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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.03.2004 32.2003.54

4. März 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,841 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2003.54   BS/tf

Lugano 4 marzo 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2003 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 22 maggio 2003 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1968, a causa di una caduta, avvenuta in data 30 gennaio 1991, ha subito una distorsione alla caviglia destra, con tumefazione e impotenza funzionale. A quell’epoca lavorava quale venditrice in un negozio di accessori nautici.

                                         Il caso è stato assunto dalla __________, quale assicuratore contro gli infortuni, che ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative di corta durata, stabilendo, tuttavia, con decisione formale 15 aprile 1996 – successivamente confermata con decisione su opposizione 16 giugno 1997 – di porre fine alle succitate prestazioni a far da tempo dal 31 agosto 1996. D’altro canto, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto a __________ un’indennità per menomazione dell’integrità del 15%, negandole, per contro, il diritto ad una rendita d’invalidità.

Avverso la succitata decisione, l’assicurata, mediante l’allora suo legale, si é aggravata innanzi a questo TCA con atto di ricorso 6 ottobre 1997, chiedendo che le fosse corrisposta: “... una rendita d’invalidità del 25% retroattivamente a partire dalla cessazione dell’erogazione dell’indennità giornaliera da parte della __________ e sino al 11.11.1996 e del 50% dal 12.11.1996 in poi, oltre interessi al 5% per le prestazioni scadute”, “... un’indennità per menomazione dell’integrità fisica del 20% su fr. 97’200.-pari a fr. 19’440 oltre interessi al 5% dalla data dell’incidente” nonché “... un’indennità dall’assicurazione infortuni complementare”.

Ai fini istruttori, questo TCA aveva incaricato il dr. __________, specialista in ortopedia, di allestire una perizia medica. Accertato come sulla scorta del referto peritale 14 dicembre 1998 vi fossero gli estremi per procedere ad una reformatio in pejus, preso atto della volontà dell’assicurata di ritirare il ricorso, con decreto 16 ottobre 2000 lo scrivente Tribunale ha stralciato la causa dai ruoli (inc. 35.1997.87).

                               1.2.   Parallelamente alla succitata procedura, nel mese di maggio 1993 __________ ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. _).

Richiamata la documentazione LAINF e dopo aver proceduto agli accertamenti del caso, con decisioni 14 dicembre 1994 l’assicurazione invalidità ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita intera per il periodo 1° maggio 1992 -  31 marzo 1994 (doc. _).

                               1.3.   In data 26/30 marzo 1998 l’assicurata ha inoltrato un’altra domanda di prestazioni AI, motivata dai medesimi dolori ai piedi dovuti all’infortunio del 1991 (doc. _).

                                         Disposti i necessari accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del Servizio di accertamento AI (SAM), con decisione 28 marzo 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la richiesta di prestazioni assicurative poiché:

"  Dalla documentazione raccolta agli atti risulta che l'assicurata nel gennaio del 1991 è stata vittima di un infortunio. A tal proposito il nostro ufficio ha già riconosciuto una rendita intera d'invalidità per il periodo 1.1.1992 – 31.3.1994. Dopo tale data l'assicurata era stata riconosciuta totalmente abile al lavoro per cui la rendita era stata soppressa.

Il 30 marzo 1998 viene inoltrata una nuova richiesta a seguito di peggioramento dello stato di salute.

Dal rapporto peritale stilato dai medici del SAM di Bellinzona risulta che l'assicurata presenta una capacità lavorativa del 70% sia nella precedente attività di venditrice in una boutique sia nell'attività attuale di naturopata.

Le condizioni per l'attribuzione di una rendita AI non sono pertanto assolte.

Provvedimenti professionali non erano pure in linea di conto in quanto la signora __________ è, ed è stata attiva, in professioni già adattate al suo stato di salute." (Doc. _)

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dall’avv. __________, mediante decisione su opposizione 22 maggio 2003 l’amministrazione ha confermato la reiezione della domanda dell’assicurata (doc. _).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso __________, sempre rappresentata dall’avv. __________, ha postulato l'annullamento della decisione su opposizione ed il conseguente diritto ad una mezza rendita. Le singole motivazioni verranno riprese, per quanto occorre, nei considerandi di diritto.

Contestualmente essa ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria ed al gratuito patrocinio. Raccolta la pertinente documentazione, con decreto 2 settembre 2003 questo TCA ha accolto l’istanza.

                               1.5.   Con risposta 24 giugno 2003 l’UAI ha per contro chiesto la reiezione del ricorso, confermando quanto esposto in sede di decisione su opposizione.

                               1.6.   Con scritto 28 agosto 2003 l’amministrazione ha preso posizione in merito alla nuova documentazione medica prodotta pendente causa dalla ricorrente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003. Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se ______________ ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

                                         (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   Nel caso concreto, a seguito della nuova domanda di prestazioni, l’UAI ha incaricato il SAM di esperire una perizia multidisciplinare.

Dal referto 11 marzo 2003 (doc. _) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, nonché le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne: di natura psichiatrica, reumatologica, neurologica ed endocrinologia. Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro di accertamento, gli esperti del SAM hanno posto la seguente diagnosi:

"  5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Disturbo narcisistico di personalità.

Sindrome somatoforme da dolore persistente.

Fibromialgia.

Sindrome dolorosa cronica alla caviglia e piede ds.,

-   principalmente nell'ambito della sindrome somatoforme da dolore

    persistente e della fibromialgia;

-   st. dopo trauma in supinazione il 30.01.1991, con lesione dei

ligamenti collaterali e modiche lesioni cartilaginee dell'articolazione tibiotalare;

-   st. dopo artroscopia caviglia ds. il 17.05.1991, con condroplastica del talo e plastica ligamentare estrema, sinoviectomia in presenza di sinovite villosa;

-   st. dopo algodistrofia (malattia di Sudek) consecutiva all'artroscopia;

-   modica ossificazione perimalleolare postraumatica;

-   modiche alterazioni statiche dei piedi.

Sindrome lombospondilogena cronica, con

-   discopatia L4-5 con protrusione discale, discopatia L5-S1 con protrusione discale (MRI lombare del 17.09.2001).

5.2      Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome da iperlassità

Obesità di origine alimentare (VMI 30,7 kg/m2), con

-   eutiroidismo, test al Dexametasone della norma.

Stato dopo colecistectomia nel gennaio 2003.

Oligomenorrea primaria, con

-   st. dopo intervento su cisti ovariche nel 1985;

-   contraccezione orale da allora;

-   oligomenorrea persistente (nelle pause del contraccettivo).

Anamnesticamente ipertensione arteriosa.

µ-albuminuria necessitante controlli.

Lieve ipercolesterolemia." (Doc. _).

                            2.5.1.   Dal punto di vista psichico l’assicurata è stata visitata dal dr. __________ del Servizio di psichiatria e psicologia medica di __________, il quale ha diagnosticato una sindrome da dolore somatoforme (ICD 10 -F45.4), con disturbo narcisistico della personalità (ICD 10 –F 60.8), valutando un’incapacità lavorativa del 30% (cfr. rapporto 18 dicembre 2002, sub doc. _).

                            2.5.2.   Con rapporto 10 febbraio 2003 il dr. __________, specialista in reumatologia, diagnosticando le affezioni reumatiche invalidanti riportate sopra, riguardo all’abilità lavorativa ha concluso come segue:

"  Dal punto di vista reumatologico teorico tenendo conto della fibromialgia, della sindrome dolorosa cronica al piede destro, della sindrome lombospondilogena cronica e della iperlassità, attività pesanti a mediamente pesanti non sono più esigibili. In attività leggere e adatte e come terapista complementare l'assicurata è da ritenere inabile al lavoro non oltre il 25%.

Sono da evitare lavori che richiedano spostamenti oltre 1 km al giorno, oppure spostamenti rapidi. Da evitare lavori che richiedano spostamenti su terreni accidentati. Da evitare attività che richiedano la posizione in piedi eccessivamente prolungata, oltre due ore al giorno ripartite nel corso della giornata.

Riguardo alla capacità funzionale residua, l'assicurata è in grado di esercitare una attività prevalentemente sedentaria, che permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, a tempo pieno e con un rendimento ridotto al massimo del 25%, giustificato dalla necessità di brevi pause per sgranchirsi al bisogno, indicativamente ogni ora. Può utilizzare liberamente gli arti superiori." (Rapporto pag. 5/6, sub doc. _).

                            2.5.3.   L’aspetto neurologico è stato invece vagliato dal dr. __________, Capo Servizio di Neurologia di __________, il quale, mediante rapporto 14 febbraio 2003, ha segnatamente evidenziato, per quel che concerne la capacità lavorativa, che:

“Questa assicurata soffre quindi di una polisintomatologia inabitualmente prolungata e ampia rispetto all'apparente benignità del trauma subito nel 1991.

Sembra che, nel contesto globale, la partecipazione psichica ai disturbi sia altamente predominante.

Dal punto di vista neurologico non può essere estratta un'affezione ben particolare riguardante sia il sistema nervoso centrale che periferico.

La sindrome algica del piede sinistro, considerando che la paziente ha sofferto di un algodistrofia, ricopre tuttavia il campo delle patologie neurologiche per cui riterrei essenzialmente questo dettaglio.

L'influenza di questa anomalia sulla capacità lavorativa della paziente è tangibile, dell'ordine del 25%." (Rapporto pag. 2, sub doc. _)

                             2.5.4   Da ultimo, la ricorrente è stata visitata dal dr. __________, specialista in endocrinologia e diabetologia. Con referto 13 febbraio 2003 egli ha concluso:

"  Valutazione: non riscontro alcun indizio in favore di una patologia ormonale alla base del sovrappeso. Questo si spiega bene con le abitudini alimentari della paziente e la scarsa attività fisica. Il livello attuale di sovrappeso non rappresenta, a mio avviso, una causa di riduzione della capacità lavorativa per attività che non richiedano lunghi tragitti a piedi o spostamenti con pesi importanti da trasportare.

La attuale scarsa mobilità della paziente contribuisce ovviamente al sovrappeso, ma il problema dovrebbe essere controllabile tramite modifiche dietetiche ed attività fisica mirata (vedi sotto)." (Rapporto pag. 3, sub Doc. _)

                            2.5.5.   Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, inclusi quindi i quattro succitati referti specialistici, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM hanno concluso come segue:

"  7       VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE

         DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA

L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell'A., in qualità di naturopata ed in qualsiasi altra attività lavorativa considerata leggera, è valutabile nella misura del 70%.

Le incapacità lavorative dei vari consulenti non sono sommabili, in quanto tutte espressione dello stesso problema, cioè della sindrome algica al piede destro, sulla base della quale si è sviluppata una sindrome da dolore somatoforme “(Doc. _ pag. 28)

                                         Infine, in merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa e sulla capacità d’integrazione, essi hanno evidenziato:

"  8       CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Le limitazioni qualitative e quantitative, sia sul piano psichico – mentale, sia sul piano fisico, sono descritte al capitolo 6.

I disturbi psichici dell'A. (ridotta sopportabilità del dolore, ridotta resistenza allo sforzo fisico, aumentata affaticabilità, meccanismi di difesa e di diniego dalla propria vulnerabilità emotiva, la presenza di un disturbo narcisistico di personalità), influenzano la capacità lavorativa dell'A. in qualità di naturopata ed in qualsiasi altra attività lavorativa leggera e adatta nella misura del 30%.

Sul piano fisico, invece, le limitazioni – che sono l'espressione somatica della patologia psichiatrica summenzionata (cioè la sintomatologia algica a livello del piede e di tutto l'apparato locomotorio) – compromettono la capacità lavorativa nella misura del 25% nell'attività attualmente svolta dall'A..

Sulla base di quanto detto, riteniamo quindi che l'attività di naturopata e qualsiasi altra attività lavorativa leggera sia esigibile da parte dell'A. nella misura di almeno il 70%.

Attività pesanti e mediamente pesanti non sono più esigibili dalla peritanda.

A nostro avviso l'incapacità lavorativa del 30% va considerata a partire dal 1.09.2002 in poi. In precedenza, infatti, dobbiamo considerare che la perizianda ha lavorato a volte al 50%, in periodi brevi anche al 100%, studiando la sera quale naturopata, quindi con un'attività complessiva sicuramente sup. al 70%.

L'attuale stato di salute della Signora __________ è stazionario nel corso dell'ultimo anno e non riteniamo che in futuro ci si debba attendere a peggioramenti di rilievo. Anzi, a nostro avviso un'assidua e protratta presa a carico psichiatrica e psicoterapica dovrebbe poter migliorare la capacità lavorativa dell'A. (vedi pure il certificato medico del dr. ____________ del 10.12.2002).

9       CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

A nostro avviso l'A. potrebbe esplicare la sua attività di naturopata nella misura del 70%, essendovi tutte le premesse.

Non riteniamo che a medio – lungo termine debbano subentrare peggioramenti di rilievo." (Doc. _ pag. 28/29)

                                         Ritenuto dunque che la ricorrente presenta un’inabilità lavorativa del 30% nella sua attuale attività di naturopata e in qualsiasi altra attività leggera, con la decisione contestata l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni assicurative.

                               2.6.   Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è affetta, mediante l’ausilio anche di quattro consultazioni specialistiche, giungendo a  conclusioni logiche e motivate in merito alla ridotta (30%) capacità al lavoro nell’attuale professione di naturopata ed in qualsiasi attività leggera rispettosa delle limitazioni funzionali descritte in sede peritale.

                                         Vero che nei diversi certificati il medico curante dell’assicurata, dr. __________ (sub doc. _), come pure nel rapporto 14 marzo 2000 all’UAI (doc. _), ha costantemente attestato un’incapacità lavorativa del 50% dal 12 novembre 1996. Ma è altrettanto vero che quanto certificato non è sufficiente per mettere in discussione le risultanze peritali. Peraltro, nella perizia 14 settembre 1998, ordinata dal TCA nell’ambito della procedura LAINF, il dr. ___________, specialista in ortopedia, si era distanziato da quanto certificato dal medico curante poiché il grado di parziale esigibilità lavorativa (50%) era sprovvisto da una motivazione oggettiva (“ Non ho evidenziato sostanziali divergenze di parere tra i diversi medici che hanno visitato la signorina __________ (Dr. __________, Dr. __________, medici della Clinica __________, Dr. __________, Dr. __________, il sottoscritto), per quanto concerne lo stato clinico oggettivabile al piede dx. Vi è invece un divergenza di parere per quanto concerne l’esigibilità al lavoro che il Dr. __________ ritiene del 50%, però senza altre motivazioni che la presenza di dolori soggettivi al piede dx. Bisogna però ponderare questo dato dal fatto che la relazione di fiducia che esiste tra un paziente e il suo medico curante, impedisce a quest’ultimo di emanare un parere del tutto imparziale.” Sottolineatura del redattore, cfr. perizia pag. 6, sub doc. _).

                                         Nemmeno nello scritto 10 dicembre 2002 al SAM il dr. __________ non ha fornito una soddisfacente spiegazione che avvalori la sua tesi, facendo unicamente presente che “Bisogna prendere in considerazione il fatto che la paziente ha sempre lavorato al 50% e nella fase di disoccupazione ha seguito una scuola di naturopata, dopo di che ha aperto uno studio e lavora in proprio” (sub doc. _).

                                         Anche per quel che concerne l’aspetto extra-somatico, la documentazione agli atti non permette di discostarsi dalla valutazione peritale. L’assicurata ha fatto riferimento al certificato 4 giugno 2002 in cui lo psichiatra curante, dr. __________, l’ha considerata pienamente incapace al lavoro. Tuttavia, nel medesimo scritto lo specialista ha reputato indicata una valutazione della situazione valetudinaria della paziente da parte del SAM, ciò che, come visto, è avvenuto (doc. _). Pendente causa __________ ha prodotto il certificato 23 giugno 2003 del dr. __________ in cui il medico curante ha semplicemente attestato un’inabilità lavorativa del 50% dal 17 dicembre 2001, senza fornire alcuna spiegazione in merito (I/B32). Non va comunque dimenticato che è lo stesso dr. __________ ad aver relativizzato quanto attestato in precedenza. Nella lettera 10 dicembre 2002 al SAM egli ha infatti precisato: “ Per l’incapacità lavorativa, dal punto psichiatrico teorico, non vi sarebbero impedimenti al progressivo ripristino delle sue capacità valetudinarie in tempi medi” (sub. doc. _).

Infine, nella nuova documentazione prodotta dalla ricorrente vi è anche la lettera d’uscita 2 marzo 2003 dall’Ospedale __________ per una degenza (13 febbraio  - 1° marzo 2003) causata da una colecistite con conseguente asportazione della colecisti (X/C9). Al riguardo, nella nota 25 agosto 2003 il dr. __________, responsabile del Servizio medico regionale dell’AI, ha pertinentemente rilevato che:

"  i documenti riguardanti la colecistectomia riguardano un intervento che determina una IL di breve durata ( a seconda del tipo di intervento -laparoscopico o con laparotomia). Nel caso specifico si è seguita una laparotomia per fuoriuscita di bile nell’addome, che si è poi risolto. Per questo motivo l’IL si è prolungata. Lo stato di salute era conosciuto al SAM (intervento di inizio anno – perizia con ultimo esame clinico febbraio 2003)." (cfr. XII/1).

                                         Pertanto, gli esiti dell’intervento in parola non hanno causato un’inabilità di lunga durata e quindi non hanno influenzato la capacità lavorativa globale.

                               2.8.   __________ è del parere che dalla lettura della perizia pluridisciplinare si possa conclude come non sia più in grado di intraprendere la sua originaria professione di venditrice e di esercitare unicamente al 50% quella di naturopata attualmente svolta.

L’assicurata ha fatto notare come nella perizia reumatologica il dr. __________ abbia precisato che “ sono da evitare lavori che richiedono spostamenti oltre 1 km al giorno, oppure spostamenti rapidi. Da evitare lavori che richiedono spostamenti su terreni accidentati. Da evitare attività che richiedano la posizione in piedi eccessivamente prolungata, oltre due ore al giorno ripartite nel corso della giornata” (cfr. rapporto 10 febbraio 2003 pag. 5 in fine). Questo non significa tuttavia che, come rettamente evidenziato dall’amministrazione nella decisione contestata, le succitate professioni non possano essere ritenute esigibili. Infatti, l’attività di venditrice non necessita di una postura eretta nell’arco di tutta la giornata lavorativa, considerato che nei momenti di deflusso della clientela, l’interessata può sedersi e scaricare il carico dorsale. Tantomeno sono richiesti spostamenti repentini, di lunga percorrenza, come pure dislocazioni su terreni accidentati. La professione svolta di naturopata è invece da considerare più adeguata alle condizioni dell’assicurata, poiché le consente ancor meglio di variare la posizione a dipendenza delle mansioni svolte. Essendo inoltre tale attività esercitata a titolo indipendente, l’interessata può facilmente organizzare il mansionario a dipendenza delle proprie esigenze. Del resto, proprio la necessità di introdurre brevi pause per cambiare la posizione ha indotto lo specialista in reumatologia a quantificare una limitazione di rendimento del 25%.

                                         Infine, non vi sono validi motivi che possano mettere in dubbio la valutazione globale sull’incapacità lavorativa fornita dal SAM. Al riguardo va segnalato che in una sentenza del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I 2002 pag. 485 seg., il TFA ha stabilito che per determinare il grado d’inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. L'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione. Nel caso in esame, dunque, i periti hanno ritenuto di non dover sommare le singole incapacità lavorative essendo la sintomatologia riconducibile essenzialmente allo stesso problema, ossia la sindrome algica al piede destro, da cui si è sviluppata una sindrome da dolore somatoforme (“ Le incapacità lavorative dei vari consulenti non sono sommabili, in quanto tutte espressione dello stesso problema, cioè della sindrome algica al piede destro, sulla base della quale si è sviluppata una sindrome da dolore somatoforme “, doc. _ pag. 28). Al riguardo, in sede di discussione, i periti del SAM hanno più precisamente evidenziato quanto segue:  

"  Siccome anche dal profilo reumatologico la patologia predominante è la sindrome da dolore somatoforme e la fibromialgia, entrambi espressione della patologia psichiatrica sopra menzionata, riteniamo che le due incapacità lavorative non debbano assolutamente essere sommate, in quanto espressione dello stesso disturbo.”  (Cfr. perizia SAM pag. 28 in alto).

(…)

"  Concordiamo con il nostro consulente dr. __________, il quale pure lui ritiene quale sintomatologia principale la sindrome algica al piede sin., come già ripreso e riassunto nel consulto reumatologico. L’inabilità lavorativa del 25% attestata dal nostro consulente neurologico non deve perciò essere sommata, in quanto espressione dello stesso sintomo già trattato nel capitolo precedente (quello inerente le affezioni reumatologiche, n.d.r.).” (cfr. perizia SAM pag. 28).

                                         L’incapacità lavorativa globale attestata dal SAM è quindi frutto di un’attenta valutazione medica che non presta fianco a critica alcuna. Né la ricorrente ha saputo portare validi elementi di natura medica atti a mettere perlomeno in dubbio l’esito della perizia.

In conclusione, tenuto conto della dettagliata e completa perizia del SAM, fondata sulle altrettante esaurienti valutazioni specialistiche, a cui va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che ____________ presenta un’incapacità al lavoro, e di guadagno, del 30% nella sua attuale professione di naturopata ed in altre attività leggere rispettose delle limitazioni funzionali descritte in sede medica. Non essendo raggiunto il grado minimo pensionabile del 40%, alla ricorrente non può essere riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità. Ne consegue che la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso dev’essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2003.54 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.03.2004 32.2003.54 — Swissrulings