Raccomandata
Incarto n. 32.2004.17 ZA/td
Lugano 17 agosto 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 marzo 2004 di
RI1
contro
la decisione del 27 febbraio 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 24 ottobre 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha chiesto in restituzione a __________ RI1l'importo di fr. 1'146.-- percepiti indebitamente a titolo di rendita completiva per la figlia __________, relativi al periodo da luglio a settembre 2003.
A motivazione della richiesta l'UAI ha precisato:
" Con decisione del 13.03.1997 è stato posto al beneficio di una rendita completiva per la moglie e per la figlia __________.
La completiva per la figlia a partire dal 01.03.1997 a seguito degli adeguamenti delle rendite ammonta a fr. 382.mensili.
Nel corso del mese di maggio 2003 ci ha inviato una dichiarazione in cui affermava che sua figlia avrebbe continuato gli studi oltre il 30 giugno 2003.
Nel corso del mese di settembre 2003 ci ha comunicato telefonicamente che __________ ha terminato gli studi nel mese di giugno 2003. Il diritto alla rendita completiva si è estinto quindi con la fine di tale mese.
La rendita per i mesi di luglio, agosto e settembre 2003, è stata versata a torto.
Il totale della prestazione ammontante a fr. 1'146.- e meglio:
rendita completiva AI figlia __________ dal 07.2003 al 09.2003
fr. 382.- x 3 mesi fr. 1'146.-
Totale a nostro favore fr. 1'146.che, deve essere rimborsato all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, conformemente all'art. 25 cpv. 1 legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)" (doc. A3).
1.2. In data 30 ottobre/12 dicembre 2003 l'assicurato, rappresentato dal __________, ha inoltrato una domanda di condono del seguente tenore:
" Qui di seguito vi proponiamo le indicazioni utili per il calcolo della rendita per __________.
Nel giugno 2003 __________ ha terminato gli studi presso la scuola commerciale e si è attivata nella ricerca di un posto per lo stage richiesto ai fini dell'iscrizione universitaria.
Non ha lavorato e tantomeno si è iscritta all'ufficio disoccupazione. Solo a partire dal mese di ottobre ha trovato il datore di lavoro ed uniamo il contratto dal quale potrete verificare la durata ed il salario.
Ribadiamo che lo stage è percorso obbligatorio per accedere all'iscrizione universitaria.
Vi invitiamo a voler cortesemente procedere allo stralcio della richiesta di restituzione e per la reintegrazione di __________ nel calcolo."
Il 12 dicembre 2003, l'assicurato ha precisato:
" Ci riferiamo alla richiesta di riattivazione della rendita completiva per __________ inoltratavi il 30 ottobre scorso.
Vi invitiamo a voler cortesemente interpretare la richiesta inoltrata, in termini di condono per l'importo relativo alle mensilità dal luglio al settembre 2003."
Con decisione del 22 dicembre 2003 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in particolare, ha argomentato:
" (…)
abbiamo esaminato la sua domanda di condono dell'importo chiestole in restituzione.
Le rendite riscosse a torto devono essere restituite.
Il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1 LPGA).
La buona fede non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o accettando rendite e assegni per grandi invalidi versategli a torto.
La grave difficoltà ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 LPGA è dato quando le spese riconosciute a norma di legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le spese supplementari superano i redditi a norma della LPC (art. 5 cpv. 1 OPGA).
Nel suo caso non le può essere riconosciuto il requisito della buona fede poiché è perfettamente consapevole che il versamento della rendita completiva tra il diciottesimo e il venticinquesimo anno d'età è riconosciuto soltanto per i figli agli studi o all'apprendistato.
Non avendo, purtroppo, trovato un posto di stage per completare la formazione di sua figlia __________, non le può essere riconosciuto il diritto alla rendita completiva per i mesi da luglio a settembre 2003.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, ossia la buona fede, non è necessario esaminare l'altra, quella della grave difficoltà" (doc. A2).
1.3. Con opposizione 23 dicembre 2003, l'assicurato, sempre rappresentato dal __________, ha osservato:
" la vostra decisione ci coglie con stupore poiché è messa in discussione la "buona fede".
Dalla documentazione prodotta, le diverse ricerche effettuate da __________ già prima della conclusione dell'anno scolastico e tutte finalizzate allo stage per l'iscrizione universitaria, la "buona fede" a noi pare ineccepibile.
Abbiamo inviato solo parte di dossier-ricerche poiché ci sembrava esaustivo e prova inconfutabile del percorso scolastico in atto. La documentazione é a disposizione su vostra richiesta.
La vostra decisione negativa si aggiunge alle già grosse difficoltà e frustrazioni che __________ ha incontrato nella ricerca dell'attività e giunge inopportuna e punitiva per l'intero nucleo familiare.
Vi invitiamo a voler riseminare la vostra presa di posizione, a chiederci eventuale documentazione ulteriore di prova e ad emettere una nuova decisone che tenga conto di quanto esposto" (doc. A4).
1.4. Con decisione su opposizione del 27 febbraio 2004, l'UAI ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento, precisando:
" 1. Con decisione del 22 dicembre 2003 l'ufficio AI le ha notificato una
decisione di condono respinto relativa alla notifica di una decisione di restituzione del 24 ottobre 2003;
2. con opposizione del 23 dicembre 2003 si contesta tale decisione ritenendo non giustificata la ragione per la quale non è stata accordata la "buona fede";
3. prima di entrare nel merito dell'opposizione occorre ricordare che:
si considera che una persona segue una formazione se, per un periodo determinato, che duri almeno un mese, frequenta scuole o corsi oppure segue una formazione professionale;
4. la restituzione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi
riscossi a torto può essere condonata totalmente o in parte se sono realizzate le due condizioni della buona fede e della grave difficoltà economica (RCC 1990 p. 365);
5. la persona tenuta alla restituzione o il suo rappresentante legale
devono avere ricevuto la rendita in buona fede;
6. la buona fede non è riconosciuta quando il versamento a torto della
rendita è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione, ovvero quando, al momento della richiesta e dell'esame di un diritto, sono state fornite indicazioni inesatte rispetto alla situazione reale (in questo caso da riferirsi alla situazione di continua formazione della figlia __________);
7. in conclusione, nel caso concreto, non può essere riconosciuto il
requisito della buona fede, in quanto lei aveva l'obbligo di interessarsi se poteva beneficiare ancora della rendita a favore della figlia, anche durante il periodo in cui la stessa non aveva nessuna iscrizione, ma stava producendo degli sforzi finalizzati allo stage per l'iscrizione universitaria." (doc. A1)
1.5. L'assicurato ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, esprimendosi come segue:
" sono a beneficio di una rendita di invalidità e di un a prestazione complementare e nel calcolo è compresa mia figlia __________ nata nel 1984.
Per ottenere la maturità professionale e l'iscrizione universitaria è previsto uno stage lavorativo.
Mia figlia si è attivata per la ricerca di un posto di lavoro già prima della fine dell'anno scolastico 2003. Allego la documentazione supplementare – altra ritenuta sufficientemente provante era già stata indirizzata all'Istituto delle assicurazioni sociali – a dimostrazione dell'intento di prosecuzione degli studi. A sostegno, segnalo che __________ non si è iscritta alla disoccupazione alla quale avrebbe avuto diritto se non vi fosse stata la scelta di continuità formativa.
Le richieste inoltrate a seguito della scarsa risposta del mercato, sono state numerosissime ed alla fine vi è stato un riscontro positivo.
Il 24 ottobre 2003 l'Istituto mi indirizza una richiesta di restituzione delle tre mensilità estive ritenendo che non vi fosse il principio della buona fede nel non aver notificato che __________ intendeva proseguire gli studi.
Viene peraltro confermata la continuità della prestazione da settembre 2003 e viene respinta la richiesta di condono di fr. 1'146.- importo relativo ai mesi di giugno, luglio ed agosto 2003 mancando, secondo l'ufficio delle assicurazioni sociali, i requisiti della buona fede e della grave difficoltà economica.
Sottolineo con forza che entrambi gli elementi sono invece presenti. Sia la buona fede che è dimostrata attraverso la documentazione allegata, la mancata iscrizione alla disoccupazione, l'attuale ripresa del percorso formativo.
La grave difficoltà economica è davvero presente e non credo sia difficile comprendere come una persona invalida con nucleo familiare a carico, al beneficio di una prestazione complementare, sia dissestato dal mancato versamento di tre mensilità della rendita completiva per mia figlia.
siamo in arretrato con il pagamento dell'affitto essendo venuto meno l'importo equivalente.
Vi ringrazio, egregi signori, per la vostra cortese attenzione e per la decisione a cui vorrete giungere
. di annullamento della decisione su opposizione del 27.2.2004
. l'invito nei confronti dell'Istituto a procedere al rimborso delle 3
mensilità
. spese e ripetibili a carico." (doc. I)
1.6. L'UAI, nella sua risposta di causa del 27 maggio 2004, riconfermandosi nella sua precedente decisione, ha postulato l'integrale reiezione del gravame (doc. IV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme di legge introdotte dalla 4a revisione dell’AI.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del contendere è il condono di fr. 1'146.— che l’assicurato deve restituire in virtù della decisione 24 ottobre 2003, cresciuta in giudicato.
Per quanto riguarda la rendita completiva per i figli, il capoverso 1 dell'art. 35 LAI recita:
" Le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti."
L'art. 22 ter LAVS prevede:
" Art. 22ter Rendita per i figli
1 Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per i figli elettivi, affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o una rendita dell’assicurazione per l’invalidità anteriore a quella di vecchiaia, non esiste alcun diritto a una rendita completiva, salvo qualora si tratti di figli dell’altro coniuge.
2 La rendita per figli è versata di regola come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni sull’impiego appropriato (art. 20 LPGA2) come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il Consiglio federale può disciplinare il versamento per casi speciali, in deroga all’articolo 20 LPGA, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.3"
Il capoverso 5 dell'art. 25 LAVS prevede:
" Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione."
L'art. 25 LPGA ha il seguente tenore:
" Art. 25 Restituzione
1 Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
2 Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
3 Può essere chiesto il rimborso di contributi pagati in eccesso. Il diritto si estingue un anno dopo che il contribuente ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati, al più tardi cinque anni dopo la fine dell’anno civile nel corso del quale i contributi sono stati pagati."
2.4. Per costante giurisprudenza, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).
In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547, 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
In questo caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 126 V 23, 126 V 46; SVR 1997 ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b), pag. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate, ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate (DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il principio della restituzione sancito all'art. 25 LPGA (vecchio 47 cpv. 1 LAVS) - analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (LAI e LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 25 LPGA, art. 47 cpv. 1, 2a frase vLAVS e art. 79 vOAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 nella causa P.).
2.5. Oggetto della presente vertenza è unicamente la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa ha respinto la domanda di condono del ricorrente.
E' infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (Rumo-Jungo, Serie: “Rechtsprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 141; STFA del 12 marzo 2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e C 245/01, consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414, 123 V 335, 121 V 157, consid. 2b, pag. 159, 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314, 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti), la quale, nel caso di specie, si limita a rifiutare all'assicurato il condono della restituzione di fr. 1'146.--, corrispondenti alle rendite completive per la figlia Natascia percepite indebitamente per i mesi di luglio, agosto e settembre 2003.
2.6. Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer/Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer/Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA del 31 agosto 1993 nella causa I., pag. 3).
Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.7. Dagli atti di causa emerge che la rendita completiva relativa ai mesi da luglio a settembre 2003 è stata effettivamente versata a torto, in quanto la figlia __________ ha terminato i propri studi per la fine di giugno 2003 conseguendo il diploma di impiegata qualificata (scritto 30 ottobre 2003 __________ e diploma 24 giugno 2003, cfr. incarto AI). Dal mese di settembre 2003 __________ ha reperito un posto di stage presso la __________; quest'impiego le permetterà di elaborare una ricerca nell'ambito della materia denominata "lavori pratici" ed ottenere il certificato di maturità professionale.
Il 20 maggio 2003, __________, madre di __________, ha dichiarato che la figlia avrebbe continuato gli studi oltre il 30 giugno 2003 (dichiarazione 20 maggio 2003, Incarto AI).
Il documento sottoscritto dalla madre ha questo tenore:
" Con il 30 giugno 2003 scade la validità della dichiarazione di frequenza agli studi rilasciata dalla scuola frequentata da vostra figlia __________ e con ciò si estingue pure il diritto alla rendita completiva.
Tuttavia il versamento della prestazione potrà essere prorogato oltre tale data, ma al massimo fino ai 25 anni di età se l'interessata continua gli studi.
In questo caso vogliate ritornarci, entro il 15 giugno 2003 la presente lettera completando e firmando la dichiarazione in calce.
Appena sarete in possesso della dichiarazione di frequenza agli studi, rilasciata dalla scuola competente, vogliate farcela pervenire.
Osserviamo che in mancanza di questo documento sospenderemo il versamento della rendita e vi chiederemo in restituzione l'importo percepito a torto."
Il 24 settembre 2003, il funzionario incaricato dell'UAI ha ancora osservato:
" Nel corso del mese di maggio 2003 ci ha inviato una dichiarazione in cui affermava che sua figlia avrebbe continuato gli studi anche dopo il 30.06.2003.
Non ci ha però fatto pervenire il certificato di frequenza agli studi, valido da questa data.
Le comunichiamo quindi che se entro il 15.10.2003 non saremo in possesso del documento richiesto, sospenderemo il versamento della rendita completiva."
Il testo della dichiarazione sottoscritta era ben chiaro sui motivi della richiesta dell'attestato di frequenza alla scuola e sulle conseguenze della mancanza di tale documento.
Anche se si deve dare atto che l'assicurato e la figlia si sono impegnati nel reperire il più presto possibile un nuovo posto di stage e che solo con tale impiego e l'elaborazione di una ricerca nell'ambito della materia denominata "lavori pratici" __________ avrebbe potuto ottenere il certificato di maturità professionale (scritto 25 settembre 2003 del Centro professionale commerciale, incarto AI), non si può ignorare il fatto che, nel frattempo, nonostante il chiaro tenore della dichiarazione del 20 maggio 2003, l'assicurato (in quell'occasione la moglie) ha comunicato all'UAI un fatto non vero, ossia che la figlia avrebbe continuato gli studi anche dopo il diploma del giugno 2003. È vero che tale decisione può sembrare scioccante, tuttavia la legge e la giurisprudenza sono severe nell'ammettere la buona fede, che come nel caso di specie, non può essere ammessa a causa di una grave negligenza da parte dei genitori di __________, che hanno comunicato all'amministrazione un fatto non conforme alla realtà (ossia la continuazione degli studi sin dal luglio 2003). Forse, entrambi i genitori hanno pensato che nel giro di poche settimane la figlia avrebbe potuto trovare il posto di stage, ciò che è avvenuto solo a far tempo dall'ottobre 2003, tuttavia al momento della compilazione della dichiarazione di cui sopra, quest'eventualità non si era verificata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti