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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.03.2004 32.2003.50

4. März 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,975 Wörter·~40 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2003.50   BS/tf

Lugano 4 marzo 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 giugno 2003 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 6 maggio 2003 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1958, è stato alle dipendenze dell’Hotel __________ a in qualità di portiere. In data 1° luglio 1002 è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale avvenuto in __________, a seguito del quale ha riportato una commozione cerebrale, una frattura del collo del femore sinistro, una frattura-lussazione complessa del piede sinistro, una contusione della parete toracica sinistra e, infine, una lacerazione al braccio sinistro.

Il caso è stato assunto dalla Cassa malati ________ nella sua qualità d’assicuratore LAINF, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative di corta durata, decidendo, tuttavia, in data 11 gennaio 1994, una riduzione del 20% per colpa grave.

                                         Per la copertura delle prestazioni di lunga durata, l’__________ ha invece stipulato un accordo di collaborazione con la __________. Quest’ultima, con decisione 20 giugno 1996, - confermata in sede di decisione su opposizione 29 ottobre 1996 ha assegnato all’assicurato una indennità per menomazione dell’integrità del 15% e negato il diritto alla rendita d’invalidità ritenendo che l’interessato avrebbe potuto ritrovare una piena capacità lavorativa nell’originaria attività lucrativa.

Con decisione 10 luglio 1996 l’__________ ha invece disposto l’estinzione del diritto all’indennità giornaliera con effetto immediato e l’assunzione dei costi di fisioterapia limitatamente al 50%, quest’ultimi successivamente riconosciuti integralmente, mediante decisione su opposizione 24 gennaio 1997.

Avverso le succitate due decisioni su opposizione l’assicurato, per il tramite di __________, ha inoltrato al TCA due distinti tempestivi ricorsi. Con atto 21 gennaio 1997 egli ha chiesto la condanna della __________ a corrispondergli una rendita d’invalidità del 69%, un’indennità per menomazione dell’integrità del 20% nonché a “... porre una riserva di rivalutazione della menomazione fisica per ciò che riguarda la sede coxofemorale (eventuale coxartrosi precoce o necrosi del femore)” e l’annullamento retroattivo della “... decisione relativa alla riduzione delle prestazioni in contanti per colpa grave”, così come il rimborso dell’importo di fr. 638.55, corrispondente al costo della perizia di parte eseguita dal dottor __________ in data 10 gennaio 1997.

                                         Nel successivo ricorso 4 marzo 1997 __________ ha postulato che l’__________ venisse obbligata a riprendere il versamento dell’indennità giornaliera e ad assumersi i costi della cura medica, il tutto sino all’assegnazione della rendita d’invalidità. D’altro canto, l’insorgente ha, nuovamente, preteso l’annullamento della decisione 11 gennaio 1994, mediante la quale l’_________ aveva ridotto le prestazioni in contanti del 20% per negligenza grave, nonché il rimborso di fr. 638.55, costo della perizia di parte redatta dal dottor __________.

Congiunte le due procedura, con sentenza 7 giugno 1999 questo Tribunale ha statuito nel modo seguente:

“1.-Nella misura in cui l’assicurato ha postulato l’annullamento

della decisione 11.1.1994 della Cassa malati __________, il ricorso 4.3.1997 é irricevibile. Nella misura in cui l’assicurato ha preteso il rimborso dei costi della perizia 10.1.1997 del dottor __________, il ricorso 4.3.1997 é respinto. Per il resto, il ricorso 4.3.1997 é stralciato dai ruoli poiché privo d’oggetto.                                  

2.- Nella misura in cui l’assicurato ha postulato l’annullamento della

decisione 11.1.1994 della Cassa malati __________, il ricorso 21.1.1997 é irricevibile.

Nella misura in cui l’assicurato ha preteso il rimborso dei costi della perizia 10.1.1997 del dottor __________ ed il versamento di un’IMI del 20%, il ricorso 4.3.1997 é respinto. Per il resto, il ricorso 21.1.1997 é parzialmente accolto. Di conseguenza, la __________ é condannata a riconoscere all’assicurato una rendita d’invalidità del 50%.

3.-Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a

carico dello Stato. La __________ é tenuta a versare all’assicurato fr. 600.-- a titolo di ripetibili.” (inc. 35.1997.10 + 25).

                                         Infine, adito dalla __________, con sentenza 13 gennaio 2000 il TFA ha respinto il ricorso e confermato la pronunzia cantonale (U 284/99).

                               1.2.   Parallelamente alla procedura LAINF, con domanda 1° settembre 1993 __________ ha chiesto di essere posto al beneficio di prestazioni assicurative AI per adulti (doc. _).

Con proposta di decisione del 29 settembre 1999, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha stabilito quanto segue:

"  Il grado d’invalidità, determinato in base all’art. 4 LAI, viene fissato all’80% con diritto alla rendita intera a decorrere dal 1° luglio 1993; al 50% con diritto alla mezza rendita dal 1° dicembre 1998. L’assicurato è stato vittima di un infortunio stradale il mese di luglio 1992. Il diritto alla rendita nasce dopo un anno di attesa, giusta l’art. 29, cpv. 1, lett.b LAI. Dal 1° luglio 1993 l’assicurato ha diritto alla rendita d’invalidità intera. A decorrere dal 1° novembre 1996 il grado d’invalidità viene ridotto al 50% sulla base della sentenza del TCA del 7 giugno 1999. Il 24 settembre 1998 l’assicurato è stato sottoposto a un intervento di ernia discale. Conseguentemente l’incapacità lavorativa è nuovamente completa. L’aumento viene corrisposto a decorrere dal 1° dicembre 1998, tre mesi dopo l’intervento.” (Doc. _)

                                         Quanto sopra, incluse le rispettive rendite completive per la moglie e per i figli, è stato formalizzato dall’amministrazione con diciannove decisioni datate 21 aprile 2000 (doc. _).

                               1.3.   Ritenuto come lo stato di salute dell’assicurato non si fosse completamente stabilizzato, l’amministrazione ha subito iniziato una procedura di revisione della rendita, predisponendo fra l’altro un accertamento medico-professionale presso il centro __________. Con rapporto 4 luglio 2000 i responsabili del menzionato centro hanno concluso che l’assicurato presenta un’abilità del 50% in attività leggere (cfr. il referto sub doc. _).

Sulla base delle risultanze _________ , il consulente in integrazione professionale ha poi proceduto al raffronto dei redditi determinando un grado d’inabilità del 63% (doc. _).

Di conseguenza, con progetto di decisione 5 ottobre 2001 l’UAI ha ridotto a metà la rendita intera finora percepita da __________ adducendo la seguente motivazione:

"  Dagli accertamenti effettuati e dalla documentazione medica all'incarto rileviamo che è esigibile che l'assicurato svolga un'attività leggera, ripetitiva e semplice, in misura del 50%. Senza il danno alla salute, nell'attività svolta in precedenza, lo stipendio attuale annuo ammonterebbe a Fr. 45'500, mentre quello ottenibile oggi in un'attività come descritta sopra e per cui non è necessaria una qualifica specifica, è di Fr. 16'836. Dal confronto di questi redditi si ricava una perdita di guadagno del 63%. Visto quanto precede, l'attuale grado d'invalidità, corrispondente ad una mezza rendita, viene ridotto, con decorrenza secondo i termini di legge. L'importo della mezza rendita corrisponde alla metà di quello di cui ha beneficiato finora.

Reddito annuo ragionevolmente esigibile

proveniente da un'attività lucrativa                        franchi

senza invalidità                                                      45500

con invalidità                                                          16836

perdita di guadagno/grado d'invalidità                   28664   =   63%

La riduzione della prestazione sarà effettiva a partire dal primo giorno del secondo mese seguente la notifica della presente decisione." (Doc. _)

                                         Tale progetto di decisione è stato poi annullato, avendo l’assicurato nel frattempo subito un infarto.

                               1.4.   Dopo aver proceduto ad accertamenti medici suppletivi, tra cui uno presso il cardiologo curante, con progetto di decisione 24 settembre 2002 l’UAI ha confermato la riduzione della rendita sulla base delle medesime considerazioni riportate nella delibera (annullata) del 5 ottobre 2001, precisando tuttavia che “ la malattia coronarica (piccolo infarto il 12.10.2001) ha causato una totale incapacità lavorativa e di guadagno per un periodo di 3 mesi “ e che “questo evento non ha variato le limitazioni funzionali in attività leggere esposte in precedenza” (doc. _).

                                         Con decisione formale 24 gennaio 2003 l’amministrazione ha confermato l’erogazione della mezza rendita dal 1° marzo 2003 (grado d’invalidità del 63%), togliendo contestualmente l’effetto sospensivo ad un’eventuale opposizione (_).

Con atto 5 marzo 2003 __________, rappresentato da __________, facendo segnatamente riferimento alla perizia privata 27 gennaio 2003 del dr. __________, ha invece chiesto il ripristino della rendita intera (doc. _).

Interpretato l’invio della succitata perizia, avvenuto il 31 gennaio 2003, quale volontà di interporre opposizione e rilevato come a suo tempo all’interessato non sia stato impartito alcun termine per completarla, l’amministrazione ha considerato lo scritto 5 marzo 2003 alla stregua di una valida e tempestiva opposizione (cfr. decisione su opposizione 6 maggio 2003 pag. 3, doc. _).

Pertanto, con decisione su opposizione 6 maggio 2003 l’UAI ha confermato il proprio operato, motivando:

"  In concreto, l'assicurato è stato ritenuto medicalmente abile al 50% nell'ambito di attività che non comportino importanti sforzi fisici, ed offrano la possibilità di variare posizione.

Riesaminato il caso, lo scrivente Ufficio non ravvede valide motivazioni che possano indurre a modificare il giudizio espresso. Una prima valutazione in tal senso è stata espressa dal _________, il quale ha proceduto non solo ad una valutazione medico-teorica, bensì anche ad un accertamento pratico.

Il medesimo grado di inabilità è in seguito stato espresso anche dal dottor __________.

Per quanto attiene poi ai disturbi cardiaci di recente insorgenza, si rammenta che il cardiologo occupatosi del caso non ha ritenuto che l'impatto della patologia fosse tale da influenzare la capacità lavorativa dell'assicurato.

A medesima conclusione è infine giunto anche il Servizio medico regionale, al quale il caso è stato più volte sottoposto.

Il medesimo Servizio ha d'altro lato avuto modo di valutare la perizia presentata dal dottor __________, giungendo alla conclusione che le diagnosi poste da quest'ultimo non differiscono da quelle già considerate dall'amministrazione. In altri termini la perizia offerta non ha presentato nuovi elementi di giudizio che necessitino di un'ulteriore valutazione.

Per quanto attiene all'aspetto economico, il consulente in integrazione ha stabilito sussistere un grado di invalidità pari al 63%.

Al proposito giova specificare che il grado di invalidità così stabilito determina la perdita di guadagno che il danno alla salute ha comportato. Come già accennato, tale grado si ottiene dal paragone del reddito conseguito prima dell'insorgere del danno alla salute, con quello che l'assicurato potrebbe teoricamente conseguire attualmente nell'ambito di un'attività adeguata al proprio stato valetudinario.

Tale valutazione differisce quindi completamente da quella esposta al paragrafo precedente, che determina dal punto di vista medico in quale misura l'assicurato è ancora in grado di svolgere un'attività adeguata.

Ne discende che in concreto non sussiste alcuna incongruenza fra i due gradi di inabilità, riferendosi l'uno all'aspetto medico, l'altro a quello economico.

Per quel che concerne poi la contestazione relativa all'idoneità dei posti di lavoro, si rileva che il compito del consulente in integrazione professionale consiste proprio nel determinare se il danno alla salute consente comunque all'assicurato un reinserimento nel mondo del lavoro. In caso affermativo potranno quindi essere applicate  delle basi di calcolo teoriche.

Il consulente è altresì la persona di riferimento allorquando si tratta di determinare quali professioni sono esigibili in ragione del danno alla salute presentato.

L'amministrazione ad ogni modo non si scosta dal giudizio specialistico espresso dal consulente se non ravvede valide ragioni che inducano a dubitare della bontà della valutazione.

In casu non si ritiene vi siano elementi atti a far ritenere inadeguate le professioni proposte, anche considerando le obiezioni sollevate in sede di opposizione, comunque formulate in modo generico, e non sostenute da riscontri oggettivi.

Per quel che concerne inoltre la richiesta di precisi nominativi relativi a datori di lavoro che potrebbero entrare in linea di conto, si rileva che l'amministrazione può limitarsi a stabilire in abstracto la capacità di guadagno, non essendo quindi tenuta a reperire posti di lavoro concreti.

Anche da questo punto di vista la decisione risulta quindi corretta, meritando conseguentemente piena conferma.

L'assicurato ha altresì richiesto un colloquio, al fine di poter discutere del caso.

Esaminata la fattispecie, lo scrivente Ufficio non ravvede la necessità di chiarire ulteriormente i fatti, che risultano già sufficientemente descritti nella documentazione agli atti.

Resta beninteso salvaguardata la facoltà dell'assicurato di domandare in ogni tempo ulteriori ragguagli od informazioni dei quali necessitasse." (Doc. _)

                               1.5.   Contro la succitata decisione __________, sempre rappresentato da __________, ha presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso. Protestando spese, tasse e ripetibili, il ricorrente ha chiesto il ripristino della rendita intera, nonché l’assunzione dell’UAI dei costi relativi alla perizia 27 gennaio 2003 del dr. __________. A motivazione delle richieste ricorsuali, l’assicurato ha rilevato che:

"  Al sig. __________ è stata elargita una rendita intera (grado di invalidità 80%) con decisione emessa il 21.04.2000.

Solo pochi mesi dopo il mio assistito veniva sottoposto ad un accertamento medico-professionale presso il centro __________. Dal rapporto redatto è emerso che il sig. __________ avrebbe potuto svolgere un'attività leggera nella misura del 50% (attività prevalentemente seduto).

Nel corso del mese di ottobre 2001 veniva emesso un progetto di decisione con un grado di invalidità pari al 63%. Progetto sospeso in seguito all'infarto che ha subito il mio patrocinato in data 12.10.2001.

Nel rapporto del Dr. __________ del 22.11.1999 veniva precisato che il sig. __________, oltre alle lesioni conosciute bisognava considerare pure l'aspetto psico-sociale (fatto da me segnalato nel precedente ricorso contro l'assicuratore LAINF). Chiedo quindi che venga eseguita una perizia psichiatrica ordinata dalla codesta istanza che però ritengo si possa evitare considerato la minima differenza di percentuale di invalidità per ripristinare la rendita intera.

Il citato medico, in un ulteriore rapporto datato 26.11.2001, sconfessava quanto asserito dall'Istituto __________ e cioè che l'attività che avrebbe potuto svolgere il ricorrente era piuttosto prevalentemente in movimento o comunque prevalentemente in movimento, e che in questo caso non dovrebbero esserci problemi per svolgere un'attività al 50% (ha usato comunque il condizionale).

Mi chiedo quindi come mai i pareri sono così contrastanti, o l'attività deve essere prevalentemente seduta o in movimento. Nel rapporto del Dr. __________ (allegato _) si rileva che il sig. __________, considerati tutti i disturbi fisici, può esercitare un'attività leggera, con l'impossibilità di restare in posizione seduta per più di 10-15 minuti, in posizione eretta a lungo e a deambulare a lungo. A complicare il tutto vi è il fatto che il ricorrente a difficoltà a riposare durante la notte a causa di continui risvegli causati dai dolori fisici.

L'AI nella sua decisione su opposizione cita che nel suo rapporto peritale il Dr. __________ (specialista in infortunistica riconosciuto nel nostro Cantone) non apporta nuovi elementi che non sono già stati riscontrati dal loro servizio medico. Il Dr. __________ ha chiaramente precisato che la loro decisione è basata da una visita non recente e priva di qualsivoglia riscontro di carico di lavoro. Inoltre, ha ritenuto che le argomentazioni sostenute da AI circa la decisione emanata non siano convincenti puntualizzando che le limitazioni concorrono a determinare un grado d'invalidità ben superiore al 63%, decretato da AI su un calcolo prettamente aritmetico che non ha considerato gli effettivi impedimenti del sig. __________.

Già in sede di decisione LAINF ho avuto modo di presentare ricorso presso codesto tribunale avverso il relativo assicuratore sociale (__________). In sede di giudizio le mie argomentazioni per una invalidità  esclusivamente per i postumi d'infortunio, furono accettate. Ciò ha condotto l'assicuratore a statuire una rendita lainf pari al 50%.

Ora la situazione, come nota all'AI e bene indicata agli atti, è aggravata da stati di malattia di certa significativa rilevanza. Al tutto si aggiungano le componenti psichiche bellamente trascurate dall'assicuratore sociale." (Doc. _)

                               1.6.   Mediante risposta di causa 11 giugno 2003 l’amministrazione, confermando quanto riportato nella decisione su opposizione, ha postulato la reiezione del ricorso e contestato di dover rifondere le spese della perizia privata del dr. __________.

                               1.7.   Con atto 23 giugno 2003 il rappresentante dell’assicurato ha sostanzialmente ribadito le richieste e le argomentazioni ricorsuali (V) ed il 9 febbraio 2004 ha trasmesso un certificato del dr. __________ (VIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   In sede di opposizione __________ ha fatto presente di essere “a disposizione per un colloquio con la vostra consulente professionale affinché la stessa possa valutare di persona l’effettiva collocabilità del signor __________ ” (doc. _).

Occorre innanzitutto precisare che ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 LPGA le parti hanno il diritto di essere sentite, mentre al capoverso 2 è precisato che non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione (sulla portata limitata dell’art. 42 cpv. 2 LPGA, cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 42, n. 7 e n. 19-23).

                                         Nel caso in esame, a prescindere dal fatto che la richiesta di essere sentito da un funzionario è stata formulata in via eventuale, dagli atti risulta tuttavia come l’assicurato abbia avuto l’opportunità di potersi esprimere per iscritto in merito alla presente fattispecie (cfr. ad esempio doc. _ e, da ultimo, tramite l’opposizione), presentandosi tra l’altro personalmente allo sportello dell’UAI (doc. _), oltre ad essere stato più volte reso edotto sull’andamento e sull’esito della procedura (doc. _).

Né del resto un eventuale colloquio con la consulente in integrazione professionale sarebbe stato necessario per accertare l’esigibilità lavorativa, visto che l’amministrazione ha fondato il proprio giudizio sulla nutrita documentazione medica (sul principio della valutazione anticipata delle prove durante la procedura amministrativa: cfr. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 450, pag. 212 con riferimenti).

                                         Nel merito

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003. Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.4.   Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione l’amministrazione ha ridotto, in via di revisione, la rendita intera a  metà rendita.

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.6.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (cfr. art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

                                         Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St.; RCC 1984 pag. 137).

                               2.7.   La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4). Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti; DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

                                2.8   Nella fattispecie in esame, con le decisioni 21 aprile 2000, (cresciute in giudicato) l’UAI aveva riconosciuto a __________, sulla base degli atti raccolti dall’assicuratore infortuni, una rendita intera dal 1° luglio 1993. A seguito della citata STCA 7 giugno 1999, resa in ambito LAINF (cfr. consid. 1.1), la rendita è stata ridotta a metà dal 1° novembre 1996. Essendo stato l’assicurato in data 24 settembre 1998 sottoposto ad un intervento di ernia al disco, i cui postumi gli hanno procurato una completa inabilità lavorativa, a partire dal 1° dicembre 1998 gli è stata riconosciuta nuovamente una rendita intera.

Occorre qui precisare che, secondo la giurisprudenza, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione invalidità coincide di massima con quella vigente in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale , addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135 consid. 4d, 126 V 291 consid. 2a, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali (DTF 127 V 135 consid. 4d, 126 V 291 consid. 2c). Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno. Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale (DTF 127 V 135 consid. 4d, 126 V 293 consid. 2d). Secondo la giurisprudenza, non sono tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135 consid.4d; 126 V 292 consid. 2b, 119 V 471 consid. 2b).

                               2.9.   Come detto al consid. 1.1, nell’ambito della causa LAINF questo TCA ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del Zentrum für Medizinische Begutachtung (ZMB) di Basilea.

                                         Con rapporto 3 dicembre 1998, i periti basilesi - dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l’anamnesi ed aver altrettanto puntualmente descritto lo status ortopedico, neurologico e psichiatrico - hanno posto le diagnosi riportate qui sotto, distinguendo i disturbi di carattere morboso da quelli di natura post-infortunistica, quest’ultimi divisi tra quelli che incidono sulla capacità lavorativa dell’insorgente e quelli che, invece, su tale aspetto non hanno alcuna rilevanza:

"  4. Diagnosen

4.1.     Unfallbedingte Hauptdiagnosen, mit Einfluss auf die

           Arbeisfähigkeit

           - Zustand nach mehrfachen Gelenk - und Skelettverletzungen

             am linken Mittel- und Vorfuss

           - mit Belastungsschmerzen besonders am Vorfuss

           - belastungsund bewegungsabhängigen Beschwerden im                   Mittelfuss bei posttraumatischen Arthrosen in den                                           Tarsometatarsalgelenken II bis IV

           - Leichtgradige motorische sowie sensible Residuen einer                            Ischiadicusläsion am linken Bein

           - Anhaltende somatoforme Schmerzstörung

4.2.     Unfallbedingte Nebendiagnosen, ohne Einfluss auf die Arbeisfähigkeit

           - Zustand nach Schenkelhalsfraktur links

           - nach Osteosynthese mit Verschraubung

           - mit vollständiger Heilung, jedoch mit leicht eingeschränkter                  Innenrotation im Hüftgelenk

           - Tendoperiostose, besonders links an der hinteren Spina iliaca

4.3.     Unfallfremde Diagnosen, alle ohne Einfluss auf die        Arbeisfähigkeit

           - Coalitio calcaneo-navicularis beidseits

           - Kongenitale Missbildung mit sekundärer Arthrose im linken                         Intervertebralgelenk L5/S1

           - Adipositas (cfr. STCA 7 giugno 1999 pag. 14).

                                         Essi hanno avuto modo d’affermare che l’infortunio del 1992 rappresenta la causa sostanziale degli accertati disturbi alla salute e che le diagnosi extra-infortunistiche sono praticamente prive di significato se raffrontate a quelle di carattere infortunistico (cfr. STCA 7 giugno 1999 pag. 16).

                                         Riguardo agli effetti delle succitate patologie sulla capacità lavorativa, gli specialisti del ZMB hanno manifestato il parere secondo cui ___________ continua a presentare un danno alla salute - tanto di natura organica quanto di carattere psichico - che si trova, con verosimiglianza preponderante, in una relazione di causalità naturale con l’infortunio 1° luglio 1992. Il TCA ha, da parte sua, stabilito che tale danno costituisce pure una conseguenza adeguata dell’evento assicurato. A causa di ciò, __________ é stato ritenuto parzialmente inabile al lavoro (50%, di cui il 20% é provocato dai disturbi somatici ed il 30% dalla diagnosticata persistente sindrome dolorifica somatoforme) nella sua originaria professione di portiere d’hôtel, così come in altre attività a lui accessibili, con il conseguente riconoscimento di una rendita per un grado d’invalidità del 50% (cfr. STCA 7 giugno 1999 pag. 26).

                             2.10.   In sede di revisione AI, il 6 ottobre 1999 l’amministrazione si è dapprima rivolta al dr. __________, specialista in neurochirugia, per accertare se lo stato di salute dell’assicurato, a seguito dell’intervento all’ernia del disco (24 settembre 1998) ed il relativo decorso postoperatorio, giustificava ancora l’erogazione di una rendita intera, riconosciuta dal 1° dicembre 1998 (doc. _).

Con scritto 22 ottobre 1999, il succitato specialista, precisato che dopo l’intervento del 1998 “il paziente non accusa più dolori alla gamba ma unicamente alla dolori lombari”, ha fatto presente quanto segue (sottolineatura del redattore):

"  Come apprendo dal vostro scritto, in seguito a quest'intervento il paziente ha usufruito di una rendita intera. Non ero a conoscenza di questo fatto. Non sono assolutamente stupito che il paziente abbia un decorso postoperatorio sfavorevole e in maniera abbastanza evidente. Infatti, non può assolutamente essere nel suo interesse sentirsi meglio per poi perdere la rendita intera. La possibilità che il paziente possa riprendere un'attività lavorativa dopo 7 anni d'inabilità è una questione teorica. Del resto, sono convinto che dopo quest'intervento una capacità lavorativa del 50% sia realizzabile. A mio modo di vedere, il paziente potrebbe ancora essere impiegato in attività molto leggere, nelle quali non debba sollevare ripetutamente dei pesi o non debba ripetutamente effettuare dei movimenti di flessione e di rotazione. L'ergonomia ha quindi un ruolo importante. E' altrettanto importante che possa svolgere un'attività mista, nella quale sia in parte seduto ed in parte in movimento. Trattandosi soprattutto di un dolore lombare, quindi indotto da una certa discopatia degenerativa, l'attività in movimento è senz'altro auspicabile.

Sono comunque convinto che per valutare la capacità lavorativa residuale non sia sufficiente la valutazione somatica, ma bisognerebbe tener conto anche dell'aspetto psico-sociale del paziente. Lascio a voi comunque provvedere in tal senso, qualora lo riteneste opportuno." (Doc. _)

                                         L’UAI ha poi disposto un accertamento medico-professionale presso il __________, dove l’assicurato ha soggiornato per venti giorni. Nel dettagliato rapporto 4 luglio 2000 gli esperti hanno compiutamente valutato lo status, tenendo fra l’altro in considerazione la citata perizia __________, e proceduto ad un approfondito esame professionale. Essi hanno concluso che il peritando presenta una capacità lavorativa del 50% in attività leggere prevalentemente sedentarie, con possibilità di poter muovere la posizione assunta, indicando quale professione adeguata quella di addetto alle macchine industriali, come pure semplici lavori di montaggio medio-leggeri (“ Aus medizinischer Sicht kann Herr __________ leichte Arbeiten in vorwiegend sitzender Position verrichten mit der Möglichkeit, Positionswechsel einzunehmen. Während einer täglichen Presenzzeit von 6 Stunden kann er eine Gesamtleistung von 50% errichten. In Frage kommen Arbeitsplätze an eingestellten Maschinen (Stanzen, Prägen, Tamponieren) oder einfache mittelbis grobmanuelle Montagetätigkeiten “ cfr. referto citato sub doc. _).

Sulla base di questo accertamento, con rapporto 31 gennaio 2001 il consulente in integrazione professionale, procedendo all’usuale raffronto dei redditi, ha determinato un’invalidità del 63%, facendo presente:

"  Dal rapporto del Centro __________, risulta che l'assicurato può eseguire lavori leggeri, in prevalenza seduto ma con la possibilità di muoversi, che implichino motricità mediogrezza. In tali attività, il rendimento equivale al 50%.

La media ESS riguardante attività ripetitive e semplici è fissata in fr. 3'611.- mensili. Considerando la limitazione del 50%, otteniamo fr. 1'805.50 mensili. Tenendo presente che il signor __________ può svolgere solo attività leggere, che è straniero e che si tratta di un primo stipendio, calcolo una riduzione ulteriore del 24%, giungendo così a fr. 1'403.- mensili pari a fr. 16'836.- annui.

Nella sua precedente attività, senza il danno alla salute, il signor __________ potrebbe oggi guadagnare fr. 45'500.- annui. In attività adeguate, tenute presenti le limitazioni di cui sopra, il reddito è di fr. 16'836.- annui.

La CGR risulta dunque essere del 37%." (Doc. _)

                                         Venuta a conoscenza di un infarto subito dall’assicurato, che ha portato all’annullamento del progetto di decisione 5 ottobre 2001, l’amministrazione ha disposto degli accertamenti cardiologici. Con rapporto 15 gennaio 2002 il dr. __________ del __________ ha in particolare specificato che “l’attuale quadro angiografico non dovrebbe compromettere né la qualità di vita né la capacità lavorativa “, facendo notare di non aver disposto, dopo la dimissione del paziente dal citato centro, ulteriori controlli (doc. _).

                                         Nuovamente interpellato dall’UAI, con rapporto 26 novembre 2001 il dr. __________ ha fra l’altro precisato (sottolineatura del redattore):

"  A mio modo di vedere il paziente può senz'altro svolgere un'attività residuale, leggera non dovendo sollevare pesi eccessivi e con un'ergonomia favorevole, quindi evitando soprattutto movimenti di flessione e torsione ripetitivi e sotto carico. Tenendo conto del fatto che il paziente soffre attualmente in maniera determinante di una sintomatologia lombovertebrale per discopatia e non tanto per una problematica d'ernia del disco, i dolori clinici dominanti consistono quindi in dolori lombari in posizioni statiche. In questo caso l'attività lavorativa residuale dev'essere tale da permettere al paziente di alternare in maniera molto frequente posizioni statiche ed in movimento. Contrariamente a quanto afferma la __________ sono dell'opinione che l'attività lavorativa non dev'essere prevalentemente seduta ma piuttosto in movimento o comunque prevalentemente in movimento, in questo caso non dovrebbero esserci problemi eccessivi per lo svolgimento di un lavoro al 50%." (Doc. _)

                                         Il 31 gennaio 2003 __________ ha prodotto una perizia privata a cura del dr. __________, esperto in medicina infortunistica. Nel referto 27 gennaio 2003, circa gli impedimenti e l’esigibilità lavorativa, il succitato medico ha concluso come segue:

"  Si ricorda che il signor __________ ha lavorato in qualità di portiere di notte con compiti di servizio al banco, trasporto di bagagli, lavori di pulizia di scale, del giardino, aiuto in lavanderia.

Rispetto l'attuale rilevamento clinico e radiologico si può affermare che sono subentrate due nuove patologie: la malattia cardiaca per la quale è consigliabile che il paziente si astenga da lavori pesanti e/o medio-pesanti nonché la sindrome lomboischialgica radicolare S1 con impossibilità a rimanere in posizione seduta per oltre 10-15 minuti, a riposare durante la notte a causa di risvegli ripetuti ogni 3 ore circa. A seguito poi dei postumi infortunistici interessanti il piede sinistro, il peritando è impossibilitato a rimanere in posizione eretta prolungata e a deambulare a lungo.

Ritenuto quindi queste componenti, ci si chiede obiettivamente quali siano le esigibilità concrete per questa persona.

Ricordiamo che la decisione AI è fondata su una visita non recente ed è priva di qualsivoglia riscontro di carico di lavoro: si ribadisce come l'insieme della situazione non comporti soltanto una difficoltà del paziente a rimanere in piedi bensì vi sono impedimenti sia a rimanere in piedi come pure in posizione seduta, ad eseguire lavori medio o medio pesanti a causa della malattia cardiaca associati a disturbi al riposo notturno." (Doc. _)

                                         Dopo aver sottoposto il dossier all’esame del proprio Servizio medico regionale (SMR) – secondo cui la perizia del dr. __________, in merito alle limitazioni lavorative, non differisce dalle conclusioni esposte nel 2001 dal dr. __________ (doc. _) - l’UAI ha confermato la limitazione di rendimento al 50% in attività leggere ergonomicamente adeguate ed il conseguente grado d’invalidità del 63% proposto dal consulente in integrazione professionale.

                             2.11.   Occorre innanzitutto rilevare che dall’esame della nutrita documentazione medica, il decorso dell’operazione all’ernia al disco (settembre 1998) non giustifica più l’erogazione di una rendita intera, poiché rispetto al mese di dicembre 1998 (momento in cui l’amministrazione ha riconosciuto una totale incapacità lavorativa) è subentrato un duraturo miglioramento della situazione invalidante. Infatti, da una parte, il dr. __________ ha evidenziato l’esito favorevole dell’intervento chirurgico in parola [ “ Nelle ultime visite, a partire da dicembre 1998, il paziente non accusa più dolori alla gamba ma unicamente lombari “ (rapporto 22 novembre 1999, doc. _); “ Dopo l’intervento del 98 il decorso postoperatorio è stato abbastanza favorevole con dolori lombari residuali ma in assenza di dolori radicolari” (rapporto 26 novembre 2001, doc. _)]. Dall’altra, la valutazione fatta dal neurochirurgo in merito alla residua capacità lavorativa (50%) in attività leggere ergonomicamente favorevoli, rispecchia sostanzialmente le conclusioni della perizia 3 dicembre 1998 del __________ e quella del 4 luglio 2000 del __________ ( “ Del resto, sono convinto che dopo quest’intervento – quello relativo all’ernia del disco, ndr – una capacità lavorativa del 50% sia realizzabile. A mio modo di vedere, il paziente potrebbe ancora essere impiegato in attività molto leggere nelle quali non debba sollevare ripetutamente dei pesi e non debba ripetutamente effettuare movimenti di flessione e di rotazione … È altrettanto importante che possa svolgere un’attività mista, nella quale sia in parte seduto ed in parte in movimento.” cfr. rapporto 22 novembre 1999, doc. _). Inoltre, la descrizione delle attività lavorative ancora esigibili fornita dal dr. __________, dovuta principalmente alla sintomatologia lombovertebrale, corrisponde a quella fornita dal __________, almeno per quel che concerne la tipologia leggera con possibilità di alternare la postura; ciò non è invece il caso per quanto riguarda la caratteristica prevalentemente sedentaria delle attività stesse (“In questo caso l’attività lavorativa residuale dev’essere tale da permettere al paziente di alternare in maniera molto frequente posizione statiche ed in movimento. Contrariamente a quanto afferma il __________ sono dell’opinione che l’attività lavorativa non dev’essere prevalentemente seduta ma piuttosto in movimento o comunque prevalentemente in movimento, in questo caso non dovrebbero esserci problemi eccessivi per lo svolgimento di un lavoro al 50%", cfr. rapporto 26 novembre 2001, doc. _). Orbene, a prescindere dal fatto che la valutazione del citato centro è stata eseguita dopo un soggiorno dell’assicurato durato ben venti giorni, determinante è che le professioni giudicate esigibili sia dal __________ (cfr. consid. 2.10) che dall’UAI nello scritto 19 febbraio 2003 (doc. _) sono da considerare confacenti allo stato di salute del ricorrente, nella misura del 50%, ritenuto che i lavori leggeri industriali, nonché quelli di assemblaggio permettono certamente di alternare la posizione da seduta ad eretta e non comportano il sollevamento di pesi eccessivi.

                             2.12.   L’assicurato ha fatto riferimento alla perizia privata 27 gennaio 2003 del dr. __________.

Seppur partendo sostanzialmente dal medesimo status clinico accertato dai sanitari che l’hanno preceduto, il suddetto medico ha fornito un elenco di limitazioni più restrittive di quelle accertare, ad esempio, dal dr. __________. Egli ha infatti evidenziato che il paziente non può rimanere in posizione seduta per oltre 10/15 minuti, riposare tutta la notte a causa di risvegli ripetuti ogni 3 ore circa, assumere una postura eretta prolungata e deambulare a lungo. Va qui tenuto presente che nel recente certificato 19 febbraio 2004, redatto a seguito di una risonanza magnetica del rachide lombare eseguita il 14 gennaio 2004, il neurochirurgo non ha riscontrato un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente rispetto all’ultima certificazione del 2001, avendo infatti confermato la stazionarietà delle affezioni invalidanti. Egli ha in particolare evidenziato (sottolineature del redattore):

"  La situazione attuale è invariata con un paziente che lamenta dolori lombari sotto carico ed in posizioni statiche, ovviamente indotti da discopatia L5/S1 e dolori alla gamba sinistra in maniera diffusa con una parestesia residuale nella parte distale di S1 che comunque non mi sembra cambiata dal 2000 ad oggi. Anche la nuova RM del rachide lombare non è sostanzialmente cambiata e riconferma aderenze periradicolari S1 a sinistra e lo stesso piccolo frammento ernario che non comprime direttamente la radice. Evidentemente, tenendo conto della presenza delle aderenze non è da escludere che questo piccolo frammento causi delle irritazioni.” (Doc. _).

                                         Pertanto, visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di ritenere il ricorrente abile al 50% in attività leggere ergonomicamente adeguate, basata su approfonditi ed esaurienti accertamenti singolarmente menzionati nei considerandi precedenti, non può che essere confermata.

Infine, per completezza, va detto che dagli atti non risulta come la problematica cardiaca susseguita ad un piccolo infarto subito il 12 ottobre 2001 abbia avuto delle ripercussioni durature sulla capacità lavorativa (cfr. certificato 15 gennaio 2002 del dr. __________, capo del servizio di cardiologia al __________, doc. _, riportato al consid. 2.10), né del resto il ricorrente ha sostenuto il contrario.

                             2.13.   Nel gravame __________ ha evendenziato la natura extra somatica delle affezioni invalidanti, sottolineando come nel già citato rapporto 22 novembre 1999 il dr. __________ aveva fatto presente di dover tener conto dell’aspetto pscico-sociale per poter valutare globalmente la capacità lavorativa residuale.

Premesso che, secondo costante giurisprudenza, un’affezione psichica presenta un carattere invalidante se il danno è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 299 consid. 4c; 102 V 165; ZAK 1984 pag. 607; Pratique VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b), dalla perizia 3 dicembre 1998 del ZMB, ordinata da questa Corte nell’ambito della vertenza LAINF, è risultato come l’assicurato presenti una persistente sindrome dolorifica somatoforme (in merito al carattere invalidante di una simile sindrome cfr. VSI 2000 pag. 149; STFA 3 dicembre 2003 nella causa Z consid. 6.1. con riferimenti, I 506/03 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003 pag. 127), la cui sola affezione, secondo i periti, giustificava un’inabilità lavorativa del 30% (cfr. STCA 7 giugno 1999 pag. 26)

Al riguardo, nella perizia 4 luglio 2000 gli esperti del _________ hanno sostenuto come negli ultimi due anni la sindrome da dolore somatoforme abbia perso d’importanza ( “Die anhaltende somatoforme Schmerzstörung fällt unserer Meinung noch weniger ins Gewicht als vor zwei Jahren. Eine gewisse bewusstseinsnahe Verdeutlichung scheint uns gegeben.”; perizia pag. 5).

                                         Vero che nei diversi certificati medici citati in precedenza non viene riportata la patologia psichiatrica in discussione, ma è altrettanto vero che dall’inserto non risulta come, successivamente alla perizia giudiziaria del __________, __________ sia stato visitato da uno specialista del danno alla salute che ci interessa. Considerato del resto che per la sola componente somatica l’assicurato è da considerare abile al 50% in attività lavorative adeguate, occorre pertanto accertare, mediante una valutazione psichiatrica, se la sindrome somatoforme continua ad essere invalidante ai sensi della giurisprudenza ed in che misura.

                                         Annullata la decisione contestata e parzialmente accolto il ricorso, gli atti sono da rinviare all’amministrazione affinché proceda conformemente a quanto sopra indicato. Sulla base delle risultanze psichiatriche, l’UAI determinerà in seguito, globalmente, il grado d’incapacità al guadagno dell’assicurato, tenendo tuttavia conto delle limitazioni di rendimento dovute alle affezioni somatiche descritte nel considerando precedente, per poi valutare se vi sono effettivamente i presupposti per ridurre, in via di revisione, la rendita d’invalidità.

                             2.14.   __________ ha chiesto che l’UAI si assumi i costi della perizia 27 gennaio 2003 del dr. __________.

Secondo l’art. 45 cpv. 1 LPGA, l’assicuratore assume le spese per l’accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate successivamente.

                                         In tal senso, l’art. 78 cpv. 3 OAI sancisce che le spese dei provvedimenti d’accertamento sono assunte dall’assicurazione se questi furono ordinati dall’ufficio AI o, altrimenti, se erano indispensabili all’erogazione delle prestazioni, oppure erano inerenti ai provvedimenti integrativi concessi in seguito.

Visto quanto riportato al consid. 2.12, è evidente che il referto del dr. _________ non sia stato indispensabile per delucidare dal profilo medico la fattispecie in esame, motivo per cui la richiesta del ricorrente deve essere respinta.

                             2.15.   Da ultimo, il ricorrente ha postulato la rifusione delle spese ed il riconoscimento di un’indennità per ripetibili.

Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. LPGA la procedura davanti al Tribunale è retta dal diritto cantonale, ma deve soddisfare le esigenze esposte ed elencate alle lett. a- 1. Di principio la procedura è gratuita, tuttavia la tassa di giudizio e le spese di procedura possono essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato (lett. 61 cpv. 1 lett. a), ciò che è previsto dall’art. 20 della LPTCA. Per quanto concerne l’indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e art. 22 LPTCA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4).

                                         L’indennità é concessa non soltanto se l’assicurato é patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio é assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329).

                                         Nel caso in esame, il tenore degli allegati presentati in sede ricorsuale ed amministrativa dal rappresentante di ___________, permette di concludere che egli possieda delle buone conoscenze nelle assicurazioni sociali. Visto inoltre che dagli atti non emerge alcun elemento che lasci supporre che __________ abbia agito gratuitamente, al ricorrente è assegnata un’indennità per ripetibili, come d’altronde questo TCA, rispettivamente il TFA, avevano riconosciuto, in ambito LAINF, all’assicurato parzialmente vittorioso e patrocinato dal medesimo rappresentante.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione su opposizione 6 maggio 2003 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente al consid. 2.13 e renda una nuova decisione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’UAI verserà a __________ fr. 800.— di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2003.50 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.03.2004 32.2003.50 — Swissrulings