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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.07.2004 32.2004.47

21. Juli 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·573 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.47   BS

Lugano 21 luglio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 14 giugno 2004 interposto da

RI1 rappr. da: RA1  

contro  

la decisione del 13 maggio 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

 considerato    

                            -    CO1 respinto l’opposizione interposta da RI1 avverso la decisione 14 agosto 2003, confermando il riconoscimento di un quarto di rendita (grado d’incapacità al guadagno del 48%) risultante da un’incapacità lavorativa del 50% nell’attività salariata svolta nella misura del 90% e da un’inabilità quale casalinga del 31,5% esercitata per il restante 10% (doc. AI 66);                                                                                         

                            -    che con tempestivo atto di ricorso 14 giugno 2004 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA1, ha postulato l’erogazione di una mezza rendita, contestando la ripartizione tra attività lucrativa e non effettuata dall’amministrazione, facendo presente che senza il danno alla salute essa avrebbe esercitato a tempo pieno un’occupazione da salariata;

                            -    che con risposta di causa 22 giugno 2004 l’Ufficio AI ha rilevato:

   "                                             Contrariamente a quanto considerato nelle precedenti valutazioni dell’UAI, la valutazione della ripartizione dell’attività di salariata o casalinga deve essere distinta dalla valutazione medica dell’attività esigibile. La valutazione medica definisce l’incapacità lavorativa relativa all’attività lucrativa, mentre la percentuale di attività lucrativa rispettivamente domestica in assenza di invalidità è una valutazione di verosomiglianza secondo le circostanze personali, sociali, familiari ecc. . Si giustifica quindi, nelle circostanze del caso in esame, di valuare l’assicurata in assenza del danno alla salute come salariata a tempo pieno e quindi il riconoscimento di un’invalidità del 50%, con il diritto alla mezza rendita d’invalidità dall’1.5.2002.” (sottolineatura del redattore, II);

                            -    che con scritto 28 giugno 2004 l’amministrazione ha trasmesso copia della deliberazione emessa il giorno stesso inviata alla Cassa cantonale di compensazione per la determinazione della mezza rendita, facendo presente che per legge entro due mesi l’amministrazione deve intimare la decisione formale (IV);

                            -                                                    che con scritto 14 luglio 2004 l’assicurata ha aderito integralmente alla proposta dell’amministrazione, chiedendo comunque un giudizio sulle ripetibili (VII);                         

                           -    che in effetti dagli atti medici si deduce in particolare che l’assicurata, qualora fosse sana, avrebbe esercitato un’attività salariata a tempo pieno (cfr. doc. AI 56 e 57), motivo per cui essa presenta un’incapacità al guadagno del 50% con conseguente diritto alla mezza rendita;

                           -    che, richiamato l’art. 50 cpv. 1 LPGA applicabile anche in caso di ricorso (Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 50 nota 16 p. 507), l’accordo intercorso tra le parti, in quanto conforme ai fatti ed alla legge (SVR 1996 AHV Nr. 74 p. 223; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175/176; DTF 104 V 162; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 3. Edizione,  Berna 2003, p. 463-463), pone fine alla procedura giudiziaria con effetto di cosa giudicata materiale, la causa potendo di conseguenza stralciata dai ruoli;

                           -    che considerato l’esito della procedura, appare giustificato riconoscere all’insorgente un’indennità per ripetibili di fr. 1'000.--;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta

                                         1.   la causa è stralciata dai ruoli;

                                         2.   non si prelevano né tasse né spese;

      l’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 1'000.— a titolo

      d’indennità per ripetibili (IVA inclusa);

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi

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