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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.08.2004 32.2004.25

30. August 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,956 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.25   BS/td

Lugano 30 agosto 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 aprile 2004 di

RI1 rappr. da: RA1  

contro  

la decisione dell’8 marzo 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501  Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI1 classe 1954, di professione ferraiolo, a causa di una sindrome spondilogena cronica lombare, con decisione 24 novembre 1995 è stato posto al beneficio di una mezza rendita d’invalidità dal 1° aprile 1994. Nel corso dell’istruttoria amministrativa era stato infatti appurato che dal punto di vista medico l’assicurato non poteva ragionevolmente proseguire la sua originaria attività lucrativa. Accertato che in altre professioni adeguate alle proprie condizioni di salute l’interessato non avrebbe riscontrato alcuna limitazione di rendimento, la susseguente valutazione economica ha permesso di determinare un grado d’invalidità del 50% e che eventuali provvedimenti integrativi non avrebbero migliorato la residua capacità lavorativa (doc. AI 14).

                               1.2.   A seguito di una domanda di revisione, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha conferito mandato al dr. __________ di erigere una perizia reumatologica. Avendo il succitato specialista, con rapporto 9 ottobre 1998, concluso per una stazionarietà della situazione clinica (doc. AI 23), mediante decisione 11 novembre 1998 l’amministrazione ha respinto la domanda di revisione, confermando il diritto alla mezza rendita (doc. AI 27).

Il 31 luglio 2001 l’Ufficio AI ha nuovamente confermato tale grado d’invalidità (doc. AI 35).

Nel mese di settembre 2001 RI1 ha fatto valere un ulteriore peggioramento. Dopo aver raccolto la documentazione medica del caso, con decisione 19 giugno 2002 l’amministrazione ha statuito come segue:

"  (…)

In data 17.09.2001 è stato inoltrato un certificato medico attestante il peggioramento dello stato di salute. Dalla documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, ma in particolare dalla perizia medica del Dr. __________, risulta che lo stato di salute come pure la capacità lavorativa è rimasta invariata rispetto alla precedente perizia dello stesso medico del 1998. Il minimo indurimento dell'aponevrosi palmare della mano destra nel raggio IV non determina alcun limite funzionale della mano e non ha quindi ripercussioni sulla valutazione della capacità lavorativa residuale.

Abbiamo esaminato il suo grado d'invalidità e costatiamo che non si è modificato al punto tale da influenzare il suo diritto alla rendita. Lei continuerà quindi a beneficiare della stessa rendita fino ad oggi erogata.

Di conseguenza, la sua domanda di revisione è respinta." (Doc. AI 57)

                               1.3.   A seguito della ricezione del certificato 30 gennaio 2003 del dr. __________, psichiatra curante dell’assicurato, attestante un’inabilità lavorativa del 25-30% in qualsiasi professione (doc. AI 59), l’amministrazione ha avviato un’ulteriore procedura di revisione. Eseguito un accertamento presso il succitato specialista, l’UAI ha nuovamente respinto la domanda di revisione, facendo presente:

"  In concreto con decisione 19 giugno 2002 avevamo già confermato il suo grado di invalidità nella misura del 50%.

La richiesta di revisione, presentata il 31.01.2003 dal suo medico curante Dottor __________, ha avuto il consueto attento esame da parte del nostro Servizio medico.

In definitiva comunque dal profilo psichiatrico non sussistono patologie di livello che contribuiscono a peggiorare lo stato generale di salute, motivo per cui viene a riconfermarsi la capacità lucrativa del 50% sinora già attestata dal nostro ufficio.

Eventuali peggioramenti non duraturi, ma solo intercorrenti, non possono costituire aspetti importanti al punto da influenzare il grado d'invalidità." (Doc. AI 66)

                               1.4.   Con decisione 17 febbraio 2004 l’UAI ha respinto l’opposizione dell’assicurato (doc. AI 74).

                               1.5.   Avverso la decisione su opposizione RI1 rappresentato dal RA1 ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso. In particolare egli sostiene:

"  Tenuto conto di quanto sopra brevemente esposto, riteniamo che la procedura seguita dalla Convenuta, specialmente per l'ultima parte, non sia stata rispettosa dei diritti dell'istante. In primo luogo non si è voluto tener conto di quanto esposto dal medico curante psichiatra dottor __________.

Mentre si poteva allestire una perizia, così da sgombrare il campo da recriminazioni. Anche alla luce della nuova normativa in materia di AI si poteva, anzi si doveva, porre in essere ogni accorgimento per cercare un'occupazione confacente all'assicurato." (Doc. I)

                               1.6.   Mediante risposta di causa 22 aprile 2004 l’Ufficio AI ha per contro postulato la reiezione del ricorso, confermando la bontà della decisione contestata, osservando segnatamente:

"  Nel caso in esame lo psichiatra curante dell'assicurato, Dr. __________, ha indicato che l'assicurato ha conosciuto un periodo di depressione curato e superato, di modo che non sono soddisfatti i requisiti citati per il riconoscimento di un danno alla salute psichico invalidante, il quale deve determinare un'incapacità di lavoro permanente o di lunga durata.

Il ricorrente contesta la mancata assegnazione della misura dell'aiuto al collocamento. La censura è stata sollevata solo in questa sede ricorsuale e non con l'opposizione. Già per tale motivo non può essere considerata in questa sede di ricorso. Ad ogni buon conto la decisione di revisione della rendita e la decisione su opposizione avevano per oggetto il grado di invalidità e risultano in proposito corrette. La decisione su opposizione merita quindi conferma."    (Doc. III)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Secondo la giurisprudenza del TFA, nella procedura giudiziaria amministrativa possono essere oggetto di esame e di giudizio, di principio, solo quei rapporti giuridici in merito ai quali l'autorità amministrativa competente si è in precedenza pronunciata in maniera vincolante sotto forma di decisione, di modo che tale decisione determina l'oggetto della lite che può essere impugnato in via di ricorso; per contro, nella misura in cui nessuna decisione è stata emanata, manca l'oggetto della lite e un giudizio sul merito non può essere pronunciato (cfr. DTF 125 V 414 consid. 1a; STFA 3 febbraio 2004 nella causa A.; H 16/03, cfr. anche Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, p. 482).

                                         Nel ricorso l’insorgente ha contestato la mancata assegnazione da parte dell’amministrazione di un aiuto al collocamento ex art. 18 LAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 (“… anche alla luce della nuova normativa in materia di AI si poteva, anzi si doveva, porre in essere ogni accorgimento per cercare un’occupazione confacente all’assicurato”). Non essendo tale questione oggetto della decisione impugnata, questa Corte statuirà di conseguenza unicamente nel merito di un’eventuale revisione (per motivi psichici) della mezza rendita attualmente percepita dall’insorgente.

                                         Nel merito

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

                                         Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).

                               2.6.   La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, con scritto 30 gennaio 2003 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha rilevato:

"  …

certifico di avere in cura dal 8.10.2002 il signor RI1 inviatomi dal medico curante per un disturbo depressivo insorto come conseguenza di un disturbo doloroso cronico legato a diverse problematiche ortopediche-reumatologiche, per cui il paziente è già stato riconosciuto invalido nella misura del 50% da parte dell'AI.

Il paziente è stato da me sottoposto ad un trattamento farmacologico anti-depressivo e ansiolitico, che ha portato a un buon e soddisfacente risultato clinico, permettendogli di superare questo periodo di difficoltà legato alle sue vicissitudini di salute.

Penso che il caso dovrebbe essere rivalutato per quanto riguarda l'incapacità lavorativa, nel senso che ritengo il paziente abile al lavoro non più del 25-30% in qualsiasi professione.

Richiedo quindi una rivalutazione del caso per quanto riguarda l'incapacità lavorativa." (sottolineatura del redattore, doc. AI 59)

                                         Al fine di ottenere un quadro preciso della situazione psichica dell’assicurato, il dr. __________, del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) ha posto allo psichiatra curante i seguenti quesiti:

"  -     Qual'è lo stato di salute attuale dal punto di vista psichiatrico,

dopo il suo trattamento farmacologico antidepressivo e ansiolitico?

Nel suo rapporto scrive di un buon e soddisfacente risultato clinico che ha permesso di superare questo periodo di difficoltà.

-     Qual'è la terapia attuale del signor RI1.

-     Ogni quanto hanno luogo le sedute presso di lei?

-     Ritiene che la componente psichiatrica possa aumentare l'incapacità lavorativa dell'assicurato, anche attualmente?

-     In base a quali motivi ritiene che la capacità lavorativa attuale dell'assicurato non sia superiore al 25-30%?" (Doc. AI 61)

                                         Questa è la risposta del dr. __________, datata 25 giugno 2003:

"  Le confermo di avere sempre in trattamento regolare il signor RI1 che riceve un trattamento combinato antidepressivo e ansiolitico.

Le condizioni del paziente sono andate stabilizzandosi per quanto riguarda il problema depressivo che lo aveva portato alla mia osservazione, mantenendosi in una condizione di eutimia.

Per quanto riguarda il disturbo doloroso cronico, questi ha risentito in minor misura dei benefici del trattamento instaurato.

Il paziente viene visto attualmente ogni 4 settimane ca. per la prescrizione della terapia e il controllo routinario.

Per quanto riguarda la sua domanda specifica, ritengo che l'incapacità lavorativa, dovuta alle diagnosi psichiatriche, vada sommata con quella già riconosciuta all'interessato. In effetti durante tutto il periodo della mia osservazione, ho sempre ritenuto nulla la capacità lavorativa del paziente ed in questo senso ho certificato.

Secondo la mia valutazione la condizione clinica globale del paziente dovuta alle alterazioni della colonna vertebrale, del disturbo doloroso circa, l'episodio depressivo attualmente rientrato ma che potrebbe sempre ripresentarsi in futuro, determinano una condizione di non esigibilità al lavoro seppure parziale ed in effetti il paziente, dopo la prima decisione AI, non ha mai più ripreso un'attività lavorativa qualsiasi." (la sottolineatura è del redattore, doc. AI 64)

                                         Sulla base delle succitate precisazioni, con nota 30 giugno 2003 il dr. __________ ha ritenuto che vi è stato un miglioramento della patologia psichica e che di conseguenza l’unica patologia invalidante è quella reumatologica, già compiutamente valutata dal dr. __________ (doc. AI 65).

Vista quindi la sostanziale stabilità delle condizioni di salute dell’assicurato, con la decisione impugnata l’amministrazione ha respinto la domanda di revisione.

                               2.8.   Va ricordato che tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici possono determinare un’invalidità ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI, rientrano, oltre alle malattie mentali propriamente dette, anche le anomalie psichiche pararificabili a malattie. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto determinante è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine ). Non rientrano tuttavia in simile concetto le affezioni psichiche susseguenti a problematiche socio-culturali (DTF 127 V 299 consid. 5a).

Per poter riconoscere un’invalidità è in ogni caso necessario un sostrato medico che accerti in modo concludente la capacità di lavoro e di guadagno (DTF 127 V 299 consid 5a).

                               2.9.   Nella fattispecie in esame, a sostegno della propria richiesta ricorsuale l’insorgente fa riferimento alle certificazioni del 30 gennaio 2003 (doc. AI 59) e 25 giugno 2003 (doc. AI 64) del dr. __________.

Ora, se da una parte lo psichiatra ha attestato il 30 gennaio 2003 che l’insorgente è in sua cura dall’8 ottobre 2002 a seguito di un “disturbo depressivo insorto come conseguenza di un disturbo doloroso cronico legato a diverse problematiche ortopediche- reumatologiche”, dall’altra egli ha tuttavia sottolineato un netto miglioramento a seguito del trattamento farmacologico antidepressivo e ansiolitico che ha “portato a un buon e soddisfacente risultato clinico, permettendogli di superare questo periodo di difficoltà legato alla sue vicissitudini di salute” (doc. AI 59). Nel susseguente rapporto del 25 giugno 2003 il dr. __________ ha confermato il miglioramento, certificando che “ le condizioni del paziente sono andate stabilizzandosi  per quanto riguarda il problema depressivo che la aveva portato alla mia osservazione, mantenendosi in una condizione di eutimia” (sottolineatura del redattore, doc. AI 64,).

                                         Vero che il 30 gennaio 2003 lo psichiatra curante ha ritenuto un’abilità lavorativa “ non di più del 25-30% in qualsiasi professione” (doc. AI 59). Tuttavia, a mente di questa Corte, le spiegazioni fornite in merito non sono convincenti. Nello scritto 25 giugno 2003, il dr. __________ sostiene che “l’incapacità lavorativa, dovuta alle diagnosi psichiatriche, vada sommata con quella già riconosciuta all’interessata”, in quanto “durante tutto il periodo della mia osservazione, ho sempre ritenuto nulla la capacità lavorativa del paziente ed in questo senso ho certificato”, mentre il 30 gennaio 2003 aveva attestato una parziale esigibilità lavorativa del 25-30% (sottolineatura del redattore). Inoltre, egli ha proceduto ad una valutazione della capacità lavorativa globale anche sotto l’aspetto reumatologico, non di sua pertinenza, valutazione che comunque contrasta con l’esaustiva ed approfondita perizia specialistica del dr. __________,  in cui è stata accertata una piena capacità lavorativa in attività adeguate (doc. AI 48). Determinante è comunque il fatto che il dr. __________ stesso ha ammesso che l’episodio depressivo è rientrato, ciò che depone per un’affezione psichica temporanea e non invalidante, difettando così del requisito di incapacità (totale o parziale) al guadagno presunta permanente o di rilevante durata ex art. 8 LPGA.                                                                                 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, l’amministrazione ha correttamente valutato quanto certificato dallo psichiatra curante, traendo le giuste conclusioni (nessun peggioramento per motivi psichici).

                                         In conclusione, ritenuto che anche dal punto di vista reumatologico, rispetto alla situazione presente al momento della decisione 19 giugno 2002 di diniego della domanda di revisione, non vi è stato alcun peggioramento rilevante (e neppure l’insorgente lo fa valere), rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di revisione non essendo stata riscontrata una modifica dell’incapacità al guadagno ai sensi dell’art. 17 LPGA.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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