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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.09.2004 32.2004.29

22. September 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,287 Wörter·~51 min·8

Zusammenfassung

incapacità lavorativa per motivi fisici. Assistente di cura presso una casa di riposo privata. Quantificazione dei redditi da valido e invalido da porre a confronto nell'ambito del metodo ordinario di calcolo dell'invalidità. Eventuale applicazione del metodo misto di calcolo dell'invalidità

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.29   ZA/td

Lugano 22 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 17 marzo 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nell'ottobre 2000, RI 1, nata nel 1959, di professione assistente di cura alle dipendenze della __________ di __________, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (provvedimenti sanitari speciali di reintegrazione e rendita), in quanto affetta da problemi alle spalle, alla cervicale e al braccio destro (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia medica eseguita nell'ottobre 2001 (doc. AI 22), per decisione 11 settembre 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto all'assicurata il diritto ad un quarto di rendita per un grado d'incapacità lavorativa del 45%:

"  In caso di invalidità di almeno il 40% vi è diritto ad un quarto di rendita; di almeno il 50% ad una mezza rendita e di almeno il 66 2/3% ad una rendita intera (art. 28 della Legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI)). Le rendite con un grado d'invalidità inferiore al 50% vengono versate qualora l'assicurato abbia il domicilio in Svizzera e vi risieda abitualmente. A determinate condizioni, ai cittadini svizzeri, dell'UE (Unione Europea), nonché dell'AILS (Associazione internazionale di libero scambio) può essere conferito un quarto di rendita anche se hanno il domicilio in uno stato dell'UE  o dell'AILS.

Nei casi di rigore, alle persone aventi un grado d'invalidità tra il 40% ed il 49%, può essere versata una mezza rendita in sostituzione di un quarto di rendita, qualora abbiano il domicilio in Svizzera e vi risiedano abitualmente.

In caso di malattia di lunga durata, il diritto alla rendita nasce qualora vi sia stata un'incapacità lavorativa di almeno il 40% in media, senza notevoli interruzioni, durante un anno (art. 29 cpv. 1, lett. b LAI).

Il grado d'invalidità viene determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza invalidità e quello ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado d'invalidità in percentuale (art. 16 della Legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA), finora art. 28 cpv. 2 LAI)).

Esito degli accertamenti:

Dal 19.09.1999 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

●  Dalla documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, ed

in particolare dalla perizia eseguita dal Dr. __________, si evince l'inabilità del 50% nella professione svolta fino all'insorgenza del danno alla salute; attività generiche non richiedenti qualifiche professionali specifiche e rispecchianti le indicazioni mediche sono esigibili in misura completa.

Di seguito si riporta il calcolo effettuato per fissare il grado d'invalidità:

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità               CHF 50'471.00

con invalidità                   CHF 27'339.00

perdita di guadagno        CHF 23'132.00 = grado d'invalidità 45%

Decidiamo pertanto:

Dal 01.09.2000 ha diritto ad un quarto di rendita, rispettivamente ad una mezza rendita in caso di rigore." (Doc. AI 43)

                               1.2.   Con l'opposizione l’assicurata, rappresentata dall'__________, ha postulato l'assegnazione di una mezza rendita e la fissazione al 50% del grado d'invalidità, motivando:

"  Di professione  assistente di cura presso l'__________ di __________, l'opponente ha attestato un'inabilità lavorativa completa a decorrere dal 19 settembre 1999 sino all'esaurimento delle prestazioni dovute dalla cassa malati collettiva (720 giornaliere).

Facciamo rilevare che il grado di occupazione, a partire dal mese di marzo 1999 (quindi, anteriormente l'inabilità lavorativa), era del 90%. Nel formulario "richiesta di prestazioni AI per adulti", compilato dall'opponente e dal suo rappresentante legale il 20 settembre 2002, al punto 6.3.1., l'occupazione parziale era stata debitamente segnalata.

Nella fattispecie che ci occupa, a fronte di un reddito ipotetico conseguibile senza il danno invalidante di fr. 50'471.- annui (valuta 2002), è stato posto in essere un reddito da invalida corrispondente a fr. 27'339.- (salario ipotetico anno 2002 in attività leggera, ammessa riduzione 10% per motivi ergonomici e 5% per motivi legati alla persona).

Il raffronto dei due redditi ipotetici ha confermato, aritmeticamente, un danno alla capacità lucrativa del 45.83% equivalente ad un ¼ di rendita AI.

Il raffronto dei due redditi ipotetici non sono corretti e, fatte le necessarie verifiche, si postula il riconoscimento di una ½ rendita AI con un grado di incapacità al guadagno del 51%.

I motivi:

L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

La determinazione dell'invalidità presuppone comunque e preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

L'invalidità "si misura" raffrontando quindi il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, in un'attività confacente al suo stato di salute in una situazione d'equilibrato mercato del lavoro.

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi, in ogni modo, deve però poggiare su solide basi, avere quindi un fondamento oggettivo.

Nel caso specifico, con riferimento al reddito ipotetico che avrebbe potuto l'assicurata conseguire se non fosse divenuta invalida, deve essere tenuta in debita considerazione la situazione reale. E' contestualmente corretto ritenere il fatto che, anteriormente alla malattia invalidante e per motivi personali, l'opponente era attiva professionalmente con un'occupazione parziale al 90%. E quindi,

salario percepito negli anni 1998/1999                  fr.   3'722.- mensili lordo

con un grado di occupazione al 90%                    fr. 48'386.- annui lordo

rivalutazione salario annuale ipotetico (2002)         fr. 53'762.20 annuo lordo

con un grado di occupazione al 100%                 

aumento salariale riconosciuto __________          fr.    2'080.- annuo lordo

(fr. 160.- al mese – anni 2001 e 2002)

salario annuale "senza invalidità" (2002)               fr. 55'842.20 annuo lordo

I due redditi ipotetici a raffronto (riservandoci, se del caso, di proporre in seconda istanza le nostre osservazioni sul reddito ipotetico da invalida – fr. 27'339.- - segnatamente alle percentuali di riduzione considerate) corrispondono ad un tasso di incapacità lucrativa del 51.04%, rispettivamente, al riconoscimento di una mezza rendita AI a far capo dal 1. settembre 2000.

Da un punto di vista (rigorosamente) formale, la fattispecie invalidante dovrebbe essere valutata sulla base degli impedimenti alla capacità lucrativa "da salariata" così come, proporzionalmente, all'attività di casalinga (art. 27 OAI).

Siamo però convinti che (senza per questo sconfinare in prerogative che competono esclusivamente l'amministrazione) anche da una valutazione mista dell'invalidità "salariata / casalinga" l'apprezzamento complessivo del grado di invalidità non si discosterebbe da quello postulato:

quota parte

limitazione

grado d'invalidità

casalinga

10 %

   41 % *)

  4.1 %

salariata

90 %

51 %

45.9 %

           50    %

*) valutazione "didattica" __________

Alla luce di quanto precede, è richiesto il riconoscimento di una mezza rendita AI con un tasso di incapacità lucrativa del 50% / 51%." (doc. AI 47)

                                         Con decisione su opposizione 17 marzo 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la propria precedente decisione, motivando:

"  3. Nel Caso concreto, il grado di invalidità, stabilito dall'UAI nella misura del 45%, è scaturito dal confronto fra il reddito ipotetico di fr. 50'471.- e quello da invalida di fr. 27'339.-, ritenuto dal consulente AI in integrazione professionale ancora normalmente conseguibile svolgendo attività lucrativa confacente allo stato di salute, in un mercato del lavoro supposto in equilibrio.

L'amministrazione ha stabilito il grado di invalidità partendo dal presupposto che senza danno alla salute l'assicurata avrebbe svolto la propria attività lucrativa in ragione del 100%. In sede d'opposizione, la medesima ha tuttavia segnalato che già prima dell'insorgere del danno alla salute l'attività lavorativa era stata ridotta al 90% per ragioni familiari. La determinazione del grado di invalidità avrebbe quindi dovuto essere effettuata in applicazione del metodo misto. Su tale punto le argomentazioni dell'opponente sono corrette. Vi è però che anche procedendo in tal modo il grado di invalidità rimane essere invariato, come meglio si avrà modo di evidenziare nel prosieguo dell'esposto.

In merito al reddito da invalida, si deve evidenziare che, giusta la giurisprudenza in vigore, qualora un assicurato non eserciti alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria capacità di guadagno residua, la determinazione del reddito da invalido deve essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Va d'altronde rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che non possono mettere a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino ad un massimo del 25% alfine di considerare quei fattori che nel singolo caso sono suscettibili di influenzare il reddito (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, VSI 2002 pag. 64). In applicazione dei succitati criteri, l'UAI ha determinato che l'assicurata, sfruttando appieno la sua capacità di lavoro e di guadagno in una professione rispecchiante le indicazioni e le controindicazioni mediche, è in grado di poter conseguire ancora un reddito annuo di almeno fr. 27'339.- (stato anno 2002), ammontare stabilito tenendo conto anche della riduzione del 5% per l'esercizio di attività leggera ed ancora del 10% per motivi ergonomici.

L'assicurata ipotizza poi che il suo salario annuo, se riferito tuttavia alla sua professione svolta ad orario completo, ovvero sull'arco di 42 ore la settimana, sarebbe equivalso a fr. 55'842.20 (stato anno 2002); questa indicazione non è suffragata da elementi oggettivi; in verità il reddito fissato dall'UAI in fr. 50'471.-, corrisponde al reale salario di una assistente di cura attiva presso la __________ con orario completo, come precisato dal consulente professionale, il quale ha adeguato all'anno 2002 i dati salariali forniti dal datore di lavoro con il questionario riempito in data 23 ottobre 2000. Tale reddito trova pure approssimativamente conferma nelle informazioni assunte verbalmente in data 05 febbraio 2004 direttamente presso la Direzione dell'Istituto.

Ora, come già citato in precedenza, è vero che l'applicazione del metodo misto avrebbe dovuto comportare il paragone fra i redditi ridotti ambedue del 10%, ciò malgrado, va ribadito che pur riducendo al 90% sia il reddito ipotetico da persona sana, sia il reddito da invalida, e procedendo poi al loro raffronto, il tasso percentuale equivalente al pregiudizio economico sarebbe ovviamente rimasto immutato, trattandosi di un calcolo perfettamente proporzionale.

Infine, per quanto attiene all'influsso del danno alla salute sull'abilità lavorativa in ambito casalingo, occorre puntualizzare quanto il Servizio medico regionale dell'AI (SMR) ha avuto modo recentemente di evidenziare, dopo aver preso atto della documentazione completa. In sostanza, è stato appurato che il danno alla salute può avere un'incidenza unicamente nei lavori che comportano l'uso delle braccia elevate oltre l'orizzontale, dunque attività come noto non frequenti e non ripetitive e che, per esperienza, possono essere quantificate al massimo nell'ordine del 5% dei compiti totali. Ora, pur ammettendo che la valutazione dell'invalidità avrebbe dovuto implicare l'applicazione del metodo misto (art. 28 cpv. 2ter LAI), tali limitazioni appaiono comunque irrilevanti ai fini della determinazione del grado di invalidità e del diritto alla rendita, motivo per cui non sussistono ragioni oggettive per scostarsi dal tasso invalidante fissato dall'UAI al 45%, nonché dall'attribuzione del diritto ad un quarto di rendita." (doc. AI 59)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata, rappresentata dall'avv. __________, ha ribadito quanto chiesto con l'opposizione, precisando:

"  Nella fattispecie, l'Ufficio AI, tenuto conto delle condizioni di salute della ricorrente e valutando le possibilità di reintegrazione professionale della stessa sfruttando appieno le sue capacità di lavoro e di guadagno in una professione rispecchiante le indicazioni e controindicazioni mediche, ha stabilito che la ricorrente potrebbe percepire reddito ipotetico pari a fr. 27'339.-.

Il citato guadagno ipotetico è stato confrontato con un reddito ipotetico senza invalidità  di fr. 50'471.-. Come indicato dallo stesso Ufficio AI, tale reddito corrisponde a quanto percepito dagli assistenti di cura presso la __________ a __________, istituzione privata.

AI fine di valutare il grado di invalidità occorre tuttavia tenere in considerazione il reddito ipotetico medio percepibile dall'assicurato svolgendo la propria professione nel mercato del lavoro e non il reddito percepito effettivamente sino al momento in cui è subentrato il caso di invalidità.

A questo proposito si rileva che per chi lavora nell'ambito sociale sono previsti salari minimi riconosciuti dal Dipartimento della Sanità sociale.

In particolare, per quanto attiene agli assistenti di cura, il salario minimo annuale varia da fr. 52'277.-, per un'assistente appena diplomata, sino a fr. 61'656.- (doc. F). II salario minimo annuale per un'assistente di cura diplomata da sette anni, come nella fattispecie (stato 2002), ammonta ad almeno fr. 58'843.-.

Tale reddito, e non quello specifico della __________, deve pertanto essere tenuto in considerazione per valutare il grado di invalidità della qui ricorrente.

Ne discende che, tenuto conto di un reddito ipotetico senza invalidità pari a fr. 58'843.-, e di un salario ipotetico con invalidità pari a fr. 27'339.-, il grado di invalidità della signora __________ RI 1 risulta essere pari al 53%, ciò che da diritto ad una mezza rendita." (doc. I)

                               1.4.   Nella risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:

"  L'assicurata interpone ricorso a motivo del fatto che per stabilire il reddito senza invalidità I'UAI si sarebbe erroneamente fondato sullo stipendio che l'assicurata avrebbe potuto percepire presso la __________, e non ai salari minimi riconosciuti dal Dipartimento della Sanità.

A parte il fatto che da quanto deducibile dal doc. F i redditi presentati sono quelli validi per impiegati del Cantone, occorre comunque precisare che per stabilire il reddito senza invalidità si deve determinare quanto l'assicurato avrebbe guadagnato se il danno alla salute non gli avesse imposto di cessare la propria attività. In tal ottica è proprio alle

dichiarazioni del datore di lavoro che l'amministrazione fa riferimento, in quanto in tal modo è possibile stabilire con precisione qual è stata l'evoluzione dei salari non tanto nel settore considerato, ma nella professione effettivamente esercitata.

L'agire dell'UAI è quindi corretto.

Con riferimento all'allegato di ricorso, e meglio al p.to 3, si vorrebbe infine precisare che l'assicurata non aveva ridotto l'attività lavorativa per motivi si salute, bensì familiari (cf. in part. rapp. datore di lavoro 23.10.2000, doc. n. 4 inc. AI).

Per il resto lo scrivente Ufficio richiama i contenuti della propria decisione su opposizione, della quale postula l'integrale conferma."

(doc. III)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità, ed in particolare, come chiede la ricorrente, al riconoscimento di un grado d'invalidità del 50%.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Nella fattispecie, il perito incaricato dall'UAI, dr. ____________________, reumatologo ed internista, in data 5 ottobre 2001, ha rilevato quanto segue:

"  4. Valutazione

L'assicurata 42 enne, RI 1, ha iniziato ad accusare nel 1996 dolori cervicali irradianti alla spalla dr, dolori che sono poi progressivamente peggiorati. Nell'agosto 1999 i dolori avevano preso una tale intensità che la paziente dovette smettere il lavoro e il medico curante, dr. __________, invia la paziente per una valutazione specialistica al dr. __________. Egli vede la paziente una prima volta il 02.11.1999 e diagnostica un'instabilità di ambedue le spalle con sindrome da impingement retrocoracoidale. Egli propone inizialmente una terapia di rinforzo ambulatoriale. Visto il mancato successo, il dr. __________ invia la paziente per un ricovero stazionario alla clinica __________. La paziente è ricoverata a __________ dal 06.06.2000 al 04.07.2000. La degenza porta ad un discreto successo con diminuzione dei dolori che tuttavia non scompaiono completamente. Al ritorno a casa però in pochi giorni riapparizione dei vecchi dolori con apparizione progressiva ulteriore di dolori anche alla spalla sinistra e alla gamba ds. Visto il perdurare della situazione, la paziente invia il 02.10.2000 la richiesta per prestazioni Al.

Attualmente forti dolori al collo e a tutte e due le spalle, braccio pesante a ds e dolori al braccio sinistro. Da qualche mese ormai dolori anche a tutta la gamba destra, accompagnati da sensazione di pesantezza e debolezza. I dolori non sono influenzabili né dalla posizione né dal momento della giornata. Gli antinfiammatori non sferoidali hanno poco influsso sui dolori. Difficoltà ad addormentarsi di notte, e persistente stanchezza durante il giorno. La paziente riferisce di riuscire appena a eseguire i lavori di casa più leggeri, mentre per i lavori pesanti la paziente chiede l'aiuto al marito o ai figli.

Clinicamente colonna vertebrale nonno configurata; mobilità a livello della colonna cervicale normale con dolenza a fine corsa; a livello della colonna lombare riduzione di ¼  per la flessione laterale verso dr. Distanza mento/ sterno 3/20 cm, Ott 30/ 32 cm, Schober 10/15 cm, distanza dita suolo 2 cm. Dolenza alla palpazione inter e paravertebrale bilaterale a livello della colonna cervicale e addominale, miogelosi minima paravertebrale sinistra a livello lombare, punti Trigger trapezio bilaterale, elevator scapole sopra e sottospinato bilateralmente ; insufficienza muscolare a livello del cinto omero scapolare e della muscolatura addominale. 18 punti su 18 punti per una fibromialgia dolenti alla digito pressione. Spalle: Distanza pollice vertebra prominens 0/20 cm bilateralmente, dolore alle posizioni estreme e alla digitopressione dello spazio articolare bilaterale, assenza di un chiaro painfull Arc, mobilità passiva normale, forza per rotazione interna ed esterna mantenuta, test di 3obe e lift off bilateralmente nella norma assenza di sinoviti.

Gli esami radiologici mostrano unicamente delle modiche alterazioni strutturali dei dischi cervicali e un'ipoplasia del labbro glenoidale.

Le mie diagnosi sono:

•   Fibromialgia primaria.

•   Instabilità di entrambe le spalle con impingement retrocoracoidale spalla ds e attualmente anche a sinistra.

•   Moderata sindrome cervico brachiale in:

    .Turbe statiche (protrazione della testa) e disbalance muscolare.

•   Stato dopo artroscopia del ginocchio dr 5.1997 per scollamento traumatico cartilagine condilo femorale mediale.

•   Beta Talassemia minor.

•   Stato dopo asportazione di un nodulo freddo della tiroide nel 1978.

•   Stato dopo emorroidectomia nel 1998 e 1999.

La paziente soffre in particolare di tre patologie decisive per la sua capacità lavorativa. Da una parte una fibromialgia primaria con la presenza di 18 punti su 18 positivi, stanchezza e disturbi del sonno. Dall'altra un'instabilità congenita delle spalle su ipoplasia del glenoide che é diventata sintomatica a causa del lavoro come ausiliaria in casa anziani, lavoro estremamente pesante sia per la schiena sia per il cinto omero­scapolare e spalle (sollevare pazienti, lavarli, girarli nel letto...). L'instabilità delle spalle causa poi secondariamente una sindrome cervico spondilogena su sovraccarico della muscolatura unita alla protrazione della testa. Le minime alterazioni degenerative non sono la causa dei dolori, più studi hanno dimostrato infatti che queste degenerazioni si riscontrano in uguale frequenza anche presso gente senza dolori cervicali.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa posso esprimermi nel seguente modo: in un lavoro pesante, quale é l'ausiliaria di cura, la paziente è abile al 50%. Il problema é che alla lunga una tale attività può portare ad un ulteriore peggioramento della situazione e indi ad un'incapacità totale. In un lavoro leggero che non implichi dover sollevare ripetutamente pesi oltre i 20 kg, lavorare a lungo oltre l'orizzontale o in anteflessione la paziente é abile al 100%. Personalmente penso in particolare a lavori come cassiera, venditrice ecc..

Per qual che riguarda la terapia é importante un buon rapporto col medico curante eventualmente con l'aiuto di un reumatologo per cercare di motivare la paziente e spiegarle di continuo che la fibromialgia porta certo dolori ma non danni strutturali. Dal punto di vista medicamentoso la paziente prende già degli antidepressivi. In conclusione é al momento attuale fondamentale iniziare un programma di riqualificazione al fine di reintegrare la paziente il prima possibile nel mondo del lavoro.

5- Alle vostre domande rispondo

A Basi Cliniche

6- Anamnesi

Vedi punto 1

7- Dati soggettivi dell'assicurato

Vedi punto 2

8- Constatazioni obiettive

Vedi Punto 3

9- Diagnosi

a. Diagnosi con ripercussione sulla capacità di lavoro

•   Fibromialgia primaria.

•   Instabilità di entrambe le spalle con impingement retrocoracoidale spalla dr e attualmente anche a sinistra.

•   Moderata sindrome cervico brachiale in

    . Turbe statiche (protrazione della testa) e disbalance muscolare.

b. Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro

•   Stato dopo artroscopia del ginocchio ds 5.1997 per scollamento traumatico cartilagine condilo femorale mediale.

•   Beta Talassemia minor.

•   Stato dopo asportazione di un nodulo freddo della tiroide nel 1978.

•   Stato dopo emorroidectomia nel 1998 e 1999.

10- Valutazione e Prognosi

La paziente soffre principalmente di tre patologie decisive per la sua capacità lavorativa. Da una parte una fibromialgia primaria con la presenza di 18 punti su 18 positivi, stanchezza e disturbi del sonno. Dall'altra un'instabilità congenita delle spalle su ipoplasia del glenoide che é diventata sintomatica a causa del lavoro come ausiliaria in casa anziani, lavoro estremamente pesante sia per la schiena sia per il cinto omero­scapolare e spalle (sollevare pazienti, lavarli, girarli nel letto...). L'instabilità delle spalle causa poi secondariamente una sindrome cervico spondilogena su sovraccarico della muscolatura unita alla protrazione della testa. Le minime alterazioni degenerative non sono la causa dei dolori, più studi hanno dimostrato infatti che queste degenerazioni si riscontrano in uguale frequenza anche presso gente senza dolori cervicali.

B Conseguenze sulla capacità di lavoro

1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi 

   constatati

Causa l'instabilità delle spalle la paziente non é in grado di sollevare in modo ripetuto importanti pesi o di lavorare a lungo in oltre l'orizzontale.

2 Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale

       dell'assicurato?

La paziente non é in grado di rispondere a tutte le sollecitazioni richieste dal suo lavoro d'ausiliaria di cura in modo completo. Infatti la paziente non può sollevare in modo continuo e ripetuto pesi oltre i 20 kg o lavorare a lungo con le braccia oltre l'orizzontale.

2.2 Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di

      carico

Il futuro lavoro non deve implicare il sollevare ripetutamente pesi oltre i 20 kg, lavorare a lungo oltre l'orizzontale o in anteflessione.

a. L'attività attuale é ancora praticabile ?

Sì, ma con una prevedibile evoluzione sfavorevole per il futuro che porterebbe ad un peggioramento ed indi ad una incapacità lavorativa come ausiliaria.

2.4 Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

4 ore al giorno, vedi comunque punto 2.3

2.5 E presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?

È necessario evitare di sollevare ripetutamente pesi oltre i 20 kg o lavorare a lungo con braccia sollevate oltre l'orizzontale.

2.6 Se sì, in che misura?

Vedi punto 2.5.

2.7 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal

      lato medico di Almeno il 20% ?

Dal 17.9.1999.

a. Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della

    capacità di lavoro ?

Dagli atti l'incapacità lavorativa come ausiliaria é stata del 100% dal 17.09.1999 al 1.10.1999, del 50% dal 02.10.2000 ( vedi lettera del dr. __________). Il problema, lo si desume dagli atti, é ricollocabile al fatto che apparentemente il datore di lavoro non ha mai accettato che la paziente ritornasse al lavoro solo al 50%.

C- Conseguenze sulla capacità d'interazione

1- E possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne

    sono in corso? Ne sono previsti?

No.

1.1 Se sì, la preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione

1.2 Se no preghiamo di motivare

I provvedimenti d'integrazione non sono d'ordine medico ma piuttosto d'ordine lavorativo, con riqualificazione professionale della paziente in un lavoro meno duro.

2- E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di   

    lavoro attuale?

No.

2.1 se sì con quali ragionevoli provvedimenti (p. es.

      provvedimenti medici, mezzi ausiliari, adattamento dei

      posto di lavoro)?

a. Secondo lei che effetti hanno questi provvedimenti sulla

    capacità di lavoro ?

3- L'assicurato è in grado di svolgere altre attività

3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro

      dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere

      soprattutto conto nel caso di un'altra attività?

Il futuro lavoro non deve implicare il sollevare ripetutamente pesi oltre i 20 kg, lavorare a lungo con braccia sollevate oltre l'orizzontale o in anteflessione del busto.

3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alle

      menomazioni (ore al giorno)?

8 ore e 1/2

3.3 È presente inoltre una riduzione della capacità di lavoro?

In un'attività come quella descritta al punto 3.1 non esistono riduzione della capacità

lavorativa." (doc. AI 22)

                                         Nella "proposta medico" del 24 aprile 2002, la dr.ssa __________ ha confermato la perizia del dr. __________ (doc. AI 28).

                                         In data 10 marzo 2004, il dr. __________ del Servizio Medico Regionale dell'AI (SMR) ha precisato:

"  La valutazione medica dell'IL per l'attività svolta e per attività meglio adeguate allo stato di salute è stata annotata agli atti.

Si chiede ora se l'handicap di cui è portatrice la paziente abbia o meno influsso sulla CL per l'attività svolta nell'economia domestica.

La risposta e sì.

Motivazione: in considerazione dei disturbi lamentati e della valutazione peritale si deve ammettere che per certe attività la casalinga sia limitata. Ciò va riferito non ai pesi, che nell'attività di casalinga non entrano in considerazione (a meno che tagli, spacchi la legna della stufa o del caminetto) ma all'attività che presuppone il lavoro con le braccia elevate oltre l'orizzontale. Tali attività si configurano nel togliere e rimettere tendaggi (cosa non di tutti i giorni) e nello stendere il bucato.

Si potrebbero individuare altre attività come il togliere e riporre alimenti, piatti e simili in cucina, oppure biancheria in scansie elevate, ma per questo si può far uso delle apposite scalette.

Non posso quantificare, nel caso specifico, quale è la percentuale media precisa per i lavori "controindicati", ma posso affermare che non rappresentano un quantum elevato (dire circa 5%)." (doc. AI 58)

                                         Con certificato medico 7 aprile 2004 il dr. __________, fisiatra e reumatologo, ha certificato:

"  Certifico che la paziente sopracitata è stata in mia cura nel 1997 e 1998 per gli esiti dell'infortunio del 13.08.1996 (Colonna cervicale, ginocchio dx.).

In conseguenza degli esiti post-traumatici era medicalmente giustificata una riduzione dell'attività lavorativa quale assistente di cure dal 100% all'80% a partire dal 01.01.1999." (allegato C doc. I)

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                               2.6.   Per quanto concerne l'aspetto fisico, per la precisione reumatologico, l'assicurata non ha in sostanza contestato la perizia del dr. __________.

                                         Questo TCA non intravede comunque ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito.

                                         Il medico, specialista delle affezioni di cui la ricorrente è portatrice, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale capacità lavorativa (50%) nella precedente professione di ausiliaria di cure, attività ritenuta dal sanitario "pesante", ed alla totale capacità lavorativa in attività leggere consone ai limiti funzionali esposti nella perizia, ossia in attività che non la obbligano a sollevare pesi superiori ai 20 kg, lavorare a lungo oltre l'orizzontale o in anteflessione. Il medico ha anche proposto delle attività confacenti con l'attuale stato di salute dell'assicurata, ad esempio quale cassiera, venditrice, ecc.

                                         Il dr. __________ del SMR ha poi potuto constatare anche una limitazione dell'attività quale casalinga. Egli l'ha cifrata percentualmente nell'ordine del 5% (doc. AI 58).

                                         A proposito del certificato medico 7 aprile 2004 del dr. __________, fisiatra e reumatologo, con il quale il medico attesta un'incapacità lavorativa tra il 80-100% dal 1° gennaio 1999, lo stesso non può essere preso in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto del tutto generico, non sufficientemente circostanziato e non conforme ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5).

Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti volti a stabilire un'eventuale riduzione di rendimento nell'ultima attività svolta dall'interessata.

                                         Stante quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile in misura totale in attività leggere consone alle limitazioni descritte dallo specialista dr. __________ (reumatologo).

                               2.7.   L'Ufficio assicurazione invalidità ha in seguito affidato la valutazione economica del caso al consulente in integrazione professionale. Basandosi sulla succitata perizia, con rapporto finale 27 marzo 2003 il consulente ha osservato:

"  Rapporto finale

In riferimento al vostro mandato inerente all'"Apertura dossier" integrazione, l'esame del caso mi permette di esprimere le seguenti osservazioni e considerazioni.

Dati medico-teorici

L'A. (44 anni, italiana) accusa dolori cervicali irradianti alla spalla destra dal 1996. Le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa poste nel rapporto peritale del 05/10/01 dal dr. med. __________ (reumatologo) sono di fibromialgia primaria, instabilità di entrambe le spalle e moderata sindrome cervico brachiale. È ritenuta abile nella misura del 50% nella sua professione di ausiliaria di cure con una prevedibile evoluzione sfavorevole per il futuro che porterebbe ad un peggioramento ed indi ad una incapacità lavorativa come ausiliaria) e totalmente abile in attività che non implichino il sollevare ripetutamente pesi oltre i 20 kg ed il lavorare a lungo con le braccia sollevate oltre l'orizzontale o in anteflessione del busto.

Dati socio-professionali

L'A. ha frequentato le scuole dell'obbligo in Italia. In Svizzera dal 1983, ha lavorato come cucitrice, operaia non qualificata, donna delle pulizie e, dal 1993, quale assistente di cura presso la __________ __________ (ottenendo il certificato di assistente di cura nel 1995).

Dati economici

Quale assistente di cura presso la __________ I'A. avrebbe potuto guadagnare, nel 2000, 48'390.­

Consulenza, discussione e attitudine alla reintegrazione

L'A. non sembra motivata ad intraprendere una riformazione che la porterebbe ad ottenere una qualifica di base. Mi riferisce che durante l'anno di formazione che l'ha portata all'ottenimento del certificato di assistente di cura, la parte scolastica le ha causato diverse difficoltà (l'ha trovata difficile in quanto non in possesso delle basi necessarie e quindi non al livello scolastico di base degli altri partecipanti). Attualmente non se la sente quindi di intraprendere un nuovo percorso formativo.

L'A. è in contatto con I'URC di __________, tramite il quale sta svolgendo un programma occupazionale presso la __________ e, parallelamente, delle ricerche lavorative soprattutto nel campo della vendita (settore che è adatto al suo danno alla salute). Ritiene di non essere più in grado di svolgere un'attività lucrativa al 100%, un'occupazione al 50% risulterebbe, dal suo punto di vista, meglio adeguarsi ai limiti fisici.

Viste le scarse basi scolastiche e l'assenza di motivazione espressa in sede di colloquio, non mi sembra ci siano i presupposti per entrare nel merito di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base. Un periodo d'introduzione al posto di lavoro porterebbe difficilmente ad un incremento significativo della capacità di guadagno residua. Concludo quindi procedendo al paragone dei redditi.

Calcolo della Capacità di Guadagno Residua

Considerando un reddito ipotetico di 50'471.- (reddito del 2000 aggiornato al 2002), e praticando una riduzione per attività leggera del 5% e per i motivi ergonomici del 10%, sulla base delle statistiche RSS risulta una capacità di guadagno residua del 54.17% (il reddito d'invalido è di 27'339.-). II grado d'invalidità è quindi del 45.83%." (doc. AI 33)

                               2.8.   In merito alla valutazione economica operata dal consulente in integrazione professionale va osservato quanto segue.

                                         Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201). Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op cit., p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124). Dall’altra parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

                                         Ciò non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in integrazione professionale.

                                         Nel dettagliato ed esaustivo rapporto 27 marzo 2003 il consulente, tenendo conto delle risultanze peritali (doc. AI 22), ha evidenziato che nel caso di specie non sono più dati i presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione volti ad un recupero o miglioramento della capacità di guadagno, e ciò a causa delle scarse basi scolastiche e l'assenza di motivazione espressa in sede di colloquio. Inoltre, a detta del consulente, un periodo d'introduzione al posto di lavoro porterebbe difficilmente ad un incremento significativo della capacità di guadagno (doc. AI 33).

                               2.9.   Ora, stante l'assenza di presupposti per l'applicazione di provvedimenti reintegrativi, ritenuta l'esigibilità da parte dell'assicurato di attività leggere adeguate, occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.

                                         Al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art. 16 LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale assistente di cura (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non qualificate (reddito da invalido).

                                         Come detto (cfr. consid. 2.3), determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento dell’emanazione della decisione contestata.

                                         Nella fattispecie concreta, il diritto alla rendita dell'assicurata parte dal 1° settembre 2000 (inabilità lavorativa al 100% dal 17 settembre 1999 al 1° ottobre 1999 e al 50% dal 2 ottobre 2000, cfr. doc. AI 22), indi per cui il raffronto dei redditi è da far risalire a quell'anno.

                            2.9.1.   Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 27 marzo 2003 il consulente in integrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 48'390.-- quale salario conseguito nel 2000, che corrisponde a quanto dichiarato dal datore di lavoro nell'ottobre del 2000 (doc. AI 4). II consulente lo ha poi aggiornato al 2002 cifrandolo a fr. 50'471.-- (doc. AI 33).

L'assicurata ha contestato tale valutazione, sostenendo che nel 2002 essa avrebbe perlomeno potuto perseguire un reddito pari a fr. 58'843.-- riferendosi alle tabelle riconosciute dalla CRS per gli assistenti di cura.

                                         Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c). Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

                                         Ora, anche se si volesse ammettere che le case per anziani che sottostanno alla ROCA (Regolamento organico cantonale per il personale occupato presso le case per anziani, edizione 2002) applicano tutte le classi di stipendio cui sottostanno i dipendenti pubblici (classe 18), va qui sottolineato che nella specie la __________ è una struttura privata, cui non si applicano necessariamente le tabelle dei salari in parola, ma eventualmente i salari che vengono applicati in istituti privati dello stesso genere.

                                         Del resto, il TCA deve applicare il reddito che l'assicurata avrebbe concretamente conseguito senza il danno alla salute, ossia quello che avrebbe conseguito lavorando ancora per la __________. Come visto, nel 2000 l'assicurata avrebbe percepito fr. 48'390.-- (doc. AI 4). Considerando un adeguamento in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.2), per il 2001 il salario da valido deve essere cifrato in fr. 49'600.-- (48'390 : 100 x 2.5 + 48'390), per il 2002 in fr. 50'493.-- (49'600 : 100 x 1.8 + 49'600), per il 2003 in fr. 51'200.-- (50'493 : 100 x 1.4 + 50'493). Applicando la percentuale del 2003 al 2004 (non ancora disponibile) nel 2004 il reddito da valido risulta essere di fr. 51'917.-- (51'200 : 100 x 1.4 + 51'200).

                            2.9.2.   Riguardo al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique VSI 2002 p. 64).

                                         Nella fattispecie occorre quindi stabilire il reddito che l'assicurata potrebbe conseguire in attività leggere, ritenute siccome esigibili dal profilo medico (doc. AI 22) e considerate parimenti in sede di valutazione economica da parte del consulente in integrazione professionale (doc. AI 33).

                                         In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.--  nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑) per le donne.

                                         Per quanto riguarda l'applicazione di suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno 2003 in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00, consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali).

                                         Conformemente ai dati statistici salariali (valore mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività leggera e ripetitiva adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico).

                                         Per il 2001 la situazione à la seguente.

                                         Il reddito da invalido stabilito per il 2000, riportato su 41,7 ore (La Vie économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.3, p. 87), ammonta nel 2001 a fr. 37'151.-- ([36'328 : 41.8 x 41.7] x 2245 : 2190).

                                         Ritenuta una riduzione complessiva del 25% stabilita dal consulente in integrazione (cfr. tabella sub. doc. AI 33) - la cui valutazione non è nella specie suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (STFA del 30 giugno 2000 nella causa B., pag. 5; DTF 126 V 75) - dal raffronto del reddito da invalido di fr. 27'863.-- con quello da valido, di fr. 49'600.--, risulta un’incapacità al guadagno del 43.82% (49'600 – 27'863 x 100 : 49'600), arrotondata al 44% (secondo la più recente giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche).

                                         Per il 2002 la situazione à la seguente.

                                         Il reddito da invalido stabilito per il 2001, riportato su 41,7 ore (La Vie économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.3, p. 87), ammonta nel 2002 a fr. 37'995.-- ([37'151 : 41.7 x 41.7] x 2296 : 2245).

                                         Ritenuta una riduzione del 25%, dal raffronto del reddito da invalido di fr. 28'496.-- con quello da valido di fr. 50'493.--, risulta un’incapacità al guadagno del 43.56% (50'493 – 28'496 x 100 : 50'493), arrotondata al 44%.

                                         Per il 2003 la situazione à la seguente.

                                         Il reddito da invalido stabilito per il 2002, riportato su 41,7 ore (dato verosimilmente riconfermato anche per il 2003 [il più recente dato a disposizione è quello riferito al 2002, cfr. La Vie économique 9/2004, Tabella B9.2]) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.3, p. 87), ammonta nel 2003 a fr. 38'624.-- ([37'995 : 41.7 x 41.7] x 2334 : 2296).

                                         Ritenuta una riduzione del 25%, dal raffronto del reddito da invalido di fr. 28'968.-- con quello da valido di fr. 51'200.--, risulta un’incapacità al guadagno del 43.42% (51'200 - 28'968 x 100 : 51'200), arrotondata al 44%.

                                         Visti i risultati ai quali si è appena giunti, richiamata la giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 222 (cfr. consid. 2.3), è da ritenere che anche nel 2004 (anno in cui è stata resa la decisione impugnata), con grande verosimiglianza il grado d’invalidità risulti inferiore al 50%, tasso minimo per poter riconoscere il diritto ad una mezza rendita.

                             2.10.   A tale risultato si giungerebbe anche se si volesse per ipotesi considerare l'assicurata in parte casalinga ed applicare di conseguenza il metodo misto di calcolo dell'invalidità giusta l'art. 27bis OAI.

                                         In concreto non sono state contestate le quote parti di attività (segnatamente 90% quale dipendente e 10% quale casalinga, cfr. doc. AI 47, 59, I e III), anche perché dagli atti emerge chiaramente che l'assicurata ha sempre lavorato al 90%, riservandosi, per motivi familiari, il 10% per l'attività di casalinga (doc. AI 4).

                                         Per quanto riguarda l'attività di casalinga, in applicazione del cosiddetto metodo specifico (art. 8 cpv. 3 LPGA, art. 27 OAI), l’invalidità è da stabilire confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.

                                         In particolare la cifra 2124 prevede:

"  in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

                                         La cifra 2122 prevede che:

"  Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.

  Lavori                                                        Economia senza figli e senza        membri di famiglia che                                              richiedono cure

                                                                                 %

  1.     Conduzione dell'economia

        domestica, (pianificazione,

        organizzazione del lavoro,

        controllo                                                             5

  2.     Spese e acquisti diversi                                   10

  3.     Alimentazione (preparazione

        dei pasti, lavori di pulizia

        della cucina)                                                    40

  4.     Pulizia dell'appartamento                                 10

  5.     Bucato, pulizia dei vestiti,

        confezione e trasformazione

        degli abiti, (cucito, maglia,

        uncinetto)                                                         10

  6.     Cura dei figli e di altri membri

        della famiglia                                                    ---

  7.     Diversi (cura di terzi, cura

        delle piante e degli

        animali, giardinaggio)                                        5

  8.     Altre attività (p. es. aiuto alla

        famiglia stessa, attività di utilità

        pubblica, perfezionamento,

        creazione artistica, attività

        superiore alla media nella

        confezione e nella trasformazione

        dei vestiti).                                                        20"

                                         In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

                                         In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

                                         Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

"Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.   Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

         2

         5

2.   Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

       10

       50

3.   Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

         5

       20

4.   Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

         5

       10

5.   Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

         5

       20

6.   Accudire i figli o altri familiari

         0

       30

7.   Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

         0

       50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

                                         Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

                             2.11.   Nella fattispecie, come visto il dr. __________ del SMR ha ritenuto una riduzione complessiva per attività casalinghe limitata al 5% (doc. AI 58).

                                         Il medico del SMR ha precisato che la minima limitazione quale casalinga non va riferita al sollevamento di pesi, che nell'attività di casalinga non entra normalmente in considerazione, ma a quelle attività che presuppongono il lavoro con le braccia elevate oltre l'orizzontale. Tali attività si configurano, a detta del sanitario, nel togliere e rimettere tendaggi (attività che non viene svolta tutti i giorni), nello stendere il bucato, nel togliere e riporre alimenti, piatti e simili in cucina, oppure biancheria in scansie elevate; ma per questo, sempre a detta del sanitario, si può far uso delle apposite scalette.

                                         Egli non ha potuto, nel caso specifico, determinare qual è la percentuale media precisa per i lavori controindicati, ma ha potuto affermare che non rappresentano globalmente una percentuale elevata, quantificandola in circa il 5%.

                                         Alla luce degli atti medici sopra citati, pur considerando la percentuale massima (20%) attribuibile ad entrambe mansioni di tipo medio-pesante (cfr. consid. 2.10 pag. 27, pulizia dell'abitazione [punto 3], bucato e manutenzione vestiti [punto 5]) - che come abbiamo visto possono occupare percentualmente una persona sana dal 5 al 20% dell'attività domestica complessiva - e pur ritenendo una totale incapacità in tali mansioni, l'incapacità quale casalinga sarebbe da cifrare al 40%. Considerata la quota percentuale attribuita all'attività domestica (10%) risulta un'incapacità quale casalinga del 4%, che sommata a quella del 44% riferita alla parte d'attività salariata non dà diritto ad una mezza rendita.

                                         In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.29 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.09.2004 32.2004.29 — Swissrulings