Raccomandata
Incarto n. 32.2003.66 RG/sc
Lugano 16 febbraio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2003 di
__________
contro
la decisione del 10 luglio 2003 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nel marzo 2002, __________, operaia di fabbrica, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all'ottenimento di una rendita d'invalidità (doc. _).
Con riferimento a tale richiesta, il medico curante dr. __________ ha posto la seguente diagnosi:
" Diagnosi
· Fibromialgia generalizzata primaria.
· Scompenso statico per inclinazione del bacino da sinistra a destra, dislivello anche di 10mm.
· Gravi turbe statiche con riduzione lordosi cervicale da C1 a C4, cifosi da C4 a C7, discopatie gravi C4/5/6/7, scoliosi cervico-toraco-lombare a S di intensità medio-grave.
· Sindrome cervico-toraco-vertebrale cronico recidivante."
(Doc. _)
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui in particolare una perizia reumatologica eseguita nel marzo 2003 (doc. _), per decisione 12 maggio 2003 l’UAI ha respinto la richiesta argomentando:
" In caso in invalidità di almeno il 40% vi è diritto ad un quarto di rendita; di almeno il 50% ad una mezza rendita e di almeno il 66 2/3% ad una rendita intera (art. 28 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)).
Il grado d'invalidità viene determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza invalidità e quello ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado d'invalidità in percentuale (art. 16 della Legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA), finora art. 28 cpv. 2 LAI).
Per la determinazione del grado d'invalidità è ininfluente il fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o meno.
Esito degli accertamenti:
· Dalla documentazione raccolta agli atti ed in particolare da informazioni avute dal suo datore di lavoro risulta che lei era impiegata quale operaia addetta al controllo di utensili diamantati al microscopio. Si trattava di un'attività leggera, dove vi era la possibilità di fare delle pause e di alternare la posizione eretta e la posizione seduta. Il datore di lavoro indica inoltre che il rendimento non era ridotto a causa del danno alla salute.
· Per quanto riguarda il lato medico abbiamo richiesto un rapporto al Dr. __________, il quale non prendeva posizione a riguardo dell'incapacità lavorativa ma proponeva una perizia. Abbiamo quindi incaricato il Dr. __________ di esperire una perizia medica. Dalla stessa risulta che la sua precedente attività presso la ditta __________ e altre attività medio-leggere sono ancora esigibili almeno in misura del 70-80%, il che esclude il diritto ad un rendita AI.
· Provvedimenti professionali non entrano pure in linea di conto in quanto non potrebbero migliorare in modo sostanziale la capacità di guadagno." (Doc. _)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata (doc. _), acquisita ulteriore documentazione medica agli atti (doc. _), con decisione su opposizione 10 luglio 2003 l'UAI ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni (doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurata ha contestato in sostanza le risultanze mediche poste a fondamento del querelato provvedimento osservando:
" Dal mese di ottobre 1999 quando sono entrata in malattia, ho avuto i problemi di salute descritti nei vari rapporti medici allegati.
Dai rapporti medici non risulta però quanto io dico ai medici, in particolare al medico della perizia, che anche per leggeri lavori di casa, come il riporre un piatto dell'armadio non mi è possibile e devo aspettare il ritorno di mio marito per riporli, con conseguenza che rimango per un'ora a piangere sulla mia incapacità di svolgere questi lavori leggeri.
Mi chiedo come farei in un posto di lavoro, aspettare che il dolore mi passi e che il datore di lavoro accettasse una simile situazione.
Inoltre a più riprese e ai vari medici che mi hanno visitata ho chiesto di eseguire una risonanza magnetica ma la stessa non è mai stata fatta, mi chiedo il perché.
In conclusione chiedo di rivalutare la decisione presa nei miei confronti." (Doc. _)
1.4. Nella risposta di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso,
1.5. Con scritto 19 settembre 2003 l'insorgente ha chiesto l'esperimento di ulteriori indagini mediche (doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003. Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l'assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Losanna 1985, pag. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pag. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Nel caso in esame l'insorgente contesta le risultanze peritali su cui l'amministrazione ha fondato il proprio giudizio e chiede inoltre l'esecuzione di ulteriori indagini mediche (segnatamente una risonanza magnetica).
Dal referto peritale risulta che lo specialista in reumatologia, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, i dati soggettivi e le constatazioni obiettive, ha accertato che l’assicurata è affetta da
" (…)
4. DIAGNOSI:
4.1. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro:
1. Sindrome panvertebrale cronica su:
- Discrete turbe statiche (rotoscoliosi destroconvessa).
- Discrete alterazioni degenerative, soprattutto a livello cervicale tra C4 e C7.
- Tendenza alla cronicizzazione ed alla generalizzazione dei dolori nel senso di una sindrome fibromialgica.
2. Cefalea/emicrania cronica.
4.2. Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro:
1. Obesità (BMI 31).
2. Ipertensione arteriosa trattata. (…I" (Doc. _)
esprimendo in seguito la seguente valutazione:
" (…)
5. VALUTAZIONE E PROGNOSI
Si tratta di un'assicurata 50enne che lamenta già da diversi anni (almeno una decina) diffusi dolori al sistema locomotore, i quali si sono ulteriormente aggravati nel corso degli ultimi 5-6 anni, ed in modo particolare nell'ottobre 1999, quando ha dovuto definitivamente smettere di lavorare.
Gli accertamenti già più volte eseguiti dal curante, così come da specialisti (ricordo soprattutto le visite eseguite dal dr. __________ e dal dr. __________, entrambi reumatologi a __________), hanno potuto evidenziare discrete alterazioni degenerative e turbe statiche al rachide. Le terapie da loro prescritte non hanno potuto comunque influenzare in modo significativo i suoi dolori (sembra anzi che l'assicurata faccia molta fatica a farsi toccare, poiché ciò scatena dolori ancora più intensi, così che misure di medicina manuale non possono neppure venire in considerazione). Dagli scarsi atti del dossier AI non risultano altrimenti patologie internistiche significative. In assenza di esami recenti mi sono permesso di eseguire un piccolo esame di laboratorio, che ha potuto evidenziare un leggero aumento della VES a 23mm/h con PCR comunque negativa; ulteriori valori nella norma, ad eccezione di un lieve rialzo della fosfatasi alcalina (significato patologico?).
Nello stato clinico ho potuto riscontrare un'assicurata in buone condizioni generali, la quale presenta effettivamente discrete turbe statiche al rachide con abbassamento del bacino a dx di 1-2cm ed un'evidente scoliosi destroconvessa. La mobilità del rachide è comunque abbastanza ben conservata, nessun indizio per una radicolopatia. Si evocano invece diffusi dolori di carattere chiaramente fibriomialgico un po' a tutto il sistema locomotore. Nessun segno clinico per un'artropatia infiammatoria. Dall'anamnesi non ho neppure alcun indizio che possa far pensare ad una patologia infiammatoria, né ad una forma di artrite, né tanto meno di collagenosi.
Le radiografie da me nuovamente eseguite, visto che le ultime presenti nel dossier radiologico datavano ormai di quattro anni or sono, hanno potuto confermare delle alterazioni degenerative abbastanza marcate soprattutto a livello cervicale tra C4 e C7, mentre non vi sono particolari alterazioni degenerative a livello toracico e solo leggere a livello lombare.
Riassumendo, ci troviamo di fronte ad un'assicurata che presenta una sindrome algica diffusa di carattere fibromialgico.
Non credo che le turbe statiche e le discrete alterazioni degenerative al rachide sopra menzionate possano completamente spiegare i suoi disturbi attualmente lamentati.
L'assicurata presenta inoltre alcuni disturbi neurovegetativi che ben si accompagnano alla diagnosi di fibromialgica, come ad esempio croniche cefalee/emicranie, nonché la relazione dei dolori alle condizioni climatiche, così come la sensazione di bruciore nella schiena, nelle gambe e sotto i piedi.
Sebbene non tocchi a me giudicare lo stato psichico dell'assicurata, non mi è sembrato di riscontrare evidenti segni per una depressione o per disturbi psichici significativi che potrebbero influenzare il suo quadro clinico e di conseguenza la sua capacità lavorativa.
Per quanto concerne la valutazione della sua incapacità lavorativa, sotto l'aspetto puramente reumatologico ritengo che sia possibile attestare un'incapacità lavorativa che non supera il 20-30% per un lavoro medio-leggero, che non richieda cioè sforzi eccessivi per la colonna vertebrale e che le permetta di cambiare frequentemente di posizione. Il lavoro precedentemente svolto quale operaia presso la ditta __________ era fisicamente non pesante, visto che non doveva né sollevare pesi, né eseguire continui movimenti di flessione ed estensione del tronco; tutt'al più era un lavoro un po' monotono (non mi è chiaro se vi era effettivamente la possibilità di cambiare frequentemente di posizione).
La limitazione della sua capacità lavorativa del 20-30% da me ora attestata può essere giustificata con le turbe statiche e le alterazioni degenerative sopra descritte, soprattutto quelle a livello cervicale. Per un lavoro invece fisicamente più pesante come quello di ausiliaria di pulizia vi è un'incapacità lavorativa valutabile attorno al 50%. Quale casalinga vi è pure una solo leggera incapacità lavorativa di non oltre il 20-30%.
La prognosi è probabilmente da considerare negativa, vista l'ormai subentrata cronicizzazione dei dolori e l'assenza di una qualsiasi risposta alle molteplici terapie già finora provate. Ho inoltre il dubbio che da parte dell'assicurata non vi sia alcun interesse/compliance nell'esecuzione di una terapia regolare per migliorare la condizione dei suoi dolori, rispettivamente della sua colonna vertebrale. Dubito infatti che un'adeguata cura stazionaria-intensiva possa ora influire sui suoi disturbi e di conseguenza sulla sua capacità lavorativa. Sotto l'aspetto medicamentoso l'assunzione di AINS può tuttalpiù influire almeno parzialmente sul mal di testa, ma difficilmente sugli altri dolori osteomuscolari.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati
A livello psicologico e mentale è ormai subentrata una forma di cronicizzazione del dolore con tendenza somatoforme.
A livello fisico è presente una parziale limitazione della sua capacità lavorativa dovuta alle alterazioni degenerative e strutturali del rachide più volte menzionate.
Nell'ambito sociale non vi dovrebbero invece essere menomazioni di rilievo.
2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
Ricordo che la signora ________ non lavora ormai più da quasi quattro anni (ha smesso infatti di lavorare nell'ottobre 1999). L'ultimo lavoro da lei svolto era quello di operaia presso una ditta che si occupava della produzione di piccoli utensili di precisione. Si trattava perciò di un lavoro fisicamente non particolarmente pesante, anche se probabilmente un po' monotono. Ritengo perciò che l'attività da lei svolta quale operaia sia ancora esigibile, almeno nella misura del 70-80%. La leggera limitazione della sua capacità lavorativa le dovrebbe permettere di avere delle pause un po' più lunghe, così da poter cambiare frequentemente di posizione e sgranchire la struttura osteo-muscolare.
È difficile ora attestare da quando la paziente sarebbe teoricamente ancora abile nella misura del 70-80% a lavorare, visto che non lavora ormai più già dall'ottobre 1999 e non vi sono atti precisi che giustifichino la sua incapacità lavorativa.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
1. È possibile effettuale provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? … ?
Da quanto mi risulta non sono ancora stati previsti provvedimenti di reintegrazione professionale. È comunque impensabile che la paziente possa usufruire di una riqualifica professionale. Potrebbe comunque essere reinserita in ambito lavorativo, sempre che possa trovare un'attività adeguata medio-leggera, che non richieda sforzi particolari per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco) e che le permetta inoltre di cambiare frequentemente di posizione (in parte seduta ed in parte in piedi). Ritengo che l'assicurata, oltre alla precedente attività quale operaia, potrebbe anche svolgere il lavoro di commessa oppure di inserviente presso un distributore di benzina (tutti questi lavori con una capacità lavorativa del 70-80%).
Lavori di pulizia sarebbero invece meno indicati e per questi si dovrebbe attestare un'incapacità lavorativa di circa il 50%."
(Doc. _)
Dagli atti emerge inoltre che con certificato 22 aprile 2002, come visto (cfr. consid. 1.1), il medico curante dr. __________ ha diagnosticato una "fibromialgia generalizzata primaria" oltre ad uno "scompenso statico per inclinazione del bacino", a "gravi turbe statiche con riduzione lordosi cervicale da C1 a C4, cifosi da C4 a C7, discopatie gravi C4/5/6/7, scoliosi cervico-toraco-lombare a S di intensità medio-grave" e ad una "sindrome cervico-toraco-vertebrale cronico recidivante."
Con successivo certificato 12 agosto 2002 (doc. _), il medesimo sanitario ha precisato che l'assicurata è in grado di svolgere unicamente attività leggere.
2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
2.7. Orbene, dal profilo reumatologico, a mente di questa Corte la fattispecie, anche per quanto riguarda il giudizio sull'incapacità al lavoro sotto tale aspetto, risulta essere stata adeguatamente e compiutamente indagata tramite la perizia specialistica del 1° aprile 2003, alla quale va senz'altro attribuita piena valenza probatoria conformemente alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6), senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori indagini.
Tuttavia, le puntuali considerazioni espresse dal perito ("ci troviamo di fronte ad un'assicurata che presenta una sindrome algica diffusa di carattere fibromialgico"/"l'assicurata presenta … alcuni disturbi neurovegetativi che ben si accompagnano alla diagnosi di fibromialgia"/" a livello psicologico e mentale è ormai subentrata una forma di cronicizzazione del dolore con tendenza somatoforme", cfr. consid. 2.5), come pure dall'ulteriore certificazione medica agli atti (cfr. la diagnosi di "fibromialgia generalizzata primaria" posta dal dr. __________, doc. _) inducono a far ritenere che la fattispecie non sia stata accertata in maniera completa.
Infatti, come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) - può essere determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si rende quindi necessario, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive rispercussioni invalidanti, procedere ed in tal senso gli atti vanno retrocessi all'autorità amministrativa - ad un'accurata valutazione della componente psichiatrica di cui non risulta esservi traccia alcuna agli atti (cfr. le succitate sentenze STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03, STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01; STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02 [v. anche STFA 2.9.2003 in re D., I 410/03, STFA 21 marzo 2003 in re K., I 343/202, STFA 10 ottobre 2003 in re G., I 533/02], aventi per oggetto fattispecie in cui l'affezione in rassegna è stata fatta oggetto (anche) di un'indagine psichiatrica).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti vengono retrocessi all'UAI perché renda un nuovo giudizio dopo l'espletamento degli accertamenti di cui al considerando 2.7.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti