Raccomandata
Incarto n. 32.2003.37 rg/gm
Lugano 22 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 3 maggio 2003 interposto da
__________
rappr. da: __________
contro
la decisione del'11 aprile 2003 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 14 maggio 2003 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del seguente tenore:
" Con riferimento al ricorso in oggetto, richiamate l'esposizione dei fatti e le argomentazioni di diritto esposte nella decisione impugnata, si rileva come con il ricorso la ricorrente chieda che la pratica sia ritornata all'Ufficio dell'assicurazione invalidità perché sia completata l'istruttoria, segnatamente con lo svolgimento dell'inchiesta a domicilio relativa alla definizione della sua capacità lavorativa per l'attività di casalinga. Tale accertamento risulta in concreto opportuno per una più precisa definizione della sua capacità lavorativa in questa attività.
Visto quanto sopra, si chiede a codesto lodevole Tribunale di volere accogliere la domanda ricorsuale e ritornare l'incarto allo scrivente Ufficio AI per l'emanazione di una nuova decisione successivamente agli ulteriori opportuni accertamenti." (cfr. Doc. _);
richiamato lo scritto 20 maggio 2003 della __________ che comunica di aderire alla proposta dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità e postula l'assegnazione di adeguate ripetibili (cfr. Doc. _);
atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
§) gli atti vengono trasmessi all'Ufficio dell'assicurazione invalidità affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
l'Ufficio dell'assicurazione invalidità verserà alla parte ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi