Raccomandata
Incarto n. 32.2004.119 BS/td
Lugano 13 giugno 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 dicembre 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 dicembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1990, è affetto da grave distrofia congenita.
A seguito di questa infermità, l'assicurato beneficia di diverse prestazioni dell'assicurazione invalidità, segnatamente di provvedimenti sanitari, terapeutici e pedagogici, di sussidio d’assistenza per minorenni grandi invalidi (di grado elevato), nonché del diritto al rimborso delle spese per le cure supplementari a domicilio ai sensi dell'art. 4 OAI, sostituito dal 1° gennaio 2005 con un assegno per grandi invalidi minorenni, del supplemento per cure intensive e di mezzi ausiliari.
1.2. In data 18 ottobre 1997 la ditta __________, a nome e per conto dell'assicurato e per esso dei suoi genitori, ha presentato una richiesta all’Ufficio AI tendente ad ottenere la garanzia di copertura dei costi, a titolo di mezzi ausiliari, di due rampe DECPAC e della relativa tasca di custodia (doc. 450).
1.3. Dopo aver proceduto ad un accertamento presso il padre dell’assicurato riguardante la succitata richiesta, con decisione 20 aprile 2004 l’amministrazione ha negato l’assunzione di tali costi, in quanto le rampe sarebbero utilizzate per far fronte ad ostacoli architettonici (doc. AI 454).
1.4. Con tempestiva opposizione, l’assicurato, per il tramite del padre, ha rilevato:
" In riferimento alla vostra decisione del 20 aprile 2004 inerente l'acquisto di una rampa DELPAC, invio regolare opposizione in quanto non sono d'accordo con la vostra presa di posizione.
RI 1 si sposta con una sedia a rotelle elettrica dal peso di 120 kg, è chiaro che un semplice scalino di 15 cm è sufficiente per creare problemi non indifferenti.
RI 1 frequenta la 2a media presso le scuole di __________, spesso sono organizzate passeggiate scolastiche con visite ad esposizioni mostre e musei. Non sempre è possibile raggiungere questi luoghi senza incontrare barriere architettoniche sia pur piccole, ma che per RI 1 sono già molto problematiche da varcare. Inoltre mio figlio si reca da medici, ottici ed oculisti, e anche in questi frangenti spesso s'incontrano delle sorprese sgradevoli che oltre ad impedire il passaggio mettono in evidenza la malattia causando ancor più problemi a livello psicologico.
Reputo quindi che la Rampa e la tasca DELPAC siano una soluzione accettabile per sopperire alle problematiche citate sopra. Vi chiedo gentilmente di rivedere la vostra decisione e di emanare un esito favorevole all'acquisto di tale mezzo ausiliario." (Doc. AI 455)
1.5. Con decisione 3 dicembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione, argomentando:
" L'assicurato asserisce che la rampa (con tasca) DELPAC lo aiuterebbe a superare più facilmente le barriere architettoniche che gli si pongono al quotidiano con la sedia a rotelle.
La Circolare dell'UFAS concernente la consegna di mezzi ausiliari per l'assicurazione invalidità (CMAI) tratta di carrozzelle cingolate per salire le scale e rampe, fornite ad assicurati che, senza questi apparecchi, non possono lasciare le loro abitazioni (n. 14.05 OMAI).
Nella fattispecie la rampa (con tasca) DELPAC non rientra nella lista OMAI (cf. n. 14.05) e non risponde alla nozione di mezzo ausiliario ai sensi dell'art. 21 LAI, pertanto la richiesta dell'assicurato non può che essere respinta.
Va altresì rilevato che l'eliminazione di barriere architettoniche che impediscono l'accesso agli edifici pubblici/privati ai portatori di handicap deve essere assunta dagli enti pubblici/privati, non dall'AI (ad es. si rinvia alla nuova Legge sui disabili, dove la Confederazione ha fissato uno standard minimo riguardo all'adattamento di edifici alle esigenze delle persone disabili)." (Doc. AI 499)
1.6. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dal padre, ha presentato un tempestivo ricorso in cui ha evidenziato:
" RI 1 soffre di una grave forma di distrofia congenita e si sposta con la sua sedia a rotelle elettrica del peso totale di 120 kg.
Frequenta la 3D alle scuole medie di __________ con ottimi profitti. Molto spesso la classe si sposta per delle uscite di studio obbligatorie, vedi certificato allegato del dr. __________.
Per questo motivo ho acquistato una rampa portabile che aiuta a superare gradini fino ad un'altezza di circa 20 cm. Questo mezzo ausiliario è indispensabile per poter permettere ad RI 1 di potersi spostare con la sua sedia, aiutandolo nel superare gradini e marciapiedi spesso insormontabili senza tale aiuto.
Vista la necessità vi chiedo di emanare una decisione favorevole sul finanziamento della rampa con tasca DELPAC." (Doc. I)
1.7. Con risposta di causa 17 gennaio 2005 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando quanto sostenuto con la decisione contestata.
in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è l’eventuale presa a carico da parte dell’AI, quale mezzo ausiliario ex art. 21 LAI, dei costi legati alla consegna e l’utilizzo della rampa “mobile” tipo DECPAC e della relativa sacca di custodia (cfr. preventivo 18 marzo 2004 della ditta __________, doc. AI 450).
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative, in particolare di natura formale, anche in ambito AI.
L'introduzione della LPGA non ha tuttavia portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne i concetti d'incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) nell’assicurazione per l’invalidità, nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
2.3. Gli assicurati invalidi o direttamente minacciati di invalidità hanno diritto ai provvedimenti di integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità al guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata del lavoro prevedibile (art. 8 cpv. 1 LAI).
Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 2 lett. d LAI).
Questi provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell’ambito dell’attività svolta o dell’integrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, § 36 n.1, p. 241).
2.4. Secondo l’art. 21 cpv. 1 LAI, nella nuova versione in vigore dal 1° gennaio 2004 (che non ha comunque apportato alcuna modifica dal punto di vista sostanziale rispetto al vecchio art. 221 cpv. 1 LAI; cfr. STFA inedita 28 agosto 2004 nella causa M, I 3/04, consid. 1), l’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L’assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d’integrazione.
Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l’assicurato, il quale a causa della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.
In virtù di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta Ia consegna di mezzi ausiliari (lett. a).
Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari é stabilito nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza. In particolare l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; RCC 1992 pag. 224 consid. 1a, RCC 1990 pag. 211 consid. 2a, RCC 1989 pag. 44 consid. 2a, RCC 1985 pag. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).
Il diritto ai mezzi ausiliari si estende anche agli accessori ed agli adeguamenti resi necessari dall’invalidità (art. 2 cpv. 3 OMAI).
La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 131 V 14 consid. 3.4.2, 121 V 260 consid. 2b; 117 V 181 consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.). Secondo la giurisprudenza, non è lecito far derivare un diritto di al mezzo ausiliario non previsto nelle categorie elencate dall’allegato OMAI, facendo diretto riferimento ai principi generali dell’AI, in quanto il margine di competenza del Consiglio federale rispettivamente del Dipartimento degli Interni nella scelta dei singoli mezzi da includere nel succitato allegato non può essere sostituito né dall’amministrazione né dal giudice delle assicurazioni sociali (DTF 131 V 14 consid. 3.4.2 in fine, con riferimento a SVR IV Nr. 90). L’allegato OMAI non sfugge comunque all’esame del giudice per quanto concerne la costituzionalità e la legalità. Disponendo l’autorità esecutiva di un grande potere di apprezzamento, l’esame del giudice si limita tuttavia ad un controllo sotto l’aspetto dell’arbitrio (art. 9 Cost), della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.) o del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost) (DTF 131 V 15 consid. 3.4.2 con riferimenti giurisprudenziali).
Inoltre, l’art. 21 cpv. 3 LAI prescrive che i mezzi ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato, che l’assicurato deve assumersi personalmente le spese supplementari di un modello più costoso. Secondo la giurisprudenza del TFA (DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 110 V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF 115 V 198 consid. 4e cc e 206 consid. 4e cc, nonché sentenze ivi citate). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 110 V 102 consid. 2, 103 V 16, consid. 1b e riferimenti; cfr. anche DTF 107 V 88 consid. 2).
2.5. Alla cifra 13 dell’allegato OMAI sono indicati i “mezzi ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro, ad eseguire le mansioni consuete o a facilitare la formazione scolastica e professionale; misure architettoniche quale ausilio per recarsi al lavoro”; tra i mezzi ausiliari previsti rientranti nella succitata vi sono quelli indicati alla cifra 13.05* “piattaforme elevatrici ed elevatori per scale, come pure rimozione o modifica di ostacoli architettonici all’interno o attorno all’abitazione e sul luogo di lavoro o di formazione scolastica e professionale” riconosciuti se consentono all’assicurato/a di superare il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro oppure di formazione scolastica o professionale oppure di svolgere le mansioni consuete.
Per contro, alla cifra 14 dell’allegato OMAI sono indicati “i mezzi ausiliari per ampliare la propria autonomia” e dal momento che non sono contrassegnati da un asterisco (*), sono riconosciuti anche se non servono per svolgere un’attività lucrativa o sopperire alla mansioni concrete e quindi svolgono uno scopo socio-riabilitativo (cfr. art. 21 cpv. 2 LAI). Tra i succitati mezzi ausiliari, alla cifra 14.05, sono indicate le “carrozzelle cingolate per salire la scale e rampe” per gli/le assicurati/e che senza questi apparecchi non possono lasciare le loro abitazioni.
Il TFA ha stabilito che i presupposti differenziati per la concessione dei mezzi ausiliari di cui alle cifre 13.05* e 14.05 dell’allegato OMAI sono conformi alla legge (DTF 127 V 127 consid. 3b).
2.6. Nel caso in esame, il padre dell’assicurato ha motivato la richiesta di finanziamento da parte dell’AI di due rampe facendo presente le difficoltà nello spostamento della carrozzella, pesante 120 Kg (assicurato compreso), dovute alle barriere architettoniche che quotidiamente incontra. Nel ricorso l’assicurato ha inoltre fatto presente che l’uso delle rampe gli permette di partecipare alle uscite scolastiche obbligatorie.
L’Ufficio AI ha invece negato la domanda dell’assicurato, evidenziando come la rampa non rientri nel genere di categoria di mezzo ausiliario previsto dall’allegato OMAI, non essendo in particolare assimilabile a quelli previsti dalla cifra 13.05 * OMAI, rispettivamente cifra 14.05 OMAI (cfr. consid. 2.5).
Occorre innanzitutto ricordare che RI 1, fisicamente gravemente debilitato, necessita tra l’altro di una carrozzella senza motore (cifra. 9.01 OMAI) per spostarsi. A mente del TCA, la rampa in discussione dev’essere intesa come mezzo accessorio (art. 2 cpv. 3 OMAI) al succitato mezzo ausiliario, giustificato dal non indifferente peso che il padre di RI 1 deve quotidianamente spingere e dalle purtroppo ancora frequenti barriere architettoniche che il ragazzo incontra quando si reca per le visite mediche, situazione che “oltre ad impedire il passaggio mettono in evidenza la malattia causando ancor più problemi a livello psicologico” (cfr. ricorso). Inoltre, come desumibile dallo scritto 16 dicembre 2004 del direttore delle scuole medie di __________ (doc. C), l’utilizzo delle chieste rampe facilita all’assicurato la partecipazione alle uscite di studio obbligatorie. È vero che, come evidenziato dall’Ufficio AI, l’eliminazione di barriere architettoniche che impediscono l’accesso agli edifici pubblici/privati a portatori di handicap è assunta dagli enti pubblici e privati e non dall’AI. Ma è altrettanto vero che, vista la particolare grave forma d’invalidità dell’assicurato, senza le chieste rampe l’uso della carrozzella verrebbe fortemente ridotto dagli ostacoli in cui egli s’imbatte quotidianamente, con evidenti ripercussioni negative sul suo grado d’autonomia.
Trattandosi quindi di un mezzo necessario ed adeguato, nonché di costo ragionevole (fr. 544,65, sacca inclusa; cfr. doc. AI 450), l’Ufficio AI è tenuto a riconoscere le rampe DECPAC ai sensi dell’art. 21 LAI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto. § La decisione su opposizione del 3 dicembre 2004 è annullata. §§ L’Ufficio AI si assumerà le spese relative alle rampe
DECPAC, custodia inclusa, come ai considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti