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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.06.2005 32.2004.68

27. Juni 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,862 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

criteri affinché l'amministrazione si assuma i costi di accertamenti privati; in casu la valutazione neuropsicologia non è stata necessaria per l'erogazione di prestazioni assicurative (istruzione speciale, provv. sanitari) e quindi l'Ufficio AI non deve pagare la relativa nota d'onorario

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.68   BS/td

Lugano 27 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 8 luglio 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1992, è stata posta al beneficio di provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite cifre 395 (doc. AI 5) e 390 OIC (doc. AI 16, 49).

L’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha inoltre periodicamente rilasciato diverse garanzie per l’assunzione dei costi relativi all’istruzione scolastica speciale, da ultimo con decisione 6 luglio 2004 (doc. AI 101).

                               1.2.   In data 27 maggio 2003 il padre della bambina ha chiesto all’UAI il rimborso dei costi concernenti una valutazione neuropsicologica eseguita dalla dr.ssa __________, ordinata dalla pediatra curante dr. ssa __________ (doc. AI 59, 60).

Eseguiti alcuni accertamenti, con decisione 30 settembre 2003 l’amministrazione ha negato tale richiesta, facendo presente:

"  Assumiamo i costi degli accertamenti, quando:

- sono stati ordinati dall'Ufficio AI,

- erano indispensabili per il conferimento di prestazioni, oppure

- rappresentano un componente inerente a provvedimenti

  d'integrazione riconosciuti in seguito (art. 78 cpv. 3 della Ordinanza

  sull'assicurazione per l'invalidità (OADI).

Con scritto del 27.5.03 è stata richiesta l'assunzione delle spese relative a una valutazione presso la Psicologa Signora __________ avvenuta nel periodo giugno 2002 ottobre 2002.

Secondo il rapporto 18.08.03 della dr.ssa __________ l'accertamento era consigliato per una valutazione sul programma di insegnamento scolastico.

Dopo aver preso atto del rapporto 14.02.2003 della Signora __________ nonché del fatto che da parte della scuola non vi è stata un'indicazione o richiesta specifica e che, da parte della scuola, vi erano elementi sufficienti per programmare la formazione scolastica, non è possibile riconoscere le spese inerenti alla valutazione citata.

Da rilevare inoltre che la scuola, in caso di necessità, può provvedere a tale valutazione." (Doc. AI 71)

                               1.3.   A seguito della tempestiva opposizione inoltrata dal padre dell’assicurata, in data 8 luglio 2004 l’amministrazione ha emesso una decisione su opposizione avente il seguente tenore:

"  Nel caso in esame l'UAI ha concesso con decisione 5 ottobre 1998 la misura dell'istruzione scolastica speciale (spese scolastiche e pasto) per il periodo 1.9.1998 - 30.6.1999 e con decisione 13 luglio 1999 la misura per il periodo 1.7.1999 - 30.6.2003.

La presentazione richiesta il 30.5.2003 era l'assunzione da parte dell'AI del costo dell'accertamento 14.2.2003 (valutazione neuropsicologica) della psicologa E. Piazza, vale a dire la copertura di un accertamento ordinato privatamente per la valutazione sul programma di insegnamento scolastico. La giurisprudenza ha chiarito che la garanzia dell'accertamento deve essere valutata nell'ambito all'art. 78 cpv. 3 OAI, da interpretare in senso stretto e quindi può essere riconosciuta solo se ordinato dall'UAI, indispensabile per il conferimento delle prestazioni o rappresenta un componente inerente a provvedimenti d'integrazione riconosciuti in seguito (cfr. DTF 97 V 236) e necessaria relativamente al conferimento della prestazione (cfr. DTF 98 V 41). In casu la necessità della misura dell'istruzione scolastica speciale era già stata riconosciuta e tale misura garantita ed in tale contesto il programma è definito efficacemente dagli operatori della scuola. L'accertamento 14.2.2003 (valutazione neuropsicologica) della psicologa __________ del quale è chiesto il pagamento rappresenta un accertamento privato facoltativo, in concreto non indispensabile per il conferimento delle prestazioni né componente inerente a provvedimenti d'integrazione riconosciuti in seguito dell'AI. Non può quindi essere coperto dall'AI. Le valutazioni della decisione impugnata risultano corrette e la stessa viene confermata. L'opposizione è quindi respinta." (Doc. AI 104)

                               1.4.   Con il presente ricorso, il padre dell’assicurata ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione, rispettivamente la condanna da parte dell’UAI a rimborsargli la fattura di fr. 632 della dr. ssa __________ con interessi del 5% a decorrere dal 26 aprile 2004. Egli ha inoltre protestato tasse e ripetibili.

Fatto presente come sua figlia sia stata sottoposta a diversi accertamenti medici da parte di neurologi e di neuropsicologi, tutti finanziati dall’AI, il padre ha in particolare rilevato che il contestato accertamento è stato sollecitato dalle docenti e dalla pediatra al fine di valutare le difficoltà di rappresentazione tridimensionale e dello spazio manifestate da sua figlia.

Riguardo al rifiuto da parte dell’amministrazione di riconoscere la fattura della dr. ssa __________, il padre dell’assicurata ha rilevato:

"  La decisione censurata è innanzi tutto arbitraria in quanto nelle motivazioni della prima decisione veniva indicato che la valutazione della signora __________ non era presa a carico poiché non specificatamente richiesta dalla scuola. La decisione negativa è poi stata confermata nonostante si sia prodotta una dichiarazione delle docenti di RI 1 che attestano di avere richiesto loro tale valutazione, avvallata poi da tutti i presenti alla riunione e promossa dalla pediatra curante. Per i genitori la scuola è rappresentata dai docenti, che sono gli unici con i quali hanno un contatto. Chi altri all'interno della scuola avrebbe potuto richiedere la valutazione se non quelle persone che quotidianamente si occupano della formazione di RI 1 sia dal profilo scolastico che dello sviluppo globale della sua autonomia? Se queste docenti avessero per caso in buona fede sbagliato i canali attraverso i quali richiedere tale valutazione, questo non deve evidentemente andare a discapito dei genitori, i quali hanno ben altro da fare con una bambina handicappata, prima di quattro fratelli, che approfondire i meandri legal-burocratici (certamente più burocratici che non legali) in base ai quali la richiesta deve giungere in un modo anziché in un altro.

È oltremodo oscuro il motivo per cui vi siano degli accertamenti che non rispondono ai requisiti posti dall'art. 78 cpv. 3 OAI e comunque presi a carico dall'AI (ad es. accertamento EPI), perfettamente sovrapponibili ad altri accertamenti per i quali l'AI non risponde (accertamento __________).

Questo modo di agire viola senz'altro il principio dell'affidamento nella misura in cui l'Amministrazione, con il proprio comportamento, ha creato nel qui ricorrente la certezza e l'aspettativa che determinate prestazioni fossero coperte dal provvedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità congenita." (Doc. I)

                               1.5.   Con risposta 4 ottobre 2004 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso, osservando:

"  Con il ricorso in oggetto l'assicurata sostiene che la decisione impugnata è espressione di arbitrio ed ha violato le sue aspettative. La violazione dell'affidamento richiede una mancata prestazione successivamente a garanzie relative a una determinata prestazione. L'ampia fascia di prestazioni già riconosciute dall'UAI a beneficio dell'assicurata non ha creato siffatta aspettativa specifica.

L'amministrazione ha correttamente valutato i requisiti per il riconoscimento della prestazione richiesta posti dalla legge e precisati dalla giurisprudenza. La decisione amministrativa e la decisione su opposizione hanno applicato correttamente le norme legali del caso, le quali delimitano le prestazioni riconosciute dall'AI.

Relativamente alla richiesta degli interessi, gli stessi non sono dovuti in quanto non è dovuto il pagamento della fattura, ma comunque si osserva che per legge non sono dovuti per i versamenti a terzi." (Doc. III)

                               1.6.   In data 18 ottobre 2004 l’insorgente ha evidenziato:

"  In particolare occorrerebbe capire come mai l'Ufficio AI abbia preso a carico il costo della valutazione effettuata presso l'__________ di __________, senza sollevare questioni per non aver ordinato essa stessa la valutazione (e quindi senza invocare la non applicabilità della normativa richiamata oggi dall'Autorità resistente a sostegno del rifiuto), mentre nega la presa a carico di una prestazione analoga dispensata dalla signora __________.

E' poi anche il caso di aggiungere che tale valutazione avrebbe potuto condurre all'assunzione di misure terapeutiche a carico dell'AI." (Doc. V)

                               1.7.   Il TCA ha chiesto delle informazioni all’UAI in merito alla presunta assunzione dei costi relativi ai due rapporti medici (del dr. __________ e della Clinica svizzera __________) menzionati nel ricorso (VIII), ricevendo risposta il 6 dicembre 2004 (IX). Il 23 dicembre 2004 il padre dell’assicurata ha presentato le proprie osservazioni scritte in merito al succitato accertamento (XI).

Su richiesta dello scrivente Tribunale, il 14 gennaio 2005 il padre dell’assicurata ha inviato il rapporto 21 ottobre 2000 del dr. __________ (XIII bis).

                                         Con lettera 25 gennaio 2005 l’amministrazione, preso atto del succitato referto, ha dichiarato di non aver nulla da aggiungere (XV).

                                         Da ultimo, il TCA ha chiesto all’UAI alcuni ragguagli in merito alle fatture precedentemente riconosciute nell’ambito dell’infermità congenita di cui l’assicurata è affetta (XVII), ricevendo risposta il 21 marzo 2005 (XVIII).

Il 13 aprile 2005 il padre della ricorrente ha inoltrato le osservazioni al succitato accertamento, producendo documentazione medica (XX).

Ne è seguita una presa di posizione dell’amministrazione datata 18 maggio 2005 (doc. XXIV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), trattandosi nel caso in esame dell’eventuale rimborso dei costi per la stesura del rapporto 14 febbraio 2003 della dr. ssa Piazza sono dunque applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003. Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’UAI deve assumersi la fattura di fr. 632 relativa alla valutazione neuropsicologica eseguita dalla dr. ssa __________ (doc. AI 76).

                               2.4.   Secondo l’art. 45 cpv. 1 LPGA, l’assicuratore sociale assume le spese per l’accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate successivamente.

                                         L’art. 78 cpv. 3 OAI precisa invece che le spese dei provvedimenti d’accertamento sono assunte dall’assicurazione se questi sono stati ordinati dall’ufficio AI o, altrimenti, se erano indispensabili all’erogazione delle prestazioni, oppure erano inerenti ai provvedimenti integrativi concessi in seguito.

                                         Generalmente spetta all’amministrazione procedere agli accertamenti dovuti, motivo per cui l’assicurato non è tenuto a compiere passi in tal senso. L’esperienza insegna tuttavia che misure d’accertamento non ordinate dall’assicuratore sociale – quali rapporti medici o valutazioni specialistiche – possono condurre a delle conoscenze rilevanti per l’esito dell’istruttoria amministrativa. In quei casi, l’amministrazione deve assumersene i costi (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, N. 11 ad art. 45, pag. 456). I provvedimenti presi dall’assicurato devono essere comunque indispensabili per la valutazione del caso. Secondo Kieser, non è tuttavia richiesto che gli accertamenti intrapresi dall’assicurato debbano portare a nuove e diverse conclusioni da quelle già acquisite, necessario è invece che le risultanze acquisite possano essere “utilizzate” ai fini istruttori (Kieser, op. cit., N.12 ad art. 45, pag. 456; di diverso parere è invece Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Friborgo 1999, pag. 129 in alto). Non necessariamente, continua Kieser, l’accertamento eseguito dall’assicurato deve portare al successivo riconoscimento di una prestazione assicurativa, questo contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza in merito all’art. 78 cpv. 3 OAI che concettualmente non corrisponde all’art. 45 cpv. 1 LPGA (Kieser, op. cit., N. 12 ad art. 45 pag. 456, con riferimento DTF 93 V 236). Secondo la giurisprudenza resa in ambito LAI, l’amministrazione non deve farsi carico dei provvedimenti d’accertamento ordinati da terzi se tali misure non hanno condotto all’erogazione di prestazioni, né fatto parte di provvedimenti integrativi in seguito concessi (DTF 93 V 236 consid. 1, 101 V 214 consid. 1). A determinate condizioni, tuttavia, l’assicuratore sociale deve assumersi i costi sopportati dall’assicurato atti a completare un accertamento già precedentemente eseguito (DTF 101 V 214 consid. 3; in quell’occasione il TFA ha evidenziato che la perizia privata aveva permesso all’UAI di approfondire meglio lo stato di salute dell’assicurato – in particolare era risultata una nuova infermità congenita –, circostanza che avrebbe potuto portare al riconoscimento di ulteriori provvedimenti assicurativi, motivo per cui le relative spese d’esecuzione sono state poste a carico dell’AI).

                               2.5.   Oggetto del contendere è la mancata assunzione da parte dell’amministrazione dei costi relativi alla valutazione neuropsicologica eseguita dr. ssa __________. Dal relativo rapporto 14 febbraio 2003 si legge in particolare che, a seguito di tre giorni di test attitudinali, l’assicurata è stata ritenuta affetta da un disturbo neuropsicologico medio. In merito al procedere, la succitata specialista ha concluso:

"  Dall'odierna valutazione si evidenziano importanti difficoltà, ma anche le buone risorse di RI 1. I risultati nella norma indicano le potenzialità di RI 1, e che la bambina è stata stimolata sia a livello di famiglia, che a livello scolastico e terapeutico. Le fluttuazioni nel rendimento possono confondere, ma alcune difficoltà rilevate nell'odierna valutazione, come le difficoltà di calcolo, la flessibilità del pensiero, di pianificazione, di percezione nello spazio, sono tali da limitare RI 1 nella quotidianità.

E inoltre è da tenere in considerazione che la diminuita resistenza mentale, l'elevata stancabilità mentale risp. la diminuita capacità d'attenzione e di concentrazione, si ripercuotono sul rendimento generale. È da notare che RI 1 vuole lavorare con impegno, ma le difficoltà d'attenzione e di concentrazione, l'elevata affaticabilità mentale, risp. la diminuita capacità di resistenza mentale, influenzano la capacità di prestazione di della bambina che, di conseguenza, a volte è in grado di rendere di più e altre volte di meno.

Infine è da tener conto del fatto che RI 1 si accorge quando è confrontata con le sue limitazioni. Il suo atteggiamento di evitare le prove e il metodo di lavoro superficiale e precipitoso, denotano imbarazzo e il tentativo di evitare le difficoltà.

A livello terapeutico è indicato continuare ad aiutare RI 1 a convivere meglio e compensare le proprie limitazioni.

Con un'adeguata stimolazione RI 1 sarà, a mio avviso, in grado di raggiungere una certa indipendenza ed autonomia nella sua vita di adolescente e giovane adulta." (Doc. AI 70)

                                         I motivi che hanno portato i genitori di RI 1 a rivolgersi alla dr.ssa __________ sono stati indicati con scritto 18 agosto 2003 dalla pediatra curante, dr. ssa __________:

"  In seguito al comportamento nell'apprendimento scolastico della giovane paziente a margine e dopo valutazione con gli insegnanti, ho inviato la giovane RI 1 per un bilancio psicologico a __________ (__________).

In seguito a tale valutazione e tenendo conto delle difficoltà generate dalla lingua al momento dell'esame e peraltro dell'ulteriore evoluzione di __________, ho ritenuto mostrare la paziente alla Signora __________.

La Signora __________, con una valutazione scaglionata in 3 sedute, ha potuto fornire indicazioni che ci sono state estremamente utili nella decisione dell'ulteriore programma di insegnamento di RI 1 ormai volto all'ottenimento della sua autonomia di giovane adulta." (Doc. AI 65)

                                         Anche le docenti di scuola speciale hanno spiegato come si è giunti a richiedere l’intervento della summenzionata neuropsicologa:

"  Con la presente intendiamo confermare che, durante la riunione del 19 febbraio 2002, noi docenti, alla presenza degli altri operatori che si occupano di RI 1 (pediatra, psicologo, ergoterapista, logopedista) abbiamo richiesto una valutazione.

L'accertamento era volto non tanto per un indirizzo di tipo scolastico, ma soprattutto per poter realizzare un progetto mirato, che risultasse, in futuro, il più vicino possibile alle reali capacità di RI 1.

Tutto ciò per non giungere impreparati al momento della dimissione dalla scuola, e per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro.

Restiamo a sua completa disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento." (Doc. AI 75)

                                         Infine, con scritto 18 novembre 2003 il Capo Ufficio dell’educazione speciale, __________, ha indicato all’UAI quanto segue:

"  Con riferimento alla sua richiesta di precisazioni da parte dell'Ues relative all'opposizione del signor __________ del 21 ottobre 2003, ribadisco quanto già indicatole a suo tempo.

La decisione di effettuare una valutazione, che rientra nelle periodiche valutazioni organizzate dalla famiglia e dal medico in Ticino o in Svizzera interna, è scaturita dopo una delle tante riunioni indette dai genitori e/o dal medico curante alle quali partecipano le docenti.

E' stata presa senza il coinvolgimento dell'autorità scolastica competente (ispettorato o Ufficio).

Per questa ragione l'autorità scolastica non ha mai ricevuto il rapporto dell'esame psicometrico e non le è stata indirizzata la fattura." (Doc. AI 78)

                                         Orbene, dalla lettura di tali atti medici si deduce che il motivo principale dell’intervento della dr. ssa __________ è piuttosto da collocare nell’ambito dello svolgimento dell’istruzione speciale dell’assicurata, anche se non vi è stato il coinvolgimento diretto delle competenti autorità scolastiche.                               

                                         Le indicazioni esposte dalla specialista servono dunque al buon funzionamento dell’insegnamento speciale, rispettivamente al conseguimento degli obiettivi educativi, non di competenza dell’AI. In effetti, conformemente alla giurisprudenza federale, gli accertamenti volti a costatare la necessità di un assicurato a frequentare una scuola speciale sono a carico dell’AI (RCC 1981 pag. 331; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 302). Non va poi dimenticato che ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LAI all’assicurato invalido sono assegnati unicamente i sussidi per le tasse scolastiche, per le spese di vitto e alloggio, per i necessari provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica e per le spese di trasporto (lett. a-d). In casu, la valutazione della dr. ssa Piazza non ha permesso di conferire all’assicurata il diritto a delle prestazioni nel campo dell’istruzione scolastica che non sono state già assegnate dall’amministrazione. Già con decisione 5 ottobre 1998 l’UAI aveva rilasciato la garanzia per l’assunzione dei costi relativi all’istruzione speciale scolastica (doc. AI 32), garanzie che sono state costantemente rinnovate (doc. AI 42, 63), da ultimo con decisione 6 luglio 2004 (doc. AI 101). In precedenza, con decisione 25 ottobre 1994, RI 1 era stata posta al beneficio di provvedimenti pedagogico-terapeutici, quali la stimolazione ortopedagogica, di logopedia con trattamenti ergoterapici (doc. AI 15). Infine, il rapporto 14 febbraio 2003 della dr. ssa __________ non è nemmeno servito per l’erogazione di altre prestazioni dell’AI, questo con riferimento al trattamento di fisioterapia garantito dall’amministrazione con decisione 17 maggio 2004 (doc. AI 92), oppure per quel che concerne la terapia logopedica già precedentemente riconosciuta [la cui garanzia dei costi per il prolungamento è stata recentemente rifiutata con decisione 1° giugno 2004 (doc. AI 93) e tempestivamente contestata dai genitori dell’assicurata (doc. AI 98)].

Non adempiendo i presupposti dell’art. 78 cpv. 3 OAI, l’UAI ha rettamente respinto la richiesta di copertura dei costi dell’accertamento privato in parola.

                               2.6.   Il padre dell’assicurata sostiene che l’UAI abbia agito arbitrariamente, violando l’aspettativa creata riguardo ad una copertura dei costi d’accertamento in parola. Egli ha in particolare evidenziato che in precedenza l’amministrazione si era fatta carico delle spese relative alle valutazione neuropsicologiche del dr. __________ (15 dicembre 2000) e della Clinica svizzera __________ di __________ (21 maggio 2001).

Chiamato dal TCA a pronunciarsi in merito, nello scritto 6 dicembre 2004 l’amministrazione, premesso che i due succitati accertamenti sono stati richiesti dalla pediatra curante e che non sono stati determinanti per l’erogazione di provvedimenti integrativi, quale la scolarizzazione speciale, ha tuttavia fatto presente:

"  Sono state pagate le fatture dell’__________ di fr. 772,20 e 415,80 (doc. G) nell’ambito dell’OIC 390 riconosciuta all’assicurata (doc. 49 inc. AI). Non sono state pagate le prestazioni del Dr. __________." (risposta no. 3, XX).

                                         Con scritto 23 dicembre 2004 il padre dell’assicurata ha comunque precisato che “ l’Ufficio AI non ha pagato le prestazioni del dr. __________ in quanto quest’ultimo, da me direttamente interpellato in data odierna, è particolarmente in ritardo con la propria fatturazione e quindi non ha ancora inviato la fattura all’Ufficio AI” (XI).

Va fatto presente che l'art. 9 Cost. istituisce un diritto fondamentale del singolo cittadino ad essere trattato secondo il principio della buona fede dagli organi dello Stato (Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 485).

                                         Il diritto alla protezione della buona fede, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

                                         Le condizioni cumulative per tutelare la buona fede dell'assicurato, e discostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza:

                                         1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

                                         2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

                                         3.   l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

                                         4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole;

                                         5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

                                         (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate; cfr. anche il commentario sulla nuova costituzione svizzera, a cura di Ehrenzeller, Mastronardi, Schweizer, Vallender, Zurigo 2002, ad art. 9 pag. 143s; Thürer, Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001 pag. 687s). Nel caso in esame non si è confrontati con un’informazione errata (DTF 124 V 220 consid. 2b con riferimenti), né con una violazione dell’obbligo di delucidazione rispettivamente d’informazione (Aufklärungs- und Informationspflicht), che, a determinate condizioni, può costituire la base per invocare la protezione della buona fede (DTF 121 V 30 consid. 1b con riferimenti).

                                         Non essendoci stata nel caso in esame un’informazione o una decisione erronee, non è quindi necessario verificare l’esistenza dei succitati cinque requisiti.

                               2.7.   Va poi fatto presente che l’UAI non ha mai garantito alcunché riguardo all’assunzione della fattura qui in esame. Vero che le note d’onorario 9 maggio 2001 della clinica __________ (doc. G) sono state pagate dall’amministrazione, secondo quanto indicato dall’UAI nello scritto 6 dicembre 2004 (XX), nell’ambito dei provvedimenti sanitari volti alla cura dell’infermità congenita 390 OIC (paralisi cerebrali spastiche).

                                         Tuttavia va fatto presente che già con decisione 8 giugno 2000 l’amministrazione aveva posto RI 1 al beneficio di detti provvedimenti (doc. AI 49), questo sulla base del rapporto 20 dicembre 1999 del dr. __________, attivo presso l`__________ di __________ (doc. AI 46). Ora, la valutazione neuropsicologica dell’__________ e quella della

                                         dr. ssa __________ hanno sì aggiornato lo stato di salute dell’assicurata, ma, ciononostante, dagli atti non risulta che sulla base dei due succitati referti l’UAI abbia concesso ulteriori prestazioni.

                                         Va poi fatto presente che, al fine di accertare i motivi per cui le fatture della Clinica __________ sono state assunte dall’AI e non anche quella della dr.ssa __________, con scritto 10 marzo 2005 lo scrivente Tribunale ha chiesto all’amministrazione quanto segue:

"  … vogliate esporci dettagliatamente i motivi per cui avete pagato le fatture 20 aprile 2001 della Clinica __________ nell’ambito dell’infermità congenita 390 OIC (cfr. risposta no.3 delle vostre osservazioni 6 dicembre 2004), tenuto conto che già con decisione 8 giugno 2000 avevate riconosciuto i succitati provvedimenti sanitari (doc. AI 49).

Per quale motivo, quindi, non assumete i costi relativi al rapporto 14 febbraio 2003 della dr.ssa __________, visto che in sostanza si tratta di un aggiornamento della valutazione neuropsicologica a suo tempo eseguita dall’__________ ? Al riguardo vi saremo grati nel ricevere una puntuale e dettagliata risposta." (XVIII)

                                         Questa è la risposta ricevuta, datata 21 marzo 2005

"  Come si può ben rilevare dalle annotazioni 18 marzo 2005 del medico responsabile SMR Dr. __________ qui allegatevi, le fatture 20.4.2001 della clinica __________ nell'ambito dell'infermità congenita 390 OIC sono state pagate in seguito ad un errore commesso dall'Ufficio AI del Canton Ticino.

In effetti, nelle proprie annotazioni di cui sopra il Dr. __________ precisa che "[…] Un esame neuropsicologico o psicologico non porta elemento alcuno alla valutazione della paresi cerebrale. Lo stesso pensiero vale anche per l'esame eseguito dalla Signora __________ poiché eseguito con le stesse finalità. Possiamo dunque affermare che il pagamento di tali esami da parte dell'UAI in relazione all'infermità congenita 390 è stato effettuato in modo erroneo".

Di conseguenza, visto e considerato come l'amministrazione non avrebbe dovuto pagare le due fatture 20.4.2001 della clinica __________ di __________, lo scrivente ufficio non assume i costi relativi al rapporto 14.2.2003 della psicologa __________ per i motivi già esposti dettagliatamente nella propria decisione su opposizione dell'8 luglio 2004 (cfr. in modo particolare il punto 8 della stessa) nonché nei successivi allegati di causa (vedi risposta 4.10.2004 ed osservazioni 25.1.2005 agli atti)." (Doc. XVIII)

                                         Con osservazioni 13 aprile 2005 il padre dell’assicurata ha contestato quanto sostenuto dal dr. __________, ossia “ che un accertamento neuropsicologico non porti elemento alcuno alla valutazione della paresi cerebrale in quanto certamente porta delle indicazioni sul modo migliore per trattarne le conseguenze”, motivo per cui egli ha chiesto al TCA di “incaricare un medico esterno all’AI per un parere a questo riguardo”(XX). Al riguardo, nella già citata nota 18 marzo 2005 il medico responsabile del SMR, dopo aver riportato un riassunto degli atti, ha ben spiegato la sua presa di posizione, a cui va data piena adesione, motivo per il quale non è necessario procedere ad alcun parere esterno nel senso indicato dall'insorgente (sulla valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). In particolare egli ha rilevato:  

"  Si considera che l'infermità congenita secondo cifra OIC 390 (paresi cerebrale) è costituita da danno neuro-motorio, debbono esser soddisfatte le condizioni delle normative cioè una spasticità, o un'atassia o un'atetosi. L'atassia è stata certificata.

I problemi correlati con la scolarità, cioè il deficit intellettivo, non sono correlati con la paresi cerebrale, nel senso della LAI, anche se si può ammettere che i problemi di ipossia in fase perinatale siano una causa comune alle due manifestazioni.

Per la paresi cerebrale la bambina è beneficiaria delle misure di controllo medico e terapia specifica. Per i problemi correlati al deficit intellettivo è beneficiaria delle misure di scolarizzazione speciale.

Un esame neuropsicologico o psicologico non porta elemento alcuno alla valutazione della paresi cerebrale.

Lo stesso pensiero vale anche per l'esame eseguito dalla signora __________ poiché eseguito con le stesse finalità." (Doc. XVIIIbis)

Vero che, come rilevato dal padre dell’assicurata nelle osservazioni 13 aprile 2005, “anche lo stesso dr. __________ dell’__________, le cui visite annuali sono state sempre riconosciute dall’AI nell’ambito dell’infermità congenita 390 OIC, proponeva/condivideva, già a partire dal 2001, le necessità della ricerca di strategie alternative e di sostegno dell’autonomia in relazione alle quali la pediatra curante, di concerto con le insegnanti delle scuole speciali, ha ritenuto necessario disporre l’accertamento neuropsicologico” (XX). Tuttavia, come già riportato al consid. 2.4, una valutazione neuropsicologica è da inserire piuttosto nel contesto di una scolarizzazione nel senso più ampio del termine (cfr. consid. 4), non coperto dall’art. 19 LAI. Vero che il padre della ricorrente ha ricordato come la valutazione 14 febbraio 2003 della dr. ssa __________ abbia “permesso di decidere l’inserimento di RI 1 nella struttura scolastica speciale dell’Istituto __________ dopo quattro anni presso il __________ di __________” (XX), ma è altrettanto vero che è dal mese di settembre 1998 che l’assicurata beneficia di provvedimenti per l’istruzione scolastica (doc. AI 32).                                               

                                         In conclusione, visto quanto sopra, conformemente all’art. 78 cpv. 3 OAI (cfr. consid. 2.3), a mente del TCA, non trattandosi in casu di accertamenti privati indispensabili all’erogazione di prestazioni, tantomeno riguardanti provvedimenti integrativi concessi in un secondo tempo, l’UAI non è tenuto a liquidare la fattura 26 marzo 2003 della dr.ssa __________ (doc. AI 76).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.68 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.06.2005 32.2004.68 — Swissrulings