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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.07.2004 32.2004.7

20. Juli 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,608 Wörter·~33 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.7   ZA/td

Lugano 20 luglio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2004 di

RI1 rappr. da: RA1  

contro  

la decisione del 22 dicembre 2003 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel maggio 2002, RI1, nato nel __________, di professione __________, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all'ottenimento di una rendita d'invalidità in quanto sofferente di stenosi valvolare aortica, ipertensione arteriosa, forte stato ansioso e depressivo, unitamente a dolori alla schiena ed al ginocchi o destro (doc. AI 1, 6, 7).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, per decisione 13 febbraio 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto all'assicurato una rendita intera d'invalidità per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 settembre 2002, argomentando:

"  In considerazione degli atti medici acquisiti all'incarto si constata che il danno alla salute di cui lei è portatore ha comportato una totale incapacità al lavoro dal 22.01.2001 fino al 30.06.2002.

Dal 01.07.2002 viene certificato una totale capacità lavorativa.

A partire dal 01.01.2002 (dopo l'anno d'attesa come da art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) lei ha pertanto diritto ad una rendita intera d'invalidità, tuttavia limitata fino al 30.09.2002 (dopo 3 mesi dall'avvenuto miglioramento come da art. 88a OAI).

Le osservazioni al progetto di decisione presentate in data 12.12.2002 sono state esaminate dal nostro Servizio Medico Regionale, il quale le ha però ritenute ininfluenti. Pertanto il nostro progetto di decisione trova piena conferma." (doc. AI 23)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall'avv. RA1 (doc. AI 24) - con la quale ha contestato l'importo della rendita e la sua durata (lo stato di salute dell'assicurato non sarebbe migliorato - in particolare dal profilo psichico) e postulato quindi l'assegnazione di una rendita intera anche dopo il 30 settembre 2002 - con decisione su opposizione 22 dicembre 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la precedente decisione, motivando:

"  Relativamente all'importo della rendita, la Cassa di compensazione lo ha verificato e nuovamente stabilito con decisione 24.9.2003, tenendo conto del fatto che la moglie dell'assicurato ha nel frattempo iniziato a percepire una rendita d'invalidità dal 1.5.2002. L'importo stabilito con decisione 24.9.2003 dopo le opportune verifiche risulta corretto e viene confermato. Relativamente allo stato di salute che l'assicurato indica non essere migliorato ed in ragione del quale chiede la continuazione della rendita anche oltre il 30.9.2002 si precisa quanto segue. A sostegno dell'opposizione il curante dell'assicurato, Dr. med. __________, ha inoltrato il referto 4.1.2001 del Dr. __________ del Dipartimento di radiologia dell'Ospedale __________ di __________, il referto 17 giugno 2003 del Dr. __________ dell'Istituto di radiologia __________, il rapporto operatorio 24 luglio 2003 del Dr. __________ dell'Ospedale __________ di __________, il referto 9 luglio 2003 del Dr. __________ e Drssa __________ del Servizio di Urologia dell'Ospedale __________ di __________, il referto 6 agosto 2003 del Dr. __________ e Dr. __________ del Servizio di Urologia dell'Ospedale __________ di __________, il referto 28.8.2003 del Dr. __________ e Dr. __________ del Servizio di Urologia dell'Ospedale __________ di __________. L'intera documentazione medica è stata sottoposta per una ulteriore valutazione al Servizio medico regionale dell'AI in esito alla quale il Dr. __________, medico responsabile del SMR, ha rilevato quanto segue. La valutazione della documentazione medica agli atti permette di ammettere la presenza di patologie diagnosticate e trattate, in primo luogo di una cardiopatia valvolare operata con ottimo risultato e di patologia dell'apparato urogenitale pure trattata. Relativamente alla patologia cardiaca con rapporto di esame specialistico del Dr. __________ 22.1.2001 si è proposto un intervento di sostituzione della valvola nel corso dello stesso anno. L'intervento chirurgico ha avuto buon esito e la funzionalità cardiaca ha ripreso in modo positivo e la data di cessazione dell'incapacità lavorativa del 1.7.2002, motivata dal buon esito delle cure, quindi da un netto miglioramento, è coerente. II paziente ha poi subito degli interventi all'apparato urogenitale che hanno provocato delle incapacità lavorative solo di breve durata (settimane). Per quanto riguarda la situazione psichica, all'incarto, anche con i documenti prodotti in sede di opposizione, non vi è alcuna traccia di malattia psichica. In queste condizioni non trova giustificazione un'ulteriore valutazione.

Come visto oggetto dell'assicurazione invalidità non è il danno alla salute come tale bensì la sua conseguenza, vale a dire l'incapacità di guadagno prevedibilmente permanente o di lunga durata (art. 4 v. LAI e 8 cpv. 1 LPGA). I danni alla salute che non hanno almeno questa conseguenza non integrano gli estremi dell'invalidità ai sensi dell'assicurazione invalidità: se essi hanno carattere passeggero rientrano all'occorrenza nel campo d'applicazione dell'assicurazione infortunio o dell'assicurazione malattia o si tratta di un rischio che ciascuno è tenuto a sopportare individualmente (M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, Losanna, 1985, p. 51). II concetto di invalidità comprende quindi una componente medica, vale a dire il danno alla salute con effetto sulla capacità lavorativa, accanto ad una componente economica, vale a dire l'incapacità di guadagno permanente o di lunga durata (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna, 1997, p. 79). Un danno alla salute passeggero quale un'affezione di alcune settimane o mesi, pur compromettendo la capacità lavorativa non porta ad una incapacità di guadagno permanente o di lunga durata (T. Locher, op. cit., p. 81). II danno alla salute è in altre parole rilevante ai sensi dell'assicurazione invalidità in quanto l'incapacità al guadagno da esso causata sia di natura permanente o prevedibilmente di lunga durata (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 16). In particolare, con riferimento all'invalidità per danni alla salute psichica giurisprudenza e dottrina hanno chiarito che l'invalidità presuppone un'incapacità di guadagno prevedibilmente permanente o di lunga durata e quindi non sono invalidanti danni alla salute psichica che non soddisfano tale requisito, ciò che significa anche che non basta la diagnosi di un disturbo psichico secondo le relative classificazioni mediche ma è necessario che nel singolo caso, a prescindere dalla diagnosi e dell'eziologia, risulti e sia determinata nella misura una limitazione della capacità di guadagno (U. Müller, Die materielle Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Friborgo 2003, p. 28 e seg.). Per riconoscere un'invalidità è in ogni caso necessario un sostrato medico, accertato in modo decisivo dal profilo medico specialistico e che danneggia comprovatamente in misura essenziale la capacità di lavoro e di guadagno (U. Müller, op. cit., p. 30).

In concreto, come conferma la citata dalla valutazione dell'SMR, dalle analisi mediche risulta che l'assicurato ha conosciuto un'invalidità per la patologia cardiaca risolta con buon esito mediante l'intervento citato, mentre le altre patologie transitorie non assurgono a danno di carattere invalidante e non esiste sostrato medico di sorta per l'asserita patologia psichica, tanto meno che ne attesti il carattere invalidante. Ne discende che la valutazione operata con la decisone impugnata è corretta in punto al grado di invalidità ed alla sua durata, non trovando giustificazione una maggior durata della rendita riconosciuta."(doc. AI 33)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, sempre rappresentato dall'avv. RA1, ha ribadito quanto chiesto con l'opposizione, osservando:

"  3. Il signor RI1 non gode purtroppo di buona salute. La decisione contestata non tiene peraltro conto degli ultimi avvenimenti. In effetti il ricorrente si trova ancora attualmente ricoverato per l'ennesimo intervento alla vescica, al fine di esportare dei tumori maligni.

4. Insomma egli ha dovuto subire negli ultimi sei mesi ben tre interventi alla vescica a causa del continuo svilupparsi di questi tumori. Interventi che assommati a quello effettuato al cuore non lo rendono di certo abile al lavoro, considerato pure la sua età: 60 anni a marzo.

5. Mal si comprende d'altronde come egli possa reintegrarsi professionalmente a questa età e con un simile stato di salute. Occorre pur tener presente lo stato psichico dello stesso, dopo le gravi malattie che lo colpiscono e la situazione finanziaria in cui versa per il fatto che non ha nessuna assicurazione per perdita di guadagno e che pertanto non ha avuto nessun introito da qualche anno, salvo quelli incassati dalla vendita di alcuni beni che giocoforza ha dovuto alienare. In effetti è oramai dalla primavera del 2002 (data dell'intervento al cuore) che egli non è più in grado di lavorare. Ciò implica un'incapacità invalidante definitiva, e ciò a detta pure dei medici.

6. Si chiede pertanto che vengano nuovamente sentiti i medici curanti, in particolare il Dott. __________, __________, e il

Dott. __________, che potranno testimoniare le reale ed attuale drammatica situazione medica del ricorrente.

7. Il ricorrente ogni tre mesi deve fare una cistoscopia, è sotto trattamento anticoagulanti continuo e a vita, a causa dell'impianto di una valvola cardiaca, è in continuo trattamento per ipertensione, e si ritrova con dei tumori recidivanti alla vescica. Appare abbastanza evidente che in tali condizioni non si può esigere né pretendere che egli lavori 40 ore a settimana.

8. Si chiede quindi che venga ordinata un'ulteriore istruttoria tendente a stabilire l'effettiva condizione del signor RI1, sia con la nomina di un perito, sia ordinando il ricovero presso il Servizio per l'accertamento medico a Bellinzona.

9. I documenti agli atti attestano una situazione non aggiornata e sommaria. Chiaramente il paziente appena rilasciato dall'ospedale sta bene, altrimenti non lo lascerebbero dimettersi; ciò non significa che è guarito o che è abile al lavoro.

10. Per questi motivi si chiede di annullare la decisione impugnata e di concedere il beneficio della rendita AI al signor RI1." (Doc. I)

                               1.4.   Nella risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:

"  Con riferimento al ricorso in oggetto, si richiamano e confermano l'esposizione dei fatti e le considerazioni di diritto della decisione impugnata, della quale si chiede la conferma, ritenuto quanto segue.

1.

Il ricorrente sostiene di conoscere uno stato di salute che giustifica, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione su opposizione, la concessione di una rendita di invalidità ed allega a tal fine il certificato medico 2 febbraio 2004 del curante Dr. __________i (doc. B inc. TCA).Il curante certifica che l'assicurato è inabile al lavoro al 100% dal giugno 2002 a tuttora e ciò in modo definitivo per l'elenco di patologie descritte, evidenziando che necessita di controlli urologici trimestrali regolari, di sorveglianza ematologica e cardiovascolare regolare e segue ancora un programma di riabilitazione cardiovascolare a Sementina.

2.

Con ciò torna confermata la valutazione espressa nella decisione su opposizione basata sulla valutazione medica 11 novembre 2003 del medico capo del SMR dell'AI, Dr. __________ (doc. 32 inc. AI), il quale, analizzata l'intera documentazione medica, quindi tutte le patologie presentate dall'assicurato ed evidenziate dai certificati medici, ha chiarito che le stesse sono in sostanza o superate in quanto trattate e guarite, o sotto controllo, di modo che non hanno valenza invalidante.

3.

In effetti le patologie elencate dal certificato del Dr. __________ rappresentano la lista completa delle patologie conosciute dall'assicurato, già presenti all'incarto (docc. 7, 12, 28 inc. AI) e adeguatamente valutate dal profilo medico circa il loro valore invalidante ai sensi della LAI, per la quale con ogni patologia determina un'invalidità, ma solo quando determina un'incapacità di lavoro con una riduzione della capacità di guadagno almeno del 40% per la durata di almeno un anno (artt. 28 e 29 LAI), condizioni in casu non soddisfatte.

In altre parole benché l'assicurato non sia in salute, non è invalido ai sensi della LAI.

4.

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. III)

                               1.5.   In data 23 febbraio 2004, il ricorrente ha trasmesso un rapporto operatorio alla vescica del 28 gennaio 2004, osservando:

"  Con riferimento all'ordinanza del 17.2.2004 le trasmetto il Rapporto operatorio del 28 gennaio 2004 riguardante l'ultimo intervento alla vescica subito dal signor RI1.

Ritengo che occorra procedere con ulteriori verifiche sullo stato invalidante del richiedente, e ciò perlomeno in considerazione del parere del medico curante dott. __________, il quale certifica un'inabilità al lavoro dal giugno 2002 che rimarrà definitiva." (doc. V)

                               1.6.   Con osservazioni 15 marzo 2004, riferendosi alle annotazioni del medico responsabile SMR, dr. __________ (doc. VII bis), l'Ufficio assicurazione invalidità ha precisato:

"  Con riferimento al ricorso in oggetto ed al rapporto operatorio 28 gennaio 2004 dell'__________ (doc. C inc. TCA), considerate le annotazioni del medico resp. SMR Dr. __________, si rileva che la patologia in oggetto non presenta la momento una prognosi negativa, di modo che si richiama e conferma la risposta al ricorso." (doc. VII)

                               1.7.   In data 19 maggio 2004, il legale del ricorrente ha trasmesso nuova refertazione medica attestante un aggravarsi dello stato di salute (doc. IX).

                                         L'Ufficio assicurazione invalidità, facendo nuovamente riferimento alle annotazioni del medico AI (doc. XI 1), in data 2 giugno 2004 ha osservato:

"  Con riferimento al ricorso in oggetto ed allo scritto 19 maggio 2004 del rappresentante legale dell'assicurato con l'allegata documentazione medica (doc. IX, D 1-3 inc. TCA), considerate le Annotazioni 1 giugno 2004 del medico capo SMR Dr. __________, si rileva che il problema alla salute in esame rientra nel quadro clinico già noto e valutato. Di conseguenza, si richiama e conferma la risposta al ricorso." (doc. XI)

                               1.8.   In data 8 luglio 2004, il legale del ricorrente ha trasmesso il rapporto medico 21 giugno 2004 dell'Ospedale __________ riguardante il decorso post operatorio relativamente all'intervento esperito il 9 giugno 2004 (doc. XIII e XIIIbis).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se RI1 ha diritto ad una rendita intera d'invalidità anche dopo il 30 settembre 2002.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pagg. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi: DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, p. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316ss, nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.5.   Con rapporto medico 28 marzo 2002, il dr. __________, cardiochirurgo, ha certificato:

"  Il signor RI1 è stato sottoposto a sostituzione valvolare aortica mediante impianto di una protesi SJM Regent di 23 mm il 6.2.2002. In seguito è stato dimesso senza aver avuto complicazioni e ha effettuato una riabilitazione presso la clinica di Sementina.

Il paziente riferisce di avere migliorato molto la sua tolleranza allo sforzo anche se all'inizio dello sforzo nota un aumento importante della frequenza.

L'esame del torace mette in evidenza una cicatrice ben guarita e una buona stabilità dello sterno. Il reperto cardiopolmonare è nella norma, si nota un soffio di eiezione sistolico ma buoni toni della protesi e assenza di soffi diastolici.

In sostanza ritengo sia un buon risultato dopo sostituzione valvolare aortica. Ricordo l'importanza dell'anticoagulazione a vita e ritengo importante effettuare un controllo cardiologico dal Dr. med. __________ a distanza di 3 mesi dall'intervento. Un ulteriore controllo cardiochirurgico non sarà necessario." (allegato doc. AI 7)

                                         In data 10 giugno 2002, il dr. __________, medico curante, facendo esplicito riferimento ai rapporti medici specialistici, ha certificato una totale incapacità lavorativa dal 22 gennaio 2001 (doc. AI 7).

                                         Nella "proposta medico" del 27 ottobre 2002, il dr. __________ dell'AI ha osservato:

"  Diagnosi:

- Cardiopatia valvolare (stenosi aortica, FE prima dell'intervento 46%)

- Stato da sostituzione valvola aortica con protesi meccanica 6.2.02

Nel rapporto del curante la cardiopatia è l'unica malattia con influsso sulla CL.

L'ultimo rapporto allegato risale alla degenza postoperatoria a Sementina del 22.2 – 14.3.02. All'uscita ha fatto una cicloergometria a 160 W senza particolarità.

Dal punto di vista cardiologico dovrebbe esserci una buona CL dopo l'intervento per questo gioielliere di 58 anni.

Aggiornare la documentazione medica mandando un rapporto al dr. __________ __________, cardiologo che lo segue." (doc. AI 11)

                                         Il dr. __________, cardiologo, in data 7 ottobre 2002, ha certificato un'incapacità lavorativa del 100% dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002; egli ha per contro attestato una piena capacità al lavoro a partire dal 1° luglio 2002 (doc AI 12). Nel contempo lo specialista ha trasmesso un suo rapporto medico di data 27 giugno 2002, del seguente tenore:

"  Giudizio

Buon funzionamento della protesi SJM aortica. Diminuzione della dilazione ventricolare sx.

Persiste un'ipertrofia.

Anamnesi intermedia

Avevo visto l'ultima volta il paziente il 22 gennaio dell'anno scorso e proponevo l'intervento cardiochirurgico. Per problemi anche professionali il paziente ha esitato. All'inizio di quest'anno ha poi avuto in breve tempo un aumento improvviso della dispnea, fu ricoverato, a quanto mi racconta, con edema polmonare. Ho ricevuto la copia del cateterismo cardiaco del CCT del 5 febbraio in cui si conferma una gravissima stenosi valvolare aortica con ipertensione polmonare secondaria. Coronarie normali. Il 6 febbraio il paziente viene sottoposto ad un intervento di sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica SJM Regent 23 mm. Riabilitazione alla clinica di Sementina e controllo ambulatoriale presso il Dott. __________i il 26 marzo.

Il paziente dal profilo strettamente cardiaco sta bene. Fa delle camminate in media più di un'ora al giorno. Ancora una volta alla settimana fa riabilitazione ambulatoriale a __________. Dall'operazione non ha più fumato.

Dal profilo lavorativo: già durante l'anno scorso il paziente aveva perso il posto di lavoro ed era disoccupato al momento del ricovero e dell'operazione." (doc. AI 12)

                                         Nella "proposta medico" del 14 novembre 2002, il dr. __________ ha ancora osservato:

"  Secondo il cardiologo la situazione cardiaca è buona, conferma una CL totale (anche se come impiegato di banca, mentre l'A è (stato), gioielliere in proprio).

Vedi mia proposta precedente.

D'accordo con la proposta della Segr. Isp." (doc. AI 15)

                                         Nella successiva "proposta medico" del 17 dicembre 2002, egli ha osservato:

"  L'affezione psichica non è stata certificata da nessun medico tra quelli che hanno in cura l'A. (neanche il medico curante di base).

Agli atti non è citato nessun medicamento che possa rientrare nella cerchia degli psicofarmaci.

L'avvocato parla di "dissesto finanziario in seguito ad agire sconsiderato e mancanza di oculatezza, … con fortuna dilapidata nel giro di pochi anni, …, in calzato da innumerevoli creditori,…" e ben si comprende che l'A. ne abbia risentito. Ciò comunque non invalida la nostra proposta precedente." (doc. AI 20)

                                         L'assicurato è stato in seguito ricoverato per 5 giorni presso il reparto di urologia dell'Ospedale __________ di __________ (dal 20 agosto 2003 al 25 agosto 2003) per un intervento di asportazione di multipli tumori papillari uroteliali. In esito a tale intervento, in data 28 agosto 2003 i medici dell'Ospedale __________ di __________ hanno certificato un'incapacità lavorativa totale dal 20 agosto 2003 al 1° settembre 2003 (allegato doc. AI 28).

                                         Le annotazioni 11 novembre 2003 del medico responsabile SMR hanno il seguente tenore:

"  La valutazione della documentazione medica agli atti permette di ammettere la presenza di patologie diagnosticate e trattate.

Si tratta in primo luogo di una cardiopatia valvolare, operata con ottimo risultato e di patologie dell'apparato urogenitale, pure trattata.

Per quanto riguarda la patologia cardiaca si trova un rapporto di esame specialistico del Dr. __________, del 22.01.01 dove si ammette una severa stenosi valvolare e si propone un intervento di sostituzione della valvola ancora nel corso dell'anno.

Si legge che, malgrado la severità della patologia, questa era poco sintomatica, ma i sintomi erano soprattutto sensazioni vertiginose sotto stress oppure sotto sforzo. La data dell'IL attestata dal curante di base dr. __________, 22.01.01, può essere ammessa come data d'inizio, anche se il soggetto era già senza attività.

L'intervento chirurgico ha avuto buon esito, la funzionalità cardiaca ha ripreso in modo positivo (vedi anche misurazioni alla __________ di __________ di __________).

La data di cessazione di IL del 01.07.02, motivata dal buon esito delle cure, quindi da netto miglioramento è coerente.

Il paziente ha poi subito degli interventi all'apparato urogenitale che hanno provocato delle IL solo di breve durata (settimane).

Per quanto riguarda la situazione psichica all'incarto, anche con i documenti prodotti in sede di opposizione, non vi è alcuna traccia di malattia psichica.

In queste condizioni non si trova giustificazione per ulteriore valutazione." (doc. AI 32)

                                         Il dr. __________ in data 12 marzo 2004 ha da parte sua osservato:

"  In sede di ricorso al TCA il paziente invia rapporto operatorio del dr. __________, primario di urologia al __________, da quale risulta che il paziente è stato nuovamente operato con metodo transuretrale TUR) per tumori papillari alla vescica.

Si tratta di malattia a rischio di recidive e ad ogni recidiva si dovrà asportare il "materiale" tumorale. L'intervento e la convalescenza comportano delle incapacità lavorativa di breve durata; nel caso specifico, in considerazione che è anche anticoagulato dopo la sostituzione valvolare e a causa del rischio di sanguinamento, si può ammettere tale IL per una durata fino a sei settimane.

Si deve osservare che al momento siamo ancora in presenza di "tumori superficiali", quindi tumori con una prognosi non negativa.

Qualora la malattia si presentasse in modo più grave (tumore infiltrante), con necessità di interventi più radicali, l'IL si farebbe nettamente più importante, a seconda dell'intervento di sanazione intrapreso e della velocità di progressione della malattia." (doc. VIIbis)

                                         Il dr. __________ in data 1° giugno 2004 ha nuovamente osservato:

"  Prendo atto della nuova documentazione prodotta dall'Assicurato; si tratta di:

-   rapporto di degenza nel servizio di urologia del __________ datato 11.02.04.

Dopo gli interventi per asportazione di tumori papillari della vescica  del 2003, si era sviluppata una stenosi del meato (restringimento dello sbocco esterno dell'uretra), che aveva richiesto una dilatazione. Si era evidenziata la presenza di nuovi tumori papillari (vedi istologia) asportati con resezione per via transuretrale. Non vi sono stati complicazioni e il paziente è stato dimesso senza catetere.

-   Rapporto di controllo specialistico del 06.05.04, dal quale risulta la presenza ulteriore di tumori che saranno asportati entro le otto settimane.

La situazione clinica è nota ed è caratterizzata da recidive dei tumori descritti. I tumori non sono infiltranti o metastatizzanti. Gli interventi chirurgici, sempre per via transuretrale, sono fastidiosi e possono provocare, come per il signor RI1, delle strutture del meato, le quali, a loro volta, devono essere corrette per permettere una minzione sufficiente.

Dal lato IL questa sicuramente confermata per l'intervento (degenza e settimane dopo l'intervento stesso). Nelle pause libere da trattamento chirurgico non vi sono motivi per ammettere una IL." (doc. XI 1)

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.7.   Nel caso in esame, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti gli specialisti, in particolare il dr. __________ (cfr. allegati doc. AI 7, 12).

                                         In concreto, in esito ad un dettagliato esame specialistico dello stato di salute dell'assicurato dopo intervento di sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica, nel referto 27 giugno 2002 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali - lo specialista, sulla base di una consultazione eseguita il 27 giugno 2002 (con ecardiogramma), ha quindi concluso che l'assicurato è da un profilo cardiaco perfettamente ristabilito.

                                         In data 7 novembre 2002 ha poi certificato un'incapacità lavorativa dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002 (doc. AI 12).

                                         Tale parere specialistico, a parere del TCA, è sufficiente per definire lo stato di salute dell'assicurato dopo l'intervento.

                                         Anche gli interventi di asportazione di tumori papillari uroteliali della vescica hanno avuto buon esito. Del resto l'intervento e la degenza hanno provocato solo pochi giorni d'inabilità lavorativa (doc. AI 28, XIIIbis).

                                         Per quanto riguarda il lamentato problema psichico, agli atti non sono presenti atti medici o indizi che possano far pensare ad una malattia psichica. Al contrario i medici della Clinica di __________ hanno potuto constatare un impegno in tutte le attività previste dal programma di riabilitazione traendone beneficio anche per quanto concerne l'aspetto psicologico, risultando l'assicurato di buon umore e fiducioso in un suo completo reinserimento sociale (allegato doc. AI 7).

                                         I rapporti medici trasmessi in corso di causa non attestano una situazione invalidante dell'assicurato. Tutt'al più vengono certificati brevi periodi d'incapacità lavorativa per gli interventi di asportazione dei tumori di cui si è detto in precedenza.

                                         A proposito di questi ultimi certificati medici prodotti agli atti in corso di causa (in particolare quelli del 2004, cfr. allegato C doc. V, allegati D1 e D2 doc. IX e XIIIbis), va rammentato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

                                         Ne consegue che i succitati atti medici non possono essere presi in considerazione, poiché attestano una situazione di fatto posteriore alla decisione contestata del 13 febbraio 2003.

                                         Ciononostante, ai fini dell’economia processuale, eccezionalmente il giudice può anche tener conto dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

                                         Ora, sulla base degli atti a disposizione del TCA non è possibile ordinare ulteriori accertamenti specialistici, soprattutto dal punto di vista psichiatrico.

                                         Spetta al ricorrente inoltrare semmai un’ulteriore domanda di prestazioni ed allegare la pertinente nonché completa documentazione relativa al lamentato peggioramento del suo stato di salute psichico.

                                         In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

                               2.8.   L'assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare nuovi accertamenti (audizione dei medici curanti), la nomina di un perito e il ricovero presso il SAM di Bellinzona.

Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita per quanto riguarda la valutazione dell'incapacità lavorativa dell'assicurato sino al momento della decisione impugnata, per cui non appare necessario procedere ad una perizia giudiziaria né sentire i medici curanti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.7 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.07.2004 32.2004.7 — Swissrulings