Raccomandata
Incarto n. 32.2004.50 ZA/RG/td
Lugano 22 febbraio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 giugno 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1 RI 1, nata nel 1950, casalinga, precedentemente attiva a tempo parziale quale addetta alle pulizie e sorvegliante di campi da tennis, nel luglio 1997 ha presentato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da periartropatia omeroscapolare destra con lesione cuffia rotatori, sindrome cervicale e sindrome lombare (doc. AI 1 e 7).
Acquisita la necessaria refertazione medica ed esperiti ulteriori accertamenti, in particolare una perizia pluridisciplinare eseguita dal Servizio accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM) nel maggio 2002 ed un’inchiesta per persone occupate nell'economia domestica eseguita una prima volta nell’ottobre 1999 e ripetuta nell'ottobre 2002, con decisione 13 giugno 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto all’assicurata un quarto di rendita (aumentata a mezza rendita quale caso di rigore) per un grado d’invalidità del 47%, motivando:
" (…)
Esito degli accertamenti:
Dal 01.01.1999 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa nell'ambito della sua economia domestica, rispettivamente in quello professionale, è limitata in modo rilevante.
La sua pratica d'invalidità è stata esaminata in base all'art. 4 e 5 LAI (salario nella misura del 77% e casalinga al 23%).
Dalla documentazione medica acquisita all'incarto risulta che dall'ottobre 1996 (scadenza dell'anno d'attesa - art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 31.12.1998, presentava un'inabilità lavorativa del 50% come donna delle pulizie, mentre in attività adeguate e casalinga non vi era inabilità.
In base alla ripartizione delle attività (salariata-casalinga) ne risultava un grado AI del 3.8%, come da tabella:
Attività
Quota parte
Limitazione
Grado d'invalidità parziale
salariata
77%
5%
3.8%
casalinga
23%
0%
0%
grado d'invalidità
3.8%
Essendo il grado AI inferiore al 40% non dà alcun diritto a rendita.
Dall'ulteriore documentazione medica aggiuntasi all'incarto ed in particolare dalla perizia medica eseguita presso il Servizio Accertamento Medico AI di Bellinzona risulta un peggioramento dello stato di salute avvenuto il 01.01.1999, per cui si è proceduto ad ulteriore istruttoria: nuova inchiesta casalinga e nuovo rapporto sui dati economici/professionali aggiornati.
Dall'inchiesta esperita al domicilio risulta un impedimento nello svolgimento delle consuete mansioni di casalinga nella misura del 53%.
Dalla perizia medica risulta che medicalmente può ancora svolgere nella misura del 50%, attività di sorveglianza (es: custode) e le attività lavorative prettamente sedentarie (es: commessa, operaia non qualificata addetta alla confezione, assemblaggio, produzione, rifinitura, controllo… importante che i semi lavorati siano leggeri).
In queste attività il reddito annuo presumibile è di Fr. 10'963.--.
Nei due settori risulta pertanto il seguente grado d'invalidità:
Reddito annuo esigibile:
senza invalidità CHF 20185.-con invalidità CHF 10963.--
Perdita di guadagno CHF 9222.-- = Limitazione del 46%
In base ai nuovi dati la ripartizione delle attività conseguono il seguente grado AI:
Attività
Quota parte
Limitazione
Grado d'invalidità parziale
Salariata
77%
46%
35.4%
Casalinga
23%
53%
12.2%
Grado d'invalidità
47.6%
Decidiamo pertanto:
Dal 01.01.2000 ha diritto ad un quarto di rendita, rispettivamente ad una mezza rendita in caso di rigore.
Per la verifica del caso di rigore, la invitiamo a ritornarci il foglio complementare 3, qui allegato, debitamente compilato e firmato, entro 14 giorni. Se ciò fosse tralasciato, l'esame del caso di rigore non potrà essere effettuato per cui potremo unicamente versare un quarto di rendita." (Doc. AI 61)
1.2 A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, che ha postulato il riconoscimento di un grado d'invalidità del 60% e la conseguente erogazione di una mezza rendita, in data 3 giugno 2004 l’UAI ha emanato una decisione su opposizione confermando la precedente decisione:
" (…)
6. In sostanza l'assicurata contesta la correttezza della valutazione
fatta dalla perizia multidisciplinare del SAM, posta alla base della decisione impugnata. Occorre in proposito sottolineare che la perizia ha integrato nella valutazione l'insieme dei precedenti referti medici relativi allo stato di salute dell'assicurata. La perizia ha valutato lo stato di salute dell'assicurata nel suo insieme, compreso i problemi indicati nel certificato medico 02 settembre 2003 del dottor __________. La perizia indica chiaramente la capacità lavorativa del 50% dell'assicurata in attività medio leggere, compatibili con i problemi dell'assicurata.
Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).
In concreto la perizia pluridisciplinare 05 giugno 2002 del SAM è completa e motivata ed ossequia i citati parametri sviluppati dalla giurisprudenza. Essa ha quindi piena forza probatoria.
Il certificato medico 01 settembre 2003 presentato dal curante, dottor __________, non oggettiva alcun nuovo elemento che non sia già stato preso in considerazione per la valutazione del caso.
7. Per quel che concerne i dati economici, ed in particolare il reddito da invalido che il consulente in integrazione professionale ha stabilito ammontare a fr. 10’963.-- annui, si rileva quanto segue.
In base alla più recente giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale, allorché non si dispone di dati concreti, il reddito da invalido può essere stabilito sulla base di salari teorici, editi dall'Ufficio federale di statistica (statistiche RSS).
Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso in specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado d'occupazione (cf. DTF 126 V 75).
In concreto il consulente in integrazione professionale con riferimento ad un'attività semplice e ripetitiva esigibile dell'assicurata ha ritenuto quale base di calcolo un reddito pari a fr. 31’640.- (valori ESS 2001, cat. 4, privato, femminile, primo quartile + aumento salari 2001). L'assicurata potrebbe svolgere un'attività adeguata nella misura del 50%.
Tale salario è stato tuttavia ancora generalmente diminuito del 10% poiché l'assicurata può svolgere solo attività leggere.
Inoltre il coefficiente lavorativo dell'assicurata è equivalente al 77% (rapporto esistente tra le 32.5 ore settimanali svolti dalla stessa quale addetta alle pulizie + sorvegliante dei campi da tennis e le 42 ore settimanali contrattuali).
Il reddito presumibile è stato così stabilito: fr. 31’640 x 77% - 50% - 10% = fr. 10’963.--.
In casu, non vi è alcun motivo che giustifica di rivedere l'operato del consulente in integrazione. Al proposito si rammenta infatti che quest'ultimo dispone più di ogni altro funzionario degli elementi necessari ad una corretta valutazione economica. In tali casi l'amministrazione interviene solo allorquando il giudizio appaia insostenibile od errato. Non è il caso in concreto.
Ne discende che la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto conferma." (doc. AI 67)
1.3 Contro la decisione su opposizione l’assicurata è insorta in data 22 giugno 2004 dinanzi al TCA.
Su ingiunzione del Giudice delegato, l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, in data 11 agosto 2004 ha completato il ricorso, osservando:
" (…)
13. L'oggetto della lite verte nel conoscere quale grado d'invalidità
debba essere riconosciuto all'assicurata de quo.
14. In particolar modo, preme attirare l'attenzione di codesta
lodevole Corte sul fatto che lo stato di salute della Signora RI 1 è andato gradatamente peggiorando, con la conseguenza per la quale la perizia SAM, allestita il 5.06.2002, posta alla base della decisione resa dall'UAI in data 13.06.2003, non è più da considerarsi attendibile.
15. Si rimprovera all'UAI di aver ritenuto quanto meno completa la
medesima perizia (cfr. decisione su opposizione del 3.06.2004, sostenendo che in questa è stato "valutato lo stato di salute dell'assicurata nel suo insieme, compreso i problemi indicati nel certificato medico 02 settembre 2003 del dottor __________ ". Pur tuttavia, non si vede come il SAM abbia potuto anche solo prendere visione del rapporto citato ad oltre un anno di distanza dall'allestimento della perizia.
16. Ritengo pertanto che l'Amministrazione, nel rendere la decisione su
opposizione, abbia a torto considerato completo il rapporto peritale del SAM e che non abbia affatto ritenuto degni di valutazione gli elementi emersi nell'ambito dei rapporti allestiti dapprima dal Dr. med. __________ in data 1.09.2003 (Doc. Q) e successivamente dal Dr. med. __________ in data 2.09.2003 (Doc. R).
17. È stato infatti appurato da questi ultimi sanitari che la
capacità lavorativa residuale della Signora RI 1 è da considerarsi quanto meno teorica e poco concretizzabile nella realtà quotidiana. A parere dei medesimi, pertanto, sarebbe auspicabile, viste le numerose patologie riscontrate dall'assicurata in ambito reumatologico e in quello psichico, una commisurazione del grado d'invalidità di almeno il 60%.
18. Più in generale, si contestano gli accertamenti economici
svolti dall'UAI per determinare il reddito ipotetico d'invalido e si rimprovera a detto assicuratore di non avere applicato, in tale contesto, quale fattore di riduzione solo il 10%. In effetti, a mente della giurisprudenza, per gli assicurati che - a causa della particolare situazione personale e professionale non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri, e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato del lavoro - viene applicata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
19. Viste l'età dell'assicurata, nonché la sua difficoltà nello svolgere
anche le attività leggere, s'impone applicare al reddito ipotetico d'invalido il fattore di riduzione del 25%.
20. Si muove all'UAI la censura di avere svolto degli
accertamenti troppo poco estesi, ridotti a solo due attività, quella di sorvegliante presso i campi da tennis e quella di commessa in un negozio di oggettistica. Trattasi di lavori non effettivamente esigibili per l'assicurata e quindi, nella concreta evenienza, risultano ininfluenti per determinare il reddito ipotetico d'invalido della Signora RI 1.
21. Nel presente caso è doveroso tenere conto che ai fini
dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; deve infatti esservi un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche (DTF 110 V 276).
22. Inoltre deve essere ricordato che il concetto di mercato del
lavoro equilibrato non sottintende soltanto un certo equilibrio fra l'offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche un mercato del lavoro che presenta un ventaglio d'attività a più diverse, e precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, pag. 332 consid. 3b).
23. Sulla base dei principi giurisprudenziali esposti, si
rimprovera all"UAI di non avere considerato un ampio ventaglio di attività lavorative nel determinare, nello specifico caso, il reddito ipotetico d'invalido dell'assicurata de qua.
24. In effetti, non c'è chi non veda come l'attività di sorvegliante di
campi da tennis sia stata svolta dalla mia assistita per lo più nella stagione estiva, e come in detta attività sia altresì implicita la pulizia dei locali annessi. Inoltre, le possibilità lavorative in detto settore sono alquanto remote, essendovi solo un numero esiguo di posti di lavoro e per un tempo limitato all'anno. Per di più, non va trascurato il fatto che l'attività di sorvegliante comporta altresì una serie corollaria di molteplici altre attività.
25. Comunque, indipendentemente dall'attuale recessione, i posti di
lavoro ove una persona con le stesse problematiche fisiche della mia assistita possa dedicarsi alle summenzionate attività professionali sono in Ticino estremamente rari. Pertanto, si contesta il reddito ipotetico d'invalido così come considerato dall'amministrazione, ammontante a Fr. 10'963.--.
26. Di tal fatta, si ribadisce come la Signora RI 1 non sia
concretamente in grado di svolgere neppure le attività leggere citate dall'UAI (tra le quali, sorvegliante, commessa, operaia non qualificata addetta alla confezione, assemblaggio, produzione, rifinitura, controllo, etc.). Risulta pertanto del tutto inattendibile il tasso d'invalidità formulato sulla base di dette attività lavorative leggere.
27. Considerata la presunta esigibilità dell'attività di sorvegliante di
campi da tennis oppure dell'attività di commessa in misura del 50%, non si comprende come sia possibile per la mia mandante concretamente mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa, viste le numerose problematiche che la attanagliano e che le impediscono di esercitare anche in misura parziale le predette professioni.
28. AI riguardo, si rappresenta come il Dr. med. __________,
nel certificato datato 2.09.2003, ha statuito come la Signora RI 1 non sia più collocabile in ambito lavorativo anche in presenza di una capacità lavorativa residuale teorica per attività leggere, di conseguenza ritenendo più corrispondente alle numerose patologie riscontrate un grado d'invalidità del 60%. Sulla base delle valutazioni dei summenzionati sanitari deve essere concluso che la ricorrente non è in grado di mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua.
29. Si contesta pure la ripartizione fra l'attività di salariata, valutata dall'UAI in misura del 77%, e quella di casalinga,
valutata in misura del 23%. Si tratta di una valutazione effettuata in base alla situazione esistente nel mese di ottobre 1996 e che non tiene debitamente conto dell'evoluzione della situazione verificatasi da allora sino al 3.06.2004, ovverosia sino alla data in cui è stata resa la decisione su opposizione.
30. Viste le statuizioni effettuate dal Dr. med. __________ in data
2.09.2003 e dal Dr. med. __________ in data 1.09.2003, si ritiene pertanto adeguato richiedere l'espletamento da parte del SAM di un complemento d'indagine per valutare gli asseriti peggioramenti dello stato di salute dell'assicurata medesima. Stante infatti il lungo periodo di tempo trascorso tra la data della perizia (22.04.2002) e la resa della decisione su opposizione (3.06.2004), non si giustifica la mancata presa di posizione dell'amministrazione in merito ai rapporti allestiti dai summenzionati sanitari ad oltre due anni di distanza.
31. Da un'attenta disamina degli atti all'incarto Al, per di più, si
desume come non vi sia stata alcuna nuova richiesta da parte dell'UAI, volta ad ottenere successive risultanze mediche al rapporto peritale del SAM. Tutto lascia presagire una sorta di abbandono totale della mia mandante, la quale si trova unicamente in balia dei suoi malori, peraltro comprovati anche in sede di perizia, senza alcun riconoscimento però da parte dell'UAI.
32. Pertanto, sulla scorta di quanto sopra argomentato, s'impone
chiedere a codesta lodevole Corte la predisposizione di nuovi accertamenti peritali, volti a statuire se vi siano stati dei peggioramenti, sia dal profilo psichico sia da quello fisico, dello stato di salute della mia mandante.
33. Si chiede pure che siano ordinati nuovi accertamenti
economici volti a stabilire l'effettiva ripartizione in data 3.06.2004 fra l'attività di salariata e quella di casalinga, nonché volti a stabilire il reddito ipotetico d'invalido conseguibile in un ampio ventaglio di attività lavorative leggere, compatibili con lo stato di salute della ricorrente. Inoltre, ci si riserva di produrre l'eventuale perizia di parte - come è stata d'altronde proposta nel rapporto del 29.07.2004 del Dr. med. __________ (Doc. S) - che si renderà all'uopo necessaria al fine di suffragare l'incapacità della mia mandante di svolgere qualsiasi attività lavorativa, nonché quella di casalinga.
P. Q. M., richiamati gli artt. 7 - 8 - 16 LPGA, 28 LAI, nonché qualsivoglia ulteriore disposizione si rendesse applicabile alla presente fattispecie, si domanda
sia giudicato
In via principale:
1. Il presente ricorso è accolto e di conseguenza è accordato alla Signora RI 1 un grado d'invalidità di almeno il 60% - 70%, con la pedissequa assegnazione di risp. tre quarti della rendita Al o della rendita intera AI.
2. Spese e ripetibili protestate.
In via subordinata:
1. II presente ricorso è accolto e di conseguenza è fatto ordine
all'UAI di voler predisporre i necessari accertamenti peritali volti a stabilire l'eventuale peggioramento dello stato di salute psichico e fisico dell'assicurata, nonché i necessari accertamenti economici ai sensi dei considerandi.
2. Spese e ripetibili protestate." (doc. IV)
1.4 Con la risposta di causa l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame riconfermandosi nella propria decisione su opposizione:
" Con il ricorso in esame l'assicurata contesta il riconoscimento di un grado d'invalidità da parte dell'UAI del 47% con decisione 13 giugno 2003 e confermato con la decisione su opposizione 3 giugno 2004. Essa chiede in virtù di un grado di invalidità del 60% - 70% il riconoscimento di 3/4 rispettivamente una rendita intera d'invalidità, subordinatamente il rinvio per ulteriori accertamenti.
La ricorrente sostiene di aver conosciuto un peggioramento dello stato di salute di modo che la perizia pluridisciplinare SAM del 5 giugno 2002 non è più attuale, che la valutazione alla base della decisione su opposizione con particolare riguardo alla valutazione 2.9.2003 del Dr. __________ è incompleta, che non sono stati tenuti in considerazione i certificati del Dr. __________ e __________ (doc. Q e R), dai quali emerge un'incapacità lavorativa del 60%. Contesta poi la valutazione dell'attività lavorativa residua da lei esigibile in quanto poco realizzabile e ritiene si giustifichi comunque l'applicazione della riduzione del 25% sul reddito statistico da invalida in considerazione della sua situazione personale. Indica che sono stati oggetto di accertamento quali attività ancora esigibili solo l'attività di sorvegliante di campi da tennis e la commessa, a suo dire non esigibili e quindi ininfluenti. Precisa che l'attività di sorvegliante di campi da tennis è in realtà stagionale, che implica anche attività di pulizia ed in considerazione delle sue limitazioni fisiche è da ritenersi rara, quindi irrilevante. La ricorrente sostiene di non essere più in grado di svolgere nemmeno attività leggere, come invece considerato dall'UAI, le professioni indicate dall'UAI non essendo in realtà esigibili per le sue problematiche di salute ed il Dr. __________ con attestazione 2.9.2003 l'ha definita non più collocabile. La ricorrente contesta poi la ripartizione della sua attività operata con la decisone impugnata del 77% in attività lucrativa e 23% come casalinga in quanto si riferisce alla situazione del 1996, non aggiornata al 2004. Essa indica che in considerazione delle attestazioni dei Dr. __________ e __________, a suo dire non valutate, è necessaria una nuova perizia SAM, anche perché fra la perizia SAM del 5 giugno 2002 e la decisione su opposizione 3 giugno 2004 sono passati due anni. Chiede da ultimo nuovi accertamenti medici ed economici per la definizione del suo grado d'invalidità.
La documentazione medica agli atti è stata adeguatamente valutata nell'ambito della decisione su opposizione, la cui valutazione viene qui richiamata e confermata. La valutazione medica 29 luglio 2004 del Dr. __________ prodotta con il ricorso (doc. S), non indica un peggioramento medico oggettivo in ambito reumatologico, ma un peggioramento da considerare sul piano psichico. Relativamente a tale componente tuttavia l'assicurata non indica, sostanzia e comprova elemento medico di sorta, diagnostico né terapeutico. Nessun elemento medico oggettivo attesta in concreto un'evoluzione peggiorativa di tale aspetto successivamente alla valutazione SAM. Le ulteriori componenti del danno alla salute sono state oggetto di adeguata valutazione, mentre la valutazione delle attività esigibili è operata dal Consulente in integrazione professionale, il quale dispone di specifiche competenze ed esperienza, la giurisprudenza riconoscendole valore determinante. In casu la valutazione del consulente è motivata, coerente e corretta. Relativamente alla ripartizione fra attività di salariata e casalinga la stessa è correttamente considerata con riferimento all'ipotesi di assenza del danno alla salute. Le valutazioni mediche dei Dr. __________ e __________ (doc. Q e R) configurano in sostanza divergenti valutazioni della capacità lavorativa non circostanziate e sostanziate da peggioramenti oggettivati sul piano medico. Di fatto l'assicurata ha solo sostenuto ma non sostanziato e comprovato un peggioramento del suo stato di salute, mentre incombe all'assicurato l'obbligo di sostanziare la propria pretesa. Se è vero che la valutazione del suo danno alla salute ha richiesto una valutazione pluridisciplinare ed è trascorso un periodo di due anni dalla perizia pluridisciplinare alla decisione su opposizione, relativamente a questo periodo l'assicurata non ha addotto e comprovato, nemmeno nell'ottica della verosimiglianza preponderante, elementi medici che oggettivano un peggioramento, mentre l'istruttoria, sulla base degli elementi forniti, appare completa e corretta.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e di conseguenza respingere il ricorso." (doc. VI)
1.5 Con osservazioni 23 settembre 2004, l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha precisato:
" Dopo aver conferito con la mia patrocinata e con il suo medico curante, Dr. med. __________, domando con la presente che sia predisposta da codesto lodevole Tribunale una perizia giudiziaria, volta a stabilire l'incapacità lavorativa di RI 1, sia nello svolgere un'attività professionale compatibile con il suo attuale stato di salute, sia nello svolgere le usuali mansioni di casalinga.
Inoltre, come già anticipato al considerando N. 33 dell'integrazione al ricorso stesa l'11.08.2004, con la presente mi preme comunicarvi che la mia patrocinata intende sottoporsi ad un esame peritale che sarà effettuato dal sanitario indicato dal Dr. Med. __________, medico di fiducia della signora RI 1.
E' doveroso sottolineare che la signora RI 1 contesta recisamente il grado d'incapacità lavorativa in misura del 50%, considerato dall'Ufficio assicurazione invalidità, nell'esercizio di un'attività lavorativa leggera compatibile al suo stato di salute e osserva di non essere più in grado di svolgere un'attività lavorativa leggera. Ella contesta pure il grado d'incapacità, fissato dall'AI, nello svolgere le usuali mansioni di casalinga.
Date queste premesse, si rende necessario, nella concreta -evenienza, chiedere a codesto lodevole Tribunale di voler predisporre una perizia al fine di valutare il grado d'incapacità
presentata dalla mia mandante, sia nell'esercizio di un'attività lavorativa leggera sia nello svolgere le usuali mansioni di casalinga." (doc. X)
1.6 Interpellato dal TCA, con scritto 29 novembre 2004 il __________ ha precisato:
" in merito alla sua del 25 novembre scorso, le trasmetto gli stipendi orari che la signora citata a margine avrebbe percepito se avesse continuato l'attività presso di noi.
1. anno 2000 - fr. 18.70;
2. anno 2001 - fr. 19.05;
3. anno 2002 - fr. 19.10;
4. anno 2003 - fr. 19.30;
5. anno 2004 - fr. 19.40.
Le ricordo che lo stipendio orario è comprensivo dell'indennità di vacanza.
Sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, colgo l'occasione per distintamente salutarla." (doc. XIV)
Su richiesta del TCA, con scritto 1° dicembre 2004 il responsabile del __________ ha osservato:
" 1. la signora RI 1 non ha prestato nessuna attività presso
il __________ nel periodo 2000/2004.
2. le indennità mensili dei nostri custodi sono sempre invariate." (doc. XV)
1.7 La ricorrente in data 14 dicembre 2004 ha osservato:
" In particolar modo, mi preme evidenziare come nello scritto del 25.11.2004 codesta lodevole Corte avesse chiesto al __________ quale potesse essere lo stipendio della Signora RI 1 dal 2000 al 2004.
Ciò nonostante, nello scritto inviato dal predetto __________ in data 1.12.2004 si evince esclusivamente come la mia mandante non abbia svolto alcuna attività lavorativa nel periodo 2000/2004, e come nulla venga per contro sancito in merito allo stipendio presumibile per quel periodo. Si contesta inoltre l'asserzione ivi contenuta secondo cui le indennità mensili dei custodi sono sempre invariate, anche perché si suppone che queste siano quanto meno rincarate ai sensi della normativa vigente.
Si ribadisce in tale sede come la Signora RI 1 abbia svolto differenti e svariate attività presso il summenzionato __________, implicitamente connesse all'attività di sorvegliante, come ad esempio la pulizia dei locali annessi.
Ci si riporta pertanto alla richiesta di rivalutazione del grado d'invalidità della mia mandante, così come formulata nell'ambito dell'integrazione al ricorso presentata in data 11.08.2004." (Doc. XIX)
in diritto
in ordine
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2 In lite è il tasso d’invalidità stabilito dall’UAI nel querelato provvedimento con conseguente erogazione di un quarto di rendita, aumentata a mezza rendita quale caso di rigore.
Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82 cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con “prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3). In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito AI, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi nel caso in esame di prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA. Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA (che ha sostituito l’art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit., p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4 Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5 Se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2002) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
Al proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994, p. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit., p. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6 Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
“ Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.
2.7 In concreto l’assicurata contesta la valutazione medica operata dal SAM e quella economica effettuata dal consulente in integrazione professionale, in particolare per quanto attiene alla determinazione del reddito da invalido. Essa censura inoltre le quote parti di attività stabilite dall’UAI (23% quale casalinga e 77% quale addetta alle pulizie e sorvegliante di campi da tennis).
2.8
2.8.1 Per quanto riguarda l’esame dello stato di salute, in un primo tempo, su incarico dell’UAI, l’assicurata era stata sottoposta ad una perizia reumatologica a cura del dr. __________, reumatologo e fisiatra, il quale nel suo referto 8 maggio 1998 aveva rilevato:
" 4.- Diagnosi
- Brachialgia bilaterale con predominanza a destra di origine mista:
• spondilogena da irritazione cervicovertebrale
• periartropatia tendinotica cronica a destra con lesione transmurale della cuffia dei rotatori (sovraspinato; artro-MRI del 24.09.1996)
• epicondilopatia laterale a destra
• tendopatia dei flessori della mano destra (?)
- Sindrome lombovertebrale cronica da turbe statiche ed alterazioni degenerative plurisegmentali, specialmente al livello L4/5
- Tendenza alla fibromialgia generalizzata
- Sindrome depressiva?
- Stato da operazione per osteoide osteoma dell'ulna sinistra e per ciste ossea dell'ulna destra
(1978)
5.- GRADO DI CAPACITÀ DI LAVORO IN PERCENTUALE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
La signora RI 1 presenta un'anamnesi lunga e
complessa di dolori concentratisi in un primo tempo alla spalla destra, con una tendenza alla generalizzazione sull'arco degli ultimi anni, prevalentemente nell'ambito di una fibromialgia generalizzata. Ricorse a svariati consulti specialistici con diagnosi strutturali e funzionali riportati sotto il punto 4 con particolare riferimento ad una lesione transmurale dell'apparato tendineo alla spalla destra, rispettivamente ad alterazioni degenerative del tratto lombare. Tutti gli specialisti concordano più o meno sul fatto che la patologia strettamente organica viene sovrapposta da una sindrome algica di origine piuttosto funzionale nell'ambito di una somatizzazione di una problematica probabilmente psicosomatico. In questo contesto i chirurgi consultati si sono espressi cautamente su eventuali possibilità operatorie delle patologie, tenendo conto dell'influsso spesso negativo che la condizione di fibrosite (tendofibromialgia generalizzata) può avere sulla evoluzione post-operatoria.
Personalmente ho avuto occasione ancora recentemente di esaminare la paziente una prima volta (quale medico di fiducia della Cassa malati __________) constatando, come durante la visita peritale attuale, un quadro di una sindrome algica diffusa non sempre riferibile a delle patologie funzionali o strutturali dell'apparato locomotorio. Al di là delle dichiarazioni della paziente, che riferisce dolori praticamente a tutte le articolazioni esaminate, non vi sono impedimenti funzionali rilevanti in particolare alle spalle (con riferimento specialmente a destra dove è nota una lesione strutturale dei tendini). La mobilità attiva e passiva delle articolazioni gleno-omerali (spalle) risulta normale con un testing isometrico praticamente simmetrico, ciò che permette senza altro un uso pressoché normale degli arti superiori ad eccezioni dei limiti menzionati sotto. Anche al livello lombare non vi sono i segni di un'irritazione vertebrale maggiore. Le alterazioni delle parti molli paravertebrali, rispettivamente il limite solo lieve della motricità lombare depongono per una sindrome vertebrale solo moderata. Vi è quindi un certo contrasto tra le dichiarazioni della paziente per quel che riguarda l'intensità della sofferenza in confronto agli impedimenti funzionali oggettivabili. La somma delle alterazioni strutturali e funzionali dell'apparato locomotorio della signora determina un limite della capacità lavorativa per l'attività lucrativa svolta (donna di pulizie) che raggiunge il 50%. La signora è impedita nell'effettuare lavori ripetitivi con il braccio destro sopra l'altezza della testa, attività possibile solo con interruzioni regolari (5-10 minuti ogni mezz'ora), rispettivamente lavori che richiedono una posizione di flessione lombare prolungata (oltre un quarto d'ora circa per esempio pulendo pavimenti). Altre attività possono essere invece svolte in maniera normale. Per un lavoro di sorvegliante in un campo da tennis non vi è un limite significativo della capacità lavorativa. Lo stesso vale per il lavoro di casalinga che permette di interrompere ad intervalli regolari le attività fisicamente impegnative (menzionate sopra).
Sulla base degli atti non mi è possibile con certezza stabilire da quando è avvenuta la riduzione della capacità lavorativa nella misura proposta. Tenendo conto dell'evoluzione degli ultimi 2 anni circa si può ritenere l'attuale impedimento fisico, rispettivamente il limite della capacità lavorativa proposta per intanto definitivo.
6.- POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DI LAVORO
Essendo la fibromialgia generalizzata (patologia determinante per la valutazione della capacità lavorativa) una condizione di eziologia complessa e legata spesso ad un contesto psicosomatico, le intervenzioni terapeutiche sono spesso destinate a fallire o per lo meno a non modificare le condizioni soggettive in maniera tangibile. In questo contesto condivido la riservatezza dei colleghi chirurgi che hanno esaminato la paziente in precedenza su eventuali soluzioni intervenzionistiche. Si consiglia comunemente la prescrizione di un antidepressivo (di preferenza del gruppo dei triciclici) onde influenzare in maniera positiva la soglia del dolore. La farmacoterapia antalgica deve tener conto della cronicità della condizione; è quindi sconsigliabile l'uso di analgesici con azione centrale onde evitare una dipendenza medicamentosa. Cure fisioterapiche sono di efficacità limitata. La sofferenza soggettiva vissuta in maniera invalidizzante preclude la possibilità di provvedimenti d'ordine professionale, destinati a fallire.
La signora non necessita di mezza ausiliari. Non vedo in particolare un'indicazione per un collare cervicale od un busto lombare." (doc. AI 16)
In seguito è stata ordinata una perizia pluridisciplinare presso il SAM, eseguita nel giugno del 2002:
" 5. DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome dolorosa diffusa a carattere fibromialgico d'origine multifattoriale, con
- sindrome panvertebrale cronica su alterazioni degenerative
multisegmentali;
- periartropatia omeroscapolare tendinopatica bilaterale su lesione
della cuffia rotatoria bilaterale;
- incipiente gonartrosi del compartimento mediale bilaterale;
alterazioni staticodegenerative ad entrambi i piedi;
- tendenza alla cronicizzazione e somatizzazione dei dolori.
Sindrome depressiva attualmente in remissione (ICD10 F33.4).
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
St. dopo asportazione di osteoma osteoide all'ulna sin. nel 1978.
6 DISCUSSIONE
Si tratta di una cinquantunenne, pugliese, sposata, con tre figli indipendenti; tuttavia, il marito da anni é invalido e beneficiario di una rendita AI intera. Dal 1971 ca. lavora in Svizzera dapprima presso l'Ospedale __________, quale ausiliaria in cucina, in seguito presso l'Ospedale __________, sempre nella stessa attività. A causa di una prolungata assenza é stata licenziata all'inizio degli anni '80 ed una richiesta di prestazioni AI per adulti sarebbe stata rifiutata (mancano atti in merito). Dal 1987 ed il 1992 assume il ruolo di portinaia presso lo stabile in cui abitava a Lugano; dal 1991 é assunta a tempo parziale presso il dip. ed economia, presso la sede del __________, per ca. quindici ore/settimana, in qualità di addetta alle pulizie. Lavora pure parzialmente quale donna di pulizie e sorvegliante presso il __________ di __________. Nel corso dell'estate 1997 é assunta per una stagione quale sorvegliante addetta alle pulizie presso i campi da tennis __________ a __________.
Il 29.07.1997 inoltra richiesta di prestazioni AI per adulti, chiedendo una rendita, in quanto non più in grado di assumere un ruolo professionale da salariata. Una perizia reumatologica richiesta dall'UAI del Canton Ticino al dr. __________ (atto del 8.05.1998), valuta l'A. inabile al lavoro nella misura del 50% in qualità di donna di pulizie. II consulente in integrazione professionale presso l'UAI del Ct. Ticino, Sig. __________ (atto del 1.03.1999), valuta un grado d'invalidità nella misura del 37%. Un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, richiesta dall'UAI del Canton Ticino (atto del 14.10.1999), valuta una percentuale d'invalidità del 37%. Il dr. __________, medico fiduciario dell'ass. __________ (atto del 31.12.1999) ritiene che l'A. sia da considerare inabile al lavoro in misura completa. Il medico curante dr. __________ (atto del 18.07.2000) aggiunge alle patologie reumatologiche note la presenza di una sindrome depressiva e ritiene l'A. totalmente inabile al Lavoro. In data 11.07.2001 l'UAI del Canton Ticino c'incarica d'effettuare un esame interdisciplinare.
Durante il soggiorno presso il SAM abbiamo così potuto evidenziare le seguenti patologie limitanti la capacità lavorativa dell'A. in qualità di ausiliaria di pulizie, sorvegliante, casalinga.
Patologia reumatologica
Quest'ultima è stata riesaminata e valutata dal nostro consulente reumatologo dr. __________ (vedi 4.3.2 e allegati). Il dr. __________ da un lato conferma gli aspetti patologici già descritti nella perizia reumatologica del 8.05.1998 da parte del dr. __________. Prende nota delle alterazioni alla spalla sin. ed alle ginocchia, allora non presenti, e di un peggioramento delle alterazioni degenerative a livello del rachide. In considerazione di questi aspetti riteniamo che il grado di capacità lavorativa di quest'A in attività medio - pesanti, che richiedano particolari sollecitazioni della colonna vertebrale, delle ginocchia e le spalle (lavori che necessitano il sollevamento ripetuto di pesi sup. ai 10 - 15 kg, nonché movimenti ripetuti di flessione / estensione del tronco, lavori che richiedano il sollevamento ripetuto delle braccia sopra il cinto scapolare, così come lavori in posizione inginocchiata o comunque che richiedano il doversi inginocchiare frequentemente) sia valutabile nella misura del 20 - 30%. Per quanto, invece, riguarda l'attività di casalinga (economia domestica di tre persone, di cui l'ultimogenita di ventitré anni in un appartamento di tre locali) valutiamo una capacità lavorativa ridotta nella misura del 50%.
Patologia psichiatrica
Facciamo notare come il medico curante in data 18.07.2000 atti) segnalava la presenza di una sindrome depressiva. L'A. è quindi stata l'oggetto di un'esauriente esplorazione psichiatrica da parte del nostro consulente dr. __________ (vedi 4.3.1 e allegati). Attualmente, sul piano psichiatrico, non si evidenziano importanti patologie degne di nota e pertanto la situazione è valutabile nell'ambito di una sindrome depressiva attualmente in remissione, con un'evoluzione piuttosto pos. per quel che riguarda gli aspetti psichiatrici. Dal punto di vista puramente psichiatrico, possiamo valutare il grado di capacità lavorativa dell'A., per qualsiasi attività lucrativa e pure in qualità di casalinga, almeno nella misura del 80%.
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
Il grado di capacità lavorativa medico - teorico globale dell'A. nella sua attività di addetta alle pulizie è valutabile nella misura del 20-30%, come argomentato nella discussione di cui sopra.
Nella sua attività, invece, di sorvegliante e di casalinga, il grado di capacità lavorativa è quantificabile nella misura del 50%.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Le menomazioni dovute ai disturbi a livello psicologico e mentale hanno poca conseguenza sulla capacità lavorativa dell'A. (minima riduzione del rendimento, ridotta sopportabilità del dolore, ecc.) e permettono pertanto un'esigibilità nelle attività svolge dall'A. almeno nella misura del 80%.
Maggiori conseguenze, invece, comportano i disturbi dell'apparato locomotorio descritti nel capitolo discussione e dal nostro consulente reumatologo (4.3.''1 e allegati).
Come già affermato sopra, riteniamo che quest'A. debba essere considerata inabile al lavoro quale ausiliaria di pulizia nella misura del 70 - 80%. In effetti, il mansionario relativo a quest'attività comporta lavori da pesanti a medio - pesanti di particolari sollecitazioni per la colonna vertebrale, per le ginocchia e per le spalle, nonché movimenti ripetuti di flessione / estensione del tronco, sollevamento ripetuto delle braccia sopra al cinto scapolare, così come lavori in posizione inginocchiata.
Nella funzione di casalinga o di sorvegliante di campi da tennis riteniamo, invece, che le limitazioni siano minori e pertanto la capacità lavorativa sia valutabile nella misura del 50%. Possiamo affermare che l'attività di sorvegliante sia ancora esigibile nella misura di ca. il 50%, corrispondente a ca. quatto ore/die, preferibilmente ripartite in due ore il mattino e due ore il pomeriggio.
Per quanto riguarda l'inizio della descritta limitazione della capacità lavorativa, dobbiamo ammettere che non vi sono atti che permettano una datazione precisa dell'inizio di una prolungata incapacità lavorativa.
Sappiamo che l'A., dopo il trauma del 10.10.1995 non é più stata in grado di riprendere l'attività precedentemente svolta di addetta alle pulizie, bensì ha potuto unicamente lavorare quale sorvegliante presso i campi da tennis durante l'estate 1997.
Possiamo pertanto affermare che a partire dall'ottobre 1995 l’attività lucrativa di addetta alle pulizie sia da considerare esigibile unicamente nella misura del 50% come descritto dal dr. __________ nella sua perizia del 8.05.1998.
Da allora lo sviluppo della limitazione della capacità lavorativa ha presentato un decorso sfavorevole, con messa in evidenza di una rottura massiccia della cuffia dei rotatori alle spalle e dell'evoluzione verso una sindrome dolorosa diffusa a carattere fibromialgico. Possiamo quindi affermare che, almeno a partire dal 1.01.1999 (a partire da quell'anno la problematica reumatologica delle spalle, nonché delle ginocchia diventa_ vieppiù sintomatica) grado di capacità lavorativa dell'A. quale addetta alle pulizie si sia ridotto nella misura massima del 20 - 30%.
In attività medio - leggere, come quella di sorvegliante, iI grado di capacità lavorativa, dal punto di vista medico teorico, é rimasto del 50%.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
L'evoluzione delle patologie all'apparato locomotorio evidenziano come finora tutte le misure conservative applicate non abbiano mai portato ad alcun significativo miglioramento dei dolori cronici lamentati.
D'altra parte, un approccio chirurgico é altamente sconsigliato, in considerazione dell'intera situazione fibromialgica.
Per questi motivi riteniamo improbabile che si possa ottenere un miglioramento della capacità lavorativa di quest'A. in futuro.
In questo ambito riteniamo pure impossibile effettuare provvedimenti d'integrazione.
Come già accennato sopra, riteniamo quest'A. abile al lavoro nella misura del 50% per lavori leggeri, che non richiedano particolari sforzi per la colonna vertebrale, il sollevamento ripetuto delle braccia sopra al cinto scapolare, così come il doversi inginocchiare ripetutamente.
Riteniamo di poter considerare l'attività di sorvegliante di campi da tennis esigibile almeno nella misura del 50%, oppure nell'attività di commessa, per esempio presso un negozio di oggettistica, tuttavia senza l'esigenza di sollevare scatole piene di merce e con la possibilità di alternare frequentemente la posizione di lavoro." (doc. AI 52)
Il dr. __________, generalista e curante, con certificato 1° settembre 2003 ha ritenuto l’assicurata - per quanto è dato di capire - incapace in misura del 60% (“a nostro avviso una rendita del 60% sarebbe adeguata”, allegato doc. AI 66).
In data 2 settembre 2003, il dr. __________, internista e reumatologo nonché medico curante, presa visione delle succitate risultanze peritali ha certificato:
" Conoscendo la paziente da diversi anni e dopo aver preso visione degli atti AI in particolare della valutazione pluridisciplinare presso il SAM e di precedenti valutazioni fiduciarie, così come del relativo calcolo economico, ritengo, come condiviso anche dal medico curante, che un'invalidità nella misura del 60% sia più adeguata e corrispondente alle numerose patologie della paziente in ambito reumatologico e al quadro psichico; indipendentemente dalla decisione AI ritengo inoltre che la paziente non sia più collocabile in ambito lavorativo anche in presenza di una capacità lavorativa residuale teorica per attività leggere." (allegato doc. AI 66)
Sempre il dr. __________, in un suo rapporto datato 29 luglio 2004 e prodotto in sede ricorsale ha precisato:
" dando seguito alla sua richiesta scritta del 12.07.04 posso rispondere a quanto segue.
Conosco la paziente dal 04.02.97, data della prima consultazione e in seguito l'ho rivista più volte tutti gli anni escluso nel 2001.
Le numerose diagnosi sono riassunte nei diversi rapporti miei e di diversi miei colleghi, tutti verosimilmente inclusi nella documentazione AI in suo possesso, in particolare già nel mio primo rapporto per l'AI del 15.05.99 che allego in copia; in seguito non sono emersi nuovi aspetti diagnostici o terapeutici, la situazione è globalmente peggiorata soggettivamente più che oggettivamente, prevalentemente sul piano psichico, come da me certificato il 01.09.03, vedi documento allegato.
Per quanto concerne le numerose domande ritengo preferibile l'esecuzione di una perizia di parte, ben inteso se la paziente è disposta ad assumersela.
Anche senza perizia ritengo di poter precisare che l'infortunio rappresenta un problema solo secondario nell'ambito dello stato di salute della paziente, il cui deterioramento è da ricercare più in ambito psichiatrico che in ambito reumatologico, tenendo conto che in quest'ultimo ambito emerge soprattutto l'aspetto dei dolori cronici, verosimilmente intrattenuti anche da una sindrome somatoforme del dolore cronico da però confermare preferibilmente da una valutazione psichiatrica specialistica.
Ritengo utile inoltre precisare, anche se a lei probabilmente già noto, che alla paziente è stato attribuito un grado di invalidità del 47% con rendita AI teorica del 25% ma con rendita attribuita del 50% in considerazione della situazione finanziaria della famiglia; un aumento del grado d'invalidità inferiore al 60% non cambierebbe la rendita attuale mentre un grado d'invalidità superiore al 69% con diritto a rendita AI completa, può essere richiesto solo partendo da un ambito psichiatrico dato che i criteri di invalidità usati in ambito organico, in particolare dai medici internisti, reumatologi, neurologi e ortopedici sono attualmente più o meno sempre gli stessi e sovrapponibili a quelle usati dai periti a disposizione nel Cantone o nei centri universitari per gli enti assicurativi.
Sperando di esserle stato utile con queste mie precisazioni e restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione saluto molto cordialmente." (doc. S)
2.8.2 Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3a, 1997 p. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, op. cit., Rechtsprechung, p. 111).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pp. 105ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8.3 L'assicurata sostiene che le attuali affezioni di cui soffre si sono aggravate a tal punto che la perizia 5 giugno 2002 del SAM, su cui l’UAI ha fondato il proprio giudizio, risulta essere superata dalle attestazioni mediche del dr. __________ e del dr. __________ (entrambe rilasciate nel settembre 2003).
Essa chiede quindi l'erezione di una perizia giudiziaria al fine di dimostrare il peggioramento del proprio stato di salute sia dal punto di vista fisico che psichico.
Ora, per quanto concerne l'aspetto fisico e psichico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i periti del SAM.
In concreto, in esito ad un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute dell'assicurata (sia dal profilo fisico che psichico), nel referto 5 giugno 2002 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali - i periti, sulla base di diverse consultazioni (specialistiche) avvenute tra il 22 e il 24 maggio 2002 e dall'esame degli atti medici messi a loro disposizione (risalenti sino al 1980) hanno concluso per un’incapacità lavorativa del 50% da gennaio 1999, sia nell’attività di sorvegliante (attività ritenuta dai sanitari medio-leggera) che in quella di casalinga. Quale addetta alle pulizie l’assicurata è stata giudicata capace al lavoro in misura del 20-30%. Per quest’ultima attività infatti il mansionario comporta lavori medio-pesanti che solleciterebbero in modo considerevole la colonna vertebrale, le ginocchia e le spalle; nello svolgimento di questa attività l’assicurata dovrebbe necessariamente eseguire ripetuti movimenti di flessione ed estensione del tronco, sollevare le braccia sopra al cinto scapolare ed eseguire lavori in posizione inginocchiata, tutti movimenti controindicati a causa delle problematiche reumatologiche.
In conclusione, i periti hanno ritenuto l’assicurata abile in misura del 50% in attività leggere che non richiedano particolari sforzi per la colonna vertebrale, il sollevamento ripetuto delle braccia sopra il cinto scapolare, l’inginocchiarsi ripetutamente e il sollevamento di pesi superiori a 10-15 kg.
Per quanto riguarda in particolare l’aspetto psichico, non vengono qui ravvisati elementi che permettono di distanziarsi dalla valutazione operata dal perito incaricato dal SAM (cfr. esame 7 maggio 2002 dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, doc. AI 51). Lo specialista, dopo illustrazione dei dati anamnestici (anamnesi familiare, personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della terapia e suoi risultati) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive (status psichiatrico), sulla scorta di una approfondita valutazione anche dal profilo prognostico, ha concluso che l'assicurata, affetta da "sindrome depressiva attualmente in remissione (ICD 10: F 33.4) con evoluzione piuttosto positiva", presenta, dal punto di vista psichiatrico, una limitata incapacità lavorativa (15-20%) quale ausiliaria di pulizia e casalinga. Il sanitario ha inoltre precisato che, visto il lieve disturbo di cui soffre, l’assicurata potrebbe sicuramente migliorare il proprio stato di salute (anche tramite un lieve supporto farmacologico) incrementando maggiormente l’attività lavorativa.
Tali valutazioni hanno trovato piena conferma da parte del dr. __________ del SMR (doc. AI 54).
Per quanto attiene ai certificati medici del settembre 2003 del dr. __________ (reumatologo) e del dr. __________ (generalista), entrambi curanti dell’assicurata, seppur rilasciati da medici che hanno in cura l'assicurata dal 1995 rispettivamente dal 1997, gli stessi non possono essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziati e non conformi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.2).
Lo stesso dicasi per quanto riguarda l’ulteriore attestazione 29 luglio 2004 del dr. __________ (doc. S), in cui il sanitario riferisce di una situazione clinica stazionaria precisando “che non sono emersi nuovi aspetti diagnostici o terapeutici, la situazione è globalmente peggiorata soggettivamente più che oggettivamente, prevalentemente sul piano psichico” (doc. S).
Egli mette quindi l’accento sull’aspetto psichico, l’unico che permetterebbe all’assicurata l’erogazione, a suo dire, di una rendita intera. Tuttavia, il dr. __________ non indica quale tipo di problema “psichico” si sarebbe aggiunto, da settembre 2003, alle conosciute problematiche fisiche; egli, internista e specialista di malattie reumatiche, non ha posto una diagnosi che possa in un qualche modo far pensare ad un peggioramento a livello psichico. Agli atti non figura del resto alcun certificato specialistico che consenta di concludere per un rilevante aggravamento dello stato di salute psichica.
Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti chiesti dall’insorgente.
Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.9
2.9.1 Per valutare l'incapacità dell'assicurata quale casalinga l'UAI, come detto, ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica.
Nel suo (primo) rapporto datato 6 ottobre 1999, l’assistente sociale si è pronunciata sul grado d’impedimento nell'espletazione delle mansioni casalinghe, osservando:
" (…)
5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
L'assicurata è in grado di pianificare e controllare le diverse mansioni domestiche pur avendo dovuto delegare ai familiari le attività più pesanti.
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
40
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
8%
L'assicurata asserisce di aver di molto semplificato l'attività di cucina. I pasti sono ora di facile preparazione, ha rinunciato completamente alla preparazione di pizza e pasta fatta in casa (per gli impedimenti a livello delle spalle). La signora RI 1 provvede ad ogni modo di persona a cucinare i pasti per i suoi familiari, pur segnalando qualche difficoltà nel sollevare e scodellare le pentole, nell'inserire e togliere le pirofile dal forno (compiti che comunque svolge sempre di persona). L'assicurata apparecchia e sparecchia la tavola, lava piatti e stoviglie, mentre per pentolame o utensili di cucina particolarmente incrostati (dove è necessario esercitare una certa forza con le braccia per lavarli in modo approfondito) viene sostituita dai familiari.
La signora RA 1 è in grado di garantire il quotidiano riordino del piano di lavoro (anche in questo caso se non è troppo sporco) e di scopare la cucina.
Le pulizie a fondo sono invece delegate ad un aiuto domiciliare.
L'assicurata gode tuttora di una discreta autonomia in cucina (anche in seguito alle inevitabili modifiche apportate nella preparazione dei pasti), fatta eccezione per i lavori di pulizie più impegnativi. Considero quindi una percentuale di impedimenti del 20 %.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
20
percentuale degli impedimenti
60%
percentuale di invalidità
12%
L'assicurata da circa due anni a questa parte si limita ai facili lavori di riordino, allo spolvero della mobilia, alla pulizia delle vaschette, al rifacimento dei letti, può scopare i locali e passare il fiocco sui pavimenti.
Tutte le rimanenti attività di pulizia della casa sia regolari (quali ad esempio passare l'aspirapolvere) che stagionali (lavare i vetri per esempio) sono delegate alla figlia e all' aiuto domiciliare presente due volte per settimana per complessive 4 ore.
La signora RI 1 si dice impedita nell'indietreggiare le braccia, nel sollevarle al di sopra delle spalle, nell'esercitare forza.
In questo ambito domestico l'assicurata non è in grado di svolgere di persona neppure tutte le pulizie ordinarie di mantenimento. Valuto di conseguenza in misura del 60 % la percentuale degli impedimenti.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10
percentuale degli impedimenti
30%
percentuale di invalidità
3%
L'assicurata si dice tuttora in grado di eseguire la piccola spesa giornaliera (limitandosi nel pesi), gli acquisti personali e la gestione burocratico-amministrativa.
La signora RI 1 non guida l'auto pertanto per la spesa settimanale viene accompagnata nei negozi dal marito, dove è in grado di scegliere la merce, di spingere il carrello (purché non caricato eccessivamente). Le borse pesanti devono però essere portare dal coniuge, l'assicurata non può caricare le spalle e la cervicale.
L'assicurata gode di una discreta autonomia in questo particolare settore domestico, grazie anche alla vicinanza dei negozi e dei mezzi pubblici. Valuto in misura del 30 % la percentuale degli impedimenti.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza assegnata
20
percentuale degli impedimenti
70%
percentuale di invalidità
14%
La cesta col bucato viene portata dai familiari in lavanderia, dove in seguito l'assicurata è in grado di suddividere i panni, di inserirli e toglierli dalla lavatrice, di stendere le piccole cose e di servirsi dell'asciugatrice per i capi ingombranti e di peso. Una volta asciutto il bucato viene riportato in casa dai familiari. L'aiuto domiciliare stira l'intero carico. Per la condizione di spalle e cervicale l'attività di stiro risulta infatti troppo faticosa per la signora RI 1, che ha dovuto rinunciare anche ai lavori all'uncinetto.
In questa particolare attività casalinga le spalle vengono particolarmente sollecitate e per questo l'assicurata è costretta a ricorrere largamente all'aiuto di terze persone che la sostituiscono nelle mansioni più onerose. Valuto quindi in misura del 70 % la percentuale degli impedimenti.
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
0
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
5.7 Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
5
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
Non viene segnalata alcuna particolare attività extra-domestica.
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale degli impedimenti
percentuale di invalidità
37%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei
lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato
I familiari, un aiuto domiciliare (4 ore alla settimana). (…)" (Doc. AI 32, pag. 5-7)
Su richiesta dell’UAI (doc. AI 55), in data 30 ottobre 2002 l’assistente sociale ha svolto una nuova inchiesta economica in occasione della quale essa ha potuto constatare un peggioramento rispetto alla precedente inchiesta del 6 ottobre 1999:
" 5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
Nessun impedimento.
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
45%
percentuale degli impedimenti
40%
percentuale di invalidità
18%
L'assicurata afferma di occuparsi tuttora della preparazione dei pasti giornalieri anche se questi sono divenuti ancor più semplici e veloci.
La signora RI 1 necessita comunque oggi di un maggior aiuto da parte dei familiari anche in cucina. Ad essi sono infatti delegati tutti i lavori che necessitano l'uso ripetuto e con forza di entrambe le mani e che sollecitano l'utilizzo delle spalle (quali ad esempio sollevare, trasportare e scodellare pentole piene; inserire e togliere le teglie dal forno; lavare con energia utensili di cucina e piano di lavoro).
I lavori di pulizia a fondo della cucina sono da anni delegati ad un aiuto domestico presente quattro ore la settimana.
Per quanto riferito valuto i misura del 40 % la percentuale degli impedimenti.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
80%
percentuale di invalidità
16%
L'assicurata si limita ai facili lavori di riordino e spolvero della mobilia ad altezza (non osa infatti servirsi di scale o sgabelli per la condizione di entrambe le ginocchia), pulisce le vaschette e rifà il letto. Evita oggi persino di scopare i locali e di passare il fiocco sui pavimenti per non incorrere in dolorose torsioni del tronco.
Per il rimanente viene interamente sostituita e dalla figlia e dall'aiuto domiciliare nei lavori di pulizia della casa regolari e stagionali.
Per quanto riferito valuto in misura dell' 80 % la percentuale degli impedimenti.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
30%
percentuale di invalidità
3%
Nessuna modifica rispetto a quanto indicato nel rapporto precedente. L'assicurata si dedica infatti tuttora alla piccola spesa giornaliera, agli acquisti personali (purché il peso della merce sia veramente molto ridotto) e alla gestione burocratico-amministrativa. Per gli acquisti settimanali è invece irrinunciabile la collaborazione dei familiari per il trasporto delle borse pesanti.
Confermo pertanto la percentuale di impedimento del 30 %.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
80%
percentuale di invalidità
16%
Rispetto a quanto riportato nel precedente rapporto, da cui già traspariva una ridotta autonomia della signora RI 1 in questo particolare ambito domestico, l'assicurata segnala la necessità d'aiuto da parte di familiari o vicini di casa anche per togliere i panni (soprattutto pesanti ed ingombranti) dalla lavatrice e dall'asciugatrice non potendo piegare le ginocchia ed accusando dolori nel chinare la colonna (che avverte sempre molto rigida e dolente). La signora RI 1 ha infatti espresso al servizio di aiuto domestico (SCUDO) il desiderio di intensificare la presenza a domicilio, al fine di poter delegare interamente a terzi anche questa mansione domestica che le risulta assai onerosa. Allo stato attuale il servizio non ha ancora potuto aumentare la presenza al domicilio dell'assicurata per mancanza di personale.
Per quanto riferito valuto in misura dell'80 % la percentuale degli impedimenti.
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
0%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
5.7 Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
0%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
Non viene segnalata alcuna attività extra-domestica.
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale di invalidità
53%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,
l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato
La figlia e un aiuto domiciliare presente quattro ore la settimana.
(…)" (Doc. AI 56, pag. 5-7)
2.9.2 Come visto, con il gravame l’assicurata contesta le quote parti di attività (23% quale casalinga e 77% quale addetta alle pulizie e sorvegliante di campi da tennis) applicate dall’UAI nella querelata decisione. L’assicurata sostiene che questa ripartizione non sarebbe più attuale, in quanto risalente all’ottobre 1996.
Ora, a mente di questa Corte alla ripartizione tra le attività di casalinga (23%) e quella salariata (77%) operata dall’UAI va data conferma. È infatti da ritenere che senza il danno alla salute l’assicurata avrebbe continuato a suddividere l’attività in questo modo (agli atti comunque nulla fa pensare che l’assicurata avrebbe con ogni verosimiglianza ripartito diversamente le percentuali in parola, né l’assicurata ha fornito validi elementi giustificanti una diversa ripartizione).
Fino al 1997 quale addetta alle pulizie l’assicurata lavorava infatti per circa 16 ore la settimana, quindi circa 3 ore e 20 minuti al giorno (circa 39% d’attività sull’arco di una giornata di 8 ore e 24 minuti; doc. AI 4).
Quale sorvegliante dei campi da tennis l’assicurata lavorava per 4-6 ore al giorno in alternanza settimanale con un altro lavoratore (doc. AI 13), quindi con una media di 3 ore e 30 minuti al giorno rapportando il tutto sull’arco di un mese (in pratica l’assicurata lavorava solo due settimane al mese per circa 4-6 ore il giorno); considerando una giornata lavorativa di 8 ore e 24 minuti è quindi da ritenere che l’assicurata svolgeva l’attività di sorvegliante in misura del 40% circa. La percentuale del 77% ritenuta dal consulente appare quindi sostanzialmente corretta. L’assicurata non ha del resto indicato le percentuali che secondo lei sarebbe più corretto applicare né, come detto, ha fornito validi elementi di valutazione che potrebbero far propendere per una diversa ripartizione; la ricorrente si è limitata unicamente a contestare senza precisa motivazione la ripartizione percentuale operata dall’UAI (doc. IV pag. 7).
2.9.3 Per quanto riguarda l'attività di casalinga, come visto, in applicazione del cosiddetto metodo specifico (cfr. consid. 2.5), l’invalidità è da stabilire confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.
In particolare la cifra 2124 prevede:
" in occasione dell'esame dell'impedimento dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra 2122 prevede che:
" Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia senza figli e senza membri di famiglia che richiedono cure
%
1. Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
2. Spese e acquisti diversi 10
3. Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4. Pulizia dell'appartamento 10
5. Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6. Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7. Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8. Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 p. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 prevede:
"Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2
5
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10
50
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5
20
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5
10
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5
20
6. Accudire i figli o altri familiari
0
30
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0
50
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 200 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzame