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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.04.2005 32.2004.102

19. April 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,784 Wörter·~49 min·3

Zusammenfassung

incapcità lavortaiva per motivi fisici e psichici. Rinvio atti per ulteriori accertamnti medici (psichici)

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.102   ZA/td

Lugano 19 aprile 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 7 ottobre 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel maggio 2002, RI 1, nato nel 1962, manovale edile, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita e di provvedimenti sanitari speciali d’integrazione. Quali motivi della richiesta egli ha indicato “infarto e disturbi alla schiena” (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, per decisione 10 settembre 2003 l’UAI, ha respinto la domanda di prestazioni, motivando:

"  (…)

Esito degli accertamenti:

∙  Dalla documentazione medica acquisita all'incarto e in modo

particolare dal rapporto 28.07.2003 della consulente in integrazione professionale AI risulta che il danno alla salute di cui lei è portatore le comporta una totale incapacità di guadagno e di lavoro nell'attività di manovale.

Per contro, lei è ritenuto abile al lavoro, nella misura del 100%, in attività confacenti allo stato di salute.

Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo nella professione di manovale (Fr. 56'308.--) e quello conseguibile in un'attività adeguata allo stato di salute (Fr. 37'969.--), ne risulta una perdita di guadagno del 32.57%.

L'ufficio AI rimane a disposizione, su specifica richiesta, per un eventuale periodo di introduzione al lavoro di breve durata.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

Decidiamo pertanto:

∙  La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 35)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, con la quale egli ha chiesto all’UAI di rivedere la propria decisione sostenendo che l’amministrazione non avrebbe debitamente tenuto conto del fatto che nello svolgimento di attività leggere egli presenta comunque un rendimento ridotto, con decisione su opposizione 7 ottobre 2004 l'CO 1 ha confermato la propria decisione, motivando:

"  (…)

4.   Nel caso concreto, occorre ricordare che l'amministrazione ha espresso il proprio convincimento prendendo la decisione che si è imposta al termine di una procedura istruttoria ritenuta completa. Per principio, in sede di opposizione spetta all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.

Giova precisare che il Servizio medico regionale dell'AI (SMR), nella fase relativa all'istruttoria della pratica, ha avuto modo di esaminare gli atti dell'incarto, in particolare quelli consegnati dal cardiologo Dr. __________ e dal reumatologo Dr. __________, di apprezzarne i contenuti e di rassegnare infine le proprie constatazioni oggettive a riguardo della capacità lavorativa ancora esigibile da parte dell'assicurato.

A tal proposito, il SMR ha valutato l'assicurato ancora in grado di svolgere, senza alterazione di rendimento, un'attività lucrativa prevalentemente leggera, che non imponga il sollevamento ed il trasporto di pesi superiori a 10-15 kg.

(…)

La richiesta dell'assicurato, completa di tutta la documentazione, è stata dunque successivamente sottoposta all'esame della consulente Al in integrazione professionale, alfine di poter individuare eventuali possibilità d'adozione di misure di riqualificazione professionale, rispettivamente di tradurre in capacità di guadagno la capacità di lavoro stimata in sede medica.

Applicando correttamente i parametri imposti dalle disposizioni di legge, la consulente Al ha innanzitutto escluso l'avvio di misure di riqualificazione, non possedendo l'assicurato delle basi attitudinali e cognitive per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di attività qualificata. Concretamente sono dunque venute a mancare di fatto le possibilità di incrementare sostanzialmente la sua capacità di guadagno per contro già sfruttabile immediatamente in professioni non richiedenti una preparazione professionale specifica e rispecchianti le indicazioni mediche (operaio addetto all'assemblaggio, aiuto orologiaio assemblatore, addetto alla vendita in una stazione di servizio, serviceman, agente addetto alla vigilanza e alla sorveglianza, cassiere senza diploma in un grande magazzino, operaio generico addetto al montaggio di cartucce filtranti, ecc.).

In secondo luogo, sulla base dei rilevamenti statistici federali e tenendo in considerazione una riduzione del 10% per attività leggere, nonché del 5% per il salario da primo impiego, la consulente Al ha stimato il reddito annuo ancora conseguibile da parte dell'assicurato in fr. 37'969.-, ciò che ha infine determinato il grado di pregiudizio economico o di invalidità pari al 33%.

Orbene, le certificazioni mediche del Dr. __________ prodotte unitamente all'atto di opposizione, sono comunque state presentate per competenza di esame al vaglio del SMR.

In merito, è stato sottolineato che la valutazione della capacità lavorativa è stata fatta nel rispetto dei rapporti medici allestiti anche dal citato specialista, nei quali venivano descritti l'iter terapeutico e lo stato cardiaco, nondimeno evidenziavano la possibilità per il paziente di svolgere lavori leggeri. I nuovi rapporti 26 settembre 2003, dove dal lato clinico non depongono di alcun cambiamento, esprimono perplessità per la mancata attribuzione del diritto alla rendita.

Giova a questo punto osservare che la concessione di un diritto alla rendita, o ad altre prestazioni dell'AI, sfugge alla valutazione del medico, in quanto non viene determinato tanto dalla gravità o meno delle patologie, quanto dalle conseguenze delle stesse patologie sulla funzionalità.

Visto quanto sopra, si può pertanto desumere che la situazione medica sia stata adeguatamente indagata, in modo tale che altri passi istruttori non siano reputati necessari.

In conclusione, non ravvisando scorrettezze sull'operato dell'amministrazione, la decisione impugnata del 10 settembre 2003 è meritevole di tutela, motivo per cui l'Ufficio Al del Canton Ticino

risolve:

1. L'opposizione è respinta." (doc. AI 51)

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato l’11 novembre 2004 un tempestivo atto di ricorso, postulando l'erogazione di una rendita intera, subordinatamente di un quarto di rendita.

                                         Contestualmente, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio:

"  a.

Non vi sono dubbi che il ricorrente sia affetto da gravi problemi di salute.

Con rapporto medico del 26 settembre 2003 il dr. med. __________ pose la seguente diagnosi:

"1.   Malattia coronarica monovasale:

- stato da infarto miocardico antero - apicale (28.05.2001)

- angina residua classe CCS III

- stato da ripetuti interventi di PTCA e posa di stent

(31.07.2001, 03.10.2001, 23.04.2002, 27.06.2002)

- dissezione spontanea del RIVA medio distale"

Il dr. __________, dopo aver attestato come la funzione ventricolare fosse del 65%, concluse il rapporto sottolineando che "si tratta di un quadro di angina pectoris limitante a sforzi medio-bassi non più trattabile mediante opzioni terapeutiche invasive".

Con rapporto medico del 7 luglio 2003 il dr. med. __________ pose la seguenti diagnosi:

" Sindrome lombo-vertebrale cronica con:

  irradiazione algica atipica e sicuramente di tipo non radicolare agli arti inferiori;

  moderata discopatia L4/5;

  - anomalia transizionale consacralizzazione dell'ultima vertebra lombare;

  - nessuna clinica corrispondente ad un sovraccarico delle faccette articolari

    posteriori;

  - nessuna instabilità segmentale.

Cardiopatia ischemica con esiti di infarto miocardico 2 anni fa."

I medici citati e tutti gli altri che ebbero a visitare il signor RI 1 accertarono come egli fosse inabile al lavoro al 100% nella sua qualità di manovale.

Tutti riconobbero, per contro, una capacità lavorativa al 100% per attività leggere, nonché la necessità di una riformazione professionale.

Nella sua qualità di manovale, di conseguenza la capacità di guadagno del ricorrente rimane a zero, mentre tutti i medici che ebbero a visitare il signor RI 1 posero l'accento sulla necessità di una riqualifica professionale.

b.

Con rapporto intermedio del 4 giugno 2003, già si è detto, il consulente IP identificò una serie di attività che non richiedono una preparazione professionale specifica, tenuto conto della situazione personale del ricorrente. Già in tale rapporto la consulente rilevava come "allo stato attuale si ritiene che considerata la configurazione della realtà economica del Cantone Ticino si può ritenere che pur tenendo conto delle componenti riduttive, in situazione di equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso".

A seguito di tale valutazione vennero ancora sentiti i medici curanti del signor RI 1 ed il dr. med. __________. L'ufficio AI tuttavia non chiese a questi medici un approfondimento circa la possibilità per il signor RI 1 di eseguire le attività elencate nel rapporto intermedio.

Ne risultò un rapporto finale che non si scostò dal rapporto intermedio, ma che pose l'accento sulle difficoltà per l'assicurato di trovare un'occupazione come proposto dalla consulente stessa.

(…)

L'intervento dell'ufficio AI sembra alquanto contraddittorio. Infatti, da un lato l'ufficio pretende dal ricorrente che egli esegua un'attività che però d'altro lato riconosce non attuabile non essendoci un datore di lavoro disposto ad assumere il ricorrente.

Ora, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve inoltre fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci deve essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione improbabile di un datore di lavoro medio.

Dalla valutazione della consulente IP risulta proprio che non esiste un mercato del lavoro equilibrato nelle attività che possono ancora essere oggettivamente ammesse, e dunque, esigibili per il ricorrente. Alla luce delle dichiarazioni del consulente professionale sarebbe, quindi, giustificato concludere che non esiste mercato del lavoro per le attività indicate dalla consulente stessa come ammissibili per l'assicurato, in quanto esiste solo in forma estremamente limitata.

A ciò si aggiunga il fatto che con lettera di data 23 settembre 2003 (Doc. E) il dr. med. __________ indicò come le attività proposte dall'Ufficio di consulenza IP non potevano essere oggettivamente praticate dal signor RI 1, visto il suo stato di salute. Ne sono comunque una prova, i tentativi del signor RI 1 di accedere ad un'attività lavorativa su invito dell'ufficio disoccupazione.

Il dr. med. __________ auspicava inoltre che venisse effettuata una rivalutazione globale presso il SAM.

A mente del ricorrente di conseguenza, l'ufficio AI non ha proceduto ad accertamenti, non solo medici, approfonditi, giungendo ad una decisione che non tiene sufficientemente conto del danno alla salute del ricorrente e della sua situazione personale.

c.

All'ufficio AI il ricorrente rimprovera, dunque, di non aver approfondito in modo adeguato l'esigibilità delle attività lavorative proposte e di non aver approfondito sufficientemente gli accertamenti medici esperiti.

Per quanto concerne gli accertamenti medici, infatti, a mente del ricorrente, l'ufficio AI avrebbe dovuto chiedere, soprattutto al cardiologo, se le attività proposte potevano oggettivamente essere ancora esigibili dall'assicurato e in che misura.

Peraltro si rileva che il signor RI 1 ha subito all'inizio del corrente mese un nuovo e delicato intervento operatorio al cuore. Si chiede -a questo proposito l'edizione dal __________ della cartella clinica del ricorrente, e ci si riserva la possibilità di ottenere informazioni sullo stato di salute del ricorrente e sulla sua capacità di lavoro futura.

Inoltre, non approfondendo l'aspetto medico, l'ufficio AI non si è avveduto del fatto che il ricorrente presenta altresì un'affezione psichiatrica che lo rende incapace al lavoro al 100% come attesta il dr. med. __________ con certificato del 27 ottobre 2004 (Doc. D).

d.

Nella denegata ipotesi in cui questo lod. Tribunale non dovesse seguire la tesi del ricorrente, questi ritiene, in ogni caso, che l'Ufficio AI non ha stabilito correttamente il grado di invalidità, tenuto conto proprio del grave danno alla salute del ricorrente.

Infatti, ancora con rapporto medico dell' 8 agosto 2003 il dr. med. Pedrazzini, pur riconoscendo la possibilità per il ricorrente di svolgere attività leggere, evitando, però, sforzi fisici eccessivi, riconosceva che tale attività poteva essere effettuata con un rendimento ridotto.

Ne consegue che la riduzione effettuata dall'ufficio AI sul salario teorico avrebbe dovuto arrivare al massimo acconsentito del 25% che avrebbe portato al reddito annuo ancora esigibile dall'assicurato di fr. 33'502.-, ed un grado d'invalidità pari al 40,5%. Ciò che, evidentemente, dà diritto almeno ad un quarto di rendita.

Nella denegata ipotesi in cui una rendita del 100% non fosse concessa neppure da questo lod. Tribunale, si giustifica riconoscere al ricorrente almeno un quarto di rendita.

e.

Il ricorrente, dunque, a causa delle sue gravi malattie non è oggettivamente in grado di esercitare in alcun modo un'attività lucrativa. Vedasi a tal proposito il certificato medico di cui al Doc. Q della dr. med. __________. Di conseguenza la sua capacità di guadagno si riduce a zero.

Il presente ricorso è pertanto giustificato in quanto l'invalidità del ricorrente non può che ritenersi superiore a quella riconosciutagli.

Di conseguenza gli deve essere riconosciuta il versamento di una rendita intera, ma comunque ed almeno un quarto di rendita.

Nella denegata ipotesi in cui questo lodevole Tribunale non ritenesse dover seguire la tesi del ricorrente, si chiede che venga esperita una perizia pluridisciplinare, compresa una perizia medica psichiatrica (…)." (doc. I)

                               1.4.   Viste le “annotazioni mediche” 8 dicembre 2004 del dr. __________, medico responsabile del SMR, con risposta 16 dicembre 2004 l'UAI ha chiesto al TCA di rinviare gli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici limitatamente al periodo successivo il mese di luglio 2004:

"  La nuova documentazione medica prodotta con il ricorso (doc. C-R prodotti con il ricorso) è stata sottoposta alla valutazione del Servizio medico regionale dell'AI.

Alla luce delle annotazioni mediche 8 dicembre 2004 del medico responsabile del SMR, Dr. __________, per la valutazione dell'invalidità dell'assicurato risultano necessari ulteriori accertamenti medici segnatamente in relazione al periodo successivo al luglio 2004, mentre fino al luglio 2004 risulta senz'altro corretta e confermata la valutazione dello stato di salute ritenuta con la decisione su opposizione. Si propone quindi il rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici, pure indicati come necessari nel ricorso.

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia rinviare gli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti, subordinatamente, richiamate e confermate l'esposizione dei fatti e le motivazioni di diritto esposti nella decisione impugnata, si chiede la conferma della decisione impugnata, corretta in base alla situazione fino a quel momento segnalata all'amministrazione, con la reiezione del ricorso." (doc. VI)

                               1.5.   Con osservazioni 28 dicembre 2004 l’assicurato ha chiesto al TCA di non rinviare gli atti per accertamenti, ma di ordinare una perizia pluridisciplinare comprensiva di una perizia psichiatrica:

"  1. Mezzi di prova

∙Perizia medica pluridisciplinare (comprensiva di una perizia

medica psichiatrica) atta a valutare l'esistenza di affezioni fisiche e psichiche invalidanti, precedenti e posteriori al mese di luglio 2004.

∙Richiamo incarti

    - Dall'ufficio AI: l'incarto completo del signor RI 1

    - Dall'ufficio disoccupazione: l'incarto completo del signor RI 1

∙Edizione documenti:

    - Dal __________: la cartella clinica del signor RI 1

2. Osservazioni

In merito alle annotazioni del dr. med. __________ dell'8 dicembre 2004, l'opponente osserva innanzitutto come i rimproveri mossi al signor RI 1, se di rimproveri si tratta, siano assolutamente ingiustificati.

Il ricorrente ha, infatti, contestato la decisione del 10 settembre 2003 dell'ufficio AI con opposizione di data 30 settembre 2003 allegando il rapporto medico di data 26 settembre 2003 del dr. med. __________ che già ricordava la gravità dello stato di salute del signor RI 1.

Inoltre con lettera di data 17 marzo 2004 il ricorrente avvisò l'Ufficio AI che il suo nuovo medico curante era, a far tempo dal 17 marzo 2004, la dr. med. __________.

Nonostante l'opposizione e l'indicazione circa il nuovo medico curante, l'Ufficio AI ritenne (anche perché con rapporto del 4 ottobre 2004 il dr. med. __________ si limitava a ricordare le competenze decisionali) non indispensabile procedere ad ulteriori verifiche circa lo stato di salute del ricorrente e ciò nonostante fosse trascorso oltre un anno dall'inoltro dell'opposizione. L'Ufficio AI, dunque, si limitò a prendere la decisione oggetto della presente procedura di ricorso, senza approfondire ulteriormente la fattispecie.

Tenuto conto di quanto precede, si chiede a questo lod. Tribunale di non inviare l'intero dossier del signor RI 1 all'Ufficio AI, ma di ordinare una perizia pluridisciplinare, comprensiva di una perizia psichiatrica, affinché possa essere accertato in modo molto oggettivo (come peraltro richiesto dal dr. med. __________), quali sono le affezioni fisiche e psichiche di cui soffre il signor RI 1 che rendono il ricorrente inabile al lavoro e in che misura.

Il ricorrente ritiene inoltre giustificata la richiesta a questo Lod. Tribunale di ordinare una perizia, tenuto altresì conto, e quindi a maggior ragione, delle osservazioni del dr. med. __________ che sembra essersi spinto a delle valutazioni soggettive circa la persona del ricorrente." (doc. VIII)

                               1.6.   Con decreto 7 marzo 2005 il TCA ha respinto l’istanza dell’assicurato tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria per mancanza del presupposto dell’indigenza (doc. X).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Per quel che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione d’interessi di mora, il TFA, dopo avere  dichiarato la citata norma (art. 82 cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con “prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3). In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).

Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA. Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.5.   Nella fattispecie, in data 18 giugno 2002 il dr. __________, internista e medico curante, ha certificato un’incapacità lavorativa totale dal 25 maggio 2001 precisando inoltre:

"  provvedimenti terapeutici: la capacità lavorativa del paziente quale muratore manovale deve essere ritenuta nulla causa dei problemi cardiaci, data la giovane età però si può sicuramente proporre dei provvedimenti integrativi o di riqualifica professionale. Vi è però una scarsa padronanza della lingua italiana soprattutto scritta e la scolarità è molto bassa. Vi è però da parte del paziente una volontà di riprendere un'attività lucrativa di qualsiasi genere.

Egli riesce però difficilmente ad immaginarsi quale ramo possa essergli adatto. Chiaramente si devono eliminare i lavori che richiedano un grosso stress e per avere la situazione cardiaca e per via della situazione sia cardiaca che osteo-muscolare dei lavori che permettano frequenti cambi di posizione e non siano fisicamente pesanti." (doc. AI 7)

                                         In data 30 agosto 2002 il dr. __________, internista e cardiologo, su richiesta del medico fiduciario della __________, ha rilasciato il seguente referto medico:

"  Diagnosi:

∙cardiopatia ischemica con stato dopo ischemia transmurale

    inferiore transitoria in data 25.05.01

∙stato dopo infarto miocardico inferiore in data 28.05.01, CPK max

    1503 UIL

∙coronaropatia monovasale con rottura di placca con emorragia del

RIVA medio-distale e dissezione spontanea RIVA distale, PTCA del RIVA medio con posa di un piccolo sterit 2.5 x 15 mm a livello dell'estravasato in data 28.05.01

∙severa restenosi in stato dopo posa di stent 2.5 x 15 mm RIVA

medio in data 28.05.01 per occlusione su rottura di placca con perforazione coperta spontanea del vaso e dissezione periferica complessa: re-PTCA e stent 4.0 x 18 mm del RIVA medio, PTCA del RIVA distale in data 31.07.01

∙coronarografia del 03.10.01: coronaropatia monovasale, stato dopo

PTCA e stenting del RIVA medio, stenosi multiple in serie serrate del RIVA medio-distale, ipocinesia antero-laterale ed acinesia apicale, FE 63%

∙ischemia residua nel territorio apico-settale all'ecocardiografia da

    stress del 20.03.02

∙coronarografia del 23.04.02: coronaropatia monovasale, stato dopo

    PTCA e stenting RIVA medio, stenosi multiple in serie a rosario del

RIVA medio-distale, funzione ventricolare sinistra sistolica globale conservata, discinesia apicale, FE 70%

∙coronarografia del 27.06.02 con severe alterazioni del RIVA distale

con complessa dissezione sintomatica, PTCA e posa di stent Cypher 3.0 x 33 mm, occlusione cronica non ricanalizzabile del RIVA distale

∙angina pectoris CCS 11-111 e dispnea da sforzo NYHA 11-111

∙FRCV: familiarità, dislipidemia, ipertensione arteriosa, pregresso

    tabagismo

∙Esiti di incidente stradale con frattura femore, tibia e perone destri,

    frattura gomito destro 07/80.

(…)

Per quel che concerne l'incapacità lavorativa ritengo il paziente inabile al 100% nella professione di manovale-muratore; non è prevedibile un miglioramento della capacità lavorativa in questa professione.

Consiglio di annunciare il caso all'assicurazione invalidità valutando, data la giovane età, un reinserimento professionale in un'attività sedentaria a scarso impegno fisico (ad esempio lavori d'ufficio).

Ritengo indicati periodici controlli cardiologici." (allegato doc. AI 5)

                                         Nella sua “proposta medico” dell’11 ottobre 2002 il dr. __________ del SMR ha osservato:

"  Trattasi di un A 40enne che presenta una cardiopatia ischemica importante e dei disturbi lombovertebrali. Per tali affezioni l'A è totalmente inabile nella sua precedente professione.

Dalle diverse valutazioni mediche risulta che l'A presenta una capacità residuale completa senza diminuzione del rendimento in una attività prevalentemente sedentaria con scarso impegno fisico (dopo proponibili lavori d'ufficio, di sorveglianza).

Con questi limiti possiamo inviare l'incarto al OP." (doc. AI 11)

                                         In data 29 aprile 2003 il dr. __________, cardiologo, ha osservato:

"  conosco il summenzionato paziente dalla primavera del 2001. Ha seguito di un severo problema coronarico trattato a più riprese mediante interventi di dilatazione, il paziente ha sviluppato un'angina pectoris limitante a sforzi medi corrispondenti ad una classe funzionale CCS II.

Tenuto conto dell'attuale sintomatologica non più risolvibile mediante ulteriori interventi, il paziente non è sicuramente e non sarà più in grado di svolgere un'attività lavorativa che comporta un carico fisico eccessivo." (doc. AI 16)

                                         In data 10 giugno 2003 il dr. __________ ha certificato:

"  attesto che il paziente a margine a causa dei problemi alle coronarie e delle lombalgie croniche su alterazioni degenerative non può più essere impiegato come operaio edile.

Sarebbe possibile e ipotizzabile un lavoro leggero tipo vendita ad un chiosco oppure come benzinaio o di sorveglianza o vigilanza. Si tratterebbe comunque di lavori leggeri che non lo impegnano fisicamente e che non sottopongano il paziente a sforzi fisici quali sollevare pesi o portare pesi. Un lavoro che permetta frequenti cambi di posizione sarebbe auspicabile." (allegato doc. AI 8)

                                         Nel suo rapporto medico del 7 luglio 2003 il dr. __________, reumatologo, su richiesta del medico curante ha rilevato:

"  Diagnosi:                     Sindrome lombo-vertebrale cronica con:

                                      -   irradiazione algica atipica e sicuramente

                                          di tipo non radicolare agli arti inferiori;

                                      -   moderata discopatia L4/5;

                                      -   anomalia transizionale con

                                          sacralizzazione dell'ultima vertebra

                                          lombare;

                                      -   nessuna clinica corrispondente ad un

                                          sovraccarico delle faccette articolari

                                          posteriori;

                                      -   nessuna instabilità segmentale.

Cardiopatia ischemica con esiti di infarto miocardico 2 anni fa.

Conclusioni: Nella fattispecie si constata una spiccata discrepanza tra l'intensità della sintomatologia lombare accusata dal paz. ed i reperti oggettivi, invero scarsi. Ciò spiega verosimilmente anche l'assenza di qual si voglia risposta a tutte le terapie ambulatoriali ed anche al trattamento riabilitativo stazionario presso la __________.

Di conseguenza, ritengo che vi sia un'importante componente funzionale in questo paz., per cui difficilmente i disturbi saranno migliorati dalle terapie convenzionali. Per lo stesso motivo mi asterrei da terapie invasive (per esempio infiltrazioni peridurali o delle faccette articolari posteriori). Va da sé che non vi è alcuna indicazione operatoria. La prognosi funzionale risulta sfavorevole, non da ultimo a causa della cronicizzazione e dell'estensione dei dolori così come di un sicuro decondizionamento fisico a causa della prolungata inabilità lavorativa.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa del paz., mi risulta difficile pronunciarmi riguardo ad un'attività lavorativa pesante come quella di manovale/muratore, probabilmente controindicata anche per motivi cardiologici. Per contro, dal lato reumatologico il paz. può essere ritenuto abile al lavoro in misura completa per qualsiasi attività di tipo leggero." (doc. AI 27)

                                         Nella sua “proposta medico” del 22 luglio 2003 il dr. __________ del SMR ha osservato:

"  La valutazione di ulteriori atti medici permette di confermare che i limiti indicati in precedenza risultano ancora applicabili.

Un'attività prevalentemente leggera, che non imponga di sollevare trasportare pesi superiori a 10-15 kg è ancora proponibile senza alterazione del rendimento.

Le possibilità di reinserire professionalmente in un'attività adatta non riguarda la valutazione medica. La valutazione cardiaca risulta sovrapponibile ai precedenti controlli.

Possiamo ritenere la valutazione del OP ancora valida. Ritorniamo l'incarto per ulteriore presa di posizione." (doc. AI 32)

                                         Nel suo rapporto medico dell’8 agosto 2003 il dr. __________ ha confermato le precedenti diagnosi ed ha stabilito che nella precedente attività di manovale edile la capacità lavorativa è nulla mentre in attività leggere che non implicano sforzi fisici la capacità lavorativa è totale (doc. AI 34).

                                         In data 23 settembre 2003 (rapporto medico prodotto con l’atto di ricorso) il dr. __________ ha osservato:

"  ho preso visione della decisione del 10 settembre 2003, riguardante il paziente a margine, in cui si rifiutava il diritto a rendita sulla base di un rapporto della consulente in integrazione professionale.

In questo rapporto si citano vari lavori, che il paziente teoricamente, potrebbe eseguire.

Egli mi ha riferito, ed i timbri ottenuti per l'ufficio disoccupazione lo possono attestare, che per esempio il lavoro di cassiere o di venditore nei chioschi e nei distributori di benzina, non gli è stato concesso da nessuna parte in quanto uomo, vengono ricercate prevalentemente donne per questo lavoro. Lo stesso si può ipotizzare anche per il lavoro come cassiere non specializzato nei supermercati. Probabilmente, anche l'età influisce su questo fatto. Non ho mai visto infatti, pur recandomi abbastanza spesso nei supermercati degli uomini di questa età seduti alla cassa.

Per quanto riguarda il lavoro come Securitas ritengo questo a causa di problemi cardiaci oltremodo pericoloso, in quanto ogni inconveniente di tipo psicologico o stati d'ansia, causano degli attacchi di angor. A questo proposito ho avuto un colloquio telefonico con il Dr. __________ che mi ha confermato questa possibilità, si parla infatti di un'angina pectoris instabile nel paziente, e si prevedeva come ultima risorsa per liberarlo dai dolori frequenti, un'embolizzazione del territorio ischemico interessato e quindi di far fare un piccolo infarto al paziente che non pregiudicherebbe probabilmente la funzione di pompa del cuore ma lo libererebbe dai dolori anginosi, definitivamente rendendo cicatriziale il tessuto parzialmente ischemico. Naturalmente questa sarebbe un'ultima ratio. Finora si è sperato che ciò avvenisse spontaneamente in quanto esaurite tutte le possibilità terapeutiche disponibili.

Da parte mia posso anche sottolineare il fatto che l'autonomia a piedi del paziente è piuttosto limitata, e che quindi un lavoro come Securitas sarebbe possibile solo per un massimo di due volte per due ore sull'arco della giornata, ciò non porterebbe sicuramente al reddito da voi ipotizzato. Altre considerazioni analoghe possono essere fatte per altri lavori proposti al paziente tra i quali figurano dei lavori ove il paziente deve rimanere a lungo seduto cosa praticamente impossibile anche per i problemi alla schiena che naturalmente però sono in secondo piano. Ritengo quindi giustificato il ricorso del paziente contro la vostra decisione e la mia lettera deve essere considerata un supporto a questo ricorso. Quali proposte per il procedere ritengo che il paziente possa essere convocato al SAM per una rivalutazione globale e o spedito al __________ per delle prove sul campo sotto la vostra supervisione. Data la bassa scolarità del paziente anche le proprie risorse nella ricerca d' eventuali lavori, sono purtroppo limitate, un aiuto in questo senso, dovrebbe venire anche dall'ufficio di collocamento che però mi sembra sia piuttosto inattivo e inutile a questo proposito. Chiedo infatti se non esista un supporto di questo tipo da parte dei vostri uffici." (allegato E doc. I)

                                         In data 20 gennaio 2004 il dr. __________, neurologo, su richiesta del medico curante ha rilasciato il seguente referto medico (prodotto con l’atto di ricorso):

"  COMMENTO

stando alla valutazione attuale questo paziente non sembra soffrire di complicazioni neurologiche particolari riguardanti sia il SNC che il SNP (o il muscolo). L'essenziale dei suoi problemi sembra essere di tipo cardiologico-assicurativo.

I dolori latero-toracici sinistri sembrerebbero a prima vista compatibili con un angina pectoris residua (sebbene talune atipie possano essere evidenziate). La co-morbidità di tipo ansioso (e depressivo?) potrebbe agire facilitando questo disturbo.

PROCEDERE             

come ho indicato al signor F. ho previsto comunque un esame MRI della regione cervico-toracica superiore (dal quale non mi attendo niente di speciale ma che può comunque risultare molto interessante soprattutto a scopi assicurativo-giuridici). Non propongo altri tipi di investigazioni. In linea con quanto asserito precedentemente non sono dell'opinione che uno stimolatore midollare possa arrecare vantaggi al paziente per cui sconsiglio a priori una simile tecnica.

Propongo invece da un lato che il paziente sia sottomesso a tutte le indagini cardiologiche (coordinate dal Dr. __________) che più sembrano indicate e che, dall'altro, possa beneficiare di una valutazione SAM con lo scopo (benchè sicuramente difficile da ottenere) di una riqualifica professionale con l'idea di reinserire questo paziente nel mondo del lavoro (in un'attività leggera) almeno al 50%.

Accessoriamente potrebbe essere, a scopo antalgico-antidepressivo, potenziato il Tryptizol." (allegato L doc. I)

                                         Nelle sue “annotazioni” del 4 ottobre 2004 il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha osservato:

"  La valutazione di CL è stata fatta in base ai rapporti del Dr. __________ dove viene descritto l'iter terapeutico e lo stato cardiaco.

Riassumendo concludeva con la possibilità, per il paziente, di svolgere lavori leggeri e da subito (tra l'altro al funzione ventricolare, malgrado l'ischemia, è conservata.

Con il suo nuovo rapporto, dove dal lato clinico non depone alcun cambiamento, esprime perplessità per non aver riconosciuto un diritto a rendita.

Il diritto a rendita, o altre prestazioni AI, sfugge alla valutazione del medico, perché non avviene in base alla presenza o meno di patologie, ma delle conseguenze delle stesse sulla funzionalità." (allegato doc. AI 51)

                                         In data 21 ottobre 2004 (referto medico prodotto con l’atto di ricorso) il dr. __________ ha osservato:

"  Il paziente è stato sottoposto a ripetuti e delicati interventi di dilatazione per una dissezione (ferita) spontanea nel tratto medio distale del vaso coronarico che scende sulla parte anteriore del cuore.

Malgrado ripetuti trattamenti è rimasta una sintomatologia residua di angina pectoris che limita chiaramente il paziente nelle sue anche modeste attività quotidiane, tant'è che si è arrivati addirittura alla decisione di proporgli un intervento chirurgico per resecare l'apice/punta del cuore a causa dei suoi continui disturbi.

La prognosi quoad vitam è da giudicare globalmente buona malgrado questo problema: d'altra parte limitante per il paziente non è tanto la sua prognosi quanto i sintomi che gli compromettono ogni attività fisica normale, rispettivamente un'attività lavorativa regolare.

Allo stato attuale delle cose direi che la sua incapacità lavorativa è sicuramente superiore al 50% se non al 70%.

Qualora l'intervento chirurgico lo rendesse asintomatico evidentemente la decisione, almeno da un punto di vista cardiaco, andrebbe rivalutata." (allegato C doc. I)

                                         In data 27 ottobre 2004 (referto medico prodotto con l’atto di ricorso) il dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, ha rilevato:

"  Come da sua richiesta del 15.10 u.s. troverà qui di seguito alcune informazioni riguardanti il paziente sopraccitato che seguo dall'8 luglio su richiesta del medico curante. Sul piano clinico-diagnostico il signor RI 1 presenta attualmente un Episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici (ICD 10 - F 32.11 codice diagnostico OMS) associato ad una sindrome ansiosa mista (ICD 10 - F 41.3) reattivi alla nota-patologia cardiovascolare (emersa nel 2001), a dorsalgie croniche recidivanti ed alla recente separazione coniugale (inizio 2004).

L'evoluzione attuale è stazionaria con persistenza di anedonia, astenia, mancanza di slancio, perdita di piacere-iniziativa-motivazione, apprensione, stati ansiosi generalizzati o parossistici, tratti ipocondriaci, somatizzazioni, vulnerabilità a stress ed imprevisti, discontinuità nella gestione del quotidiano e pessimismo con difficoltà di proiettarsi positivamente nel futuro. Le prognosi clinico-esistenziale ed occupazionale sono attualmente riservate a breve-medio termine (per le prossime settimane o mesi) e da un punto di vista lavorativo sono dell'avviso che il signor RI 1 resterà totalmente inabile al lavoro per diversi mesi ancora. Sul piano clinico-esistenziale vi è il rischio di cronicizzazione del disturbo depressivo-ansioso.

Normalmente lo vedo alla mia consultazione 2 - 3 volte al mese e prescrivo un trattamento antidepressivo (GLADEM 50 mg; TRYPTIZOL 10 - 20 mg). La cura ambulatoriale è però sospesa poiché il paziente è attualmente ricoverato al Cardiocentro di Lugano dove dovrebbe subire un by pass coronarico." (allegato D doc. I)

                                         In data 2 novembre 2004 la dr.ssa __________, reumatologa, su richiesta del patrocinatore dell’assicurato, ha osservato (referto medico prodotto con l’atto di ricorso):

"  Oltre che di cardiopatia ischemica, il paziente soffre di una sindrome panvertebrale con insufficienza muscolare su inizio di alterazioni degenerative, inoltre scoliosi della colonna vertebrale con cifosi toracale che condiziona il paziente. La MRI della colonna cervicale mostra iniziali segni di discopatia soprattutto con irritazione nel segmento C5-C6 a sini­stra. Il paziente però ha i problemi a destra. La TAC della colonna lombare con massima ­flessione ed estensione dimostra sclerosi per artrosi dovuta ad una vertebra di transizione con possibile emisacralizzazione destra di L5 con alterazioni degenerative della fascette articolari L4-L5, L5-S1, senza segni di instabilità.

Mi permetto di allegarle il mio reperto che ho scritto alla Dr.ssa __________ in aprile.

Il lavoro che ha descritto il paziente non sarebbe idoneo per lui, a causa dell'insufficienza muscolare e del decondizionamento. Un lavoro leggero è sicuramente, dal punto di vista reumatologico, possibile. Un chiarimento per provvedimenti professionali, soprattutto per la situazione cardiaca, sarebbe indicato." (allegato R doc. I)

                                         In data 4 novembre 2004 il dr. __________, ha precisato (referto medico prodotto con l’atto di ricorso):

"  appare evidente che il paziente a margine è affetto da una patologia grave comprendente una situazione cardiologica instabile, una problematica osteoarticolare importante, una problematica respiratoria, una dermatologica ed infine una situazione psicologica pesante che va ad aggravare il suo stato clinico. Da segnalare ancora una patologia peptica del 1° tratto gastrointestinale che va trattata cronicamente. Ritengo quindi improbabile che egli possa intraprendere una attività lavorativa anche di tipo non gravoso ed anche in misura parziale." (allegato Q doc. I)

                                         Nelle sue “annotazioni” dell’8 dicembre 2004 il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha osservato:

"  Rapporti allegati all'atto di ricorso:

1. rapporto della Dr.sa __________ per la curante dr.sa __________ (30.04.04): cita che un'attività leggera è possibile; un'attività come quella più pesante di spostare mobili no, perché portatore di alterazioni degenerative e decondizionamento.

2. rapporto della dr.sa __________ per l'avv. RA 1: allega il doc. già

citato e afferma che un lavoro leggero è sicuramente possibile, dal lato reumatologico.

3. rapporto del Dr. __________, dermatologo, per la curante (19.10.04)

nel quale si descrive la presenza di patologia della pelle, tra cui spicca un eczema misto delle mani, per il quale è stato curato con successo. L'eczema si è instaurato durante l'attività svolta presso la __________. Propone di evitare gli allergeni descritti nel rapporto. Le altre patologie non hanno alcun influsso sulla CL.

4. rapporto della dr.ssa __________ per l'avv. RA 1. Espone le diagnosi

note e quelle nuove. Parla di severe patologie e di situazione psicologica pesante. Non è definita alcuna patologia della sfera psichica.

5. rapporto dei Dr. __________, neurologo (20.01.04) che esclude

patologie neurologiche. Malgrado ciò suppone necessari accertamenti della CL con valutazione al SAM e immette una valutazione così a naso di ev. IL del 50%.

6. rapporto del dr. __________, pneumologo (25.03.04) nel quale si attesta

la presenza di arrossamento (infiammazione) che parla per bronco-tracheite. Si ammette che esiste un'asma fin dall'età infantile, con funzione polmonare normale e tabagismo importante. Propone una terapia.

7. rapporto dello psichiatra dr. __________ che si occupa del paziente dal

08.07.04. Depone per un episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici associata a sindrome ansiosa mista. Ritiene che il signor RI 1 resterà inabile per diversi mesi. Consultazioni 2-3 volte al mese.

8. rapporto degenza luglio 04 (due giorni) al cardiocentro: ergometria

    positiva. Segue coronarografia e discussione per ev. by-pass

9. Gli altri rapporti e le patologie ivi descritte sono conosciute.

Gli elementi di valutazione nuovi sono:

a. l'eczema curato e guarito, provocato da sostanze usate durante

un'attività svolta dal 2003 senza che sia mai stata conosciuta tramite rapporti medici o valutazioni del consulente in integrazione.

b. L'insorgenza di un episodio (quindi di durata limitata) di

    depressione medio-grave curata dal luglio 04.

c. Una positività per evoluzione di coronaropatia che fa valutare

    l'indicazione per ulteriore intervento chirurgico.

Si commenta: vi sono note di reticenza per la situazione clinica, per non aver informato l'evoluzione dall'estate (luglio 2004) ed aggravazione, magari con note iatrogene, per aver

accentuato dei disturbi, che poi non sembra abbiano dettato la necessità di abbandonare il lavoro presso la __________ dal 2003 al momento dell'esame clinico-dermatologico.

Malgrado l'accento messo dai curanti su necessità di valutazione SAM (non era per nulla necessario) e i chiari rapporti sia cardiologici che reuamtologici (vedi anche dr.ssa __________, reumatologo di riferimento del paziente) lasciavano correttamente ammettere la presenza di una piena CL per attività leggere. Mal si comprende perché dal lato medico si sia insistito sull'analisi di mercato e sulla certificazione di IL per difficoltà di occupazione.

Le valutazioni mediche fino a inizio luglio 2004 sono coerenti e corrette.

Una nuova valutazione dello stato di salute si impone dal luglio 2004, con conseguente valutazione dell'influsso sulla CL.

La nuova valutazione dovrà tener conto degli elementi sospetti di aggravamento e valutarne la presenza, rispettivamente valutare la CL in modo "molto" oggettivo." (doc. VI bis)

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.7.   Nella fattispecie l’UAI, dopo avere preso atto dei nuovi referti medici prodotti con il ricorso, ha parzialmente modificato le proprie conclusioni precisando che per il periodo successivo il luglio 2004 sono necessari ulteriori accertamenti medici. Per quanto riguarda il periodo precedente il luglio 2004 l’amministrazione ha confermato la propria decisione di rifiuto di prestazioni AI (doc.VI) .    

                                         L’assicurato per contro, riconfermando le proprie tesi ricorsuali, ritiene necessaria l’erezione di una perizia giudiziaria pluridisciplinare che comprenda anche il periodo anteriore al mese di luglio 2004 (doc. I).

                                         In concreto, per quanto attiene ai disturbi fisici, il problema viene in sostanza individuato principalmente a livello cardiaco.

                                         In esito ad un approfondito esame dello stato di salute dell'assicurato, nel referto medico 30 agosto 2002 il dr. __________, cardiologo, su richiesta della __________, ha diagnosticato una “cardiopatia ischemica con stato dopo ischemia transmurale, uno stato dopo infarto miocardico inferiore in data 28.05.01, coronaropatia monovasale con rottura di placca, severa restenosi, ecc.” concludendo per una totale incapacità lavorativa nella precedente attività di manovale e propendendo per “un reinserimento professionale in un’attività sedentaria a scarso impegno fisico (ad esempio lavori d’ufficio)” (allegato doc. AI 5). Tale valutazione  è stata confermata anche dal dr. __________, cardiologo, presso il quale l’assicurato  è in cura “dalla primavera del 2001” (doc. AI 16). In data 21 luglio 2004 il dr. __________ ha per contro certificato un peggioramento dello stato di salute, in particolare sottolineando che l’assicurato “è stato sottoposto a ripetuti e delicati interventi di dilatazione per una dissezione (ferita) spontanea nel tratto medio distale del vaso coronarico che scende sulla parte anteriore del cuore” e che a suo parere ora l’incapacità lavorativa dell’assicurato “è sicuramente superiore al 50% se non al 70” (allegato C doc. I). In data 4 novembre 2004, dopo aver elencato tutte le problematiche che interessano l’assicurato, il dr. __________ ha precisato di ritenere improbabile che “egli possa intraprendere una attività lavorativa anche di tipo non gravoso ed anche in misura parziale" (allegato Q doc. I).

                                         Dal punto di vista reumatologico, il dr. __________ in data 7 luglio 2003 ha rilevato che “dal lato reumatologico il paziente può essere ritenuto abile al lavoro in misura completa per qualsiasi attività di tipo leggero" (doc. AI 27). Di stesso avviso anche la dr.ssa __________, reumatologa, che in data 2 novembre 2004 ha precisato che per l’assicurato “un lavoro leggero è sicuramente, dal punto di vista reumatologico, possibile” (allegato R doc. I).

                                         Dal profilo neurologico, il dr. __________ in data 20 gennaio 2004 ha espresso il parere secondo il quale l’assicurato debba poter beneficiare di una “valutazione SAM con lo scopo (benchè sicuramente difficile da ottenere) di una riqualifica professionale con l'idea di reinserire questo paziente nel mondo del lavoro (in un'attività leggera) almeno al 50%” (allegato L doc. I).

                                         Riassumendo, dal lato fisico, agli atti non sono presenti validi certificati medici (salvo quello del dr. __________ del 21 ottobre 2004, diverso dai suoi precedenti certificati, ma comunque posteriore alla decisione impugnata del 7 ottobre 2004; cfr. allegato C doc. I) che possano in un qualche modo mettere in discussione le conclusioni cui sono giunti gli specialisti, avallate anche dei medici del SMR (doc. AI 32 e doc. VIbis).

                                         Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico agli atti è presente un certificato medico del 27 ottobre 2004 (quindi posteriore alla decisione su opposizione del 7 ottobre 2004) del dr. __________, psichiatra, dal quale si evince che lo specialista, dopo aver precisato di avere in cura l’assicurato dall’8 luglio 2004, ha diagnosticato un episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici (ICD 10 - F 32.11) associato ad una sindrome ansiosa mista (ICD 10 - F 41.3) reattivi alla patologia cardiovascolare (emersa nel 2001), a dorsalgie croniche recidivanti ed alla recente separazione coniugale di inizio 2004 (allegato D doc. I). In merito alla capacità lavorativa lo specialista è dell’avviso che “il signor RI 1 resterà totalmente inabile al lavoro per diversi mesi ancora. Sul piano clinico-esistenziale vi è il rischio di cronicizzazione del disturbo depressivo-ansioso” (allegato D doc. I).

                                         In base a tale valutazione il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha chiesto al TCA che l’incarto venga retrocesso per ulteriori accertamenti medici relativamente al periodo dal luglio 2004.

                                         Nella fattispecie, come vedremo, non può essere dato seguito alla richiesta dell’UAI di rinviare l’incarto all’amministrazione per definire la situazione medica ed economica a partire dal mese di luglio 2004 e ritenere per contro valida la situazione medica ed economica sino a tale mese.

                                         Compito dell’UAI è quello di stabilire sino all’emanazione del querelato provvedimento (ossia sino alla decisione su opposizione del 7 ottobre 2004) la situazione medica ed economica dell’assicurato. L’incarto è da questo punto di vista incompleto.

                                         Al proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                                         Ora, corrisponde al vero che alcuni referti medici sono stati trasmessi all’UAI solo con l’atto di ricorso. Tuttavia, non è possibile prescindere dal fatto che l’UAI non ha stabilito la situazione relativa all’invalidità del ricorrente sino alla decisione su opposizione 7 ottobre 2004. Oltretutto, nemmeno è chiaro se i problemi psichiatrici di cui ha riferito il dr. __________ siano iniziati solo nel luglio 2004. Egli ha precisato che i problemi di natura psichiatrica (episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici associato ad una sindrome ansiosa mista)  presenti “attualmente” sono “reattivi alla nota-patologia cardiovascolare (emersa nel 2001), a dorsalgie croniche recidivanti ed alla recente separazione coniugale (inizio 2004)” (allegato D doc. I).

                                         Non è chiaro quindi se questi problemi psichiatrici siano effettivamente insorti solo a partire dal luglio 2004.

                                         Del resto, anche il dr. __________, neurologo, il 24 gennaio 2004 ha osservato possibili problematiche di tipo ansioso e depressivo precisando che “i dolori latero-toracici sinistri sembrerebbero a prima vista compatibili con un angina pectoris residua (sebbene talune atipie possano essere evidenziate). La co-morbidità di tipo ansioso (e depressivo?) potrebbe agire facilitando questo disturbo” (allegato L doc. I).

                                         Compito dell’amministrazione, cui l’incarto deve essere retrocesso per ulteriori accertamenti, sarà quello di verificare con precisione da quando sono insorte tali patologie psichiatriche con ripercussione sulla capacità lavorativa dell’assicurato. L’amministrazione dovrà poi pronunciarsi con la dovuta precisione in merito all’eventuale capacità lavorativa residua ed indicare quali attività l’assicurato può eventualmente ancora svolgere, non senza un’accurata verifica di ogni sospetto di aggravamento, sino alla data d’emanazione del querelato provvedimento, dello stato di salute così come indicato dal dr. __________ in data 21 ottobre 2004 (allegato C doc. I; cfr. anche “annotazioni” dr. __________ dell’8 dicembre 2004, doc. VI bis).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §    La decisione impugnata è annullata.

       §§                                   L’incarto è rinviato all’amministrazione affinché renda un nuovo provvedimento dopo gli accertamenti conformemente ai considerandi.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’UAI verserà a RI 1 fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.102 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.04.2005 32.2004.102 — Swissrulings