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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.05.2003 32.2003.31

26. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·977 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2003.31   BS

Lugano 26 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 17 aprile 2003 interposto da

__________

 ora Comunione ereditaria fu __________, composta dall’erede unica __________ rappr. da: __________  

contro  

la decisione su opposizione del 20 marzo 2003 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ed ora sull'istanza di rettifica del dispositivo relativo alla sentenza del TCA datata 29 aprile 2003;

ritenuto                        -   che con sentenza 29 aprile 2003 il TCA, statuente a Giudice unico, ha dichiarato nulla la decisione 6 febbraio 2003 di rifiuto di erogare all’assicurato un assegno per grandi invalidi AVS per incompetenza dell’autorità che l’ha emessa e disposto la trasmissione degli atti alla Cassa di compensazione, Bellinzona, per ragioni di competenza;

                                     -   che con scritto 29 aprile 2003 la signora __________ ha comunicato al TCA il decesso del marito, conferendo, quale unica erede, procura all’assistente sociale __________ (II);

                                     -   che mediante istanza di rettifica 15 maggio 2003 l’amministrazione ha trasmesso copia della decisione 6 febbraio 2003 emessa dalla Cassa di compensazione, anziché dall’Ufficio assicurazione invalidità come erroneamente menzionato nella decisione su opposizione 20 marzo 2003. Essa ha pertanto chiesto di modificare il dispositivo della STCA 29 aprile 2003 nel senso di annullare la decisione su opposizione 23 marzo 2003 anziché quella formale del 6 febbraio 2003 (IV);

                                     -   che l'art. 43 bis LAVS, secondo il testo in vigore dal 1° gennaio 2003, prescrive:

"  1 Hanno diritto all’assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un’invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato o medio. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

2 Il diritto all’assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l’assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

3 L’assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all’80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall’articolo 34 capoverso 5.

4 Il grande invalido, beneficiario di un assegno dell’assicurazione per l’invalidità fino alla fine del mese in cui ha raggiunto l’età di pensionamento, riceve un assegno per lo meno uguale a quello ricevuto fino ad allora.

4bis Il Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all’assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia solo in parte addebitabile a un infortunio.

5 Le disposizioni della Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l’assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.”

                                     -   che l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAVS, infine, precisa che uno dei compiti che incombe alla Cassa di compensazione è quello di fissare gli assegni per grandi invalidi. Del resto anche le direttive dell'UFAS sulle rendite precisano che

"  l'assegno per grandi invalidi va fissato e pagato sempre dalla cassa di compensazione che versa anche la rendita o la prestazione complementare (no. 2022)";

                                     -   che l'assicurato, nato nel 1916, al momento della richiesta dell'assegno (24 gennaio 2003) beneficiava di una rendita AVS;

                                     -   che con la citata istanza di rettifica l’amministrazione ha trasmesso copia della decisione 6 febbraio 2003 con cui la Cassa di compensazione ha rifiutato al ricorrente l’assegno per grandi invalidi AVS (IV/2);

                                     -   che siccome la pronunzia 6 febbraio 2003 non è stata emanata dall’Ufficio assicurazione invalidità, così come erroneamente indicato nella decisione su opposizione 20 marzo 2003, la stessa non deve essere annullata in quanto deliberata da un’autorità competente;

                                     -   che tuttavia ai sensi dell’art. 52 LPGA, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, le decisioni su opposizione sono liquidate dall’autorità che ha emesso la decisione formale (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, art. 52 N. 8 pag. 520);

                                     -   che pertanto nel caso in esame la decisione su opposizione 20 marzo 2003 doveva essere pronunciata dalla Cassa di compensazione e non dall’Ufficio AI;

                                     -   che secondo dottrina e giurisprudenza, generalmente una decisione è da ritenere nulla se emanata da un’autorità incompetente ( cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, § 54 N. 37 pag. 358; DTF 122 I 99, 114 V 327 consid. 4b); In questi casi il giudice delle assicurazioni sociali non può entrare nel merito del ricorso, se non per accertare la nullità della decisione (Locher, op. cit, pag., § 54 N. 38 pag. 342; RCC 1986 pag. 572 consid. 4);

                                     -   che di conseguenza la decisione su opposizione 20 marzo 2003  va considerata nulla poiché emessa da un’autorità incompetente. Ne consegue che l'incarto deve essere trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione, Bellinzona, per ragioni di competenza;

                                     -   che, in accoglimento dell’istanza 15 maggio 2003, la STCA 29 aprile 2003 va rettificata nel senso che la decisione da dichiarare nulla è quella su opposizione erroneamente emessa il 20 marzo 2003 dall’UAI, per il resto la sentenza è da confermare.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il dispositivo no. 1 della sentenza del 29 aprile 2003, intimata il 30 aprile 2003, è rettificato come segue:

"  1.-  La decisione su opposizione 20 marzo 2003 emessa dall’Ufficio

                                                   AI è nulla per incompetenza dell’autorità che l’ha emessa."

                                 2.-   Invariati rimangono per contro gli altri punti del dispositivo.

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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