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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.03.2004 32.2003.55

10. März 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,708 Wörter·~54 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2003.55   cr/sc

Lugano 10 marzo 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2003 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 16 maggio 2003 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, 1969, di professione pizzaiolo, dal 1° marzo 1998 è stato posto al beneficio di una rendita intera AI, per un grado d'invalidità del 75%, in quanto affetto da un episodio depressivo di media gravità (cfr. doc. _).

                               1.2.   In esito alla procedura di revisione, avviata d'ufficio nel gennaio 2000, sulla base delle risultanze peritali della Dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. _), con progetto di decisione 28 novembre 2002 l’UAI ha deciso la riduzione della rendita intera a mezza rendita, per un grado d'invalidità del 50%, osservando:

"  (…)

Nel caso specifico, dagli atti medici acquisiti in fase di revisione, risulta che il suo stato di salute è migliorato a partire dal 01.01.2001.

Dobbiamo pertanto diminuirle la rendita d'invalidità intera ad una mezza rendita, ossia le verrà riconosciuto un grado AI del 50% in sostituzione della rendita AI di cui ha beneficiato fino ad oggi del 75%, con effetto dal primo giorno del secondo mese seguente la notifica della decisione.

Conseguentemente, la sua rendita AI è ridotta a una mezza rendita. Il suo importo corrisponde alla metà dell'importo di cui lei ha beneficiato finora." (Doc. _)

Con scritto del 3 dicembre 2002 l'assicurato ha contestato il progetto di decisione dell'amministrazione, preannunciando una presa di posizione in merito da parte del suo medico curante, Dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. _).

Con scritto 10 dicembre 2002 la specialista ha osservato che l'assicurato, in cura dal 1996, soffre di una psicosi atipica e mista, che, nonostante i trattamenti medici, rimane invariata, con un impoverimento psicofisico in evoluzione (ossia con tendenza a peggiorare), motivo per il quale, a suo avviso, la rendita AI non deve essere ridotta al 50%, ma essere lasciata al 75% (cfr. doc. _).

                                         Non ritenendo che dall'attestazione del medico curante emergessero nuovi elementi idonei a mettere in discussione la valutazione peritale della Dr.ssa __________ (capacità lavorativa del 50% a partire dal 1° gennaio 2001, cfr. doc. _), con decisione formale 13 febbraio 2003 l’UAI ha confermato la riduzione della rendita d’invalidità ad una mezza rendita, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (cfr. doc. _).

                               1.3.   A seguito della tempestiva opposizione inoltrata dall’assicurato, con decisione su opposizione 16 maggio 2003 l’UAI ha confermato la soppressione della rendita intera precedentemente attribuita all'assicurato ed il conseguente versamento di una mezza rendita d'invalidità, osservando:

"  (…)

6.   Nel caso concreto, la perizia psichiatrica 15.2.2001 della Dr. __________, completa e motivata ossequia i parametri posti dalla giurisprudenza ed ha quindi piena forza probatoria. Essa ha diagnosticato un episodio depressivo di media gravità in parziale remissione ICD 10 F 32.1, con una capacità al lavoro del 50% dal 1.1.2001, proponendo l'inserimento lavorativo ed evidenziando che ciò avrebbe una ripercussione positiva sullo stato di salute dell'assicurato. La valutazione è stata confermata con ulteriore valutazione peritale 31.5.2002 dalla Dr. __________, la quale ha posto la diagnosi di episodio depressivo di media gravità in discreta ma parziale remissione (ICD 10 F 32.1), con abilità lavorativa, rispettivamente grado di capacità al lavoro del 50% dal 1.1.2001. La valutazione peritale attesta in sostanza che lo stato di salute dell'assicurato risulta migliorato stabilmente rispetto alla situazione alla base della prima decisione di rendita intera 25.3.1999 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, dove era riconosciuto un grado di invalidità del 75%. La perita ha indicato che l'assicurato allo stato attuale rimane nell'ambito domestico rinunciando a riprendere un'attività lavorativa sostanzialmente per una propria scelta, non a causa del suo stato di salute, scelta controproducente per il miglioramento del suo stato di salute. Contrariamente a quanto sostenuto con l'opposizione la valutazione della Dr.ssa __________ è l'esito di una attenta e ripetuta valutazione concreta dell'assicurato, mentre la contestazione della valutazione peritale da parte della curante Dr.ssa __________ non porta elementi concreti e nuovi che giustificano di allontanarsi dalla valutazione peritale, limitandosi in sostanza ad una diversa valutazione degli stessi elementi. In concreto la valutazione peritale ha chiarito che l'assicurato risulta impedito nella capacità lavorativa a causa dei propri disturbi psichici nella misura del 50%, per il rimanente la sua inattività lavorativa non essendo causata dal danno alla salute ma dalla sua scelta. Ne discende che è possibile riconoscere un'invalidità con un sostrato medico, accertato in modo decisivo dal profilo medico specialistico e che danneggia comprovatamente in misura essenziale la capacità di lavoro e di guadagno solo nella misura del 50% dal 1.1.2001.

7.   Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA (legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali), finora art. 41 cpv. 1 LAI, se l'invalidità di una persona al beneficio di una rendita si modifica in maniera tale da influenzare il diritto alla rendita, quest'ultima per l'avvenire può essere aumentata, ridotta o soppressa.

                                                                         Costituisce un motivo di revisione ogni cambiamento importante delle circostanze in grado di influenzare il grado d'invalidità. Per sapere se ci si trova in presenza di un tale cambiamento, bisogna comparare lo stato di fatto quale era al momento dell'emissione della decisione originale con quello esistente al momento della decisione di revisione contestata (DTF 106 V 87 cons. 1°, RCC 1980 p. 562). Per consolidata giurisprudenza, l'apprezzamento differente di uno stato di fatto rimasto sostanzialmente lo stesso non è rilevante per la valutazione delle condizioni del diritto alla revisione (ZAK 1987 p. 37 cons. 1 a con riferimenti). In caso l'assicurato conosce un grado di incapacità lavorativa del 50% dal 1.1.2001 a seguito di problemi psichici, quindi senza impedimenti che determinano un cambiamento di attività professionale rispetto alla precedente. Alla riduzione della capacità lavorativa corrisponde quindi una riduzione della capacità di guadagno del 50% dal 1.1.2001 e di riflesso un grado di invalidità del 50%. Secondo l'art. 88 bis cpv. 2 lett. a OAI la riduzione è messa in atto con effetto al primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

8.   La decisione 13.2.2003 impugnata dall'assicurato ha operato la revisione della rendita, con la sua riduzione ad una mezza rendita d'invalidità in ragione di un grado di invalidità del 50% con effetto al 1.4.2003. Essa risulta quindi corretta e viene confermata. L'opposizione è di conseguenza respinta." (Doc. _)

                               1.4.   Avverso la citata decisione su opposizione, __________, per il tramite dell’avv. __________, ha presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso, chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione ed il ripristino della rendita intera d’invalidità. Egli ha altresì postulato la restituzione dell'effetto sospensivo.

                                         In particolare egli ha fatto presente quanto segue:

"  (…)

C.  NEL MERITO

1.

A seguito di una grave affezione psichiatrica ampiamente descritta nei vari rapporti medici agli atti dell'incarto AI e a cui ci si riferisce - di cui ancora oggi il signor __________ ne risente le conseguenze, l'Ufficio AI riconobbe, con decisione del 25 marzo 1999 un grado di invalidità del 75% con diritto a rendita intera.

Il diritto alla rendita ebbe inizio in data 1. marzo 1998, dopo un anno di carenza.

2.

Nel corso dell'anno 2000, l'Ufficio AI iniziò gli accertamenti per la revisione della rendita AI. Fu inizialmente consultato il medico curante del ricorrente, la dr. med. __________, che confermò la diagnosi che aveva sempre posto, osservando che lo stato di salute del ricorrente era rimasto invariato e dunque si giustificava mantenere una rendita intera.

3.

L'Ufficio AI ritenne, quindi, opportuno rivolgersi nuovamente alla dr. med. _________ che aveva già allestito la perizia medica a seguito della quale venne riconosciuta una rendita intera AI.

La dr. med. __________, dopo un colloquio avuto con il ricorrente, modificò la sua valutazione rispetto a quella precedente, riducendo l'incapacità lavorativa del ricorrente dal 100% al 50%. Sollecitata ad approfondire la propria risposta dall'Ufficio AI, la dr. med. __________ convocò nuovamente il ricorrente per un altro breve colloquio e riconfermò, con lettera 31 maggio 2002, la sua posizione.

4.

Facendo proprie le argomentazioni della dr. med. __________, l'Ufficio AI ha allestito in data 28 novembre 2002 un progetto di decisione riducendo la rendita del ricorrente al 50%.

Nonostante le motivazioni sollevate dal ricorrente e dal suo medico curante nelle sue osservazioni, con decisione del 13 febbraio 2003, l'Ufficio AI ha operato la revisione della rendita riconoscendo all'assicurato un grado di invalidità del 50% ed il diritto ad una mezza rendita di invalidità a far tempo dal 1° aprile 2003.

Contro tale decisione, il ricorrente ha presentato opposizione, poi respinta con decisione del 16 maggio 2003.

Contro tale decisione il signor __________ eleva pertanto il seguente gravame.

5.

È considerata invalidità ai sensi dell'art. 8 LPGA l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. Ai sensi dell'art. 7 LPGA è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione.

L'invalidità ai sensi della LAI e della LPGA è dunque definita come la relazione di causa a effetto tra l'incapacità lavorativa di una persona e la diminuzione dell'incapacità di guadagno della stessa. Perché, sia possibile, dunque, riconoscere un'invalidità ai sensi della LAI, è necessario che l'assicurato non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il danno alla salute abbia una ripercussione economica. In particolare sono tre gli elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire che ci si trovi in presenza di un danno alla salute, che sia constatata un'incapacità di guadagno e che l'incapacità di guadagno sia causata da un danno alla salute.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 LAI abrogato), per valutare il grado di invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti di integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

Essendo l'invalidità una nozione giuridica, spetta all'Ufficio AI, rispettivamente al giudice, valutare se lo stato di salute di una persona comporti le conseguenze previste dalla LAI.

Tale valutazione avverrà con l'aiuto di valutazioni mediche. Infatti, è la valutazione medica che fornisce i dati necessari perché l'Autorità competente decida. Tuttavia, come più volte ribadito dal Tribunale Federale, la valutazione dell'invalidità non è da stabilire unicamente in base a fattori puramente medico-teorici, bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno. La documentazione medica costituisce un elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. Non spetta, invece, al medico graduare l'invalidità dell'assicurato essendo l'invalidità un concetto economico e non medico. Il medico ha solo il compito di porre un giudizio sullo stato di salute e di indicare in quali misure e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro. Il medico non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno.

Secondo costante giurisprudenza le perizie mediche eseguite nell'ambito di procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili. Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dell'amministrazione fatte esperire da medici esterni.

a.

La dr. med. __________, medico curante del ricorrente ormai da oltre 6 anni, ha sempre mantenuto la sua diagnosi, riscontrando ancora di recente, un'incapacità lavorativa del 100%.

Sostanzialmente la dr. med. __________ ha sempre mantenuto la sua diagnosi secondo la quale il ricorrente soffre di una psicosi atipica mista con impoverimento psicofisico e senza produttività delirante che cagiona allo stesso un'incapacità lavorativa al 100% senza possibilità di miglioramento.

Di conseguenza la capacità di guadagno del ricorrente rimane a zero.

b.

Con perizia del 7 dicembre 1998 la dr. med. __________ pose la seguente diagnosi: "Episodio depressivo di media gravità (ICD 10 32.1)" e riconobbe al ricorrente un'incapacità lavorativa del 100% dal 1997. Con valutazioni del 15 febbraio 2001 e 31 maggio 2002 la dr. med. __________ riscontrò un certo miglioramento dello stato di salute del ricorrente, riconoscendo allo stesso una capacità lavorativa del 50%.

Dalle valutazioni del perito non emergono, però, le motivazioni di questo miglioramento; al contrario emerge una velata critica alla cura prescritta dal medico curante e un'insinuazione circa l'assunzione da parte del ricorrente dei farmaci prescrittigli.

A questo punto ci si permette, dopo aver preso le necessarie informazioni, alcune considerazioni di natura piuttosto tecnica.

Intanto va detto che se il ricorrente sta meglio, questo lo si deve alle pesanti, è vero, terapie della dr. med. __________.

Va inoltre osservato che se, come dice il perito stesso, il paziente sta meglio con dosaggi farmacologici così importanti, non è perché egli non prende i medicamenti prescrittigli, ma significa che sul ricorrente questi medicamenti hanno effetti benefici. E ciò perché la sua malattia è grave (mentre malattie medie o leggere reagiscono male a terapie così massicce).

D'altra parte, perché il perito, visto il suo sospetto, perché solo di sospetto si tratta, circa l'assunzione da parte del ricorrente dei medicamenti, non ha ordinato un esame del sangue che misurasse il tasso dei farmaci assunti?

Ora, contrariamente a quanto sostiene l'Ufficio AI, non si è in presenza di una diversa valutazione da parte della dr. med. __________ e della dr. med. __________ degli stessi elementi, ma si tratta di due visioni opposte: mentre la dr. med. __________ parla di grave malattia con evoluzione verso la cronicizzazione ("con impoverimento psicofisico"), la dr. med.___________  pone una diagnosi solo descrittiva e simile a quella posta dal dr. med. __________, di episodio depressivo di media gravità.

Questo conflitto tra le due tesi è facilmente risolvibile dall'unico supporto clinico-oggettivo rappresentato dai tests di Rorschach e MMPI, riportati dalla stessa dr.med. __________ nella sua perizia del 7 dicembre 1998 a pag. 3 e 4:

"                                                                             Per il quesito diagnostico ho quindi sottoposto l'interessato a tests psicologici effettuati da Dr. __________ in data 12.10.98 e cioè MMPI, Rorschach.

Il psicogramma risulta al limite della validità, il protocollo indica una sottile forma di rigetto o non partecipazione nei confronti del compito presentato e si situa nell'area dei gruppi degli schizofrenici e dei depressi.

  (…)

L'affettività risulta labile, sentimenti di persecuzione e di angoscia invadono l'Io del soggetto senza che questi abbia modo di farvi fronte.

  (…)

Il protocollo presenta quindi indici del gruppo schizofrenie (50%) indici delle depressioni (60%) e di quello della psicosi paranoidi presenti (80%).

  Conclusioni (dei tests psicologici):

  (…)

Entrambi i tracciati mostrano un soggetto fortemente depresso, tanto da far pensare a complessi scissi, del tutto autonomi che sembrano perseguitare l'io con irruzioni, se non vere e proprie invasioni, spesso a carattere paranoide.

  (…)

Concludendo si tratta di un soggetto depresso, su base scissa, con tratti paranoidei di una certa importanza, non si esclude la possibilità di agiti autoaggressivi, a prognosi non del tutto fausta.

Tenendo presente quindi sia la valutazione testistica, sia la valutazione clinica, pur tenendo presente che un'evoluzione con tratti paranoidei e psicotici non è esclusa, pongo Diagnosi di (…)" (la sottolineatura è di chi scrive).

Il ricorrente soffre ancora, come dice il medico curante, di una grave malattia psichica invalidante, la sua prognosi è cattiva, il miglioramento è solo apparente ed è solo grazie alla pesante terapia farmacologica. L'incapacità lavorativa, ma anche di godersi la vita non sono che sintomi (gravi) di una grave malattia.

Il ricorrente, dunque, a causa della sua grave malattia non è  oggettivamente in grado di esercitare in alcuno modo un'attività  lucrativa. Di conseguenza la sua capacità di guadagno si riduce a zero.

Il presente ricorso è pertanto giustificato in quanto l'invalidità del ricorrente non può che ritenersi superiore a quella riconosciutagli.

Di conseguenza gli deve essere riconosciuto il versamento di una rendita intera.

Nella denegata ipotesi in cui questo lodevole Tribunale non ritenesse dover seguire la tesi del ricorrente, si chiede che venga esperita una perizia medica psichiatrica, nell'ambito della quale venga effettuato un test di Rorschach e venga ordinato un esame del sangue atto a misurare il tasso dei farmaci che il ricorrente assume." (Doc. _)

                               1.5.   Con risposta di causa 30 giugno 2003 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso, richiamando quanto già illustrato in sede di decisione su opposizione.

                                         L’amministrazione ha in particolare osservato che:

"  (…)

1.

Con ricorso in oggetto __________ contesta in sostanza la valutazione della sua capacità lavorativa del 50% definita dalla perita Dr.ssa __________ con valutazione 31 maggio 2002 ed alla base della decisione su opposizione 16 maggio 2003 impugnata.

2.

La valutazione della perita Dr.ssa __________ è il risultato di una ripetuta valutazione dell'assicurato. La perita ha quindi potuto valutare nel tempo l'evoluzione dell'assicurato, con gli accertamenti medico-specifici del caso (tests di Rorschach allestiti dal Dr. __________) per giungere, con la valutazione 31 maggio 2002, alla coerente constatazione di un miglioramento della capacità lavorativa dell'assicurato. La giurisprudenza riconosce alle valutazioni del perito che non siano illogiche e contraddittorie piena forza probatoria, mentre riconosce che il medico curante è propenso ad attestazioni favorevoli al proprio paziente.

Nel caso in esame la valutazione peritale, composta dall'insieme coerente delle ripetute visite e valutazioni dell'assicurato, risulta completa e coerente nelle sue parti, né il ricorrente evidenzia contraddizioni nelle valutazioni della perita.

In concreto, considerati i tests psicologici svolti, nella valutazione 7.12.1998 la perita Dr.ssa __________ ha formulato la diagnosi di episodio depressivo di media gravità, diagnosi di seguito confermata, e già nella valutazione del 1998, dove aveva riconosciuto un danno alla salute più grave, essa aveva evidenziato la possibilità di miglioramento, in effetti verificatosi, indicando l'opportunità di un graduale reinserimento sociale e professionale.

La valutazione della Dr.ssa __________ è corretta ed ha quindi piena forza probatoria.

3.

Nel ricorso l'assicurato riconosce di beneficiare di un miglioramento del proprio stato di salute. Egli indica di essere migliorato anche per le cure mediche farmaceutiche del suo medico curante, ciò che dimostrerebbe la gravità della sua patologia quindi dell'incapacità lavorativa e dunque dell'invalidità.

Occorre rilevare che anche nell'ambito di disturbi psichici l'invalidità richiede un danno alla salute psichica che, comprovatamente, abbia per conseguenza un'incapacità lavorativa in una determinata misura: è di per sé insufficiente la sola esistenza di un determinato disturbo psichico. Per il grado d'invalidità è poi determinante la capacità lavorativa dopo le eventuali terapie.

Pertanto non si può seguire il ricorrente quando sostiene che la massiccia terapia farmacologica da lui seguita senza effetti collaterali e con un miglioramento è la prova implicita di una grave patologia ed incapacità lavorativa, con una grave, in concreto totale, invalidità. Una massiccia terapia farmacologica senza effetti collaterali e con un miglioramento da un lato non dimostra la patologia, dall'altro dimostra invece la sua capacità lavorativa esigibile con le adeguate misure terapeutiche.

4.

Il ricorrente chiede eventualmente un'ulteriore perizia medica con relativo rifacimento del test di Rorschach. Tuttavia egli conferma nel ricorso la bontà dei tests psicologici svolti dal Dr. __________ mentre non adduce e tanto meno comprova nuovi elementi medici o clinici, confermando che di fatto si è in presenza, in base agli stessi elementi, di due tesi contrapposte della curante e della perita. In concreto non trova quindi giustificazione la richiesta di un'ulteriore perizia medica con relativo rifacimento del test di Rorschach.

5.

Non si spiega come possa il ricorrente riconoscere un miglioramento del proprio stato di salute e sostenere di avere una capacità di lavoro pari a 0 e un grado di invalidità del 100%. Considerato che prima della revisione presentava un grado di invalidità del 75%, presenterebbe in pratica un miglioramento dello stato di salute con un peggioramento della capacità lavorativa, non sostenibile. In sostanza risulta oggettivo e riconosciuto un miglioramento del suo stato di salute.

6.

In conclusione la valutazione peritale della Dr.ssa __________ sviluppatasi su più anni ha considerato l'evoluzione della situazione dell'assicurato, attestando, in un quadro coerente e non contraddetto da elementi medici concreti, un'evoluzione positiva dello stato di salute dell'assicurato: aggiornata l'anamnesi e lo status, confermata la diagnosi, evidenziata in particolare l'assenza di recrudescenze ma al contrario un miglioramento, con valutazione 31.5.2002 la perita ha definito una capacità lavorativa del 50%. Tale valutazione è corretta ed è quindi chiesta la conferma della decisione impugnata.

7.

Ritenuta l'infondatezza del ricorso la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso non risulta giustificata e si propone sia respinta." (Doc. _)

                               1.6.   Dopo aver preso conoscenza delle osservazioni 30 giugno 2003 dell'UAI sulla domanda di restituzione dell’effetto sospensivo (cfr. doc. _), mediante giudizio incidentale 8 luglio 2003 il Vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza del ricorrente (cfr. doc. _).

                               1.7.   Con scritto 8 luglio 2003 l’assicurato ha ribadito la propria richiesta ricorsuale, postulando di sentire il medico curante, Dr.ssa __________ nonché l'allestimento di una perizia medica psichiatrica (cfr. doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a – 70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se vi è stato un cambiamento importante della situazione invalidante di __________ giustificante la soppressione, in via di revisione, della rendita intera ed il conseguente versamento di una mezza rendita.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi: DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit. pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (cfr. art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

                                         Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).

                               2.6.   La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti; DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, in occasione della prima domanda di prestazioni, l'amministrazione, ritenendo necessaria una perizia medica al fine di accertare lo stato di salute dell'assicurato, ha incaricato la Dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, di effettuare una visita approfondita (cfr. doc. _).

Nella perizia medica del 7 dicembre 1998, esperita per conto dell'UAI, la specialista ha rilevato:

"  Ringrazio per l'incarico della perizia a margine che si basa sui colloqui avuti con l'interessato in data 2.9.98 e 19.10.98, nonché in precedenza per incarico della __________ in data 13.9.97 e 4.2.98.

Inoltre la valutazione si basa sui tests psicologici effettuati da Dr. __________, in data 12.10.98 nonché sui colloqui avuti con il medico curante, Dr.ssa __________ e Dr. __________, che conobbe l'interessato in occasione della degenza nella clinica di __________, in qualità di consulente psichiatrico.

Anamnesi:

Trattasi di giovane uomo nato nel __________ il 19.6.69 come ultimogenito di una fratria di 6.

Il fratello primogenito, 45enne, __________, viene riferito come sano, sposato con 4 figli sani, svolge attività lavorativa come aiuto cucina.

Il secondogenito, 42enne, __________, è spostato con 5 figli, lavora come operaio, sano. Il terzogenito, 40enne, __________, viene riferito come sano, sposato con 4 figli, così anche __________, 36enne, sposato con due figli, residente in __________, viene riferito come sano, idem __________, 33enne, sano con famiglia e 3 figli sani.

Il padre viene riferito come sano, 66enne, è primogenito di una fratria di quattro di cui due sono deceduti, uno apparentemente durante la caccia autolesionatosi con arma da fuoco (incidentalmente?), uno è deceduto apparentemente per cause naturali.

L'interessato riferisce un rapporto buono con il padre, apparentemente non conflittuale.

Anche la madre viene riferita come donna sana, 68enne, ma affetta da bronchite asmatica.

Anche nell'anamnesi famigliare allargata, vengono dal soggetto negate tare ereditarie e psichiatriche.

Autoanamnesticamente viene riferito uno sviluppo psicofisico regolare della prima infanzia dopo un parto eutocico, a termine, seguito da allattamento materno normale. Anche l'inserimento sociale rispettivamente scolastico viene riferito come normale. Dopo una scolarità di 8 anni ha svolto una formazione in agricoltura per quattro anni.

Ha svolto regolarmente Servizio Militare per 12 mesi senza che si sia assistito a particolari problemi e disagi.

All'età di 22 anni, nel 1991, decide di raggiungere i fratelli già emigrati in Svizzera, dove svolge attività lavorativa per 5 anni presso il ristorante __________. Successivamente per 10 mesi presso il ristorante __________ con 4 mesi di assenza per motivi di salute, dove l'impiego termina il 28.2.97.

Segue successivamente un breve tentativo lavorativo presso il Ristorante __________ di soli due giorni dove ha sospeso "I'esperimento" apparentemente per l'insorgenza di nausea, giramenti di testa che portarono l'interessato a richiedere l'intervento del pronto soccorso dell'__________, dove dopo due ore venne dimesso.

Un episodio di malessere simile si sarebbe verificato nel 1996 quando ancora lavorò presso il ristorante __________, episodio dopo il quale risulta in trattamento psichiatrico presso Dr.ssa __________.

L'interessato ha contratto matrimonio 5 anni fa con attuale moglie, unione dalla quale sono nati due figli, uno di 4 anni, sano, e una figlia di 10 mesi, sana. L'accordo famigliare viene riferito come sufficientemente buono, nonostante che la famiglia apparentemente viene attualmente mantenuta dai fratelli dell'interessato.

Anamnesi patologica remota:

senza particolari.

E' stato ricoverato nell'ambito dell'attuale sofferenza psichica presso la clinica di __________ dal 27.3.97- 15.4.97

Disturbi attuali soggettivi ed oggettivi, stato psichico attuale:

Ho avuto occasione di visitare l'interessato in quattro occasioni a due riprese in qualità di medico di fiducia per la __________ (__________) e due colloqui nell'ambito dell'attuale valutazione del grado di capacità di guadagno.

L'interessato si è presentato sempre puntuale agli appuntamenti, ordinato nella persona e adeguato al contesto. Risultava sempre orientato nei tre domini e non emergevano turbe del pensiero, né per quanto concerne la forma, né per quanto concerne il contenuto. Anche fenomeni dispercettivi floridi non erano evidenziabili, fatto che in particolare faceva sorgere dubbi sulla diagnosi posta dal medico curante, e cioè che si trattasse di una psicosi atipica, in occasione del rapporto medico all'attenzione dell'assicurazione Invalidità del 6.4.98. In occasione del 4.2.98 ho avuto un colloquio telefonico con Dr. __________, psichiatra consulente dell'ospedale di __________, che ebbe in cura il paziente dal 27.3.97 al 15.4.97, degenza durante la quale, come riferito nel rapporto d'uscita del 18.4.97, una terapia antidepressiva a base di Seropram e Surmontil, nonché un sostegno psicoterapico ha consentito un graduale miglioramento dell'atteggiamento passivo-regressivo e un "graduale miglioramento dell'umore e una buona ripresa dell'iniziativa". II collega Dr. __________, era dell'avviso che si trattava di una sintomatologia depressiva (è stata posta diagnosi di "episodio depressivo di media gravità" (ICD10 F32.1) nel rapporto di dimissione summenzionato con importante componente reattiva ad un disagio socio­economico, sofferenza quindi non di per sé invalidante).

Per il quesito diagnostico ho quindi sottoposto l'interessato a tests psicologici effettuati dal Dr. __________ in data 12.10.98 e cioè MMPI, Rorschach.

II psicogramma risulta al limite della validità, il protocollo indica una sottile forma di rigetto o non partecipazione nei confronti del compito presentato e si situa nell'area dei gruppi degli schizofrenici e dei depressi.

Come nei depressi emerge un valore rilevato di egocentricità con inibizione nello sviluppo e nel funzionamento della personalità; limitatezza di interessi ed aspirazioni; difese eccessive ed inadeguate; ipercontrollo degli affetti.

I meccanismi difensivi sembrano incapaci di contenere l'ansia del soggetto, aumentata da una marcata possibilità a metabolizzare che rinforza sentimenti di disistima finendo per confinarlo in una ricerca di vantaggi secondari a volte forse manipolatoria, ma il più sovente destrutturante.

L'affettività risulta labile, sentimenti di persecuzione e di angoscia invadono l'lo del soggetto senza che questi abbia modo di farvi fronte. Si ha l'impressione, in ogni caso, che il generale rallentamento ben osservato durante la raccolta dei protocolli, abbia anche un'origine medicamentosa che sembrerebbe sfavorire le capacità di reazione dell'lo.

II protocollo presenta quindi indici del gruppo delle schizofrenie (50%), indici delle depressioni (60%) e di quello delle psicosi paranoidi presenili (80%).

Conclusioni (dei tests psicologici):

L'insieme dei reattivi risulta omogeneo, in entrambi i criteri di validità si situano al limite, restando ancora in un'area accettabile, ciò potrebbe dipendere, almeno in parte, dalle cure medicamentose.

L'intelligenza appare fortemente disturbata da fattori inibitori, non solo per rallentamenti e disturbi temporo-spaziali ma anche per una importante disarmonia; tale risultato mostra comunque una tendenza alla concretizzazione che sembra allontanare il pensiero astratto, tale risultato risente probabilmente dell'effetto farmacologico.

Entrambi i tracciati mostrano un soggetto fortemente depresso, tanto da far pensare a complessi scissi, del tutto autonomi che sembrano perseguitare l'Io con irruzioni, se non vere e proprie invasioni, spesso a carattere paranoide.

Le strutture difensive non sembrano in grado di contrastare la situazione intrapsichica evidenziata dai reattivi, anche per la presenza di una forma di abulia che potrebbe esprimere l'unica difesa possibile, anche a costo di attivare comportamenti manipolatori, oppure essere il risultato delle cure attuali.

Concludendo si tratta di un soggetto depresso, su base scissa, con tratti paranoidei di una certa importanza, non si esclude la possibilità di agiti autoaggressivi, a prognosi non del tutto fausta.

Tenendo presente quindi sia la valutazione testistica, sia la valutazione clinica, pur tenendo presente che un'evoluzione con tratti paranoidei e psicotici non è esclusa, pongo Diagnosi di:

Diagnosi:

Episodio depressivo di media gravità (ICD10 32.1)

Grado di capacità di lavoro:

II grado di capacità lavorativa e quindi di guadagno ha subito una riduzione pari almeno al 25% dalla fine 1996 con ulteriore riduzione nel 1997 e a tutt'oggi risulta dello 0%, non risulta collocabile, dato l'umore depresso, la marcata diminuzione di interesse e l'apatia, il rallentamento psicomotorio, l'estrema affaticabilità, i sentimenti di svalutazione, l'ideazione suicidale latente.

Possibilità di migliorare la capacità di guadagno:

Sono dell'avviso che sia lo stato psichico con la rispettiva sintomatologia clinica, sia la rispettiva sintomatologia clinica, sia il ridotto funzionamento socio-economico attuale, sia la giovane età dell'interessato (che conosce sufficientemente la lingua italiana), non esclude, anzi impone una presa a carico globale, quindi non esclusivamente medico-psichiatrica, ma anche riabilitativa per esempio una presa a carico sociale, come forse è più facile per un servizio psicosociale con operatori non esclusivamente medici (assistente sociale, tentativo di inserimento sociale e lavorativo eventualmente protetto inizialmente con l'obiettivo di un futuro provvedimento d'integrazione professionale).

Osservazioni:

AI momento dell'esame da parte mia non sussistevano gli estremi per confermare la diagnosi di un disturbo psicotico, tuttavia quanto osservato, costituisce pur sempre un quadro clinico serio e attualmente inabilitante.

Le differenze tra le valutazioni dal punto di vista dell'abilità lavorativa sono di scarso rilievo.

La prognosi è incerta, attualmente seria, con ciò concordo con il medico curante.

II peritando risulta attualmente indubbiamente inabile nella misura del  100% in qualsiasi attività lavorativa.

Sono però dell'avviso che una progressiva riabilitazione non è esclusa, e forse in futuro un'attività lavorativa dal peritando sarà esigibile, come secondo me dal punto di vista terapeutico è esigibile ora l'elaborazione di un piano terapeutico (tramite una presa a carico maggiormente globale) che prenda in considerazione l'eventualità di una progressiva riabilitazione.

Quindi una rivalutazione a distanza di un anno è opportuna.

Nel frattempo il peritando potrebbe inserirsi in un laboratorio protetto sia in senso riabilitativo sia nel senso di un ergosocioterapia." (Doc. _)

                                         Come indicato nella perizia, la Dr.ssa __________ aveva già avuto modo, in precedenza, di visitare l'assicurato e riguardo alle sue condizioni di salute si era così espressa nel "Rapporto sulla visita di controllo-fiducia del 20 agosto 1997" indirizzato alla __________:

"  (…)

Anamnesi patologica remota:

epatite B in passato.

Disturbi attuali e stato psichico:

L'interessato si presenta puntuale all'appuntamento, curato nella persona, adeguato al contesto. È orientato, non emergono turbe del pensiero, nè per quanto concerne la forma, né per quanto concerne il contenuto. Non si evidenziano fenomeni dispercettivi. L'umore è di colorito scuro, si nota una tensione intrapsichica con svariati risvolti somatici, quali sensazione di debolezza, stanchezza, insonnia, cefalea, vertigini ecc. Egli riferisce di risultare inabile al lavoro più per la sintomatologia di epatite che non per motivi psichici (?).

Diagnosi:

Sindrome ansiosa-depressiva, non escludendo che parte della sintomatologia in effetti sia dovuta alla presunta compromissione epatica.

Abilità lavorativa:

50% dal 1.9.97

Trattamento specialistico:

Presso Dr.ssa __________." (Doc. _)

Ancora, nel "Rapporto sulla visita di controllo-fiducia 30 gennaio 1998" indirizzato al __________, ponendo quale diagnosi una sindrome ansioso-depressiva da sovraccarico psicogeno con prevalente componente ansiosa, la specialista concludeva per un'abilità lavorativa dell'assicurato nulla e una prognosi incerta:

"  Anamnesi: A Voi nota da precedente rapporto.

Anamnesi intermedia: senza particolari. Da menzionare un tentativo di ripresa lavorativa fallito apparentemente al primo giorno. Inoltre ricovero all'ospedale di __________, dove è stato seguito dal punto di vista medico-psichiatrico da Dr. __________.

Disturbi attuali e stato psichico:

L'interessato si presenta puntuale all'appuntamento, ordinato nella persona, collaborante. Non emergono turbe del pensiero, né per quanto concerne la forma, né per quanto concerne il contenuto.

Non si evidenziano fenomeni dispercettivi al momento della visita. L'umore è di colorito scuro, risulta estremamente ansioso, emerge una tensione interiore importante con tendenza a reazioni a corto circuito. A mio modo di vedere la sintomatologia clinica è in relazione prevalentemente con un disagio socioeconomico inerente al suo stato sociale (scadenza del diritto di disoccupazione, permesso di soggiorno, impegni famigliari ecc.), quindi prevale il sovraccarico psicogeno per quanto concerne lo stato di sofferenza psichica più che una patologia psichiatrica vera e propria. Tale sofferenza compromette attualmente comunque, dati i sintomi clinici, l'abilità lavorativa.

Diagnosi:

Sindrome ansiosa-depressiva da sovraccarico psicogeno con prevalente componente ansiosa.

Abilità lavorativa:

Al momento attuale 0%

Prognosi:

incerta.

Trattamento:

In atto presso __________." (Doc. _)

                                         L'UAI, con decisione 18 dicembre 1998 ha stabilito che, sulla base della perizia medica 7 dicembre 1998 (cfr. doc. _), __________ presentava un grado d'invalidità del 75% a partire dal 1° marzo 1998, motivo per il quale veniva posto al beneficio di una rendita intera di invalidità a far tempo dal 1° marzo 1998 (cfr. doc. _).

                               2.8.   In occasione della procedura di revisione, constatato che lo stato di salute dell'assicurato non è per nulla migliorato secondo quanto certificato il 29 gennaio 2000 dal medico curante (cfr. doc. _), l’amministrazione ha incaricato nuovamente la Dr.ssa __________ di eseguire una perizia (cfr. doc. _).

                                         Nel referto 15 febbraio 2001 la specialista ha posto la diagnosi di episodio depressivo di media gravità in parziale remissione, rimarcando quanto segue:

"  (…)

Anamnesi intermedia:

_________________

A dire dell'interessato senza particolari, continua la sua vita quotidiana in seno alla famiglia con i suoi figli di sei rispettivamente tre anni, apparentemente sani, e la moglie, che continua a lavorare e svolgere l'attività in qualità di casalinga.

I controlli ambulatoriali hanno luogo circa ogni tre settimane (presso Dr.ssa __________), non si è assistito durante questo periodo (dal 1998 a tutt'oggi) a recrudescenze della sintomatologia clinica, assume una terapia psicofarmacologica a base di:

Haldol, Akineton, Temesta, Nozinan, Ludiomil, Efexor, Risperdal, Zyprexa (SIC!)

comunque si è potuto assistere durante questo ultimo anno ad una discreta remissione della sintomatologia clinica.

Apparentemente non è stato ritenuto necessario, come preventivato nel rapporto precedente, un tentativo riabilitativo né è stato ampliato il piano terapeutico con una presa a carico più globale, senza assistere ad un peggioramento dello stato di salute psichica, che si è ristabilito parzialmente.

Disturbi attuali e stato psichico:

________________________

L'interessato si presenta puntuale all'appuntamento, ordinato nella persona, adeguato al contesto, orientato. Non emergono turbe del pensiero, né per quanto concerne la forma, né per quanto concerne il contenuto, non si evidenziano fenomeni dispercettivi. L'umore è di colorito leggermene scuro, fatto di per sé non patologico, ma la componente ansiosa risulta discretamente in remissione e le lamentele soggettive si limitano prevalentemente a ripercussioni somatiche, cefalea e tensione nucale.

Appare dubbia l'assunzione della terapia psicofarmacologica summenzionata (e forse non tutto il male vien per nuocere), che anche in un soggetto che sopporta bene le terapie psicofarmacologiche, comporterebbe degli effetti collaterali non indifferenti.

Diagnosi:

________

Episodio depressivo di media gravità in parziale remissione.

ICD 10 F 32.1

Grado di capacità di lavoro:

______________________

50% dal 1.1.01

Prognosi:

________

Incerta e non sfavorevole del tutto. Propongo, qualora il tentativo di ripresa lavorativa dovesse fallire, finalmente intraprendere la presa a carico nel senso di un inserimento lavorativo, non escludendo addirittura di raggiungere un grado di capacità lavorativa maggiore del 50%!

Tali provvedimenti sanitari rispettivamente d'ordine lavorativo/professionale non aiuterebbero soltanto il soggetto a ricostruirsi un'identità personale più valida con effetto positivo sull'umore, ma risulterebbero anche preventivi per quanto concerne le ripercussioni negative che ha il suo "rifugio nella malattia" (dietro qualunque Diagnosi tale modalità si nasconde, in questo caso "psicosi atipica con impoverimento psicofisico e senza produttività delirante"), ripercussione negativa sul contesto famigliare in senso lato, essendo a sua volta predisponente e patogeno anche nella prospettiva." (Doc. _)

                                         Sulla base di questa perizia, nella "Proposta segretario-ispettore" 19 novembre 2001, il funzionario AI ha osservato:

"  Dopo la perizia della Dr.ssa __________ riduzione del grado AI al 50% dal 01.02.2002 (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI) in quanto lo stato di salute si è ristabilizzato parzialmente." (Doc. _)

La Dr.ssa __________ del SMR, dal canto suo, nella "Proposta medico" 23 novembre 2001, ha rilevato:

"  Preso atto della perizia psichiatrica del 15.02.2001 della Dr.ssa __________, la quale evidenzia una remissione parziale dell'episodio di media gravità con aumento della capacità lavorativa da 0 a 50% a partire dal 01.01.2001 (visita peritale del ottobre 2000).

Per motivi ovviamente burocratici la perizia giunge alla mia attenzione purtroppo solo a distanza di quasi 10 mesi per cui non è da escludere che il caso abbia avuto nel frattempo un'ulteriore evoluzione clinica di cui non siamo a conoscenza (trascorso periodo di 13 mesi dall'ultima valutazione psichiatrica). Dunque prima della decisione di soppressione di rendita intera è opportuno che l'A. sia sottoposto ad ulteriore rivalutazione peritale per confermare lo stato di salute migliorato con descrizione precisa della funzionalità psichica e delle risorse ancora presenti.

Vedi lettera Dr.ssa __________." (Doc. _)

Sulla base di tali considerazioni, dunque, la Dr.ssa __________, in data 23 novembre 2001, ha inviato alla Dr.ssa __________ il seguente scritto:

"  La ringrazio per la sua rivalutazione peritale del summenzionato assicurato, avvenuta nell'ottobre 2000, con rapporto del 15.02.2001.

Nell'ambito di questa rivalutazione, viene constatato un miglioramento della patologia psichiatrica con miglioramento pure della capacità lavorativa che dallo 0% sale al 50% a partire dal 01.01.2001. Per motivi ovviamente di ristrutturazione amministrativa, la perizia è giunta alla mia attenzione solo in data odierna, per cui non è da escludere che il caso abbia avuto nel frattempo una ulteriore evoluzione clinica di cui non posso essere a conoscenza. Dunque, prima della decisione di soppressione di rendita intera, ritengo indispensabile una breve rivalutazione dell'assicurato da parte sua, per poter effettivamente confermare lo stato di salute migliorato in modo duraturo. Le sarei inoltre grata di una descrizione precisa dell'attuale funzionalità psichica e delle risorse ancora presenti, per facilitare il compito di un reinserimento professionale futuro.

Le sarei grata di voler convocare direttamente l'assicurato per una rivalutazione peritale." (Doc. _)

Il perito ha quindi visitato nuovamente l'assicurato in data 20 marzo 2002, visita dalla quale è scaturito il seguente rapporto medico 31 maggio 2002:

"  ANAMNESI INTERMEDIA:

senza particolari, svolgendo attualmente le medesime funzioni sociali nel contesto famigliare, vale a dire di padre di famiglia, che accudisce i suoi figli, mentre la moglie nella famiglia assume apparentemente il ruolo dell'elemento socioeconomicamente funzionante, che svolge attività lavorativa al 100%, come riferisce l'interessato, in tal senso persiste praticamente l'inversione dei ruoli famigliari tradizionali. Egli riferisce di aver un buon rapporto con i figli come pure con la moglie, in tal senso la situazione non è cambiata rispetto alla situazione di un anno ed oltre fa. Inoltre non è stato intrapreso apparentemente nessun tentativo terapeutico che miri ad un miglioramento del suo funzionamento socioeconomico, forse non ritenuto opportuno o indicato, né desiderato dall'interessato.

Durante questo lasso di tempo comunque non si è assistito a recrudescenze della sintomatologia clinica e psichica, lo stato psichico risulta tuttora stabilizzatosi apparentemente in modo duraturo.

Disturbi attuali e stato psichico:

L'interessato si presenta puntuale all'appuntamento, ordinato nella persona, adeguato al contesto. L'espressione del viso è partecipe, per quanto concerne il contesto comunque piuttosto indifferente e l'atteggiamento piuttosto passivo. L'eloquio è spontaneo, la mimica normale, la coscienza ludica, ben orientata. Il rapporto di realtà risulta fluido, un po' finalistico.

L'orientamento nello spazio e nel tempo è ben conservato. L'orientamento sul sé somatico risulta eccessivo, sul sé psichico nel limite della norma. La percezione è pronta, libera da errore, non si evidenziano disturbi dispercettivi, né fenomeni allucinatori. L'attenzione è sufficientemente buona, leggermente ridotta nell'ambito di un atteggiamento globalmente un po' passivo. La memoria sia di fissazione, sia di rievocazione, sia di rielaborazione è sufficientemente conservata, seppure un po' ridotta nell'ambito di un certo disinteressamento e di una mancanza di stimoli psicosociali, forse dovuti al mancato inserimento sociale.

La comprensione è lenta, ma da considerare complessivamente sufficientemente pronta.

L'ideazione non presenta disturbi formali, il flusso ideatico è normale, ma povero, comunque né interpretativo ed errato, né delirante.

La critica è conservata. L'emotività appare spontanea ma scarsa, mentre l'affettività risulta modicamente depressa, ma non emerge un'inadeguatezza affettiva vera e propria né nell'ambito famigliare, né in altri ambienti. La sfera volitiva risulta scarsa.

Le lamentele soggettive si riferiscono prevalentemente ad insonnia, nausea e ansietà.

Egli riferisce di assumere una terapia psicofarmacologica di

Haldol 10mg 1  1  0

Leponex 100mg 1  0  2

Akineton

Tale affermazione mi sorprende, non notando alcun effetto collaterale, né sedativo nonostante in particolare la quantità di clozapina che risulta non indifferente.

Diagnosi:

Episodio depressivo di media gravità in discreta ma parziale remissione

(ICD 10 F 32.1)

Abilità lavorativa, rispettivamente grado di capacità di lavoro:

50% dal 1.1.01

Prognosi:

incerta ma a tuttora non sfavorevole. Non ha subìto comunque un'evoluzione maggiormente positiva forse anche perchè in tal senso non è stato effettuato durante gli ultimi anni apparentemente nessuno sforzo per migliorare la capacità lavorativa, del resto non facile, avendo l'interessato comunque fatto la scelta di svolgere praticamente le mansioni di casalingo, ma a mio modo di vedere si tratta di una scelta, semmai, soltanto in parte dovuta al suo stato di salute." (Doc. _)

A seguito delle risultanze peritali, con scritto 13 giugno 2002 l'UAI ha invitato l'assicurato a rispondere alle seguenti domande:

"  Nell'ambito della procedura di revisione del diritto alla rendita, lei si è sottoposto ad una valutazione peritale, dal rapporto della quale apprendiamo che è dedito alle mansioni prettamente casalinghe, mentre la moglie svolge un'attività lucrativa.

A questo proposito la invitiamo a volerci rispondere per iscritto entro 10 giorni, alle seguenti domande:

    -    In assenza dell'invalidità, ovvero presupponendo che lei fosse stato sano, e tenuto conto della sua situazione economica e sociale, oggi avrebbe svolto un'attività lucrativa oppure si sarebbe occupato solo delle mansioni casalinghe?

    -    Se avesse esercitato un'attività lucrativa, in quale percentuale e con quali orari?" (Doc. _)

In data 27 giugno 2002 l'assicurato ha risposto:

"  (…)

Sono venuto in Svizzera a 20 anni, per 5 anni ho lavorato con piena efficacia c/o Ristorante __________ e 1 anno c/o __________ quale pizzaiolo.

Mi sono ammalato nel 1996, ho fatto 2 ricoveri all'Ospedale __________ e alla Clinica __________, poi ho iniziato una cura psichiatrica, consigliata dalla Dr.ssa __________, ho ripreso il lavoro ma solo per 2 giorni perché stavo di nuovo male. Da allora sono sempre in cura dalla Dr.ssa __________ con neurolettici e antidepressivi. Purtroppo il mio stato psichico non migliora. 3 anni fa ho tentato di lavorare c/o __________, 3 giorni. Sono finito al Pronto Soccorso. Se io fossi sano sarei felice di lavorare come una volta. Per quel che concerne i lavori casalinghi li svolge mia moglie quando ritorna dal lavoro.

Quando ho lavorato, ho lavorato al 100% con orario dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 17:30 alle 23:30.

Spero che ho risposto a tutto." (Doc. _)

Viste le risposte dell'assicurato, il segretario ispettore dell'UAI si è rivolto, con scritto 12 novembre 2002, alla Dr.ssa __________, osservando:

"  Trattasi di revisione della rendita.

L'A.o di 33 anni, ex pizzaiolo.

Beneficia di una rendita del 75% dal 01.03.1998.

Purtroppo si tratta di una revisione andata a rilento e come da sua lettera 23.11.2001 alla Dr.ssa _________ è stata rieseguita una perizia "psi" da noi giunta il 05.06.2002.

La perizia conferma la precedente, indicando un miglioramento dello stato di salute dell'A.o. IL 50% dal 01.01.2001, viene indicato che l'A.o ha scelto di svolgere le mansioni di casalingo, ma che si tratta di una scelta dovuta solo in parte a causa del suo stato di salute.

Per questo motivo gli ho scritto (vedi lett. del 13.06.2002) e l'A.o risponde con lett. giunta il 25.06.2002, dicendo che senza il danno alla salute "avrebbe lavorato al 100%".

Passaggio a mezza rendita grado AI dal 75% al 50% dal 01.04.2001, dopo 3 mesi per perdurare del miglioramento (art. 88 a OAI), conferma?" (Doc. _)

La Dr.ssa __________, nella "Proposta medico" 21 novembre 2002, si è così espressa:

"  Riassunto caso vedi precedente perizia psichiatrica Dr.ssa __________ del 15.02.201 e proposta medico del 23.11.2001.

Ho preso atto della rivalutazione peritale eseguita il 20.03.2002 da parte della psichiatra Dr.ssa __________ con le seguenti conclusioni:

Lo stato psichico risulta ora stabilizzatosi in modo duraturo con diagnosi di episodio depressivo di media entità in discreta ma parziale remissione.

Viene confermata la capacità lavorativa del 50% a partire dal 01.01.2001." (Doc. _)

Visto quanto precede, l’amministrazione ha quindi confermato l'attribuzione di una mezza rendita d'invalidità a favore di __________.

                               2.9.   Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 125 V 353 consid. 3b/bb, DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a) cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).

                             2.10.   Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito, Dr.ssa __________, specialista nella materia che qui interessa, la quale ha compiutamente e a più riprese valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla incapacità al lavoro del 50% nella professione di pizzaiolo.

                                         Il ricorrente ha contestato la decisione dell'UAI, pronunciata sulla base delle risultanze delle perizie effettuate dalla Dr.ssa __________, rilevando che il suo medico curante, Dr.ssa __________, presso la quale egli è in cura da sei anni, ha sempre mantenuto la propria diagnosi di psicosi atipica mista con impoverimento psicofisico e senza produttività delirante, che comporta un'incapacità lavorativa al 100%; egli ha poi aggiunto che il miglioramento delle sue condizioni, di cui parla la perizia, è solo apparente, come conseguenza della pesante terapia farmacologica alla quale egli è sottoposto (cfr. doc. _).

L'assicurato ha quindi fondato le proprie pretese su quanto certificato dal suo medico curante, la quale, con scritto 10 dicembre 2002 all'Ufficio AI, ha osservato:

"  Il paziente sopraccitato è in mia cura dal 1996. L'anamnesi vi è ben conosciuta. Durante questo periodo di 6 anni, l'ho seguito molto da vicino e regolarmente. Come ho scritto all'inizio del primo rapporto, il paziente soffre di una psicosi atipica e mista, come mi conferma questo periodo di osservazione clinica. Ho tentato numerose cure farmacologiche, antidepressivi tipo: LUDIOMIL, EFEXOR e neurolettici come: LARGACTIL, ZYPREXA, ORAP e da circa 2 anni: HALDOL 10 mg x 3, LEPONEX 200 mg alla sera, accompagnati da una psicoterapia di sostegno. Questa cura è tollerata molto bene dal paziente, ma purtroppo lo stato psichico rimane invariato, diminuzione dell'insonnia e delle ansie. Soprattutto si nota un impoverimento psicofisico in evoluzione, cioè con tendenza a peggiorare. Ho tentato più volte di stimolare il paziente per un lavoro, anche aiutato dal suo fratello, ma dopo solo alcuni giorni, ho avuto il fallimento a causa di una forte crisi d'ansia, idee paranoidi sul posto di lavoro (La ___________). Il paziente era conosciuto oltre che come un buon lavoratore, anche come discreto giocatore di calcio, oggi però neanche questo non è in grado di svolgere.

Il signor __________ ha ottenuto, giustamente, un'invalidità del 75%, che ora e dopo 3 anni d'attesa con 2 visite a breve tempo dalla Dr.ssa __________, gli è stata diminuita al 50%. Io chiedo come un caso psichiatrico, così difficile come signor __________ si può giudicare sano al 50% dopo una breve visita in 20 - 30 minuti. Chiedo per favore di prendere in considerazione questo mio rapporto e riportare la sua rendita al 75%, che clinicamente e socialmente era perfettamente giustificata." (Doc. _)

In precedenza, nello scritto 29 gennaio 2000 inviato all'UAI, posta la diagnosi di stato psicotico con impoverimento psichico, la Dr.ssa __________ aveva osservato:

"  (…)

Dall'ultimo rapporto nulla è cambiato. Malgrado le cure farmacologiche, lo stato psichico del paziente non migliora.

Confermo la rendita." (Doc. _)

Occorre ricordare, per completare il quadro, che nel rapporto medico inviato all'UAI il 6 aprile 1998, il medico curante, posta la diagnosi di psicosi atipica con impoverimento psicofisico e senza produttività delirante, aveva rilevato:

"  (…)

Il paziente di __________, sposato con 2 figli, conosciuto come buon lavoratore, un fratello debile di mente e uno depresso.

Il paziente non sta bene da circa 2 anni e la sintomatologia è apparsa all'improvviso, è molto vaga e mista, soprattutto caratterizzata da ansie, disturbi somatici come mal di testa e nuca, gastralgie, dorme poco e male. Quando il paziente si è presentato in studio ha iniziato una cura antidepressiva combinata con ORAP, poi vi è stato un miglioramento e il paziente ha ripreso il lavoro ma solo per pochi mesi.

In seguito si sente peggio, è molto lamentoso e bizzarro, non si concentra più al lavoro, non dorme e dal suo medico viene ricoverato alla clinica __________ dove fa flebo. Con questa terapia sta ancora peggio, è molto teso, bloccato, apatico, inappetente, si isola e non esce di casa, persistono dolori testa-nuca, è subsuicidale, però non vi è una produttività psicotica aperta, ma si nota un impoverimento psicofisico. Attualmente il paziente è in mia permanente cura da un anno, ho tentato tutte le possibili cure sia antidepressive che neurolettiche, ma ho ottenuto solo un leggero miglioramento con HALDOL e LARGACTIL.

In seguito il paziente tenta un lavoro ma solo per pochi giorni, peggiora bruscamente, è agitato, forti ansie, proettivo, all'ambiente di lavoro è paranoide.

Attualmente il paziente è sotto la terapia di ZYPREX 10 mg., ma non vi è alcun miglioramento, persiste inibizione e abulia.

Il paziente è inabile al lavoro al 100% da oltre un anno e la situazione famigliare è molto precaria, per il momento non vi è possibilità per una ripresa lavorativa." (Doc. _)

                                         Proprio al fine di chiarire se l'assicurato ha subito o meno un miglioramento dello stato di salute dal punto di vista psichiatrico, l'UAI ha sottoposto __________ al consulto psichiatrico della Dr.ssa __________. La specialista, dopo la visita effettuata in data 20 marzo 2002, è giunta alla conclusione che negli ultimi anni si sia verificato un miglioramento del quadro psicopatologico dell'assicurato, con una conseguente limitazione della capacità lavorativa del 50% (cfr. doc. _).

                                         Ora, a mente del TCA, le seppur specialistiche ma più generiche e meno circostanziate certificazioni 29 gennaio 2000 (cfr. doc. _) e 10 dicembre 2002 (cfr. doc. _) della Dr.ssa __________ non sono sufficienti a mettere in dubbio la conclusione cui è pervenuta la Dr.ssa __________, in esito ad una approfondita indagine peritale evincibile dai combinati referti 15 febbraio 2001 (cfr. doc. _) e 31 maggio 2002 (cfr. doc. _) alla quale deve essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.9.).

                                         Pendente causa l’insorgente ha inoltre trasmesso al TCA un ulteriore rapporto medico datato 16 giugno 2003 redatto sempre dalla Dr.ssa __________, del seguente tenore:

"  Come da richiesta dell'avv. __________ rilascio il certificato per il sig. __________.

Il paz. è in mia cura dal 1996 e per uno stato psicotico in evoluzione da personalità primitiva.

Il paz. è stato curato con numerose cure sia antidepressive (Ludiomil, Efexor) che neurolettiche (Largactil, Zyprexa, Orap) ultimamente e da circa 2 anni il suo stato psichico è leggermente migliorato con una cura di Haldol per via im + per os 10 mg x 3, Leponex 2000 ma purtroppo persiste una inibizione psico-fisica che rende il paz. incapace di concentrarsi in qualsiasi lavoro. La cura è ben tollerata dal paz..

Ogni tentativo di reinserimento al lavoro è fallito. Noto, l'ultima ricaduta di circa 2 mesi fa con ripresa di Haldol 5 mg. (…). Il paz. è inabile al lavoro al 100%." (Doc. _)

L'attestazione medica della Dr.ssa __________ è stata trasmessa, prima della risposta di causa, all'UAI (cfr. doc. _). L'amministrazione ha constatato l'esistenza di una contraddizione in quanto certificato dalla Dr.ssa __________, la quale, pur riconoscendo da un lato un miglioramento delle condizioni di salute ("…ultimamente e da circa due anni il suo stato psichico è leggermente migliorato con una cura di…", cfr. doc. _), dall'altro è poi giunta alla conclusione che l'assicurato è inabile al lavoro al 100%. L'UAI ha al proposito rettamente rilevato che considerato il grado d'invalidità dell'assicurato prima della revisione (75%) ed essendoci stato, per stessa ammissione del suo medico curante, un leggero miglioramento nel corso degli anni, non risulta sostenibile che egli sia ora invalido al 100% (cfr. doc. _).

                                         Viste le chiare conclusioni espresse nella perizia 31 maggio 2002 della specialista, Dr.ssa __________, che ha avuto modo di visitare l'assicurato a più riprese (cfr. referto medico 13 settembre 1997, doc. _; referto medico 4 febbraio 1998, doc. _; referto medico 7 dicembre 1998, doc. _ e infine, referto medico 15 febbraio 2001, doc. _), ritenuto inoltre come la stessa Dr.ssa __________, curante da molti anni dell'assicurato, ha riconosciuto che ultimamente (da circa 2 anni) lo stato psichico del signor ___________ è leggermente migliorato grazie alle cure cui egli è stato sottoposto (cfr. doc. _), questo Tribunale non può che confermare la valutazione operata dall'amministrazione.

                             2.11.   __________ ha chiesto di ordinare una perizia per accertare il suo stato di salute (cfr.doc. _).

                                         Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In casu, secondo il TCA, la documentazione medica agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio.

                                         Ne consegue la reiezione del gravame e la conferma del querelato provvedimento.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2003.55 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.03.2004 32.2003.55 — Swissrulings