendo ora il tempo sufficiente di curarsi: ginnastica in palestra, rilassamento con stretching e posizione sdraiata adeguata, rinforzo della muscolatura paravertebrale e del cinto scapolare, seguendo le istruzioni ricevute dal Dr. __________.

La sua incapacità lavorativa si stima al 70% e sembra per il momento stabilizzata.

Con cordiali saluti." (Doc. AI 59)

                                         Nel suo rapporto del 19 maggio 2003, il dr. __________, generalista e medico sportivo SSMS, ha posto la diagnosi di morbo di Scheuermann alla colonna dorsale-lombare, una discopatia L5-S1 e un’osteoporosi, certificando un’incapacità lavorativa del 50% dal 1998 (doc. AI 65).

                                         Nel suo referto 3 dicembre 2003 il perito incaricato dall’UAI ha osservato:

"  (...)

4.   DIAGNOSI

-     sindrome cervicotoracolombovertebrale su alterazioni statiche della colonna con formazione di una scoliosi a forma di S, destro convessa nella zona toracale con ipercifosi toracale e iperlordosi cervicale compensatoria. Presenza di alterazioni degenerative soprattutto a livello della colonna nella zona toracale intermedia da Th 6 fino a Th 10 con spondilosi anteriore, nonché presenza di alterazioni degenerative a livello dei segmenti C5/C6 e C6/C7, condrosi e iniziale spondilosi a questo livello, nonché uncartrosi a carattere generalizzato, stato dopo morbo di Scheuermann toracolombare da Th6 fino a L3. Alterazioni osteocondrotiche a livello del segmento L5/S1;

-     stato dopo osteoporosi con miglioramento dei valori densitometrici dopo terapia con Fosamax.

5.   GRADO DI CAPACITÀ DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

Questo paziente presenta dei disturbi a livello della colonna praticamente su tutta la sua estensione in particolar modo dal passaggio toracale irradianti verso la colonna cervicale alle volte anche con dei dolori lombari. Il quadro clinico è caratterizzato dalla presenza di una scoliosi a forma di S della colonna vertebrale con una cifosi toracale più pronunciata.

Radiologicamente si apprezza una scoliosi a forma di S toracolombare, nonché una ipercifosi toracale e un'iperlordosi cervicale compensatoria, uno stato dopo morbo di Scheuermann toracolombare, alterazioni degenerative a livello dei corpi vertebrali soprattutto nella zona toracale intermedia e a livello cervicale C5/C6 e nella zona lombare a livello L5/S1. Le indagini cliniche mostrano un reperto sostanzialmente invariato rispetto alla mia valutazione del marzo 2002 con una mobilità rimasta invariata con un Ott di 30-30,5 cm e uno Schober di 10-14 cm. Distanza mento-sternale 0-20 cm. Anche attualmente il paziente non presenta reperti neurologici. Non vi sono dolori significativi nè alla percussione nè alla palpazione nè alla mobilizzazione della colonna vertebrale. Le indagini radiologiche da me eseguite non mostrano sostanziali modifiche o progressioni dei reperti rispetto alle radiografie del 2002.

Tenendo quindi in considerazioni l'evoluzione clinica e radiologica ritengo che non vi siano i presupposti per una modifica della mia valutazione antecedente per quanto riguarda l'incapacità lavorativa del paziente.

Ritengo pertanto che egli rimanga inabile al lavoro nella forma del 50% per quanto riguarda la sua attività professionale che a mio modo di vedere è ergonomicamente adatta e di tipo leggero e quindi compatibile con queste alterazioni non particolarmente accentuate a livello della colonna vertebrale." (Doc. AI 77)

                                         Nella sua “proposta medico” del 7 gennaio 2004 il dr. __________ del SMR ha osservato:

"  Vedi mia proposta medico del 7.10.2003 e la ben redatta perizia dr. __________ che convalida uno stato stabile senza giustificare un peggioramento a livello di abilità lavorativa.

Visto quanto sopra non si giustificano ulteriori accertamenti o valutazioni da parte nostra per cui propongo di riconvalidare l'attuale rendita." (Doc. AI 78)

                                         In data 31 marzo 2004 il dr. __________ ha per contro attestato un'incapacità lavorativa nella misura del 70%, precisando:

"  In base alla perizia del Dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, __________, __________, del 03.12.2003, avete deciso di mantenere l'incapacità lavorativa del signor RI 1 al 50%. A causa dei dolori alla colonna vertebrale, esacerbati soprattutto dal mantenimento di una stessa posizione immobile, anche seduta, per qualche tempo, come il suo lavoro di venditore in proprio di apparecchiature elettroniche Io richiedeva, egli doveva interrompere la sua attività molto spesso per evitare il fastidio dell'irrigidimento doloroso, soprattutto del segmento dorsale superiore fino all'inizio della colonna cervicale. Egli ha preferito vendere il negozio per poter meglio assecondare il suo ritmo di rilassamento, di stretching e di moto tanto da evitare il più possibile i suoi fastidi alla colonna. Alla base di questa sofferenza sta un morbo di Scheuermann e le conseguenti turbe statiche e degenerative, caratterizzate da cifosi dorsale, lordosi lombare accentuate, leggera scoliosi. Alcune vertebre sono deformate a cuneo, probabilmente nell'ambito del Morbo di Scheuermann. Non sono noti episodi clinici di frattura da schiacciamento, eccetto la caduta da un albero all'età di circa 10-15 anni. Dopo aver smesso di lavorare, continuando la ginnastica, lo stretching, la palestra e le passeggiate, il signor RI 1 ha sentito un sicuro beneficio.

Il giorno 9 marzo 2004 egli ha rifatto l'esame DEXA (densitometria della colonna e dell'anca) all'Istituto __________ di __________; in quest'occasione si è constatato una diminuzione dei valori di densità minerale ossea (BMD), sia nella colonna lombare che nell'anca (vedi esame allegato). I valori indicano un bilancio calcico negativo, quindi un'osteoporosi.

Ciò ci ha indotti a iniziare una terapia a base di Fosamax 70/sett. oltre a suppl. di Calcio e Vit D.

Discussione: Oltre ai fastidi soggettivi che sono descritti in dettaglio nella perizia del Dr. __________, il paziente presenta quindi un'osteoporosi. Ricerche recenti (vedi allegato: Etiology and Biomechanics of Hip and Vertebral Fractures) hanno mostrato che le fratture non sono solo la conseguenza di una perdita di massa ossea, ma di forze di carico cui una vertebra vien sottoposta.

La capacità della struttura ossea di resistere a un determinato carico, anche nel corso di attività della vita quotidiana, dipende anche dalla dimensioni e dalla forma del corpo vertebrale. Particolare importanza viene data alle deformazioni cuneiformi dei corpi vertebrali, che esse siano la conseguenza già di una frattura clinica, o una semplice constatazione morfologica (vedi articolo di M.-A.Krieg e O.Lamy: La fracture vertebrale: un facteur de risque majeur pour l'osteporose).

La combinazione clinica delle conseguenze di un M. di Scheuermann e di un'osteoporosi è particolarmente deleteria per il rischio di frattura vertebrale, anche nell'esercizio di gesti semplici di flessione del tronco e di carico anche di media entità.

Se aggiungiamo questa constatazione e il relativo rischio di frattura ai fastidi soggettivi ben descritti nella perizia del Dr. __________, dobbiamo concludere ad un'incapacità lavorativa superiore al 50%, da situare all'incirca al 70%, essendo controindicate attività che comportano sforzi anche modesti e il mantenimento prolungato di una posizione fissa." (Doc. AI 84)

                                         Nelle sue “annotazioni” del 2 agosto 2004 il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha precisato:

"  La storia clinica del signor RI 1 è ben riassunta nei rapporti del dr. __________, per cui mi permetto non ripeterla.

Allo stato attuale il paziente e il suo curante dr. __________ depongono per un peggioramento. La discussione non verte sull'esame clinico reumatologico, ma sulla diagnosi di osteoporosi. A comprova di ciò si allega il risultato di densitometria ossea eseguita in data 09.03.04 all'Ospedale __________ di __________.

I dati di tale esame riassumono anche i valori precedenti ad eccezione di quelli del 11.09.97.

Si tratta di valori con variazioni nel tempo, si nota l'efficacia della terapia, e che danno indicazione per la presenza di un'osteoporosi non di grado severo.

Il fatto che ora sia stata prescritta una terapia con Fosamax, può essere inteso come ripristino di terapia che era già stata prescritta in precedenza e che aveva dato risultati.

La patologia è stata valutata dal reumatologo dr. __________ in occasione dei suoi esami del paziente.

Le conclusioni a cui giunge il dr. __________, curante, si basano solo sui rilievi clinici puri, facendo astrazione dall'esame di funzionalità. Le variazioni dello stato di salute sono minime e non tali da incidere in misura diversa sulla CL di quanto avvenuto nelle fasi "assicurative" precedenti." (Doc. AI 87)

                                         In data 6 ottobre 2004 il dr. __________ ha sostenuto che la capacità lavorativa dell’assicurato è ulteriormente diminuita a causa dell’osteoporosi, mettendo inoltre l’accento sul pericolo di fratture (doc. C).

                                         Nelle sue “annotazioni” del 3 novembre 2004 il dr. __________ ha precisato:

"  (...)

Si commenta:

    1.  la descrizione clinica, sebbene non così dettagliata come quella del dr. __________, è sovrapponibile a quella descritta dal perito.

    2.  Le lesioni degenerative anche apprezzate radiologicamente sono pure sovrapponibili.

    3,  L'osteoporosi: i valori misurati attualmente sono come quelli valutati nel 1996.

                                                                      Vi era stato un miglioramento, con terapia adeguata, e dopo sospensione della terapia si è di nuovo registrata una perdita calcia dell'osso.

                                                                      Nel 2002 la valutazione densometrica deponeva per uno stato al limite della significatività clinica (tradotto: al limite inferiore della norma).

                                                                      Una terapia è ancora proponibile, sia con lo stesso prodotto o con prodotto simile ma ad efficacia più celere.

                                                                      Tra gli ausili terapeutici per l'osteoporosi si annota anche la necessità di movimento. Il riposo è piuttosto una controindicazione.

                                                                      Il rischio di fratture patologiche (quindi senza trauma adeguato aumenta, ma con attività a rischio elevato, non certo per attività commerciali o di tipo amministrativo).

                                                                      Un rischio come quello descritto dal dr. __________ potrebbe addirittura essere individuato nel solo passeggiare.

Oss.: conferma di queste note può essere richiesta, se ritenuto necessario, al reumatologo.

In conclusione si deve ammettere che non è stato prodotto alcun documento che possa comprovare un peggioramento dello stato clinico con influsso ulteriore sulla capacità lavorativa." (Doc. Vbis)

                                         Nelle sue “annotazioni” dell’8 dicembre 2004 il dr. __________ ha ancora osservato:

"  Il mio commento sulla mineralometria ossea è già allegato.

Posso precisare che dal lato "reumatologico" (e qui si potrebbe chiedere conferma agli specialisti) il rischio descritto non è per nulla aumentato in modo significativo.

Esiste inoltre la possibilità di somministrare medicamenti efficaci che rimettono la situazione in equilibrio entro breve termine (circa due mesi).

Non si sa se questo è stato fatto: se non fosse il caso ci si chiede come una patologia così severa e con facile accesso terapeutico non sia più stata trattata." (Doc. IXbis)

                               2.8.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                               2.9.   Nella fattispecie, sono a confronto i pareri medici del perito incaricato dall'UAI dr. __________ (dicembre 2003), reumatologo, e quello del dr. __________ (aprile 2003/marzo-ottobre 2004), internista ed endocrinologo.

                                         Per quanto attiene al problema fisico (reumatologico), questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito.

                                         Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla limitata incapacità lavorativa (50%) dell’assicurato nella sua precedente attività di indipendente titolare di una ditta di elettronica. Il perito ha sottolineato che l’attività dell’assicurato è ergonomicamente adatta e leggera, quindi compatibile con le alterazioni non particolarmente accentuate a livello della colonna vertebrale. Egli, in sostanza, ha confermato il suo precedente esame peritale eseguito nell’aprile 2002 (doc. AI 37).

                                         La perizia 3 dicembre 2003 del dr. __________ è stata confermata dal medico responsabile del SMR dr. __________ (doc. AI 87, Vbis e IXbis).

                                         Anche il dr. __________, generalista e medico sportivo SSMS, nel maggio 2003 ha diagnosticato le stesse patologie rilevate dal dr. __________ certificando un’incapacità lavorativa del 50% dal 1998 (doc. AI 65).

                                         Dal canto suo il dr. __________ ha rilevato che la sofferenza causata dai disturbi statici e degenerativi vertebrali si è accentuata, tanto da costringere l’assicurato ad aumentare la durata e “la frequenza delle interruzioni terapeutiche del lavoro in negozio (svolto in piedi o seduto)” (doc. AI 59).

                                         Secondo il sanitario, recenti ricerche hanno mostrato che le fratture non sono solo la conseguenza di una perdita di massa ossea, ma di forze di carico cui una vertebra viene sottoposta; la combinazione clinica delle conseguenze di un morbo di Scheuermann e di un'osteoporosi è, a mente dello specialista, particolarmente deleteria per il rischio di frattura vertebrale, anche nell'esercizio di gesti semplici di flessione del tronco e di carico anche di media entità.

                                         Egli ha concluso osservando che “se aggiungiamo questa constatazione e il relativo rischio di frattura ai fastidi soggettivi ben descritti nella perizia del Dr. __________, dobbiamo concludere ad un'incapacità lavorativa superiore al 50%, da situare all'incirca al 70%, essendo controindicate attività che comportano sforzi anche modesti e il mantenimento prolungato di una posizione fissa” (doc. AI 84).

                                         Ora, la descrizione clinica operata dal dr. __________ relativa ai disturbi statici, degenerativi vertebrali e all’osteoporosi (doc. AI 59 e 84), peraltro sovrapponibile a quella del dr. __________, benché rilasciata da un sanitario che ha in cura l’assicurato dal 1998 e che quindi lo conosce bene, non può essere presa in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziata e dettagliata e non conforme quindi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8). In ogni caso dai referti medici 30 aprile 2003 e 31 marzo 2004 (doc. AI 59 e 84) non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente in sede peritale e avallato dai medici SMR (doc. AI 78, Vbis, IXbis).

                                         Anche la valutazione 6 ottobre 2004 del dr. __________ ripropone in sostanza le stesse argomentazioni addotte in precedenza, mettendo tuttavia l’accento sul rischio di fratture (doc. C).

                                         Orbene, sino all'emanazione della decisione su opposizione del 10 settembre 2004, la conclusione cui è giunto il perito incaricato e su cui l’UAI ha fondato il proprio giudizio non può essere validamente messa in discussione. Per quanto attiene al succitato referto dell’ottobre 2004 del dr. __________ (doc. C), dallo stesso non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente in sede peritale e dallo stesso dr. __________ (doc. AI 59 e 84).

Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze peritali, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è tuttora abile in misura del 50% nell’attività di commerciante a titolo indipendente.

                                         In conclusione, non essendo subentrata una modifica dell’incapacità al guadagno ai sensi dell’art. 17 LPGA, la decisione contestata merita conferma mentre il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.83 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.03.2005 32.2004.83 — Swissrulings