Raccomandata
Incarto n. 32.2003.77 BS/tf
Lugano 26 maggio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
giudice Raffaele Guffi
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2003 di
rappr. da: __________o RA 1
contro
la decisione del 15 luglio 2003 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________ RI 1, classe 1966, nel 1982 ha subito una resezione di un osteocondroma del femore destro con lesione del nervo peroneo ed in data 28 settembre 1994 è stato sottoposto ad un intervento esplorativo con ablazione di una recidiva dell’osteocondroma del femore e simultanea neurolosi del nervo peroneo (cfr. rapporto 11 settembre 1996 del dr. __________, doc. AI 4).
In data 28/30 agosto 1996 egli ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, volta segnatamente all’ottenimento di una riformazione professionale, facendo presente di non poter svolgere la propria attività di falegname (doc. AI 1).
1.2. Dopo un periodo di accertamento professionale presso la ditta __________ Sagl di __________ (doc. AI 17), CO 1 (__________), su proposta del consulente in integrazione professionale (doc. AI 20), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una riformazione professionale deliberando pertanto l’assunzione dei costi relativi al corso di restauratore di mobili antichi presso l’Istituto __________ di __________ (1° giugno 1997 – 30 giugno 1999), nonché un periodo di pratica presso la __________ a __________ (cfr. comunicazioni 27 maggio 1997 e 18 settembre 1997, doc. AI 24 e 30) e l’erogazione delle indennità giornaliere di legge (doc. AI 31, 32 e 40).
Interrotto nel dicembre 1998 il corso quale restauratore di mobili a __________ per motivi familiari (doc. AI 39) e una volta rientrato in __________, l’assicurato ha continuato la formazione empirica di restauratore, dapprima presso il laboratorio di restauro del signor __________ di __________ (cfr. rapporto 21 gennaio 1999 del consulente in integrazione professionale, doc. AI 41), per riprendere in seguito a lavorare alla __________ a __________ (cfr. doc AI 46 e 47).
Nel mese di gennaio 1998 egli ha subito una nuova neurolisi del nervo peroneo destro con resezione alta di un neuroma sul primo ramo cutaneo sensitivo alla gamba (cfr. rapporti 1° e 15 marzo 1999 del dr. __________, doc. AI 45).
1.3. Al fine di completare la documentazione dal profilo clinico, con delibera 27 gennaio 1999 l’__________ ha disposto l’esecuzione di una perizia presso la __________ di __________ (doc. AI 60).
Impossibilitato a procedere ad una valutazione della residua capacità lavorativa, essendosi infatti l’assicurato presentato con un gesso all’avambraccio a seguito di una ferita riportata alla mano, il dr. __________, responsabile del settore ergonomia e reinserimento della succitata clinica, ha comunque ritenuto le affermazioni del peritando affidabili e coerenti con la sintomatologia riscontrata. Evidenziando come le affezioni neurologiche di cui l’assicurato è portatore rendano difficoltoso l’accertamento delle residue capacità funzionali, il succitato medico ha pertanto concluso che non valga la pena di eseguire una simile valutazione, considerando chiuso il caso affidatogli dall’__________ (cfr. rapporto 15 maggio 2000 doc. AI 64).
L’amministrazione ha tuttavia disposto un orientamento professionale presso il centro di professionale __________ di __________ (doc. 80), poi eseguito, su sollecitazione dell’assicurato (doc. AI 81), al centro d’osservazione __________ di __________ (cfr. comunicazione 15 gennaio 2001, doc. AI 82).
Dopo un soggiorno di quattro settimane, con rapporto 13 novembre 2001 i responsabili del __________ hanno concluso che l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 50 – 70% nell’attività di falegname e restauratore. Essi hanno inoltre ritenuto esisigibili, a tempo pieno, attività leggere e medio pesanti che permettono il cambiamento di posizione, inclusi lavori da svolgere in modo limitato in posizione accovacciata o inginocchiata, con esclusione di attività ripetitive dove vi sia la necessità di martellare, vibrare o picchiare con il braccio destro, così come condurre veicoli di trasporto persone o merci (doc. AI 91).
1.4. Con progetto di decisione 22 aprile 2002 – in seguito annullato - l’amministrazione ha rifiutato l’erogazione di ulteriori prestazioni, motivando:
" Dalla documentazione raccolta agli atti ed in particolare dal rapporto stilato dagli specialisti del __________ risulta che il signor RI 1potrebbe svolgere attività semplici, che non richiedono una formazione specifica e potrebbe conseguire fr. 42'502.- annui.
Nella sua professione di falegname, se non fosse insorto il danno alla salute, l'assicurato potrebbe oggi conseguire fr. 62'530.- annui.
Dal confronto dei redditi risulta una perdita economica/grado AI pari al 32%.
Le condizioni per l'assegnazione di una rendita AI non sono pertanto assolte.
Per quanto riguarda i provvedimenti professionali facciamo riferimento alla nostra lettera raccomandata del 22.2.2002 (recte: 22.4.2002)." (Doc. AI 100)
Nella menzionata lettera 22 aprile 2002 l’__________, pur rilevando come l’interessato durante il soggiorno presso il __________ abbia dichiarato di non essere intenzionato a seguire ulteriori provvedimenti professionali, ha fissato all’assicurato un termine di 10 giorni per comunicare per iscritto il proprio impegno a sottoporsi con diligenza e tempestività a simili provvedimenti, pena l’emanazione di una decisione di sanzione ai sensi dell’art. 10 LAI (doc. AI 99).
Con lettera 2 maggio 2002 l’assicurato ha espresso il suo consenso ad eventuali ulteriori provvedimenti professionali, contestando nel contempo di essersi opposto alla continuazione di misure integrative (doc. AI 102).
In data 7 maggio 2002 l’assicurato ha presentato le proprie osservazioni al rapporto del __________, sottolineando come fosse prematuro decidere un diniego di rendita senza conoscere l’esito dei provvedimenti professionali (doc. AI 107).
1.5. Nel frattempo, il 17 marzo 2000, causa incidente della circolazione, __________ RI 1 ha subito una frattura al polso destro ed il caso è stato annunciato all’__________.
A seguito di tale evento, egli ha subito tre operazioni alla mano: una osteosintesi per frattura intrarticolare dislocata radio-distale destro eseguita il 18 marzo 2000; un’asportazione del materiale d’osteosintesi al 17 agosto 2000 ed, infine, un’ulteriore asportazione del processo stiloideo ulna a destra il 12 settembre 2000 (cfr. rapporto 23 gennaio 2001 del medico circondariale dell’__________ subo doc. AI 14).
Dopo aver sospeso l’erogazione dell’indennità giornaliere, mediante decisione 5 febbraio 2004 l’assicuratore infortuni ha riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 18% ed un’indennità per menomazione dell’integrità del 5% (VII bis).
1.6 Proseguendo con le misure integrative, in occasione dell’incontro 12 giugno 2002 la consulente in integrazione professionale ha proposto all’assicurato un periodo di osservazioni professionale presso il __________ di __________ __________ al fine di individuare una strada lavorativa (cfr. rapporto 11 luglio 2002 della consulente, doc. AI 112).
Dopo la ricezione di alcuni certificati medici trasmessi dall’assicurato (doc. AI 111), l’amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio __________ (__________) per una presa di posizione (doc. AI 114). In data 17 settembre 2002 l’__________AI ha poi confermato l’accertamento professionale presso il citato centro (cfr. comunicazione 17 settembre 2002, doc. AI 116), soggiorno che si è protratto sino al 31 gennaio 2003. Con rapporto 18 febbraio 2003 il responsabile del __________ ha evidenziato come l’assicurato non abbia espresso alcun interesse verso le professioni del centro, ritenendo tuttavia necessario un chiarimento medico del danno alla salute prima di mettere in atto ulteriori provvedimenti professionali (doc. AI 122).
Sottoposti nuovamente gli atti al __________, che ha confermato la piena abilità lavorativa dell’assicurato in attività leggere (doc. AI 114), con decisione 31 marzo 2003 l’__________AI ha infine respinto qualsiasi prestazione, facendo valere quanto segue:
" Dalla documentazione raccolta agli atti ed in particolare dal rapporto stilato dagli specialisti del __________ risulta che il signor RI 1potrebbe svolgere attività semplici, che non richiedono una formazione specifica e potrebbe conseguire fr. 42'502.- annui. I rapporti medici trasmessici dal Dr. __________ e Dr. __________ confermano uno stato di salute stazionario. Di tale avviso è anche il medico CO 1 per cui si conferma che malgrado il danno alla salute l'assicurato può oggi conseguire l'importo sopra indicato.
Nella sua professione di falegname, se non fosse insorto il danno alla salute, potrebbe conseguire fr. 62'530.- annui. Dal confronto dei redditi risulta una perdita economica e quindi un grado AI del 32%.
Le condizioni per l'assegnazione di una rendita AI non sono pertanto assolte.
Abbiamo valutato la possibilità di provvedimenti professionali tramite il __________ di __________ __________. Dal rapporto stilato da questo ente risulta che il signor RI 1ha dimostrato buone capacità globali che gli potrebbero permettere di intraprendere molte attività. Purtroppo la scarsa motivazione, il modo di rapportarsi al lavoro con frequenti interruzioni per la ricerca della posizione antidolorifica, il dover assentarsi dal posto di lavoro per svolgere l'attività natatoria rendono impensabile una riformazione o un reinserimento nell'ambito lavorativo.
Non vi sono quindi i presupposti per l'attribuzione di una rendita o provvedimenti professionali." (Doc. AI 132)
A seguito dell'opposizione interposta dall’interessato, rappresentato dall’avv. __________RA 1 (doc. AI 133), mediante decisione su opposizione 15 luglio 2003 l’amministrazione ha confermato il diniego di prestazioni (doc. AI 139).
1.7. Contro la succitata decisione su opposizione RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso, chiedendone l'annullamento e l’esecuzione di una perizia medica. Egli ha poi postulato, in esito agli accertamenti medici, di beneficiare di una riformazione professionale, eventualmente una valutazione sulla perdita di capacità economica residua con fissazione del relativo grado d’invalidità. In estrema sintesi egli ritiene che l’amministrazione non abbia integralmente considerato il suo stato di salute, in particolare il peggioramento delle sue affezioni. Dei singoli motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.8. Con risposta 17 ottobre 2003 l’__________ ha per contro chiesto la reiezione del ricorso, confermando il proprio operato.
1.9. Il 3 novembre 2003 il ricorrente ha presentato una replica (V).
Con atto 9 febbraio 2004 l’__________ ha trasmesso al TCA copia della decisione 5 febbraio 2004 dell’__________ con cui ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità del 18% e un’indennità di menomazione del 5% (VII).
Su richiesta dello scrivente Tribunale, il 24 febbraio 2004 l’amministrazione ha presentato la propria posizione in merito alla decisione dell’__________ (IX), mentre l’assicurato è rimasto silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Il ricorrente ha innazitutto fatto presente di non essere stato convocato dall’amministrazione, contrariamente a quanto concordato con la consulente in integrazione professionale, ad un colloquio per una valutazione dell’accertamento professionale eseguito a __________ __________ (doc. AI 133 pag. 5), facendo sostanzialmente valere una violazione del diritto di essere sentito.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, DTF 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, DTF 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Una violazione di tale diritto di natura formale comporta, indipendentemente dall'esito del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata (DTF 126 V 132 consid. 2b, DTF 124 V 183 consid. 4, DTF 122 II 469 consid. 4a, DTF 121 I 232 consid. 2a, DTF 120 V 362 consid. 2a, con i relativi riferimenti di giurisprudenza).
In via eccezionale ciò non accade se il difetto ‑ non particolarmente grave (DTF 126 V 132, consid. 2b, pag. 132 e DTF 116 V 185 con riferimenti) ‑ può essere sanato, in quanto l'istanza di ricorso dispone di piena cognizione, alla parte vengono resi noti tutti i fatti rilevanti ed essa viene sentita su questi fatti, di regola sulla base di un secondo scambio di allegati (DTF 116 V 39; DTF 110 V 113).
Per quel che concerne la procedura amministrativa, invece, l’art. 49 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite, ma non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione (sottolineatura del redattore).
Ora, se da un lato, secondo la volontà del legislatore, la concessione del diritto di essere sentito non è obbligatoria prima della decisione impugnabile (cfr. FF 1999 4599, citato da Locher, Grundriss des Sozialvericherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, § 68, nota 21, pag. 447) - visto che, ai sensi dell’art. 52 LPGA, l’assicurato può interporre opposizione -, dall’altro, parte della dottrina ritiene tuttavia giustificato concedere all’assicurato la facoltà di potersi esprimere prima dell’emissione della decisione formale, segnatamente in quelle fattispecie in cui l’interessato è particolarmente toccato dal provvedimento da prendere e/o che è stato oggetto di diversi accertamenti (cfr. Locher, op. cit., § 68, nota 22, pag. 448; vedi anche Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 42 nota 21 pag. 426).
Tuttavia, in una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03, il TFA, al consid. 3.3., si è tuttavia espresso:
" (…) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA".
In un’altra fattispecie, con una sentenza del 13 novembre 2002 nella causa B., U 45/02, la Corte federale, lasciando aperta la questione a sapere se l’assicuratore infortuni avrebbe dovuto trasmettere all’assicurato il parere della propria Divisione medica nel corso della procedura di opposizione, ha ritenuto che un'eventuale violazione del diritto di essere sentito è in ogni caso stata sanata, nella misura in cui al ricorrente è stata concessa facoltà di prendere visione dell'incarto ed ha potuto fare valere le proprie ragioni dinanzi ad un'autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo (l'istanza cantonale e, in seguito, lo stesso TFA).
Ritornando alla fattispecie in esame, dagli atti risulta che il ricorrente, su sua richiesta, ha avuto modo di esprimersi in merito ad ogni accertamento sia medico che professionale svolto dall’__________. Non è stato invece il caso per quel che concerne il rapporto 30 gennaio 2003 del __________. Avendo comunque avuto l’assicurato la possibilità di consultarlo prima d’inoltrare opposizione e visto che davanti a questo TCA, che gode di un pieno potere cognitivo, egli ha potuto esprimere le proprie considerazioni in merito, un’eventuale violazione del diritto di essere sentito risulta pertanto essere sanata e non vi è quindi motivo per non entrare nel merito del ricorso che ci occupa.
Nel merito
2.3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003. Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.
2.4 Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad ulteriori provvedimenti professionali, rispettivamente, in caso negativo, ad una rendita d’invalidità.
2.5. L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a). La nozione di “ equivalenza approssimativa” si riferisce in primo luogo, non tanto al livello di formazione, quanto alle aspettative di guadagno dopo la riformazione ( VSI 2000 pag. 27; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb, RCC 1988 pag. 497 conisd. 2c). Di regola è dato il diritto ad un provvedimento adeguato e necessario allo scopo integrativo, se esso corrisponde alle capacità dell'assicurato, non tuttavia ad una formazione professionale nettamente superiore o che supera le esigenze medie (per esempio da muratore a pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 128; DTF 99 V 35). La legge intende infatti assicurare una riformazione necessaria e sufficiente (DTF 124 V 110 consid. 2a). La misura dev’essere quindi adeguata e deve esistere una proporzione ragionevole tra i costi che provoca e il risultato che ci si può attendere (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 130/131).
Vengono in particolare considerati necessari e adeguati tutti quei provvedimenti di tipo professionale che sono direttamente necessari alla reintegrazione. Per stabilire quali provvedimenti entrano in linea di conto, ci si deve pertanto fondare sulle circostanze del caso concreto (DTF 124 V 110 consid. 2a; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 131). Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20 %: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00, VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
Nel caso in cui la formazione è adeguata, ma non necessaria, l'interessato deve sopportare personalmente i costi supplementari (STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b).
2.6. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi: DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit., pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.7. Nella fattispecie in esame, il ricorrente assevera che l’amministrazione non ha esaurientemente chiarito la capacità lavorativa dal punto di vista medico, motivo per cui il diniego di ulteriori provvedimenti professionali apparirebbe prematuro.
Fra i diversi accertamenti a cui l’assicurato è stato sottoposto, figura il soggiorno, avvenuto dal 6 al 31 agosto 2001, presso il centro medico-professionale __________ di __________ (doc. AI 88). Con rapporto 13 novembre 2001 i periti di tale centro, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, lo status soggettivo ed oggettivo del peritando, hanno concluso riguardo alla capacità lavorativa medico-teorica:
" Der Versicherte ist in der Lage, ganztags leichte bis knapp mittelschwere, wechselnd belastende Arbeiten auszuführen.
Ausgeschlossen sind repetitive, schleudernde, vibrierende oder schlagende Einwirkungen und Bewegungen mit der rechten oberen Extremität sowie gewerblicher Personentransport und das Führen von Lastwagen.
Eingeschränkt möglich, das heisst selten auszuführen, sind Arbeiten in der Hocke, in kniender und bückender Position.
In seiner erlernten Tätigkeit als Schreiner und Restaurator besteht eine Arbeitsfähigkeit von 50-70%.
Eine volle Arbeitsfähigkeit kann Herr RI 1 beispielweise im Bereich technisch Zeichnen (CAD) oder in der Arbeitsvorbereitung (AVOR) einer Schreinerei erreichen. Der Versicherte verfügt in diesen Sektor über solide Basiskenntnisse, die er mittels spezifichen Kursen weiter ausbauen könnte" (Doc. AI 91 pag. 1)
Quindi, secondo il __________, l’assicurato può svolgere a tempo pieno attività leggere e medio-pesanti con la possibilità di cambiare posizione, evitando tuttavia attività ripetitive in cui vi è la necessità di martellare, vibrare o picchiare con il braccio destro, così come condurre veicoli per il trasporto professionale di persone e di merci. I periti hanno inoltre ritenuto esigibili lavori in posizione inginocchiata o accovacciata, da svolgere in misura ridotta (“selten auszuführen”). Nell’attività appressa di falegname e di restauratore, i periti hanno fissato la capacità lavorativa tra il 50 ed il 70%, precisando comunque che l’assicurato può raggiungere una piena abilità al lavoro segnatamente quale disegnatore tecnico o nei lavori preparatori di una falegnameria, con possibilità di implementare con corsi mirati le sue specifiche conoscenze professionali in quei settori.
2.8. Va qui ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer‑Blaser, op. cit. , pag. 111).
2.9. Nell’evenienza concreta, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i periti del __________, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è affetto, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla ridotta capacità lavorativa (50 –70%) nella precedente professione di falegname esercitata dall’interessato ed alla capacità completa in attività leggere, medio - leggere con le limitazioni esposte nella perizia. Vero che, come sottolineato dal ricorrente nelle osservazioni 7 maggio 2002 al succitato rapporto peritale (doc. AI 107), nel referto 13 novembre 2001, al capitolo 2.1 (“ Allgemeines Verhalten”), è stato rimarcato l’atteggiamento spensierato e rilassato del peritando il quale si è presentato al __________ abbronzato ed in tenuta sportiva come se dovesse andare in vacanza (“Der äusserlich locker und unbekümmert wirkende Versicherte machte mit seiner braungebrannten, sportlichen Erscheinung den Eindruck, di __________ als Ferienaufenthalt zu betrachten”, doc. AI 91 pag. 2).. Ciò non significa tuttavia che questo approccio, ritenuto dall’assicurato subdolo e discreditante, abbia influenzato negativamente i periti. Da una parte, non risulta che il ricorrente si sia dimostrato poco collaborante - ciò che ha sicuramente contribuito alla buon riuscita dell’accertamento professionale - , dall’altra, la valutazione del __________ è frutto di una sinergia medico-professionale, resa, tra l’altro, dopo un’osservazione prolungata.
Nondimeno va sottolineato come le conclusioni del __________ in merito alla residua capacità lavorativa sostanzialmente collimano con quanto rilevato dal medico curante del ricorrente nel 1999. Interpellato dall’__________ al fine di valutare l’adeguatezza della riformazione professionale avviata nel campo del restauro del mobile, nel rapporto 15 marzo 1999 all’__________I il dr. __________, specialista in neurochirurgia, aveva infatti precisato che (sottolineatura del redattore):
" In pratica l'attività di restauratore non è fisicamente molto più leggera della precedente attività di falegname e a più riprese sul giorno il P. deve interrompere il lavoro, camminare o cambiare posizione a causa dei dolori alla gamba, con un rendimento che sicuramente non raggiunge il 100%. In attività più leggere, o che comportino parzialmente lavori d'ufficio il rendimento potrebbe essere maggiore. Il P. stesso non è ancora in chiaro sul proprio avvenire professionale, rimangono aperte diverse possibilità (aiuto-restauratore presso altri laboratori, intraprendere una maturità professionale, riprendere in futuro l'azienda paterna nel ramo del rame-stagnatura, ev. tornare all'iniziale attività dei falegname). Si tratta di una situazione da ridiscutere con i responsabili AI a seconda delle possibilità che si offriranno nei prossimi mesi.
Nonostante la buona volontà e l'impegno del paziente non è da escludere una rendita AI parziale." (Doc. AI 45)
Anche il dr. __________, del __________, con rapporto 30 settembre 1999 ha proposto, quale professione adeguata a pieno rendimento giornaliero, un’attività leggera, “possibilmente d’ufficio” (doc. AI 57).
Circa l’evoluzione del danno alla salute, il 29 aprile 2002 il dr. __________ ha attestato che:
" Dal lato neurologico la situazione è praticamente invariata rispetto all'ultimo controllo del marzo '99, il P. accusa tuttavia un peggioramento dei dolori all'arto inferiore ds probabilmente di tipo misto, in parte neurogeni, in parte di tipo cicatriziale, ora associati a una componente spondilogena pseudoradicolare. Negli scorsi anni un tentativo con Tegretol era stato mal sopportato, la phenytoine era rimata inefficace, ho prescritto Neurontin fino a 3x400 mg, in caso di dolori invalidanti si potrebbe ancora discutere con i colleghi della Neurochirurgia a Lugano una stimolazione modollare.
Dal lato professionale non ho l'impressione che il P. potrà riprendere in futuro un lavoro a tempo pieno anche in attività leggere, oltre ad una riformazione professionale mi chiedo se non valga la pena ridiscutere la possibilità di una rendita AI parziale, anche solo del 40%, che permetterebbe al P. di proseguire l'attuale mestiere di restauratore con orario flessibile." (Doc. AI 105a)
Il medico curante ha quindi certificato che, dal punto di vista neurologico, la situazione rispetto all’ultimo controllo del 1999 è praticamente rimasta invariata. Tuttavia, alla motivazione del dr. __________ in merito al giudizio sulla parziale capacità lavorativa in attività adeguate leggere non può essere data adesione trattandosi di una valutazione basata su un’impressione soggettiva ( “Dal lato professionale non ho l’impressione che il paziente potrà riprendere in futuro un lavoro a tempo pieno anche in attività leggere….”, sottolineatura del redattore, doc. AI105a). Inoltre dallo scritto 27 agosto 2003 del dr. __________, allegato al ricorso, si può desumere che la componente neurologica è rimasta sostanzialmente invariata, tuttavia con un rischio di peggioramento della componente spondilogena ( “Dal lato neurologico è molto improbabile che la sindrome dolorosa migliori col tempo, vi è anzi il rischio di un peggioramento dei disturbi (effetto da cronicizzazione, componente spondilogena)”, cfr. doc. A2).
Per quanto riguarda invece il polso destro, allegato al ricorso l’assicurato ha prodotto un certificato del dr. __________, attivo presso il reparto di chirurgia dell’Ospedale “__________” di __________, datato 15 luglio 2003, del seguente tenore:
" Esiti da osteosintesi per frattura intrarticolare dislocata radio-distale ex il 18.03.2000, esiti da asportazione fissatore esterno, vite e rondella metallica al 17.08.2000.
Esiti da asportazione processo stiloideo ulna a dx il 12.09.2000.
Il paziente lamenta ancora dolori al polso dx che gli rendono difficile il lavoro di restauratore di mobili, destrimane, il paziente lavora con una polsiera in cuoio, non riesce a svolgere tutte le attività che il suo lavoro richiede. La forza al braccio dx è invece normale. I dolori sono presenti in particolare modo ai movimenti di rotazione e prono e supinazione all'avambraccio.
Polso dx:
- leggero gonfiore a livello della testa dell'ulna, le cicatrici sono calme, movimenti attivi di estensione e flessione articolazione radio-carpica = 70°-0°-60°, movimenti dita completi.
Leggero deficit di pronazione, supinazione completa, i movimenti di rotazione dell'avambraccio sono molto dolorosi, anche nelle fasi finali e nella ipersupinazione e iperpronazione passive.
Il paziente desidererebbe continuare il suo lavoro di restauratore di mobili, in quest'attività non è però da prevedersi un rendimento superiore al 50%, visto anche che il paziente non può fare tutte le mansioni inerenti strettamente a questa attività. Per quanto riguarda una riqualificazione professionale resterebbe eventualmente la diminuzione di rendimento, e il paziente preferisce la continuazione nel suo lavoro abituale. In data odierna non sono state fatte nuove radiografie del polso dx.
IL: continua 50%, lavorando tutta la giornata. Un intervento di denervazione al polso dx visto i risultati insicuri di quest'ultimo, non entra per il paziente in linea di conto." (Doc. A1)
Ora, va rilevato come la sintomatologia ed i limiti funzionali all’arto superiore destro descritte del dr. __________ (la questione della riformazione professionale verrà affrontata in seguito) collimano sostanzialmente con quanto già riscontrato nel 2001 dal __________ (“Rechtes Handgelenk. Mit diesem ist das kraftvolle, repetitive Arbeiten weiterhin eingeschränkt. Keine schleudernden und hämmerden, vibrirenden Einwirkungen oder Tätigkeiten. Keine ripetiven Pronationen und Supination unter Belastung. Eine verbesserte Belastbarkeit darf erwartet werden” doc. AI 91 pag. 5), i cui periti, come detto, hanno accertato una piena capacità lavorativa in attività adeguate. Del resto va sottolineato che anche l’assicuratore LAINF, per i postumi della frattura al polso, ha accertato una piena capacità lavorativa. Infatti, con decisione 5 febbraio 2004 l’__________ ha erogato una rendita d’invalidità del 18%, evidenziato in particolare che “ dagli accertamenti medici ed economici è risultato che si può esigere che svolgiate un lavoro più leggero per tutto il giorno”, menzionando quali attività possibili quella di sorvegliante, operaio di fabbrica, operaio generico o magazziniere (doc. VII).
Anche la sintomatologia alla gamba destra è stata vagliata dai periti del citato centro (cfr. perizia pag.4), i quali hanno dettagliatamente elencato i limiti funzionali (“ Wenig Behiderung sehen wir von Seiten des rechten Beines und des N. ischiadicus poplital. Hier sollte nur wenig kauern, praktisch keine Arbeiten auf Knien oder mit gebeugten Knien und keine repetitiven belasteten Bewegungen notwendig sein”, perizia pag. 6).
Con le osservazioni 3 novembre 2003 il ricorrente ha comunicato di sottoporsi regolarmente a sedute di agopuntura presso il dottor __________ __________ “allo scopo di lenire le aumentate fitte dolorose alla schiena (lombalgie ricorrenti), conseguenti alla lesione alla gamba destra “ ( V pag. 3, punto 5). Dal relativo certificato medico allegato non si desumono tuttavia le eventuali conseguenze sulla capacità lavorativa (doc. A5).
Vero che nel rapporto 18 febbraio 2003 il direttore del __________ ha rimarcato che durante il periodo di permanenza l’assicurato “ è stato influenzato in modo importante da problemi di ordine fisico che rendono difficile ipotizzare lo svolgimento di qualsiasi attività ed il suo collocamento presso qualsiasi datore di lavoro”, motivo per cui egli ha ritenuto “necessario un chiarimento a livello medico sull’effettiva incidenza del danno alla salute prima di mettere in atto ulteriori provvedimenti professionali” (doc. AI 122), che la consulente in integrazione professionale, nel rapporto 6 marzo 2003, ha lasciato “il compito di verificare la necessità di ulteriori accertamenti medici al nostro __________” (doc. AI 123) – necessità che il __________ non ha riscontrato (doc. AI 125) - e che accertamenti (a livello di SAM) sono stati da ultimo richiesti anche dal dr. __________ nel certificato 27 agosto 2003 (doc. A2). Tuttavia, come detto, a seguito del lungo periodo di osservazione i periti del __________ hanno fornito una valutazione medico – professionale approfondita e dettagliata dell’assicurato, le cui condizioni di salute sono sostanzialmente rimaste invariate, almeno sino alla decisione impugnata. Né d’altronde la documentazione prodotta pendente causa fornisce alcun valido motivo per scostarsi dalle conclusioni dei periti e quindi non è necessario procedere, come richiesto dal ricorrente, ad ulteriori accertamenti medici (cfr. consid. 2.12).
Va infine fatto presente che, come sottolineato dall’__________ in sede di risposta, le lamentele dell’assicurato non sempre rispecchiavano l’effettivo stato di salute. Se, ad esempio, da un lato durante il soggiorno a __________ __________ l’interessato da “seduto cambiava spesso la posizione, usufruendo del supporto di una seconda sedia per apporgiarci la gamba destra” (rapporto 30 gennaio 2003 pag. 6, doc AI 122), dall’altro, “nelle conversazioni di gruppo o davanti al computer ha mostrato tutt’altro atteggiamento mantenendo la posizione (seduta o eretta) per ben oltre mezz’ora” (rapporto pag. 1, doc. Ai 122).
A titolo di completezza, va detto che dal lato puramente psichiatrico, l’assicurato non presenta alcuna incapacità lavorativa, così come è stato accertato dal dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto 26 agosto 1999 (doc. AI 53). Né sussistono indizi per ritenere un’evoluzione invalidante della sindrome depressiva-ansiosa reattiva diagnostica nel 1999.
2.10. Dagli accertamenti professionali è risultato che il ricorrente dispone di buone capacità cognitive e competenze professionali che gli aprirebbero diverse opportunità lavorative (“ Aufgrund seiner ausgewiesenen handwerkliche Fertigkeiten, des guten Lern- und Auffassungsvermögens sowie der Fähigkeit zu selbständiger, strukturiertere Arbeitsweise ist Herr RI 1vielseitig einsetzbar. Er verfügt über verschiedene Grundkenntnisse, auf die er bei guter Motivation aufbauen konnte (Beispiel PC, technisch Zeichnen), cfr. rapporto 13 novembre 2001 __________, pag. 6, doc. AI 91). Tuttavia, va qui rilevato come in precedenza l’assicurato non abbia dimostrato interesse per altre attività . A tal proposito i periti del __________ hanno evidenziato come in buona sostanza l’assicurato non fosse disposto a seguire alcuna formazione, poiché intenzionato a continuare l’attività di restauratore al 50%, beneficiando per il resto una rendita o di un aiuto in capitale (“Sein erklärtes Ziel ist die Tätigkeit als Restaurator zu 50%, zusätzlich einer Rente oder Kapitalhilfe del IV für die Gründung eines eigenen Ateliers. Realistiesce Alternative sieht er nicht, da er keine Ausbildung machen möchte”, cfr. rapporto __________ pag. 6).
Nel già citato rapporto 31 gennaio 2003 del __________ si legge inoltre che (sottolineatura del redattore):
" Fin dall'inizio l'A. ha espresso una serie di aspettative precise, alcune difficilmente compatibili col suo danno alla salute e altre troppo ambiziose per la sua preparazione.
- educatore; assistente sociale ed ergoterapista sono i mestieri che, secondo noi, sono incompatibili col suo danno alla salute.
- designer SUP; tecnico di radiologia; fotografo (scuola a __________) sono scuole che per accedervi necessitano della maturità professionale o equivalente che lui non possiede.
Nei frequenti colloqui individuali, durante i quali abbiamo cercato di invogliarlo a trovare altre professioni più confacenti alla sua portata sia al Centro o all'esterno, non è mai emerso niente.
Buon livello di cultura generale; scolasticamente situabile attorno ad una 2-3. media.
Dal profilo manuale ha delle buone competenze e conoscenze che ha espresso solo parzialmente a causa dei suoi impedimenti fisici." (doc. AI 122)
Quindi, da una parte, il ricorrente non ha manifestato interesse alle proposte professionali fatte dai responsabili del centro. Gli stessi responsabili del __________ hanno anche fatto presente che le aspettative professionali non erano adeguate. Ad esempio, le attività di designer SUP, tecnico in radiologia e fotografo necessitano di competenze scolastiche (maturità professionale o equivalenti titoli) superiori a quelle che l’assicurato attualmente possiede (sul concetto di equivalenza approssimativa, cfr. consid. 2.5). Lo stesso discorso, a mente del TCA, vale anche per altre professioni a cui il ricorrente ha manifestato la propria disponibilità, quali l’assistente sociale e l’ergoterapista, attività che, secondo il parere del __________, non sono nemmeno compatibili con il suo stato di salute (doc. AI 122 pag. 6).
In queste circostanze, dunque, rettamente l’__________ ha deciso di non concedere ulteriori provvedimenti professionali, ritenuto del resto come l’iter reintegrativo abbia avuto inizio sin dal 1996.
2.11. Escluse pertanto ulteriori misure integrative, occorre determinare il grado d’invalidità secondo il metodo ordinario (cfr. consid. 2.6).
Nell’evenienza concreta, nel rapporto 18 aprile 2002 la consulente in integrazione professionale ha segnatamente rilevato:
" Dai dati medici, l'assicurato potrebbe svolgere attività semplici, che non richiedono una formazione specifica.
La media RSS, riguardante attività semplici è fissata in Fr. 47'224.- annui. Considerato che il signor RI 1 può svolgere solo attività leggere o medio leggere, si considera una riduzione del 10% ottenendo dunque Fr. 42'502.- annui.
Nella sua professione di falegname, senza il danno alla salute, l'assicurato potrebbe guadagnare Fr. 62'530.- annui (indicazione datami in data 18.04.2002 dall'ex datore di lavoro, Falegnameria __________ __________, __________o).
La CGR è dunque pari al 68%." (Doc. AI 98)
2.11.1. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).
In casu, il ricorrente ha sostenuto che, sulla base del relativo contratto di categoria, “ ci si può aspettare un reddito annuo superiore a quello indicato e di almeno CHF 65'000.— (salario minimo orario più 10% con incluso qualche supplemento per straordinari)” (cfr. ricorso punto 23.1 pag. 13). Al succitato importo, dedotto da un calcolo approssimativo, va preferito quello definito dall’amministrazione (fr. 62'530), basato sulle indicazioni ricevute dell’ex datore di lavoro relative al 2002 (rapporto 18 aprile 2002 del consulente, doc. AI 98). Del resto va sottolineato come l’__________ abbia preso, quale reddito senza invalidità, la cifra di fr. 61'672.-.
2.11.2 Riguardo al salario da invalido, va precisato che, secondo la giurisprudenza, il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale ("Soziallohn"; DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in VSI 2002 pag. 64).
In applicazione dei succitati criteri, secondo costante giurisprudenza di questo Tribunale, conformemente ai dati statistici salariali (valore mediano) pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 2000"), il salario ipotetico nel 2000 conseguibile in attività leggera e ripetitiva adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (DTF 124 V 323; VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,8 ore (cfr. “La vie économique” 2/2002”, Tabella B9.2, pag. 88), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico).
Secondo i recenti dati statistici salariali elaborati dall’Ufficio federale di statistica per l'anno 2002, il salario mediamente percepito in tale anno in Ticino, riportato su una media di 41,7 ore settimanali (cfr. “La vie économique” 5/2004”, Tabella B9.2, pag. 94), per un’attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 51'266.-- (fr. 4098 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 40’945.-- (fr. 3273 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 52’755.-- (fr. 4217 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 41’195.-- (fr. 3293 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico).
Va inoltre fatto presente che il TFA ha ritenuto non criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (cfr. STFA non pubblicata del 13 giugno 2003 in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00, consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali).
Nella fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido (2002), sulla base dei recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 51'266.-- riferito al settore privato ( cfr.”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 p. 348). Considerando una riduzione di rendimento del 10% stabilita dalla consulente, la cui valutazione non è nella specie suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (cfr. STFA non pubblicata del 30 giugno 2000 in re B p. 5; DTF 126 V 75), si giunge ad un reddito da invalido di fr. 45’139.--. Dal raffronto tra tale dato ed i fr. 62’530 — di reddito da valido, risulta un’incapacità al guadagno del 26,21 % (62’530 – 46'139 x 100 : 62’530), arrotondata al 26% ai sensi della più recente giurisprudenza federale, secondo la quale l’arrontondamento per difetto o per eccesso, in applicazione delle regole della matematica, va eseguita in caso di tassi d’invalidità con cifre decimali (cfr. STFA inedita del 19 dicembre 2003 in re R., U 27/02, consid. 3 prevista per la pubblicazione; in ambito AI cfr. STFA non pubblicata del 26 gennaio 2004, I 359/03, consid. 2.2.3).
Questa circostanza non permette quindi di assegnare una rendita d’invalidità, essendo il grado d’incapacità al guadagno inferiore al 40%, e ciò, con ogni verosimiglianza, anche volendo considerare l’evoluzione di entrambi i redditi di riferimento sino al 2003.
Sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.
2.12. L'insorgente ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziaria,
Va qui rammentato che, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori mezzi prova, inclusa una perizia giudiziaria.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti