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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.02.2004 32.2003.48

3. Februar 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,571 Wörter·~18 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2003.48   BS/tf

Lugano 3 febbraio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 maggio 2003 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 9 maggio 2003 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 2/4 settembre 1991 __________, classe 1965, ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, postulando di essere posto al beneficio di provvedimenti professionali o di una rendita (doc. AI _). Esclusa la possibilità di procedere ad una reintegrazione professionale (cfr. doc. AI _), con decisioni 23 giugno 1999 l’Ufficio assicurazione invalidità (in seguito: UAI) gli ha riconosciuto una rendita intera con effetto retroattivo dal 1° febbraio 1992 (doc. AI _). La rendita è stata poi confermata diverse volte in sede di revisione (cfr. doc. AI _).

                               1.2.   A seguito di una nuova istanza volta ad ottenere una reintegrazione professionale, inoltrata dall’assicurato il 15 settembre 1998, con decisione 14 gennaio 1999 l’amministrazione ha rilevato quanto segue:

"  Nel caso in questione risulta che una reintegrazione professione non è attualmente indicata in quanto la stessa non porterebbe ad un aumento della capacità di guadagno tale da escludere (o ridurre) l’attuale diritto alla rendita. La documentazione medica indica necessariamente una terapia occupazionale. Solo dopo questa, e se lo stato di salute potrà essere mantenuto in equilibrio, si valuterà la necessità di reintegrazione professionale.

La richiesta di prestazioni assicurative deve pertanto essere respinta.

Si raccomanda all’assicurato di rivolgersi all’Ufficio del lavoro del suo Comune di domicilio " (Doc. AI _).

                                         La succitata decisione amministrativa non è stata contestata ed è quindi divenuta definitiva.

                               1.3.   Dopo che __________ ha nuovamente chiesto di poter essere integrato, a carico dell’AI, in un’altra attività lucrativa, l’amministrazione ha disposto altri accertamenti di natura medica e scolastica, giungendo a conclusione che non vi è stato un miglioramento dello stato di salute tale da permettere l’inizio di una reintegrazione professionale vera e propria. Pertanto, con decisione 14 maggio 2002 l’UAI ha respinto ancora una volta la domanda di prestazioni assicurative (doc. AI _).

Mediante sentenza 2 settembre 2002 questo TCA ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dai genitori dell’assicurato, __________, contro la succitata decisione amministrativa in quanto tardivo (doc. AI _, inc. 32.2002.82)

                               1.4.   Tramite scritto 6 febbraio 2003 __________, a nome e per conto del figlio, hanno chiesto all’UAI di riesaminare la fattispecie, essendo, a loro detta, dati i presupposti per riconoscere i più volte chiesti provvedimenti professionali (doc. AI _).

In risposta, con scritto 17 febbraio 2003, la segretaria-ispettrice dell’UAI ha comunicato all’assicurato che dalla lettera 6 febbraio 2003 “ non emergono nuovi elementi che giustificano una nuova e diversa valutazione del caso dopo nostra decisione 14.5.02 e successivo scritto 25.4.02” (doc. AI _). Con tempestivo atto di ricorso, datato 17 marzo 2003, i genitori dell’assicurato hanno postulato l’annullamento del provvedimento ed il conseguente riconoscimento di una riformazione professionale (doc. AI _).

Trattando lo scritto 17 febbraio 2003 alla stregua di una decisione di reiezione dell’istanza di riesame 6 febbraio 2003 e, di conseguenza, il ricorso quale opposizione alla stessa, con sentenza 8 aprile 2003 lo scrivente Tribunale ha dichiarato irricevibile l’atto ricorsuale, rinviando gli atti all’UAI per l’emanazione della decisione su opposizione (doc. AI _, inc. 32.2003.29).

                               1.5.   Con decisione su opposizione 9 maggio 2003 l’amministrazione ha confermato la reiezione dell’istanza di riesame, motivando come segue il provvedimento preso:

"  Un riesame della fattispecie nel caso concreto conduce lo scrivente Ufficio a negare siano dati i presupposti per una riconsiderazione.

In effetti nessuna grave negligenza può essere imputata all'amministrazione. Anzi. La decisione appare del tutto coerente, considerato come il rifiuto di provvedimenti reintegrativi sia scaturito da un attento esame degli atti, e si sia basato sia su concordi valutazioni mediche – ci si riferisce in particolare ai rapporti del SPS  sia sui risultati di più accertamenti e test pratici, l'ultimo dei quali, eseguito presso il __________, ha fra l'altro evidenziato importanti lacune a livello di formazione scolastica (cf. rapp. __________ 9.4.2002).

L'assicurato dal canto suo non ha fornito alcun valido elemento che dimostrasse l'infondatezza della decisione impugnata. Come già si è avuto modo di sottolineare, è vero che i curanti avevano a suo tempo preavvisato favorevolmente un tentativo di reinserimento professionale. Tale tentativo veniva però consigliato non tanto per sviluppare le conoscenze professionali in quanto tali, ma per favorire un reinserimento professionale. Tale tentativo veniva però consigliato non tanto per sviluppare le conoscenze professionali in quanto tali, ma per favorire un reinserimento sociale: "un programma di riabilitazione psico-sociale e professionale (…) risulta una misura terapeutica che permette all'A. di sviluppare e migliorare le proprie capacità relazionali e comportamentali" (rapp. SPS 17.11.1998, doc. n. _ inc. AI).

Notevoli sono del resto le riserve poste dai curanti medesimi (cf. in part. rapp. SPS 13.6.2001).

In definitiva, a mente dello scrivente Ufficio i presupposti per una riconsiderazione del caso non sono dati." (Doc. AI _)

                               1.6.   Contro la summenzionata pronunzia amministrativa, __________, rappresentato dai propri genitori, ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso datato 31 maggio 2003.. Postulato il riconoscimento di provvedimenti professionali, il ricorrente ha osservato in particolare:

"  Della decisione AI contestata c'è almeno un punto che corrisponde al vero, quando si ammette che l'assicurato (cioè nostro figlio) ha sempre espresso il proprio desiderio di beneficiare di una riformazione professionale. Salvo poi aggiungere che "…gli accertamenti di natura sia medica che professionale hanno però sempre indotto l'amministrazione a rifiutare dette misure, ritenute improponibili": affermazioni queste in netto contrasto con quelle scritte rilasciate a suo tempo proprio da diversi responsabili (cfr. nostro scritto 18.3.03). Pure inveritiera un'altra affermazione contenuta nella Decisione su opposizione AI (9 maggio '03) che sentenzia: "Interpellati a diverse riprese i responsabili hanno sempre posto importanti riserve ad un'eventuale riqualifica…" La verità, che dovrebbe essere una sola, in questo caso non sembra accompagnare il parere specialistico della giurista."

                               1.7.   Mediante risposta 10 giugno 2003 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.

                               1.8.   Con scritto 22 giugno 2003 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste. 

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche ( DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (DTFA 121 V 366 consid. 1b). Siccome nel caso in esame i fatti alla base della decisione impugnata si sono realizzati nel 2002, dal punto di vista materiale risultano applicabili le disposizioni di legge in vigore sino al 31 dicembre 2002. Le norme formali della LPGA (art. 27 – 62 LPGA), invece, sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge, salvo diverse disposizioni transitorie (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, art. 82 N. 8 e 9 pag. 820/1). Tra le normative formali rientrano la revisione e la riconsiderazione di decisioni e decisioni su opposizione formalmente cresciute in giudicato (art. 53 LPGA), istituti peraltro già previsti prima del 1° gennaio 2003 dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4).

                               2.3.   Oggetto del contendere è dunque la reiezione da parte dell’UAI dell’istanza 6 febbraio 2003 volta a chiedere il riesame della decisione 14 maggio 2002, cresciuta in giudicato, con cui l’amministrazione ha negato all’assicurato il riconoscimento di provvedimenti professionali e confermato l’erogazione della rendita intera (doc. AI _).

                               2.4.   A proposito della modifica di una decisione formalmente cresciuta in giudicato si rileva che secondo la giurisprudenza essa può o deve essere modificata dall'autorità che l'ha pronunciata:   

                                         -  in via di revisione, quando la situazione si è modificata in modo tale da modificare pure i diritti dell'assicurato (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130 consid. 3a; DTF 119 V 477 = RAMI 1994 pag. 86);

                                         -  in via di riesame, quando sul merito non si sia pronunciata        un'autorità di ricorso e qualora il provvedimento appaia senza     dubbio errato e la sua rettifica riveste un'importanza notevole                             (DTF 127 V 469 consid. 2c e sentenze ivi citate);

                                         -  nell'ambito della cosiddetta revisione processuale, obbligatoria anche per l'amministrazione quando si scoprano fatti nuovi o nuove prove (DTF 127 V 469 consid. 2c , DTF 126 V 24 consid. 4b con riferimenti).

                                         In tal senso, l’art. 53 LPGA recita:

"  1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

2 L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

3 L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”

                            2.4.1.   Il TFA ha dunque precisato in particolare che l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; DTF 119 V 422; DTF 119 V 183; RAMI 2/1994 pag. 87; DTF 117 V 12; DTF 116 V 62; DTF 110 V 34 consid. 3; DTF 109 V 121). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT  I-1994, pag. 175; DTF 119 V 180).

                                         Per valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione di diritto - compresa la giurisprudenza - esistente al momento della pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; DTF 120 V 132; DTF 119 V 480 consid. 1c).

                                         L’Istituto del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un’applicazione giuridica iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; DTF 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134). Gli errori in cui è incorsa l’amministrazione devono però essere grossolani  (U. Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF 102 V 17 consid. 3a; DTF 109 V 113 consid. 1c).

                                         Un errore manifesto è ad esempio dato nell’ipotesi di un calcolo di rendita contrario alla legge (DTF 103 V 128 e DTF 119 V 483 consid. 4; U. Kieser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum AHG, Zurigo 1996, pag. 299), come pure di una valutazione errata dell’invalidità a seguito di una applicazione errata di principi fondamentali relativi al calcolo dell’invalidità (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137).

                                         Secondo il TFA, per contro, l’errore nell’apprezzamento del grado di invalidità, non va considerato quale sbaglio grossolano (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 109 V 113 1c).

                            2.4.2.   Dal riesame deve essere distinta la cosiddetta revisione processuale. In questi casi l'autorità è tenuta a rinvenire su decisioni cresciute in giudicato quando sono scoperti fatti o prove nuovi idonei a determinare un diverso apprezzamento giuridico (DTF 127 V 469 consid. 2c con riferimenti di giurisprudenza). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha dichiarato che il tema della revisione processuale di provvedimenti amministrativi va disciplinato analogamente alla normativa relativa alla revisione dei giudizi pronunciati dalle autorità di ricorso di prima istanza. Sono così considerati nuovi i fatti ed i mezzi di prova che lo sono secondo le regole vigenti in materia di revisione di decisioni giudiziarie (sentenza del 29 novembre 2002 in re B., I 339/01, consid. 2.2; RAMI 1998 no. K 990 pag. 254).

                                         In particolare, secondo la giurisprudenza sono da ritenere idonee a modificare le conseguenze giuridiche in senso favorevole all'istante le prove che servono a corroborare sia i fatti nuovi importanti che giustificherebbero una revisione, sia i fatti che, pur essendo noti nella procedura precedente, non hanno potuto essere provati a sfavore del richiedente. Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto l'autorità competente a statuire in modo diverso se ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. E' decisiva la circostanza secondo cui il mezzo di prova non serve solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che l'autorità potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può prefiggersi di correggere una decisione che potrebbe sembrare erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b e i riferimenti ivi citati). Non sono così mezzi di prova nuovi rilevanti perizie che apprezzano in modo diverso fatti noti e non modificati (sentenza del 29 novembre 2002 in re B., già citata, consid. 2.2; RDAT 1993 I n. 86 pag. 196).

                               2.5.   Secondo l’art. 17 LAI, l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 111 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b; SVR 1998 IV Nr. 24).

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI

"  per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.”

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (DTF 124 V 110 consid. 2a; SVR 1996 IV pag. 230 consid. 1 b.; STFA non pubbl. del 12 aprile 1994 in re S.; Valterio, Droit et pratique de l'AI, Les prestations, Losanna 1985, pag. 136; DTF 99 V 34; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pagg. 127/128). Di regola è dato il diritto ad un provvedimento adeguato e necessario allo scopo integrativo, se esso corrisponde alle capacità dell'assicurato, non tuttavia ad una formazione professionale nettamente superiore o che supera le esigenze medie (per esempio da muratore a pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb; Meyer-Blaser, op. cit. pag. 128; DTF 99 V 35). La legge intende infatti assicurare una riformazione necessaria e sufficiente (DTF 124 V 110 consid. 2a). La misura dev’essere quindi adeguata e deve esistere una proporzione ragionevole tra i costi che provoca e il risultato che ci si può attendere (Meyer-Blaser, op. cit., pagg. 130/131).

                               2.6.   Nella fattispecie in esame, occorre rilevare come l’amministrazione sia entrata nel merito dell’istanza di riconsiderazione.

                                         Ora, come ricordato al consid. 2.4.1., l’istituto del riesame persegue lo scopo di correggere un’applicazione giuridica iniziale errata, ivi compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi. Un errore manifesto è ad esempio dato nell’ipotesi di un calcolo di rendita contrario alla legge, come pure di una valutazione errata dell’invalidità a seguito di una applicazione errata di principi fondamentali relativi al calcolo dell’invalidità, mentre l’errore nell’apprezzamento del grado di invalidità, non va considerato quale sbaglio grossolano.

                                         Nella fattispecie concreta, dall’esame degli atti di causa, a mente del TCA, non vi sono motivi per ritenere la decisione 14 maggio 2002 errata ai sensi della giurisprudenza federale citata.

                                         Da diversi anni __________ presenta una completa incapacità lavorativa per motivi psichiatrici ed è seguito dal Servizio psico-sociale di __________. Vero che, come segnalato nell’istanza di riesame 6 febbraio 2003, il dr. __________ del succitato servizio medico nel rapporto 17 novembre 1998 aveva proposto un “inserimento presso la struttura protetta di __________ nell’ottica di preparare le premesse necessarie perché l’A. possa iniziare e concludere un programma di riabilitazione psico-sociale e professione…” (doc. AI _). Ma è altrettanto vero che piuttosto di una misura a titolo professionale, si tratta di un reinserimento sociale, e quindi non coperto dell’AI. Infatti, secondo la giurisprudenza, l’art. 17 LAI non include misure volte alla riabilitazione sociale e socio-professionale (DTF 108 V 210 consid. 2; RCC 1992 pag. 386; cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit., pag. 127 in fine). In tal senso, nel succitato rapporto il sanitario ha rilevato che il programma di riabilitazione pscico-sociale e professionale, unitamente all’attuale rendita, “permette all’A. di sviluppare e migliorare le proprio capacità relazionali e comportamentali, e soprattutto accrescere la propria capacità di autonomia…. (doc. AI _). D’altronde, sulla base dell’esperienza lavorativa iniziata nel maggio 2000 presso l’atelier protetto __________, gestito dalla Fondazione __________, in cui vengono svolte le attività di serigrafia, servizio fotocopie e legatoria (doc. AI _), gli stessi psicologi curanti hanno evidenziato come l’ambiente lavorativo possa influenzare negativamente la capacità lavorativa rilevando, ciò che è determinante, che “ i problemi del comportamento sociale del signor __________, potrebbero intralciare fino a portare a un fallimento (come ha giustamente dichiarato il signor __________ l’eventuale progetto reintegrativo “ (cfr. rapporto 13 giungo 2001 del Servizio pscico-sociale, doc. AI _).

                                         Nemmeno la situazione dal punto di vista professionale, nonostante gli sforzi profusi da parte dell’assicurato, ha permesso all’amministrazione di formulare una prognosi favorevole. Con rapporto 15 marzo 2001 il signor __________ (responsabile del laboratorio __________) ha sì evidenziato che __________ sarebbe in grado di “ svolgere senza particolari difficoltà tutta una serie di lavori semplici in cui non siano richieste grandi capacità di elaborazione e di ragionamento”, precisando tuttavia che “ i problemi comportamentali potrebbero causargli dei fallimenti se non riuscisse a trovare le condizioni ideali per un inserimento lavorativo” (doc. AI _); “condizioni ideali” difficilmente reperebili in un mercato equilibrato del lavoro ma riscontrabili in un ambiente lavorativo protetto qual’è l’atelier __________. Del resto, nel resoconto 9 aprile 2002 relativo alle capacità scolastiche dell’assicurato, il docente di cultura presso il Centro di formazione professionale e sociale di __________ ha sottolineato che:

"  La preparazione scolastica dell'interessato, al momento attuale, è decisamente fragile e limitata e comunque, a mio avviso, sicuramente insufficiente per poter iniziare una formazione completa nel campo dell'informatica. Concretamente, infatti, bisognerebbe affrontare un lungo e capillare lavoro teso dapprima al recupero e alla riorganizzazione delle cognizioni di base perse o mal assimilate, e poi all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze teoriche mancanti. Francamente, viste le premesse, ritengo assai improbabile che il sig. __________ possa portare a termine con successo un simile lavoro in tempi ragionevolmente brevi." (Doc. AI _)

                                         In conclusione, non presentando il ricorrente i requisiti personali per portare a termine con successo una reintegrazione lavorativa, l’amministrazione a giusta ragione non ha riconosciuto alcun provvedimento professionale, motivo per cui la decisione 14 maggio 2002 non può essere considerata manifestamente erronea ai sensi della succitata giurisprudenza.

Né la decisione può essere modifica in via di revisione processuale visto che il ricorrente non ha prodotto nuova documentazione né fatto valere fatti nuovi (cfr. consid. 2.4.2).

Visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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