Raccomandata
Incarto n. 32.2004.69 ZA/td
Lugano 22 novembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 luglio 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nel settembre 2001, RI 1, nato nel 1955, di professione manovale edile, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all'ottenimento di una rendita, in quanto sofferente di "ernia discale" (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti del caso, per decisione 17 ottobre 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto a RI 1 un quarto di rendita dal 1° gennaio 2002 per un grado d'invalidità del 40.5%, motivando:
" Esito degli accertamenti:
Dal gennaio 2001 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
● Dalla documentazione medica acquisita all'incarto e in modo particolare dal rapporto 20.06.2003 della consulente in integrazione professionale risulta che il danno alla salute di cui lei è portatore le comporta un'incapacità di guadagno e di lavoro del 50% nell'attività di manovale.
Per contro, lei è ritenuto abile al lavoro, nella misura del 100%, in attività confacenti allo stato di salute.
Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo nella professione di manovale (Fr. 56'305.nel 2002) e quello conseguibile in un'attività adeguata allo stato di salute
(Fr. 33'502.-), ne risulta una perdita di guadagno del 40.50%.
L'ufficio AI rimane a disposizione, su specifica richiesta, per un eventuale periodo di riallenamento al lavoro di breve durata.
Decidiamo pertanto:
Dal 01.01.2002 ha diritto ad un quarto di rendita, rispettivamente ad una mezza rendita in caso di rigore." (Doc. AI 24)
1.2. Con opposizione 5 novembre 2003 l’assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1, ha precisato:
" 1. La vostra decisione è contestata per i seguenti motivi parte
dall'assunto che il signor RI 1 possa svolgere a tempo pieno una determinata attività lavorativa per la quale potrebbe conseguire un reddito di fr. 44'669.00, fondandosi sulle statistiche RSS. Non specifica di quale attività si tratti, nè quale statistica venga applicata, come se l'assicurato fosse tenuto a leggere tra le righe la motivazione di una decisione specialistica. Tant'è che partiamo dall'assunto che si tratti di un'attività leggera non qualificata.
2. Si noti come venga poi concessa sulla predetta attività una riduzione in ordine del 20%, rispettivamente del 10% per un'attività leggera e 10% per motivi di ergonomia della posizione da assumere, sulla scorta della quale - oltre ad una riduzione del 5% per il primo impiego - il reddito conseguibile sarebbe di fr. 33'502.00.
II modo di procedere è a nostro modo di vedere erroneo.
La riduzione operata a cagione del fatto che si tratta di un'attività leggera, rispettivamente che la posizione che questi deve assumere richiede una posizione particolare (ergonomica), non corrispondono ad un adeguamento dei dati statistici a motivo di una situazione oggettiva a prescindere dalla menomazione, quale la circostanza che si tratti della prima attività, che svolge l'attività a tempo ridotto, che non ha conoscenze linguistiche e quant'altra, bensì una limitazione inerente l'aspetto funzionale medesimo.
Pertanto se per tali aspetti una riduzione forfetaria riportata in termini percentuali fosse pure possibile, essa non è limitata al 25% - come lascia indurre a credere la decisione - come previsto dalla riconosciuta giurisprudenza.
4. Correttamente la decisione avrebbe dovuto ridurre del 20% - come ha fatto e quindi ammesso a motivo del sussistere delle limitazioni di natura funzionale nello svolgere le professioni corrispondenti alla statistica e poi provvedere alla verifica se sussista o meno il presupposto per un'ulteriore deduzione (quale quella ammessa - relativa al primo impiego) ed il cui tasso non può superare il 25%.
Nel caso particolare da un lato il fatto che si tratti di un primo impiego, mai svolto in precedenza, allorquando sempre e soltanto aveva svolta un'attività quale manovale, impone una riduzione senz'altro superiore al 5%.
Inoltre deve quantomeno essere tenuto in conto il fatto che questi potrà assumere siffatto impiego con limitazioni sostanziali, che pregiudicano il salario da versare a prescindere dal discapito di rendimento. Ulteriore fattore, non preso in conto è la sostanziale difficoltà linguistica che lo condurrà - a titolo d'esempio - ad apprendere meno celermente.
5. Si tenga poi ancora mente al fatto che le conclusioni tratte nella decisione sono basate sul referto del reumatologo __________ di cui al rapporto del 17.4.2001 agli atti. Senonché queste mal si attagliano alle conclusioni cui à giunto il dott. __________ nel proprio referto del 20.6.2001, agente quale fiduciario __________ assicurazioni, quale assicuratore malattia.
Quest'ultimo afferma (p. 3): "Alla luce dei referti attuali appare del resto improbabile che il signor RI 1 possa raggiungere una capacità lavorativa normale in un'attività professionale ritenuta idonea (lavoro svolto in posizioni corporee variabili, senza l'obbligo dell'assunzione di posizioni viziose per la schiena e senza dover alzare e spostar pesi)".
Tali conclusioni parrebbero meno benevoli e condurrebbero a ritenere una capacità di lavoro oltremodo ridotta che condurrebbe con buone probabilità ad allocare all'assicurato una rendita intera.
Per quale motivo il referto del dott. __________ debba essere ritenuto meno pregnante di quello del dott. __________ non è dato a conoscere. Nessun dei due è perito dell'AI. II primo è perito dell'assicurazione malattia.
Si richiede pertanto che vengano esperiti ulteriori accertamenti sulla scorta di quanto sopra riportato, posto che in tutti i casi la rendita non dovrà essere inferiore al 50%." (doc. AI 27)
Con decisione su opposizione 14 luglio 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la propria precedente decisione, motivando:
" (…)
4. Occorre sottolineare che, a norma dell'art. 49 OAI, i Servizi medici regionali dell'Al (SMR) esaminano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica specifica e delle istruzioni specializzate di portata generale, essi sono liberi di scegliere i metodi d'esame idonei.
In concreto, l'amministrazione ha, come prassi vuole, sottoposto il fascicolo al SMR, ottenendo la risposta menzionata in ingresso nel capitolo dedicato ai fatti.
L'opponente, dal canto suo, non ha fornito prove atte ad inficiare la valutazione del SMR, la quale non presenta spunti di critica e può essere considerata valida base di giudizio.
Per quanto attiene alla valutazione della capacità di guadagno, è d'uopo ricordare quanto segue. In base a una consolidata giurisprudenza, si deve evidenziare che, qualora un assicurato non eserciti alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria capacità di guadagno residua, la determinazione del reddito da invalido deve essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali `(RSS), editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3blbb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Va d'altronde rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.) non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino ad un massimo del 25% alfine di considerare quei fattori che nel singolo caso sono suscettibili di influenzare il reddito (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, VSI 2002 pag. 64).
Anche da questo profilo, la valutazione eseguita dall'amministrazione appare del tutto corretta. La capacità di guadagno residua è stata infatti definita tenendo conto di una capacità lavorativa totale in attività confacente, di un salario base di fr. 44'669.- annui (RSS) e della riduzione massima possibile fissata dalla giurisprudenza nella misura del 25%. II successivo raffronto dei redditi ha poi determinato il grado di invalidità nel tasso del 40,50%.
L'opponente rimprovera inoltre all'UAI di non aver stilato una lista delle professioni in concreto esigibili.
Al proposito, si sottolinea che allorquando il reddito da invalido viene stabilito sulla base delle tabelle RSS, l'amministrazione non deve obbligatoriamente citare le singole attività che potrebbero entrare in linea di conto (cfr. STFA 05.06.2001 in re A).
In definitiva quindi, la richiesta volta all'attuazione di ulteriori accertamenti non ha ragione di essere accolta, in quanto si può desumere che la situazione sia stata adeguatamente indagata, in modo tale che altri passi istruttori non siano reputati necessari." (doc. AI 31)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha ribadito quanto chiesto con l'opposizione, precisando:
" (…)
4. Va avantutto detto che la valutazione dell'attività esigibile spetta all'amministrazione e non al medico. Questi avrebbe dovuto riportare i limiti funzionali dell'assicurato. Null'altro. Essi non figurano. Cosa significhi fare il custode o il portinaio, segnatamente quale sia la definizione che ne dà il medico non è data a conoscere.
5. Da un profilo reumatologico, quello fondamentale che qui ci occupa, I'UAI non ha richiesto alcun accertamento medico. Si è fondata esclusivamente su quello del dr. __________.
6. Invero, il dr. __________, pure lui reumatologo, perito
dell'assicurazione per perdita di guadagno per malattia, nel rapporto del 20.6.2001 afferma che "alla luce dei referti attuali appare del resto improbabile che il signor RI 1 possa raggiungere una capacità lavorativa normale in un'attività professionale ritenuta idonea (lavoro svolto in posizione corporee variabili, senza l'obbligo dell'assunzione di posizione viziose per la schiena e senza dover alzare e spostare pesi).
II perito in tale caso fornisce una versione apparentemente un poco diversa, ma importante ai fini assicurativi, da quella fornita dal dr. __________. Ma la prima, per chissà quale arcano, non è stata presa in conto.
In effetti non vi era motivo alcuno di discostarsi dall'una come dall'altra perizia. Semmai possiamo affermare che __________ agisce quale perito assicurativo (quantunque si tratti di un'assicurazione privata), quantomeno non meno credibile del dr. __________ nel referto ritenuto dall'UAI.
Se si fossero fatte proprie le conclusioni del dr. __________, si dovevano applicare le RSS, con deduzione del 25% ed un'ulteriore riduzione per l'impossibilità nello svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno sull'importo così ottenuto.
Si trattava di quantificare quale fosse detta limitazione, ma certo è che avrebbe avuto quantomeno diritto ad una mezza rendita.
7. Invero le conclusioni del dr. __________ di cui al referto del 17.4.2001 ad un'attenta lettura non differiscono in termini sostanziali da quelle del collega.
Egli infatti:
- non dice che l'assicurato sia abile al lavoro in misura completa in
attività leggere e non qualificate. Afferma che sarebbe abile al
lavoro quale "portinaio o custode", che è circostanza ben diversa.
Avantutto si tratta di sapere cosa intenda. Per quanto è dato a conoscere il portinaio, rispettivamente il custode (che sono poi la stessa cosa) deve svolgere un'attività anche pesante (si pensi alle pulizie) ed in parte semi-qualificate di manutenzione (per poter disporre di un'attività a tempo pieno).
- in secondo luogo non afferma che in attività consone possa
lavorare a tempo pieno, ma a tempo quasi pieno.
Cosa significhi quel "quasi" non ci è dato a sapere (ecco perché la paletta dei lavori esigibili dev'essere dettata dall'amministrazione e non dal medico). Intuitivamente si potrebbe pensare ad una riduzione che varia tra il 15 ed il 25%. E' comunque un esercizio che spetta all'UAI, che non ha svolto e che quindi è chiamato a fare.
8. Senza addentrarci in ulteriori esercizi di interpretazione è patente
che l'istruttoria posta in atto sia oltremodo lacunosa e pertanto in tutti i casi l'incarto dev'essere rimandato all'UAI con le necessarie indicazioni per il suo complemento.
Comunque risulta pure facilmente intuibile che nel caso concreto si legge in trasparenza il diritto ad almeno una mezza rendita." (doc. I)
1.4. Nella risposta di causa l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la propria decisione su opposizione (doc. IV)
1.5. In data 11 ottobre 2004, il ricorrente ha osservato:
" (…)
con riferimento alla richiesta di indicare nuove prove a seguito della risposta della controparte al nostro ricorso, ritengo opportuno che venga valutata l'eventualità che venga redatta una perizia reumatologica. Ciò a meno che non si intenda rimandare l'incarto all'UAI per ulteriori accertamenti." (doc. V)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se __________ RI 1 ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal 1° gennaio 2002.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Nella fattispecie, in data 17 aprile 2001, il dr. __________, reumatologo, incaricato dal medico curante dr. __________, ha rilevato:
" VALUTAZIONE
Il paziente presenta un'insufficienza bisegmentale su una discopatia soprattutto accentuata a livello L4/L5 meno a livello L5/S1 con una sindrome lombispondilogena a sinistra senza segni d'irritazione radicolare. Vi è una certa discrepanza fra i disturbi più accentuati sulla gamba di sinistra e il reperto neuroradiologico della RM che mostra un'ernia discale L4/L5 piuttosto paramediana destra con obliterazione parziale del recesso laterale della radice di L5 di destra. D'altra parte i disturbi del paziente sono comprensibili e razionabili alle problematiche discopatiche, nonché a questa insufficienza bisegmentale. L'esame clinico attuale permette di escludere un'importante problematica di instabilità lombare. Non vi sono segni per compressioni o irritazioni di tipo radicolare. L'evoluzione purtroppo non è favorevole. I disturbi persistono malgrado le terapie sia stazionarie che ambulatoriali da te ordinate. Ci avviciniamo o abbiamo superato un periodo d'incapacità lavorativa di tre mesi. II paziente non sembra per il momento essere motivato ad una ripresa lavorativa anche parziale. I disturbi possono giustificare in parte questo atteggiamento.
PROCEDERE
Dal punto di vista terapeutico insisterei con le terapie da te instaurate soprattutto con del Vioxx 25 mg una pastiglia alla mattina associandola a del Mydocalm due volte una pastiglia al giorno. Insisterei inoltre con delle fisioterapie a carattere intensivo di tipo ambulatoriale soprattutto con un rinforzo muscolare a carattere isometrico e isotonico.
A mio modo di vedere si potrebbe tentare una ripresa lavorativa parziale nella sua professione reintegrandolo progredientemente nel lavoro in associazione con le terapie sopraindicate. Questa soluzione sarebbe da considerare la migliore visto e considerato che sarebbe fattibile dal punto di vista pratico. Mi sembra che in queste condizioni il paziente potrebbe tentare di riprendere il lavoro a tempo parziale nella forma del 50% eventualmente con la dispensa per non portare dei pesi troppo elevati.
Si deve tenere in considerazione che in queste condizioni e con questi reperti sia clinici che radiologici il paziente sarebbe almeno abile nella forma del 50% se non in una forma superiore in un'attività medio leggera e penso qui soprattutto ad un'attività quale operaio non qualificato. Per un'attività più adatta ancora come potrebbe essere quella di portinaio o custode vi sarebbe una capacità lavorativa quasi completa.
Si tratta comunque di una situazione che dal punto di vista pratico sarà ben difficilmente realizzabile visto e considerato il fatto che il paziente ben difficilmente riuscirà ad ottenere un lavoro.
Si va quindi secondo me purtroppo verso una problematica d'incapacità lavorativa protratta e di rendita d'invalidità." (allegato doc. AI 6)
Il dr. __________, reumatologo e fisiatra, incaricato dalla Cassa malati __________, in data 20 giugno 2001 ha certificato quanto segue:
" Diagnosi
- Sindrome lombovertebrale cronica (e spondilogena a sinistra)
con/da
. turbe statiche del rachide (ipercifosi toracale in stato da Morbo di
Scheuermann)
. alterazioni degenerative bisegmentali:
- L4/5 con spondilartrosi ed ernia discale paramediana a destra
- L5/S1 con spondilartrosi ed ernia discale mediana
Commento
All'origine della sofferenza lombare apparentemente resistente alle consuete terapie finora proposte (inclusa una riabilitazione stazionaria) trovo alterazioni statiche e funzionali di una certa importanza assieme ad una degenerazione dei segmenti L4/5 ed L5/S1 senza che il quadro attuale deponga per un conflitto disco-radicolare o per un'instabilità segmentale. Le condizioni attuali (che appaiono per intanto quelle definitive) non permettono di prendere in considerazione la ripresa del lavoro in maniera normale.
Concordo con il reumatologo Dr. __________ __________ che bisognerà tentare una ripresa nella misura del 50% (a partire dal 01.07.2001 con presenza normale sul posto di lavoro, rendimento ridotto).
Un cambiamento di attività lucrativa in un paziente analfabeta che sa esprimersi in italiano solo con difficoltà appare invece difficilmente realizzabile.
Alla luce dei referti attuali appare del resto improbabile che il signor RI 1 possa raggiungere una capacità lavorativa normale in un'attività professionale ritenuta idonea (lavoro svolto in posizioni corporee variabili, senza l'obbligo dell'assunzione di posizioni viziose per la schiena e senza dover alzare e spostare pesi).
Il caso sarà quindi probabilmente da annunciare all'AI a tempo debito.
Questa valutazione è stata discussa anche con il medico curante che ringrazio per avermi trasmesso i suoi atti." (allegato doc. AI 4a)
Il 12 maggio 2002, il dr. __________, internista e medico fiduciario __________, ha rilevato:
" Raccomandazioni del medico di fiducia:
II paziente era inabile al lavoro dell'8 gennaio al 10 luglio 2001 in misura totale, dall'11 luglio 2001 al 19 marzo 2002 in misura del 50%, ad eccezione del periodo d'inabilità totale dal 23 al 28 ottobre 2001. Dal 20 marzo 2002 non lavora più.
II Dr. __________ ritiene, dal punto di vista reumatologico, che il paziente non sia più idoneo per l'attività di manovale eseguita finora. Egli prevede una ripresa d'attività lucrativa al massimo in misura dei 50% e per un lavoro idoneo allo stato di salute del paziente.
Le alterazioni degenerative a carico dell'apparato locomotore spiegano ampiamente la sintomatologia accusata dal paziente. Attualmente la sindrome dolorosa è accentuata da un episodio depressivo reattivo. In complesso non ritengo che sia esigibile una ripresa del lavoro e che a medio termine sia più probabile un'inabilità lavorativa totale e definitiva, questo anche per le scarse possibilità reali di realizzare la capacità lavorativa residuale. Formazione e nozioni della lingua non rendono possibile un impiego in un'attività intellettuale, restano unicamente lavori manuali e pesanti.
Per la cura medica è assicurato presso la __________ Assicurazione.
La domanda di rendita d'invalidità è stata inoltrata. Per quanto riguarda le misure di reinserimento si dovrà tenere conto della scarsa formazione del paziente e delle difficoltà linguistiche." (allegato doc. AI 4a)
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Tale principio è stato del resto ribadito dal TFA proprio in occasione di una valutazione del SMR [“Un tel rapport, qui émane d’un service medical régional au sens de l’art. 69 al 4 RAI, a en effet une valeur probante s’il remplit les exigences requis par la jurisprudence, ce qui n’est guère contestable en l’espèce (ATF 125 V 352 consid. 3a)” cfr. STFA non pubblicata del 28 ottobre 2002 in re P (I 523/02), consid. 3].
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
2.6. Il dr. __________, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, nel suo referto del 17 aprile 2001 (che non può essere definito alla stregua di una perizia) ha valutato il danno alla salute dal punto di vista reumatologico, giungendo alla conclusione che l’assicurato nella sua precedente attività di manovale sarebbe ancora abile in misura del 50%, dispensandolo tuttavia, “eventualmente”, dal portare pesi troppo elevati. Lo specialista ha in seguito stabilito che quale operaio non qualificato l’assicurato “sarebbe abile nella forma del 50% se non in una forma superiore”. Inoltre, quale portinaio o custode, secondo lo specialista, l’assicurato sarebbe abile in misura “quasi completa”.
Il dottor __________, anch’egli reumatologo, nel suo referto del 20 giugno 2001 (che non può essere definito alla stregua di una perizia, ma comunque più dettagliato dell’esame del dr. __________) ha concordato con quanto previsto dal dr. __________ in merito alla limitata capacità lavorativa dell’assicurato (in misura del 50%) nella sua precedente professione (“con presenza normale sul posto di lavoro, rendimento ridotto”).
Egli ha per contro ritenuto improbabile che l’assicurato “possa raggiungere una capacità lavorativa normale in un'attività professionale ritenuta idonea (lavoro svolto in posizioni corporee variabili, senza l'obbligo dell'assunzione di posizioni viziose per la schiena e senza dover alzare e spostare pesi)” (doc. AI 4a).
Ora, alla luce dei succitati referti non appare sufficientemente chiarita la questione a sapere in che misura ed in quali attività l’assicurato sia da ritenere abile al lavoro nonostante le affezioni di cui è portatore.
Infatti, se da una parte il dr. __________ ha evidenziato un’abilità al 50% e forse più nell’attività leggera di operaio non qualificato e un’abilità quasi completa nell’attività di custode/portinaio, dall’altra il dr. __________ ha ritenuto improbabile il raggiungimento di una capacità lavorativa normale in un’attività ritenuta idonea.
Del resto, nemmeno il rapporto medico del dr. __________, internista, - il quale concorda con le conclusioni del dr. __________ - fornisce elementi utili per stabilire con chiarezza la residua capacità lavorativa dell’assicurato (allegato doc. AI 4a).
In simili circostanze, vista la discordanza di suddette valutazioni specialistiche, s’impone quindi un rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda ad una approfondita valutazione medico-peritale ed eventualmente economico-professionale (nel cui ambito andranno se del caso precisate quali sono le attività ancora concretamente esigibili malgrado il danno alla salute), in merito alla residua capacità dell'assicurato. In esito a tale complemento istruttorio l'Ufficio AI si pronuncerà quindi nuovamente sull'incapacità al guadagno dell'assicurato al momento dell'eventuale inizio del diritto alla rendita, considerando eventuali modifiche rilevanti intervenute sino all'emanazione della decisione su opposizione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata. §§ L’incarto è rinviato all’amministrazione affinché renda un
nuovo provvedimento dopo gli accertamenti conformemente ai considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà a RI 1 fr. 1'500.- di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti