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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.05.2003 32.2003.38

14. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·595 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2003.38-39   RG/sc

Lugano 14 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sui ricorsi del 6 maggio 2003 di

1. __________ 2. __________  

contro  

le decisioni dell'11 aprile 2003 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto ed in diritto

                                     -   che con identici ricorsi 6 maggio 2003 __________ e __________ hanno impugnato le 3 decisioni formali datate 11 aprile 2003 con cui l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha assegnato a __________ una rendita mensile di fr. 863 dal 1.11.2001 al 31.5.2002, di fr. 1'079 dal 1.6.2002 al 31.12.2002 e di fr. 1'105 dal 1.1.2003 (cfr. doc. _ inc. 32.2003.38), come pure le 2 decisioni formali anch'esse datate 11 aprile 2003 con cui l'UAI ha assegnato a __________ una rendita mensile di fr. 404 dal 1.11.2001 al 31.5.2002, di fr. 808 dal 1.11.2002 al 31.12.2002 e di fr. 827 dal 1.1.2003 (doc. _ inc. 32.2003.29);

                                     -   che il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

                                         Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (DTF 119 V 95 consid. 4c) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali);

                                     -   che la procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;

                                     -   che per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga;

                                     -   che nel caso in esame, le decisioni dell’UAI di cui si chiede l'annullamento non hanno ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: i ricorsi interposti contro di esse devono pertanto essere dichiarati irricevibili;

                                     -   che nelle decisioni impugnate rettamente l’amministrazione ha indicato, quali rimedi giuridici, la procedura di opposizione. Tuttavia, contrariamente a quanto scritto, competente per la ricezione dell’opposizione non è la Cassa cantonale di compensazione, bensì l’UAI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi 6 maggio 2003 di __________ e __________ sono irricevibili.

                                         § Gli atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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